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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/12/2024, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 369/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 369/2024 promossa da:
(cf. ), con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. Marco Siviero
RICORRENTE contro
(C.F. ) con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv.
RESISTENTE CONTUMACE con OGGETTO: Separazione giudiziale
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Livorno
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 2/10/2024.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente senza richiesta di fissazione di udienza ex art. 473 bis 28
c.p.c. e relativi termini e poi rimessa al Collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di aver contratto matrimonio civile in Livorno il 24 luglio 2021 con il sig. , rilevando la nascita dei figli Controparte_1 in data 04.11.2020 e Persona_1 Persona_2 in data 3.11.2021 e narrando il venir meno dell'affectio coniugalis, la IG
1 evocava in causa il marito per sentir pronunciare Parte_1 la separazione alle condizioni che si riportano: “1) dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio Parte_2 Controparte_2 contratto in Livorno in data 24.07.2021 atto n. 163 P 1 S 2021) 2) affidare i figli minori e in modo condiviso a entrambi i genitori i quali Persona_1 Per_2 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare in Livorno Via del Seminario 47 con collocamento prevalente con la sig.ra Le decisioni di maggiore interesse per la Parte_2 prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3) regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e
i figli come segue: il sabato dalle ore 11:00 sino alle ore 20:30 la domenica in via alternata sempre dalle ore 11:00 alle 20:30 Il pernottamento dei figli nei giorni stabiliti per le visite avverrà allorché il sig. disporrà di Controparte_2 autonoma abitazione idonea ad ospitare i figli 4) disporre che il sig. Controparte_2 provveda al mantenimento dei figli in via indiretta, mediante il
[...] versamento alla sig.ra dell'importo di € .500,00 (per 12 Parte_2 mensilità) da versarsi in via anticipata entro il giorno dieci di ogni mese. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT annualmente 5) disporre che il sig. provveda al pagamento del 50% Controparte_2 delle spese mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole previo accordo e documentate 6) Porre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della sig.ra Controparte_2 dell'importo di €. 100,00 mensili (per 12 mensilità) da Parte_2 versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ciascun mese con decorrenza dalla domanda La somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con periodicità annuale”.
Non si costituiva il resistente signor , Controparte_1 pur ritualmente evocato in causa.
All'udienza di comparizione del 21.5.2024 veniva escussa la parte ricorrente, la quale confermava le richieste contenute nel ricorso, rinunciando tuttavia alla richiesta di un contributo al mantenimento per sé stessa. Il
Giudice, autorizzava i coniugi a vivere separati e, con ordinanza riservata, rendeva poi i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c.
La causa veniva istruita a mezzo documenti e con indagini sul reddito della parte resistente demandate alla Guardia di Finanza nucleo di Livorno.
Acquisita la documentazione richiesta, all'udienza del 2.10.2024 l'avvocato concludeva come da ricorso, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis n. 28.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2 ***
La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente IG
è fondata e va dunque accolta in ragione della Parte_1 motivazione che segue.
1. Dal comportamento di entrambe le parti e dalle vicende come allegate dalla parte ricorrente, emergono argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale tra di esse.
Va sul punto anche sottolineata la mancata costituzione in giudizio del resistente che, malgrado la regolarità della notifica nei suoi riguardi (con notifica a mani ricevuta dalla sorella convivente), ha scelto ugualmente di non partecipare al giudizio, né, invero, si ravvisano in atti, da parte della IG
, obiezioni circa il trasferimento del marito ormai Parte_1 da mesi presso la casa della sorella del resistente.
2. Con riguardo ai provvedimenti accessori relativi ai figli, possono in questa sede essere confermati i provvedimenti provvisori e urgenti già resi dal
Giudice relatore ex art. 473 bis 22 c.p.c., salvo quanto di seguito precisato.
2.1. Quanto ai figli minori (nato il [...]) e Persona_1 Per_2
(nata il [...]), anche tenuto conto di quanto dichiarato dalla stessa ricorrente, la quale non ha allegato alcun elemento pregiudizievole e/o ostativo inerente l'affidabilità e la capacità genitoriale del padre, nonostante la tenera età dei minori, avendo anzi ella programmato un graduale incremento del contatto dei figli con il padre con la previsione anche dei pernotti non appena il resistente avrà reperito idonea abitazione, può certamente confermarsi il regime dell'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, dovendo i bambini continuare ad avere collocamento stabile presso la casa della madre, attualmente sita in Livorno – Via del Seminario n. 47.
Del resto, la stessa ricorrente ha riferito che anche se, in genere, soltanto durante il fine settimana […] e comunque quando lui ha tempo […] i bimbi stanno con il padre che […] a volte viene per vedere i bimbi durante la pausa pranzo […], dichiarando di sentirlo spesso per organizzarsi con lui per i bimbi.
In ragione di ciò è opportuno confermare anche il regime di frequentazione padre/figli già in essere secondo il quale i figli minori trascorreranno col padre, a settimane alterne, il giorno del sabato o della domenica, dalle ore 11 sino alle ore 20:30; il signor Controparte_1
starà altresì con i figli una volta a settimana nella pausa dal lavoro,
[...] con pranzo e una volta a settimana alla fine della giornata lavorativa, con cena,
3 riportando i bambini a casa della madre entro le ore 21:15; fatti salvi migliori accordi tra le parti nell'interesse esclusivo della prole.
2.2. Quanto, infine, agli aspetti economici, tenuto conto delle richieste e delle allegazioni di parte ricorrente, della attuale situazione reddituale della ricorrente, impegnata essenzialmente nell'accudimento dei figli avuto riguardo all'età degli stessi, nonché del fatto che ad oggi i minori trascorrono la maggior parte del tempo con la madre in ragione dell'attuale frequentazione padre/figli ancora essenziale e limitata (anche per l'assenza dei pernotti dovuti alla mancanza di un'adeguata sistemazione abitativa da parte del padre ad ospitare i figli) viene confermato a carico del signor Controparte_1
un contributo al mantenimento in favore dei figli minori pari
[...] complessivamente ad euro 500,00 (250,00 a figlio) mensili, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT, da versarsi alla IG
[...]
a decorrere dal mese di febbraio 2024. Le spese straordinarie Parte_1 vanno poste a carico del resistente nella misura del 70% (restando la rimanente quota a carico della ricorrente) tenuto conto della capacità reddituale del resistente come emersa dalle indagini demandate alla Guardia di Finanza;
tali spese dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate al fine del rimborso e dovranno essere individuate secondo le linee guida del protocollo CNF in vigore. Ritiene il Collegio che proprio la capacità reddituale del signor consente in Controparte_1 questa sede di porre a carico del medesimo nella stessa misura del 70% altresì le spese per la frequenza scolastica dei minori e per la mensa scolastica.
Le valutazioni suddette si fondano sulla capacità reddituale facente capo al signor il quale percepisce un reddito da lavoro Controparte_1 adeguato e continuo, come emerso dalle risultanze degli accertamenti tributari e reddituali effettuati sul resistente dalla Guardia di Finanza.
L'assegno Unico universale in ragione del fine cui è preordinato ovvero l'interesse esclusivo della prole dovrà essere percepito integralmente dalla madre, IG . Parte_1
3. Non vi sono condizioni accessorie da rendere nel rapporto tra le parti, avendo la ricorrente espressamente rinunciato ad un contributo al mantenimento in suo favore ed in mancanza di beni mobili o immobili da dividere.
4. Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente e sono liquidate come in dispositivo, con pagamento in favore dello Stato tenuto conto dell'ammissione a PSS della IG . Parte_1
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda di parte ricorrente:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e , che hanno
[...] Controparte_1 contratto matrimonio in Livorno il giorno 24 luglio 2021 e dispone che la sentenza di separazione sia comunicata all'Ufficiale di Stato Civile di Livorno per la annotazione sull'atto del matrimonio ivi contratto dalle parti il giorno 24 luglio 2021 (atto n .163 – parte 1 – Anno 2021);
2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà di stabilire la residenza ove lo ritengano opportuno;
3) i figli minori e Persona_1 Persona_2 vengono affidati ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza stabile presso la madre in Livorno- Via del Seminario, 47;
4) i figli minori frequenteranno il padre secondo il regime di frequentazione previsto in parte motiva;
5) il signor corrisponderà alla IG Controparte_1 un contributo al mantenimento dei figli minori Parte_1 pari complessivamente ad euro 500,00 (250,00 a figlio) mensili, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT, oltre alle spese straordinarie da suddividersi nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, spese da previamente concordarsi e successivamente documentarsi e rimborsarsi, in ogni caso secondo le linee guida del protocollo CNF;
a carico del signor nella stessa misura del 70% vanno Controparte_1 altresì poste le spese per la frequenza scolastica dei minori e per la mensa scolastica;
6) l'assegno unico per i figli sarà integralmente percepito dalla IG
; Parte_1
7) condanna il signor al pagamento delle spese Controparte_1 di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 851,00 per fase di studio, euro 602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase istruttoria ed euro
1450,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge. Pagamento disposto in favore dello Stato tenuto conto dell'ammissione a PSS della IG . Parte_1
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
5 Così deciso in Livorno, li 7.12.2024
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
6
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 369/2024 promossa da:
(cf. ), con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. Marco Siviero
RICORRENTE contro
(C.F. ) con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv.
RESISTENTE CONTUMACE con OGGETTO: Separazione giudiziale
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Livorno
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 2/10/2024.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente senza richiesta di fissazione di udienza ex art. 473 bis 28
c.p.c. e relativi termini e poi rimessa al Collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di aver contratto matrimonio civile in Livorno il 24 luglio 2021 con il sig. , rilevando la nascita dei figli Controparte_1 in data 04.11.2020 e Persona_1 Persona_2 in data 3.11.2021 e narrando il venir meno dell'affectio coniugalis, la IG
1 evocava in causa il marito per sentir pronunciare Parte_1 la separazione alle condizioni che si riportano: “1) dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio Parte_2 Controparte_2 contratto in Livorno in data 24.07.2021 atto n. 163 P 1 S 2021) 2) affidare i figli minori e in modo condiviso a entrambi i genitori i quali Persona_1 Per_2 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare in Livorno Via del Seminario 47 con collocamento prevalente con la sig.ra Le decisioni di maggiore interesse per la Parte_2 prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3) regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e
i figli come segue: il sabato dalle ore 11:00 sino alle ore 20:30 la domenica in via alternata sempre dalle ore 11:00 alle 20:30 Il pernottamento dei figli nei giorni stabiliti per le visite avverrà allorché il sig. disporrà di Controparte_2 autonoma abitazione idonea ad ospitare i figli 4) disporre che il sig. Controparte_2 provveda al mantenimento dei figli in via indiretta, mediante il
[...] versamento alla sig.ra dell'importo di € .500,00 (per 12 Parte_2 mensilità) da versarsi in via anticipata entro il giorno dieci di ogni mese. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT annualmente 5) disporre che il sig. provveda al pagamento del 50% Controparte_2 delle spese mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole previo accordo e documentate 6) Porre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della sig.ra Controparte_2 dell'importo di €. 100,00 mensili (per 12 mensilità) da Parte_2 versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ciascun mese con decorrenza dalla domanda La somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con periodicità annuale”.
Non si costituiva il resistente signor , Controparte_1 pur ritualmente evocato in causa.
All'udienza di comparizione del 21.5.2024 veniva escussa la parte ricorrente, la quale confermava le richieste contenute nel ricorso, rinunciando tuttavia alla richiesta di un contributo al mantenimento per sé stessa. Il
Giudice, autorizzava i coniugi a vivere separati e, con ordinanza riservata, rendeva poi i provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c.
La causa veniva istruita a mezzo documenti e con indagini sul reddito della parte resistente demandate alla Guardia di Finanza nucleo di Livorno.
Acquisita la documentazione richiesta, all'udienza del 2.10.2024 l'avvocato concludeva come da ricorso, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis n. 28.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2 ***
La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente IG
è fondata e va dunque accolta in ragione della Parte_1 motivazione che segue.
1. Dal comportamento di entrambe le parti e dalle vicende come allegate dalla parte ricorrente, emergono argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale tra di esse.
Va sul punto anche sottolineata la mancata costituzione in giudizio del resistente che, malgrado la regolarità della notifica nei suoi riguardi (con notifica a mani ricevuta dalla sorella convivente), ha scelto ugualmente di non partecipare al giudizio, né, invero, si ravvisano in atti, da parte della IG
, obiezioni circa il trasferimento del marito ormai Parte_1 da mesi presso la casa della sorella del resistente.
2. Con riguardo ai provvedimenti accessori relativi ai figli, possono in questa sede essere confermati i provvedimenti provvisori e urgenti già resi dal
Giudice relatore ex art. 473 bis 22 c.p.c., salvo quanto di seguito precisato.
2.1. Quanto ai figli minori (nato il [...]) e Persona_1 Per_2
(nata il [...]), anche tenuto conto di quanto dichiarato dalla stessa ricorrente, la quale non ha allegato alcun elemento pregiudizievole e/o ostativo inerente l'affidabilità e la capacità genitoriale del padre, nonostante la tenera età dei minori, avendo anzi ella programmato un graduale incremento del contatto dei figli con il padre con la previsione anche dei pernotti non appena il resistente avrà reperito idonea abitazione, può certamente confermarsi il regime dell'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, dovendo i bambini continuare ad avere collocamento stabile presso la casa della madre, attualmente sita in Livorno – Via del Seminario n. 47.
Del resto, la stessa ricorrente ha riferito che anche se, in genere, soltanto durante il fine settimana […] e comunque quando lui ha tempo […] i bimbi stanno con il padre che […] a volte viene per vedere i bimbi durante la pausa pranzo […], dichiarando di sentirlo spesso per organizzarsi con lui per i bimbi.
In ragione di ciò è opportuno confermare anche il regime di frequentazione padre/figli già in essere secondo il quale i figli minori trascorreranno col padre, a settimane alterne, il giorno del sabato o della domenica, dalle ore 11 sino alle ore 20:30; il signor Controparte_1
starà altresì con i figli una volta a settimana nella pausa dal lavoro,
[...] con pranzo e una volta a settimana alla fine della giornata lavorativa, con cena,
3 riportando i bambini a casa della madre entro le ore 21:15; fatti salvi migliori accordi tra le parti nell'interesse esclusivo della prole.
2.2. Quanto, infine, agli aspetti economici, tenuto conto delle richieste e delle allegazioni di parte ricorrente, della attuale situazione reddituale della ricorrente, impegnata essenzialmente nell'accudimento dei figli avuto riguardo all'età degli stessi, nonché del fatto che ad oggi i minori trascorrono la maggior parte del tempo con la madre in ragione dell'attuale frequentazione padre/figli ancora essenziale e limitata (anche per l'assenza dei pernotti dovuti alla mancanza di un'adeguata sistemazione abitativa da parte del padre ad ospitare i figli) viene confermato a carico del signor Controparte_1
un contributo al mantenimento in favore dei figli minori pari
[...] complessivamente ad euro 500,00 (250,00 a figlio) mensili, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT, da versarsi alla IG
[...]
a decorrere dal mese di febbraio 2024. Le spese straordinarie Parte_1 vanno poste a carico del resistente nella misura del 70% (restando la rimanente quota a carico della ricorrente) tenuto conto della capacità reddituale del resistente come emersa dalle indagini demandate alla Guardia di Finanza;
tali spese dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate al fine del rimborso e dovranno essere individuate secondo le linee guida del protocollo CNF in vigore. Ritiene il Collegio che proprio la capacità reddituale del signor consente in Controparte_1 questa sede di porre a carico del medesimo nella stessa misura del 70% altresì le spese per la frequenza scolastica dei minori e per la mensa scolastica.
Le valutazioni suddette si fondano sulla capacità reddituale facente capo al signor il quale percepisce un reddito da lavoro Controparte_1 adeguato e continuo, come emerso dalle risultanze degli accertamenti tributari e reddituali effettuati sul resistente dalla Guardia di Finanza.
L'assegno Unico universale in ragione del fine cui è preordinato ovvero l'interesse esclusivo della prole dovrà essere percepito integralmente dalla madre, IG . Parte_1
3. Non vi sono condizioni accessorie da rendere nel rapporto tra le parti, avendo la ricorrente espressamente rinunciato ad un contributo al mantenimento in suo favore ed in mancanza di beni mobili o immobili da dividere.
4. Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente e sono liquidate come in dispositivo, con pagamento in favore dello Stato tenuto conto dell'ammissione a PSS della IG . Parte_1
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda di parte ricorrente:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1
e , che hanno
[...] Controparte_1 contratto matrimonio in Livorno il giorno 24 luglio 2021 e dispone che la sentenza di separazione sia comunicata all'Ufficiale di Stato Civile di Livorno per la annotazione sull'atto del matrimonio ivi contratto dalle parti il giorno 24 luglio 2021 (atto n .163 – parte 1 – Anno 2021);
2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con libertà di stabilire la residenza ove lo ritengano opportuno;
3) i figli minori e Persona_1 Persona_2 vengono affidati ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza stabile presso la madre in Livorno- Via del Seminario, 47;
4) i figli minori frequenteranno il padre secondo il regime di frequentazione previsto in parte motiva;
5) il signor corrisponderà alla IG Controparte_1 un contributo al mantenimento dei figli minori Parte_1 pari complessivamente ad euro 500,00 (250,00 a figlio) mensili, somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT, oltre alle spese straordinarie da suddividersi nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre, spese da previamente concordarsi e successivamente documentarsi e rimborsarsi, in ogni caso secondo le linee guida del protocollo CNF;
a carico del signor nella stessa misura del 70% vanno Controparte_1 altresì poste le spese per la frequenza scolastica dei minori e per la mensa scolastica;
6) l'assegno unico per i figli sarà integralmente percepito dalla IG
; Parte_1
7) condanna il signor al pagamento delle spese Controparte_1 di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 851,00 per fase di studio, euro 602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase istruttoria ed euro
1450,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge. Pagamento disposto in favore dello Stato tenuto conto dell'ammissione a PSS della IG . Parte_1
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
5 Così deciso in Livorno, li 7.12.2024
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
6
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)