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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 14/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 451/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Tribunale di MP, così composto:
Enrico DI DEDDA Presidente
Barbara PREVIATI Giudice
Claudia CARISSIMI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 451/2022, trattenuta in decisione in data
15.11.2024, all'esito di udienza svolta con modalità cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20), promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni GRIECO elettivamente domiciliato in MP alla Via Umberto I n. 5
RICORRENTE contro
( ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe REALE Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in MP alla piazza Vittorio Emanuele n. 44,
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni svolta con trattazione scritta.
Il PM concludeva come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 16
Con ricorso depositato in data 17/3/2022, proponeva domanda Parte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...]
in data 15.07.2006, in MP, dal quale erano nati due figli: CP [...]
in data 24.09.2007 ed in data 16.09.2011. Per_1 Persona_2
Premetteva che i coniugi si erano separati consensualmente alle condizioni riportate nell'accordo, allegato alla sentenza n. 797/2018 del 29.11.2018, emessa dal Tribunale di
MP, che di seguito si riportano:
<<…2) gli istanti vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto e ciascuno sarà
libero di fissare la propria dimora abituale ove meglio riterrà, fermo restando che ogni cambiamento di residenza dovrà essere comunicato all'altro coniuge mediante lettera raccomandata A/R o tramite P.E.C. dei difensori presso cui le parti elettivamente domiciliano ai fini del presente procedimento, almeno dieci giorni prima;
3) i figli e vengono Per_1 Per_2
affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale vivranno, con facoltà per il padre di visitarli e vederli in ogni momento, compatibilmente con le esigenze e gli impegni dei minori e della madre convivente, di comune accordo tra i genitori, nel rispetto del principio dell'alternanza; solo in caso di mancato accordo tra i genitori, i figli minori continueranno a frequentare il padre almeno 2 pomeriggi a settimana, dalle ore 16,00 alle ore 20,00, week end alternati, dal sabato all'uscita della scuola sino alle ore 20,00 della domenica, sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre sino al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre sino al 6 gennaio;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì
Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis;
quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordare entro la fine del mese di maggio, rispettivamente per entrambi i genitori;
durante le festività vi è sospensione dei periodi di collocazione infrasettimanali;
4) la SI.ra , unitamente ai figli ed , CP Per_1 Per_2
continuerà ad abitare nella casa coniugale di C.da San Giovanni in Golfo n. 103; 5) la SI.ra
si impegna comunque a trovare altra abitazione in MP (oppure paesi CP
limitrofi), al fine di tutelare e garantire il miglior diritto di visita del padre in favore dei figli minori, entro la fine del mese di luglio 2019, salvo giustificate ed imprevedibili esigenze obiettive sopravvenute, soprattutto in considerazione della collocazione prevalente dei figli minori e nel rispetto del loro supremo interesse, detto termine potrà essere prorogato di altri 6 mesi, per un massimo di una volta;
6) dalla attuale abitazione coniugale ove risiede, in caso
pagina 2 di 16 di trasferimento, la SI.ra è autorizzata a portare con sé il mobilio e i beni mobili Parte_2
(arredi, regali nuziali, quadri etc) della camera da letto, soggiorno e camere dei bambini, i beni mobili del bagno e gli altri beni mobili di uso quotidiano della cucina, con esclusione dei mobili della cucina incassati e dei divani;
7) il marito verserà alla moglie, per il mantenimento dei figli minori ed , mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla Per_1 Per_2
SI.ra , la somma di euro 600,00 (seicento/00) mensili, alle seguenti modalità: euro CP
300,00 (trecento/00) entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese e la residua somma di euro
300,00 (trecento/00) entro il giorno 15 (quindici), con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, oltre a concorrere, nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie (mediche, rette scolastiche, libri scolastici, esigenze di svago, sport, vestiario ecc…), oltre a quant'altro essi dovessero avere bisogno, di comune accordo tra i genitori;
8) i separandi coniugi concordano di sospendere l'obbligo di corresponsione di tutti i ratei di mantenimento arretrati e non versati da parte del SI. , fermo restando che, in caso di ritardo o inadempimento circa Parte_1
il futuro versamento di quanto dovuto a titolo di mantenimento in favore dei figli, la detta sospensione diverrà priva di efficacia ed il SI. dovrà versare 15 mensilità Parte_1
arretrate per 140,00 ciascuna, così come stabilito al punto 8) della sopra specificata ordinanza presidenziale di separazione, oltre a tutte quelle maturate e non versate sino alla data del presente accordo, anche a titolo di spese straordinarie a decorrere dal mese successivo all'eccepito ritardo o inadempimento, da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. al SI. o P.E.C. tra i difensori domiciliatari delle parti;
9) i coniugi, infine, si Parte_1
concedono reciproco assenso per il rilascio dei passaporti e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, anche con annotazione dei minori sui documenti stessi>>.
Il ricorrente chiedeva al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di stabilire che il figlio venisse collocato presso di sé, nella casa familiare di Per_1
C.da S. Giovanni in Golfo n. 103, con facoltà per la madre di visitarlo e vederlo in ogni momento, compatibilmente con le esigenze e gli impegni del minore e che la figlia , Per_2 affidata ad entrambi i genitori, restasse collocata presso l'abitazione materna, in EL, sempre con facoltà per il padre di visitarla e vederla.
A fronte del richiesto mutamento della collocazione del figlio , Per_1 Parte_1
chiedeva di poter versare alla , unicamente per il mantenimento della figlia CP
, la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili, oltre al 50% le spese straordinarie;
Per_2
riguardo alle festività natalizie / pasquali e alle vacanze estive il ricorrente chiedeva che venissero regolate secondo il principio di alternanza.
pagina 3 di 16 Con memoria contenente domanda riconvenzionale del 14.05.2022, si costituiva la resistente, la quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, deduceva la mancata osservanza da parte del ricorrente delle condizioni di separazione consensuale, in particolare quanto al concorso nelle spese straordinarie e al pagamento del mantenimento;
chiedeva la corresponsione in proprio favore di assegno divorzile dell'importo di euro 250,00, il rigetto della domanda di collocazione del figlio presso l'abitazione paterna e che venisse stabilito l'affido Per_1
condiviso dei figli, con collocazione presso di sé e determinazione del diritto di visita del padre.
In relazione al mantenimento dei figli minori, la richiedeva che venisse stabilito CP
l'obbligo in capo al ricorrente di corresponsione di un assegno mensile quantificato nella somma di euro 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, e che la corresponsione di detto assegno avvenisse in due quote di pari importo da versarsi sul contro corrente a lei intestato, l'una entro il giorno cinque e l'altra entro il giorno quindici di ogni mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie e di quant'altro fosse necessario ai figli nella misura del 50%.
La resistente chiedeva che fosse prevista la possibilità dei coniugi di fissare la propria dimora abituale ove meglio ritenessero opportuno, fermo restando che ogni cambiamento doveva essere comunicato all'altro mediante lettera raccomandata a/r almeno dieci giorni prima;
chiedeva altresì il reciproco assenso per il rilascio dei passaporti e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
La si opponeva alla richiesta di collocazione prevalente del figlio presso CP Per_1 la casa paterna;
deduceva che presso l'abitazione, situata in MP alla c.da San
Giovanni in Golfo n. 103, risiedeva la nonna paterna, con cui il figlio trascorreva tutto il Per_1
tempo quando si trovava con il padre e sosteneva che tale collocazione avrebbe influito negativamente sulla continuità del rapporto del minore con la sorella;
chiedeva quindi Per_2
che il figlio, affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, rimanesse collocato presso di lei, con conseguente conferma delle condizioni di cui all'accordo di separazione.
A sostegno della richiesta di corresponsione di assegno divorzile, ella rappresentava di non aver svolto alcuna attività lavorativa durante il rapporto coniugale, essendosi sempre occupata, di comune accordo con il marito, della cura della famiglia, della casa e della crescita dei figli;
rappresentava che, in seguito alla separazione, possedendo titolo di studio di licenza media, al fine di far fronte alle esigenze proprie e della prole, aveva cercato un occupazione lavorativa compatibile con gli impegni familiari, riscontrando, tuttavia, notevoli pagina 4 di 16 difficoltà; sul punto, allegava e documentava che solo nell'anno 2020 era riuscita a trovare un'attività lavorativa (precaria e saltuaria) che le aveva garantito un reddito annuo di euro
830,00; riferiva di aver lavorato nell'anno 2022 alle dipendenze di un'impresa di pulizia per circa n. 2 ore giornaliere, percependo una retribuzione mensile di circa € 300,00 e di essere attualmente disoccupata.
Deduceva, altresì, di dover sopportare le spese relative alle utenze dell'abitazione -non di sua proprietà- situata in EL (CB) e che il ricorrente, invece, viveva nella casa coniugale, di sua proprietà. Precisava, infine, che versava in una situazione Parte_1
economico-patrimoniale di gran lunga migliore della sua, avendo sempre svolto un'attività lavorativa autonoma, ampiamente remunerativa.
Nel corso della fase presidenziale era disposto l'ascolto del minore , Persona_1 all'esito del quale era accolta la richiesta del padre di collocazione del ragazzo presso di sé, come da ordinanza resa in data 29/6/2022, essendo emersa la concorde volontà del giovane, che frequentava con profitto le scuole superiori in MP, ove aveva la possibilità di incontrare i propri amici, di svolgere attività sportive, sostenuto dal padre e dalla nonna paterna, che potevano assisterlo nei suoi basilari bisogni alimentari, igienici e di guardaroba;
era posto in evidenza che la rilevante distanza tra EL e MP (circa 47 Km), unitamente all'assenza di collegamenti pubblici frequenti, avrebbero sottratto quotidianamente cospicuo tempo di vita al giovane, costringendo la madre a diuturni e costosi spostamenti in auto.
Tale statuizione comportava la revoca dell'assegno di mantenimento mensile a carico del ricorrente per il figlio e una rimodulazione dei tempi di visita del minore, con previsione di:
<<
1. vedere a MP o, in alternativa, telefonare alla madre almeno 1 volta ogni due
giorni la settimana;
2. trascorrere almeno 6 ore continue con la medesima e con la sorella
il sabato o la domenica di ogni settimana, esclusa quella di turno all'ENEL della Per_2 madre>> restando, dunque, fermo l'affidamento condiviso e la partecipazione di entrambi i genitori alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Nella richiamata ordinanza era, altresì, disposta, in ragione della persistente asimmetria delle condizioni reddituali tra gli ex-coniugi, della durata del matrimonio (12 anni) e della non contestata totale dedizione della , durante la convivenza, alle esigenze CP
domestiche e familiari, la corresponsione in suo favore di un assegno divorzile pari a euro
200,00 mensili.
pagina 5 di 16 All'esito della pronuncia presidenziale, le parti venivano rimesse davanti al Giudice Istruttore, con assegnazione dei termini per il deposito della memoria integrativa e per la costituzione del convenuto, nei quali atti le parti ribadivano le conclusioni già rassegnate;
il ricorrente chiedeva altresì il rigetto delle domande -proposte in via riconvenzionale dalla moglie- di condanna al pagamento delle spese straordinarie e dei ratei di mantenimento non versati, nonché della domanda finalizzata al riconoscimento del diritto a percepire assegno divorzile;
evidenziava che la non versava in alcuna situazione di bisogno, né aveva CP
fornito prova di aver rinunziato ad opportunità lavorative;
aggiungeva, inoltre, di aver rinunziato all'assegno unico in suo favore e di essere gravato dal pagamento di un mutuo ipotecario il cui rateo mensile ammontava ad € 1.263,00.
Quanto alle ulteriori domande svolte dalla resistente in via riconvenzionale,
[...]
segnalava l'intervenuta compensazione dei rispettivi rapporti di Parte_1 credito/debito, poiché egli si era occupato del pagamento della somma di € 2.116,22 per le cure dentistiche per i figli.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., sulle conformi conclusioni delle parti, con sentenza non definitiva n. 404/2023 del 31/5/2023, era pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa, rimessa sul ruolo per il prosieguo, è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti;
erano altresì disposte indagini su entrambi i coniugi a mezzo della Guardia di Finanza.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano riportandosi ai precedenti scritti difensivi e la causa è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
_______
1. Si dà atto che in corso di causa, con sentenza n. 404/2023, questo Tribunale ha già emesso pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
2. Quanto alle altre domande, va dapprima rilevato che la domanda riconvenzionale, avanzata dalla , di condanna del ricorrente al rimborso di somme non pagate CP
per mantenimento o spese straordinarie, è inammissibile;
invero, la è già CP
pagina 6 di 16 munita di titoli per esigere, in separata sede, la corresponsione di quanto eventualmente dovuto.
3. Affidamento dei figli, collocazione, diritto di visita, assegnazione della casa coniugale.
Si premette che alla data della presente pronuncia il figlio delle parti,
[...]
, ha 17 anni, mentre la figlia, , ha 14 anni. Per_1 Persona_2
Va in primo luogo confermato l'affido condiviso dei due minori ad entrambi i genitori;
invero, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore”.
Nel caso in esame, nulla osta all'affido condiviso, peraltro richiesto concordemente dalle parti.
Quanto alla collocazione prevalente dei minori, va confermato l'assetto già in essere da alcuni anni, come previsto in sede presidenziale, ossia la collocazione di , Persona_1
peraltro prossimo al raggiungimento della maggiore età, presso il padre, dato che il ragazzo frequenta le scuole in MP ed ha manifestato, in sede di audizione, la sua volontà di vivere con il padre;
del pari, va confermata la collocazione prevalente della figlia
[...]
con la madre, dato che i genitori concordano su tale collocazione, che Per_2
appare, quindi, la più idonea a tutelarla, anche perché in linea con la attuale situazione di fatto e rispondente ai suoi presumibili bisogni di assistenza e di cura.
Con riferimento all'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, considerate le necessità dei minori, le loro esigenze di studio e di vita, l'opportunità che i due fratelli trascorrano del tempo insieme, si stima opportuno dettare la seguente regolamentazione:
dovrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente gli impegni e le Parte_1
esigenze della ragazza, nei tempi e con le modalità di seguito elencate:
• due pomeriggi alla settimana dalle ore 16.00 fino alle ore 20.00; qualora, eccezionalmente, il padre non potesse esercitare tale diritto per ragioni correlate ai propri impegni lavorativi o per necessità della figlia, avrà facoltà di recuperare le giornate nei primi successivi giorni utili (in mancanza di accordo: martedì e giovedì); pagina 7 di 16 • due fine settimana al mese dal sabato dall'uscita da scuola fino alle ore 20,00 della domenica;
anche in tali circostanze, qualora il padre non potesse tenere la figlia per ragioni correlate ai propri impegni lavorativi o alle esigenze della ragazza, avrà facoltà di recuperare il primo fine settimana utile successivo, da concordare preventivamente con la madre;
la dovrà vedere e tenere con il figlio nei tempi e con le modalità di seguito CP
elencate:
• due pomeriggi alla settimana dalle ore 16.00 fino alle ore 20.00; qualora la madre non potesse esercitare tale diritto per ragioni correlate ai propri impegni o per necessità del figlio, avrà facoltà di recuperare le giornate nei primi successivi giorni utili (in mancanza di accordo: lunedì e mercoledì);
• due fine settimana al mese, dal sabato dall'uscita dalla scuola fino alle ore 20,00 della domenica;
anche in tali circostanze, qualora la madre non potesse tenere il figlio per ragioni correlate ai propri impegni lavorativi o alle esigenze del ragazzo, avrà facoltà di recuperare il primo fine settimana utile successivo, da concordare preventivamente con il padre;
i fine settimana in cui è previsto il pernotto saranno concordati dalle parti e, in mancanza, sono stabiliti come segue: pernotto di presso il padre: 2° e 4° fine settimana di ogni Per_2
mese; pernotto di presso la madre: 1° e 3° fine settimana del mese, facendo quindi Per_1
(anche in caso di differente accordo delle parti sulla scelta dei fine settimana) in modo che i due fratelli si incontrino nei fine settimana ove è previsto il pernotto;
nel periodo natalizio, alternativamente nel corso degli anni, i figli trascorreranno sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie con ciascun genitore dal 24 dicembre sino al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre sino al 6 gennaio;
nel periodo pasquale, alternativamente nel corso degli anni con l'altro genitore, tre giorni consecutivi dal Venerdì
Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal lunedì al mercoledì successivo;
durante le vacanze estive trascorreranno quindici giorni consecutivi con ognuno dei genitori da concordare entro la fine del mese di maggio facendo in modo che i periodi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori coincidano;
ogni altra festività (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 25 aprile, 1° Maggio, 2 giugno, 15 Agosto, 1° novembre, 8 dicembre) verrà trascorsa dai figli di anno in anno alternativamente presso il padre o la madre;
Durante le festività vi sarà sospensione dei periodi di collocazione e visita infrasettimanali.
pagina 8 di 16 La casa coniugale resterà in godimento al , anche perché la Parte_1 CP non ne ha richiesto l'assegnazione e, comunque, uno dei figli minori vive con il padre.
4. Statuizioni economiche.
Vanno, preliminarmente, ricordati i presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile, in aderenza all'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza Sez. U - n. 18287 del 11/07/2018, cui questo Tribunale aderisce:
-“La determinazione e l'attuazione della scelta di sciogliere l'unione matrimoniale, determinano un deterioramento complessivo nelle condizioni di vita del coniuge meno dotato di capacità reddituali, economiche e patrimoniali proprie.
Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
Possono, tuttavia, riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile.
-In entrambe le ipotesi, in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato
l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o
l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza. Pertanto, esclusa la separazione e la graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, l'adeguatezza assume un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo che non può limitarsi nè a quello strettamente assistenziale nè a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti. Solo così viene in luce, in particolare, il valore assiologico, ampiamente sottolineato dalla dottrina, del principio di pari dignità che è alla base del principio solidaristico anche in relazione agli illustrati principi CEDU, dovendo procedersi
pagina 9 di 16 all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.”
-“Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene il Collegio che debba essere prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali. Se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel "contesto sociale" del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare. Lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa. Il criterio attributivo e quello determinativo, non sono più in netta separazione ma si coniugano nel cd. criterio assistenziale-compensativo”.
-“L'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. Il nuovo testo dell'art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. Il superamento della distinzione tra criterio pagina 10 di 16 attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio non determina, infine, un incremento ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito, perché tale superamento non comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6 essendone necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità. Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”.
Dunque, ad avviso della S.C., alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato, proprio per la sua natura composita, ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete perché, a differenza di quelli in precedenza esaminati, non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in dottrina, tenuto presente che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Pertanto, il Tribunale applicherà il seguente principio di diritto:
"Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla
pagina 11 di 16 conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Va pure ricordato che, come recentemente espresso dalla Suprema Corte - sez. I, con l'Ord.
08/03/2022, n. 7596: “Il raffronto tra i redditi degli ex coniugi nella riscontrata loro sperequazione è il prerequisito perché l'accertamento del giudice si apra alla verifica degli ulteriori parametri sui cui va calibrata debenza e consistenza dell'assegno divorzile. Ed, infatti, la mera diversa consistenza della retribuzione goduta dagli ex coniugi è irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno divorzile perché non è l'entità del reddito dell'altro ex coniuge a giustificare, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze dovendo, piuttosto, la sua maggiore entità e la derivata sperequazione essere esito di scelte condivise di ruoli e rinunce maturate nel corso del matrimonio quanto al coniuge che alla cessazione del vincolo matrimoniale risulti economicamente più debole.”
Da ultimo, la Suprema Corte, ha statuito che ove il coniuge richiedente l'assegno dimostri di avere contributo, in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in maniera esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli e/o mettendo a disposizione dell'altro coniuge sotto qualsiasi forma proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge,
l'assegno deve essere riconosciuto e adeguato in funzione perequativa, al contributo fornito dal richiedente e ciò, anche ove non sia provata la rinuncia da parte del richiedente a realistiche occasioni professionali-reddituali (Cassazione civile, sez. I, sentenza 16 settembre
2024, n. 24795).
In definitiva, può affermarsi che i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, I. n. 898 del
1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed pagina 12 di 16 alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 38362 del 03/12/2022).
Ciò premesso, quanto alla domanda della finalizzata ad ottenere la condanna CP
del ricorrente alla corresponsione mensile di assegno divorzile in misura pari ad euro 200,00
(cfr. somma così rettificata nelle note di udienza depositate in data 14/11/2024), si evidenzia che le indagini patrimoniali eseguite dalla Guardia di Finanza di MP (relazione prot.
n. 64498 del 05.10.2023) hanno fatto emergere una differenziata situazione reddituale ed economico-patrimoniale tra le parti;
invero, risulta percettore di più Parte_1
cospicui redditi, nonché titolare di beni immobili, proprietario di un autoveicolo e due motoveicoli nonché titolare di una attività imprenditoriale nel settore della ristorazione, mentre la risulta proprietaria di un autoveicolo e, al momento, priva di occupazione. CP
Deve pure considerarsi che, in base a quanto riferito dalle parti, in costanza di matrimonio l'attività lavorativa è sempre stata svolta dal solo , mentre la Parte_1 CP si è concentrata sull'accudimento dei figli, per 12 anni, dedicando tempo alla conduzione familiare e alla crescita della prole, non svolgendo attività lavorativa di comune accordo con
, che nulla ha specificamente contestato sul punto. Parte_1
pagina 13 di 16 Dal complessivo esame degli atti e degli scritti difensivi, emerge quindi che il coniuge economicamente più debole, ossia la , abbia sacrificato occasioni lavorative e CP
di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia;
invero, risulta dalla complessiva istruttoria che la moglie ha sicuramente offerto, nel tempo, un contributo costante ed essenziale all'interno delle mura domestiche, con ciò consentendo al marito di dedicarsi proficuamente -
e a tempo pieno- al lavoro.
Tuttavia, deve pure tenersi in debito conto che la è relativamente giovane (di CP
anni 43), abile al lavoro e ben può cercare un impiego, così da assicurarsi propri mezzi di sostentamento.
Ebbene, traendo le fila del discorso e facendo applicazione degli orientamenti di legittimità sopra richiamati, tenuto conto della documentazione versata in atti, nonché delle risultanze istruttorie, considerate anche le rispettive situazioni abitative, si ritiene, in primo luogo, che possa riconoscersi l'assegno divorzile in favore della , dovendosi valorizzare - CP
ai fini della sua concessione e quantificazione - anche la durata del matrimonio (12 anni), le rispettive posizioni patrimoniali e reddituali, l'apporto fornito dalla moglie al menage familiare in costanza di convivenza e del vincolo coniugale.
Da quanto rilevato, discende quindi il pieno diritto della resistente, poiché coniuge economicamente più debole, all'ottenimento dell'assegno divorzile;
operando la quantificazione dell'assegno, si deve tenere in considerazione la ricostruzione reddituale e patrimoniale di ciascun coniuge, sopra già accennata, rinviando alla relazione della Guardia di Finanza in atti;
vanno altresì valutati gli esborsi fissi più significativi che ciascun coniuge deve mensilmente sopportare (es. mutuo che sostiene il ricorrente).
Valutati tutti gli elementi indicati, il Tribunale ritiene di dover confermare quale assegno divorzile la somma di euro 200,00, oltre successive rivalutazioni ISTAT, che
[...]
verserà alla mensilmente entro il giorno 5 del mese. Parte_1 Parte_2
5. Sempre in considerazione delle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali, appare tuttora congrua la misura dell'assegno di euro 300,00 già posta a carico del padre per il mantenimento della figlia minore , affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_2
collocata presso la madre, valutata la sua età (13 anni) e le sue presumibili esigenze di vita;
il padre provvederà invece a farsi carico in via esclusiva del mantenimento del figlio . Per_1
6. Quanto alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, esse saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e disciplinate dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Milano.
pagina 14 di 16 7. La natura del giudizio e la soccombenza reciproca su talune delle domande giustificano l'integrale compensazione tra le parti private delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e
[...] Controparte_1
deduzione disattesa così provvede:
1)Dà atto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
[...]
e in MP il 15.07.2006 è stata già Parte_1 Controparte_1
pronunciata dal Tribunale con sentenza n. 404/2023;
2) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_2 [...]
ad entrambi i genitori;
Persona_1
3) Dispone la collocazione prevalente della figlia minore presso la Persona_2
madre e del figlio minore presso il padre;
Persona_1
4) Disciplina il diritto di visita come indicato in parte motiva;
5) Pone a carico di l'obbligo di pagare a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento mensile per la figlia l'importo di euro 300,00, oltre rivalutazione Istat, che Per_2
continuerà ad esser versato a entro il 5 di ogni mese, sul conto Controparte_1
corrente a lei intestato;
6) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Parte_1
la somma di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo Controparte_1
gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile, da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla resistente;
7) Pone le spese straordinarie necessarie per i figli a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
8) Dichiara interamente compensate tra le parti private le spese processuali.
MP, 11 febbraio 2025.
Il Presidente Il Giudice Estensore
Enrico Di Dedda Barbara Previati
pagina 15 di 16 pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Tribunale di MP, così composto:
Enrico DI DEDDA Presidente
Barbara PREVIATI Giudice
Claudia CARISSIMI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 451/2022, trattenuta in decisione in data
15.11.2024, all'esito di udienza svolta con modalità cartolare, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20), promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni GRIECO elettivamente domiciliato in MP alla Via Umberto I n. 5
RICORRENTE contro
( ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe REALE Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in MP alla piazza Vittorio Emanuele n. 44,
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni svolta con trattazione scritta.
Il PM concludeva come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 16
Con ricorso depositato in data 17/3/2022, proponeva domanda Parte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...]
in data 15.07.2006, in MP, dal quale erano nati due figli: CP [...]
in data 24.09.2007 ed in data 16.09.2011. Per_1 Persona_2
Premetteva che i coniugi si erano separati consensualmente alle condizioni riportate nell'accordo, allegato alla sentenza n. 797/2018 del 29.11.2018, emessa dal Tribunale di
MP, che di seguito si riportano:
<<…2) gli istanti vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto e ciascuno sarà
libero di fissare la propria dimora abituale ove meglio riterrà, fermo restando che ogni cambiamento di residenza dovrà essere comunicato all'altro coniuge mediante lettera raccomandata A/R o tramite P.E.C. dei difensori presso cui le parti elettivamente domiciliano ai fini del presente procedimento, almeno dieci giorni prima;
3) i figli e vengono Per_1 Per_2
affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale vivranno, con facoltà per il padre di visitarli e vederli in ogni momento, compatibilmente con le esigenze e gli impegni dei minori e della madre convivente, di comune accordo tra i genitori, nel rispetto del principio dell'alternanza; solo in caso di mancato accordo tra i genitori, i figli minori continueranno a frequentare il padre almeno 2 pomeriggi a settimana, dalle ore 16,00 alle ore 20,00, week end alternati, dal sabato all'uscita della scuola sino alle ore 20,00 della domenica, sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre sino al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre sino al 6 gennaio;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì
Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis;
quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, da concordare entro la fine del mese di maggio, rispettivamente per entrambi i genitori;
durante le festività vi è sospensione dei periodi di collocazione infrasettimanali;
4) la SI.ra , unitamente ai figli ed , CP Per_1 Per_2
continuerà ad abitare nella casa coniugale di C.da San Giovanni in Golfo n. 103; 5) la SI.ra
si impegna comunque a trovare altra abitazione in MP (oppure paesi CP
limitrofi), al fine di tutelare e garantire il miglior diritto di visita del padre in favore dei figli minori, entro la fine del mese di luglio 2019, salvo giustificate ed imprevedibili esigenze obiettive sopravvenute, soprattutto in considerazione della collocazione prevalente dei figli minori e nel rispetto del loro supremo interesse, detto termine potrà essere prorogato di altri 6 mesi, per un massimo di una volta;
6) dalla attuale abitazione coniugale ove risiede, in caso
pagina 2 di 16 di trasferimento, la SI.ra è autorizzata a portare con sé il mobilio e i beni mobili Parte_2
(arredi, regali nuziali, quadri etc) della camera da letto, soggiorno e camere dei bambini, i beni mobili del bagno e gli altri beni mobili di uso quotidiano della cucina, con esclusione dei mobili della cucina incassati e dei divani;
7) il marito verserà alla moglie, per il mantenimento dei figli minori ed , mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla Per_1 Per_2
SI.ra , la somma di euro 600,00 (seicento/00) mensili, alle seguenti modalità: euro CP
300,00 (trecento/00) entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese e la residua somma di euro
300,00 (trecento/00) entro il giorno 15 (quindici), con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, oltre a concorrere, nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie (mediche, rette scolastiche, libri scolastici, esigenze di svago, sport, vestiario ecc…), oltre a quant'altro essi dovessero avere bisogno, di comune accordo tra i genitori;
8) i separandi coniugi concordano di sospendere l'obbligo di corresponsione di tutti i ratei di mantenimento arretrati e non versati da parte del SI. , fermo restando che, in caso di ritardo o inadempimento circa Parte_1
il futuro versamento di quanto dovuto a titolo di mantenimento in favore dei figli, la detta sospensione diverrà priva di efficacia ed il SI. dovrà versare 15 mensilità Parte_1
arretrate per 140,00 ciascuna, così come stabilito al punto 8) della sopra specificata ordinanza presidenziale di separazione, oltre a tutte quelle maturate e non versate sino alla data del presente accordo, anche a titolo di spese straordinarie a decorrere dal mese successivo all'eccepito ritardo o inadempimento, da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. al SI. o P.E.C. tra i difensori domiciliatari delle parti;
9) i coniugi, infine, si Parte_1
concedono reciproco assenso per il rilascio dei passaporti e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, anche con annotazione dei minori sui documenti stessi>>.
Il ricorrente chiedeva al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di stabilire che il figlio venisse collocato presso di sé, nella casa familiare di Per_1
C.da S. Giovanni in Golfo n. 103, con facoltà per la madre di visitarlo e vederlo in ogni momento, compatibilmente con le esigenze e gli impegni del minore e che la figlia , Per_2 affidata ad entrambi i genitori, restasse collocata presso l'abitazione materna, in EL, sempre con facoltà per il padre di visitarla e vederla.
A fronte del richiesto mutamento della collocazione del figlio , Per_1 Parte_1
chiedeva di poter versare alla , unicamente per il mantenimento della figlia CP
, la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili, oltre al 50% le spese straordinarie;
Per_2
riguardo alle festività natalizie / pasquali e alle vacanze estive il ricorrente chiedeva che venissero regolate secondo il principio di alternanza.
pagina 3 di 16 Con memoria contenente domanda riconvenzionale del 14.05.2022, si costituiva la resistente, la quale, nell'aderire alla domanda di divorzio, deduceva la mancata osservanza da parte del ricorrente delle condizioni di separazione consensuale, in particolare quanto al concorso nelle spese straordinarie e al pagamento del mantenimento;
chiedeva la corresponsione in proprio favore di assegno divorzile dell'importo di euro 250,00, il rigetto della domanda di collocazione del figlio presso l'abitazione paterna e che venisse stabilito l'affido Per_1
condiviso dei figli, con collocazione presso di sé e determinazione del diritto di visita del padre.
In relazione al mantenimento dei figli minori, la richiedeva che venisse stabilito CP
l'obbligo in capo al ricorrente di corresponsione di un assegno mensile quantificato nella somma di euro 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, e che la corresponsione di detto assegno avvenisse in due quote di pari importo da versarsi sul contro corrente a lei intestato, l'una entro il giorno cinque e l'altra entro il giorno quindici di ogni mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie e di quant'altro fosse necessario ai figli nella misura del 50%.
La resistente chiedeva che fosse prevista la possibilità dei coniugi di fissare la propria dimora abituale ove meglio ritenessero opportuno, fermo restando che ogni cambiamento doveva essere comunicato all'altro mediante lettera raccomandata a/r almeno dieci giorni prima;
chiedeva altresì il reciproco assenso per il rilascio dei passaporti e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
La si opponeva alla richiesta di collocazione prevalente del figlio presso CP Per_1 la casa paterna;
deduceva che presso l'abitazione, situata in MP alla c.da San
Giovanni in Golfo n. 103, risiedeva la nonna paterna, con cui il figlio trascorreva tutto il Per_1
tempo quando si trovava con il padre e sosteneva che tale collocazione avrebbe influito negativamente sulla continuità del rapporto del minore con la sorella;
chiedeva quindi Per_2
che il figlio, affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, rimanesse collocato presso di lei, con conseguente conferma delle condizioni di cui all'accordo di separazione.
A sostegno della richiesta di corresponsione di assegno divorzile, ella rappresentava di non aver svolto alcuna attività lavorativa durante il rapporto coniugale, essendosi sempre occupata, di comune accordo con il marito, della cura della famiglia, della casa e della crescita dei figli;
rappresentava che, in seguito alla separazione, possedendo titolo di studio di licenza media, al fine di far fronte alle esigenze proprie e della prole, aveva cercato un occupazione lavorativa compatibile con gli impegni familiari, riscontrando, tuttavia, notevoli pagina 4 di 16 difficoltà; sul punto, allegava e documentava che solo nell'anno 2020 era riuscita a trovare un'attività lavorativa (precaria e saltuaria) che le aveva garantito un reddito annuo di euro
830,00; riferiva di aver lavorato nell'anno 2022 alle dipendenze di un'impresa di pulizia per circa n. 2 ore giornaliere, percependo una retribuzione mensile di circa € 300,00 e di essere attualmente disoccupata.
Deduceva, altresì, di dover sopportare le spese relative alle utenze dell'abitazione -non di sua proprietà- situata in EL (CB) e che il ricorrente, invece, viveva nella casa coniugale, di sua proprietà. Precisava, infine, che versava in una situazione Parte_1
economico-patrimoniale di gran lunga migliore della sua, avendo sempre svolto un'attività lavorativa autonoma, ampiamente remunerativa.
Nel corso della fase presidenziale era disposto l'ascolto del minore , Persona_1 all'esito del quale era accolta la richiesta del padre di collocazione del ragazzo presso di sé, come da ordinanza resa in data 29/6/2022, essendo emersa la concorde volontà del giovane, che frequentava con profitto le scuole superiori in MP, ove aveva la possibilità di incontrare i propri amici, di svolgere attività sportive, sostenuto dal padre e dalla nonna paterna, che potevano assisterlo nei suoi basilari bisogni alimentari, igienici e di guardaroba;
era posto in evidenza che la rilevante distanza tra EL e MP (circa 47 Km), unitamente all'assenza di collegamenti pubblici frequenti, avrebbero sottratto quotidianamente cospicuo tempo di vita al giovane, costringendo la madre a diuturni e costosi spostamenti in auto.
Tale statuizione comportava la revoca dell'assegno di mantenimento mensile a carico del ricorrente per il figlio e una rimodulazione dei tempi di visita del minore, con previsione di:
<<
1. vedere a MP o, in alternativa, telefonare alla madre almeno 1 volta ogni due
giorni la settimana;
2. trascorrere almeno 6 ore continue con la medesima e con la sorella
il sabato o la domenica di ogni settimana, esclusa quella di turno all'ENEL della Per_2 madre>> restando, dunque, fermo l'affidamento condiviso e la partecipazione di entrambi i genitori alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Nella richiamata ordinanza era, altresì, disposta, in ragione della persistente asimmetria delle condizioni reddituali tra gli ex-coniugi, della durata del matrimonio (12 anni) e della non contestata totale dedizione della , durante la convivenza, alle esigenze CP
domestiche e familiari, la corresponsione in suo favore di un assegno divorzile pari a euro
200,00 mensili.
pagina 5 di 16 All'esito della pronuncia presidenziale, le parti venivano rimesse davanti al Giudice Istruttore, con assegnazione dei termini per il deposito della memoria integrativa e per la costituzione del convenuto, nei quali atti le parti ribadivano le conclusioni già rassegnate;
il ricorrente chiedeva altresì il rigetto delle domande -proposte in via riconvenzionale dalla moglie- di condanna al pagamento delle spese straordinarie e dei ratei di mantenimento non versati, nonché della domanda finalizzata al riconoscimento del diritto a percepire assegno divorzile;
evidenziava che la non versava in alcuna situazione di bisogno, né aveva CP
fornito prova di aver rinunziato ad opportunità lavorative;
aggiungeva, inoltre, di aver rinunziato all'assegno unico in suo favore e di essere gravato dal pagamento di un mutuo ipotecario il cui rateo mensile ammontava ad € 1.263,00.
Quanto alle ulteriori domande svolte dalla resistente in via riconvenzionale,
[...]
segnalava l'intervenuta compensazione dei rispettivi rapporti di Parte_1 credito/debito, poiché egli si era occupato del pagamento della somma di € 2.116,22 per le cure dentistiche per i figli.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., sulle conformi conclusioni delle parti, con sentenza non definitiva n. 404/2023 del 31/5/2023, era pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa, rimessa sul ruolo per il prosieguo, è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti;
erano altresì disposte indagini su entrambi i coniugi a mezzo della Guardia di Finanza.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano riportandosi ai precedenti scritti difensivi e la causa è stata riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
_______
1. Si dà atto che in corso di causa, con sentenza n. 404/2023, questo Tribunale ha già emesso pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
2. Quanto alle altre domande, va dapprima rilevato che la domanda riconvenzionale, avanzata dalla , di condanna del ricorrente al rimborso di somme non pagate CP
per mantenimento o spese straordinarie, è inammissibile;
invero, la è già CP
pagina 6 di 16 munita di titoli per esigere, in separata sede, la corresponsione di quanto eventualmente dovuto.
3. Affidamento dei figli, collocazione, diritto di visita, assegnazione della casa coniugale.
Si premette che alla data della presente pronuncia il figlio delle parti,
[...]
, ha 17 anni, mentre la figlia, , ha 14 anni. Per_1 Persona_2
Va in primo luogo confermato l'affido condiviso dei due minori ad entrambi i genitori;
invero, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore”.
Nel caso in esame, nulla osta all'affido condiviso, peraltro richiesto concordemente dalle parti.
Quanto alla collocazione prevalente dei minori, va confermato l'assetto già in essere da alcuni anni, come previsto in sede presidenziale, ossia la collocazione di , Persona_1
peraltro prossimo al raggiungimento della maggiore età, presso il padre, dato che il ragazzo frequenta le scuole in MP ed ha manifestato, in sede di audizione, la sua volontà di vivere con il padre;
del pari, va confermata la collocazione prevalente della figlia
[...]
con la madre, dato che i genitori concordano su tale collocazione, che Per_2
appare, quindi, la più idonea a tutelarla, anche perché in linea con la attuale situazione di fatto e rispondente ai suoi presumibili bisogni di assistenza e di cura.
Con riferimento all'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, considerate le necessità dei minori, le loro esigenze di studio e di vita, l'opportunità che i due fratelli trascorrano del tempo insieme, si stima opportuno dettare la seguente regolamentazione:
dovrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente gli impegni e le Parte_1
esigenze della ragazza, nei tempi e con le modalità di seguito elencate:
• due pomeriggi alla settimana dalle ore 16.00 fino alle ore 20.00; qualora, eccezionalmente, il padre non potesse esercitare tale diritto per ragioni correlate ai propri impegni lavorativi o per necessità della figlia, avrà facoltà di recuperare le giornate nei primi successivi giorni utili (in mancanza di accordo: martedì e giovedì); pagina 7 di 16 • due fine settimana al mese dal sabato dall'uscita da scuola fino alle ore 20,00 della domenica;
anche in tali circostanze, qualora il padre non potesse tenere la figlia per ragioni correlate ai propri impegni lavorativi o alle esigenze della ragazza, avrà facoltà di recuperare il primo fine settimana utile successivo, da concordare preventivamente con la madre;
la dovrà vedere e tenere con il figlio nei tempi e con le modalità di seguito CP
elencate:
• due pomeriggi alla settimana dalle ore 16.00 fino alle ore 20.00; qualora la madre non potesse esercitare tale diritto per ragioni correlate ai propri impegni o per necessità del figlio, avrà facoltà di recuperare le giornate nei primi successivi giorni utili (in mancanza di accordo: lunedì e mercoledì);
• due fine settimana al mese, dal sabato dall'uscita dalla scuola fino alle ore 20,00 della domenica;
anche in tali circostanze, qualora la madre non potesse tenere il figlio per ragioni correlate ai propri impegni lavorativi o alle esigenze del ragazzo, avrà facoltà di recuperare il primo fine settimana utile successivo, da concordare preventivamente con il padre;
i fine settimana in cui è previsto il pernotto saranno concordati dalle parti e, in mancanza, sono stabiliti come segue: pernotto di presso il padre: 2° e 4° fine settimana di ogni Per_2
mese; pernotto di presso la madre: 1° e 3° fine settimana del mese, facendo quindi Per_1
(anche in caso di differente accordo delle parti sulla scelta dei fine settimana) in modo che i due fratelli si incontrino nei fine settimana ove è previsto il pernotto;
nel periodo natalizio, alternativamente nel corso degli anni, i figli trascorreranno sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie con ciascun genitore dal 24 dicembre sino al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre sino al 6 gennaio;
nel periodo pasquale, alternativamente nel corso degli anni con l'altro genitore, tre giorni consecutivi dal Venerdì
Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal lunedì al mercoledì successivo;
durante le vacanze estive trascorreranno quindici giorni consecutivi con ognuno dei genitori da concordare entro la fine del mese di maggio facendo in modo che i periodi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori coincidano;
ogni altra festività (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: 25 aprile, 1° Maggio, 2 giugno, 15 Agosto, 1° novembre, 8 dicembre) verrà trascorsa dai figli di anno in anno alternativamente presso il padre o la madre;
Durante le festività vi sarà sospensione dei periodi di collocazione e visita infrasettimanali.
pagina 8 di 16 La casa coniugale resterà in godimento al , anche perché la Parte_1 CP non ne ha richiesto l'assegnazione e, comunque, uno dei figli minori vive con il padre.
4. Statuizioni economiche.
Vanno, preliminarmente, ricordati i presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile, in aderenza all'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza Sez. U - n. 18287 del 11/07/2018, cui questo Tribunale aderisce:
-“La determinazione e l'attuazione della scelta di sciogliere l'unione matrimoniale, determinano un deterioramento complessivo nelle condizioni di vita del coniuge meno dotato di capacità reddituali, economiche e patrimoniali proprie.
Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro.
Possono, tuttavia, riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile.
-In entrambe le ipotesi, in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato
l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o
l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza. Pertanto, esclusa la separazione e la graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, l'adeguatezza assume un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo che non può limitarsi nè a quello strettamente assistenziale nè a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti. Solo così viene in luce, in particolare, il valore assiologico, ampiamente sottolineato dalla dottrina, del principio di pari dignità che è alla base del principio solidaristico anche in relazione agli illustrati principi CEDU, dovendo procedersi
pagina 9 di 16 all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.”
-“Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene il Collegio che debba essere prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali. Se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel "contesto sociale" del richiedente, un contesto composito formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare. Lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa. Il criterio attributivo e quello determinativo, non sono più in netta separazione ma si coniugano nel cd. criterio assistenziale-compensativo”.
-“L'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. Il nuovo testo dell'art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. Il superamento della distinzione tra criterio pagina 10 di 16 attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio non determina, infine, un incremento ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito, perché tale superamento non comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6 essendone necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità. Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi, ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”.
Dunque, ad avviso della S.C., alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato, proprio per la sua natura composita, ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete perché, a differenza di quelli in precedenza esaminati, non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in dottrina, tenuto presente che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Pertanto, il Tribunale applicherà il seguente principio di diritto:
"Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla
pagina 11 di 16 conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Va pure ricordato che, come recentemente espresso dalla Suprema Corte - sez. I, con l'Ord.
08/03/2022, n. 7596: “Il raffronto tra i redditi degli ex coniugi nella riscontrata loro sperequazione è il prerequisito perché l'accertamento del giudice si apra alla verifica degli ulteriori parametri sui cui va calibrata debenza e consistenza dell'assegno divorzile. Ed, infatti, la mera diversa consistenza della retribuzione goduta dagli ex coniugi è irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno divorzile perché non è l'entità del reddito dell'altro ex coniuge a giustificare, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze dovendo, piuttosto, la sua maggiore entità e la derivata sperequazione essere esito di scelte condivise di ruoli e rinunce maturate nel corso del matrimonio quanto al coniuge che alla cessazione del vincolo matrimoniale risulti economicamente più debole.”
Da ultimo, la Suprema Corte, ha statuito che ove il coniuge richiedente l'assegno dimostri di avere contributo, in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in maniera esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli e/o mettendo a disposizione dell'altro coniuge sotto qualsiasi forma proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge,
l'assegno deve essere riconosciuto e adeguato in funzione perequativa, al contributo fornito dal richiedente e ciò, anche ove non sia provata la rinuncia da parte del richiedente a realistiche occasioni professionali-reddituali (Cassazione civile, sez. I, sentenza 16 settembre
2024, n. 24795).
In definitiva, può affermarsi che i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, I. n. 898 del
1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed pagina 12 di 16 alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La natura perequativo-compensativa, poi, discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo, volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate.
In altre parole, il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 38362 del 03/12/2022).
Ciò premesso, quanto alla domanda della finalizzata ad ottenere la condanna CP
del ricorrente alla corresponsione mensile di assegno divorzile in misura pari ad euro 200,00
(cfr. somma così rettificata nelle note di udienza depositate in data 14/11/2024), si evidenzia che le indagini patrimoniali eseguite dalla Guardia di Finanza di MP (relazione prot.
n. 64498 del 05.10.2023) hanno fatto emergere una differenziata situazione reddituale ed economico-patrimoniale tra le parti;
invero, risulta percettore di più Parte_1
cospicui redditi, nonché titolare di beni immobili, proprietario di un autoveicolo e due motoveicoli nonché titolare di una attività imprenditoriale nel settore della ristorazione, mentre la risulta proprietaria di un autoveicolo e, al momento, priva di occupazione. CP
Deve pure considerarsi che, in base a quanto riferito dalle parti, in costanza di matrimonio l'attività lavorativa è sempre stata svolta dal solo , mentre la Parte_1 CP si è concentrata sull'accudimento dei figli, per 12 anni, dedicando tempo alla conduzione familiare e alla crescita della prole, non svolgendo attività lavorativa di comune accordo con
, che nulla ha specificamente contestato sul punto. Parte_1
pagina 13 di 16 Dal complessivo esame degli atti e degli scritti difensivi, emerge quindi che il coniuge economicamente più debole, ossia la , abbia sacrificato occasioni lavorative e CP
di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia;
invero, risulta dalla complessiva istruttoria che la moglie ha sicuramente offerto, nel tempo, un contributo costante ed essenziale all'interno delle mura domestiche, con ciò consentendo al marito di dedicarsi proficuamente -
e a tempo pieno- al lavoro.
Tuttavia, deve pure tenersi in debito conto che la è relativamente giovane (di CP
anni 43), abile al lavoro e ben può cercare un impiego, così da assicurarsi propri mezzi di sostentamento.
Ebbene, traendo le fila del discorso e facendo applicazione degli orientamenti di legittimità sopra richiamati, tenuto conto della documentazione versata in atti, nonché delle risultanze istruttorie, considerate anche le rispettive situazioni abitative, si ritiene, in primo luogo, che possa riconoscersi l'assegno divorzile in favore della , dovendosi valorizzare - CP
ai fini della sua concessione e quantificazione - anche la durata del matrimonio (12 anni), le rispettive posizioni patrimoniali e reddituali, l'apporto fornito dalla moglie al menage familiare in costanza di convivenza e del vincolo coniugale.
Da quanto rilevato, discende quindi il pieno diritto della resistente, poiché coniuge economicamente più debole, all'ottenimento dell'assegno divorzile;
operando la quantificazione dell'assegno, si deve tenere in considerazione la ricostruzione reddituale e patrimoniale di ciascun coniuge, sopra già accennata, rinviando alla relazione della Guardia di Finanza in atti;
vanno altresì valutati gli esborsi fissi più significativi che ciascun coniuge deve mensilmente sopportare (es. mutuo che sostiene il ricorrente).
Valutati tutti gli elementi indicati, il Tribunale ritiene di dover confermare quale assegno divorzile la somma di euro 200,00, oltre successive rivalutazioni ISTAT, che
[...]
verserà alla mensilmente entro il giorno 5 del mese. Parte_1 Parte_2
5. Sempre in considerazione delle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali, appare tuttora congrua la misura dell'assegno di euro 300,00 già posta a carico del padre per il mantenimento della figlia minore , affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_2
collocata presso la madre, valutata la sua età (13 anni) e le sue presumibili esigenze di vita;
il padre provvederà invece a farsi carico in via esclusiva del mantenimento del figlio . Per_1
6. Quanto alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, esse saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e disciplinate dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Milano.
pagina 14 di 16 7. La natura del giudizio e la soccombenza reciproca su talune delle domande giustificano l'integrale compensazione tra le parti private delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e
[...] Controparte_1
deduzione disattesa così provvede:
1)Dà atto che la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
[...]
e in MP il 15.07.2006 è stata già Parte_1 Controparte_1
pronunciata dal Tribunale con sentenza n. 404/2023;
2) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_2 [...]
ad entrambi i genitori;
Persona_1
3) Dispone la collocazione prevalente della figlia minore presso la Persona_2
madre e del figlio minore presso il padre;
Persona_1
4) Disciplina il diritto di visita come indicato in parte motiva;
5) Pone a carico di l'obbligo di pagare a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento mensile per la figlia l'importo di euro 300,00, oltre rivalutazione Istat, che Per_2
continuerà ad esser versato a entro il 5 di ogni mese, sul conto Controparte_1
corrente a lei intestato;
6) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Parte_1
la somma di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo Controparte_1
gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile, da versarsi entro il 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla resistente;
7) Pone le spese straordinarie necessarie per i figli a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
8) Dichiara interamente compensate tra le parti private le spese processuali.
MP, 11 febbraio 2025.
Il Presidente Il Giudice Estensore
Enrico Di Dedda Barbara Previati
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