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Decreto 21 marzo 2025
Decreto 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
Il magistrato designato dal Presidente
(l. n. 89/'01, mod. dal d.l. n. 83/'12, conv. in l. n. 134/'12)
Proc n. 1192/2024 v.g.
DECRETO letto il ricorso depositato in data 12.11.2024 nell'interesse del Parte_1
Messina, C.F. , in persona dell'Amministratore pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Quinci;
visti gli atti allegati e i chiarimenti forniti a seguito del provvedimento interlocutorio in data
27.2.2025;
considerato che
il ricorso risulta tempestivamente proposto, in quanto il giudizio presupposto è stato definito con sentenza del Tribunale di Messina, pubblicata il 12.10.2023, e, secondo quanto prospettato dal ricorrente, non notificata;
che va tenuto conto della sospensione dei termini durante il periodo feriale;
constatato che il giudizio presupposto di primo grado, instaurato con atto di citazione notificato il
21.11.2011 e definito con sentenza pubblicata il 19.12.2013, ha avuto una durata di 2 anni e 29 gg.; ritenuto, quindi, che il primo grado, detratto tale periodo ha avuto una durata di 1 anno, 8 mesi e 8 giorni;
ritenuto che
il giudizio di secondo grado, instaurato con atto di citazione notificato il 28.04.2014 e definito con sentenza pubblicata il 12.10.2023, ha avuto una durata di 9 anni, 5 mesi e 14 giorni;
rilevato che il giudizio ha avuto una durata complessiva di 12 anni, 6 mesi e 14 giorni;
rilevato che vi sono ritardi imputabili alle parti stimabili in 4 mesi e 20 gg. (per i rinvii delle udienze consecutive del 16.01.2013 e del 10.04.2013 per trattative di bonario componimento); che la durata ragionevole della causa è fissata per i due gradi di giudizio in 5 anni;
che pertanto, avendo riguardo ai due gradi di giudizio e al ritardo imputabile alla parte, il ritardo ingiustificato è complessivamente pari a di 6 anni ed una frazione di anno inferiore a sei mesi;
ritenuto che
, tenuto conto della natura della controversia, della entità del ritardo e dell'esito del giudizio, la liquidazione può essere operata in ragione di € 420,00 ad anno o frazione di anno superiore a sei mesi, così pure riconosciuto forfettariamente un minimo incremento per il ritardo ulteriore rispetto ai termini di cui all'art. 2 bis, comma 1, secondo periodo, l. 89/2001;
ritenuto che
, ai sensi dell'art. 2 bis comma 3 L. 89 del 2001, la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa;
rilevato che il valore della controversia è pari ad € 1.100,00, oltre interessi legali e rivalutazione maturati fino alla data della domanda giudiziale introduttiva del giudizio presupposto, per un totale di € 1.164,36; considerato, pertanto, che la liquidazione deve essere quantificata nell'importo di euro € 1.164,36;
ritenuto che su detta somma riconosciuta a titolo di indennizzo vanno calcolati gli interessi legali;
ritenuto di dovere liquidare anche le spese del presente procedimento ex tabella 8 D.M. 55/2014 stante la natura monitoria del procedimento;
ritenuto di dovere provvedere alle prescritte comunicazioni;
I N G I U N G E al , in persona del legale rappresentante, il pagamento, senza dilazione, in Parte_2
favore del , in persona Parte_3 dell'amministratore pro tempore, della somma complessiva di € 1.164,36, a titolo di equa riparazione in relazione al giudizio presupposto di cui in atti, oltre interessi legali a far data dalla presentazione del ricorso ex l. 89/2001 e le spese della presente procedura, liquidate in euro 118,57 per spese ed euro 270,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
A U T O R I Z Z A in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
M A N D A alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della l. 89/'01, e succ. modifiche.
Messina, 20.03.2025 Il magistrato designato
Dott. A. Zappalà
Il magistrato designato dal Presidente
(l. n. 89/'01, mod. dal d.l. n. 83/'12, conv. in l. n. 134/'12)
Proc n. 1192/2024 v.g.
DECRETO letto il ricorso depositato in data 12.11.2024 nell'interesse del Parte_1
Messina, C.F. , in persona dell'Amministratore pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Quinci;
visti gli atti allegati e i chiarimenti forniti a seguito del provvedimento interlocutorio in data
27.2.2025;
considerato che
il ricorso risulta tempestivamente proposto, in quanto il giudizio presupposto è stato definito con sentenza del Tribunale di Messina, pubblicata il 12.10.2023, e, secondo quanto prospettato dal ricorrente, non notificata;
che va tenuto conto della sospensione dei termini durante il periodo feriale;
constatato che il giudizio presupposto di primo grado, instaurato con atto di citazione notificato il
21.11.2011 e definito con sentenza pubblicata il 19.12.2013, ha avuto una durata di 2 anni e 29 gg.; ritenuto, quindi, che il primo grado, detratto tale periodo ha avuto una durata di 1 anno, 8 mesi e 8 giorni;
ritenuto che
il giudizio di secondo grado, instaurato con atto di citazione notificato il 28.04.2014 e definito con sentenza pubblicata il 12.10.2023, ha avuto una durata di 9 anni, 5 mesi e 14 giorni;
rilevato che il giudizio ha avuto una durata complessiva di 12 anni, 6 mesi e 14 giorni;
rilevato che vi sono ritardi imputabili alle parti stimabili in 4 mesi e 20 gg. (per i rinvii delle udienze consecutive del 16.01.2013 e del 10.04.2013 per trattative di bonario componimento); che la durata ragionevole della causa è fissata per i due gradi di giudizio in 5 anni;
che pertanto, avendo riguardo ai due gradi di giudizio e al ritardo imputabile alla parte, il ritardo ingiustificato è complessivamente pari a di 6 anni ed una frazione di anno inferiore a sei mesi;
ritenuto che
, tenuto conto della natura della controversia, della entità del ritardo e dell'esito del giudizio, la liquidazione può essere operata in ragione di € 420,00 ad anno o frazione di anno superiore a sei mesi, così pure riconosciuto forfettariamente un minimo incremento per il ritardo ulteriore rispetto ai termini di cui all'art. 2 bis, comma 1, secondo periodo, l. 89/2001;
ritenuto che
, ai sensi dell'art. 2 bis comma 3 L. 89 del 2001, la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa;
rilevato che il valore della controversia è pari ad € 1.100,00, oltre interessi legali e rivalutazione maturati fino alla data della domanda giudiziale introduttiva del giudizio presupposto, per un totale di € 1.164,36; considerato, pertanto, che la liquidazione deve essere quantificata nell'importo di euro € 1.164,36;
ritenuto che su detta somma riconosciuta a titolo di indennizzo vanno calcolati gli interessi legali;
ritenuto di dovere liquidare anche le spese del presente procedimento ex tabella 8 D.M. 55/2014 stante la natura monitoria del procedimento;
ritenuto di dovere provvedere alle prescritte comunicazioni;
I N G I U N G E al , in persona del legale rappresentante, il pagamento, senza dilazione, in Parte_2
favore del , in persona Parte_3 dell'amministratore pro tempore, della somma complessiva di € 1.164,36, a titolo di equa riparazione in relazione al giudizio presupposto di cui in atti, oltre interessi legali a far data dalla presentazione del ricorso ex l. 89/2001 e le spese della presente procedura, liquidate in euro 118,57 per spese ed euro 270,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
A U T O R I Z Z A in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
M A N D A alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della l. 89/'01, e succ. modifiche.
Messina, 20.03.2025 Il magistrato designato
Dott. A. Zappalà