TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/03/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1998/2022 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. Francesco Micali che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Francesca Lallai e Antonello Monoriti del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
resistente contumace
oggetto: assegno di invalidità civile, esenzione ticket – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 20 maggio 2020 , lamentando l'ingiusto rigetto Parte_1
della domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno di invalidità civile o in subordine dell'esenzione parziale dal ticket, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
(proc. n. 2263/2020 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto, contumace l' veniva CP_2 disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva solo un'invalidità del 36%. La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, l'11 aprile 2022, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio. Nella resistenza dell' e nella contumacia dell' sostituita l'udienza del CP_1 CP_2
13 marzo 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all' , avendo l'art. 20 del d.l. CP_1
n. 78/2009 (conv. con l. n. 102/2009) trasferito all' sia la responsabilità ultima degli CP_3
accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo status di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa (v. da ultimo Cass. n. 2433/2023).
2.1.- Inoltre, va pure chiarito che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, esaminata la più recente certificazione sanitaria prodotta, ha infine accertato che la ricorrente è affetta da “Ipoacusia neurosensoriale di grado lieve (esiti di timpano plastica a dx), lombalgia cronica su verosimile base artrosica-degenerativa a live incidenza funzionale, stato ansioso-depressivo di grado medio cardiopatia I classe NYHA, vasculopatia ed ipercolesterolemia in trattamento farmacologico” aggravatesi nel tempo e che complessivamente determinano dal gennaio 2024 una invalidità del
67% (utile per l'esenzione del ticket, ma inferiore al 74% richiesto per l'assegno). Ha precisato che “… dalla disamina della ulteriore documentazione sanitaria, possiamo affermare che le patologie documentate in corso del procedimento abbiano potuto determinare un aggravamento delle condizioni generali: in particolar modo analizzando la documentazione sanitaria prodotta si evince un peggioramento della condizione Psichiatrica, già valutata in corso di ATP e quantificata in misura del 15%, ritengo che tale stato patologico possa quantificarsi in misura del
25% con codice di riferimento 2205. Per quanto concerne la patologia Pneumologica viene
2 evidenzia un quadro di bronchite cronica che tuttavia come è ben noto può manifestarsi maggiormente nei periodi invernali per riacutizzazione per la quale viene trattata farmacologicamente (come il caso in oggetto); nel caso in esame non si evince oltre la certificazione prodotta ulteriori accertamenti strumentali o esame spirometrico che ci permette di valutare il grado dell'eventuale ripercussione funzionale pertanto ritengo di quantificare la patologia in misura del 30% e codice di riferimento 6003.”.
L'accertamento effettuato dal dr. persuasivo perché basato su dati oggettivi e CP_4
sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo all'istante solo del requisito sanitario per l'esenzione, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
Ogni ulteriore domanda va respinta.
3.- Tenuto conto dell'esito della lite e della decorrenza, successiva al deposito dell'istanza di ATP e del ricorso in opposizione, è giusto compensare per intero le spese di entrambe le fasi processuali;
vanno poste a definitivo carico dell' le spese delle consulenze d'ufficio, liquidate CP_1
separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la contumacia dell' CP_2
2) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dell'esenzione dal Parte_1
ticket sanitario (quale invalido in misura pari al 67%) dal 1 gennaio 2024;
3) condanna l' a pagare le spese di ctu, compensando le altre spese del giudizio. CP_1
Messina, 14.3.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
3