CA
Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 14/08/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. 178/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 25 settembre 2023 da
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Damiano Lipani, Silvia
Cossu e Roberto Ferraresi
- appellante - contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Bertolani
- appellato – appellante incidentale
Oggetto: Contratti e obbligazioni varie
In punto: riforma della sentenza 510/2023 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, previo rigetto del gravame incidentale ex adverso proposto attesa l'inammissibilità e/o infondatezza dello stesso per i motivi di cui in atti, in accoglimento del presente appello e, quindi, in riforma della sentenza n. 510/2023, emessa dal Tribunale Civile 2
di Trento, pubblicata in data 12 giugno 2023, non notificata, resa nel giudizio contraddistinto con R.G.N. 4098/2018 del Tribunale Civile di
Trento, così provvedere:
(a) accertare e dichiarare che deve a la somma di Controparte_1 Pt_1
Euro 1.400.833,28 (un milione quattrocento mila ottocento trentatré/28) IVA inclusa per i titoli e le fatture di cui in narrativa, nonché per tutti i motivi in atti e/o comunque, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre interessi ai sensi del D.lg. 9 ottobre 2002 n. 231, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture fino al saldo effettivo, e per l'effetto condannare l'appellata e appellante incidentale al relativo pagamento in favore di , per tutti i motivi dedotti in atti;
Pt_1
(b) accertare e dichiarare la tempestività dell'adempimento di al Pt_1
Contratto e, per l'effetto, dichiarare non dovuta alcuna penale per il ritardo, con ogni conseguente statuizione anche in relazione alla dichiarata risoluzione del Contratto e condanna di alla restituzione Controparte_1 della somma pagata da in eventuale esecuzione della Sentenza;
Pt_1
(c) in via subordinata alla precedente, ridurre ai sensi e per gli effetti dell'art. 1384 c.c. l'importo delle penali da ritardo applicate dal Tribunale, in ragione dell'integrale esecuzione, da parte di , delle obbligazioni Pt_1 contrattuali sulla medesima gravanti e, in ogni caso, dei minimi ritardi comunque alla medesima non imputabili, con ogni conseguente statuizione anche in relazione alla dichiarata risoluzione del Contratto e condanna di alla restituzione della somma pagata da in Controparte_1 Pt_1 eventuale esecuzione della Sentenza;
(d) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari, anche del primo grado di giudizio.” per l'Appellato – Appellante incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento contrariis reiectis,
• Nel merito, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza n. 510/2023 del Tribunale di Trento del 12 giugno
2023 e dichiarare che nulla deve corrispondere alla Controparte_1 appellante per i titoli di cui in narrativa neppure a titolo di Pt_1 indennizzo ex art. 2041 c.c. 3
• In via incidentale, riformare, nei termini indicati in narrativa, la sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da e condannare la società Controparte_1 [...] al risarcimento tutti i danni patiti e patiendi, ivi compresi Parte_1 quelli all'immagine e da comportamento sleale, dalla Controparte_1 nella misura non inferiore all'ammontare delle penali e/o della somma di euro 270.200,00 ovvero in ogni caso nella diversa e maggiore somma che risulterà in corso di causa;
nella parte in cui accerta l'adempimento, parziale o totale, del contratto, dichiarando per l'effetto che l'inadempimento è totale;
nonché nella parte in cui ha ritenuto assorbiti i motivi di inammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. diversi da quelli accolti e, in ogni caso, le ragioni di infondatezza dell'azione extra contrattuale, accertando che nulla a tale titolo è dovuto all'appellante e, in particolare:
• Accertare e dichiarare l'inadempimento da parte di Parte_1 delle prestazioni oggetto dell'ordinativo prot 5899 dd 13 agosto 2014
[...]
(doc. 9 e 10) effettuato da Informatica Trentina in relazione all'atto aggiuntivo n. 2 d 25 luglio 2014, per le ragioni tutte di cui in narrativa;
• Condannare la società al risarcimento tutti i Parte_1 danni patiti e patiendi, ivi compresi quelli all'immagine e da comportamento sleale, dalla : nella misura non inferiore Controparte_1 all'ammontare delle penali e/o della somma di euro 270.200,00 ovvero in ogni caso nella diversa e maggiore somma che risulterà in corso di causa;
• Confermare la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento contrattuale per le ragioni tutte di cui in narrativa.
• Respingere, perché inammissibile ed infondata, la domanda ex art. 2041
c.c. per le ragioni di cui in narrativa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione notificato in data 5 dicembre 2018
[...]
(già proponeva opposizione Controparte_1 Controparte_2 avverso il decreto con cui si ingiungeva il pagamento della somma di Euro
1.400.833,00 oltre accessori e spese, pretesa da Parte_1 quale corrispettivo di prestazioni di consulenza in materia di organizzazione. 4
L'opponente eccepiva plurimi inadempimenti di agli obblighi Pt_1 contrattuali, ed in particolare la mancata esecuzione delle prestazioni entro il termine essenziale del 31 dicembre 2014, con conseguente risoluzione del contratto;
il mancato raggiungimento del risultato pattuito;
il mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione, cosa che rendeva impossibile, per il committente, accertare quali prestazioni erano state eseguite e la loro conformità a quanto stabilito in contratto, come dimostrato dalla presentazione di tre rendicontazioni fra loro difformi;
la pretesa del pagamento di prestazioni eseguite prima del perfezionamento dell'accordo e dopo la sua scadenza;
la mancanza di prova circa l'esecuzione delle prestazioni, molte delle quali riferibili ad altri committenti. Affermava il proprio diritto a percepire le penali contrattuali per il ritardo, che, essendo superiori al dieci per cento del valore contrattuale, comportavano comunque la risoluzione del contratto.
Chiedeva quindi, oltre al rigetto della domanda, che fosse accertata l'avvenuta risoluzione del contratto, in autotutela ex art. 136 D.lg. 163/2006
o per grave inadempimento, con condanna al pagamento delle penali contrattuali da ritardo per Euro 412.045,00 e al risarcimento del danno.
La convenuta si costituiva, chiedendo il rigetto dell'opposizione e comunque insistendo per il pagamento della somma recata dal decreto ingiuntivo.
Asseriva che tutte le prestazioni descritte nelle fatture erano state eseguite, che il termine non poteva considerarsi essenziale e che la fatturazione era stata preceduta dall'invio di dati di consuntivazione. Le tre rendicontazioni erano riferite a periodi differenti, in che ne spiegava la diversità, e CP_1
non aveva mai sollevato contestazioni in ordine alle modalità di
[...] esecuzione delle prestazioni, né, pur avendone la possibilità, aveva provveduto ad alcuna verifica.
2. - Con sentenza pubblicata in data 12 giugno 2023 il Tribunale, dopo avere dichiarato la risoluzione del contratto in ragione del valore della penale per il ritardo riconosciuta in favore di e condannato Controparte_1 Pt_1 al relativo pagamento, riteneva che quest'ultima non avesse diritto ad alcun 5
corrispettivo per non avere provato né le attività effettivamente espletate, né lo sforzo dispiegato per svolgerle.
Escludeva innanzitutto che il termine del 31 dicembre 2014 stabilito all'art. 3 dell'Atto aggiuntivo 25 luglio 2014 per la consegna degli elaborati progettuali, non rispettato da , avesse natura di termine essenziale Pt_1 ex art. 1457 c.c.
Riteneva fondata la domanda di risoluzione del contratto ex art. 8 dell'Atto aggiuntivo e 136 D.lg. 163/2006, avendo eseguito una parte delle Pt_1 prestazioni poste a suo carico dopo la scadenza del termine, vista la consistenza quantitativa della penale da ritardo, superiore al 10% del corrispettivo concordato.
Dovendo comunque accertare il corrispettivo spettante a per Pt_1
l'attività espletata alla data in cui il contratto era da considerarsi risolto, da individuarsi nella missiva di del 25 maggio 2018, rilevava Controparte_1 che le parti avevano pattuito un corrispettivo a misura, e non a corpo, tanto che nelle fatture azionate lo aveva appunto quantificato avendo Pt_1 riguardo all'effettivo numero di giornate/uomo relativo alle risorse professionali asseritamente impiegate;
e si era - impropriamente - riferita ad attività a corpo per la prima volta solo nella relazione conclusiva e consuntivazione attività del 7 aprile 2015.
Osservava quindi che era onere di provare non solo di avere Pt_1 eseguito le prestazioni poste a suo carico dall'atto aggiuntivo n. 2 e dal relativo ordinativo in ordine a tutti gli ambiti in cui era stato richiesto il suo intervento (Supporto alla Direzione - Piano di Miglioramento della PAT e
Società - Centro Servizi Condivisi Società - Piano di efficientamento dipartimentale - Piano dei sistemi ed iniziative trasversali - Capitale Umano), ma anche dimostrare le effettive modalità temporali dell'impiego dei tre profili professionali nello svolgimento dell'espletata attività, nonché
l'esistenza di rapporto di lavoro subordinato con le persone fisiche impiegate,
e la loro identità.
L'onere probatorio non era stato adeguatamente assolto, giacchè Pt_1 non aveva provato, né aveva chiesto di farlo, di aver eseguito le prestazioni promesse impiegando, per le ore indicate nel prospetto allegato alla missiva 6
12 febbraio 2018, i soggetti ivi nominativamente elencati, quali effettivi titolari delle specifiche competenze professionali concordate in contratto.
Né poteva attribuirsi rilievo probatorio all'estratto del “time report delle risorse impiegate” prodotto con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., di cui non era stata provata la fonte. Tale documento presentava contraddizioni con quanto riportato nella memoria in merito ai nominativi degli operatori, e, in ogni caso, non recava elementi da cui desumere che ai soggetti indicati erano ascrivibili i profili professionali riferiti negli scritti difensivi. In esso non figuravano nominativi indicati nel prospetto allegato alla missiva 12 febbraio 2018, e ne risultavano altri non riportati;
per taluni soggetti erano rendicontate giornate superiori a quelle lavorative e a volte addirittura superiori alle giornate di calendario.
La carenza probatoria in ordine alle reali modalità temporali di impiego delle risorse non consentiva di addivenire a un'affidabile quantificazione dell'importo effettivamente spettante a e, quindi, costituiva Pt_1 condizione ostativa a una declaratoria di accoglimento, anche parziale, della domanda di pagamento.
Il Tribunale escludeva poi fosse stato pattuito un minimo garantito, a prescindere dall'effettiva consistenza numerica delle giornate di lavoro riferibili alle risorse in concreto impiegate.
Riteneva non valorizzabile il fatto che nel corso del rapporto CP_1
non avesse proceduto alle verifiche nei tempi e nei modi indicati in
[...] contratto, non essendo prevista alcuna decadenza o alcuna tacita accettazione in conseguenza delle mancate verifiche.
Aggiungeva, in punto adempimento, che, a fronte delle specifiche contestazioni di , non era stato provato neppure in corso di Controparte_1 causa l'effettivo risultato dell'attività espletata, poiché non aveva Pt_1 dimostrato che gli elaborati prodotti in causa erano identici a quelli consegnati a conclusione dell'attività, né aveva provato che essi erano stati redatti soltanto da parte del proprio personale, e soltanto in favore di
. Controparte_1
In particolare, vari elaborati non erano temporalmente collocabili, altri erano riferiti al mese di luglio 2014, e quindi a data antecedente l'ordinativo; 7
e la stessa aveva ammesso che non tutta la documentazione Pt_1 prodotta riguardava il contratto azionato in giudizio, e che parte della documentazione era stata invece consegnata alla Provincia, ritenuta per tale parte effettivo committente delle prestazioni. Rilevava poi che, secondo le prove assunte, il “Piano dei sistemi e iniziative trasversali” si era giovato del lavoro dei dipendenti di , e che l'elaborato relativo ai Controparte_1 pagamenti elettronici aveva solo una diversa veste grafica rispetto ad un documento da essi predisposto.
In conclusione, il Tribunale non riteneva provate in termini sufficientemente chiari le attività effettivamente svolte da , né Pt_1 riteneva possibile quantificare con un tranquillizzante margine di certezza l'effettivo numero di giornate lavorative impiegate, cosa che ostava ad un accoglimento, anche parziale, della domanda di pagamento.
Quanto alla domanda proposta in via subordinata ex art. 2041 c.c., non riteneva esistente il requisito della sussidiarietà, per il quale l'azione di arricchimento è inammissibile allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito. Questo poiché l'azione può essere proposta solo quando manca un'azione tipica, per tale dovendosi intendere o quella che deriva da un contratto, o quella che sia prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata. Nel caso di specie, aveva esercitato l'azione Pt_1 da contratto per conseguire il preteso corrispettivo, cosa che comportava il difetto della sussidiarietà, non deponendo il senso contrario il rigetto della domanda di pagamento per carenza probatoria in ordine ai modi e ai tempi dell'attività espletata.
Riteneva infine infondata l'azione risarcitoria proposta da Controparte_1 per lesione alla reputazione e all'identità della società, presupposto per il richiesto danno all'immagine. Tale domanda si fondava sul procedimento penale definito con sentenza ex art. 444 cpp, relativo al reato di turbativa d'asta commesso da dipendenti di in relazione ad una gara indetta Pt_1 da , ed in tale pronuncia si era dato atto di contatti fra personale Parte_2 di e Informatica Trentina relativi alla necessità di garantire alla Pt_1 8
prima “il pagamento di 1222 giornate uomo “scoperte” ossia già effettuate ma in assenza di coperture”. Il Tribunale non ravvisava un collegamento tra le due vicende, né un effettivo danno reputazionale, né un collegamento tra il preteso danno e la condotta tenuta da . Pt_1
Ravvisava i presupposti per la parziale compensazione delle spese di lite nel fatto che aveva in parte svolto le attività commissionate, e che il Pt_1 rigetto della domanda si giustificava con l'impossibilità di determinarne il corrispettivo. Inoltre, doveva considerarsi che la committente aveva tenuto in ordine a tale quantificazione una condotta sostanzialmente omissiva per un apprezzabile lasso di tempo.
3. – Per la riforma di tale sentenza propone appello Parte_1
[...]
3.1 - Con il primo motivo l'appellante contesta la decisione, nella parte in cui ha ritenuto che le prestazioni previste dal contratto siano da intendersi a corpo, e non a misura.
Secondo il Tribunale, il corrispettivo sarebbe stato determinato in base alle tariffe giornaliere dei tre profili professionali ipotizzati stimando il loro possibile impegno, senza prevedere un compenso fisso in relazione al risultato finale.
Osserva l'appellante che l'oggetto delle prestazioni delle parti è definito non nel capitolato tecnico, ma nell'Ordinativo de 7 agosto 2014, che stabilisce il corpo della prestazione di e la controprestazione - fissa e Pt_1 determinata - di , pari ad Euro 1.148.700,00 oltre I.V.A. Controparte_1
L'intenzione delle parti di prevedere un corrispettivo a corpo si ricaverebbe anche dall'omessa previsione, nell'Ordinativo, della facoltà di verifica delle prestazioni da parte del committente, cosa che di fatto impedirebbe una rideterminazione in diminuzione del corrispettivo;
dal fatto che il corrispettivo fosse sostanzialmente immodificabile in termini superiori al pattuito, pur potendo modificare il mix di figure professionali;
dal Pt_1 fatto che non era obbligata a un risultato, ma a fornire dei mezzi. Pt_1
Lo stesso contratto all'art. 4 comprendeva nella remunerazione ogni ulteriore esborso;
e, qualora avesse riscontrato irregolarità Controparte_1 9
nelle prestazioni, esse avrebbero potuto incidere sull'esigibilità del credito, e non sulla sua consistenza (art. 4.7)
Inoltre, la penale era determinata in una percentuale del corrispettivo, che era quindi inteso come fisso nel suo ammontare, quale corrispettivo unico di una serie di attività considerate nella loro unicità.
Neppure l'invio, con le fatture, dei prospetti contenenti il numero di giornate uomo rileverebbe per ritenere esistente un corrispettivo a misura, essendo esso funzionale solo a consentire a di monitorare il Controparte_1 livello di consumazione del complessivo corrispettivo pattuito.
L'appellante chiede quindi che sia accertato che la prestazione di Pt_1
e, dunque, il corrispettivo ad essa dovuto in forza dell'Ordinativo è a corpo, ed è dunque dovuto integralmente in ragione della sola esecuzione della prestazione, senza che la stessa sia tenuta a dimostrare alcunché in relazione alle singole voci o causali che lo compongono in astratto.
3.2 - Con il secondo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza, che ha attribuito a l'onere di provare il reale impiego delle risorse per Pt_1 il numero di giornate uomo indicate nella domanda proposta in sede monitoria.
L'eccezione di inadempimento sarebbe stata proposta in maniera illegittima ed al solo fine di liberare dall'onere di provare la Controparte_1 legittimità del proprio inadempimento, dato che la committente non ha mai contestato le prestazioni di , riconoscendo che essa ha, anche se Pt_1 tardivamente, adempiuto, e si è limitata ad eccepire il mancato completamento delle prestazioni entro il termine, il mancato raggiungimento del risultato, la mala gestione delle rendicontazioni e la cattiva gestione del rapporto;
affermazioni tutte che presuppongono la prova delle prestazioni eseguite, sicchè l'eccezione di inadempimento sarebbe stata opposta in contrasto con il principio di buona fede.
Infatti, non nega di avere ricevuto le prestazioni, ma Controparte_1 eccepisce di averle ricevute in ritardo e con una rendicontazione non regolare;
ma l'adempimento oltre il termine resta adempimento, il mancato raggiungimento del risultato è irrilevante quando si tratti di obbligazioni di mezzi, e la mala gestione delle rendicontazioni non è in rapporto di 10
corrispettività con il diritto di ad essere remunerata per l'attività Pt_1 svolta e rendicontata.
In conclusione, si sarebbe limitata a contestare l'esatto Controparte_1 adempimento di obbligazioni accessorie (rendicontazione e gestione complessiva), e non avrebbe mai negato, nella sua esistenza e consistenza,
l'attività consulenziale. E, poiché l'eccezione di inadempimento è illegittima,
l'inversione dell'onere della prova non potrebbe operare;
con la conseguenza che graverebbe su l'onere di allegare il titolo della propria pretesa e Pt_1 dedurre l'inadempimento di e, su quest'ultima, quello di Controparte_1 provare il proprio adempimento o il fatto ostativo, estintivo o modificativo della propria obbligazione, non potendo operare il ribaltamento dell'onere invocato in caso di invalidità, inammissibilità o manifesta infondatezza dell'eccezione di inadempimento.
Aggiunge, quanto agli obblighi di rendicontazione, che era tenuta a Pt_1 trasmettere esclusivamente un prospetto con l'indicazione quantitativa delle risorse impiegate e una dichiarazione di attestazione che erano state effettivamente utilizzate per lo svolgimento delle attività, cosa che ha fatto senza che rilevasse alcunché. Era dovere contrattuale, oltre Controparte_1 che di buona fede, contestare la non conformità al contratto nei trenta giorni per pagamento della fattura, o nei quindici giorni dalla fine delle prestazioni, cosa che non è avvenuta.
Il Tribunale ha ritenuto che il termine di quindici giorni, comunque non ripetuto nell'ordinativo, non risulterebbe stabilito a pena di decadenza, e che non risulterebbe pattuito che, in caso di decorrenza del termine, i quantitativi dovevano intendersi accettati dalla committente. Tale affermazione rimetterebbe però all'arbitrio di l'adempimento Controparte_1 dei propri obblighi di pagamento, in contrasto col principio di buona fede e trascurando di considerare la generale facoltà di verifica delle prestazioni in corso di esecuzione. Il committente potrebbe omettere ogni controllo e verifica per poi, in ragione di questo, rifiutare il pagamento. Il Tribunale avrebbe errato anche nel non qualificare come accettazione tacita della rendicontazione l'omessa contestazione delle prestazioni, omettendo di 11
valutare il termine di quindici giorni contrattualmente previsto per le verifiche e il principio di buona fede.
L'appellante contesta poi l'affermazione del Tribunale, per cui la relazione conclusiva di data 7 aprile 2015 non sarebbe in grado di soddisfare le richieste formulate dalla committente con la missiva del 26 febbraio, né di integrare il rapportino menzionato dall'art. 7, comma 1 del contratto del 24 luglio 2014, in cui era tenuta a indicare le attività svolte per Pt_1 procedere alle eventuali verifiche, in contraddittorio con le parti;
sicchè nessuna verifica era possibile per . Questo perché, in realtà, Controparte_1 in relazione alle attività di cui all'Ordinativo le parti si erano determinate a non prevedere le verifiche di cui all'art. 7 del Contratto, che avrebbero dovuto essere espressamente previste nell'Ordinativo, e non lo furono;
sicchè
non era tenuta a fornire le informazioni dettagliate, dato che Pt_1
aveva contrattualmente scelto di non fare le verifiche. Controparte_1
Il Tribunale avrebbe poi ritenuto erroneamente non provato l'effettivo risultato dell'attività espletata, quando le prestazioni erano di natura consulenziale e l'obbligazione un'obbligazione di mezzi, sicchè i deliverables
(ovvero la documentazione eventualmente predisposta in riferimento ad alcuni progetti) non coincidevano con l'oggetto del contratto, che era una consulenza qualificata, e non la redazione di documentazione o la somministrazione di manodopera. E' quindi irrilevante quanto affermato dal
Tribunale circa la mancata prova del fatto non è stata provata la redazione degli elaborati da parte del proprio personale nel periodo di riferimento.
Essendo l'eccezione di inadempimento illegittima, gravava su Pt_1 provare – come ha fatto – il titolo della propria pretesa e dedurre l'inadempimento di , e su quest'ultima provare il proprio Controparte_1 adempimento o il fatto ostativo, estintivo o modificativo della propria obbligazione, non potendo operare il ribaltamento dell'onere invocato in caso di invalidità o manifesta infondatezza dell'eccezione di inadempimento.
3.2.1 - In merito al quantum, l'appellante osserva che il corrispettivo è interamente dovuto in quanto pattuito a corpo, dato che non è dubbio che ha adempiuto;
e per la stessa ragione questo varrebbe anche se il Pt_1 corrispettivo fosse stato pattuito a misura. 12
Non sarebbe vero che la Relazione conclusiva del 7 aprile 2015 non poteva integrare il “rapportino” menzionato nell'art. 7 del contratto, in cui Pt_1 era tenuta a indicare le attività svolte, al fine di procedere ad eventuali verifiche, in contraddittorio con le parti, cosa che ha indotto il Tribunale a ritenere che le verifiche non fossero concretamente eseguibili. In realtà, con l'Ordinativo le parti si erano determinate a non prevedere le verifiche di cui all'art. 7 del contratto, sicchè non ha fornito informazioni dettagliate Pt_1 proprio perché, in base al contratto, non era tenute a fornirle.
Il Tribunale avrebbe errato anche nell'escludere che l'omessa contestazione delle prestazioni comporti un'accettazione tacita della rendicontazione, per non essere stato compiuto alcun atto che presupponeva la volontà di accettare o era incompatibile con quella di rifiutare. L'affermazione è incompatibile non solo con il termine di quindici giorni contrattualmente pattuito per eventuali verifiche, ma anche con il principio di buona fede.
Quanto all'ulteriore considerazione, per cui non avrebbe Pt_1 adeguatamente provato l'effettivo risultato dell'attività espletata, non era certo onere di questa provare alcun risultato, trattandosi di attività di natura consulenziale e di prestazione di mezzi. Sono quindi del tutto irrilevanti le considerazioni del Tribunale, circa la mancata prova della consegna nel corso del rapporto della documentazione prodotta in causa, e la mancata prova dell'effettiva redazione della stessa nel periodo contrattuale di riferimento e unicamente in favore della committente, trattandosi di prestazione che non richiede alcuna prova, né in relazione all'an, né in relazione al quantum.
Inoltre, nel ritenere dimostrata, sulla scorta della nota del 7 aprile 2015, una variazione non autorizzata del rapporto, per essere stato modificato il team mix con l'aumento di giornate per il profilo professionale più remunerativo e riduzione per gli altri due, il Tribunale non ha considerato che non ha chiesto il pagamento del maggiore importo, da allocarsi Pt_1 nell'ambito delle somme ancora disponibili rispetto all'importo complessivo massimo contrattuale, essendo previsto dall'art. 2, comma 6 del Contratto che il valore economico complessivo sarà consumabile anche con una combinazione di profili diversi da quelli stimati inizialmente. Se ne deve 13
concludere che poteva modificare la composizione del team senza Pt_1 realizzare alcuna modifica unilaterale.
Per questo anche il quantum del credito dovrebbe ritenersi provato.
3.2.2 - Venendo alla questione relativa al “minimo garantito” per contratto,
l'appellante ritiene che il Tribunale abbia errato, interpretandolo nel senso che i servizi richiesti non potevano comportare un impegno di Pt_1 inferiore a 500 giorni persona, e non che avrebbe in ogni caso Pt_1 conseguito un corrispettivo relativo a tale impegno a prescindere dalle risorse concretamente impiegate.
Ritiene invece l'appellante che avrebbe avuto in ogni caso diritto Pt_1 ad un corrispettivo pari ad un importo compreso tra Euro 217.000 (pari al corrispettivo giornaliero di un business analyst junior per i 500 giorni garantiti), Euro 357.000 (pari al corrispettivo giornaliero di consulente business analyst senior, per 500 giorni garantiti) o Euro 420.000 (pari al corrispettivo giornaliero di Project Manager, per 500 giorni garantiti).
Questo perché l'adempimento di non è in dubbio, essendo in Pt_1 dubbio, per il Tribunale, solo il quantum del corrispettivo, dovendosi riconoscere quanto meno l'importo delle prime tre fatture per euro
818.815,20 I.V.A. inclusa, o, quantomeno, la somma di Euro 420.000,00, pari al minimo garantito.
3.2.3 – Nonostante abbia ricevuto le prestazioni, non Controparte_1 abbia sostenuto alcun esborso e abbia percepito il danno da ritardo, il
Tribunale ha rigettato la domanda ex art. 2041 c.c. non ravvisando il requisito della sussidiarietà.
L'appellante si richiama all'ordinanza 522/2023 della Sezione terza, che ha rimesso alle Sezioni unite la questione relativa all'interpretazione della regola della residualità, in un caso in cui, rigettata la domanda principale per difetto di prova sulla responsabilità precontrattuale ed accolta la domanda ex art. 2041 c.c., il Giudice di appello aveva dichiarato inammissibile la seconda.
3.3 – Con il terzo motivo, l'appellante impugna la sentenza, nella parte in cui ha pronunciato condanna nei suoi confronti al pagamento delle penali previste per il ritardo nell'esecuzione, quantificato in 69 giorni. 14
Sostiene che tutte le attività contrattuali sono state eseguite nel termine pattuito, poiché dopo la scadenza sono stati solo consegnati, su richiesta del committente, i consuntivi delle giornate uomo e l'insieme dei deliverables già trasmessi e condivisi nel corso dell'esecuzione.
In ogni caso, la penale dovrebbe essere ridotta, per essere l'obbligazione stata integralmente adempiuta.
4. – si è costituita, contestando l'avversa impugnazione e Controparte_1 proponendo appello incidentale. Esso viene esposto con diversa numerazione, dato che il primo motivo è da intendersi condizionato all'accoglimento del secondo motivo dell'appello principale, nella parte in cui si duole del rigetto della domanda ex art. 2041 c.c.; il rigetto del Pt_1 gravame ne rende superflua l'esposizione e l'esame.
4.1 – Con il primo motivo , per l'ipotesi in cui la sentenza Controparte_1 impugnata abbia riconosciuto un parziale adempimento di , ne Pt_1 chiede la riforma, insistendo perché venga riconosciuto che l'inadempimento
è stato integrale, poichè non avrebbe saputo comprovare l'attività Pt_1 svolta o superare le eccezioni del committente.
Impugna poi il capo di sentenza, con cui il Tribunale ha ritenuto che avrebbe tenuto una condotta sostanzialmente omissiva per Controparte_1 un apprezzabile lasso di tempo, poichè si è omesso di considerare che in data 26 febbraio 2015 era stata richiesta una relazione conclusiva.
Lamenta che la sentenza non avrebbe valorizzato la contestazione dell'integrale adempimento della prestazione, che deriva dall'assoluta incertezza delle risorse rendicontate, che costituisce elemento costitutivo sia dell'adempimento che della determinazione del corrispettivo, e dalla violazione
4.2 – Con il secondo motivo si duole del mancato Controparte_1 riconoscimento del termine per l'adempimento come termine essenziale, nonostante che l'art. 145 del D.p.r. 207/2010 stabilisce che, nel caso in cui la penale superi il 10% dell'importo contrattuale, il contratto si risolve.
Contesta l'affermazione del Tribunale, per cui il termine nel settore della contrattualistica non sarebbe essenziale, richiamando l'art. 159, per il quale la proroga del termine di esecuzione va chiesta ed autorizzata, e l'art. 310, 15
che vieta di apportare modifiche unilaterali alle prestazioni, compresi i termini.
Impugna la decisione, nella parte ha ritenuto che solo la domanda di risoluzione formulata in via subordinata fosse per inadempimento, mentre lo era anche quella ex art. 136 D.lg. 163/2006.
4.3 – Con il terzo motivo si duole del rigetto della Controparte_1 domanda risarcitoria, conseguente alle vicende penali che hanno accompagnato il contenzioso, richiamando la nota del 25 maggio 2018 (doc.
32), con cui si intimava la risoluzione del contratto riservando l'azione relativa ai danni riconnessi a detti avvenimenti.
Ritiene che si sia impegnata a risarcire la parte civile del Pt_1 contenzioso penale, utilizzando gli introiti derivanti dal pagamento del corrispettivo del presente contenzioso, cosa che ha creato un danno all'immagine di . La stampa locale si era occupata anche Controparte_1 delle vicende oggetto del presente giudizio, lasciando presagire il mancato pagamento e mettendo in connessione questa vicenda con la vicenda penale di . Parte_2
5. – Ciò posto, ritiene questa Corte infondate le censure proposte con l'appello principale.
5.1 – Da rigettare è innanzitutto il primo motivo, concernente la modalità di determinazione del corrispettivo.
Assolutamente chiaro è il tenore dell'Atto aggiuntivo n. 2 di data 25 luglio
2014, che la stessa appellante individua come fonte del rapporto. All'art. 4, intitolato “Corrispettivi e fatturazione”, si stabilisce che “Per i servizi di cui al presente atto sarà riconosciuto un corrispettivo determinato sulla base delle tariffe giornaliere indicate in offerta, moltiplicate per i giorni/persona effettivamente erogati, fino all'importo complessivo massimo non garantito, al netto di I.V.A., pari ad euro 1.351.000,00 (unmilionetrecentocinquantuno/00), risultante dall'applicazione delle predette tariffe giornaliere al numero di giorni/persona massimi non garantiti per profilo stimati in sede di gara.”; e si precisano le tariffe giornaliere per ciascun profilo.
A questa inequivoca pattuizione si è conformata la “Proposta servizi professionali”, indicando per ciascuna delle iniziative una “stima” 16
dell'impegno di un dato numerico di “gg/uomo” distribuiti per ciascuno profilo, “coerentemente con la complessità delle tematiche affrontate, delle competenze e dell'esperienza richiesta”.
L'art. 4, comma 5, stabilisce che “i corrispettivi dovuti alla Società saranno da questa fatturati e contestualmente alla fattura la Società invierà a IT un prospetto contenente l'indicazione quantitativa delle risorse professionali impiegate per profilo nel periodo di riferimento. Il prospetto dovrà inoltre riportare una dichiarazione sottoscritta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto dell' , attestante che le risorse professionali indicate nel Parte_3 prospetto siano state effettivamente utilizzate per lo svolgimento delle attività.”
Ed in piena coerenza con quanto sopra è seguita l'emissione delle prime tre fatture, il cui importo era esattamente calcolato sulla scorta della
“Consuntivazione giornate al … per risorsa professionale”, evidenziando
“l'impegno per ciascuna iniziativa e profilo professionale”, ed emettendo fattura in relazione alle tariffe giornaliere per figura professionale.
A fronte di un quadro di tale cristallina evidenza, le obiezioni dell'appellante risultano di ben scarso peso. In nessuna parte dei documenti contrattuali che egli indica come “ordinativo” (ordinativo di Controparte_1 del 7 agosto 2014; proposta di dell'8 agosto;
accettazione di Pt_1 CP_1
) si ricava l'esistenza, a carico di , una prestazione
[...] Controparte_1 fissa e determinata per Euro 1.148.700,00, oltre I.V.A., cifra che, anzi, non viene neppure menzionata. Tale cifra costituisce invece il complessivo valore, calcolato sul numero di giornate/uomo per ciascuna figura professionale ritenuto necessario per svolgere l'incarico, come bene emerge dal prospetto
1.10 (sintesi delle iniziative) contenuto nella proposta, con un numero complessivo di giornate/uomo pari ad 1875, suddiviso per ciascuna figura, fermo restando che tali quantitativi dovevano essere “effettivamente erogati”.
5.2 – Nell'affrontare il secondo motivo, ugualmente infondato, alcune considerazioni sono necessarie.
Non è vero che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto Pt_1 adempiente alle obbligazioni assunte, come si legge in vari passaggi dell'atto di appello, che evidentemente ne fraintende il contenuto. Chiaro esempio è quanto si legge a pag. 4: si cita il capo della sentenza riguardante le spese di 17
lite riportando l'espressione “può ritenersi che abbia svolto … le Pt_1 attività che le erano state commissionate”, ma omettendo l'inciso
“quantomeno in parte”, e così stravolgendo il significato dell'affermazione.
Tantomeno è vero che non si sarebbe mai doluta di alcun Controparte_1 inadempimento dell'altra parte, limitandosi a contestare l'esatto adempimento di talune obbligazioni accessorie, ed in primis la rendicontazione. Nell'atto di citazione in opposizione la committente ha espressamente eccepito – fra l'altro – l'inadempimento di , Pt_1 affermando che la documentazione trasmessa nell'aprile 2019 era incompleta, “costituita, in grande misura, da schede in power point che non dimostravano né lo svolgimento di attività riconducibile all'ordinativo del 10 settembre 2014 né tanto meno il raggiungimento degli obiettivi ivi assegnati.”
(pag. 15). E ben prima della causa aveva lamentato con Controparte_1 nota 31 agosto 2017 la mancata integrale trasmissione della documentazione sull'attività asseritamente svolta, nonché la trasmissione, in via riservata, di parte della stessa alla sola Provincia Autonoma, e questo illegittimamente, dato che il contratto non prevedeva in alcun modo lo svolgimento di prestazioni in via riservata a favore della Provincia.
La questione dell'incertezza assoluta in merito ai deliverable ed alla mancata prova dell'avvenuta consegna di tutti i deliverable richiesti era stata poi ampiamente illustrata nella memoria autorizzata 8 maggio 2019 ai fini della concessione della provvisoria esecuzione;
lamentando Controparte_1 che nella documentazione consegnata “si ritrovano agglomerati di semplici documenti metodologici o programmatori di attività, o elaborati che sono semplicemente replica di precedenti lavori, aggiornati parzialmente e malamente, privi di un filo logico chiaro rispetto alle richieste della committente, relativi ad attività disallineata rispetto al periodo contrattuale o, addirittura, ad attività svolta a favore di altri committenti ( ).” Parte_2
Ritornando alla sentenza impugnata, essa è oltremodo esplicita nell'affermare l'impossibilità di accertare non solo la reale consistenza delle risorse impiegate (questo ai fini della determinazione del corrispettivo), ma, prima ancora, l'effettivo contenuto della prestazione resa da e quindi Pt_1
l'effettivo adempimento alle obbligazioni assunte. E nessuna censura viene 18
mossa dall'appellante all'ampia trattazione che la sentenza opera per illustrare il mancato assolvimento dell'onere della prova, in capo a , Pt_1 dell'attività svolta per quanto attiene alla consegna degli elaborati, alla riferibilità di questi al committente , all'essere gli stessi in Controparte_1 realtà risultato del lavoro di risorse interne del committente, e a tutti gli altri profili che si leggono nella accurata disamina operata in sentenza da pag. 22
a pag. 25.
Nonostante questo, in svariati passaggi dell'impugnazione l'appellante insiste nell'affermare che il Tribunale avrebbe riconosciuto che “ha Pt_1 eseguito le proprie obbligazioni” (pag. 2, 3, 4, 19), e che “ non Controparte_1 ha mai, neppure nel presente giudizio, contestato le prestazioni di ” Pt_1
(pag. 19), cose evidentemente non vere, per le ragioni sopra dette.
L'appellante ritiene che non fosse suo onere provare alcun risultato, attesa la natura consulenziale e di mezzi delle prestazioni rese (pag. 29), che non richiederebbe “alcuna prova né in relazione all'an, né in relazione al quantum”.
Tale affermazione è del tutto errata. Essa trascura di considerare il contenuto della Proposta servizi professionali, che espressamente prevedeva la redazione e la consegna, a conclusione del progetto, dei “deliverable”, e quindi di ben specifici progetti intesi al raggiungimento delle finalità che ciascuna iniziativa si prefiggeva.
Ad esempio, il “Piano di Miglioramento PAT e società” prevedeva la predisposizione del “documento programmatico (i.e.: Il piano strategico del personale) contenente Documento metodologico con evidenza delle regole alla base della predisposizione del Piano di Miglioramento;
Piano di Miglioramento
PAT 2014-2016; Documento metodologico per la predisposizione dei Piani di
Miglioramento; Piano di Miglioramento società in perimetro”, documenti tutti descritti in dettaglio nella Proposta (pag. 11).
Non si può quindi dire, come afferma , che la consegna dei Pt_1 deliverable fosse solo “ipotetica ed eventuale, accessoria rispetto alla prestazione consulenziale” (pag. 6), dato che, ferma restando la natura di obbligazione di mezzi (giacchè l'effettivo “miglioramento” della Provincia non poteva essere assicurato), un documento scritto non poteva che essere 19
l'unico modo perché il contenuto della consulenza potesse essere portato a conoscenza della committente, tanto che alla redazione di questo si Pt_1 era espressamente obbligata.
Va allora disattesa l'impugnazione, nella parte in cui nega gravasse su
, a fronte dell'eccezione di , provare di avere Pt_1 Controparte_1 adempiuto;
e nessuna contestazione muove l'appellante alla puntuale ricostruzione degli inadempimenti operata in sentenza, che, per questa parte, merita sicuramente conferma.
Altro tema considerato nella sentenza è quello riguardante l'impossibilità di accertare le risorse impiegate da , che non aveva provato, né aveva Pt_1 chiesto di farlo, di aver eseguito le prestazioni promesse impiegando, per le ore indicate nel prospetto allegato alla missiva 12 febbraio 2018, i soggetti ivi nominativamente elencati, quali effettivi titolari delle specifiche competenze professionali concordate in contratto.
Su questo tema l'appellante, insistendo che si tratti di compenso pattuito a corpo, obietta che sarebbe stata in ogni caso sufficiente ai sensi dell'art. 4,comma 5 del'Atto aggiuntivo la mera indicazione quantitativa delle risorse impiegate e una dichiarazione attestante che le risorse professionali indicate nel prospetto erano state effettivamente utilizzate per lo svolgimento delle attività.
Ferme restando le previsioni contrattuali, pare però del tutto ovvio che un'eventuale contestazione di delle pretese di – Controparte_1 Pt_1 come effettivamente avvenuto - avrebbe imposto a quest'ultima di dare piena prova dei suoi assunti circa le risorse impiegate, come correttamente rilevato dal Tribunale;
ma questo non è avvenuto.
E non bisogna confondere il tema della rendicontazione delle risorse impiegate, indispensabile ai fini della liquidazione del corrispettivo a misura, con il tema dell'esatto adempimento di . Sia o meno applicabile l'art. Pt_1
7 dell'Atto aggiuntivo, è certo che le verifiche ivi previste attenevano a quest'ultimo tema, avendo ad oggetto il ben diverso profilo delle “attività svolte”, e quindi quelle descritte nell'ordinativo. Questo perché non sarebbe stato materialmente possibile per il committente verificare “in 20
contraddittorio” e a posteriori quanto tempo avesse impiegato per Pt_1 ciascuna attività.
Le ampie considerazioni svolte dal Tribunale, che ha sottolineato la sostanziale inattendibilità della rendicontazione, non sono state oggetto di specifiche censure.
Neppure si può ritenere che il minimo garantito debba intendersi come compenso da riconoscere in ogni caso a . L'atto aggiuntivo lo Pt_1 definisce come “il quantitativo pari a complessivi 500 (cinquecento) giorni/persona, consumabili senza alcun vincolo o combinazione di profilo per
IT, in relazione alle tipologie di profili richiesti”; e viene contrapposto al
“quantitativo massimo non garantito”, rendendo chiaro che si tratta della minima attività commissionabile, e quindi l'impegno per di Controparte_1 attivare un numero minimo di interventi, senza certo sollevare Pt_1 dall'onere di provare l'entità delle risorse impiegate.
Con riguardo alla doglianza riguardante il mancato riconoscimento dell'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., l'appellante nella comparsa conclusionale ha preso atto dell'intervenuta pronuncia delle Sezioni Unite n.
33954/2023; rilevando solo come, nel caso di specie, non si possa negare la necessità di dover ripristinare l'equilibrio patrimoniale tra i soggetti in concreto interessati, a fronte della locupletazione ingiustificata di cui si è beneficiata la controparte.
Alla pronuncia delle Sezioni unite questa Corte ritiene di dover fare richiamo, non essendo le considerazioni equitative espresse dall'appellante tali da poter mettere in discussione il principio di diritto ivi affermato circa la proponibilità della domnada ex art. 2041 c.c. solo ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo.
Il secondo motivo non può essere quindi accolto.
5.3 - Anche il terzo motivo è infondato.
Come sopra detto, la sentenza ha proceduto ad una disamina della documentazione prodotta, per concludere che parte delle prestazioni erano state eseguite dopo la scadenza del 31 dicembre 2014, valorizzando il doc.
33 (da cui si desume che il 10 marzo 2014, quindi in epoca successiva al 31 21
dicembre 2014, venne consegnato all'Informatica Trentina “un CD contenente la documentazione di progetto realizzata per ciascun stream progettuale a comprova delle giornate erogate…”) e la comunicazione di data 12 febbraio
2018 (doc. 25 di parte opponente al 31 dicembre “le attività oggetto dell'ordine … non sono state perfezionate … bensì ultimate solo successivamente e, conseguentemente, sono state contabilizzate con l'ulteriore fattura impagata”).
L'appellante sostiene che tutte le attività contrattuali sono state eseguite nel termine pattuito, poiché dopo la scadenza sono stati solo consegnati, su richiesta del committente, l'insieme dei deliverables già trasmessi e condivisi nel corso dell'esecuzione; ma l'allegazione risulta del tutto sfornita di prova, anche a fronte delle specifiche contestazioni che ha mosso Controparte_1 nella memoria 8 maggio 2019, di cui si è detto al punto 6.2.
Nè si ravvisano i presupposti per la riduzione della penale, tenuto conto che un ritardo di 69 giorni per un incarico che doveva durare 90 giorni appare di notevole rilievo. Neppure è vero che l'obbligazione sarebbe stata integralmente adempiuta, per il che si rinvia a quanto esposto al punto 6.2.
6. – Infondato è anche l'appello proposto in via incidentale.
6.1 – Il primo motivo, con cui si chiede venga dichiarato l'integrale inadempimento di , va ritenuto infondato. Correttamente il Tribunale Pt_1 ha affermato l'esistenza di un adempimento parziale, seppure non determinabile con esattezza;
e a sostegno di questa conclusione è sufficiente richiamare la comunicazione di Informatica Trentina del 31 luglio 2017, in cui essa conferma “la rispondenza di quanto prodotto ad esigenze dell'amministrazione”.
Correttamente, poi, il Tribunale ha accertato una condotta sostanzialmente omissiva tenuta da per un apprezzabile Controparte_1 lasso di tempo. È sì vero che in data 26 febbraio 2015 era stata richiesta una relazione conclusiva;
ma è vero anche che tale relazione veniva trasmessa il
7 aprile 2015, e che solo il 31 agosto 2017 – e quindi due anni dopo -
riscontrava tale invio muovendo contestazioni. Controparte_1
6.2 – Quanto al secondo motivo, l'ampia motivazione con cui il Tribunale ha escluso la natura del termine indicato in contratto come termine 22
essenziale (fra cui spiccano l'assenza di espressa pattuizione e la previsione di una penale per il ritardo) non è stata oggetto di censura da parte di
, che vorrebbe ricavare dalle disposizioni in materia di Controparte_1 penale, di autorizzazione alla proroga del termine di esecuzione e dal divieto di apportare modifiche unilaterali alle prestazioni l'inaccettabile conclusione per cui in tema di contratti pubblici il termine sarebbe sempre essenziale.
Per il resto, il Tribunale ha rilevato che la domanda riconvenzionale principale aveva ad oggetto l'accertamento dell'avvenuta risoluzione ai sensi dell'art. 136 D.lg. 163/2006, e quindi per la consistenza quantitativa della penale da ritardo, per la scorretta rendicontazione e per “negligenza e malafede nell'esecuzione delle prestazioni”), mentre quella subordinata riguarda l'accertamento della risoluzione contrattuale “per grave inadempimento”; e tale dato risulta documentalmente.
6.3 – Del tutto infondato è il terzo motivo dell'appello incidentale, con cui si duole del rigetto della domanda risarcitoria per danno Controparte_1 all'immagine.
Pare del tutto ovvio che il procedimento penale che ha riguardato gli appalti di non può aver provocato un danno all'immagine di Parte_2
, che non può discendere semplicemente dall'essere il Controparte_1 medesimo soggetto ad essersi aggiudicato entrambi gli appalti.
Unico dato che potrebbe in astratto aver leso l'immagine di Informatica
Trentina è l'articolo di stampa del 16 ottobre 2018 (doc. 57 CP_1
), intitolato “ non paga , Finanza da Informatica
[...] Pt_1 Parte_2
Trentina”; nel cui corpo, peraltro, si precisa che i “maligni potrebbero pensare che non risarcisce in attesa di incassare da Informatica Pt_1 Parte_2
Trentina”, e che però nell'accordo transattivo raggiunto con la prima non si vincola il pagamento alla definizione della trattativa con la seconda.
Anche per tale parte la sentenza merita quindi conferma.
7. – Il principio della soccombenza comporta la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, 23
considerando lo scaglione di valore fino ad Euro 2.000.000,00, l'assenza di una fase istruttoria propriamente intesa ed una complessità media.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto in via principale da ed in via incidentale da Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 510/2023 del Tribunale di Trento, li rigetta entrambi, confermando la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano in Euro 30.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato in relazione all'appello proposto in via principale e a quello proposto in via incidentale.
Trento, 20 maggio 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 25 settembre 2023 da
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Damiano Lipani, Silvia
Cossu e Roberto Ferraresi
- appellante - contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Bertolani
- appellato – appellante incidentale
Oggetto: Contratti e obbligazioni varie
In punto: riforma della sentenza 510/2023 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, previo rigetto del gravame incidentale ex adverso proposto attesa l'inammissibilità e/o infondatezza dello stesso per i motivi di cui in atti, in accoglimento del presente appello e, quindi, in riforma della sentenza n. 510/2023, emessa dal Tribunale Civile 2
di Trento, pubblicata in data 12 giugno 2023, non notificata, resa nel giudizio contraddistinto con R.G.N. 4098/2018 del Tribunale Civile di
Trento, così provvedere:
(a) accertare e dichiarare che deve a la somma di Controparte_1 Pt_1
Euro 1.400.833,28 (un milione quattrocento mila ottocento trentatré/28) IVA inclusa per i titoli e le fatture di cui in narrativa, nonché per tutti i motivi in atti e/o comunque, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre interessi ai sensi del D.lg. 9 ottobre 2002 n. 231, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture fino al saldo effettivo, e per l'effetto condannare l'appellata e appellante incidentale al relativo pagamento in favore di , per tutti i motivi dedotti in atti;
Pt_1
(b) accertare e dichiarare la tempestività dell'adempimento di al Pt_1
Contratto e, per l'effetto, dichiarare non dovuta alcuna penale per il ritardo, con ogni conseguente statuizione anche in relazione alla dichiarata risoluzione del Contratto e condanna di alla restituzione Controparte_1 della somma pagata da in eventuale esecuzione della Sentenza;
Pt_1
(c) in via subordinata alla precedente, ridurre ai sensi e per gli effetti dell'art. 1384 c.c. l'importo delle penali da ritardo applicate dal Tribunale, in ragione dell'integrale esecuzione, da parte di , delle obbligazioni Pt_1 contrattuali sulla medesima gravanti e, in ogni caso, dei minimi ritardi comunque alla medesima non imputabili, con ogni conseguente statuizione anche in relazione alla dichiarata risoluzione del Contratto e condanna di alla restituzione della somma pagata da in Controparte_1 Pt_1 eventuale esecuzione della Sentenza;
(d) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari, anche del primo grado di giudizio.” per l'Appellato – Appellante incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento contrariis reiectis,
• Nel merito, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza n. 510/2023 del Tribunale di Trento del 12 giugno
2023 e dichiarare che nulla deve corrispondere alla Controparte_1 appellante per i titoli di cui in narrativa neppure a titolo di Pt_1 indennizzo ex art. 2041 c.c. 3
• In via incidentale, riformare, nei termini indicati in narrativa, la sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da e condannare la società Controparte_1 [...] al risarcimento tutti i danni patiti e patiendi, ivi compresi Parte_1 quelli all'immagine e da comportamento sleale, dalla Controparte_1 nella misura non inferiore all'ammontare delle penali e/o della somma di euro 270.200,00 ovvero in ogni caso nella diversa e maggiore somma che risulterà in corso di causa;
nella parte in cui accerta l'adempimento, parziale o totale, del contratto, dichiarando per l'effetto che l'inadempimento è totale;
nonché nella parte in cui ha ritenuto assorbiti i motivi di inammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. diversi da quelli accolti e, in ogni caso, le ragioni di infondatezza dell'azione extra contrattuale, accertando che nulla a tale titolo è dovuto all'appellante e, in particolare:
• Accertare e dichiarare l'inadempimento da parte di Parte_1 delle prestazioni oggetto dell'ordinativo prot 5899 dd 13 agosto 2014
[...]
(doc. 9 e 10) effettuato da Informatica Trentina in relazione all'atto aggiuntivo n. 2 d 25 luglio 2014, per le ragioni tutte di cui in narrativa;
• Condannare la società al risarcimento tutti i Parte_1 danni patiti e patiendi, ivi compresi quelli all'immagine e da comportamento sleale, dalla : nella misura non inferiore Controparte_1 all'ammontare delle penali e/o della somma di euro 270.200,00 ovvero in ogni caso nella diversa e maggiore somma che risulterà in corso di causa;
• Confermare la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento contrattuale per le ragioni tutte di cui in narrativa.
• Respingere, perché inammissibile ed infondata, la domanda ex art. 2041
c.c. per le ragioni di cui in narrativa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione notificato in data 5 dicembre 2018
[...]
(già proponeva opposizione Controparte_1 Controparte_2 avverso il decreto con cui si ingiungeva il pagamento della somma di Euro
1.400.833,00 oltre accessori e spese, pretesa da Parte_1 quale corrispettivo di prestazioni di consulenza in materia di organizzazione. 4
L'opponente eccepiva plurimi inadempimenti di agli obblighi Pt_1 contrattuali, ed in particolare la mancata esecuzione delle prestazioni entro il termine essenziale del 31 dicembre 2014, con conseguente risoluzione del contratto;
il mancato raggiungimento del risultato pattuito;
il mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione, cosa che rendeva impossibile, per il committente, accertare quali prestazioni erano state eseguite e la loro conformità a quanto stabilito in contratto, come dimostrato dalla presentazione di tre rendicontazioni fra loro difformi;
la pretesa del pagamento di prestazioni eseguite prima del perfezionamento dell'accordo e dopo la sua scadenza;
la mancanza di prova circa l'esecuzione delle prestazioni, molte delle quali riferibili ad altri committenti. Affermava il proprio diritto a percepire le penali contrattuali per il ritardo, che, essendo superiori al dieci per cento del valore contrattuale, comportavano comunque la risoluzione del contratto.
Chiedeva quindi, oltre al rigetto della domanda, che fosse accertata l'avvenuta risoluzione del contratto, in autotutela ex art. 136 D.lg. 163/2006
o per grave inadempimento, con condanna al pagamento delle penali contrattuali da ritardo per Euro 412.045,00 e al risarcimento del danno.
La convenuta si costituiva, chiedendo il rigetto dell'opposizione e comunque insistendo per il pagamento della somma recata dal decreto ingiuntivo.
Asseriva che tutte le prestazioni descritte nelle fatture erano state eseguite, che il termine non poteva considerarsi essenziale e che la fatturazione era stata preceduta dall'invio di dati di consuntivazione. Le tre rendicontazioni erano riferite a periodi differenti, in che ne spiegava la diversità, e CP_1
non aveva mai sollevato contestazioni in ordine alle modalità di
[...] esecuzione delle prestazioni, né, pur avendone la possibilità, aveva provveduto ad alcuna verifica.
2. - Con sentenza pubblicata in data 12 giugno 2023 il Tribunale, dopo avere dichiarato la risoluzione del contratto in ragione del valore della penale per il ritardo riconosciuta in favore di e condannato Controparte_1 Pt_1 al relativo pagamento, riteneva che quest'ultima non avesse diritto ad alcun 5
corrispettivo per non avere provato né le attività effettivamente espletate, né lo sforzo dispiegato per svolgerle.
Escludeva innanzitutto che il termine del 31 dicembre 2014 stabilito all'art. 3 dell'Atto aggiuntivo 25 luglio 2014 per la consegna degli elaborati progettuali, non rispettato da , avesse natura di termine essenziale Pt_1 ex art. 1457 c.c.
Riteneva fondata la domanda di risoluzione del contratto ex art. 8 dell'Atto aggiuntivo e 136 D.lg. 163/2006, avendo eseguito una parte delle Pt_1 prestazioni poste a suo carico dopo la scadenza del termine, vista la consistenza quantitativa della penale da ritardo, superiore al 10% del corrispettivo concordato.
Dovendo comunque accertare il corrispettivo spettante a per Pt_1
l'attività espletata alla data in cui il contratto era da considerarsi risolto, da individuarsi nella missiva di del 25 maggio 2018, rilevava Controparte_1 che le parti avevano pattuito un corrispettivo a misura, e non a corpo, tanto che nelle fatture azionate lo aveva appunto quantificato avendo Pt_1 riguardo all'effettivo numero di giornate/uomo relativo alle risorse professionali asseritamente impiegate;
e si era - impropriamente - riferita ad attività a corpo per la prima volta solo nella relazione conclusiva e consuntivazione attività del 7 aprile 2015.
Osservava quindi che era onere di provare non solo di avere Pt_1 eseguito le prestazioni poste a suo carico dall'atto aggiuntivo n. 2 e dal relativo ordinativo in ordine a tutti gli ambiti in cui era stato richiesto il suo intervento (Supporto alla Direzione - Piano di Miglioramento della PAT e
Società - Centro Servizi Condivisi Società - Piano di efficientamento dipartimentale - Piano dei sistemi ed iniziative trasversali - Capitale Umano), ma anche dimostrare le effettive modalità temporali dell'impiego dei tre profili professionali nello svolgimento dell'espletata attività, nonché
l'esistenza di rapporto di lavoro subordinato con le persone fisiche impiegate,
e la loro identità.
L'onere probatorio non era stato adeguatamente assolto, giacchè Pt_1 non aveva provato, né aveva chiesto di farlo, di aver eseguito le prestazioni promesse impiegando, per le ore indicate nel prospetto allegato alla missiva 6
12 febbraio 2018, i soggetti ivi nominativamente elencati, quali effettivi titolari delle specifiche competenze professionali concordate in contratto.
Né poteva attribuirsi rilievo probatorio all'estratto del “time report delle risorse impiegate” prodotto con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., di cui non era stata provata la fonte. Tale documento presentava contraddizioni con quanto riportato nella memoria in merito ai nominativi degli operatori, e, in ogni caso, non recava elementi da cui desumere che ai soggetti indicati erano ascrivibili i profili professionali riferiti negli scritti difensivi. In esso non figuravano nominativi indicati nel prospetto allegato alla missiva 12 febbraio 2018, e ne risultavano altri non riportati;
per taluni soggetti erano rendicontate giornate superiori a quelle lavorative e a volte addirittura superiori alle giornate di calendario.
La carenza probatoria in ordine alle reali modalità temporali di impiego delle risorse non consentiva di addivenire a un'affidabile quantificazione dell'importo effettivamente spettante a e, quindi, costituiva Pt_1 condizione ostativa a una declaratoria di accoglimento, anche parziale, della domanda di pagamento.
Il Tribunale escludeva poi fosse stato pattuito un minimo garantito, a prescindere dall'effettiva consistenza numerica delle giornate di lavoro riferibili alle risorse in concreto impiegate.
Riteneva non valorizzabile il fatto che nel corso del rapporto CP_1
non avesse proceduto alle verifiche nei tempi e nei modi indicati in
[...] contratto, non essendo prevista alcuna decadenza o alcuna tacita accettazione in conseguenza delle mancate verifiche.
Aggiungeva, in punto adempimento, che, a fronte delle specifiche contestazioni di , non era stato provato neppure in corso di Controparte_1 causa l'effettivo risultato dell'attività espletata, poiché non aveva Pt_1 dimostrato che gli elaborati prodotti in causa erano identici a quelli consegnati a conclusione dell'attività, né aveva provato che essi erano stati redatti soltanto da parte del proprio personale, e soltanto in favore di
. Controparte_1
In particolare, vari elaborati non erano temporalmente collocabili, altri erano riferiti al mese di luglio 2014, e quindi a data antecedente l'ordinativo; 7
e la stessa aveva ammesso che non tutta la documentazione Pt_1 prodotta riguardava il contratto azionato in giudizio, e che parte della documentazione era stata invece consegnata alla Provincia, ritenuta per tale parte effettivo committente delle prestazioni. Rilevava poi che, secondo le prove assunte, il “Piano dei sistemi e iniziative trasversali” si era giovato del lavoro dei dipendenti di , e che l'elaborato relativo ai Controparte_1 pagamenti elettronici aveva solo una diversa veste grafica rispetto ad un documento da essi predisposto.
In conclusione, il Tribunale non riteneva provate in termini sufficientemente chiari le attività effettivamente svolte da , né Pt_1 riteneva possibile quantificare con un tranquillizzante margine di certezza l'effettivo numero di giornate lavorative impiegate, cosa che ostava ad un accoglimento, anche parziale, della domanda di pagamento.
Quanto alla domanda proposta in via subordinata ex art. 2041 c.c., non riteneva esistente il requisito della sussidiarietà, per il quale l'azione di arricchimento è inammissibile allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito. Questo poiché l'azione può essere proposta solo quando manca un'azione tipica, per tale dovendosi intendere o quella che deriva da un contratto, o quella che sia prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata. Nel caso di specie, aveva esercitato l'azione Pt_1 da contratto per conseguire il preteso corrispettivo, cosa che comportava il difetto della sussidiarietà, non deponendo il senso contrario il rigetto della domanda di pagamento per carenza probatoria in ordine ai modi e ai tempi dell'attività espletata.
Riteneva infine infondata l'azione risarcitoria proposta da Controparte_1 per lesione alla reputazione e all'identità della società, presupposto per il richiesto danno all'immagine. Tale domanda si fondava sul procedimento penale definito con sentenza ex art. 444 cpp, relativo al reato di turbativa d'asta commesso da dipendenti di in relazione ad una gara indetta Pt_1 da , ed in tale pronuncia si era dato atto di contatti fra personale Parte_2 di e Informatica Trentina relativi alla necessità di garantire alla Pt_1 8
prima “il pagamento di 1222 giornate uomo “scoperte” ossia già effettuate ma in assenza di coperture”. Il Tribunale non ravvisava un collegamento tra le due vicende, né un effettivo danno reputazionale, né un collegamento tra il preteso danno e la condotta tenuta da . Pt_1
Ravvisava i presupposti per la parziale compensazione delle spese di lite nel fatto che aveva in parte svolto le attività commissionate, e che il Pt_1 rigetto della domanda si giustificava con l'impossibilità di determinarne il corrispettivo. Inoltre, doveva considerarsi che la committente aveva tenuto in ordine a tale quantificazione una condotta sostanzialmente omissiva per un apprezzabile lasso di tempo.
3. – Per la riforma di tale sentenza propone appello Parte_1
[...]
3.1 - Con il primo motivo l'appellante contesta la decisione, nella parte in cui ha ritenuto che le prestazioni previste dal contratto siano da intendersi a corpo, e non a misura.
Secondo il Tribunale, il corrispettivo sarebbe stato determinato in base alle tariffe giornaliere dei tre profili professionali ipotizzati stimando il loro possibile impegno, senza prevedere un compenso fisso in relazione al risultato finale.
Osserva l'appellante che l'oggetto delle prestazioni delle parti è definito non nel capitolato tecnico, ma nell'Ordinativo de 7 agosto 2014, che stabilisce il corpo della prestazione di e la controprestazione - fissa e Pt_1 determinata - di , pari ad Euro 1.148.700,00 oltre I.V.A. Controparte_1
L'intenzione delle parti di prevedere un corrispettivo a corpo si ricaverebbe anche dall'omessa previsione, nell'Ordinativo, della facoltà di verifica delle prestazioni da parte del committente, cosa che di fatto impedirebbe una rideterminazione in diminuzione del corrispettivo;
dal fatto che il corrispettivo fosse sostanzialmente immodificabile in termini superiori al pattuito, pur potendo modificare il mix di figure professionali;
dal Pt_1 fatto che non era obbligata a un risultato, ma a fornire dei mezzi. Pt_1
Lo stesso contratto all'art. 4 comprendeva nella remunerazione ogni ulteriore esborso;
e, qualora avesse riscontrato irregolarità Controparte_1 9
nelle prestazioni, esse avrebbero potuto incidere sull'esigibilità del credito, e non sulla sua consistenza (art. 4.7)
Inoltre, la penale era determinata in una percentuale del corrispettivo, che era quindi inteso come fisso nel suo ammontare, quale corrispettivo unico di una serie di attività considerate nella loro unicità.
Neppure l'invio, con le fatture, dei prospetti contenenti il numero di giornate uomo rileverebbe per ritenere esistente un corrispettivo a misura, essendo esso funzionale solo a consentire a di monitorare il Controparte_1 livello di consumazione del complessivo corrispettivo pattuito.
L'appellante chiede quindi che sia accertato che la prestazione di Pt_1
e, dunque, il corrispettivo ad essa dovuto in forza dell'Ordinativo è a corpo, ed è dunque dovuto integralmente in ragione della sola esecuzione della prestazione, senza che la stessa sia tenuta a dimostrare alcunché in relazione alle singole voci o causali che lo compongono in astratto.
3.2 - Con il secondo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza, che ha attribuito a l'onere di provare il reale impiego delle risorse per Pt_1 il numero di giornate uomo indicate nella domanda proposta in sede monitoria.
L'eccezione di inadempimento sarebbe stata proposta in maniera illegittima ed al solo fine di liberare dall'onere di provare la Controparte_1 legittimità del proprio inadempimento, dato che la committente non ha mai contestato le prestazioni di , riconoscendo che essa ha, anche se Pt_1 tardivamente, adempiuto, e si è limitata ad eccepire il mancato completamento delle prestazioni entro il termine, il mancato raggiungimento del risultato, la mala gestione delle rendicontazioni e la cattiva gestione del rapporto;
affermazioni tutte che presuppongono la prova delle prestazioni eseguite, sicchè l'eccezione di inadempimento sarebbe stata opposta in contrasto con il principio di buona fede.
Infatti, non nega di avere ricevuto le prestazioni, ma Controparte_1 eccepisce di averle ricevute in ritardo e con una rendicontazione non regolare;
ma l'adempimento oltre il termine resta adempimento, il mancato raggiungimento del risultato è irrilevante quando si tratti di obbligazioni di mezzi, e la mala gestione delle rendicontazioni non è in rapporto di 10
corrispettività con il diritto di ad essere remunerata per l'attività Pt_1 svolta e rendicontata.
In conclusione, si sarebbe limitata a contestare l'esatto Controparte_1 adempimento di obbligazioni accessorie (rendicontazione e gestione complessiva), e non avrebbe mai negato, nella sua esistenza e consistenza,
l'attività consulenziale. E, poiché l'eccezione di inadempimento è illegittima,
l'inversione dell'onere della prova non potrebbe operare;
con la conseguenza che graverebbe su l'onere di allegare il titolo della propria pretesa e Pt_1 dedurre l'inadempimento di e, su quest'ultima, quello di Controparte_1 provare il proprio adempimento o il fatto ostativo, estintivo o modificativo della propria obbligazione, non potendo operare il ribaltamento dell'onere invocato in caso di invalidità, inammissibilità o manifesta infondatezza dell'eccezione di inadempimento.
Aggiunge, quanto agli obblighi di rendicontazione, che era tenuta a Pt_1 trasmettere esclusivamente un prospetto con l'indicazione quantitativa delle risorse impiegate e una dichiarazione di attestazione che erano state effettivamente utilizzate per lo svolgimento delle attività, cosa che ha fatto senza che rilevasse alcunché. Era dovere contrattuale, oltre Controparte_1 che di buona fede, contestare la non conformità al contratto nei trenta giorni per pagamento della fattura, o nei quindici giorni dalla fine delle prestazioni, cosa che non è avvenuta.
Il Tribunale ha ritenuto che il termine di quindici giorni, comunque non ripetuto nell'ordinativo, non risulterebbe stabilito a pena di decadenza, e che non risulterebbe pattuito che, in caso di decorrenza del termine, i quantitativi dovevano intendersi accettati dalla committente. Tale affermazione rimetterebbe però all'arbitrio di l'adempimento Controparte_1 dei propri obblighi di pagamento, in contrasto col principio di buona fede e trascurando di considerare la generale facoltà di verifica delle prestazioni in corso di esecuzione. Il committente potrebbe omettere ogni controllo e verifica per poi, in ragione di questo, rifiutare il pagamento. Il Tribunale avrebbe errato anche nel non qualificare come accettazione tacita della rendicontazione l'omessa contestazione delle prestazioni, omettendo di 11
valutare il termine di quindici giorni contrattualmente previsto per le verifiche e il principio di buona fede.
L'appellante contesta poi l'affermazione del Tribunale, per cui la relazione conclusiva di data 7 aprile 2015 non sarebbe in grado di soddisfare le richieste formulate dalla committente con la missiva del 26 febbraio, né di integrare il rapportino menzionato dall'art. 7, comma 1 del contratto del 24 luglio 2014, in cui era tenuta a indicare le attività svolte per Pt_1 procedere alle eventuali verifiche, in contraddittorio con le parti;
sicchè nessuna verifica era possibile per . Questo perché, in realtà, Controparte_1 in relazione alle attività di cui all'Ordinativo le parti si erano determinate a non prevedere le verifiche di cui all'art. 7 del Contratto, che avrebbero dovuto essere espressamente previste nell'Ordinativo, e non lo furono;
sicchè
non era tenuta a fornire le informazioni dettagliate, dato che Pt_1
aveva contrattualmente scelto di non fare le verifiche. Controparte_1
Il Tribunale avrebbe poi ritenuto erroneamente non provato l'effettivo risultato dell'attività espletata, quando le prestazioni erano di natura consulenziale e l'obbligazione un'obbligazione di mezzi, sicchè i deliverables
(ovvero la documentazione eventualmente predisposta in riferimento ad alcuni progetti) non coincidevano con l'oggetto del contratto, che era una consulenza qualificata, e non la redazione di documentazione o la somministrazione di manodopera. E' quindi irrilevante quanto affermato dal
Tribunale circa la mancata prova del fatto non è stata provata la redazione degli elaborati da parte del proprio personale nel periodo di riferimento.
Essendo l'eccezione di inadempimento illegittima, gravava su Pt_1 provare – come ha fatto – il titolo della propria pretesa e dedurre l'inadempimento di , e su quest'ultima provare il proprio Controparte_1 adempimento o il fatto ostativo, estintivo o modificativo della propria obbligazione, non potendo operare il ribaltamento dell'onere invocato in caso di invalidità o manifesta infondatezza dell'eccezione di inadempimento.
3.2.1 - In merito al quantum, l'appellante osserva che il corrispettivo è interamente dovuto in quanto pattuito a corpo, dato che non è dubbio che ha adempiuto;
e per la stessa ragione questo varrebbe anche se il Pt_1 corrispettivo fosse stato pattuito a misura. 12
Non sarebbe vero che la Relazione conclusiva del 7 aprile 2015 non poteva integrare il “rapportino” menzionato nell'art. 7 del contratto, in cui Pt_1 era tenuta a indicare le attività svolte, al fine di procedere ad eventuali verifiche, in contraddittorio con le parti, cosa che ha indotto il Tribunale a ritenere che le verifiche non fossero concretamente eseguibili. In realtà, con l'Ordinativo le parti si erano determinate a non prevedere le verifiche di cui all'art. 7 del contratto, sicchè non ha fornito informazioni dettagliate Pt_1 proprio perché, in base al contratto, non era tenute a fornirle.
Il Tribunale avrebbe errato anche nell'escludere che l'omessa contestazione delle prestazioni comporti un'accettazione tacita della rendicontazione, per non essere stato compiuto alcun atto che presupponeva la volontà di accettare o era incompatibile con quella di rifiutare. L'affermazione è incompatibile non solo con il termine di quindici giorni contrattualmente pattuito per eventuali verifiche, ma anche con il principio di buona fede.
Quanto all'ulteriore considerazione, per cui non avrebbe Pt_1 adeguatamente provato l'effettivo risultato dell'attività espletata, non era certo onere di questa provare alcun risultato, trattandosi di attività di natura consulenziale e di prestazione di mezzi. Sono quindi del tutto irrilevanti le considerazioni del Tribunale, circa la mancata prova della consegna nel corso del rapporto della documentazione prodotta in causa, e la mancata prova dell'effettiva redazione della stessa nel periodo contrattuale di riferimento e unicamente in favore della committente, trattandosi di prestazione che non richiede alcuna prova, né in relazione all'an, né in relazione al quantum.
Inoltre, nel ritenere dimostrata, sulla scorta della nota del 7 aprile 2015, una variazione non autorizzata del rapporto, per essere stato modificato il team mix con l'aumento di giornate per il profilo professionale più remunerativo e riduzione per gli altri due, il Tribunale non ha considerato che non ha chiesto il pagamento del maggiore importo, da allocarsi Pt_1 nell'ambito delle somme ancora disponibili rispetto all'importo complessivo massimo contrattuale, essendo previsto dall'art. 2, comma 6 del Contratto che il valore economico complessivo sarà consumabile anche con una combinazione di profili diversi da quelli stimati inizialmente. Se ne deve 13
concludere che poteva modificare la composizione del team senza Pt_1 realizzare alcuna modifica unilaterale.
Per questo anche il quantum del credito dovrebbe ritenersi provato.
3.2.2 - Venendo alla questione relativa al “minimo garantito” per contratto,
l'appellante ritiene che il Tribunale abbia errato, interpretandolo nel senso che i servizi richiesti non potevano comportare un impegno di Pt_1 inferiore a 500 giorni persona, e non che avrebbe in ogni caso Pt_1 conseguito un corrispettivo relativo a tale impegno a prescindere dalle risorse concretamente impiegate.
Ritiene invece l'appellante che avrebbe avuto in ogni caso diritto Pt_1 ad un corrispettivo pari ad un importo compreso tra Euro 217.000 (pari al corrispettivo giornaliero di un business analyst junior per i 500 giorni garantiti), Euro 357.000 (pari al corrispettivo giornaliero di consulente business analyst senior, per 500 giorni garantiti) o Euro 420.000 (pari al corrispettivo giornaliero di Project Manager, per 500 giorni garantiti).
Questo perché l'adempimento di non è in dubbio, essendo in Pt_1 dubbio, per il Tribunale, solo il quantum del corrispettivo, dovendosi riconoscere quanto meno l'importo delle prime tre fatture per euro
818.815,20 I.V.A. inclusa, o, quantomeno, la somma di Euro 420.000,00, pari al minimo garantito.
3.2.3 – Nonostante abbia ricevuto le prestazioni, non Controparte_1 abbia sostenuto alcun esborso e abbia percepito il danno da ritardo, il
Tribunale ha rigettato la domanda ex art. 2041 c.c. non ravvisando il requisito della sussidiarietà.
L'appellante si richiama all'ordinanza 522/2023 della Sezione terza, che ha rimesso alle Sezioni unite la questione relativa all'interpretazione della regola della residualità, in un caso in cui, rigettata la domanda principale per difetto di prova sulla responsabilità precontrattuale ed accolta la domanda ex art. 2041 c.c., il Giudice di appello aveva dichiarato inammissibile la seconda.
3.3 – Con il terzo motivo, l'appellante impugna la sentenza, nella parte in cui ha pronunciato condanna nei suoi confronti al pagamento delle penali previste per il ritardo nell'esecuzione, quantificato in 69 giorni. 14
Sostiene che tutte le attività contrattuali sono state eseguite nel termine pattuito, poiché dopo la scadenza sono stati solo consegnati, su richiesta del committente, i consuntivi delle giornate uomo e l'insieme dei deliverables già trasmessi e condivisi nel corso dell'esecuzione.
In ogni caso, la penale dovrebbe essere ridotta, per essere l'obbligazione stata integralmente adempiuta.
4. – si è costituita, contestando l'avversa impugnazione e Controparte_1 proponendo appello incidentale. Esso viene esposto con diversa numerazione, dato che il primo motivo è da intendersi condizionato all'accoglimento del secondo motivo dell'appello principale, nella parte in cui si duole del rigetto della domanda ex art. 2041 c.c.; il rigetto del Pt_1 gravame ne rende superflua l'esposizione e l'esame.
4.1 – Con il primo motivo , per l'ipotesi in cui la sentenza Controparte_1 impugnata abbia riconosciuto un parziale adempimento di , ne Pt_1 chiede la riforma, insistendo perché venga riconosciuto che l'inadempimento
è stato integrale, poichè non avrebbe saputo comprovare l'attività Pt_1 svolta o superare le eccezioni del committente.
Impugna poi il capo di sentenza, con cui il Tribunale ha ritenuto che avrebbe tenuto una condotta sostanzialmente omissiva per Controparte_1 un apprezzabile lasso di tempo, poichè si è omesso di considerare che in data 26 febbraio 2015 era stata richiesta una relazione conclusiva.
Lamenta che la sentenza non avrebbe valorizzato la contestazione dell'integrale adempimento della prestazione, che deriva dall'assoluta incertezza delle risorse rendicontate, che costituisce elemento costitutivo sia dell'adempimento che della determinazione del corrispettivo, e dalla violazione
4.2 – Con il secondo motivo si duole del mancato Controparte_1 riconoscimento del termine per l'adempimento come termine essenziale, nonostante che l'art. 145 del D.p.r. 207/2010 stabilisce che, nel caso in cui la penale superi il 10% dell'importo contrattuale, il contratto si risolve.
Contesta l'affermazione del Tribunale, per cui il termine nel settore della contrattualistica non sarebbe essenziale, richiamando l'art. 159, per il quale la proroga del termine di esecuzione va chiesta ed autorizzata, e l'art. 310, 15
che vieta di apportare modifiche unilaterali alle prestazioni, compresi i termini.
Impugna la decisione, nella parte ha ritenuto che solo la domanda di risoluzione formulata in via subordinata fosse per inadempimento, mentre lo era anche quella ex art. 136 D.lg. 163/2006.
4.3 – Con il terzo motivo si duole del rigetto della Controparte_1 domanda risarcitoria, conseguente alle vicende penali che hanno accompagnato il contenzioso, richiamando la nota del 25 maggio 2018 (doc.
32), con cui si intimava la risoluzione del contratto riservando l'azione relativa ai danni riconnessi a detti avvenimenti.
Ritiene che si sia impegnata a risarcire la parte civile del Pt_1 contenzioso penale, utilizzando gli introiti derivanti dal pagamento del corrispettivo del presente contenzioso, cosa che ha creato un danno all'immagine di . La stampa locale si era occupata anche Controparte_1 delle vicende oggetto del presente giudizio, lasciando presagire il mancato pagamento e mettendo in connessione questa vicenda con la vicenda penale di . Parte_2
5. – Ciò posto, ritiene questa Corte infondate le censure proposte con l'appello principale.
5.1 – Da rigettare è innanzitutto il primo motivo, concernente la modalità di determinazione del corrispettivo.
Assolutamente chiaro è il tenore dell'Atto aggiuntivo n. 2 di data 25 luglio
2014, che la stessa appellante individua come fonte del rapporto. All'art. 4, intitolato “Corrispettivi e fatturazione”, si stabilisce che “Per i servizi di cui al presente atto sarà riconosciuto un corrispettivo determinato sulla base delle tariffe giornaliere indicate in offerta, moltiplicate per i giorni/persona effettivamente erogati, fino all'importo complessivo massimo non garantito, al netto di I.V.A., pari ad euro 1.351.000,00 (unmilionetrecentocinquantuno/00), risultante dall'applicazione delle predette tariffe giornaliere al numero di giorni/persona massimi non garantiti per profilo stimati in sede di gara.”; e si precisano le tariffe giornaliere per ciascun profilo.
A questa inequivoca pattuizione si è conformata la “Proposta servizi professionali”, indicando per ciascuna delle iniziative una “stima” 16
dell'impegno di un dato numerico di “gg/uomo” distribuiti per ciascuno profilo, “coerentemente con la complessità delle tematiche affrontate, delle competenze e dell'esperienza richiesta”.
L'art. 4, comma 5, stabilisce che “i corrispettivi dovuti alla Società saranno da questa fatturati e contestualmente alla fattura la Società invierà a IT un prospetto contenente l'indicazione quantitativa delle risorse professionali impiegate per profilo nel periodo di riferimento. Il prospetto dovrà inoltre riportare una dichiarazione sottoscritta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto dell' , attestante che le risorse professionali indicate nel Parte_3 prospetto siano state effettivamente utilizzate per lo svolgimento delle attività.”
Ed in piena coerenza con quanto sopra è seguita l'emissione delle prime tre fatture, il cui importo era esattamente calcolato sulla scorta della
“Consuntivazione giornate al … per risorsa professionale”, evidenziando
“l'impegno per ciascuna iniziativa e profilo professionale”, ed emettendo fattura in relazione alle tariffe giornaliere per figura professionale.
A fronte di un quadro di tale cristallina evidenza, le obiezioni dell'appellante risultano di ben scarso peso. In nessuna parte dei documenti contrattuali che egli indica come “ordinativo” (ordinativo di Controparte_1 del 7 agosto 2014; proposta di dell'8 agosto;
accettazione di Pt_1 CP_1
) si ricava l'esistenza, a carico di , una prestazione
[...] Controparte_1 fissa e determinata per Euro 1.148.700,00, oltre I.V.A., cifra che, anzi, non viene neppure menzionata. Tale cifra costituisce invece il complessivo valore, calcolato sul numero di giornate/uomo per ciascuna figura professionale ritenuto necessario per svolgere l'incarico, come bene emerge dal prospetto
1.10 (sintesi delle iniziative) contenuto nella proposta, con un numero complessivo di giornate/uomo pari ad 1875, suddiviso per ciascuna figura, fermo restando che tali quantitativi dovevano essere “effettivamente erogati”.
5.2 – Nell'affrontare il secondo motivo, ugualmente infondato, alcune considerazioni sono necessarie.
Non è vero che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto Pt_1 adempiente alle obbligazioni assunte, come si legge in vari passaggi dell'atto di appello, che evidentemente ne fraintende il contenuto. Chiaro esempio è quanto si legge a pag. 4: si cita il capo della sentenza riguardante le spese di 17
lite riportando l'espressione “può ritenersi che abbia svolto … le Pt_1 attività che le erano state commissionate”, ma omettendo l'inciso
“quantomeno in parte”, e così stravolgendo il significato dell'affermazione.
Tantomeno è vero che non si sarebbe mai doluta di alcun Controparte_1 inadempimento dell'altra parte, limitandosi a contestare l'esatto adempimento di talune obbligazioni accessorie, ed in primis la rendicontazione. Nell'atto di citazione in opposizione la committente ha espressamente eccepito – fra l'altro – l'inadempimento di , Pt_1 affermando che la documentazione trasmessa nell'aprile 2019 era incompleta, “costituita, in grande misura, da schede in power point che non dimostravano né lo svolgimento di attività riconducibile all'ordinativo del 10 settembre 2014 né tanto meno il raggiungimento degli obiettivi ivi assegnati.”
(pag. 15). E ben prima della causa aveva lamentato con Controparte_1 nota 31 agosto 2017 la mancata integrale trasmissione della documentazione sull'attività asseritamente svolta, nonché la trasmissione, in via riservata, di parte della stessa alla sola Provincia Autonoma, e questo illegittimamente, dato che il contratto non prevedeva in alcun modo lo svolgimento di prestazioni in via riservata a favore della Provincia.
La questione dell'incertezza assoluta in merito ai deliverable ed alla mancata prova dell'avvenuta consegna di tutti i deliverable richiesti era stata poi ampiamente illustrata nella memoria autorizzata 8 maggio 2019 ai fini della concessione della provvisoria esecuzione;
lamentando Controparte_1 che nella documentazione consegnata “si ritrovano agglomerati di semplici documenti metodologici o programmatori di attività, o elaborati che sono semplicemente replica di precedenti lavori, aggiornati parzialmente e malamente, privi di un filo logico chiaro rispetto alle richieste della committente, relativi ad attività disallineata rispetto al periodo contrattuale o, addirittura, ad attività svolta a favore di altri committenti ( ).” Parte_2
Ritornando alla sentenza impugnata, essa è oltremodo esplicita nell'affermare l'impossibilità di accertare non solo la reale consistenza delle risorse impiegate (questo ai fini della determinazione del corrispettivo), ma, prima ancora, l'effettivo contenuto della prestazione resa da e quindi Pt_1
l'effettivo adempimento alle obbligazioni assunte. E nessuna censura viene 18
mossa dall'appellante all'ampia trattazione che la sentenza opera per illustrare il mancato assolvimento dell'onere della prova, in capo a , Pt_1 dell'attività svolta per quanto attiene alla consegna degli elaborati, alla riferibilità di questi al committente , all'essere gli stessi in Controparte_1 realtà risultato del lavoro di risorse interne del committente, e a tutti gli altri profili che si leggono nella accurata disamina operata in sentenza da pag. 22
a pag. 25.
Nonostante questo, in svariati passaggi dell'impugnazione l'appellante insiste nell'affermare che il Tribunale avrebbe riconosciuto che “ha Pt_1 eseguito le proprie obbligazioni” (pag. 2, 3, 4, 19), e che “ non Controparte_1 ha mai, neppure nel presente giudizio, contestato le prestazioni di ” Pt_1
(pag. 19), cose evidentemente non vere, per le ragioni sopra dette.
L'appellante ritiene che non fosse suo onere provare alcun risultato, attesa la natura consulenziale e di mezzi delle prestazioni rese (pag. 29), che non richiederebbe “alcuna prova né in relazione all'an, né in relazione al quantum”.
Tale affermazione è del tutto errata. Essa trascura di considerare il contenuto della Proposta servizi professionali, che espressamente prevedeva la redazione e la consegna, a conclusione del progetto, dei “deliverable”, e quindi di ben specifici progetti intesi al raggiungimento delle finalità che ciascuna iniziativa si prefiggeva.
Ad esempio, il “Piano di Miglioramento PAT e società” prevedeva la predisposizione del “documento programmatico (i.e.: Il piano strategico del personale) contenente Documento metodologico con evidenza delle regole alla base della predisposizione del Piano di Miglioramento;
Piano di Miglioramento
PAT 2014-2016; Documento metodologico per la predisposizione dei Piani di
Miglioramento; Piano di Miglioramento società in perimetro”, documenti tutti descritti in dettaglio nella Proposta (pag. 11).
Non si può quindi dire, come afferma , che la consegna dei Pt_1 deliverable fosse solo “ipotetica ed eventuale, accessoria rispetto alla prestazione consulenziale” (pag. 6), dato che, ferma restando la natura di obbligazione di mezzi (giacchè l'effettivo “miglioramento” della Provincia non poteva essere assicurato), un documento scritto non poteva che essere 19
l'unico modo perché il contenuto della consulenza potesse essere portato a conoscenza della committente, tanto che alla redazione di questo si Pt_1 era espressamente obbligata.
Va allora disattesa l'impugnazione, nella parte in cui nega gravasse su
, a fronte dell'eccezione di , provare di avere Pt_1 Controparte_1 adempiuto;
e nessuna contestazione muove l'appellante alla puntuale ricostruzione degli inadempimenti operata in sentenza, che, per questa parte, merita sicuramente conferma.
Altro tema considerato nella sentenza è quello riguardante l'impossibilità di accertare le risorse impiegate da , che non aveva provato, né aveva Pt_1 chiesto di farlo, di aver eseguito le prestazioni promesse impiegando, per le ore indicate nel prospetto allegato alla missiva 12 febbraio 2018, i soggetti ivi nominativamente elencati, quali effettivi titolari delle specifiche competenze professionali concordate in contratto.
Su questo tema l'appellante, insistendo che si tratti di compenso pattuito a corpo, obietta che sarebbe stata in ogni caso sufficiente ai sensi dell'art. 4,comma 5 del'Atto aggiuntivo la mera indicazione quantitativa delle risorse impiegate e una dichiarazione attestante che le risorse professionali indicate nel prospetto erano state effettivamente utilizzate per lo svolgimento delle attività.
Ferme restando le previsioni contrattuali, pare però del tutto ovvio che un'eventuale contestazione di delle pretese di – Controparte_1 Pt_1 come effettivamente avvenuto - avrebbe imposto a quest'ultima di dare piena prova dei suoi assunti circa le risorse impiegate, come correttamente rilevato dal Tribunale;
ma questo non è avvenuto.
E non bisogna confondere il tema della rendicontazione delle risorse impiegate, indispensabile ai fini della liquidazione del corrispettivo a misura, con il tema dell'esatto adempimento di . Sia o meno applicabile l'art. Pt_1
7 dell'Atto aggiuntivo, è certo che le verifiche ivi previste attenevano a quest'ultimo tema, avendo ad oggetto il ben diverso profilo delle “attività svolte”, e quindi quelle descritte nell'ordinativo. Questo perché non sarebbe stato materialmente possibile per il committente verificare “in 20
contraddittorio” e a posteriori quanto tempo avesse impiegato per Pt_1 ciascuna attività.
Le ampie considerazioni svolte dal Tribunale, che ha sottolineato la sostanziale inattendibilità della rendicontazione, non sono state oggetto di specifiche censure.
Neppure si può ritenere che il minimo garantito debba intendersi come compenso da riconoscere in ogni caso a . L'atto aggiuntivo lo Pt_1 definisce come “il quantitativo pari a complessivi 500 (cinquecento) giorni/persona, consumabili senza alcun vincolo o combinazione di profilo per
IT, in relazione alle tipologie di profili richiesti”; e viene contrapposto al
“quantitativo massimo non garantito”, rendendo chiaro che si tratta della minima attività commissionabile, e quindi l'impegno per di Controparte_1 attivare un numero minimo di interventi, senza certo sollevare Pt_1 dall'onere di provare l'entità delle risorse impiegate.
Con riguardo alla doglianza riguardante il mancato riconoscimento dell'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., l'appellante nella comparsa conclusionale ha preso atto dell'intervenuta pronuncia delle Sezioni Unite n.
33954/2023; rilevando solo come, nel caso di specie, non si possa negare la necessità di dover ripristinare l'equilibrio patrimoniale tra i soggetti in concreto interessati, a fronte della locupletazione ingiustificata di cui si è beneficiata la controparte.
Alla pronuncia delle Sezioni unite questa Corte ritiene di dover fare richiamo, non essendo le considerazioni equitative espresse dall'appellante tali da poter mettere in discussione il principio di diritto ivi affermato circa la proponibilità della domnada ex art. 2041 c.c. solo ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo.
Il secondo motivo non può essere quindi accolto.
5.3 - Anche il terzo motivo è infondato.
Come sopra detto, la sentenza ha proceduto ad una disamina della documentazione prodotta, per concludere che parte delle prestazioni erano state eseguite dopo la scadenza del 31 dicembre 2014, valorizzando il doc.
33 (da cui si desume che il 10 marzo 2014, quindi in epoca successiva al 31 21
dicembre 2014, venne consegnato all'Informatica Trentina “un CD contenente la documentazione di progetto realizzata per ciascun stream progettuale a comprova delle giornate erogate…”) e la comunicazione di data 12 febbraio
2018 (doc. 25 di parte opponente al 31 dicembre “le attività oggetto dell'ordine … non sono state perfezionate … bensì ultimate solo successivamente e, conseguentemente, sono state contabilizzate con l'ulteriore fattura impagata”).
L'appellante sostiene che tutte le attività contrattuali sono state eseguite nel termine pattuito, poiché dopo la scadenza sono stati solo consegnati, su richiesta del committente, l'insieme dei deliverables già trasmessi e condivisi nel corso dell'esecuzione; ma l'allegazione risulta del tutto sfornita di prova, anche a fronte delle specifiche contestazioni che ha mosso Controparte_1 nella memoria 8 maggio 2019, di cui si è detto al punto 6.2.
Nè si ravvisano i presupposti per la riduzione della penale, tenuto conto che un ritardo di 69 giorni per un incarico che doveva durare 90 giorni appare di notevole rilievo. Neppure è vero che l'obbligazione sarebbe stata integralmente adempiuta, per il che si rinvia a quanto esposto al punto 6.2.
6. – Infondato è anche l'appello proposto in via incidentale.
6.1 – Il primo motivo, con cui si chiede venga dichiarato l'integrale inadempimento di , va ritenuto infondato. Correttamente il Tribunale Pt_1 ha affermato l'esistenza di un adempimento parziale, seppure non determinabile con esattezza;
e a sostegno di questa conclusione è sufficiente richiamare la comunicazione di Informatica Trentina del 31 luglio 2017, in cui essa conferma “la rispondenza di quanto prodotto ad esigenze dell'amministrazione”.
Correttamente, poi, il Tribunale ha accertato una condotta sostanzialmente omissiva tenuta da per un apprezzabile Controparte_1 lasso di tempo. È sì vero che in data 26 febbraio 2015 era stata richiesta una relazione conclusiva;
ma è vero anche che tale relazione veniva trasmessa il
7 aprile 2015, e che solo il 31 agosto 2017 – e quindi due anni dopo -
riscontrava tale invio muovendo contestazioni. Controparte_1
6.2 – Quanto al secondo motivo, l'ampia motivazione con cui il Tribunale ha escluso la natura del termine indicato in contratto come termine 22
essenziale (fra cui spiccano l'assenza di espressa pattuizione e la previsione di una penale per il ritardo) non è stata oggetto di censura da parte di
, che vorrebbe ricavare dalle disposizioni in materia di Controparte_1 penale, di autorizzazione alla proroga del termine di esecuzione e dal divieto di apportare modifiche unilaterali alle prestazioni l'inaccettabile conclusione per cui in tema di contratti pubblici il termine sarebbe sempre essenziale.
Per il resto, il Tribunale ha rilevato che la domanda riconvenzionale principale aveva ad oggetto l'accertamento dell'avvenuta risoluzione ai sensi dell'art. 136 D.lg. 163/2006, e quindi per la consistenza quantitativa della penale da ritardo, per la scorretta rendicontazione e per “negligenza e malafede nell'esecuzione delle prestazioni”), mentre quella subordinata riguarda l'accertamento della risoluzione contrattuale “per grave inadempimento”; e tale dato risulta documentalmente.
6.3 – Del tutto infondato è il terzo motivo dell'appello incidentale, con cui si duole del rigetto della domanda risarcitoria per danno Controparte_1 all'immagine.
Pare del tutto ovvio che il procedimento penale che ha riguardato gli appalti di non può aver provocato un danno all'immagine di Parte_2
, che non può discendere semplicemente dall'essere il Controparte_1 medesimo soggetto ad essersi aggiudicato entrambi gli appalti.
Unico dato che potrebbe in astratto aver leso l'immagine di Informatica
Trentina è l'articolo di stampa del 16 ottobre 2018 (doc. 57 CP_1
), intitolato “ non paga , Finanza da Informatica
[...] Pt_1 Parte_2
Trentina”; nel cui corpo, peraltro, si precisa che i “maligni potrebbero pensare che non risarcisce in attesa di incassare da Informatica Pt_1 Parte_2
Trentina”, e che però nell'accordo transattivo raggiunto con la prima non si vincola il pagamento alla definizione della trattativa con la seconda.
Anche per tale parte la sentenza merita quindi conferma.
7. – Il principio della soccombenza comporta la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, 23
considerando lo scaglione di valore fino ad Euro 2.000.000,00, l'assenza di una fase istruttoria propriamente intesa ed una complessità media.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto in via principale da ed in via incidentale da Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 510/2023 del Tribunale di Trento, li rigetta entrambi, confermando la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano in Euro 30.000,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato in relazione all'appello proposto in via principale e a quello proposto in via incidentale.
Trento, 20 maggio 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo