Articolo 1 della Legge 30 dicembre 1989, n. 429
Articolo 2
Versione
30 gennaio 1990
Art. 1. 1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario, nel limite massimo di lire 11 miliardi per l'anno 1989, in favore dell'Intergovernmental Bureau for Informatics (IBI), con sede in Roma, istituito dalla convenzione di Parigi del 6 dicembre 1951, ratificata con legge 8 aprile 1954, n. 145 , quale concorso nel pagamento degli oneri derivanti dalle obbligazioni dell'IBI nei confronti del personale dipendente e degli altri creditori.
Entrata in vigore il 30 gennaio 1990
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