Art. 1. 1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario, nel limite massimo di lire 11 miliardi per l'anno 1989, in favore dell'Intergovernmental Bureau for Informatics (IBI), con sede in Roma, istituito dalla convenzione di Parigi del 6 dicembre 1951, ratificata con legge 8 aprile 1954, n. 145 , quale concorso nel pagamento degli oneri derivanti dalle obbligazioni dell'IBI nei confronti del personale dipendente e degli altri creditori.
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30 gennaio 1990
30 gennaio 1990
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