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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGRO MARIA BEATRICE, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12955/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 38 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400053154000 IRPEF-ALTRO 2013
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 38 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160159030970 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210104947539 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13326/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.09780202400053154000 dovuta a titolo di Irpef, con relative sanzioni, interessi e spese, con riferimento agli anni dal 2013 al 2017, notificata il 20 giugno 2024 a mezzo posta da parte dell'agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente alle cartelle di competenza di questa Corte, con la quale la contribuente veniva a sapere, per la prima volta, dell'esistenza di una pretesa tributaria a suo carico e segnatamente, delle cartelle di pagamento n.
09720160159030970000 e n. 09720210104947539000 mai notificate prima d'ora. Ne segue che le relative pretese tributarie, essendo relative all'anno 2013 e 2017, risultano estinte per intervenuta prescrizione e decadenza ai sensi dell'art. 25 d.p.r. 602 del 1973. Eccepisce: l'omessa notificazione delle cartelle sottese al preavviso di fermo impugnato, la prescrizione dei crediti esattoriali azionati, la decadenza dalle pretese impositive, ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 602/73, la carenza di motivazione del preavviso di fermo, l'inesistenza della notifica degli atti, in quanto effettuata a mezzo PEC da un indirizzo non presente nei pubblici registri.
Chiede l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori nominati antistatari e distrattari.
Si costituisce in giudizio la Direzione Provinciale I di Roma la quale controdeduce che le cartelle n.
09720160159030970000 e n. 09720210104947539000, presupposte al preavviso di fermo impugnato, sono state entrambe regolarmente notificate, rispettivamente, in date 10.01.2017 e 24.11.2022, per come si evince dai relativi referti di notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Dall'esame degli atti acquisiti in giudizio emerge che la cartella n. 09720160159030970000 è stata notificata mediante messo notificatore, il quale, constatata la temporanea assenza della destinataria presso il proprio domicilio, ha provveduto, ai sensi dell'art. 26, comma 4, D.P.R. 602/73, al deposito dell'atto presso la Casa
Comunale, con contestuale affissione del relativo avviso, e successivo invio di raccomandata informativa, recapitata in data 10.01.2017 nelle mani della ricorrente, che ha sottoscritto la relata di notifica.
La cartella n. 09720210104947539000 è stata notificata mediante messo notificatore, il quale, constatata la temporanea assenza della destinataria presso il proprio domicilio, ha provveduto, ai sensi dell'art. 26, comma 4, D.P.R. 602/73, al deposito dell'atto presso la Casa Comunale, con contestuale affissione del relativo avviso, e successivo invio, in data 14.11.2022, di raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., che
è stata restituita al mittente in seguito al decorso del periodo di compiuta giacenza presso l'Ufficio postale.
Infine, in ragione del mancato pagamento della cartella n. 09720160159030970000, l'Agente della
Riscossione ha notificato, in data 20.07.2023, l'intimazione di pagamento n. 09720229041698721000 che non è stata impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte resistente costituita, che si liquidano in euro 300,00. Così deciso all'udienza del
02/12/025
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGRO MARIA BEATRICE, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12955/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 38 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400053154000 IRPEF-ALTRO 2013
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 38 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160159030970 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210104947539 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13326/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.09780202400053154000 dovuta a titolo di Irpef, con relative sanzioni, interessi e spese, con riferimento agli anni dal 2013 al 2017, notificata il 20 giugno 2024 a mezzo posta da parte dell'agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente alle cartelle di competenza di questa Corte, con la quale la contribuente veniva a sapere, per la prima volta, dell'esistenza di una pretesa tributaria a suo carico e segnatamente, delle cartelle di pagamento n.
09720160159030970000 e n. 09720210104947539000 mai notificate prima d'ora. Ne segue che le relative pretese tributarie, essendo relative all'anno 2013 e 2017, risultano estinte per intervenuta prescrizione e decadenza ai sensi dell'art. 25 d.p.r. 602 del 1973. Eccepisce: l'omessa notificazione delle cartelle sottese al preavviso di fermo impugnato, la prescrizione dei crediti esattoriali azionati, la decadenza dalle pretese impositive, ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 602/73, la carenza di motivazione del preavviso di fermo, l'inesistenza della notifica degli atti, in quanto effettuata a mezzo PEC da un indirizzo non presente nei pubblici registri.
Chiede l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori nominati antistatari e distrattari.
Si costituisce in giudizio la Direzione Provinciale I di Roma la quale controdeduce che le cartelle n.
09720160159030970000 e n. 09720210104947539000, presupposte al preavviso di fermo impugnato, sono state entrambe regolarmente notificate, rispettivamente, in date 10.01.2017 e 24.11.2022, per come si evince dai relativi referti di notifica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Dall'esame degli atti acquisiti in giudizio emerge che la cartella n. 09720160159030970000 è stata notificata mediante messo notificatore, il quale, constatata la temporanea assenza della destinataria presso il proprio domicilio, ha provveduto, ai sensi dell'art. 26, comma 4, D.P.R. 602/73, al deposito dell'atto presso la Casa
Comunale, con contestuale affissione del relativo avviso, e successivo invio di raccomandata informativa, recapitata in data 10.01.2017 nelle mani della ricorrente, che ha sottoscritto la relata di notifica.
La cartella n. 09720210104947539000 è stata notificata mediante messo notificatore, il quale, constatata la temporanea assenza della destinataria presso il proprio domicilio, ha provveduto, ai sensi dell'art. 26, comma 4, D.P.R. 602/73, al deposito dell'atto presso la Casa Comunale, con contestuale affissione del relativo avviso, e successivo invio, in data 14.11.2022, di raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c., che
è stata restituita al mittente in seguito al decorso del periodo di compiuta giacenza presso l'Ufficio postale.
Infine, in ragione del mancato pagamento della cartella n. 09720160159030970000, l'Agente della
Riscossione ha notificato, in data 20.07.2023, l'intimazione di pagamento n. 09720229041698721000 che non è stata impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte resistente costituita, che si liquidano in euro 300,00. Così deciso all'udienza del
02/12/025