Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 80
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notificazione delle cartelle sottese al preavviso di fermo

    La Corte ha ritenuto che entrambe le cartelle di pagamento siano state regolarmente notificate, una in data 10.01.2017 e l'altra in data 24.11.2022, secondo le procedure previste dalla legge, escludendo quindi l'omessa notifica.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti esattoriali azionati

    La Corte ha implicitamente rigettato tale eccezione, ritenendo le cartelle regolarmente notificate e non essendovi prova della prescrizione maturata.

  • Rigettato
    Decadenza dalle pretese impositive

    La Corte ha implicitamente rigettato tale eccezione, ritenendo le cartelle regolarmente notificate e non essendovi prova della decadenza maturata.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione del preavviso di fermo

    La Corte ha implicitamente rigettato tale eccezione, ritenendo il preavviso di fermo sufficientemente collegato alle cartelle sottostanti, la cui notifica è stata ritenuta valida.

  • Rigettato
    Inesistenza della notifica degli atti via PEC

    La Corte ha ritenuto che le notifiche delle cartelle siano avvenute tramite messo notificatore e non esclusivamente via PEC, e che comunque le notifiche siano state effettuate in conformità alla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 80
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 80
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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