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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 16/10/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1466 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. GRAFFEO FRANCESCO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di Parte_1 vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
[...] oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
05/11/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
*********** La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da
“VALVULOPLASTICA MITRALICA PERCUTANEA. INSUFFICIENZA AORTICA LIEVE
MODERATO. PNEUMOPATIA DA PREGRESSA POLMONITE H1N1.
CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E RISPOSTE AI QUESITI
Il ricorrente, è un soggetto di 43 anni, che in data 17/07/2023 presentava domanda all' e in CP_2 data 13/10/2023 veniva sottoposto a visita dalla commissione medica per l'accertamento dell'invalidita' civile, delle consizioni visive e della sordita' che poneva diagnosi di: ESITI DI
VALVULOPLASTICA MITRALICA PERCUTANEA ESITATA CON LIEVE
STENOINSUFFICIENZA, INSUFFICIENZA LIEVE TRICUSPIDALE, CRONCOPATIA DA
PREGRESSO VIRUS H1N1. riconosciuto INVALIDO con riduzione permanente della capacita' lavorativa dal 34% al 73% (art.2 e 13 L. 118/71 e art.9 DL 509/88). Percentuale 50 % data decorrenza 17/07/2023.
Contro tale decisione proponeva ricorso alla Magistratura.
Dovendo rispondere ai quesiti postomi dal Giudice, in relazione ad “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonche' la documentazione medica prodotta, dica il c.t.u. se ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971, ovverosia se la generica capacità lavorativa del ricorrente sia ridotta in modo permanente a causa di infermità
o difetto fisico o mentale in misura superiore al 74 %, specificandone la decorrenza”.
In riferimento a quanto previsto dalle tabelle del D.M.05.02.92, si può così riassumere e quindi considerare:
I. Voce 6442 MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA
MODERATA (II CLASSE NYHA) DAL 41 AL 50% ASSEGNO IL 50%.
II. Voce 6013 TUBERCOLOSI POLMONARE – ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI
CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA LIEVE. PER ANALOGIA CON LA PNEUMOPATIA DA
H1N1 DAL 11 AL 20 %. ASSEGNO IL 20 %.
III. Voce 6408 CALCOLOSI BILIARE SENZA COMPROMISSIONE DELLO STATO GENERALE 21
% FISSO.
Applicando a dette voci il calcolo riduzionistico di Balthazard, su patologie plurime e coesistenti, interessanti organi ed apparati diversi si arriva alla conclusione che la percentuale invalidante che si apprezza sulla Sig.ra è del 68 %. Parte_1 Per cui rispondendo al quesito postomi dal Giudice:”Esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonche' la documentazione medica prodotta, dica il c.t.u. se ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971, ovverosia se la generica capacità lavorativa del ricorrente sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale in misura superiore al 74 %, specificandone la decorrenza”. il CTU risponde che la sig.ra ha una riduzione della capacita' lavorativa del 68% per cui non ha Parte_1 diritto all'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971.
Sambuca di Sicilia 15/07/2025
Il C.T.U.
Dr. Persona_1
OSSERVAZIONI TECNICHE ALLA CTU dell'avvocato Francesco Graffeo
Vedi allegato
RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI
In merito all'osservazione:
Preme all'uopo evidenziare come la valutazione del C.T.U. non tenga adeguatamente conto dell'effettiva incidenza funzionale delle summenzionate patologie sull'autonomia personale e sulla capacità lavorativa della ricorrente.
Risposta: non si concorda con l'osservazione in quanto il sottoscritto CTU ha letto con attenzione tutta la documentazione clinica e non della ricorrente ed ha visitato la ricorrente durante le operazioni peritali.
Vorrei ricordare che il ruolo del C.T.U è quello di valutare sia la documentazione sanitaria, ma in via principale valutare le reali condizioni del ricorrente, dall'intreccio di dette due fasi della consulenza che si arriva alle conclusioni medico legali, per cui si conferma la valutazione. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
La ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato saranno liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 16/10/2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. GRAFFEO FRANCESCO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di Parte_1 vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
[...] oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
05/11/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile di cui alla l. n. 118/71, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
*********** La domanda è infondata e deve essere rigettata.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da
“VALVULOPLASTICA MITRALICA PERCUTANEA. INSUFFICIENZA AORTICA LIEVE
MODERATO. PNEUMOPATIA DA PREGRESSA POLMONITE H1N1.
CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI E RISPOSTE AI QUESITI
Il ricorrente, è un soggetto di 43 anni, che in data 17/07/2023 presentava domanda all' e in CP_2 data 13/10/2023 veniva sottoposto a visita dalla commissione medica per l'accertamento dell'invalidita' civile, delle consizioni visive e della sordita' che poneva diagnosi di: ESITI DI
VALVULOPLASTICA MITRALICA PERCUTANEA ESITATA CON LIEVE
STENOINSUFFICIENZA, INSUFFICIENZA LIEVE TRICUSPIDALE, CRONCOPATIA DA
PREGRESSO VIRUS H1N1. riconosciuto INVALIDO con riduzione permanente della capacita' lavorativa dal 34% al 73% (art.2 e 13 L. 118/71 e art.9 DL 509/88). Percentuale 50 % data decorrenza 17/07/2023.
Contro tale decisione proponeva ricorso alla Magistratura.
Dovendo rispondere ai quesiti postomi dal Giudice, in relazione ad “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonche' la documentazione medica prodotta, dica il c.t.u. se ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971, ovverosia se la generica capacità lavorativa del ricorrente sia ridotta in modo permanente a causa di infermità
o difetto fisico o mentale in misura superiore al 74 %, specificandone la decorrenza”.
In riferimento a quanto previsto dalle tabelle del D.M.05.02.92, si può così riassumere e quindi considerare:
I. Voce 6442 MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA
MODERATA (II CLASSE NYHA) DAL 41 AL 50% ASSEGNO IL 50%.
II. Voce 6013 TUBERCOLOSI POLMONARE – ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI
CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA LIEVE. PER ANALOGIA CON LA PNEUMOPATIA DA
H1N1 DAL 11 AL 20 %. ASSEGNO IL 20 %.
III. Voce 6408 CALCOLOSI BILIARE SENZA COMPROMISSIONE DELLO STATO GENERALE 21
% FISSO.
Applicando a dette voci il calcolo riduzionistico di Balthazard, su patologie plurime e coesistenti, interessanti organi ed apparati diversi si arriva alla conclusione che la percentuale invalidante che si apprezza sulla Sig.ra è del 68 %. Parte_1 Per cui rispondendo al quesito postomi dal Giudice:”Esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonche' la documentazione medica prodotta, dica il c.t.u. se ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971, ovverosia se la generica capacità lavorativa del ricorrente sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale in misura superiore al 74 %, specificandone la decorrenza”. il CTU risponde che la sig.ra ha una riduzione della capacita' lavorativa del 68% per cui non ha Parte_1 diritto all'assegno di invalidità ex art. 13 L. 118/1971.
Sambuca di Sicilia 15/07/2025
Il C.T.U.
Dr. Persona_1
OSSERVAZIONI TECNICHE ALLA CTU dell'avvocato Francesco Graffeo
Vedi allegato
RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI
In merito all'osservazione:
Preme all'uopo evidenziare come la valutazione del C.T.U. non tenga adeguatamente conto dell'effettiva incidenza funzionale delle summenzionate patologie sull'autonomia personale e sulla capacità lavorativa della ricorrente.
Risposta: non si concorda con l'osservazione in quanto il sottoscritto CTU ha letto con attenzione tutta la documentazione clinica e non della ricorrente ed ha visitato la ricorrente durante le operazioni peritali.
Vorrei ricordare che il ruolo del C.T.U è quello di valutare sia la documentazione sanitaria, ma in via principale valutare le reali condizioni del ricorrente, dall'intreccio di dette due fasi della consulenza che si arriva alle conclusioni medico legali, per cui si conferma la valutazione. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
La ricorrente soccombente può, tuttavia, essere esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, avendo allegato la dichiarazione dalla quale risulta che il reddito riferito all'intero nucleo familiare all'anno precedente a quello della pronuncia, è stato ai sensi dell'art..152 disp.att.c.p.c., pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, comma da 1 a 3, e 77
d.p.r. 115/02 -. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
I compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato saranno liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3 riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 16/10/2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Anna Sandra Bandini