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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/04/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22619/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 22619/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DE FILIPPI Parte_1 C.F._1
CRISTIANO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PILONE PAOLO Controparte_1 C.F._2
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. BORASO Controparte_2 C.F._3
ALEXANDER
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice (all'udienza del 14.11.2024, come da foglio di Parte_1 precisazione delle conclusioni depositato il 13.11.2024, chiedendo altresì “di determinare le somme di denaro dovute dagli obbligati ex art. 614 bis cpc in caso di ogni ritardo nell'esecuzione della sentenza, determinandone la decorrenza”): “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, domanda, eccezione, azione e deduzione respinta, riservato ogni incombente istruttorio, anche all'esito delle avversarie memorie istruttorie;
In via istruttoria, AMMETTERE le prove per interpello e per testi dedotte con la seconda memoria istruttoria del 26 giugno 2023 con i testi ivi indicati;
Nel merito,
ACCERTARE la difformità dello stato dei luoghi rispetto a quanto previsto e disciplinato alla pagina
24 punti sub b) e sub c) dell'atto di divisione Notaio dott. del 24.06.2009 Rep. n.9244 Per_1 Per_2 raccolta n.7080; E conseguentemente, - DICHIARARE TENUTI e CONDANNARE i ORi
[...]
e , ciascuno per quanto risultato di competenza o quello dei due che CP_1 Controparte_2 risulterà tenuto, a conformare lo stato dei rispettivi fondi serventi a quanto previsto e disciplinato in atto di divisione ed ai rispettivi confini con conseguente rimozione di ogni costruzione e/o manufatto e piantumazione presente in loco risultato non in conformità onde consentire la realizzazione e il pieno pagina 1 di 15 esercizio della servitù di passaggio carraia e pedonale per tutta l'ampiezza e l'estensione della strada stabilita secondo il tracciamento predisposto ed individuato dal consulente del Giudice;
In ogni caso, -
DICHIARARE tenuti e CONDANNARE i ORi e , ciascuno per Controparte_1 Controparte_2 quanto risultato di spettanza o quello dei due che risulterà tenuto, a permettere il pieno ed incondizionato esercizio della costituita servitù di passaggio a favore dei fondi assegnati al OR
nell'estensione, nelle modalità e nelle forme disciplinate dall'atto di divisione Parte_1
Rogito Notaio dott. del 24.06.2009 Rep. n.9244 raccolta n.7080 ed indicate nella espletata Per_2
CTU disponendo tutto quanto necessario per la pratica di attuazione della servitù e per la realizzazione della strada, ivi compresa la ripartizione delle spese di realizzazione;
- DICHIARARE tenuti e CONDANNARE i ORi e , ciascuno per quanto di sua Controparte_1 Controparte_2 competenza o quello dei due che risulterà tenuto, a risarcire tutti i danni subiti e subendi dal OR
per il mancato passaggio e l'aggravio arrecatogli per raggiungere i lotti e la Parte_1 cascina di sua proprietà con ogni mezzo, danni da liquidarsi anche in via di equità; - Con vittoria di spese e competenze della procedura di mediazione e del presente giudizio, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, e con vittoria di spese di CTU”.
Per la parte convenuta (all'udienza del 14.11.2024, come memoria ex art. 183, Controparte_1 co. 6 n. 1 cpc del 9.5.2023): “'Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e controdeduzione. Pronunciare secondo giustizia sulle domande di adempimento, tenuto conto delle osservazioni fatte e della necessità di individuare le modalità di esecuzione tecnica, giuridica ed urbanistica degli interventi. Rigettare la domanda proposta dall'attore sul danno per carenza di prova sia nell'an che nel quantum. Con il favore delle spese e dei compensi del giudizio”.
Per la parte convenuta (all'udienza del 14.11.2024, come memoria ex art. Controparte_2
183, co. 6 n. 1 cpc del 29.5.2023): “Voglia Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione;
previe le opportune declaratorie, in via preliminare, Dichiarare la domanda di risarcimento dei danni nulla per mancanza dei requisiti di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c., sempre in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione in merito alla pretesa di riapertura di un passaggio sul lotto 573 per i motivi in atti. Nel merito in ogni caso assolversi il convenuto da ogni domanda proposta in causa dall'attore per i motivi in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di patrocinio, rimborso forfettario, IVA e CPA, oltre spese di CTP e CTU, comprensiva della fase di mediazione per anticipazioni e compensi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Torino i fratelli e , per sentirli CP_1 Controparte_2 condannare entrambi a conformare lo stato dei rispettivi fondi serventi a quanto tra gli stessi concordato nell'atto di divisione consensuale di cui al Rogito Notaio del Persona_3
24.6.2009, con cui sono stati formati tre diversi lotti assegnati ai tre fratelli, con costituzione sui lotti dei convenuti di una servitù di passaggio pedonale e carraio.
L'attore ha in particolare allegato: pagina 2 di 15 § di avere ricevuto con i propri fratelli l'eredità morendo dismessa dal padre , deceduto Persona_4 il 7.9.2007 (a cui la la madre rinunciava il 6.8.2008 innanzi al Cancelliere del Tribunale Persona_5 di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, registrata all'Ufficio delle Entrate di Moncalieri (TO) il
2.9.2008 al n. 1106);
§ che con il richiamato atto di divisione ereditaria (doc. 1) i fratelli hanno diviso l'eredità CP_1 paterna in tre distinti lotti, costituendo una servitù di passaggio in favore dell'attore e a carico dei convenuti, prevedendo la realizzazione di una strada di 4 metri e precisamente concordando:
- alla lett. b) a pag. 24 del Rogito la costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carraio (fondi serventi proprietà ) a cavallo del confine con i mappali 205, 572, 573 e 177 (“7 (“b) Controparte_2 il OR costituisce a carico dei propri mappali siti in Baldissero Torinese Controparte_2 censiti a Catasto Terreni come Foglio 15 numero 572 et 573 ed a favore dei mappali 202, 575 et 574 del Foglio 15 Catasto Terreni nonché delle unità immobiliari censite a Catasto Fabbricati come
Foglio 15 mappale 133 subalterno 4, 5, 6 et 7 come assegnati al OR che Parte_1 accetta, nonché a favore dei mappali 177 et 205 del Foglio 15 Catasto Terreni di proprietà del OR
che accetta, servitù di passaggio pedonale e carraio con ogni mezzo, da Controparte_1 esercitarsi su di una striscia di terreno, a cavalcione del confine con i mappali 205, 572, 573 et 177, il tutto come meglio evidenziato nella planimetria come sopra allegata sub A ”);
- alla lett. c) a pag. 25 del Rogito la costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carraio (fondi serventi proprietà ) a cavallo del confine con i mappali 205, 572, 573 e 177 (7 (“c) il Controparte_1
OR costituisce a carico dei propri mappali siti in Baldissero Torinese censiti Controparte_1
a Catasto Terreni come Foglio 15 numero 177 et 205 ed a favore dei mappali 202, 575 et 574 del
Foglio 15 Catasto Terreni nonché delle unità immobiliari censite a Catasto Fabbricati come Foglio 15 mappale 133 subalterno 4, 5, 6 et 7 come assegnati al OR , che accetta, Parte_1 nonché a favore dei mappali 208 et 485 del Foglio 15 Catasto Terreni, di proprietà del OR
che accetta, servitù di passaggio pedonale e carraio con ogni mezzo, da Controparte_2 esercitarsi su di una striscia di terreno, a cavalcione del confine con i mappali 205, 572, 573et 177, il tutto come meglio evidenziato nella planimetria come sopra allegata sub A”);
§ che nella planimetria allegata al rogito è stato previsto che il diritto di passaggio di cui ai punti b) e c) dell'atto divisione dovesse avere una larghezza di 4 m (doc. 2), mentre l'attuale stato dei luoghi consta di un'ampiezza di soli 2 metri, che non consente il predetto passaggio;
§ che, per quanto a conoscenza dell'attore, il convenuto avrebbe operato un Controparte_2 arretramento di 2 metri dal proprio confine per consentire la realizzazione della strada (omettendo di però di smussare gli angoli all'imbocco a valle e nella curva necessari per permettere un'adeguata percorribilità della strada anche con un rimorchio agricolo) e avrebbe recintato il lotto 573 di sua proprietà, così impedendo l'utilizzo del vecchio passaggio preesistente che, nelle more del completamento della nuova via di accesso, deve essere riaperto (producendo le fotografie di cui al doc.
3);
§ che il convenuto non ha invece operato alcun arretramento, né ha eliminato il tratto Controparte_1
pagina 3 di 15 di muretto di confine fino all'apertura dei restanti 2 metri lasciata dal fratello neppure CP_2 provvedendo a estirpare i rami e le piante che sono nel frattempo cresciuti sul passaggio (doc. 3);
§ che, per l'effetto, gli è interdetto da almeno cinque o sei anni il passaggio per raggiungere i propri terreni (F. 15, mappali 202, 575 e 574 del C.T.) e la cascina di sua proprietà (F. 15, mappale 133, subb.
4, 5, 6 e 7 del C.F.), in quanto la strada di 4 metri non è stata ancora realizzata, se non per un varco avente l'apertura di soli 2 metri, come tale percorribile soltanto a piedi, vedendosi costretto a percorrere una strada alternativa che impone di fare un lungo giro dall'altra parte della vallata, con ogni conseguente aggravio in termini di costi e dispendio di tempo ed energia.
Si è costituito in giudizio , domandando di pronunciare secondo giustizia sulle CP_3 domande attoree di adempimento, tenuto conto della necessità di individuare le modalità di esecuzione tecnica, giuridica e urbanistica degli interventi che si ritenessero necessari, domandando il rigetto della domanda attore di risarcimento del danno, allegando in particolare:
§ che gli accordo di cui all'atto di divisione subordinavano la creazione della strada per la servitù di passaggio all'eventuale e sopravvenuta edificabilità dei terreni oggetto di divisione, ad oggi ancora terreni agricoli;
§ che l'attore usufruisce già di una strada di pubblica via che collega i suoi mappali e fabbricati
(mappali 133 e 134) alla Via Superga, per cui i terreni non sono interclusi, laddove la realizzazione di una nuova strada implicherebbe costi esorbitanti, tempi imprevedibili e concreti rischi per l'ambiente;
§ che l'ampiezza di 4 metri del passaggio non è prevista dall'atto divisionale, bensì solo nella planimetria allegata, accennandosene solo genericamente in una nota a corredo della descrizione dei mappali, senza nemmeno prevederne le caratteristiche.
Si è costituito in giudizio anche il convenuto , eccependo la nullità della Controparte_2 domanda quanto alla pretesa risarcitoria, in quanto generica nell'an e nel quantum, domandando in ogni caso il rigetto delle domande attoree (con condanna della parte attrice ex art. 96 cpc per lite temeraria), riportando che:
§ la domanda attorea volta a ottenere da parte del convenuto “uno smussamento Controparte_2 all'imbocco a valle e nella curva per permettere una percorribilità adeguata della strada” è stata proposta con mala fede, avendo lo stesso attore riconosciuto che il convenuto ha arretrato di due metri la linea di confine sui propri fondi, adempiendo a quanto pattiziamente previsto;
§ l'attore, ove riporta che , recintando il lotto 573, gli avrebbe impedito l'utilizzo del Controparte_2 precedente passaggio, non chiarisce ove insistesse tale passaggio, da chi venisse praticato, in quale periodo e con quali mezzi, neppure poi parte attrice riportando nelle conclusioni alcuna domanda sul punto.
A seguito della prima udienza, vista l'intenzione delle parti di addivenire a un accordo, è stata da subito disposta CTU sul seguente quesito: “Il CTU, esaminati gli atti, descriva i luoghi e definisca le opere necessarie per conformare lo stato dei fondi serventi alla servitù come costituita con l'atto di divisione notaio e nelle planimetrie allegate;
tenti la conciliazione”. Per_6
pagina 4 di 15 Deposita la CTU e depositate le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., sono poi state richieste al CTU integrazioni/precisazioni al fine di accertare: “ - in cosa debba consistere la sistemazione del punto di accesso “dalla strada interna” e su chi debba gravare (sempre alla luce dell'atto di divisione); - come e dove debba essere ricollocata la recinzione sul fondo di CP_2
e su incomba tale onere;
- quale delle parti debba provvedere a bonificare il tracciato dalla
[...] presenza della vegetazione (chiarendo sotto tale aspetto il punto c) a pag. 28 della Relazione, specificando sul terreno di chi si trovi la vegetazione da estirpare); - quale delle parti debba provvedere alla sistemazione del piano viabile (e ciascuna per quale porzione, se tale incombente spetti a più parti)”.
Successivamente, su istanza concorde di tutte le parti e al fine di agevolare le stesse a pervenire alla prospettata conciliazione della causa, è stato richiesto al CTU di pronunciarsi sulla ripartizione delle spese di realizzazione della strada come da atto notarile e anche come da situazione attuale, conseguente ai frazionamenti operati medio tempore dalle parti, depositando sul punto il CTU le note integrative del 4.4.2024, del 7.5.2024 e del 20.9.2024.
Infine, all'udienza del 14.11.2024, la causa è stata trattenuta a decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Ciò premesso, deve in primo luogo osservarsi che con il citato rogito notarile i fratelli hanno CP_1 diviso la comunione ereditaria paterna (alla quale la madre aveva previamente Persona_5 rinunciato), assegnando (per quel che qui rileva, quanto ai terreni oggetto di causa):
- a quale lotto primo, la piena proprietà per l'intero (1/1) dei terreni siti nel Controparte_2
Comune di Baldissero Torinese, identificati al Catasto Terreni al F. 15 par. 572 (seminativo – cl. 3 –
Sup. are 01 ca 72 – R.D. € 1,11 – R.A. € 0,76) e par. 573 (seminativo – cl. 3 – Sup. are 65 ca 68 – R.D.
€ 42,40 – R.A. € 28,83);
- a quale lotto secondo, la piena proprietà per l'intero (1/1) del terreno sito nel Parte_1
Comune di Baldissero Torinese, identificato al Catasto Terreni al F. 15 par. 575 (vigneto – cl. 3 – Sup. are 13 ca 99 – R.D. € 11,56 – R.A. € 7,59);
- a quale lotto terzo, la piena proprietà per l'intero (1/1) dei terreni siti nel Controparte_1
Comune di Comune di Baldissero Torinese, identificati al Catasto Terreni al F. 15 par. 177 (seminativo
– cl. 3 – Sup. are 17 ca 62 – R.D. € 11,37 – R.A. € 7,73) e par. 205 (prato – cl. 4 – Sup. are 53 ca 25 – R.D. € 11,00 – R.A. € 13,75).
Nell'ambito dell'atto di divisione, le parti in causa hanno poi stabilito “Patti e condizioni” suddivisi in undici punti contraddistinti con le lettere da a) ad m), atti a regolamentare i futuri rapporti e gestioni degli immobili loro assegnati in piena proprietà, prevedendo la costituzione di servitù di passaggio carraio e pedonale, la realizzazione di strade nonché di muri. In particolare, per quanto qui di interesse, nel rogito di divisione in atti, le parti hanno ritenuto di costituire:
- una servitù di passaggio pedonale e carraio (con ogni mezzo) sui mappali 572 e 573 di CP_2
a favore dei mappali 202, 575 e 574 del Foglio 15 e delle unità immobiliari di cui al F.15
[...] mapp. 133 sub 4,5,6 e 7 assegnati a , oltre che a favore dei mapp. 177 e 205 del Parte_1 pagina 5 di 15 Foglio 15 di proprietà di;
Controparte_1
- una servitù di passaggio pedonale e carraio (con ogni mezzo) sui mappali di cui al foglio 15 mappali n.177 e 205 di a favore dei mappali 202, 575 e 574 del Foglio 15 e delle unità Controparte_1 immobiliari di cui al F.15 mapp. 133 sub 4,5,6 e 7 assegnati a , nonché a favore dei Parte_1 mappali 208 e 485 del Foglio 15 di proprietà di . Controparte_2
Nella planimetria “A” allegata, espressamente richiamata nelle clausole di cui alle precedenti lett. b-c),
è riportato: “diritto di passaggio (larghezza 4,00 metri) a carico dei mappali 177, 205, 573 e 575 su nuova strada a favore dei mappali 133 parte-202-205-575 e mappali 208 d 485 parte”.
E' in primo luogo evidente come tale planimetria integri le clausole del Rogito (in cui si legge, quanto alla costituzione delle servitù di passaggio, che “il tutto” è meglio evidenziato “proprio nella stessa planimetria”), prevedendosi nella stessa (in un riquadro esplicativo) che la costituita servitù ha ad oggetto il “diritto di passaggio (larghezza 4,00 metri) a carico dei mappali 177, 205, 573 e 575 su nuova strada a favore dei mappali 133 parte-202-205-575 e mappali 208 d 485 parte”, non condividendosi sul punto l'assunto del convenuto in ordine alla irrilevanza della Controparte_1 predetta menzione della ampiezza della servitù di passaggio (di 4,00 m), dovendosi considerare la planimetria quale parte integrante del Rogito di divisione (in virtù dell'espresso richiamo) e, come tale, vincolante tra le parti.
Neppure vi è poi prova che la creazione della strada per l'esercizio della servitù fosse condizionata all'eventuale e sopravvenuta edificabilità dei terreni agricoli sui quali insiste la servitù, in assenza di una tale previsione nel Rogito di divisione e in assenza di prova dell'esistenza di accordi in tal senso
(anche solo verbali) tra le parti, accordi dei quali ha fornito soltanto una generica Controparte_1 allegazione, senza specificare quando e come sarebbero stati stipulati dalle parti e quali fossero le specifiche intese sottostanti. Peraltro, la previsione di cui alla lettera h) pag. 26 del Rogito (secondo cui
“le spese per la realizzazione della nuova strada che dovrà insistere sui mappali 177, 205, 573 et 575 saranno da suddividersi proporzionalmente alla percorrenza ed alla superficie dei terreni usufruenti il passaggio e, in futuro, alla volumetria dei fabbricati usufruenti il passaggio stesso”), smentisce che la realizzazione della strada fosse subordinata all'edificabilità dei terreni, prevedendo che le spese di realizzazione della stessa dovessero da subito suddividersi in base alla percorrenza e alla superficie dei terreni usufruenti del passaggio e, solo per il futuro, in base alla volumetria dei fabbricati che di tale passaggio avessero usufruito.
Non può poi condividersi l'assunto del convenuto , secondo cui l'attore non avrebbe Controparte_1 ragione di svolgere le domande di cui alla citazione, avendo già accesso ai propri terreni dalla pubblica via, considerato che la costituzione della servitù è stata prevista nel Rogito, con assunzione in capo alle parti di precisi obblighi contrattuali (indipendentemente dalla possibilità per l'attore di utilizzare altri passaggi).
Ciò chiarito, rilevanti ai fini della decisione appaiono i seguenti rilievi del CTU, che ha evidenziato:
§ che l'atto di divisione e l'allegata planimetria prevedono la costituzione di una servitù di passaggio
“dipartente dalla strada interna sul mappale 177 ed avente carreggiata della larghezza di metri 4,00, pagina 6 di 15 con asse coincidente con il confine posto fra le particelle 573, 177 e 205, sino a giungere sul terreno catastalmente individuato con la particella 575 del foglio 15, con tracciato meglio evidenziato dal sottoscritto con le lettere A–B e C evidenziate in rosso;
in prossimità del punto ove la “strada interna” insistente sulla particella 177 giunge all'altezza della linea di confine con la particella 573 del foglio 15, meglio evidenziato dal sottoscritto con lettera A nel riquadro rosso, è previsto l'innesto e la partenza della servitù di passaggio avente larghezza metri 4,00 ed oggetto di causa;
il tratto “A-B” della servitù, avente lunghezza di circa metri lineari 44,00 con andamento nord-sud, risulta posta a cavallo fra le particelle 177 e 573 del Foglio 15, rispettivamente in proprietà dei signori CP_1
e Parti Convenute nella presente causa. Dopo questo primo tratto, la
[...] Controparte_2 servitù prevista effettua una curva a destra e cambia direzione con andamento est-ovest, meglio evidenziato quale tratto “B-C” in Fig. II, della lunghezza di circa metri lineari 52,00, dapprima a cavallo delle particelle 177 e 573 e, successivamente, delle particelle 177, 205 e 573, sino a giungere alla particella 575 del Foglio 15, in proprietà di Parte Attrice ove andrà a terminare”;
§ che “l'atto di divisione non fornisce dettagliate indicazioni in merito alla conformazione di tale servitù, soprattutto nel punto di accesso con la particella 575 in proprietà di Parte Attrice, limitandosi ad una semplice indicazione grafica inserita in un estratto di mappa in scala ridotta, di difficile lettura”;
§ che, come già evidenziato, “nell'Atto di Divisione a pagina 24 si riportano esclusivamente le indicazioni dei terreni gravati da servitù di passaggio, senza indicazione della dimensione della medesima”, riportata invece nell'elaborato grafico allegato al rogito quale Allegato “A”, in cui si indica la larghezza del passaggio in metri 4,00, a cavallo del confine fra i mappali sopraindicati alle condizioni “b” e “c”;
§ che le proprietà oggetto di causa sono ubicate nel Comune di Baldissero Torinese (TO) e sono raggiungibili attraverso una diramazione di Via Roma dipartente sul lato sinistro della medesima provenendo da Torino, frontalmente all'area cimiteriale comunale (vedasi fotografia n. 01 della relazione); percorsi circa 75 metri di tale diramazione, sul lato sinistro di essa, diparte la strada privata delimitata da un cancello in ferro, insistente sui fondi di proprietà dei fratelli che CP_1 conduce agli appezzamenti di terreno oggetto di causa (fotografia n. 02);
§ che tale strada di accesso alle proprietà , meglio indicata quale “strada interna” nella CP_1 planimetria allegata all'atto di divisione (caratterizzata da forte pendenza a salire e pavimentazione in battuto di cls), nella prima parte del percorso insiste sull'appezzamento di terreno distinto al Catasto
Terreni al Foglio 15 particella 177, in proprietà di (fotografia n. 03) per Controparte_1 proseguire, in direzione nord, sull'appezzamento di terreno in proprietà di Controparte_2 meglio indicato catastalmente quale Foglio 15 particella 573, interessandone per metà il lato est e totalmente il lato nord sino a giungere sulla sommità collinare e permettere l'accesso, lungo il lato ovest, ai lotti edificati meglio individuati in mappa al Foglio 15 particelle 580, 581 e 586 (vedasi Fig.
I), sempre in proprietà delle parti in causa (vedasi fotografie nn. 04-05);
§ che il tratto di “strada interna” insistente sulla proprietà (particella 177) risulta Controparte_1 delimitato sul lato sinistro a salire da un muro di contenimento terra in c.a avente notevole altezza nella pagina 7 di 15 parte iniziale sino a ridursi ad un muro di altezza di circa cm. 50-60 in curva, in prossimità della proprietà (particella 573); il lato destro risulta invece semplicemente delimitato Controparte_2 da un cordolo in cls prefabbricato. Il tratto stradale seguente, interessante totalmente la proprietà di
(particella 573) risulta invece delimitato sia a destra che a sinistra da una Controparte_2 recinzione costituita da muretto in c.a. con sovrastante rete metallica sorretta da montanti in ferro, come si evince dalle fotografie nn. 04 e 05;
§ che il previsto punto iniziale della servitù di passaggio oggetto di causa, individuata dal CTU con la lettera “A” nel riquadro rosso in Fig. III, è caratterizzato in loco da un muretto in c.a. delimitante il lato sinistro a salire della “strada interna” di accesso alle varie proprietà delle Parti in causa;
il muretto, in tale tratto, possiede ancora un'altezza variabile fra i 50 ed i 60 cm. spiccante dal piano stradale;
§ che al fine di consentire una regolare e funzionale servitù di passaggio, nelle dimensioni e modalità indicate nell'atto di divisione, occorre avere un raccordo con la “strada interna” privo di ingombri e manufatti, ottenibile mediante la demolizione di un tratto di tale muretto di almeno cinque metri lineari;
§ che, per contro, in tale punto detto muretto risulta solo parzialmente e irregolarmente demolito, per un tratto di circa metri 2,54 di lunghezza, sulla porzione di area in proprietà di Controparte_2
(vedasi fotografie nn. 06-07), creando un varco di passaggio attualmente assolutamente insufficiente a garantire l'accesso con l'uso di mezzi (vedasi Fig. IV);
§ che a partire dalla “strada interna” già esistente, l'area asservita risulta caratterizzata da forte pendenza a salire, con percentuali comprese fra il 14 ed il 28%; tutto lo sviluppo del tracciato è delimitato sul lato destro a salire da una recinzione costituita da montanti in legno grezzi e rete metallica, edificata dal signor sul proprio fondo catastalmente individuato con Controparte_2 particella 573, presumibilmente per separare l'area libera da quella asservita;
§ che dalle rilevazioni topografiche eseguite è emerso che nel “TRATTO 1”, A-B, di servitù, compreso fra l'innesto con la “strada interna” e il punto in cui la servitù curva a destra dirigendosi verso ovest, la recinzione edificata dal signor rispetta di fatto il limite della servitù di Controparte_2 passaggio come prevista nell'atto di divisione (metri 2 dal confine), ed anzi in alcuni punti esubera la distanza prevista dalla linea di confine, da un massimo di cm. 65 nel punto di raccordo stradale iniziale
(punto A), sino a cm. 13 circa nel punto di cambio direzione (punto B). Nel “TRATTO 2”, B-C, tale recinzione risulta invece invadere il sedime della servitù di passaggio da un minimo di cm. 13 ad un massimo di cm. 36;
§ che l'intera area destinata a servitù risulta invasa da folta vegetazione, composta da piante, alcune anche con tronchi e chiome di notevoli dimensioni, ingombranti lo spazio destinato al passaggio;
le piante di maggior ingombro insistono per lo più sui fondi in proprietà del signor Controparte_1 catastalmente individuati al Foglio 15 particelle 177 e 205.
La CTU ha dunque accertato che la servitù di passaggio prevista nell'atto di divisione a rogito Notaio non risulta allo stato né materializzata né fruibile, avendo il CTU così descritto gli interventi Per_2 da eseguire:
a) realizzazione di accesso carraio alla servitù dalla “strada interna” [TRATTO 1 – PUNTO A], con pagina 8 di 15 demolizione in tale punto di una porzione di muro di contenimento terra, per un tratto della lunghezza complessiva di metri 3,11, di cui metri 0,61 da effettuarsi sulla proprietà di e Controparte_2 metri 2,50 sulla proprietà di come rappresentato ed evidenziato graficamente e Controparte_1 fotograficamente in Fig. VII, alla pagina 22 e nelle Fotografie nn. 22-23-24-25, alle pagine 23 e 24 della Relazione datata 6.4.2023, con sbancamento e livellazione del piano di campagna a monte del tratto di muro di contenimento oggetto di demolizione e con conseguente raccordo alla quota di campagna del piano stradale della già esistente “strada interna”;
b) spostamento della recinzione esistente a delimitazione particella 573 in proprietà di CP_2
Il CTU ha in particolare evidenziato che:
[...]
-tale recinzione, realizzata in rete metallica sorretta da montanti in legno, delimita tutto il lato sinistro del tracciato della servitù in oggetto, nel primo tratto della servitù (TRATTO 1 – A-B), risulta arretrata rispetto al limite destro della servitù di distanze variabili da centimetri 65 in prossimità del punto A
(vedasi fotografia n. 22) a cm. 11 in prossimità del punto B (vedasi fotografia n. 26). In tale tratto detta recinzione non crea pertanto limitazioni alla servitù di passaggio come prevista in atto di divisione ed anzi potrebbe essere ricollocata delle sopraindicate misure a favore della particella 573;
-per contro, nel secondo tratto di servitù (TRATTO 2 – B-C) tale recinzione “invade” il sedime della servitù, da un minimo di cm. 13 nel punto B (vedasi fotografia n. 26) ad un massimo di cm. 36 nel tratto finale, in prossimità dal punto C (vedasi fotografie nn. 27-28);
- nel TRATTO 2 – B-C, deve pertanto provvedere allo smontaggio di tale Controparte_2 recinzione e al suo riposizionamento, collocandola sul limite della servitù, come materializzato in loco dal CTU mediante posa di picchetti in legno (vedasi fotografie nn. 27-28 e seguenti 29-30), allineandola al limite destro, a salire, del tracciato stradale, come indicato e descritto al Capitolo 4.2.2,
Punto b) della Relazione del CTU del 6.4.2023;
c) taglio delle piante ed estirpazione dei cespugli e degli arbusti in maniera tale da rendere totalmente libero il sedime asservito lungo tutto il tracciato, avendo il CTU evidenziato, nelle Figg. V e VI della
Relazione, con retinatura verde le posizioni delle piante maggiormente significative ingombranti il tracciato, che ricade sui fondi di proprietà di (Foglio 15 particella 573) e Controparte_2
(Foglio 15 particelle 177 e 205), come da reperti fotografici da 31 a 38 nella Controparte_1
Relazione peritale datata 6.4.2023. Il CTU ha evidenziato che sull'appezzamento in proprietà di ricadono le piante di maggior dimensione ed ingombro e complessivamente Controparte_1 risultano n. 15 piante di varie dimensioni;
sull'appezzamento in proprietà di Controparte_2 ricadono invece n. 8 piante di minore dimensione, in ogni caso ricadenti sul tracciato;
il tutto previa progettazione ove sia indicata e prevista la bonifica del tracciato dalla presenza della vegetazione;
d) sistemazione del fondo stradale, evidenziando il CTU che per poter usufruire di tale servitù, una volta adeguatamente sistemato il punto di accesso dalla “strada interna” e avere ricollocato la recinzione sul fondo di ove questa “invade” il sedime asservito e avere Controparte_2 bonificato il tracciato dalla presenza della vegetazione arborea attualmente esistente, occorrerà provvedere a una sistemazione del piano viabile, mediante eliminazione delle asperità esistenti e pagina 9 di 15 livellazione dei punti più critici, con una accurata regimazione dell'acqua piovana.
Il CTU ha poi chiarito, ad abundantiam, che:
§ per la realizzazione della nuova strada come da , occorrono l'autorizzazione paesaggistica Per_1 della IO ON (posto che l'area interessata dalla servitù risulta sottoposta a CP_4 ai sensi dell'art. 157 del D.M. 01/08/1985) e il permesso di costruire del Comune di
[...]
Baldissero Torinese;
§ per ottenere il rilascio di tali provvedimenti autorizzativi occorrerà procedere all'inoltro agli uffici competenti di n. 2 pratiche edilizie sicuramente corredate da: - elaborato grafico progettuale della strada in progetto, riportante tutte le opere previste;
- relazione Paesaggistica, dimostrante l'entità dell'intervento e l'inquadramento dell'opera in progetto nell'ambito del territorio;
- relazione
Geologica riportante le modalità costruttive e gli opportuni accorgimenti da adottare per la corretta realizzazione dell'opera in funzione dell'ambiente in cui viene realizzata;
§ le predette pratiche dovranno essere redatte a firma di tecnico abilitato (Geometra e/o Architetto e/o
Ingegnere) incaricato dalle Parti in causa che, di comune accordo, dovranno richiedere l'esecuzione dell'opera e sottoscrivere tutti gli elaborati progettuali, precisando il CTU che “l'Autorizzazione
Paesaggistica viene esaminata dalla Commissione Locale per il Paesaggio ed il relativo provvedimento, una volta rilasciato, è immediatamente esecutivo ed ha durata di anni cinque, con possibilità di proroga di un anno se si dimostra di aver comunque iniziato le opere entro l'originario termine. Ad Autorizzazione Paesaggistica rilasciata si potrà provvedere alla richiesta di rilascio del
Permesso di Costruire che verrà esaminata dalla Commissione Edilizia del Comune di Baldissero
Torinese. Le opere potranno essere realizzate solamente dopo l'avvenuto rilascio del Permesso di
Costruire da parte del Comune di Baldissero Torinese;
dalla data di rilascio i signori CP_1 dovranno provvedere ad effettuare l'Inizio lavori entro anni uno (1) e dalla data di inizio lavori l'opera dovrà essere completata entro anni tre”.
A fronte di quanto emerso e riportato, la domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta, atteso il palese inadempimento delle parti convenute rispetto all'obbligo di realizzare e/o di consentire di realizzare la strada per l'esercizio della servitù di passaggio di cui al rogito di divisione in atti, posto che, come visto:
- nulla ha demolito lungo il tratto insistente sulla sua proprietà (come peraltro, di fatto, Controparte_1 ammesso dallo stesso convenuto);
- ha adempiuto soltanto parzialmente alle obbligazioni assunte, in particolare Controparte_2 demolendo per un tratto di circa 2,54 m il muretto in c.a. in prossimità del varco da cui inizierebbe la servitù di passaggio;
- la recinzione in rete metallica sorretta da montanti di legno (posta lungo il tratto “B-C” della servitù sulla proprietà di alla par. 573) limita l'esercizio della servitù, atteso che la Controparte_2 recinzione invade il sedime da un minimo di 13 cm sino a un massimo di 36 cm nel tratto finale;
- entrambi i convenuti sono inadempienti anche per quel che riguarda la vegetazione (presente su pagina 10 di 15 entrambi i fondi serventi), la cui presenza, come accertato dalla CTU, impedisce la realizzazione e il funzionale godimento della servitù da parte dell'attore.
Dunque, condividendo le risultanze peritali, per consentire all'attore di esercitare il suo diritto di servitù in conformità all'atto costitutivo, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, come anche descritte dal CTU, i convenuti, ciascuno per quanto di sua competenza, dovranno:
§ realizzare un punto di accesso carraio alla servitù dalla “strada interna” privo di ingombri e manufatti, mediante la demolizione di un tratto di muro di contenimento terra in cemento armato (per una lunghezza complessiva di 3,11 m) e successivo sbancamento e livellazione del piano di campagna, così da poter raccordare la quota di campagna al piano stradale della già esistente “strada interna”;
§ abbattere il predetto muretto (quanto a , di ulteriori 0,61 m in corrispondenza della Controparte_2 sua proprietà e, quanto a per un tratto di 2,50 m in corrispondenza della sua Controparte_1 proprietà);
§ rimuovere (quanto a ) la rete posta sul F. 15, par. 573, che invade il sedime della Controparte_2 servitù nel cd. “tratto B-C”, riposizionandola in modo da allinearla al limite destro, a salire, della servitù, osservando i picchettamenti eseguiti dal CTU durante i rilievi peritali;
§ bonificare il tracciato della servitù dalla folta vegetazione (piante anche di discrete dimensioni, cespugli e arbusti), previo rilascio, come detto, delle necessarie autorizzazioni amministrative, così da rendere totalmente libero il sedime lungo tutto il tratto e, quindi, consentire il regolare e funzionale esercizio della servitù all'attore. In particolare, dovrà tagliare le piante Controparte_1
(precisamente, n. 15 piante di varie dimensioni e ulteriori eventuali) ed estirpare gli arbusti e i cespugli insistenti sulla sua proprietà (F. 15, parr. 177 e 205), che ingombrano il tracciato della servitù; dovrà tagliare le piante (precisamente, n. 8 piante di minore dimensione e Controparte_2 ulteriori eventuali) ed estirpare gli arbusti e i cespugli insistenti sulla sua proprietà (F. 15, par. 573), che ingombrano il tracciato della servitù.
Quanto alla doglianza di parte attrice circa il fatto che abbia omesso di Controparte_2 smussare gli angoli sul varco di ingresso della servitù per facilitare le manovre di accesso nella strada, anche con rimorchio agricolo, si osserva che:
§ ai sensi dell'art. 1063 c.c., l'estensione e le modalità di esercizio di una servitù convenzionale vanno desunte necessariamente dal titolo costitutivo, il quale deve contenere tutti gli elementi atti a individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo servente per l'utilità di fondo dominante;
§ nella fattispecie in esame, l'assenza di smussamenti non impedirebbe all'attore di godere della servitù, né gli renderebbe più difficile l'esercizio; tuttalpiù, lo smussamento degli angoli agevolerebbe il transito dell'attore, senza, d'altra parte, aggravare significativamente la posizione del fondo servente, che inciderebbe sul muretto nel varco di apertura e non sui terreni in sé dei convenuti.
Tale intervento invocato dalla parte attrice non pare, dunque, necessario ai fini dell'esercizio della servitù in conformità dell'atto costitutivo (nulla vietando alle parti, nell'esercizio della loro libertà
pagina 11 di 15 negoziale, di accordarsi diversamente nel senso di smussare gli angoli del muretto).
Quanto, invece, alla domanda della parte attrice di ripartire le spese di realizzazione della strada, essendo stata formulata per la prima volta solo all'atto della precisazione delle conclusioni, è tardiva e come tale inammissibile, così come la domanda attorea svolta in comparsa conclusionale di accollo in capo ai convenuti di tutte le spese degli interventi per attuare la servitù; invero, le precisazioni sul punto richieste al CTU sono state accordate su insistenza delle parti al fine di agevolarle nell'addivenire alla conciliazione della controversia, poi comunque non raggiunta.
Peraltro, il riparto delle spese per la realizzazione della strada di cui alla servitù, come visto, è stato espressamente previsto nel Rogito Notarile, alla lettera h) a pag. 26 dell'atto di divisione, cui dovranno evidentemente attenersi le parti (che nella propria libertà negoziale ben potranno usufruire delle precisazioni sul punto del CTU).
Deve essere altresì rigettata la domanda attorea di applicazione delle misure coercitive indirette ex art. 614-bis c.p.c. in quanto domanda nuova, formulata tardivamente dall'attore soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.11.2024.
Con riguardo alla citata disposizione nella sua versione anteriore alla riforma apportata dal D.Lgs.
10/10/2022, n. 149 (che peraltro, pur prevedendo la facoltà di domandare la coercitoria al giudice dell'esecuzione "se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna", non ha stabilito il momento ultimo entro cui formulare la "richiesta di parte", che è esplicito presupposto per l'esercizio del potere giudiziale (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
7927 del 23/03/2024, Rv. 670596-01), si intende dare seguito all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui l'istanza ex art. 614-bis c.p.c. costituisce una vera e propria domanda e, come tale, deve soggiacere alle barriere preclusive del rito e, quindi, deve essere formulata prima della maturazione delle preclusioni assertive (così Cass. 32023/2019 e Cass. civ. n. 14461/2024, secondo cui “la misura di coercizione non è conseguenza necessaria della condanna, com'è invece la pronuncia sulle spese, che dall'istanza e dalla quantificazione della parte prescinde totalmente, ufficiosamente procedendovi il giudicante nel definire il procedimento. 21. Infatti, la "coercitoria" è determinata in base a circostanze di fatto - "tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile" (dopo la modifica normativa del D.Lgs. n. 149 del 2022, anche "della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento") - che devono essere tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), consentendo così alla parte avversaria una compiuta difesa che non sarebbe possibile se la domanda potesse essere avanzata oltre la barriera preclusiva stabilita per la proposizione delle domande e delle eccezioni o persino dopo la delimitazione del thema probandum (che potrebbe comprendere prove contrarie o elementi idonei a incidere sulla statuizione giudiziale). 22. Peraltro, a voler ritenere ammissibile la domanda di misura ex art. 614-bis cod. proc. civ. in appello (in quanto "agganciata" al provvedimento di condanna), si dovrebbe ammettere la sua proponibilità anche in sede di precisazione delle conclusioni del secondo grado, il che limiterebbe ulteriormente il diritto di difesa della parte avversaria, inibita a introdurre elementi di fatto idonei a escludere o a mitigare l'astreinte e abilitata soltanto all'impugnazione di legittimità (i cui noti limiti non permetterebbero un riesame delle
pagina 12 di 15 circostanze fattuali considerate per la valutazione o il merito di quest'ultima, come già statuito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7927 del 23/03/2024, Rv. 670596-01). 23. Dal punto di vista sistematico, poi, la delimitazione di un momento preclusivo certo per la proposizione della domanda di condanna ex art. 614-bis cod. proc. civ. nel processo di cognizione elimina incertezze sulla possibilità di avanzare la medesima domanda al giudice dell'esecuzione, ipotesi ammessa dalla modifica apportata dal D.Lgs. n. 149 del 2022 per il titolo esecutivo stragiudiziale oppure "se (la misura) non è stata richiesta nel processo di cognizione"; è evidente, infatti, che ad ammettere la proponibilità della domanda anche alla fine del processo di primo o di secondo grado si rende incerto il presupposto che permette di adire il giudice dell'esecuzione, col rischio (oltretutto) di innescare possibili conflitti tra le decisioni di quest'ultimo e quelli del giudice della cognizione successivamente investito dell'istanza”). .
Deve essere, infine, rigettata la domanda attorea di risarcimento del danno (da liquidarsi anche in via equitativa), considerata la genericità della domanda, non avendo la parte attrice sia nella citazione che nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 cpc allegato specifiche ragioni di danno, limitandosi a riferire che in ragione della mancata costituzione della servitù, aveva dovuto percorrere una strada alternativa più lunga per raggiungere i terreni e la cascina di sua proprietà, passando dall'altra parte della vallata, con aggravio di costi e dispendio di tempo ed energia.
Orbene, il mancato godimento della servitù di passaggio non può ritenersi – come invece sosterrebbe l'attore – un danno in re ipsa, non derivando detto impedimento da un'occupazione sine titulo del fondo dominante bensì, unicamente, dal mancato adempimento dell'atto costitutivo della servitù. Le allegazioni sul punto da parte dell'attore sono state del tutto generiche sia in citazione che nella memoria n.1, non offrendo l'attore alcun parametro idoneo per consentire al Giudice di provvedere alla valutazione equitativa del lamentato danno, apparendo peraltro inammissibili i capi di prova dedotti nella memoria n.2, in quanto aventi ad oggetto circostanze in parte generiche in parte nuove, mai in precedenza allegate (circa, in particolare, il diverso percorso che avrebbe utilizzato, il passaggio attraverso il cortile dell'abitazione locata a terzi soggetti, la realizzazione di un nuovo accesso indipendente), in parte irrilevanti ai fini delle domande svolte.
Le spese di lite (liquidate ex DM 55/2014) seguono il principio della soccombenza e, vista la prevalente soccombenza in carico ai convenuti, devono essere poste a carico solidale degli stessi per l'80%, con compensazione del restante 20% tra i convenuti e la parte attrice.
Precisamente, i compensi sono liquidati tenuto conto del valore indeterminato della causa (con applicazione dello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), del valore medio per ciascuna fase, con aumento del 30% ex art. 4, co. 2 del DM n. 55/2014 considerata la proposizione della causa contro più soggetti (cfr. Cass. civile, 17/03/2023, n.7774 e con l'aggiunta di € 510,00 per la mediazione. Essi sono dunque pari ad ad Euro 10.410,80, cui devono aggiungersi Euro 604,17 per esposti, il cui 80% è pari ad Euro 8.328,60 per compensi ed Euro 483,33 per spese
Nei rapporti interni tra le parti convenute, le stesse spese di lite dovranno essere poste a carico di ciascun convenuto per il 50%, considerato che a fronte del parziale adempimento di Controparte_2 quanto alla demolizione del muretto di cui al varco di accesso, lo stesso convenuto è risultato inadempiente quanto alla posa della recinzione in modo tale da ostacolare ulteriormente il passaggio pagina 13 di 15 dell'attore, risultando poi i convenuti parimenti inadempienti quanto all'omessa rimozione della vegetazione.
Per le stesse ragioni, le spese della C.T.U. del 6.4.2023 e dell'integrazione del 30.11.2023, già separatamente liquidate, pari ad euro 2442,06 per onorari ed euro 35,52 per esposti (oltre oneri di legge), nei rapporti interni tra le parti sono poste definitivamente a carico dei convenuti CP_1
e nella misura del 50 % ciascuno.
[...] Controparte_2
Per contro, le spese delle successive integrazioni/precisazioni del CTU (finalizzate precipuamente alla conciliazione della controversia, poi non raggiunta), pari ad euro 2.057,94, devono porsi a carico di tutte le parti, nella misura di 1/3 ciascuna.
Va poi rilevato che il convenuto ritualmente convocato, non ha partecipato alla Controparte_1 mediazione obbligatoria, senza addurre un giustificato motivo né in quella sede né in questo giudizio, come emerge dal verbale negativo di mediazione (doc. 6 di parte attrice); da ciò consegue l'applicazione della sanzione ex art. 8, co.
4-bis del d.lgs. n. 28/2010 nella formulazione ante Riforma
Cartabia, applicabile ratione temporis.
Non merita, invece, accoglimento la domanda di di condanna dell'attore pagamento Controparte_2 della somma di € 5.000,00 ex art. 96 c.p.c., vista il parziale accoglimento delle domande attoree.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accertata la difformità dello stato dei luoghi oggetto di causa rispetto a quanto previsto e disciplinato alla pagina 24 punti sub b) e sub c) dell'atto di divisione Rogito Notaio dott. Per_2 del 24.06.2009 Rep. n.9244 raccolta n.7080, per l'effetto:
2) Condanna e previo rilascio dei necessari permessi e Controparte_2 Controparte_1 autorizzazioni richiesti ex lege, a conformare lo stato dei rispettivi fondi serventi a quanto previsto e disciplinato nel predetto atto di divisione, così come indicato nella Relazione datata 6.4.2023 e nell'integrazione datata 30.11.2023, e precisamente:
-condanna entrambi i convenuti a consentire l'accesso carraio alla servitù dal punto individuato dal CTU come punto A nelle Figure III e V della Relazione, con demolizione di una porzione di muro di contenimento terra in cemento armato della lunghezza complessiva di metri 3,11, di cui metri 0,61 da effettuarsi da sulla sua proprietà e metri 2,50 da Controparte_2 effettuarsi da sulla sua proprietà (come da Fig. VII e fotografie Controparte_1
n.22,23,24,25 della CTU del 6.4.2023), con sbancamento e livellazione del piano di campagna a monte del tratto di muro di contenimento oggetto di demolizione e conseguente raccordo alla quota di campagna del piano stradale della già esistente c.d. “strada interna” di cui alla CTU;
-condanna a smontare la recinzione delimitante l'appezzamento di terreno di Controparte_2 sua proprietà individuato a Catasto al Foglio 15, part. 573 (realizzata in rete metallica sorretta Per da montanti in legno) nel c.d. TRATTO 2- di cui alla CTU del 6.4.2023, poi pagina 14 di 15 riposizionandola e allineandola al limite destro, a salire, del tracciato stradale così come indicato e descritto al Capitolo 4.2.2., Punto b), della Relazione del CTU del 6.4.2023;
-condanna entrambi i convenuti e (ciascuno sui fondi di Controparte_2 Controparte_1 sua proprietà, in particolare sul Foglio 15 particella 573 e Controparte_2 sul Foglio 15 particelle 177 e 205) a tagliare ed estirpare tutte le piante, Controparte_1 cespugli e arbusti presenti lungo tutto il tracciato della servitù come individuato dalla CTU, anche evidenziate con retinatura verde nelle Figure V e VI e nei reperti fotografici da 31 a 38 nella Relazione peritale CTU del 6.4.2023;
-condanna entrambi i convenuti e , previo rilascio delle Controparte_2 Controparte_1 necessarie autorizzazioni e permessi ex lege previsti, a sistemare il piano viabile della servitù in modo da consentire alla parte attrice di esercitarvi il passaggio pedonale e Parte_1 con mezzi di ogni tipo, come da Rogito di divisione, in particolare mediante eliminazione delle asperità esistenti e livellazione dei punti critici e opportuna regimazione dell'acqua piovana, come da CTU del 6.4.2024, pag. 32 e da CTU del 30.11.2023 pag.6.
3) Condanna le parti convenute e , in solido, a rimborsare alla Controparte_2 Controparte_1 parte attrice l'80% delle spese di lite (comprensive della mediazione), Parte_1 complessivamente pari ad Euro 10.410,80 per compensi ed Euro 604,17 per spese, e così a pagare alla parte attrice Euro 8.328,60 per compensi ed Euro 483,33 per spese, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge. Con compensazione tra le parti del restante 20%.
4) Nei rapporti interni tra le parti convenute, pone le spese di lite di cui al capo che precede per il 50% in capo a e per il 50% in capo a Controparte_1 Controparte_2
5) Pone le spese di C.T.U., già separatamente liquidate, nei rapporti interni tra le parti:
- per euro 2442,06 per onorari ed euro 35,52 per esposti (oltre oneri di legge) definitivamente a carico dei convenuti e nella misura del 50% Controparte_1 Controparte_2 ciascuno;
-per euro 2.057,94 per onorari a carico di tutte le parti, nella misura di 1/3 ciascuna.
6) Condanna a versare a favore dello Stato la somma corrispondente al Controparte_1 contributo unificato dovuto per il giudizio.
Torino, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 22619/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DE FILIPPI Parte_1 C.F._1
CRISTIANO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PILONE PAOLO Controparte_1 C.F._2
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. BORASO Controparte_2 C.F._3
ALEXANDER
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice (all'udienza del 14.11.2024, come da foglio di Parte_1 precisazione delle conclusioni depositato il 13.11.2024, chiedendo altresì “di determinare le somme di denaro dovute dagli obbligati ex art. 614 bis cpc in caso di ogni ritardo nell'esecuzione della sentenza, determinandone la decorrenza”): “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, domanda, eccezione, azione e deduzione respinta, riservato ogni incombente istruttorio, anche all'esito delle avversarie memorie istruttorie;
In via istruttoria, AMMETTERE le prove per interpello e per testi dedotte con la seconda memoria istruttoria del 26 giugno 2023 con i testi ivi indicati;
Nel merito,
ACCERTARE la difformità dello stato dei luoghi rispetto a quanto previsto e disciplinato alla pagina
24 punti sub b) e sub c) dell'atto di divisione Notaio dott. del 24.06.2009 Rep. n.9244 Per_1 Per_2 raccolta n.7080; E conseguentemente, - DICHIARARE TENUTI e CONDANNARE i ORi
[...]
e , ciascuno per quanto risultato di competenza o quello dei due che CP_1 Controparte_2 risulterà tenuto, a conformare lo stato dei rispettivi fondi serventi a quanto previsto e disciplinato in atto di divisione ed ai rispettivi confini con conseguente rimozione di ogni costruzione e/o manufatto e piantumazione presente in loco risultato non in conformità onde consentire la realizzazione e il pieno pagina 1 di 15 esercizio della servitù di passaggio carraia e pedonale per tutta l'ampiezza e l'estensione della strada stabilita secondo il tracciamento predisposto ed individuato dal consulente del Giudice;
In ogni caso, -
DICHIARARE tenuti e CONDANNARE i ORi e , ciascuno per Controparte_1 Controparte_2 quanto risultato di spettanza o quello dei due che risulterà tenuto, a permettere il pieno ed incondizionato esercizio della costituita servitù di passaggio a favore dei fondi assegnati al OR
nell'estensione, nelle modalità e nelle forme disciplinate dall'atto di divisione Parte_1
Rogito Notaio dott. del 24.06.2009 Rep. n.9244 raccolta n.7080 ed indicate nella espletata Per_2
CTU disponendo tutto quanto necessario per la pratica di attuazione della servitù e per la realizzazione della strada, ivi compresa la ripartizione delle spese di realizzazione;
- DICHIARARE tenuti e CONDANNARE i ORi e , ciascuno per quanto di sua Controparte_1 Controparte_2 competenza o quello dei due che risulterà tenuto, a risarcire tutti i danni subiti e subendi dal OR
per il mancato passaggio e l'aggravio arrecatogli per raggiungere i lotti e la Parte_1 cascina di sua proprietà con ogni mezzo, danni da liquidarsi anche in via di equità; - Con vittoria di spese e competenze della procedura di mediazione e del presente giudizio, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, e con vittoria di spese di CTU”.
Per la parte convenuta (all'udienza del 14.11.2024, come memoria ex art. 183, Controparte_1 co. 6 n. 1 cpc del 9.5.2023): “'Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e controdeduzione. Pronunciare secondo giustizia sulle domande di adempimento, tenuto conto delle osservazioni fatte e della necessità di individuare le modalità di esecuzione tecnica, giuridica ed urbanistica degli interventi. Rigettare la domanda proposta dall'attore sul danno per carenza di prova sia nell'an che nel quantum. Con il favore delle spese e dei compensi del giudizio”.
Per la parte convenuta (all'udienza del 14.11.2024, come memoria ex art. Controparte_2
183, co. 6 n. 1 cpc del 29.5.2023): “Voglia Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione;
previe le opportune declaratorie, in via preliminare, Dichiarare la domanda di risarcimento dei danni nulla per mancanza dei requisiti di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c., sempre in via preliminare dichiarare la nullità dell'atto di citazione in merito alla pretesa di riapertura di un passaggio sul lotto 573 per i motivi in atti. Nel merito in ogni caso assolversi il convenuto da ogni domanda proposta in causa dall'attore per i motivi in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di patrocinio, rimborso forfettario, IVA e CPA, oltre spese di CTP e CTU, comprensiva della fase di mediazione per anticipazioni e compensi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Torino i fratelli e , per sentirli CP_1 Controparte_2 condannare entrambi a conformare lo stato dei rispettivi fondi serventi a quanto tra gli stessi concordato nell'atto di divisione consensuale di cui al Rogito Notaio del Persona_3
24.6.2009, con cui sono stati formati tre diversi lotti assegnati ai tre fratelli, con costituzione sui lotti dei convenuti di una servitù di passaggio pedonale e carraio.
L'attore ha in particolare allegato: pagina 2 di 15 § di avere ricevuto con i propri fratelli l'eredità morendo dismessa dal padre , deceduto Persona_4 il 7.9.2007 (a cui la la madre rinunciava il 6.8.2008 innanzi al Cancelliere del Tribunale Persona_5 di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, registrata all'Ufficio delle Entrate di Moncalieri (TO) il
2.9.2008 al n. 1106);
§ che con il richiamato atto di divisione ereditaria (doc. 1) i fratelli hanno diviso l'eredità CP_1 paterna in tre distinti lotti, costituendo una servitù di passaggio in favore dell'attore e a carico dei convenuti, prevedendo la realizzazione di una strada di 4 metri e precisamente concordando:
- alla lett. b) a pag. 24 del Rogito la costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carraio (fondi serventi proprietà ) a cavallo del confine con i mappali 205, 572, 573 e 177 (“7 (“b) Controparte_2 il OR costituisce a carico dei propri mappali siti in Baldissero Torinese Controparte_2 censiti a Catasto Terreni come Foglio 15 numero 572 et 573 ed a favore dei mappali 202, 575 et 574 del Foglio 15 Catasto Terreni nonché delle unità immobiliari censite a Catasto Fabbricati come
Foglio 15 mappale 133 subalterno 4, 5, 6 et 7 come assegnati al OR che Parte_1 accetta, nonché a favore dei mappali 177 et 205 del Foglio 15 Catasto Terreni di proprietà del OR
che accetta, servitù di passaggio pedonale e carraio con ogni mezzo, da Controparte_1 esercitarsi su di una striscia di terreno, a cavalcione del confine con i mappali 205, 572, 573 et 177, il tutto come meglio evidenziato nella planimetria come sopra allegata sub A ”);
- alla lett. c) a pag. 25 del Rogito la costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carraio (fondi serventi proprietà ) a cavallo del confine con i mappali 205, 572, 573 e 177 (7 (“c) il Controparte_1
OR costituisce a carico dei propri mappali siti in Baldissero Torinese censiti Controparte_1
a Catasto Terreni come Foglio 15 numero 177 et 205 ed a favore dei mappali 202, 575 et 574 del
Foglio 15 Catasto Terreni nonché delle unità immobiliari censite a Catasto Fabbricati come Foglio 15 mappale 133 subalterno 4, 5, 6 et 7 come assegnati al OR , che accetta, Parte_1 nonché a favore dei mappali 208 et 485 del Foglio 15 Catasto Terreni, di proprietà del OR
che accetta, servitù di passaggio pedonale e carraio con ogni mezzo, da Controparte_2 esercitarsi su di una striscia di terreno, a cavalcione del confine con i mappali 205, 572, 573et 177, il tutto come meglio evidenziato nella planimetria come sopra allegata sub A”);
§ che nella planimetria allegata al rogito è stato previsto che il diritto di passaggio di cui ai punti b) e c) dell'atto divisione dovesse avere una larghezza di 4 m (doc. 2), mentre l'attuale stato dei luoghi consta di un'ampiezza di soli 2 metri, che non consente il predetto passaggio;
§ che, per quanto a conoscenza dell'attore, il convenuto avrebbe operato un Controparte_2 arretramento di 2 metri dal proprio confine per consentire la realizzazione della strada (omettendo di però di smussare gli angoli all'imbocco a valle e nella curva necessari per permettere un'adeguata percorribilità della strada anche con un rimorchio agricolo) e avrebbe recintato il lotto 573 di sua proprietà, così impedendo l'utilizzo del vecchio passaggio preesistente che, nelle more del completamento della nuova via di accesso, deve essere riaperto (producendo le fotografie di cui al doc.
3);
§ che il convenuto non ha invece operato alcun arretramento, né ha eliminato il tratto Controparte_1
pagina 3 di 15 di muretto di confine fino all'apertura dei restanti 2 metri lasciata dal fratello neppure CP_2 provvedendo a estirpare i rami e le piante che sono nel frattempo cresciuti sul passaggio (doc. 3);
§ che, per l'effetto, gli è interdetto da almeno cinque o sei anni il passaggio per raggiungere i propri terreni (F. 15, mappali 202, 575 e 574 del C.T.) e la cascina di sua proprietà (F. 15, mappale 133, subb.
4, 5, 6 e 7 del C.F.), in quanto la strada di 4 metri non è stata ancora realizzata, se non per un varco avente l'apertura di soli 2 metri, come tale percorribile soltanto a piedi, vedendosi costretto a percorrere una strada alternativa che impone di fare un lungo giro dall'altra parte della vallata, con ogni conseguente aggravio in termini di costi e dispendio di tempo ed energia.
Si è costituito in giudizio , domandando di pronunciare secondo giustizia sulle CP_3 domande attoree di adempimento, tenuto conto della necessità di individuare le modalità di esecuzione tecnica, giuridica e urbanistica degli interventi che si ritenessero necessari, domandando il rigetto della domanda attore di risarcimento del danno, allegando in particolare:
§ che gli accordo di cui all'atto di divisione subordinavano la creazione della strada per la servitù di passaggio all'eventuale e sopravvenuta edificabilità dei terreni oggetto di divisione, ad oggi ancora terreni agricoli;
§ che l'attore usufruisce già di una strada di pubblica via che collega i suoi mappali e fabbricati
(mappali 133 e 134) alla Via Superga, per cui i terreni non sono interclusi, laddove la realizzazione di una nuova strada implicherebbe costi esorbitanti, tempi imprevedibili e concreti rischi per l'ambiente;
§ che l'ampiezza di 4 metri del passaggio non è prevista dall'atto divisionale, bensì solo nella planimetria allegata, accennandosene solo genericamente in una nota a corredo della descrizione dei mappali, senza nemmeno prevederne le caratteristiche.
Si è costituito in giudizio anche il convenuto , eccependo la nullità della Controparte_2 domanda quanto alla pretesa risarcitoria, in quanto generica nell'an e nel quantum, domandando in ogni caso il rigetto delle domande attoree (con condanna della parte attrice ex art. 96 cpc per lite temeraria), riportando che:
§ la domanda attorea volta a ottenere da parte del convenuto “uno smussamento Controparte_2 all'imbocco a valle e nella curva per permettere una percorribilità adeguata della strada” è stata proposta con mala fede, avendo lo stesso attore riconosciuto che il convenuto ha arretrato di due metri la linea di confine sui propri fondi, adempiendo a quanto pattiziamente previsto;
§ l'attore, ove riporta che , recintando il lotto 573, gli avrebbe impedito l'utilizzo del Controparte_2 precedente passaggio, non chiarisce ove insistesse tale passaggio, da chi venisse praticato, in quale periodo e con quali mezzi, neppure poi parte attrice riportando nelle conclusioni alcuna domanda sul punto.
A seguito della prima udienza, vista l'intenzione delle parti di addivenire a un accordo, è stata da subito disposta CTU sul seguente quesito: “Il CTU, esaminati gli atti, descriva i luoghi e definisca le opere necessarie per conformare lo stato dei fondi serventi alla servitù come costituita con l'atto di divisione notaio e nelle planimetrie allegate;
tenti la conciliazione”. Per_6
pagina 4 di 15 Deposita la CTU e depositate le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., sono poi state richieste al CTU integrazioni/precisazioni al fine di accertare: “ - in cosa debba consistere la sistemazione del punto di accesso “dalla strada interna” e su chi debba gravare (sempre alla luce dell'atto di divisione); - come e dove debba essere ricollocata la recinzione sul fondo di CP_2
e su incomba tale onere;
- quale delle parti debba provvedere a bonificare il tracciato dalla
[...] presenza della vegetazione (chiarendo sotto tale aspetto il punto c) a pag. 28 della Relazione, specificando sul terreno di chi si trovi la vegetazione da estirpare); - quale delle parti debba provvedere alla sistemazione del piano viabile (e ciascuna per quale porzione, se tale incombente spetti a più parti)”.
Successivamente, su istanza concorde di tutte le parti e al fine di agevolare le stesse a pervenire alla prospettata conciliazione della causa, è stato richiesto al CTU di pronunciarsi sulla ripartizione delle spese di realizzazione della strada come da atto notarile e anche come da situazione attuale, conseguente ai frazionamenti operati medio tempore dalle parti, depositando sul punto il CTU le note integrative del 4.4.2024, del 7.5.2024 e del 20.9.2024.
Infine, all'udienza del 14.11.2024, la causa è stata trattenuta a decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Ciò premesso, deve in primo luogo osservarsi che con il citato rogito notarile i fratelli hanno CP_1 diviso la comunione ereditaria paterna (alla quale la madre aveva previamente Persona_5 rinunciato), assegnando (per quel che qui rileva, quanto ai terreni oggetto di causa):
- a quale lotto primo, la piena proprietà per l'intero (1/1) dei terreni siti nel Controparte_2
Comune di Baldissero Torinese, identificati al Catasto Terreni al F. 15 par. 572 (seminativo – cl. 3 –
Sup. are 01 ca 72 – R.D. € 1,11 – R.A. € 0,76) e par. 573 (seminativo – cl. 3 – Sup. are 65 ca 68 – R.D.
€ 42,40 – R.A. € 28,83);
- a quale lotto secondo, la piena proprietà per l'intero (1/1) del terreno sito nel Parte_1
Comune di Baldissero Torinese, identificato al Catasto Terreni al F. 15 par. 575 (vigneto – cl. 3 – Sup. are 13 ca 99 – R.D. € 11,56 – R.A. € 7,59);
- a quale lotto terzo, la piena proprietà per l'intero (1/1) dei terreni siti nel Controparte_1
Comune di Comune di Baldissero Torinese, identificati al Catasto Terreni al F. 15 par. 177 (seminativo
– cl. 3 – Sup. are 17 ca 62 – R.D. € 11,37 – R.A. € 7,73) e par. 205 (prato – cl. 4 – Sup. are 53 ca 25 – R.D. € 11,00 – R.A. € 13,75).
Nell'ambito dell'atto di divisione, le parti in causa hanno poi stabilito “Patti e condizioni” suddivisi in undici punti contraddistinti con le lettere da a) ad m), atti a regolamentare i futuri rapporti e gestioni degli immobili loro assegnati in piena proprietà, prevedendo la costituzione di servitù di passaggio carraio e pedonale, la realizzazione di strade nonché di muri. In particolare, per quanto qui di interesse, nel rogito di divisione in atti, le parti hanno ritenuto di costituire:
- una servitù di passaggio pedonale e carraio (con ogni mezzo) sui mappali 572 e 573 di CP_2
a favore dei mappali 202, 575 e 574 del Foglio 15 e delle unità immobiliari di cui al F.15
[...] mapp. 133 sub 4,5,6 e 7 assegnati a , oltre che a favore dei mapp. 177 e 205 del Parte_1 pagina 5 di 15 Foglio 15 di proprietà di;
Controparte_1
- una servitù di passaggio pedonale e carraio (con ogni mezzo) sui mappali di cui al foglio 15 mappali n.177 e 205 di a favore dei mappali 202, 575 e 574 del Foglio 15 e delle unità Controparte_1 immobiliari di cui al F.15 mapp. 133 sub 4,5,6 e 7 assegnati a , nonché a favore dei Parte_1 mappali 208 e 485 del Foglio 15 di proprietà di . Controparte_2
Nella planimetria “A” allegata, espressamente richiamata nelle clausole di cui alle precedenti lett. b-c),
è riportato: “diritto di passaggio (larghezza 4,00 metri) a carico dei mappali 177, 205, 573 e 575 su nuova strada a favore dei mappali 133 parte-202-205-575 e mappali 208 d 485 parte”.
E' in primo luogo evidente come tale planimetria integri le clausole del Rogito (in cui si legge, quanto alla costituzione delle servitù di passaggio, che “il tutto” è meglio evidenziato “proprio nella stessa planimetria”), prevedendosi nella stessa (in un riquadro esplicativo) che la costituita servitù ha ad oggetto il “diritto di passaggio (larghezza 4,00 metri) a carico dei mappali 177, 205, 573 e 575 su nuova strada a favore dei mappali 133 parte-202-205-575 e mappali 208 d 485 parte”, non condividendosi sul punto l'assunto del convenuto in ordine alla irrilevanza della Controparte_1 predetta menzione della ampiezza della servitù di passaggio (di 4,00 m), dovendosi considerare la planimetria quale parte integrante del Rogito di divisione (in virtù dell'espresso richiamo) e, come tale, vincolante tra le parti.
Neppure vi è poi prova che la creazione della strada per l'esercizio della servitù fosse condizionata all'eventuale e sopravvenuta edificabilità dei terreni agricoli sui quali insiste la servitù, in assenza di una tale previsione nel Rogito di divisione e in assenza di prova dell'esistenza di accordi in tal senso
(anche solo verbali) tra le parti, accordi dei quali ha fornito soltanto una generica Controparte_1 allegazione, senza specificare quando e come sarebbero stati stipulati dalle parti e quali fossero le specifiche intese sottostanti. Peraltro, la previsione di cui alla lettera h) pag. 26 del Rogito (secondo cui
“le spese per la realizzazione della nuova strada che dovrà insistere sui mappali 177, 205, 573 et 575 saranno da suddividersi proporzionalmente alla percorrenza ed alla superficie dei terreni usufruenti il passaggio e, in futuro, alla volumetria dei fabbricati usufruenti il passaggio stesso”), smentisce che la realizzazione della strada fosse subordinata all'edificabilità dei terreni, prevedendo che le spese di realizzazione della stessa dovessero da subito suddividersi in base alla percorrenza e alla superficie dei terreni usufruenti del passaggio e, solo per il futuro, in base alla volumetria dei fabbricati che di tale passaggio avessero usufruito.
Non può poi condividersi l'assunto del convenuto , secondo cui l'attore non avrebbe Controparte_1 ragione di svolgere le domande di cui alla citazione, avendo già accesso ai propri terreni dalla pubblica via, considerato che la costituzione della servitù è stata prevista nel Rogito, con assunzione in capo alle parti di precisi obblighi contrattuali (indipendentemente dalla possibilità per l'attore di utilizzare altri passaggi).
Ciò chiarito, rilevanti ai fini della decisione appaiono i seguenti rilievi del CTU, che ha evidenziato:
§ che l'atto di divisione e l'allegata planimetria prevedono la costituzione di una servitù di passaggio
“dipartente dalla strada interna sul mappale 177 ed avente carreggiata della larghezza di metri 4,00, pagina 6 di 15 con asse coincidente con il confine posto fra le particelle 573, 177 e 205, sino a giungere sul terreno catastalmente individuato con la particella 575 del foglio 15, con tracciato meglio evidenziato dal sottoscritto con le lettere A–B e C evidenziate in rosso;
in prossimità del punto ove la “strada interna” insistente sulla particella 177 giunge all'altezza della linea di confine con la particella 573 del foglio 15, meglio evidenziato dal sottoscritto con lettera A nel riquadro rosso, è previsto l'innesto e la partenza della servitù di passaggio avente larghezza metri 4,00 ed oggetto di causa;
il tratto “A-B” della servitù, avente lunghezza di circa metri lineari 44,00 con andamento nord-sud, risulta posta a cavallo fra le particelle 177 e 573 del Foglio 15, rispettivamente in proprietà dei signori CP_1
e Parti Convenute nella presente causa. Dopo questo primo tratto, la
[...] Controparte_2 servitù prevista effettua una curva a destra e cambia direzione con andamento est-ovest, meglio evidenziato quale tratto “B-C” in Fig. II, della lunghezza di circa metri lineari 52,00, dapprima a cavallo delle particelle 177 e 573 e, successivamente, delle particelle 177, 205 e 573, sino a giungere alla particella 575 del Foglio 15, in proprietà di Parte Attrice ove andrà a terminare”;
§ che “l'atto di divisione non fornisce dettagliate indicazioni in merito alla conformazione di tale servitù, soprattutto nel punto di accesso con la particella 575 in proprietà di Parte Attrice, limitandosi ad una semplice indicazione grafica inserita in un estratto di mappa in scala ridotta, di difficile lettura”;
§ che, come già evidenziato, “nell'Atto di Divisione a pagina 24 si riportano esclusivamente le indicazioni dei terreni gravati da servitù di passaggio, senza indicazione della dimensione della medesima”, riportata invece nell'elaborato grafico allegato al rogito quale Allegato “A”, in cui si indica la larghezza del passaggio in metri 4,00, a cavallo del confine fra i mappali sopraindicati alle condizioni “b” e “c”;
§ che le proprietà oggetto di causa sono ubicate nel Comune di Baldissero Torinese (TO) e sono raggiungibili attraverso una diramazione di Via Roma dipartente sul lato sinistro della medesima provenendo da Torino, frontalmente all'area cimiteriale comunale (vedasi fotografia n. 01 della relazione); percorsi circa 75 metri di tale diramazione, sul lato sinistro di essa, diparte la strada privata delimitata da un cancello in ferro, insistente sui fondi di proprietà dei fratelli che CP_1 conduce agli appezzamenti di terreno oggetto di causa (fotografia n. 02);
§ che tale strada di accesso alle proprietà , meglio indicata quale “strada interna” nella CP_1 planimetria allegata all'atto di divisione (caratterizzata da forte pendenza a salire e pavimentazione in battuto di cls), nella prima parte del percorso insiste sull'appezzamento di terreno distinto al Catasto
Terreni al Foglio 15 particella 177, in proprietà di (fotografia n. 03) per Controparte_1 proseguire, in direzione nord, sull'appezzamento di terreno in proprietà di Controparte_2 meglio indicato catastalmente quale Foglio 15 particella 573, interessandone per metà il lato est e totalmente il lato nord sino a giungere sulla sommità collinare e permettere l'accesso, lungo il lato ovest, ai lotti edificati meglio individuati in mappa al Foglio 15 particelle 580, 581 e 586 (vedasi Fig.
I), sempre in proprietà delle parti in causa (vedasi fotografie nn. 04-05);
§ che il tratto di “strada interna” insistente sulla proprietà (particella 177) risulta Controparte_1 delimitato sul lato sinistro a salire da un muro di contenimento terra in c.a avente notevole altezza nella pagina 7 di 15 parte iniziale sino a ridursi ad un muro di altezza di circa cm. 50-60 in curva, in prossimità della proprietà (particella 573); il lato destro risulta invece semplicemente delimitato Controparte_2 da un cordolo in cls prefabbricato. Il tratto stradale seguente, interessante totalmente la proprietà di
(particella 573) risulta invece delimitato sia a destra che a sinistra da una Controparte_2 recinzione costituita da muretto in c.a. con sovrastante rete metallica sorretta da montanti in ferro, come si evince dalle fotografie nn. 04 e 05;
§ che il previsto punto iniziale della servitù di passaggio oggetto di causa, individuata dal CTU con la lettera “A” nel riquadro rosso in Fig. III, è caratterizzato in loco da un muretto in c.a. delimitante il lato sinistro a salire della “strada interna” di accesso alle varie proprietà delle Parti in causa;
il muretto, in tale tratto, possiede ancora un'altezza variabile fra i 50 ed i 60 cm. spiccante dal piano stradale;
§ che al fine di consentire una regolare e funzionale servitù di passaggio, nelle dimensioni e modalità indicate nell'atto di divisione, occorre avere un raccordo con la “strada interna” privo di ingombri e manufatti, ottenibile mediante la demolizione di un tratto di tale muretto di almeno cinque metri lineari;
§ che, per contro, in tale punto detto muretto risulta solo parzialmente e irregolarmente demolito, per un tratto di circa metri 2,54 di lunghezza, sulla porzione di area in proprietà di Controparte_2
(vedasi fotografie nn. 06-07), creando un varco di passaggio attualmente assolutamente insufficiente a garantire l'accesso con l'uso di mezzi (vedasi Fig. IV);
§ che a partire dalla “strada interna” già esistente, l'area asservita risulta caratterizzata da forte pendenza a salire, con percentuali comprese fra il 14 ed il 28%; tutto lo sviluppo del tracciato è delimitato sul lato destro a salire da una recinzione costituita da montanti in legno grezzi e rete metallica, edificata dal signor sul proprio fondo catastalmente individuato con Controparte_2 particella 573, presumibilmente per separare l'area libera da quella asservita;
§ che dalle rilevazioni topografiche eseguite è emerso che nel “TRATTO 1”, A-B, di servitù, compreso fra l'innesto con la “strada interna” e il punto in cui la servitù curva a destra dirigendosi verso ovest, la recinzione edificata dal signor rispetta di fatto il limite della servitù di Controparte_2 passaggio come prevista nell'atto di divisione (metri 2 dal confine), ed anzi in alcuni punti esubera la distanza prevista dalla linea di confine, da un massimo di cm. 65 nel punto di raccordo stradale iniziale
(punto A), sino a cm. 13 circa nel punto di cambio direzione (punto B). Nel “TRATTO 2”, B-C, tale recinzione risulta invece invadere il sedime della servitù di passaggio da un minimo di cm. 13 ad un massimo di cm. 36;
§ che l'intera area destinata a servitù risulta invasa da folta vegetazione, composta da piante, alcune anche con tronchi e chiome di notevoli dimensioni, ingombranti lo spazio destinato al passaggio;
le piante di maggior ingombro insistono per lo più sui fondi in proprietà del signor Controparte_1 catastalmente individuati al Foglio 15 particelle 177 e 205.
La CTU ha dunque accertato che la servitù di passaggio prevista nell'atto di divisione a rogito Notaio non risulta allo stato né materializzata né fruibile, avendo il CTU così descritto gli interventi Per_2 da eseguire:
a) realizzazione di accesso carraio alla servitù dalla “strada interna” [TRATTO 1 – PUNTO A], con pagina 8 di 15 demolizione in tale punto di una porzione di muro di contenimento terra, per un tratto della lunghezza complessiva di metri 3,11, di cui metri 0,61 da effettuarsi sulla proprietà di e Controparte_2 metri 2,50 sulla proprietà di come rappresentato ed evidenziato graficamente e Controparte_1 fotograficamente in Fig. VII, alla pagina 22 e nelle Fotografie nn. 22-23-24-25, alle pagine 23 e 24 della Relazione datata 6.4.2023, con sbancamento e livellazione del piano di campagna a monte del tratto di muro di contenimento oggetto di demolizione e con conseguente raccordo alla quota di campagna del piano stradale della già esistente “strada interna”;
b) spostamento della recinzione esistente a delimitazione particella 573 in proprietà di CP_2
Il CTU ha in particolare evidenziato che:
[...]
-tale recinzione, realizzata in rete metallica sorretta da montanti in legno, delimita tutto il lato sinistro del tracciato della servitù in oggetto, nel primo tratto della servitù (TRATTO 1 – A-B), risulta arretrata rispetto al limite destro della servitù di distanze variabili da centimetri 65 in prossimità del punto A
(vedasi fotografia n. 22) a cm. 11 in prossimità del punto B (vedasi fotografia n. 26). In tale tratto detta recinzione non crea pertanto limitazioni alla servitù di passaggio come prevista in atto di divisione ed anzi potrebbe essere ricollocata delle sopraindicate misure a favore della particella 573;
-per contro, nel secondo tratto di servitù (TRATTO 2 – B-C) tale recinzione “invade” il sedime della servitù, da un minimo di cm. 13 nel punto B (vedasi fotografia n. 26) ad un massimo di cm. 36 nel tratto finale, in prossimità dal punto C (vedasi fotografie nn. 27-28);
- nel TRATTO 2 – B-C, deve pertanto provvedere allo smontaggio di tale Controparte_2 recinzione e al suo riposizionamento, collocandola sul limite della servitù, come materializzato in loco dal CTU mediante posa di picchetti in legno (vedasi fotografie nn. 27-28 e seguenti 29-30), allineandola al limite destro, a salire, del tracciato stradale, come indicato e descritto al Capitolo 4.2.2,
Punto b) della Relazione del CTU del 6.4.2023;
c) taglio delle piante ed estirpazione dei cespugli e degli arbusti in maniera tale da rendere totalmente libero il sedime asservito lungo tutto il tracciato, avendo il CTU evidenziato, nelle Figg. V e VI della
Relazione, con retinatura verde le posizioni delle piante maggiormente significative ingombranti il tracciato, che ricade sui fondi di proprietà di (Foglio 15 particella 573) e Controparte_2
(Foglio 15 particelle 177 e 205), come da reperti fotografici da 31 a 38 nella Controparte_1
Relazione peritale datata 6.4.2023. Il CTU ha evidenziato che sull'appezzamento in proprietà di ricadono le piante di maggior dimensione ed ingombro e complessivamente Controparte_1 risultano n. 15 piante di varie dimensioni;
sull'appezzamento in proprietà di Controparte_2 ricadono invece n. 8 piante di minore dimensione, in ogni caso ricadenti sul tracciato;
il tutto previa progettazione ove sia indicata e prevista la bonifica del tracciato dalla presenza della vegetazione;
d) sistemazione del fondo stradale, evidenziando il CTU che per poter usufruire di tale servitù, una volta adeguatamente sistemato il punto di accesso dalla “strada interna” e avere ricollocato la recinzione sul fondo di ove questa “invade” il sedime asservito e avere Controparte_2 bonificato il tracciato dalla presenza della vegetazione arborea attualmente esistente, occorrerà provvedere a una sistemazione del piano viabile, mediante eliminazione delle asperità esistenti e pagina 9 di 15 livellazione dei punti più critici, con una accurata regimazione dell'acqua piovana.
Il CTU ha poi chiarito, ad abundantiam, che:
§ per la realizzazione della nuova strada come da , occorrono l'autorizzazione paesaggistica Per_1 della IO ON (posto che l'area interessata dalla servitù risulta sottoposta a CP_4 ai sensi dell'art. 157 del D.M. 01/08/1985) e il permesso di costruire del Comune di
[...]
Baldissero Torinese;
§ per ottenere il rilascio di tali provvedimenti autorizzativi occorrerà procedere all'inoltro agli uffici competenti di n. 2 pratiche edilizie sicuramente corredate da: - elaborato grafico progettuale della strada in progetto, riportante tutte le opere previste;
- relazione Paesaggistica, dimostrante l'entità dell'intervento e l'inquadramento dell'opera in progetto nell'ambito del territorio;
- relazione
Geologica riportante le modalità costruttive e gli opportuni accorgimenti da adottare per la corretta realizzazione dell'opera in funzione dell'ambiente in cui viene realizzata;
§ le predette pratiche dovranno essere redatte a firma di tecnico abilitato (Geometra e/o Architetto e/o
Ingegnere) incaricato dalle Parti in causa che, di comune accordo, dovranno richiedere l'esecuzione dell'opera e sottoscrivere tutti gli elaborati progettuali, precisando il CTU che “l'Autorizzazione
Paesaggistica viene esaminata dalla Commissione Locale per il Paesaggio ed il relativo provvedimento, una volta rilasciato, è immediatamente esecutivo ed ha durata di anni cinque, con possibilità di proroga di un anno se si dimostra di aver comunque iniziato le opere entro l'originario termine. Ad Autorizzazione Paesaggistica rilasciata si potrà provvedere alla richiesta di rilascio del
Permesso di Costruire che verrà esaminata dalla Commissione Edilizia del Comune di Baldissero
Torinese. Le opere potranno essere realizzate solamente dopo l'avvenuto rilascio del Permesso di
Costruire da parte del Comune di Baldissero Torinese;
dalla data di rilascio i signori CP_1 dovranno provvedere ad effettuare l'Inizio lavori entro anni uno (1) e dalla data di inizio lavori l'opera dovrà essere completata entro anni tre”.
A fronte di quanto emerso e riportato, la domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta, atteso il palese inadempimento delle parti convenute rispetto all'obbligo di realizzare e/o di consentire di realizzare la strada per l'esercizio della servitù di passaggio di cui al rogito di divisione in atti, posto che, come visto:
- nulla ha demolito lungo il tratto insistente sulla sua proprietà (come peraltro, di fatto, Controparte_1 ammesso dallo stesso convenuto);
- ha adempiuto soltanto parzialmente alle obbligazioni assunte, in particolare Controparte_2 demolendo per un tratto di circa 2,54 m il muretto in c.a. in prossimità del varco da cui inizierebbe la servitù di passaggio;
- la recinzione in rete metallica sorretta da montanti di legno (posta lungo il tratto “B-C” della servitù sulla proprietà di alla par. 573) limita l'esercizio della servitù, atteso che la Controparte_2 recinzione invade il sedime da un minimo di 13 cm sino a un massimo di 36 cm nel tratto finale;
- entrambi i convenuti sono inadempienti anche per quel che riguarda la vegetazione (presente su pagina 10 di 15 entrambi i fondi serventi), la cui presenza, come accertato dalla CTU, impedisce la realizzazione e il funzionale godimento della servitù da parte dell'attore.
Dunque, condividendo le risultanze peritali, per consentire all'attore di esercitare il suo diritto di servitù in conformità all'atto costitutivo, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, come anche descritte dal CTU, i convenuti, ciascuno per quanto di sua competenza, dovranno:
§ realizzare un punto di accesso carraio alla servitù dalla “strada interna” privo di ingombri e manufatti, mediante la demolizione di un tratto di muro di contenimento terra in cemento armato (per una lunghezza complessiva di 3,11 m) e successivo sbancamento e livellazione del piano di campagna, così da poter raccordare la quota di campagna al piano stradale della già esistente “strada interna”;
§ abbattere il predetto muretto (quanto a , di ulteriori 0,61 m in corrispondenza della Controparte_2 sua proprietà e, quanto a per un tratto di 2,50 m in corrispondenza della sua Controparte_1 proprietà);
§ rimuovere (quanto a ) la rete posta sul F. 15, par. 573, che invade il sedime della Controparte_2 servitù nel cd. “tratto B-C”, riposizionandola in modo da allinearla al limite destro, a salire, della servitù, osservando i picchettamenti eseguiti dal CTU durante i rilievi peritali;
§ bonificare il tracciato della servitù dalla folta vegetazione (piante anche di discrete dimensioni, cespugli e arbusti), previo rilascio, come detto, delle necessarie autorizzazioni amministrative, così da rendere totalmente libero il sedime lungo tutto il tratto e, quindi, consentire il regolare e funzionale esercizio della servitù all'attore. In particolare, dovrà tagliare le piante Controparte_1
(precisamente, n. 15 piante di varie dimensioni e ulteriori eventuali) ed estirpare gli arbusti e i cespugli insistenti sulla sua proprietà (F. 15, parr. 177 e 205), che ingombrano il tracciato della servitù; dovrà tagliare le piante (precisamente, n. 8 piante di minore dimensione e Controparte_2 ulteriori eventuali) ed estirpare gli arbusti e i cespugli insistenti sulla sua proprietà (F. 15, par. 573), che ingombrano il tracciato della servitù.
Quanto alla doglianza di parte attrice circa il fatto che abbia omesso di Controparte_2 smussare gli angoli sul varco di ingresso della servitù per facilitare le manovre di accesso nella strada, anche con rimorchio agricolo, si osserva che:
§ ai sensi dell'art. 1063 c.c., l'estensione e le modalità di esercizio di una servitù convenzionale vanno desunte necessariamente dal titolo costitutivo, il quale deve contenere tutti gli elementi atti a individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo servente per l'utilità di fondo dominante;
§ nella fattispecie in esame, l'assenza di smussamenti non impedirebbe all'attore di godere della servitù, né gli renderebbe più difficile l'esercizio; tuttalpiù, lo smussamento degli angoli agevolerebbe il transito dell'attore, senza, d'altra parte, aggravare significativamente la posizione del fondo servente, che inciderebbe sul muretto nel varco di apertura e non sui terreni in sé dei convenuti.
Tale intervento invocato dalla parte attrice non pare, dunque, necessario ai fini dell'esercizio della servitù in conformità dell'atto costitutivo (nulla vietando alle parti, nell'esercizio della loro libertà
pagina 11 di 15 negoziale, di accordarsi diversamente nel senso di smussare gli angoli del muretto).
Quanto, invece, alla domanda della parte attrice di ripartire le spese di realizzazione della strada, essendo stata formulata per la prima volta solo all'atto della precisazione delle conclusioni, è tardiva e come tale inammissibile, così come la domanda attorea svolta in comparsa conclusionale di accollo in capo ai convenuti di tutte le spese degli interventi per attuare la servitù; invero, le precisazioni sul punto richieste al CTU sono state accordate su insistenza delle parti al fine di agevolarle nell'addivenire alla conciliazione della controversia, poi comunque non raggiunta.
Peraltro, il riparto delle spese per la realizzazione della strada di cui alla servitù, come visto, è stato espressamente previsto nel Rogito Notarile, alla lettera h) a pag. 26 dell'atto di divisione, cui dovranno evidentemente attenersi le parti (che nella propria libertà negoziale ben potranno usufruire delle precisazioni sul punto del CTU).
Deve essere altresì rigettata la domanda attorea di applicazione delle misure coercitive indirette ex art. 614-bis c.p.c. in quanto domanda nuova, formulata tardivamente dall'attore soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.11.2024.
Con riguardo alla citata disposizione nella sua versione anteriore alla riforma apportata dal D.Lgs.
10/10/2022, n. 149 (che peraltro, pur prevedendo la facoltà di domandare la coercitoria al giudice dell'esecuzione "se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna", non ha stabilito il momento ultimo entro cui formulare la "richiesta di parte", che è esplicito presupposto per l'esercizio del potere giudiziale (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
7927 del 23/03/2024, Rv. 670596-01), si intende dare seguito all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui l'istanza ex art. 614-bis c.p.c. costituisce una vera e propria domanda e, come tale, deve soggiacere alle barriere preclusive del rito e, quindi, deve essere formulata prima della maturazione delle preclusioni assertive (così Cass. 32023/2019 e Cass. civ. n. 14461/2024, secondo cui “la misura di coercizione non è conseguenza necessaria della condanna, com'è invece la pronuncia sulle spese, che dall'istanza e dalla quantificazione della parte prescinde totalmente, ufficiosamente procedendovi il giudicante nel definire il procedimento. 21. Infatti, la "coercitoria" è determinata in base a circostanze di fatto - "tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile" (dopo la modifica normativa del D.Lgs. n. 149 del 2022, anche "della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento") - che devono essere tempestivamente allegate (e, se del caso, provate), consentendo così alla parte avversaria una compiuta difesa che non sarebbe possibile se la domanda potesse essere avanzata oltre la barriera preclusiva stabilita per la proposizione delle domande e delle eccezioni o persino dopo la delimitazione del thema probandum (che potrebbe comprendere prove contrarie o elementi idonei a incidere sulla statuizione giudiziale). 22. Peraltro, a voler ritenere ammissibile la domanda di misura ex art. 614-bis cod. proc. civ. in appello (in quanto "agganciata" al provvedimento di condanna), si dovrebbe ammettere la sua proponibilità anche in sede di precisazione delle conclusioni del secondo grado, il che limiterebbe ulteriormente il diritto di difesa della parte avversaria, inibita a introdurre elementi di fatto idonei a escludere o a mitigare l'astreinte e abilitata soltanto all'impugnazione di legittimità (i cui noti limiti non permetterebbero un riesame delle
pagina 12 di 15 circostanze fattuali considerate per la valutazione o il merito di quest'ultima, come già statuito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7927 del 23/03/2024, Rv. 670596-01). 23. Dal punto di vista sistematico, poi, la delimitazione di un momento preclusivo certo per la proposizione della domanda di condanna ex art. 614-bis cod. proc. civ. nel processo di cognizione elimina incertezze sulla possibilità di avanzare la medesima domanda al giudice dell'esecuzione, ipotesi ammessa dalla modifica apportata dal D.Lgs. n. 149 del 2022 per il titolo esecutivo stragiudiziale oppure "se (la misura) non è stata richiesta nel processo di cognizione"; è evidente, infatti, che ad ammettere la proponibilità della domanda anche alla fine del processo di primo o di secondo grado si rende incerto il presupposto che permette di adire il giudice dell'esecuzione, col rischio (oltretutto) di innescare possibili conflitti tra le decisioni di quest'ultimo e quelli del giudice della cognizione successivamente investito dell'istanza”). .
Deve essere, infine, rigettata la domanda attorea di risarcimento del danno (da liquidarsi anche in via equitativa), considerata la genericità della domanda, non avendo la parte attrice sia nella citazione che nella memoria ex art. 183 comma 6 n.1 cpc allegato specifiche ragioni di danno, limitandosi a riferire che in ragione della mancata costituzione della servitù, aveva dovuto percorrere una strada alternativa più lunga per raggiungere i terreni e la cascina di sua proprietà, passando dall'altra parte della vallata, con aggravio di costi e dispendio di tempo ed energia.
Orbene, il mancato godimento della servitù di passaggio non può ritenersi – come invece sosterrebbe l'attore – un danno in re ipsa, non derivando detto impedimento da un'occupazione sine titulo del fondo dominante bensì, unicamente, dal mancato adempimento dell'atto costitutivo della servitù. Le allegazioni sul punto da parte dell'attore sono state del tutto generiche sia in citazione che nella memoria n.1, non offrendo l'attore alcun parametro idoneo per consentire al Giudice di provvedere alla valutazione equitativa del lamentato danno, apparendo peraltro inammissibili i capi di prova dedotti nella memoria n.2, in quanto aventi ad oggetto circostanze in parte generiche in parte nuove, mai in precedenza allegate (circa, in particolare, il diverso percorso che avrebbe utilizzato, il passaggio attraverso il cortile dell'abitazione locata a terzi soggetti, la realizzazione di un nuovo accesso indipendente), in parte irrilevanti ai fini delle domande svolte.
Le spese di lite (liquidate ex DM 55/2014) seguono il principio della soccombenza e, vista la prevalente soccombenza in carico ai convenuti, devono essere poste a carico solidale degli stessi per l'80%, con compensazione del restante 20% tra i convenuti e la parte attrice.
Precisamente, i compensi sono liquidati tenuto conto del valore indeterminato della causa (con applicazione dello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), del valore medio per ciascuna fase, con aumento del 30% ex art. 4, co. 2 del DM n. 55/2014 considerata la proposizione della causa contro più soggetti (cfr. Cass. civile, 17/03/2023, n.7774 e con l'aggiunta di € 510,00 per la mediazione. Essi sono dunque pari ad ad Euro 10.410,80, cui devono aggiungersi Euro 604,17 per esposti, il cui 80% è pari ad Euro 8.328,60 per compensi ed Euro 483,33 per spese
Nei rapporti interni tra le parti convenute, le stesse spese di lite dovranno essere poste a carico di ciascun convenuto per il 50%, considerato che a fronte del parziale adempimento di Controparte_2 quanto alla demolizione del muretto di cui al varco di accesso, lo stesso convenuto è risultato inadempiente quanto alla posa della recinzione in modo tale da ostacolare ulteriormente il passaggio pagina 13 di 15 dell'attore, risultando poi i convenuti parimenti inadempienti quanto all'omessa rimozione della vegetazione.
Per le stesse ragioni, le spese della C.T.U. del 6.4.2023 e dell'integrazione del 30.11.2023, già separatamente liquidate, pari ad euro 2442,06 per onorari ed euro 35,52 per esposti (oltre oneri di legge), nei rapporti interni tra le parti sono poste definitivamente a carico dei convenuti CP_1
e nella misura del 50 % ciascuno.
[...] Controparte_2
Per contro, le spese delle successive integrazioni/precisazioni del CTU (finalizzate precipuamente alla conciliazione della controversia, poi non raggiunta), pari ad euro 2.057,94, devono porsi a carico di tutte le parti, nella misura di 1/3 ciascuna.
Va poi rilevato che il convenuto ritualmente convocato, non ha partecipato alla Controparte_1 mediazione obbligatoria, senza addurre un giustificato motivo né in quella sede né in questo giudizio, come emerge dal verbale negativo di mediazione (doc. 6 di parte attrice); da ciò consegue l'applicazione della sanzione ex art. 8, co.
4-bis del d.lgs. n. 28/2010 nella formulazione ante Riforma
Cartabia, applicabile ratione temporis.
Non merita, invece, accoglimento la domanda di di condanna dell'attore pagamento Controparte_2 della somma di € 5.000,00 ex art. 96 c.p.c., vista il parziale accoglimento delle domande attoree.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accertata la difformità dello stato dei luoghi oggetto di causa rispetto a quanto previsto e disciplinato alla pagina 24 punti sub b) e sub c) dell'atto di divisione Rogito Notaio dott. Per_2 del 24.06.2009 Rep. n.9244 raccolta n.7080, per l'effetto:
2) Condanna e previo rilascio dei necessari permessi e Controparte_2 Controparte_1 autorizzazioni richiesti ex lege, a conformare lo stato dei rispettivi fondi serventi a quanto previsto e disciplinato nel predetto atto di divisione, così come indicato nella Relazione datata 6.4.2023 e nell'integrazione datata 30.11.2023, e precisamente:
-condanna entrambi i convenuti a consentire l'accesso carraio alla servitù dal punto individuato dal CTU come punto A nelle Figure III e V della Relazione, con demolizione di una porzione di muro di contenimento terra in cemento armato della lunghezza complessiva di metri 3,11, di cui metri 0,61 da effettuarsi da sulla sua proprietà e metri 2,50 da Controparte_2 effettuarsi da sulla sua proprietà (come da Fig. VII e fotografie Controparte_1
n.22,23,24,25 della CTU del 6.4.2023), con sbancamento e livellazione del piano di campagna a monte del tratto di muro di contenimento oggetto di demolizione e conseguente raccordo alla quota di campagna del piano stradale della già esistente c.d. “strada interna” di cui alla CTU;
-condanna a smontare la recinzione delimitante l'appezzamento di terreno di Controparte_2 sua proprietà individuato a Catasto al Foglio 15, part. 573 (realizzata in rete metallica sorretta Per da montanti in legno) nel c.d. TRATTO 2- di cui alla CTU del 6.4.2023, poi pagina 14 di 15 riposizionandola e allineandola al limite destro, a salire, del tracciato stradale così come indicato e descritto al Capitolo 4.2.2., Punto b), della Relazione del CTU del 6.4.2023;
-condanna entrambi i convenuti e (ciascuno sui fondi di Controparte_2 Controparte_1 sua proprietà, in particolare sul Foglio 15 particella 573 e Controparte_2 sul Foglio 15 particelle 177 e 205) a tagliare ed estirpare tutte le piante, Controparte_1 cespugli e arbusti presenti lungo tutto il tracciato della servitù come individuato dalla CTU, anche evidenziate con retinatura verde nelle Figure V e VI e nei reperti fotografici da 31 a 38 nella Relazione peritale CTU del 6.4.2023;
-condanna entrambi i convenuti e , previo rilascio delle Controparte_2 Controparte_1 necessarie autorizzazioni e permessi ex lege previsti, a sistemare il piano viabile della servitù in modo da consentire alla parte attrice di esercitarvi il passaggio pedonale e Parte_1 con mezzi di ogni tipo, come da Rogito di divisione, in particolare mediante eliminazione delle asperità esistenti e livellazione dei punti critici e opportuna regimazione dell'acqua piovana, come da CTU del 6.4.2024, pag. 32 e da CTU del 30.11.2023 pag.6.
3) Condanna le parti convenute e , in solido, a rimborsare alla Controparte_2 Controparte_1 parte attrice l'80% delle spese di lite (comprensive della mediazione), Parte_1 complessivamente pari ad Euro 10.410,80 per compensi ed Euro 604,17 per spese, e così a pagare alla parte attrice Euro 8.328,60 per compensi ed Euro 483,33 per spese, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa come per legge. Con compensazione tra le parti del restante 20%.
4) Nei rapporti interni tra le parti convenute, pone le spese di lite di cui al capo che precede per il 50% in capo a e per il 50% in capo a Controparte_1 Controparte_2
5) Pone le spese di C.T.U., già separatamente liquidate, nei rapporti interni tra le parti:
- per euro 2442,06 per onorari ed euro 35,52 per esposti (oltre oneri di legge) definitivamente a carico dei convenuti e nella misura del 50% Controparte_1 Controparte_2 ciascuno;
-per euro 2.057,94 per onorari a carico di tutte le parti, nella misura di 1/3 ciascuna.
6) Condanna a versare a favore dello Stato la somma corrispondente al Controparte_1 contributo unificato dovuto per il giudizio.
Torino, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Chiavazza
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