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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 02/12/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1027/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena GIUPPI Presidente dott.ssa Giulia Isadora LOI Giudice dott.ssa Carla VENDITTI Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1027/2025 R.G. promossa da
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Kati Scala, del foro di Lodi, presso il cui studio in Codogno (LO), Via Dante Alighieri n. 14 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), nata in [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avvocato Agnese
Milianelli, del Foro di Firenze, presso il cui studio in Scandicci (FI), Via Faldi n.21 ha eletto domicilio;
- RESISTENTE - PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti concludono congiuntamente come da atto depositato telematicamente con rinuncia ai termini per comparse e repliche concordando le seguenti condizioni:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) stabilire l'assegnazione della casa coniugale al marito, con tutti gli arredi in essa contenuti, avendo la moglie già trasferito altrove la propria dimora e con obbligo della stessa di trasferire la residenza entro il 15.08.2025;
3) confermare l'autosufficienza economica dei coniugi essendo entrambi dotati di capacità lavorativa e che pertanto nessun assegno di mantenimento sarà corrisposto per il loro mantenimento”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con ricorso depositato in data 06.06.2025, ha adito il Tribunale di Lodi Parte_2 al fine di ottenere la separazione personale da con addebito a carico della CP_1 moglie, la dichiarazione di autosufficienza economica dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio.
A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha dedotto:
• i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Codogno (LO) in data 10.11.2023, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 21 - Parte
I - Serie - Anno 2023;
• dall'unione coniugale non sono nati figli;
• la vita familiare si è svolta presso l'abitazione di proprietà esclusiva di Parte_2
sita in Codogno (LO), Via Mario Borsa n.5;
[...]
• poco tempo dopo il matrimonio, la moglie ha iniziato a lamentarsi asserendo di non trovarsi bene in Italia, di sentire la mancanza del Paese d'origine e dei propri familiari e, un pomeriggio, al rientro dal lavoro il marito ha appreso che la medesima se ne era andata e, da quel momento, non ha più avuto notizie dirette ma solo riferite da terzi;
• l'odierno ricorrente svolge attività di lavoro dipendente quale operaio presso la società Fiorani & C. S.p.a., con sede in Piacenza, Via Coppalati n.52, con un reddito imponibile annuo pari ad € 48.985,73 lordi circa.
pagina 2 di 4 2. In data 18.06.2025, parte ricorrente ha depositato memoria dando atto del raggiungimento di un accordo tra le parti sulle condizioni di separazione e, modificate le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo, ha formulato richiesta di mutamento del rito.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.07.2025 si è costituita CP_1 che, aderendo alle domande sullo status, ha confermato l'intervenuto accordo con il marito sulle condizioni di separazione.
4. In data 17.09.2025, le parti hanno depositato accordo congiunto sulle condizioni di separazione ed hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte ex art. 473bis.51 c.p.c.
5. Con decreto del 17.09.2025, il Giudice relatore, rilevato che il procedimento conserva in ogni caso la propria natura di procedimento contenzioso non trovando quindi applicazione l'art. 473bis.51 c.p.c., ritenuta la non necessità di procedere ad istruttoria, ha sostituito l'udienza del 03.10.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
6. Le parti, con note scritte depositate per l'udienza del 03.10.2025, hanno precisato congiuntamente le conclusioni alle condizioni sopra riportate.
All'esito il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Ciò premesso, occorre darsi atto che sussistono i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in Codogno (LO) in data 10.11.2023, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 21 - Parte I - Serie
- Anno 2023.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Deve rilevarsi che dagli atti è emerso, infatti, il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione ed inoltre, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c.
Pare dunque evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
Il Tribunale, valutata la situazione economica di entrambi i coniugi, compresi i loro redditi, le proprietà e le spese, considerata anche la durata del matrimonio, l'età e lo stato di salute pagina 3 di 4 dei medesimi, nonché la loro capacità di guadagnare un reddito autonomo, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le parti, unitamente alla domanda di separazione personale dei coniugi hanno altresì domandato disporsi, decorsi i termini e verificati gli ulteriori presupposti di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Si provvede, dunque, con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento e si riserva alla decisione di tutte le domande la liquidazione delle spese di giudizio, in quanto formalmente unitario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio civile in Codogno (LO) in data CP_1
10.11.2023, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 21 - Parte I - Serie - Anno 2023;
2) dispone che la casa coniugale resti in via definitiva nel godimento esclusivo del proprietario con tutto quanto l'arreda e la dota;
Parte_1
3) prende atto che e sono entrambi economicamente Parte_1 CP_1 indipendenti e i medesimi hanno provveduto a definire e regolare ogni rapporto di natura economico-patrimoniale e nulla hanno a richiedere e pretendere l'uno dall'altra anche a titolo di mantenimento;
4) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
5) spese di lite al definitivo.
Mandaalla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Codogno, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 14/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena GIUPPI Presidente dott.ssa Giulia Isadora LOI Giudice dott.ssa Carla VENDITTI Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1027/2025 R.G. promossa da
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avvocato Kati Scala, del foro di Lodi, presso il cui studio in Codogno (LO), Via Dante Alighieri n. 14 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), nata in [...] il [...], CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avvocato Agnese
Milianelli, del Foro di Firenze, presso il cui studio in Scandicci (FI), Via Faldi n.21 ha eletto domicilio;
- RESISTENTE - PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti concludono congiuntamente come da atto depositato telematicamente con rinuncia ai termini per comparse e repliche concordando le seguenti condizioni:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) stabilire l'assegnazione della casa coniugale al marito, con tutti gli arredi in essa contenuti, avendo la moglie già trasferito altrove la propria dimora e con obbligo della stessa di trasferire la residenza entro il 15.08.2025;
3) confermare l'autosufficienza economica dei coniugi essendo entrambi dotati di capacità lavorativa e che pertanto nessun assegno di mantenimento sarà corrisposto per il loro mantenimento”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con ricorso depositato in data 06.06.2025, ha adito il Tribunale di Lodi Parte_2 al fine di ottenere la separazione personale da con addebito a carico della CP_1 moglie, la dichiarazione di autosufficienza economica dei coniugi e, decorsi i termini di legge, la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio.
A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha dedotto:
• i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Codogno (LO) in data 10.11.2023, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 21 - Parte
I - Serie - Anno 2023;
• dall'unione coniugale non sono nati figli;
• la vita familiare si è svolta presso l'abitazione di proprietà esclusiva di Parte_2
sita in Codogno (LO), Via Mario Borsa n.5;
[...]
• poco tempo dopo il matrimonio, la moglie ha iniziato a lamentarsi asserendo di non trovarsi bene in Italia, di sentire la mancanza del Paese d'origine e dei propri familiari e, un pomeriggio, al rientro dal lavoro il marito ha appreso che la medesima se ne era andata e, da quel momento, non ha più avuto notizie dirette ma solo riferite da terzi;
• l'odierno ricorrente svolge attività di lavoro dipendente quale operaio presso la società Fiorani & C. S.p.a., con sede in Piacenza, Via Coppalati n.52, con un reddito imponibile annuo pari ad € 48.985,73 lordi circa.
pagina 2 di 4 2. In data 18.06.2025, parte ricorrente ha depositato memoria dando atto del raggiungimento di un accordo tra le parti sulle condizioni di separazione e, modificate le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo, ha formulato richiesta di mutamento del rito.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.07.2025 si è costituita CP_1 che, aderendo alle domande sullo status, ha confermato l'intervenuto accordo con il marito sulle condizioni di separazione.
4. In data 17.09.2025, le parti hanno depositato accordo congiunto sulle condizioni di separazione ed hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte ex art. 473bis.51 c.p.c.
5. Con decreto del 17.09.2025, il Giudice relatore, rilevato che il procedimento conserva in ogni caso la propria natura di procedimento contenzioso non trovando quindi applicazione l'art. 473bis.51 c.p.c., ritenuta la non necessità di procedere ad istruttoria, ha sostituito l'udienza del 03.10.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
6. Le parti, con note scritte depositate per l'udienza del 03.10.2025, hanno precisato congiuntamente le conclusioni alle condizioni sopra riportate.
All'esito il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Ciò premesso, occorre darsi atto che sussistono i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in Codogno (LO) in data 10.11.2023, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 21 - Parte I - Serie
- Anno 2023.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
Deve rilevarsi che dagli atti è emerso, infatti, il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione ed inoltre, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c.
Pare dunque evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
Il Tribunale, valutata la situazione economica di entrambi i coniugi, compresi i loro redditi, le proprietà e le spese, considerata anche la durata del matrimonio, l'età e lo stato di salute pagina 3 di 4 dei medesimi, nonché la loro capacità di guadagnare un reddito autonomo, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le parti, unitamente alla domanda di separazione personale dei coniugi hanno altresì domandato disporsi, decorsi i termini e verificati gli ulteriori presupposti di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Si provvede, dunque, con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento e si riserva alla decisione di tutte le domande la liquidazione delle spese di giudizio, in quanto formalmente unitario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio civile in Codogno (LO) in data CP_1
10.11.2023, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 21 - Parte I - Serie - Anno 2023;
2) dispone che la casa coniugale resti in via definitiva nel godimento esclusivo del proprietario con tutto quanto l'arreda e la dota;
Parte_1
3) prende atto che e sono entrambi economicamente Parte_1 CP_1 indipendenti e i medesimi hanno provveduto a definire e regolare ogni rapporto di natura economico-patrimoniale e nulla hanno a richiedere e pretendere l'uno dall'altra anche a titolo di mantenimento;
4) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento;
5) spese di lite al definitivo.
Mandaalla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Codogno, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 14/10/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Elena Giuppi
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