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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/09/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
domiciliata in Genova alla via XX Settembre 32-11 presso la persona e lo studio dell'Avvocato Gian Paolo De Leo con indirizzo pec: . Email_1 Email_2
in forza di mandato a margine del ricorso
[...]
Ricorrente
Contrpo
Pt_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Piero Capurso con indirizzo IPA: E
nonchè Email_3
t Email_5
resistente
Ogg. Indebito previdenziale, decadenza dall'azione
Conclusioni come nei rispettivi atti. MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 25.11.2024 conveniva in Parte_3
giudizio l' , allegando di : Pt_2
Essere titolare di pensione SO art n. 3522101; di aver ricevuto in data 23 gennaio 2024 comunicazione di indebito relativamente al periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 marzo 2017 per un importo di euro
6.365,9, di cui l'Istituto chiedeva la restituzione;
che tale indebito conseguiva – a dire dell dalla mancata comunicazione Pt_2
di redditi provenienti dall'estero, idonei ad incidere sulla misura della pensione.
Eccepiva la decadenza dall'azione di recupero dell'indebito ex art 13 L.412
/1991 per come interpretato dall'art 52 co.
2. L.88/19189 che impone all' di Pt_2
procedere annualmente alla verifica delle prestazioni pensionistiche e al recupero di quanto pagato in eccedenza entro l'anno successivo.
Contestava l'occultamento di redditi esteri e quindi il suo dolo o malafede, poiché tali redditi erano stati dichiarati all'Agenzia delle Entrate in sede di dichiarazione dei redditi e l' ben avrebbe potuto accertarsene dell'esistenza ( ex Pt_2
art 15 co.
1.dl 78/2009 conv. in legge 102/2009) e imporre la loro comunicazione solo se non comunicati all'Amministrazione Finanziaria.
Pertanto , essendo l' in condizione, di conoscere la situazione reddituale CP_1
della ricorrente diviene onerato di verificare ed agire nei limiti prefissati di decadenza.
Eccepiva infine la prescrizione quanto meno parziale dei ratei antecedenti al decennio della comunicazione ricevuta il 16.2.2024. Pt_2
L' resisteva in giudizio, contestando la conoscibilità della tipologia di Pt_2
redditi conseguiti all'estero e richiamando le sole condizioni in base alle quali l'indebito diviene irrepetibile, rilevando come non potesse configurandosi un errore in capo all in mancanza di comunicazioni di condizioni rilevanti ai fini del diritto Pt_2
alla prestazione previdenziale. Sulla base di tali difese, sentito a chiarimenti il ZI, può ora giungersi a decisione.
Risulta dalle dichiarazioni reddituali depositate in giudizio sub 5 in allegato al ricorso per gli anni dal 2011 al 2017 che la ricorrente ha sempre dichiarato l'esistenza di redditi esteri nel riquadro RW e RM con codice identificativo 09 corrispondente al Principato di Monaco.
Il ZI , ascoltato in udienza, ha confermato tale circostanza , precisando Pt_2
tuttavia che nella domanda all' per la liquidazione della pensione tali redditi non Pt_2
erano stati indicati, né era stata allegata alcuna dichiarazione fiscale.
Deve tuttavia ricordarsi che in base all'art 15 co 1 del dl 78/2009 conv, in legge
102/2009 :
“A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni denziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli altri enti di previdenza e assistenza Pt_2 obbligatoria, in via telematica e in form ggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pension e o assistenziali residenti in Italia. Da ciò deriva che l abbia un onere di verifica, facilmente attuabile, delle condizioni Pt_2
r li dichiarat gni aspirante ad una prestazione previdenziale, in ragione del quale l non possa immediatamente accertare la sussistenza di tutti i requisiti di CP_1 maturazione del diritto “. Avendo quindi la ricorrente dichiarato in sede fiscale l'esistenza di redditi esteri deve escludersi la sussistenza di dolo o malafede in capo alla medesima. L'indebito generato quindi è sottratto alle regole della illimitata ripetibilità ex art 2033 cod civ , fatto salvo il limite della prescrizione decennale, soggiacendo piuttosto alla decadenza dell'azione di recupero di cui all'art 13 l.412/1991 di interpretazione autentica dell' 52 comma 2 l 88/1989. Tale ultima norma dispone che : “ Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'art. 13, co. 1, legge n. 412 del 1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (Corte cost. n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte de/pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
Pertanto, l'indebito pensionistico per essere ripetibile, presuppone un Pt_2 provvedimento formale , comunicato all'interessato, deve pertanto derivare da errore imputabile all'ente oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' Pt_2
.L'art. 13, co. 2, della citata legge n. 412 dispone anche che l' «procede Pt_2 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza».
Si è affermato, al riguardo, che l'obbligo dell' di procedere annualmente Pt_2 alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017, su cui poi anche infra).
Come già affermato dalla Corte di Cassazione (v. Cass. n. 3802 del 2019), la norma non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi. La giurisprudenza di legittimità sostiene che il termine di decadenza possa iniziare a decorrere solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante,
Cass.n. 953 del 2012).
Orbene deve quindi ritenersi che se il dato del possesso dei redditi esteri era ricavabile dalle dichiarazioni dei redditi presentata dalla ricorrente, l'indebito doveva essere recuperato entro l'anno successivo alla verifica della loro esistenza ovvero entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi e dunque
2012 per l'anno fiscale 2011, 2013 per l'anno fiscale 2012 e così via al 2018 per l'anno fiscale 2017 .
La comunicazione del recupero dell'indebito con nota del 23 gennaio 2024 è dunque tardiva , essendo ormai l'Istituto decaduto dall'azione.
Tale questione assorbe ogni altro profilo.
Il ricorso va quindi accolto .
Le spese di lite vanno poste a carico dell' , soccombente e liquidate in favore del Pt_2
difensore antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando
1. dichiara la non ripetibilità dell' indebito comunicato dall' con nota dal 23 Pt_2
gennaio 2024 alla ricorrente e relativo alla restituzione dei ratei sulla pensione
SO art numero 35221015 da lei percepiti nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 31
Marzo 2017.
2. condanna l' . in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Pt_2
rifondere la ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2.697,99, oltre spese generali iva ECPA con distrazione in favore dell'avvocato De Leo dichiaratosi antistatario.
Gennaio 17 settembre 2025 IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Maria Parodi
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
domiciliata in Genova alla via XX Settembre 32-11 presso la persona e lo studio dell'Avvocato Gian Paolo De Leo con indirizzo pec: . Email_1 Email_2
in forza di mandato a margine del ricorso
[...]
Ricorrente
Contrpo
Pt_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Piero Capurso con indirizzo IPA: E
nonchè Email_3
t Email_5
resistente
Ogg. Indebito previdenziale, decadenza dall'azione
Conclusioni come nei rispettivi atti. MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 25.11.2024 conveniva in Parte_3
giudizio l' , allegando di : Pt_2
Essere titolare di pensione SO art n. 3522101; di aver ricevuto in data 23 gennaio 2024 comunicazione di indebito relativamente al periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 marzo 2017 per un importo di euro
6.365,9, di cui l'Istituto chiedeva la restituzione;
che tale indebito conseguiva – a dire dell dalla mancata comunicazione Pt_2
di redditi provenienti dall'estero, idonei ad incidere sulla misura della pensione.
Eccepiva la decadenza dall'azione di recupero dell'indebito ex art 13 L.412
/1991 per come interpretato dall'art 52 co.
2. L.88/19189 che impone all' di Pt_2
procedere annualmente alla verifica delle prestazioni pensionistiche e al recupero di quanto pagato in eccedenza entro l'anno successivo.
Contestava l'occultamento di redditi esteri e quindi il suo dolo o malafede, poiché tali redditi erano stati dichiarati all'Agenzia delle Entrate in sede di dichiarazione dei redditi e l' ben avrebbe potuto accertarsene dell'esistenza ( ex Pt_2
art 15 co.
1.dl 78/2009 conv. in legge 102/2009) e imporre la loro comunicazione solo se non comunicati all'Amministrazione Finanziaria.
Pertanto , essendo l' in condizione, di conoscere la situazione reddituale CP_1
della ricorrente diviene onerato di verificare ed agire nei limiti prefissati di decadenza.
Eccepiva infine la prescrizione quanto meno parziale dei ratei antecedenti al decennio della comunicazione ricevuta il 16.2.2024. Pt_2
L' resisteva in giudizio, contestando la conoscibilità della tipologia di Pt_2
redditi conseguiti all'estero e richiamando le sole condizioni in base alle quali l'indebito diviene irrepetibile, rilevando come non potesse configurandosi un errore in capo all in mancanza di comunicazioni di condizioni rilevanti ai fini del diritto Pt_2
alla prestazione previdenziale. Sulla base di tali difese, sentito a chiarimenti il ZI, può ora giungersi a decisione.
Risulta dalle dichiarazioni reddituali depositate in giudizio sub 5 in allegato al ricorso per gli anni dal 2011 al 2017 che la ricorrente ha sempre dichiarato l'esistenza di redditi esteri nel riquadro RW e RM con codice identificativo 09 corrispondente al Principato di Monaco.
Il ZI , ascoltato in udienza, ha confermato tale circostanza , precisando Pt_2
tuttavia che nella domanda all' per la liquidazione della pensione tali redditi non Pt_2
erano stati indicati, né era stata allegata alcuna dichiarazione fiscale.
Deve tuttavia ricordarsi che in base all'art 15 co 1 del dl 78/2009 conv, in legge
102/2009 :
“A decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni denziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli altri enti di previdenza e assistenza Pt_2 obbligatoria, in via telematica e in form ggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pension e o assistenziali residenti in Italia. Da ciò deriva che l abbia un onere di verifica, facilmente attuabile, delle condizioni Pt_2
r li dichiarat gni aspirante ad una prestazione previdenziale, in ragione del quale l non possa immediatamente accertare la sussistenza di tutti i requisiti di CP_1 maturazione del diritto “. Avendo quindi la ricorrente dichiarato in sede fiscale l'esistenza di redditi esteri deve escludersi la sussistenza di dolo o malafede in capo alla medesima. L'indebito generato quindi è sottratto alle regole della illimitata ripetibilità ex art 2033 cod civ , fatto salvo il limite della prescrizione decennale, soggiacendo piuttosto alla decadenza dell'azione di recupero di cui all'art 13 l.412/1991 di interpretazione autentica dell' 52 comma 2 l 88/1989. Tale ultima norma dispone che : “ Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'art. 13, co. 1, legge n. 412 del 1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (Corte cost. n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte de/pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
Pertanto, l'indebito pensionistico per essere ripetibile, presuppone un Pt_2 provvedimento formale , comunicato all'interessato, deve pertanto derivare da errore imputabile all'ente oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' Pt_2
.L'art. 13, co. 2, della citata legge n. 412 dispone anche che l' «procede Pt_2 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza».
Si è affermato, al riguardo, che l'obbligo dell' di procedere annualmente Pt_2 alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017, su cui poi anche infra).
Come già affermato dalla Corte di Cassazione (v. Cass. n. 3802 del 2019), la norma non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di verifica, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi. La giurisprudenza di legittimità sostiene che il termine di decadenza possa iniziare a decorrere solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante,
Cass.n. 953 del 2012).
Orbene deve quindi ritenersi che se il dato del possesso dei redditi esteri era ricavabile dalle dichiarazioni dei redditi presentata dalla ricorrente, l'indebito doveva essere recuperato entro l'anno successivo alla verifica della loro esistenza ovvero entro l'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi e dunque
2012 per l'anno fiscale 2011, 2013 per l'anno fiscale 2012 e così via al 2018 per l'anno fiscale 2017 .
La comunicazione del recupero dell'indebito con nota del 23 gennaio 2024 è dunque tardiva , essendo ormai l'Istituto decaduto dall'azione.
Tale questione assorbe ogni altro profilo.
Il ricorso va quindi accolto .
Le spese di lite vanno poste a carico dell' , soccombente e liquidate in favore del Pt_2
difensore antistatario.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando
1. dichiara la non ripetibilità dell' indebito comunicato dall' con nota dal 23 Pt_2
gennaio 2024 alla ricorrente e relativo alla restituzione dei ratei sulla pensione
SO art numero 35221015 da lei percepiti nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 31
Marzo 2017.
2. condanna l' . in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a Pt_2
rifondere la ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 2.697,99, oltre spese generali iva ECPA con distrazione in favore dell'avvocato De Leo dichiaratosi antistatario.
Gennaio 17 settembre 2025 IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Maria Parodi