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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/12/2024, n. 2845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2845 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1425/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata, con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 21.3.2024
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SFORZA Parte_1 C.F._1
CARMELA, elettivamente domiciliato in VIA MASANIELLO 19, 71042 CERIGNOLA, presso il difensore avv. SFORZA CARMELA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MEO LUCIANA, CP C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI, 46, STORNARA, presso il difensore avv. DI MEO
LUCIANA
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO EX LEGE
CONCLUSIONI: come in atti. Il PM ha prestato parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 21.3.2024, la ricorrente premesso che conosceva il sig. nell' CP agosto del 2021 e dopo un paio di mesi decidevano di andare a convivere in Stornara, paese di residenza del resistente presso l'abitazione della di lui madre, vedova, sig in via Persona_1
pagina 1 di 5 , n.6; che rimasta incinta, il primo agosto del 2022 nasceva il piccolo in Persona_2 Persona_3
Cerignola; che a seguito della nascita del figlio le parti decidevano di lasciare casa della di lui madre e di conseguenza il sig. prendeva in locazione un immobile in Stornara, alla via Scipione 32, ove CP fissava la residenza del nucleo costituitosi;
che il rapporto di convivenza more uxorio cessava a febbraio 2023 perché il resistente abbandonava il nucleo familiare creatosi di fatto ed andava via di casa abbandonando anche il piccolo;
che durante la convivenza più volte la ricorrente è Persona_3 stata vittima di violenza domestica, giusta denuncia del 12.01.2024 che si allega;
che, purtroppo il resistente non si occupa del piccolo e nulla versa a titolo di mantenimento dello stesso, Persona_3 avendovi provveduto dalla data dell'allontanamento soltanto quattro volte;
che la ricorrente è disoccupata;
che nel 2023 ha percepito il reddito di cittadinanza per un importo mensile di € 475,00; che tale importo è stato utilizzato mensilmente dalla sig.ra per pagare il canone mensile della Pt_1 casa (pari ad € 350) ove ella continua a vivere con il figlio sopportandone in via esclusiva il costo del canone di locazione e delle utenze;
che purtroppo dal primo gennaio 2024, con l'abolizione del reddito di cittadinanza, è venuto a mancare l'unica forma di sostegno economico per la ricorrente la quale si fa carico esclusivo del mantenimento del piccolo con l'ausilio di Enti di beneficenza;
che il Persona_3 sig. , invece, è titolare di una pensione contributiva Inps che gli viene corrisposta mensilmente CP nella misura di € 475,00; che lavora presso l'autoparco 167, di proprietà di Nino Cocomazzi, in Stornara, con mansione di guardiano notturno, percependo mensilmente € 1000 come compenso “a nero”; che il piccolo è affetto da piede torto congenito sx, per cui è sottoposto a controlli Persona_3 periodici e piano riabilitativo con prescrizione di protesi su misura;
concludeva per ottenere la regolamentazione dei rapporti personali ed economici nei riguardi del figlio minore ed una pronuncia che dichiari l'affidamento esclusivo, in suo favore, del minore secondo quanto disposto dagli artt. 337 bis ss. c.c., con la conseguente regolamentazione del mantenimento del minore e del diritto di visita da parte del padre.
Il resistente si costituiva in giudizio contestando l'avversa ricostruzione storica degli accadimenti ed insistendo per l'affidamento congiunto del minore, per il diritto di visita del minore anche con diritto al pernotto ed obbligo di mantenimento in proporzione alle proprie entrate economiche.
Il Tribunale, all'esito dell'udienza cartolare del 19.6.2024, si è riservato sulle domande avanzate dalle parti, adottando i provvedimenti provvisori di seguito riportati:
Affidamento del figlio
In ordine al regime di affidamento del minore, ritiene il Collegio che non sussistano ragioni per derogare al regime ordinario di affido condiviso della prole, ai sensi degli artt. 337 ter e quater c.p.c., atteso che la stessa ricorrente non ha indicato elementi di prova che possano condurre all'inidoneità di tale regime di affido, se non una generica assenza del padre dalla vita del minore e condotte asseritamente violente poste dal padre ai danni di essa ricorrente (e non del minore) oggetto di denuncia, peraltro archiviata dal Giudice per le indagini preliminari investito del giudizio.
Dagli atti di causa, in definitiva, non risulta che il regime ordinario di affido possa, in alcun modo, essere contrario all'interesse del figlio (cfr. art. 337 quater c.c.).
Tuttavia, ritiene il Collegio di dover disporre, in ragione della attuale conflittualità tra i coniugi, ed anche per la necessità di favorire la migliore gestione degli interessi del piccolo , che ai Persona_3 sensi dell'art. 337 ter, co. 3, c.c., limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
i genitori possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
pagina 2 di 5 Il minore andrà collocato prevalentemente presso la madre, in considerazione del fatto che ha sempre convissuto (e convive attualmente) con la ricorrente e della tenera età dello stesso, di soli due anni.
Diritto di visita
Venendo alle visite paterne che, giova ricordarlo, costituiscono un diritto-dovere che entrambe le parti sono tenute a rispettare, si reputa conforme all'interesse della prole che il padre possa esercitare il proprio diritto-dovere di visita del figlio liberamente, in assenza di elementi di pregiudizio non dedotti né tantomeno dimostrati, previo semplice accordo con la madre e, solo in mancanza di accordo, secondo le seguenti modalità: a) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per tre giorni infrasettimanali, da concordarsi con la madre, ed in mancanza di accordo, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17:00 alle 19:00; b) a fine settimana alternati dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle
17,00 alle 19,00 del sabato e della domenica senza diritto di pernotto, almeno fino al compimento del terzio anno di età del minore, anche in considerazione della precaria sistemazione abitativa del resistente;
c) nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, secondo le stesse cadenze orarie di cui al punto che precede;
d) durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; e) nel periodo estivo per
7 giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o agosto, da concordarsi tra le parti;
f) sempre con alternanza annuale, il figlio trascorrerà con il padre il giorno del proprio onomastico ovvero quello del proprio compleanno, mentre sarà sempre con il padre il giorno dell'onomastico e del compleanno di quest'ultimo, nonché in occasione della festa del papà, e sempre con la madre in occasione della festa della mamma, dell'onomastico e del compleanno della mamma.
Mantenimento
Relativamente al mantenimento del figlio, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, andrà previsto un assegno di mantenimento a carico del resistente, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento del figlio minore, contributo che la madre fornisce in via diretta, quale genitore collocatario.
La ricorrente ha dedotto la propria condizione di disoccupazione e di avere perso il diritto alla corresponsione del reddito di cittadinanza per effetto della soppressione ex lege della predetta forma di sussidio. A tal proposito, giova rimarcare che, anche dalla documentazione depositata presso il COA di
Foggia in sede di richiesta di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, si ricava unicamente la percezione del reddito di cittadinanza (allorquando vigente) e dell'A.U.U..
Il collegio, inoltre, prende atto che il resistente percepisce una pensione di invalidità in ragione delle patologie dalle quali è affetto erogata dall'INPS di circa €. 500,00 mensili e che fruisce a titolo gratuito di una baracca situata all'interno dell'Autoparco 167 di Stornara, nella quale vive, messagli a disposizione dal titolare della struttura che ne sopporta anche il costo delle utenze per fini di liberalità.
pagina 3 di 5 Sembrerebbe che in cambio di tale liberalità il resistente presti attività di guardiano notturno presso il detto Autoparco.
Ebbene, comparate le posizioni reddituali e patrimoniali delle parti e le esigenze effettive del minore, in ragione della sua età, ed i tempi di permanenza con il padre, il Collegio ritiene dunque congruo onerare il padre del minore, sig. del versamento in favore di , entro il giorno CP Parte_1 cinque di ciascun mese, della somma mensile di euro 150,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore . Il suddetto assegno dovrà essere annualmente ed automaticamente Persona_3 rivalutato secondo gli indici ISTAT. dovrà poi concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del CP figlio, come da protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto. In assenza di una richiesta specifica avanzata dal padre sul punto ed in un'ottica conciliativa, può essere, altresì, riconosciuto alla ricorrente il diritto di richiedere e percepire il 100% dell'assegno unico universale dovuto per il figlio minore.
Il Tribunale, all'esito del provvedimento anzidetto, rinviava la causa alla udienza del 20.11.2024, ordinando la comparizione personale delle parti al fine di verificare la possibilità di una conversione del rito da contenzioso in consensuale.
Alla udienza da ultimo detta, le parti personalmente comparse hanno aderito alla proposta conciliativa del Collegio instando per la conversione del rito e la riserva della causa in decisione.
Il Presidente preso atto della volontà espressa dalle parti, riservava la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio nella Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti personalmente comparse alla udienza del 20.11.2024 hanno prestato piena ed incondizionata adesione alle condizioni dettate dal Tribunale con il provvedimento provvisorio del 5.8.2024 ed innanzi puntualmente riportate, chiedendone congiuntamente la integrale ratifica, condizioni che, per l'effetto, possono essere senz'altro poste a fondamento della regolamentazione del regime di affidamento del figlio minore nato fuori dal matrimonio tra le parti, , in atti generalizzato. Persona_4
In considerazione del mutamento del rito da contenzioso in consensuale, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP
1) Dispone l'affidamento condiviso ai genitori del figlio minore nato fuori dal matrimonio,
[...]
, in atti generalizzato, con collocamento prevalente presso la madre;
limitatamente alle decisioni Per_3 su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
2) disciplina il diritto di visita paterno, sino al compimento del terzo anno di vita del minore, come in parte motiva indicato, invitando le parti alla puntuale osservanza delle superiori statuizioni, pena l'inversione del regime di affidamento;
pagina 4 di 5 3) pone, con decorrenza dalla domanda, a carico di l'obbligo di versare in favore di CP
, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di euro 150,00 a titolo di mantenimento Parte_1 per il figlio minore;
l'assegno mensile sarà rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
4) pone altresì a carico di l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese CP straordinarie per la prole, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
5) riconosce il diritto della madre del minore di richiedere e percepire il 100% dell'assegno unico universale dovuto per il figlio minore;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del 6.12.2024
Il Presidente estensore
dott. Antonio Buccaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata, con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 21.3.2024
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SFORZA Parte_1 C.F._1
CARMELA, elettivamente domiciliato in VIA MASANIELLO 19, 71042 CERIGNOLA, presso il difensore avv. SFORZA CARMELA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MEO LUCIANA, CP C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI, 46, STORNARA, presso il difensore avv. DI MEO
LUCIANA
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO EX LEGE
CONCLUSIONI: come in atti. Il PM ha prestato parere favorevole
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 21.3.2024, la ricorrente premesso che conosceva il sig. nell' CP agosto del 2021 e dopo un paio di mesi decidevano di andare a convivere in Stornara, paese di residenza del resistente presso l'abitazione della di lui madre, vedova, sig in via Persona_1
pagina 1 di 5 , n.6; che rimasta incinta, il primo agosto del 2022 nasceva il piccolo in Persona_2 Persona_3
Cerignola; che a seguito della nascita del figlio le parti decidevano di lasciare casa della di lui madre e di conseguenza il sig. prendeva in locazione un immobile in Stornara, alla via Scipione 32, ove CP fissava la residenza del nucleo costituitosi;
che il rapporto di convivenza more uxorio cessava a febbraio 2023 perché il resistente abbandonava il nucleo familiare creatosi di fatto ed andava via di casa abbandonando anche il piccolo;
che durante la convivenza più volte la ricorrente è Persona_3 stata vittima di violenza domestica, giusta denuncia del 12.01.2024 che si allega;
che, purtroppo il resistente non si occupa del piccolo e nulla versa a titolo di mantenimento dello stesso, Persona_3 avendovi provveduto dalla data dell'allontanamento soltanto quattro volte;
che la ricorrente è disoccupata;
che nel 2023 ha percepito il reddito di cittadinanza per un importo mensile di € 475,00; che tale importo è stato utilizzato mensilmente dalla sig.ra per pagare il canone mensile della Pt_1 casa (pari ad € 350) ove ella continua a vivere con il figlio sopportandone in via esclusiva il costo del canone di locazione e delle utenze;
che purtroppo dal primo gennaio 2024, con l'abolizione del reddito di cittadinanza, è venuto a mancare l'unica forma di sostegno economico per la ricorrente la quale si fa carico esclusivo del mantenimento del piccolo con l'ausilio di Enti di beneficenza;
che il Persona_3 sig. , invece, è titolare di una pensione contributiva Inps che gli viene corrisposta mensilmente CP nella misura di € 475,00; che lavora presso l'autoparco 167, di proprietà di Nino Cocomazzi, in Stornara, con mansione di guardiano notturno, percependo mensilmente € 1000 come compenso “a nero”; che il piccolo è affetto da piede torto congenito sx, per cui è sottoposto a controlli Persona_3 periodici e piano riabilitativo con prescrizione di protesi su misura;
concludeva per ottenere la regolamentazione dei rapporti personali ed economici nei riguardi del figlio minore ed una pronuncia che dichiari l'affidamento esclusivo, in suo favore, del minore secondo quanto disposto dagli artt. 337 bis ss. c.c., con la conseguente regolamentazione del mantenimento del minore e del diritto di visita da parte del padre.
Il resistente si costituiva in giudizio contestando l'avversa ricostruzione storica degli accadimenti ed insistendo per l'affidamento congiunto del minore, per il diritto di visita del minore anche con diritto al pernotto ed obbligo di mantenimento in proporzione alle proprie entrate economiche.
Il Tribunale, all'esito dell'udienza cartolare del 19.6.2024, si è riservato sulle domande avanzate dalle parti, adottando i provvedimenti provvisori di seguito riportati:
Affidamento del figlio
In ordine al regime di affidamento del minore, ritiene il Collegio che non sussistano ragioni per derogare al regime ordinario di affido condiviso della prole, ai sensi degli artt. 337 ter e quater c.p.c., atteso che la stessa ricorrente non ha indicato elementi di prova che possano condurre all'inidoneità di tale regime di affido, se non una generica assenza del padre dalla vita del minore e condotte asseritamente violente poste dal padre ai danni di essa ricorrente (e non del minore) oggetto di denuncia, peraltro archiviata dal Giudice per le indagini preliminari investito del giudizio.
Dagli atti di causa, in definitiva, non risulta che il regime ordinario di affido possa, in alcun modo, essere contrario all'interesse del figlio (cfr. art. 337 quater c.c.).
Tuttavia, ritiene il Collegio di dover disporre, in ragione della attuale conflittualità tra i coniugi, ed anche per la necessità di favorire la migliore gestione degli interessi del piccolo , che ai Persona_3 sensi dell'art. 337 ter, co. 3, c.c., limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
i genitori possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
pagina 2 di 5 Il minore andrà collocato prevalentemente presso la madre, in considerazione del fatto che ha sempre convissuto (e convive attualmente) con la ricorrente e della tenera età dello stesso, di soli due anni.
Diritto di visita
Venendo alle visite paterne che, giova ricordarlo, costituiscono un diritto-dovere che entrambe le parti sono tenute a rispettare, si reputa conforme all'interesse della prole che il padre possa esercitare il proprio diritto-dovere di visita del figlio liberamente, in assenza di elementi di pregiudizio non dedotti né tantomeno dimostrati, previo semplice accordo con la madre e, solo in mancanza di accordo, secondo le seguenti modalità: a) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per tre giorni infrasettimanali, da concordarsi con la madre, ed in mancanza di accordo, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 17:00 alle 19:00; b) a fine settimana alternati dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle
17,00 alle 19,00 del sabato e della domenica senza diritto di pernotto, almeno fino al compimento del terzio anno di età del minore, anche in considerazione della precaria sistemazione abitativa del resistente;
c) nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, secondo le stesse cadenze orarie di cui al punto che precede;
d) durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; e) nel periodo estivo per
7 giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o agosto, da concordarsi tra le parti;
f) sempre con alternanza annuale, il figlio trascorrerà con il padre il giorno del proprio onomastico ovvero quello del proprio compleanno, mentre sarà sempre con il padre il giorno dell'onomastico e del compleanno di quest'ultimo, nonché in occasione della festa del papà, e sempre con la madre in occasione della festa della mamma, dell'onomastico e del compleanno della mamma.
Mantenimento
Relativamente al mantenimento del figlio, va ricordato che a norma dell'articolo 316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.
Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, andrà previsto un assegno di mantenimento a carico del resistente, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento del figlio minore, contributo che la madre fornisce in via diretta, quale genitore collocatario.
La ricorrente ha dedotto la propria condizione di disoccupazione e di avere perso il diritto alla corresponsione del reddito di cittadinanza per effetto della soppressione ex lege della predetta forma di sussidio. A tal proposito, giova rimarcare che, anche dalla documentazione depositata presso il COA di
Foggia in sede di richiesta di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, si ricava unicamente la percezione del reddito di cittadinanza (allorquando vigente) e dell'A.U.U..
Il collegio, inoltre, prende atto che il resistente percepisce una pensione di invalidità in ragione delle patologie dalle quali è affetto erogata dall'INPS di circa €. 500,00 mensili e che fruisce a titolo gratuito di una baracca situata all'interno dell'Autoparco 167 di Stornara, nella quale vive, messagli a disposizione dal titolare della struttura che ne sopporta anche il costo delle utenze per fini di liberalità.
pagina 3 di 5 Sembrerebbe che in cambio di tale liberalità il resistente presti attività di guardiano notturno presso il detto Autoparco.
Ebbene, comparate le posizioni reddituali e patrimoniali delle parti e le esigenze effettive del minore, in ragione della sua età, ed i tempi di permanenza con il padre, il Collegio ritiene dunque congruo onerare il padre del minore, sig. del versamento in favore di , entro il giorno CP Parte_1 cinque di ciascun mese, della somma mensile di euro 150,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore . Il suddetto assegno dovrà essere annualmente ed automaticamente Persona_3 rivalutato secondo gli indici ISTAT. dovrà poi concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse del CP figlio, come da protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, quivi da intendersi integralmente riportato e trascritto. In assenza di una richiesta specifica avanzata dal padre sul punto ed in un'ottica conciliativa, può essere, altresì, riconosciuto alla ricorrente il diritto di richiedere e percepire il 100% dell'assegno unico universale dovuto per il figlio minore.
Il Tribunale, all'esito del provvedimento anzidetto, rinviava la causa alla udienza del 20.11.2024, ordinando la comparizione personale delle parti al fine di verificare la possibilità di una conversione del rito da contenzioso in consensuale.
Alla udienza da ultimo detta, le parti personalmente comparse hanno aderito alla proposta conciliativa del Collegio instando per la conversione del rito e la riserva della causa in decisione.
Il Presidente preso atto della volontà espressa dalle parti, riservava la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio nella Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti personalmente comparse alla udienza del 20.11.2024 hanno prestato piena ed incondizionata adesione alle condizioni dettate dal Tribunale con il provvedimento provvisorio del 5.8.2024 ed innanzi puntualmente riportate, chiedendone congiuntamente la integrale ratifica, condizioni che, per l'effetto, possono essere senz'altro poste a fondamento della regolamentazione del regime di affidamento del figlio minore nato fuori dal matrimonio tra le parti, , in atti generalizzato. Persona_4
In considerazione del mutamento del rito da contenzioso in consensuale, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP
1) Dispone l'affidamento condiviso ai genitori del figlio minore nato fuori dal matrimonio,
[...]
, in atti generalizzato, con collocamento prevalente presso la madre;
limitatamente alle decisioni Per_3 su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
2) disciplina il diritto di visita paterno, sino al compimento del terzo anno di vita del minore, come in parte motiva indicato, invitando le parti alla puntuale osservanza delle superiori statuizioni, pena l'inversione del regime di affidamento;
pagina 4 di 5 3) pone, con decorrenza dalla domanda, a carico di l'obbligo di versare in favore di CP
, entro il giorno 5 di ciascun mese, la somma di euro 150,00 a titolo di mantenimento Parte_1 per il figlio minore;
l'assegno mensile sarà rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
4) pone altresì a carico di l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese CP straordinarie per la prole, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
5) riconosce il diritto della madre del minore di richiedere e percepire il 100% dell'assegno unico universale dovuto per il figlio minore;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio del 6.12.2024
Il Presidente estensore
dott. Antonio Buccaro
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