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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 31/10/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1206 /2023 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. SANTAMARIA MARIA CONCETTA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del Prefetto pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina, resistente,
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso proposto innanzi al Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto,
[...] ha impugnato il verbale di contestazione n. 192190531 del 10 Parte_1 ottobre 2022, elevato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Barcellona P.G., con cui le veniva contestata, in qualità di proprietaria del veicolo Fiat Panda tg. DC687RN, la violazione dell'art. 213, comma 8, del Codice della Strada, nonché il contestuale verbale di sequestro amministrativo del medesimo veicolo.
La ricorrente ha dedotto, in particolare, l'illegittimità della sanzione amministrativa irrogata, sostenendo l'insussistenza della violazione contestata per avere agito in buona fede e in incolpevole ignoranza del preesistente sequestro del veicolo, acquistato in data
10 agosto 2021 da Persona_1
Ha altresì eccepito l'illegittimità della sanzione accessoria della revoca della patente, non essendo ella il trasgressore, nonché l'illegittimità dell'affidamento del veicolo alla depositeria anziché alla proprietaria, e infine l'illegittimità della confisca amministrativa, applicata a soggetto estraneo all'illecito.
La , costituitasi in giudizio, ha depositato la documentazione Controparte_1 relativa all'accertamento della violazione e ha richiamato le osservazioni dell'organo accertatore, sostenendo la piena legittimità dei provvedimenti impugnati. Il Giudice di
Pace, ha rigettato l'opposizione con sentenza n. 188/2023, confermando la validità del verbale impugnato quanto alla sanzione pecuniaria nei confronti della sig.ra Pt_1 compensando integralmente le spese di lite.
Avverso tale decisione, la ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Pt_1
Barcellona P.G., lamentando plurimi vizi della sentenza di primo grado, tra cui l'omessa pronuncia su alcune domande, la mancanza o apparenza della motivazione, il travisamento del thema decidendum e la violazione di norme sostanziali e processuali.
In particolare, l'appellante ha ribadito l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, evidenziando come il primo sequestro del veicolo, risalente al 3 agosto 2020, non fosse mai stato notificato alla precedente proprietaria, sig.ra e che tale Persona_1 omissione avrebbe inficiato la validità del sequestro stesso, con conseguente insussistenza del presupposto per la contestazione della violazione dell'art. 213, comma
8, C.d.S. in data 10 ottobre 2022.
Ha inoltre sottolineato l'assenza di segni visibili sul veicolo che ne indicassero lo stato di sequestro, nonché la mancanza di annotazioni pregiudizievoli nel Pubblico Registro
Automobilistico e nella carta di circolazione al momento dell'acquisto, elementi che avrebbero legittimato il suo affidamento incolpevole.
La con memoria difensiva, ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'appello, sostenendo che la sentenza di primo grado fosse immune da vizi e che la in quanto proprietaria del veicolo, fosse obbligata in solido ex art. 196 C.d.S. Pt_1 al pagamento della sanzione pecuniaria. Ha inoltre rilevato che le sanzioni accessorie non erano state irrogate con il verbale impugnato e che, comunque, la loro applicazione richiederebbe un autonomo provvedimento prefettizio. Quanto al sequestro, ha sostenuto che lo stesso, quale misura cautelare, ha natura provvisoria e strumentale, e che il successivo provvedimento di confisca del 27 ottobre 2022, impugnato in separato giudizio, si è sostituito al sequestro, rendendo inammissibile ogni censura sul punto per carenza di interesse. Ha infine ribadito la sussistenza della violazione contestata, evidenziando che il sig. , già nominato custode del veicolo con il Parte_2 primo verbale del 3 agosto 2020, aveva consentito la circolazione del mezzo in violazione degli obblighi di custodia, e che la responsabilità solidale della sig.ra non richiedeva l'accertamento dell'elemento soggettivo. Pt_1
Alla luce di tali considerazioni, la ha chiesto il rigetto dell'appello e la CP_1 conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
2- Alla odierna appellante è stata contestata la violazione dell'art. art. 213 comma 8 che dispone che “Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone
l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario”
Il verbale in questione del 10.10.2022 (all. 3 e 4) è stato elevato nei confronti di
[...]
in quanto quale custode del mezzo per effetto di un precedente sequestro Pt_2 amministrativo del 03.08.2020, consentiva che il figlio circolasse con il Parte_3 veicolo, nonostante l'esistenza del vincolo esistente.
Alla proprietaria del mezzo, è stata contestazione la violazione del verbale n. Pt_1
192190531 del 10 ottobre 2022, quale proprietaria del mezzo, coobligata in solido.
L'odierna appellante ha sostenuto la propria buona fede, deducendo sostanzialmente di non essere a conoscenza del precedente sequestro amministrativo del veicolo del
03.08.2020, esponendo di aver acquistato il veicolo dalla precedente dante causa,
a distanza di un anno dal “primo” sequestro e che sul mezzo non Persona_1 esistevano segni visibili del preesistente vincolo, né annotazioni pregiudizievoli al PRA
e sulla carta di circolazione.
Con il ricorso dinnanzi al giudice di prime cure ha dedotto altresì che la misura del sequestro finalizzata alla confisca non possa essere irrogata nei confronti del proprietario che non sia il trasgressore e che risulti estraneo alla violazione, in ossequio al disposto dell'art. art. 219 (rectius 213) comma 9 del CDS che dispone che “La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa”. Il comma 1, richiamato, stabilisce che “nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione”. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente, posto che, il non sapere del precedente sequestro implica che - non avendo contezza del vincolo esistente- non avesse motivo di impedirne la circolazione al figlio . Parte_3
Preliminarmente si osserva, in relazione alla dedotta violazione dell'art. 213 comma 9 e
2 CDS, che per il principio di solidarietà di cui all'articolo 6, primo comma, della legge
24 novembre 1981 n.689 ed all'articolo 196, primo comma, cod. strada, il proprietario risponde anche della sanzione accessoria del sequestro e della confisca del mezzo, se non prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro il suo volere e che, il non aver impedito il fatto, non risalga ad una sua dolosa o colposa omissione nel custodirlo
(cfr Cass. n. 14124/2022, Cass. n. 17398/2008).
Quindi il fatto di essere proprietario del mezzo e non già l'autore della infrazione non preclude, in ogni caso, l'adozione del provvedimento finalizzato alla confisca, dovendo invece il proprietario dimostrare che la circolazione sia avvenuta contro il suo volere.
Si osserva, altresì, che, in tema di sanzioni amministrative, la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (cfr Cass. n.1197/2020).
Deve pertanto domandarsi se, nella fattispecie in esame, al momento dell'infrazione del
10.10.2022 che è stata contestata a (marito dell'appellante), per aver Parte_2 consentito che il figlio ( ) circolasse alla guida di un mezzo sequestrato, la Parte_3 proprietaria sapesse o potesse sapere che il mezzo era stato attinto da un Pt_1 precedente provvedimento di sequestrato.
Si precisa che l'autore dell'infrazione del 03.08.2020 (violazione dell'art. 193 comma 1
e 2 CDS) -che ha portato al “primo” sequestro del mezzo- è , marito Parte_2 dell'appellante, contestata in quanto circolava con mezzo privo di copertura assicurativa, veicolo che, all'epoca della contestazione, era di proprietà di altro soggetto,
[...]
. Persona_1
La ricorrente ha sostenuto la sua buona fede e la omessa conoscenza del precedente sequestro amministrativo, la cui conoscenza è stata, invece, presunta in ragione del legale esistente tra la ed , ritenendo inverosimile che la Pt_1 Parte_2 ricorrente non potesse non esserne conoscenza. Tale ragionamento, tuttavia, non appare supportato da dati documentali e si basa unicamente sul fatto che la fosse la moglie di (non poteva Pt_1 Parte_2 non sapere).
Esistono, però, elementi positivi a sostegno della tesi dell'appellante, ovvero:
- La ha acquistato il mezzo dopo oltre un anno dal “primo sequestro”, ovvero Pt_1 in data 10.08.2021 (cfr alleg. 15);
- Non esistevano sul veicolo segni visibili del precedente sequestro;
- Non risultavano annotazioni del precedente vincolo al PRA (cfr certificato PRA, all. 16
e 16 bis e ter dai quali non risultavano iscritti gravami sul mezzo)
- Il comma 10 bis dell'art. 213 CDS che prevede “Il provvedimento con il quale è disposto il sequestro del veicolo è comunicato dall'organo di polizia procedente ai competenti uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile di cui al comma 10 per l'annotazione al PRA. [ ]” è stato aggiunto con il d.l 121/2021, dopo l'inflizione del primo sequestro del 3.08.2020.
Mentre, prima di questa modifica del 2021, solo il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri (art. 213 comma 10).
Tanto considerato, sussistono elementi positivi che possono consentire di ritenere che la ricorrente potesse non essere a conoscenza del precedente sequestro del mezzo, posto che la conoscenza non può essere desunta esclusivamente dalla circostanza che la fosse la moglie di . Pt_1 Parte_2
A ciò si aggiunga che, nelle more del giudizio, è intervenuta sentenza del Giudice di
Pace di Barcellona Pozzo di Gotto n. 347/2024, passata in giudicato ( cfr attestazione di cancelleria allegata alle note del 03.04.2025) che ha disposto l'annullamento del provvedimento di confisca del mezzo prot 99379 del 27.10.2022 rif 22093/29117 adottato dalla , ritenendo la insussistenza a monte di un valido ed Controparte_1 efficacia atto di sequestro del 03.08.2020, in quanto non notificato alla proprietaria dell'epoca, . Parte_4
Tanto considerato, in accoglimento dell'appello, deve essere annullato il verbale di contestazione n. 192190531 del 10 ottobre 2022 ed il provvedimento di sequestro amministrativo del 10.10.20222 del veicolo del veicolo Fiat Panda DC687RN.
4- Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio meritano di essere integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 188/2023 del Giudice di
Pace di Barcellona Pozzo di Gotto, annulla il verbale di contestazione n. 192190531 del
10 ottobre 2022 ed il provvedimento di sequestro amministrativo del 10.10.20222 del veicolo Fiat Panda DC687RN;
2) Spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 30.10.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano