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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/12/2024, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1510/2024 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
, nato a [...] il [...], e residente a Parte_1
Modica nella Via Risorgimento n. 203/D, c.f.: , e C.F._1 Pt_2
, nata a [...] il [...], e residente ad Hanau (Germania), Im
[...]
23, c.f. entrambi elettivamente domiciliati a CP_1 C.F._2
Modica presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Giurdanella, che li rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Parte_2 chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, dagli stessi contratto in data 08.07.2006, in Modica, davanti al Ministro di culto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, e dal quale non erano nati figli, alle condizioni ivi meglio specificate. In particolare le stesse, 3
rinunciando espressamente a comparire in udienza e dichiarando di non volersi riconciliare, con il ricorso congiunto di cui sopra, chiedevano concordemente: “che, previa fissazione dell'udienza di comparizione, Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio, in regime di separazione dei beni, con atto trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Modica dell'anno 2006 n. 88, Parte 2, Serie A e ordinarne la trascrizione nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Modica”.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, si rileva, innanzitutto, che in questa sede deve procedersi ad una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anziché di scioglimento di esso, come richiesto dalle parti, le quali verosimilmente sono incorse in un errore materiale, essendo stato il matrimonio trascritto nella parte II, Serie A, del relativo registro di atti di matrimonio del Comune di Modica.
Sul punto, è noto che “la distinzione tra scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio è meramente terminologica in quanto la regolamentazione delle due forme è pressoché identica nei presupposti e negli effetti. Pertanto, non rileva se la domanda di divorzio sia presentata nell'una o nell'altra forma, dovendo il Giudice far riferimento al petitum e alla causa petendi sostanziali ed effettivi” (cfr. Cass. 9236/2012).
Ne consegue che deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia, come già detto, di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione, con sentenza n. 273/24 del Tribunale di Ragusa, depositata il 12.02.2024 (proc. 4
n. 2558/2023 R.G.), come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n.
898/1970.
È evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, e dalla loro richiesta congiunta di divorzio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione degli atti al P.M. in sede pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato davanti al Controparte_2
contratto in data 12.07.2006, in Modica (RG), dai coniugi
[...] Pt_1
, nato a [...] il [...], e nata a
[...] Parte_2
Modica in data 07.11.1980 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli 5
atti di matrimonio del Comune di Modica dell'anno 2006, numero 88, parte
II, serie A);
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del comune di Modica ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 13.12.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 1510/2024 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA 2
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
, nato a [...] il [...], e residente a Parte_1
Modica nella Via Risorgimento n. 203/D, c.f.: , e C.F._1 Pt_2
, nata a [...] il [...], e residente ad Hanau (Germania), Im
[...]
23, c.f. entrambi elettivamente domiciliati a CP_1 C.F._2
Modica presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Giurdanella, che li rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e Parte_1 Parte_2 chiedevano al Tribunale adìto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, dagli stessi contratto in data 08.07.2006, in Modica, davanti al Ministro di culto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, e dal quale non erano nati figli, alle condizioni ivi meglio specificate. In particolare le stesse, 3
rinunciando espressamente a comparire in udienza e dichiarando di non volersi riconciliare, con il ricorso congiunto di cui sopra, chiedevano concordemente: “che, previa fissazione dell'udienza di comparizione, Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio, in regime di separazione dei beni, con atto trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Modica dell'anno 2006 n. 88, Parte 2, Serie A e ordinarne la trascrizione nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Modica”.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo.
Ciò premesso, si rileva, innanzitutto, che in questa sede deve procedersi ad una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anziché di scioglimento di esso, come richiesto dalle parti, le quali verosimilmente sono incorse in un errore materiale, essendo stato il matrimonio trascritto nella parte II, Serie A, del relativo registro di atti di matrimonio del Comune di Modica.
Sul punto, è noto che “la distinzione tra scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio è meramente terminologica in quanto la regolamentazione delle due forme è pressoché identica nei presupposti e negli effetti. Pertanto, non rileva se la domanda di divorzio sia presentata nell'una o nell'altra forma, dovendo il Giudice far riferimento al petitum e alla causa petendi sostanziali ed effettivi” (cfr. Cass. 9236/2012).
Ne consegue che deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia, come già detto, di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dalla loro avvenuta separazione, con sentenza n. 273/24 del Tribunale di Ragusa, depositata il 12.02.2024 (proc. 4
n. 2558/2023 R.G.), come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n.
898/1970.
È evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, rilevabile dalle argomentazioni addotte nell'atto di ricorso, e dalla loro richiesta congiunta di divorzio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione degli atti al P.M. in sede pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato davanti al Controparte_2
contratto in data 12.07.2006, in Modica (RG), dai coniugi
[...] Pt_1
, nato a [...] il [...], e nata a
[...] Parte_2
Modica in data 07.11.1980 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli 5
atti di matrimonio del Comune di Modica dell'anno 2006, numero 88, parte
II, serie A);
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del comune di Modica ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 13.12.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti