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13 ottobre 2011
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26 novembre 2014
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31 dicembre 2023
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Art. 97. Consultazione della banca dati nazionale unica 1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati nazionale unica puo' essere consultata, secondo le modalita' di cui al ((decreto previsto dall'articolo 99, comma 1-bis)) , da:
a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto;
b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) gli ordini professionali.
c-bis) l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalita' di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 .
a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto;
b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) gli ordini professionali.
c-bis) l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalita' di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 .
Commentari • 12
- 1. Il contraddittorio nel procedimento della nuova interdittiva antimafiaSandulli, Maria Alessandra · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 25 maggio 2023 · 2.2378187
[…]
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Giurisprudenza • 65
- 1. Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 26/03/2014, n. 1023Provvedimento: […] L'art. 17, a sua volta, si occupa dei soggetti legittimati, ai sensi dell'art. 97 del Codice antimafia, a effettuare le operazioni di consultazione della Banca dati, cioè a collegarsi al sistema per richiedere e, se del caso, ottenere il rilascio immediato della documentazione antimafia, senza però poter avere visibilità dei dati in essa contenuti.Leggi di più...