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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/09/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4016/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei dottori: dott.ssa Antonia MUSSA Presidente dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est. dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
Sentito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4016/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
Civili, avente ad oggetto
Separazione personale tra coniugi promossa dalla ricorrente
nata a [...] [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in Settimo Torinese(TO), rappresentata dall' Avv. Pino VELARDO, con Studio in
Ivrea, Via Castiglione n.22, giusta procura in atti ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2089 del 19.12.2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea nei confronti del resistente
(C.F. , nato a [...] il [...], E_ C.F._2
residente in Settimo Torinese (TO), rappresentato, dagli Avv.ti Maria Annunziata GIOFFRÈ e
Luigi LUPPINO, con Studio in Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC) alla Via Ten. Rechichi n.57, per delega in atti con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica di Ivrea.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: “1) che la separazione sia pronunciata con addebito al signor
; chiarendo che tale richiesta è giustificata dalla circostanza che il E_
resistente ha intrattenuto relazione extraconiugale e che tale relazione è stata causa della frattura dell'armonia coniugale;
2) che siano confermati i provvedimenti relativi alla figlia minore e alla casa coniugale;
3) che venga posto a carico di un assegno mensile di euro 500,00 a titolo di E_
concorso al mantenimento della figlia minore
3) che venga corrisposto alla signora dal signor un Parte_1 E_
assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili così come già richiesto nel ricorso introduttivo;
precisa che tali disposizioni si giustificano con il divario sensibile di redditi tra il ricorrente e la resistente, come da documentazione prodotta ed evidenziato dall'Ill.mo
Presidente de Tribunale:
“La documentazione fiscale indica ricavi per 140.000 euro ca alla ultima dichiarazione, costi per 122.000 euro ca ed un reddito positivo di ca 18000 euro. Per entità ricavi e dipendenti si tratta di una attività di non piccolissime dimensioni, con costi esposti, ma volontariamente assunti, assai elevati rispetto ai ricavi;
4) con vittoria di spese e onorari di causa, oltre rimborsi forfettario 15% , CPA 4% e IVA se e in quanto dovuta;
in via istruttoria, chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi, preceduti da rituale “Vero che”:
- V.C. ella è a conoscenza della relazione sentimentale intercorrente tra il signor CP_1
e la signora ?
[...] Parte_2
- V.C. ha visto il signor in atteggiamenti intimi con la signora E_ Pt_2
in diverse occasioni e quando ancora il primo viveva con la ricorrente ?
[...]
Si indicano a testi le signore e entrambe residenti in [...]
Settimo Torinese (TO)”.
PER IL RESISTENTE: insistono per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nella
Memoria difensiva con domanda riconvenzionale datata 8 marzo 2023, reiterate nella successiva memoria integrativa depositata il 10.06.2023 e da ultimo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. (e cioè: “Voglia, l'On.le Tribunale adito, ogni contraria eccezione, deduzione e istanza disattese, dichiarata la separazione personale dei coniugi CP_1
pagina 2 di 12 e , con pronuncia di addebito della separazione alla signora CP_1 Parte_1
per tutti i fatti esposti;
Parte_1
- Rigettare la domanda di addebito al signor , avanzata dalla signora E_
, siccome inammissibile e infondata;
Parte_1
- Rigettare la richiesta di assegno di mantenimento in favore della moglie, difettando i presupposti di cui all'art.156 cod. civ. ed in ogni caso perché il coniuge a cui viene addebitata la separazione, non ha diritto a ricevere l'assegno di mantenimento;
- Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, con diritto del padre di intrattenersi con la figlia secondo le seguenti modalità:
- a settimane alternate, nel week end dall'uscita di scuola del venerdì sino alle ore 20.00 della domenica;
Durante la settimana, dall'uscita di scuola alle ore 20.00 (dopo cena), lunedì, mercoledì e venerdì nella settimana in cui la bambina trascorre il week end con la mamma, martedì e giovedì nella settimana in cui la bambina trascorre il week end con il papà.
- Prevedere che:
- durante le vacanze natalizie, trascorra la Vigilia ed il Natale così come San Per_1
Silvestro e il giorno di Capodanno con l'uno o con l'altro genitore curando l'alternanza annuale fra festa e vigilia dei due genitori. Eguale alternanza si manterrà fra la S. Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo.
- in occasione del compleanno e dell'onomastico di si curerà che il festeggiamento, Per_1
ove possibile, sia comune ed alla presenza di entrambi i genitori ovvero organizzato in modo da garantire alla minore un tempo con ciascuno di essi, comprensivo del pranzo o della cena.
Il giorno della festa del papà la bambina starà con il padre, a prescindere da eventuali turnazioni. Analogamente accadrà per la festa della mamma, avendo cura di armonizzare detta domenica con la prevista alternanza dei weekend. trascorrerà rispettivamente con il Per_1
papà e con la mamma, inoltre, il compleanno di ciascun genitore.
- Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con un periodo Per_1
continuativo di 15 giorni nel mese di agosto o nel mese di luglio, previo accordo dei genitori da effettuarsi entro la fine del mese di giugno, e con il genitore non collocatario una settimana consecutiva nel mese di giugno al termine dell'anno scolastico.
- Stabilire che il papà abbia a contribuire al mantenimento della figlia minore con la corresponsione della somma di € 350,00 mensili (rivalutabile annualmente secondo indici
pagina 3 di 12 Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate (previa documentazione)
(come disposto dal provvedimento presidenziale);
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”
°°°°°
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 E_
concordatario in Settimo Torinese, il 16.5.2009, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del detto Comune al n. 19, Parte II Serie A, anno 2009.
Dall'unione coniugale è nata, a Chivasso, la figlia il 10.7.2010. Per_1
I coniugi, che hanno adito codesto Tribunale per la declaratoria di separazione, sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea, che, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.3.2023, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, ha così stabilito:
“-Affida la figlia a entrambi i genitori, disponendo che la minore mantenga la Per_1
residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre.
- Dispone che il padre possa incontrarla e tenerla con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino a domenica sera , ore
20,30 con riaccompagno;
- un pomeriggio , dall'uscita di scuola alle ore 21; e, provvedendo ad emettere i provvedimenti di rito, ha autorizzato le parti a vivere separati;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
pagina 4 di 12 Dispone che nei periodi di vacanza e comunque nei periodi di durata superiore ai gg 3 senza alternanza tra i genitori, ai minori sia assicurata la possibilità di contattare di telefono/videochiamata il genitore non assegnato della visita in periodo tardo pomeridiano per
15 minuti c.a..
-Assegna la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla moglie, Parte_1
, il marito avendo già abbandonato l'abitazione
[...]
-Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole quando la ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il CP_1 mantenimento della figlia, l'assegno periodico di € 350,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale
Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea”.
Svolta la fase istruttoria, con deposito delle memorie e con l'escussione testimoniale, acquisite nel tempo tutte le relazioni dei Servizi incaricati, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la causa al Collegio, dopo il deposito degli atti conclusionali.
I. Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale (formulata da entrambe le parti) è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
Al riguardo, si osserva, infatti, che il tenore complessivo delle deduzioni reciprocamente svolte dalle parti - formulate da entrambi con domanda di addebito della separazione - in ordine all'intolleranza della vita in comune (entrambi i coniugi hanno argomentato sostenendo che
l'affectio tra coniugi sia venuta meno per l'infedeltà dell'altro), nonché l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione e l'ormai perdurante e risalente cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di qualsiasi forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità di legge.
II. La ricorrente ha chiesto la declaratoria di addebito della separazione al marito, adducendo che lo stesso abbia da tempo intrattenuto relazioni extraconiugali ed in particolare con la IG.ra pagina 5 di 12 sua collega di lavoro, relazione di cui sarebbe venuta a conoscenza da Parte_2
messaggi e foto presenti sul cellulare del marito (cfr. doc. 5 allegato al Ricorso).
Dall'escussione testimoniale delle IG.re e si ricava che più Testimone_3 Testimone_2 volte il IG. e la IG.ra siano stati visti insieme (d'altronde E_ Parte_2
da tempo lavorano insieme); in particolare, però, la IG.ra ha precisato anche (riferendosi Tes_1 ai due): “sembravano complici ma non ho mai visto personalmente il e la sig.ra CP_1
abbracciarsi o baciarsi”, mentre la IG.ra ha dichiarato “Li ho visti Pt_2 Testimone_2 più volte insieme, li ho visti mano nella mano ed anche più volte baciarsi, mentre io passavo”, precisava “poteva già essere l'estate del 2020” e poi aggiungeva “lei sapeva della relazione extraconiugale del marito e ci stava male, ma stavano ancora insieme”.
Tali testimonianze sono da ritenersi attendibili.
Il marito d'altro canto, ha prodotto messaggistica (cfr. doc. 2 allegato alla memoria difensiva) da cui si evince chiaramente (nonostante la smentita della ricorrente, che nega la contestualizzazione temporale in costanza di matrimonio), che la IG.ra avesse Pt_1
intrattenuto una relazione extraconiugale da prima della nascita della figlia (2010) e un messaggio, risalente al 22.3.2021 (cfr. all.1 alla memoria integrativa 10.6.2023 del resistente) inviato dalla moglie al marito, in cui la IG.ra avrebbe chiesto di essere perdonata, Pt_1
documento su cui la ricorrente non ha preso posizione. Il tenore dei messaggi è invero molto eloquente e consente anche una collocazione temporale degli eventi, dal momento che in uno degli indicati messaggi scambiati dalla moglie con un uomo si fa riferimento alla durata di 16 anni della loro relazione ed anche della sospensione della stessa mentre la moglie era in stato di gravidanza. In altro messaggio scambiato con un'amica la moglie riferisce all'interlocutrice di avere ricevuto un ultimatum da un uomo cioè di cessare la convivenza con il marito, essendo solo una situazione di comodo, e l'amica concorda che oramai la relazione coniugale non esiste più.
E' dunque evidente che da tempo i coniugi vivevano sotto lo stesso tetto ma conducevano vite autonome, essendo venuta meno tra loro ogni comunanza di intenti ed ogni sentimento coniugale, come emerge per quanto riguarda il marito anche da quanto riferito dalla teste di avere cioè visto il marito con un'altra donna in atteggiamenti molto eloquenti fin Tes_2
dal 2020 e che la moglie era a conoscenza di tale situazione e per la moglie dalla messaggistica
(molto indubbiamente molto intima tra i due) sopra indicata in cui addirittura si fa riferimento alla durata della relazione extraconiugale da circa 16 anni.
pagina 6 di 12 Tanto premesso, non appare affatto condivisibile l'allegazione della moglie secondo la quale la prova della responsabilità del marito nella crisi coniugale sarebbe ravvisabile nella circostanza che il marito si fosse allontanato dalla casa coniugale, dal momento che tale allontanamento, come sottolineato anche dal convenuto, si è verificato a distanza di oltre un anno dalla scoperta della relazione extraconiugale della moglie.
In detto contesto di infedeltà reciproca di entrambi i coniugi, non vi sono i presupposti per giungere ad una declaratoria di addebito, così come la giurisprudenza più volte ha affermato:
“In tema di separazione tra coniugi, la reiterata inosservanza da parte di entrambi dell'obbligo di reciproca fedeltà non costituisce circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione in capo all'uno o all'altro o ad entrambi, quando sia sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo
e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da "affectio coniugalis" (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 20/04/2011, n.
9074). Tale condivisibile orientamento giurisprudenziale è stato ancora ribadito di recente dalla
Cassazione Sez. I nella sentenza n. 32837/2022, nel senso che non può ritenersi che la separazione sia da addebitare ad un coniuge allorquando la relazione extraconiugale sia sopravvenuta quando il rapporto coniugale era oramai irrimediabilmente compromesso.
Per tutte le ragioni suesposte, dunque, le domande di addebito della separazione formulate da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., vanno entrambe rigettate.
III. Con riguardo all'affidamento di , il Collegio ritiene di confermare quanto Per_1 disposto dall'ordinanza presidenziale 24.3.2023, non sussistendo, peraltro, alcun contrasto tra le parti in merito a detto profilo. In ogni caso, non sono emersi comunque elementi tali da far ritenere di pregiudizio per la figlia l'indicato regime legale di affido (ed indurre dunque a derogare allo stesso).
IV. Con riguardo alla collocazione di , si ritiene opportuno confermare l'ordinanza Per_1
presidenziale 24.3.2023, disponendo che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre, anche al fine di garantire alla stessa continuità nelle abitudini di vita.
A riguardo, si osserva che dalle risultanze di tutte le relazioni dei Servizi incaricati, emerge che la minore sia stata coinvolta da entrambi i genitori nelle dinamiche della loro separazione, circostanza che, unita ai lutti familiari, ha aggravato il peso emotivo della minore, che ha empatizzato maggiormente con la madre, ascrivendo al padre la responsabilità della disgregazione familiare.
pagina 7 di 12 Dalle molteplici relazioni dei Servizi Sociali e del Servizio di Psicologia dell'Età evolutiva (ed in particolare dalle ultime depositate il 3.12.2024 e il 5.12.2024), si rileva ancora una marcata diffidenza della minore nei confronti del padre. In particolare, la relazione dei Servizi Sociali del 3.12.2024 ha restituito un minimo risultato di apertura: “l'incontro è durato circa mezz'ora ed è andato abbastanza bene: era molto arrabbiata e ha comunicato i motivi del suo Per_1 allontanamento;
tuttavia il confronto è terminato con un abbraccio”; ma gli stessi Servizi, però, subito dopo hanno così precisato: “Nei giorni successivi il sig. ha contattato CP_1
telefonicamente la figlia, che però non ha risposto. La scrivente non è ancora riuscita a fissare un colloquio con la minore al fine di comprendere il punto di vista della stessa relativamente al contenuto e all'andamento del suddetto incontro”. Parallelamente, i Servizi di Psicologia dell'Età evolutiva hanno così relazionato il 5.12.2024: “Permane una rigida ostinazione da parte di a non voler incontrare o parlare con il padre, poiché a suo dire offesa dai Per_1 di lui comportamenti e poiché il padre stesso non ha accettato l'ultimatum impostogli (ovvero che scegliesse tra lei figlia e la compagna attuale)”.
A complicare la situazione è certamente il rifiuto di di frequentare la scuola;
Per_1 nonostante l'intervento Educativo attivato in favore della minore, grazie al quale la ragazza ha potuto usufruire della didattica a distanza e di un aiuto domiciliare. Tali elementi comprovano l'oggettiva difficoltà della madre di gestire la figlia, ma appare certamente inconfutabile il legame intercorrente tra la madre e la figlia.
Per tali ragioni, il Collegio, in punto collocazione della minore, per preservare il più possibile la serenità di ritiene opportuno confermare l'ordinanza presidenziale 24.3.2023, Per_1
reputando comunque necessaria la prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi già incaricati, in modo che proseguano il loro sostegno a favore nel nucleo familiare, con particolare riguardo all'aspetto educativo per , affinchè possa aiutarla nel riprendere Per_1
la frequenza scolastica, per superare i sintomi psicosomatici che mostra nel momento di andare a scuola, e che possa osservare e meglio capire le dinamiche famigliari.
V. Con riguardo alle visite padre-figlia, al momento risulta che non voglia Per_1
frequentare il padre perché arrabbiato con lui. Nella memoria di replica, tuttavia, il padre ha riferito che i rapporti con la figlia si erano molto intensificati e che gli stessi si sentivano telefonicamente e si incontravano con frequenza e regolarità.
Nelle condizioni date, si ritiene necessario che i Servizi già incaricati, nella loro prosecuzione al sostegno del nucleo familiare, possano aiutare nel recupero del rapporto con la Per_1
figura genitoriale paterna e favoriscano una ripresa delle visite con le modalità che riterranno pagina 8 di 12 più opportune per la serenità di mantenendo il sostegno fino a quando ritenuto utile Per_1
o necessario e con l'obiettivo dell'ampliamento o addirittura della libera organizzazione degli stessi per accordo tra padre e figlia, anche tenuto conto dell'età di ormai Per_1
adolescente.
VI. Per quanto attiene al tema dell'assegnazione della casa coniugale, stante il pronunciamento sulla collocazione della minore, va confermato il provvedimento presidenziale 24.3.2023, con cui la casa già coniugale è stata assegnata alla moglie, con l'uso degli arredi.
VII. Per quanto concerne la questione economica, come rilevato dall'ordinanza presidenziale:
“Le dichiarazioni fiscali [della IG.ra ] si limitano a[d indicare] redditi di Pt_1
partecipazione, da ultimo pressoché azzerati. Non risulta nè la proprietà, né certamente
l'affitto di 500 euro che essa stessa ha indicato. I muri produttivi di reddito sembrerebbero poi diversi da quelli dell'esercizio che sarebbe gestito dal fratello. La ricorrente ha omesso la produzione ed anche solo l'indicazione dei c/c a lei riferibili. La documentazione afferisce a periodi in cui non aveva ancora avuto luogo la successione dei beni dei genitori. Sicchè sia per le modalità espositive caratterizzate da una qual reticenza, sia per le documentazioni richieste, ma clamorosamente omesse, la situazione reddituale della sig. appaiono lungi Pt_1 dall'essere conosciute e disponibili per la decisione”.
D'altra parte, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente in corso di causa, ancora non si rinviene molta chiarezza;
più precisamente, non è chiaro se uno dei due immobili di cui alla dichiarazione sostitutiva prodotta il 12.12.2024 sia produttivo di reddito, non è altresì chiaro se la IG.ra , in qualità di comproprietaria (per successione) dell'immobile sito in Settimo Pt_1
Torinese, Via Asti 12, percepisca un canone di locazione dal fratello per la sua occupazione
(immobile che in ogni caso, se necessario, potrebbe essere messo a reddito); infine, in un tale contesto di approssimazione, non si ritiene verosimile che la ricorrente possa sopravvivere senza altro reddito se non quello dichiarato (già solo, in via esemplificativa e non esaustiva, si sottolinea che nel 2023 il reddito percepito non può corrispondere alla somma di € 651,00 -cfr. dichiarazione sostitutiva prodotta il 12.12.2024- stante la percezione del contributo di mantenimento dal IG. che, in forza di ordinanza presidenziale 23.3.2023, E_ versa detta cifra dal mese di aprile 2023; donde l'inattendibilità/l'imprecisione della dichiarazione resa). Infine, in ragione della condizione reddituale, la ricorrente si sarebbe dovuta fare parte diligente per domandare l'assegno Unico per la figlia, circostanza che non si rinviene e che pertanto non legittima la ricorrente a richieste economiche superiori a quelle già vigenti.
pagina 9 di 12 Su altro fronte, il IG. ha una condizione reddituale più florida della resistente, ma ha CP_1 un'esposizione debitoria molto gravosa (cfr. docc 6-7-8-9 e dichiarazione sostitutiva prodotta il
12.12.2024) già contemplata in fase presidenziale. La documentazione prodotta nel corso del giudizio non giustifica ragionevolmente la modifica del quadro economico vigente, pur tenuto conto del reddito emergente dalla dichiarazione 2024 sui redditi del 2023, più alta rispetto agli anni precedenti;
codesto Collegio, infatti, ritiene verosimile, alla luce del quadro complessivo, quanto sottolineato dal resistente nella dichiarazione sostitutiva (cfr. produzione del
12.12.2024) ed in particolare, quanto segue:
Dunque, tenuto conto: a) che non emergono documentalmente condizioni economiche delle parti che suggeriscano modifiche alla vigente regolamentazione, non soggetta peraltro a reclamo, b) che già al momento dell'emissione dell'ordinanza presidenziale, le visite padre- figlia erano assenti, onde per cui non si rinviene l'opportunità di proporzionare diversamente la contribuzione al mantenimento della figlia a favore della madre sulla base dell'onere economico a suo carico, quale genitore presso cui la figlia permane stabilmente;
nelle condizioni date, non si può che confermare l'importo del contributo di mantenimento per la figlia nella somma di € 350,00 mensili, oltre ISTAT e compartecipazione alle spese come da
Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea.
VIII. Con riguardo al contributo di mantenimento per la moglie, allo stesso modo, si conferma che non vi sono i presupposti - vista la situazione economica delle parti , quale risulta dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio - per porre a carico del marito assegno per contributo al mantenimento della moglie, la quale dispone di adeguata capacità lavorativa e di un suo personale patrimonio.
IX. L'esaustività dei rilievi svolti (aventi carattere assorbente) rende ultronea ogni altra valutazione.
In particolare, vanno nuovamente disattese le istanze istruttorie reiterate dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni definitive, istanze sulle quali il giudice si era già pronunciato, rigettandole, con provvedimento del 24.12.2024, da intendersi in questa sede integralmente pagina 10 di 12 richiamato. Del resto, non risultano neanche evidenziati elementi nuovi che possano giustificare una valutazione diversa da quella ivi resa.
X. In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che le parti hanno entrambe chiesto la pronuncia sul vincolo e sull'affidamento condiviso della minore e per il resto, parimenti rigettate le domande di addebito della separazione, non è stata integralmente accolta alcuna domanda, pertanto, le spese di lite vanno compensate integralmente tra le parti, in assenza anche di prevalente soccombenza di una di esse.
Alla luce dell'operata compensazione, nulla va disposto in ordine all'istanza ai sensi dell'art. 93 c.p.c. della difesa del convenuto di condanna della controparte al pagamento delle spese in favore dei legali antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4016/2022 R.G., sentito il Pubblico Ministero, disattesa, rinunciata od assorbita ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in Settimo Torinese, il 16.5.2009, con
[...]
atto trascritto nei Registri di Stato Civile del detto Comune al n. 19, Parte II Serie A, anno
2009; devono eseguirsi le formalità di legge;
2) RIGETTA la domanda di addebito della separazione svolta dalla ricorrente nei confronti del
IG. E_
3) RIGETTA la domanda di addebito della separazione svolta dal resistente nei confronti della
IG.ra Parte_1
4) DISPONE l'affidamento della figlia a entrambi i genitori, con mantenimento Per_1
della residenza anagrafica e della dimora prevalente della minore presso la madre.
5) DISPONE la prosecuzione della presa in carico e del monitoraggio da parte dei Servizi
Sociali e del Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva per garantire alla minore la rielaborazione della sua storia passata ed il recupero del rapporto con la figura paterna, con individuazione, qualora vi siano i presupposti, del miglior regime di visita padre-figlia; dovrà inoltre proseguire l'intervento di educativa domiciliare per il monitoraggio ed il sostegno del nucleo ed in particolare per rispetto alla frequenza scolastica, al rapporto con la Per_1
pagina 11 di 12 figura paterna ed all'individuazione di attività che ne possano favorire la socializzazione con i pari;
tali interventi dovranno essere mantenuti fintanto che ritenuti utili o necessari;
6) ASSEGNA la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla moglie, Parte_1
, quale genitore collocatario della figlia minore;
[...]
7) DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione di quando la ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il Per_1 CP_1 mantenimento della figlia, l'assegno periodico di € 350,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale
Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea.
8) RESPINGE la domanda di contributo al mantenimento della moglie svolta dalla IG.ra
Parte_1
9) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ivrea, in data 24 settembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott.ssa Antonia Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei dottori: dott.ssa Antonia MUSSA Presidente dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est. dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
Sentito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4016/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
Civili, avente ad oggetto
Separazione personale tra coniugi promossa dalla ricorrente
nata a [...] [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in Settimo Torinese(TO), rappresentata dall' Avv. Pino VELARDO, con Studio in
Ivrea, Via Castiglione n.22, giusta procura in atti ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2089 del 19.12.2022 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea nei confronti del resistente
(C.F. , nato a [...] il [...], E_ C.F._2
residente in Settimo Torinese (TO), rappresentato, dagli Avv.ti Maria Annunziata GIOFFRÈ e
Luigi LUPPINO, con Studio in Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC) alla Via Ten. Rechichi n.57, per delega in atti con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica di Ivrea.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: “1) che la separazione sia pronunciata con addebito al signor
; chiarendo che tale richiesta è giustificata dalla circostanza che il E_
resistente ha intrattenuto relazione extraconiugale e che tale relazione è stata causa della frattura dell'armonia coniugale;
2) che siano confermati i provvedimenti relativi alla figlia minore e alla casa coniugale;
3) che venga posto a carico di un assegno mensile di euro 500,00 a titolo di E_
concorso al mantenimento della figlia minore
3) che venga corrisposto alla signora dal signor un Parte_1 E_
assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili così come già richiesto nel ricorso introduttivo;
precisa che tali disposizioni si giustificano con il divario sensibile di redditi tra il ricorrente e la resistente, come da documentazione prodotta ed evidenziato dall'Ill.mo
Presidente de Tribunale:
“La documentazione fiscale indica ricavi per 140.000 euro ca alla ultima dichiarazione, costi per 122.000 euro ca ed un reddito positivo di ca 18000 euro. Per entità ricavi e dipendenti si tratta di una attività di non piccolissime dimensioni, con costi esposti, ma volontariamente assunti, assai elevati rispetto ai ricavi;
4) con vittoria di spese e onorari di causa, oltre rimborsi forfettario 15% , CPA 4% e IVA se e in quanto dovuta;
in via istruttoria, chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi, preceduti da rituale “Vero che”:
- V.C. ella è a conoscenza della relazione sentimentale intercorrente tra il signor CP_1
e la signora ?
[...] Parte_2
- V.C. ha visto il signor in atteggiamenti intimi con la signora E_ Pt_2
in diverse occasioni e quando ancora il primo viveva con la ricorrente ?
[...]
Si indicano a testi le signore e entrambe residenti in [...]
Settimo Torinese (TO)”.
PER IL RESISTENTE: insistono per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nella
Memoria difensiva con domanda riconvenzionale datata 8 marzo 2023, reiterate nella successiva memoria integrativa depositata il 10.06.2023 e da ultimo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. (e cioè: “Voglia, l'On.le Tribunale adito, ogni contraria eccezione, deduzione e istanza disattese, dichiarata la separazione personale dei coniugi CP_1
pagina 2 di 12 e , con pronuncia di addebito della separazione alla signora CP_1 Parte_1
per tutti i fatti esposti;
Parte_1
- Rigettare la domanda di addebito al signor , avanzata dalla signora E_
, siccome inammissibile e infondata;
Parte_1
- Rigettare la richiesta di assegno di mantenimento in favore della moglie, difettando i presupposti di cui all'art.156 cod. civ. ed in ogni caso perché il coniuge a cui viene addebitata la separazione, non ha diritto a ricevere l'assegno di mantenimento;
- Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso l'abitazione della madre, con diritto del padre di intrattenersi con la figlia secondo le seguenti modalità:
- a settimane alternate, nel week end dall'uscita di scuola del venerdì sino alle ore 20.00 della domenica;
Durante la settimana, dall'uscita di scuola alle ore 20.00 (dopo cena), lunedì, mercoledì e venerdì nella settimana in cui la bambina trascorre il week end con la mamma, martedì e giovedì nella settimana in cui la bambina trascorre il week end con il papà.
- Prevedere che:
- durante le vacanze natalizie, trascorra la Vigilia ed il Natale così come San Per_1
Silvestro e il giorno di Capodanno con l'uno o con l'altro genitore curando l'alternanza annuale fra festa e vigilia dei due genitori. Eguale alternanza si manterrà fra la S. Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo.
- in occasione del compleanno e dell'onomastico di si curerà che il festeggiamento, Per_1
ove possibile, sia comune ed alla presenza di entrambi i genitori ovvero organizzato in modo da garantire alla minore un tempo con ciascuno di essi, comprensivo del pranzo o della cena.
Il giorno della festa del papà la bambina starà con il padre, a prescindere da eventuali turnazioni. Analogamente accadrà per la festa della mamma, avendo cura di armonizzare detta domenica con la prevista alternanza dei weekend. trascorrerà rispettivamente con il Per_1
papà e con la mamma, inoltre, il compleanno di ciascun genitore.
- Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con un periodo Per_1
continuativo di 15 giorni nel mese di agosto o nel mese di luglio, previo accordo dei genitori da effettuarsi entro la fine del mese di giugno, e con il genitore non collocatario una settimana consecutiva nel mese di giugno al termine dell'anno scolastico.
- Stabilire che il papà abbia a contribuire al mantenimento della figlia minore con la corresponsione della somma di € 350,00 mensili (rivalutabile annualmente secondo indici
pagina 3 di 12 Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate (previa documentazione)
(come disposto dal provvedimento presidenziale);
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”
°°°°°
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio Parte_1 E_
concordatario in Settimo Torinese, il 16.5.2009, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del detto Comune al n. 19, Parte II Serie A, anno 2009.
Dall'unione coniugale è nata, a Chivasso, la figlia il 10.7.2010. Per_1
I coniugi, che hanno adito codesto Tribunale per la declaratoria di separazione, sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea, che, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.3.2023, autorizzati i coniugi a vivere separatamente, ha così stabilito:
“-Affida la figlia a entrambi i genitori, disponendo che la minore mantenga la Per_1
residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre.
- Dispone che il padre possa incontrarla e tenerla con sé secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì fino a domenica sera , ore
20,30 con riaccompagno;
- un pomeriggio , dall'uscita di scuola alle ore 21; e, provvedendo ad emettere i provvedimenti di rito, ha autorizzato le parti a vivere separati;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito);
- per metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno della figlia, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive la minore trascorrerà inoltre due settimane con ciascun genitore, anche suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza di accordo con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
pagina 4 di 12 Dispone che nei periodi di vacanza e comunque nei periodi di durata superiore ai gg 3 senza alternanza tra i genitori, ai minori sia assicurata la possibilità di contattare di telefono/videochiamata il genitore non assegnato della visita in periodo tardo pomeridiano per
15 minuti c.a..
-Assegna la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla moglie, Parte_1
, il marito avendo già abbandonato l'abitazione
[...]
-Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della prole quando la ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il CP_1 mantenimento della figlia, l'assegno periodico di € 350,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale
Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea”.
Svolta la fase istruttoria, con deposito delle memorie e con l'escussione testimoniale, acquisite nel tempo tutte le relazioni dei Servizi incaricati, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la causa al Collegio, dopo il deposito degli atti conclusionali.
I. Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale (formulata da entrambe le parti) è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza.
Al riguardo, si osserva, infatti, che il tenore complessivo delle deduzioni reciprocamente svolte dalle parti - formulate da entrambi con domanda di addebito della separazione - in ordine all'intolleranza della vita in comune (entrambi i coniugi hanno argomentato sostenendo che
l'affectio tra coniugi sia venuta meno per l'infedeltà dell'altro), nonché l'indifferenza verso ogni sollecitazione alla riconciliazione e l'ormai perdurante e risalente cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di qualsiasi forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono eseguirsi le formalità di legge.
II. La ricorrente ha chiesto la declaratoria di addebito della separazione al marito, adducendo che lo stesso abbia da tempo intrattenuto relazioni extraconiugali ed in particolare con la IG.ra pagina 5 di 12 sua collega di lavoro, relazione di cui sarebbe venuta a conoscenza da Parte_2
messaggi e foto presenti sul cellulare del marito (cfr. doc. 5 allegato al Ricorso).
Dall'escussione testimoniale delle IG.re e si ricava che più Testimone_3 Testimone_2 volte il IG. e la IG.ra siano stati visti insieme (d'altronde E_ Parte_2
da tempo lavorano insieme); in particolare, però, la IG.ra ha precisato anche (riferendosi Tes_1 ai due): “sembravano complici ma non ho mai visto personalmente il e la sig.ra CP_1
abbracciarsi o baciarsi”, mentre la IG.ra ha dichiarato “Li ho visti Pt_2 Testimone_2 più volte insieme, li ho visti mano nella mano ed anche più volte baciarsi, mentre io passavo”, precisava “poteva già essere l'estate del 2020” e poi aggiungeva “lei sapeva della relazione extraconiugale del marito e ci stava male, ma stavano ancora insieme”.
Tali testimonianze sono da ritenersi attendibili.
Il marito d'altro canto, ha prodotto messaggistica (cfr. doc. 2 allegato alla memoria difensiva) da cui si evince chiaramente (nonostante la smentita della ricorrente, che nega la contestualizzazione temporale in costanza di matrimonio), che la IG.ra avesse Pt_1
intrattenuto una relazione extraconiugale da prima della nascita della figlia (2010) e un messaggio, risalente al 22.3.2021 (cfr. all.1 alla memoria integrativa 10.6.2023 del resistente) inviato dalla moglie al marito, in cui la IG.ra avrebbe chiesto di essere perdonata, Pt_1
documento su cui la ricorrente non ha preso posizione. Il tenore dei messaggi è invero molto eloquente e consente anche una collocazione temporale degli eventi, dal momento che in uno degli indicati messaggi scambiati dalla moglie con un uomo si fa riferimento alla durata di 16 anni della loro relazione ed anche della sospensione della stessa mentre la moglie era in stato di gravidanza. In altro messaggio scambiato con un'amica la moglie riferisce all'interlocutrice di avere ricevuto un ultimatum da un uomo cioè di cessare la convivenza con il marito, essendo solo una situazione di comodo, e l'amica concorda che oramai la relazione coniugale non esiste più.
E' dunque evidente che da tempo i coniugi vivevano sotto lo stesso tetto ma conducevano vite autonome, essendo venuta meno tra loro ogni comunanza di intenti ed ogni sentimento coniugale, come emerge per quanto riguarda il marito anche da quanto riferito dalla teste di avere cioè visto il marito con un'altra donna in atteggiamenti molto eloquenti fin Tes_2
dal 2020 e che la moglie era a conoscenza di tale situazione e per la moglie dalla messaggistica
(molto indubbiamente molto intima tra i due) sopra indicata in cui addirittura si fa riferimento alla durata della relazione extraconiugale da circa 16 anni.
pagina 6 di 12 Tanto premesso, non appare affatto condivisibile l'allegazione della moglie secondo la quale la prova della responsabilità del marito nella crisi coniugale sarebbe ravvisabile nella circostanza che il marito si fosse allontanato dalla casa coniugale, dal momento che tale allontanamento, come sottolineato anche dal convenuto, si è verificato a distanza di oltre un anno dalla scoperta della relazione extraconiugale della moglie.
In detto contesto di infedeltà reciproca di entrambi i coniugi, non vi sono i presupposti per giungere ad una declaratoria di addebito, così come la giurisprudenza più volte ha affermato:
“In tema di separazione tra coniugi, la reiterata inosservanza da parte di entrambi dell'obbligo di reciproca fedeltà non costituisce circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione in capo all'uno o all'altro o ad entrambi, quando sia sopravvenuta in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo
e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da "affectio coniugalis" (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 20/04/2011, n.
9074). Tale condivisibile orientamento giurisprudenziale è stato ancora ribadito di recente dalla
Cassazione Sez. I nella sentenza n. 32837/2022, nel senso che non può ritenersi che la separazione sia da addebitare ad un coniuge allorquando la relazione extraconiugale sia sopravvenuta quando il rapporto coniugale era oramai irrimediabilmente compromesso.
Per tutte le ragioni suesposte, dunque, le domande di addebito della separazione formulate da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., vanno entrambe rigettate.
III. Con riguardo all'affidamento di , il Collegio ritiene di confermare quanto Per_1 disposto dall'ordinanza presidenziale 24.3.2023, non sussistendo, peraltro, alcun contrasto tra le parti in merito a detto profilo. In ogni caso, non sono emersi comunque elementi tali da far ritenere di pregiudizio per la figlia l'indicato regime legale di affido (ed indurre dunque a derogare allo stesso).
IV. Con riguardo alla collocazione di , si ritiene opportuno confermare l'ordinanza Per_1
presidenziale 24.3.2023, disponendo che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre, anche al fine di garantire alla stessa continuità nelle abitudini di vita.
A riguardo, si osserva che dalle risultanze di tutte le relazioni dei Servizi incaricati, emerge che la minore sia stata coinvolta da entrambi i genitori nelle dinamiche della loro separazione, circostanza che, unita ai lutti familiari, ha aggravato il peso emotivo della minore, che ha empatizzato maggiormente con la madre, ascrivendo al padre la responsabilità della disgregazione familiare.
pagina 7 di 12 Dalle molteplici relazioni dei Servizi Sociali e del Servizio di Psicologia dell'Età evolutiva (ed in particolare dalle ultime depositate il 3.12.2024 e il 5.12.2024), si rileva ancora una marcata diffidenza della minore nei confronti del padre. In particolare, la relazione dei Servizi Sociali del 3.12.2024 ha restituito un minimo risultato di apertura: “l'incontro è durato circa mezz'ora ed è andato abbastanza bene: era molto arrabbiata e ha comunicato i motivi del suo Per_1 allontanamento;
tuttavia il confronto è terminato con un abbraccio”; ma gli stessi Servizi, però, subito dopo hanno così precisato: “Nei giorni successivi il sig. ha contattato CP_1
telefonicamente la figlia, che però non ha risposto. La scrivente non è ancora riuscita a fissare un colloquio con la minore al fine di comprendere il punto di vista della stessa relativamente al contenuto e all'andamento del suddetto incontro”. Parallelamente, i Servizi di Psicologia dell'Età evolutiva hanno così relazionato il 5.12.2024: “Permane una rigida ostinazione da parte di a non voler incontrare o parlare con il padre, poiché a suo dire offesa dai Per_1 di lui comportamenti e poiché il padre stesso non ha accettato l'ultimatum impostogli (ovvero che scegliesse tra lei figlia e la compagna attuale)”.
A complicare la situazione è certamente il rifiuto di di frequentare la scuola;
Per_1 nonostante l'intervento Educativo attivato in favore della minore, grazie al quale la ragazza ha potuto usufruire della didattica a distanza e di un aiuto domiciliare. Tali elementi comprovano l'oggettiva difficoltà della madre di gestire la figlia, ma appare certamente inconfutabile il legame intercorrente tra la madre e la figlia.
Per tali ragioni, il Collegio, in punto collocazione della minore, per preservare il più possibile la serenità di ritiene opportuno confermare l'ordinanza presidenziale 24.3.2023, Per_1
reputando comunque necessaria la prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi già incaricati, in modo che proseguano il loro sostegno a favore nel nucleo familiare, con particolare riguardo all'aspetto educativo per , affinchè possa aiutarla nel riprendere Per_1
la frequenza scolastica, per superare i sintomi psicosomatici che mostra nel momento di andare a scuola, e che possa osservare e meglio capire le dinamiche famigliari.
V. Con riguardo alle visite padre-figlia, al momento risulta che non voglia Per_1
frequentare il padre perché arrabbiato con lui. Nella memoria di replica, tuttavia, il padre ha riferito che i rapporti con la figlia si erano molto intensificati e che gli stessi si sentivano telefonicamente e si incontravano con frequenza e regolarità.
Nelle condizioni date, si ritiene necessario che i Servizi già incaricati, nella loro prosecuzione al sostegno del nucleo familiare, possano aiutare nel recupero del rapporto con la Per_1
figura genitoriale paterna e favoriscano una ripresa delle visite con le modalità che riterranno pagina 8 di 12 più opportune per la serenità di mantenendo il sostegno fino a quando ritenuto utile Per_1
o necessario e con l'obiettivo dell'ampliamento o addirittura della libera organizzazione degli stessi per accordo tra padre e figlia, anche tenuto conto dell'età di ormai Per_1
adolescente.
VI. Per quanto attiene al tema dell'assegnazione della casa coniugale, stante il pronunciamento sulla collocazione della minore, va confermato il provvedimento presidenziale 24.3.2023, con cui la casa già coniugale è stata assegnata alla moglie, con l'uso degli arredi.
VII. Per quanto concerne la questione economica, come rilevato dall'ordinanza presidenziale:
“Le dichiarazioni fiscali [della IG.ra ] si limitano a[d indicare] redditi di Pt_1
partecipazione, da ultimo pressoché azzerati. Non risulta nè la proprietà, né certamente
l'affitto di 500 euro che essa stessa ha indicato. I muri produttivi di reddito sembrerebbero poi diversi da quelli dell'esercizio che sarebbe gestito dal fratello. La ricorrente ha omesso la produzione ed anche solo l'indicazione dei c/c a lei riferibili. La documentazione afferisce a periodi in cui non aveva ancora avuto luogo la successione dei beni dei genitori. Sicchè sia per le modalità espositive caratterizzate da una qual reticenza, sia per le documentazioni richieste, ma clamorosamente omesse, la situazione reddituale della sig. appaiono lungi Pt_1 dall'essere conosciute e disponibili per la decisione”.
D'altra parte, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente in corso di causa, ancora non si rinviene molta chiarezza;
più precisamente, non è chiaro se uno dei due immobili di cui alla dichiarazione sostitutiva prodotta il 12.12.2024 sia produttivo di reddito, non è altresì chiaro se la IG.ra , in qualità di comproprietaria (per successione) dell'immobile sito in Settimo Pt_1
Torinese, Via Asti 12, percepisca un canone di locazione dal fratello per la sua occupazione
(immobile che in ogni caso, se necessario, potrebbe essere messo a reddito); infine, in un tale contesto di approssimazione, non si ritiene verosimile che la ricorrente possa sopravvivere senza altro reddito se non quello dichiarato (già solo, in via esemplificativa e non esaustiva, si sottolinea che nel 2023 il reddito percepito non può corrispondere alla somma di € 651,00 -cfr. dichiarazione sostitutiva prodotta il 12.12.2024- stante la percezione del contributo di mantenimento dal IG. che, in forza di ordinanza presidenziale 23.3.2023, E_ versa detta cifra dal mese di aprile 2023; donde l'inattendibilità/l'imprecisione della dichiarazione resa). Infine, in ragione della condizione reddituale, la ricorrente si sarebbe dovuta fare parte diligente per domandare l'assegno Unico per la figlia, circostanza che non si rinviene e che pertanto non legittima la ricorrente a richieste economiche superiori a quelle già vigenti.
pagina 9 di 12 Su altro fronte, il IG. ha una condizione reddituale più florida della resistente, ma ha CP_1 un'esposizione debitoria molto gravosa (cfr. docc 6-7-8-9 e dichiarazione sostitutiva prodotta il
12.12.2024) già contemplata in fase presidenziale. La documentazione prodotta nel corso del giudizio non giustifica ragionevolmente la modifica del quadro economico vigente, pur tenuto conto del reddito emergente dalla dichiarazione 2024 sui redditi del 2023, più alta rispetto agli anni precedenti;
codesto Collegio, infatti, ritiene verosimile, alla luce del quadro complessivo, quanto sottolineato dal resistente nella dichiarazione sostitutiva (cfr. produzione del
12.12.2024) ed in particolare, quanto segue:
Dunque, tenuto conto: a) che non emergono documentalmente condizioni economiche delle parti che suggeriscano modifiche alla vigente regolamentazione, non soggetta peraltro a reclamo, b) che già al momento dell'emissione dell'ordinanza presidenziale, le visite padre- figlia erano assenti, onde per cui non si rinviene l'opportunità di proporzionare diversamente la contribuzione al mantenimento della figlia a favore della madre sulla base dell'onere economico a suo carico, quale genitore presso cui la figlia permane stabilmente;
nelle condizioni date, non si può che confermare l'importo del contributo di mantenimento per la figlia nella somma di € 350,00 mensili, oltre ISTAT e compartecipazione alle spese come da
Protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea.
VIII. Con riguardo al contributo di mantenimento per la moglie, allo stesso modo, si conferma che non vi sono i presupposti - vista la situazione economica delle parti , quale risulta dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio - per porre a carico del marito assegno per contributo al mantenimento della moglie, la quale dispone di adeguata capacità lavorativa e di un suo personale patrimonio.
IX. L'esaustività dei rilievi svolti (aventi carattere assorbente) rende ultronea ogni altra valutazione.
In particolare, vanno nuovamente disattese le istanze istruttorie reiterate dalla ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni definitive, istanze sulle quali il giudice si era già pronunciato, rigettandole, con provvedimento del 24.12.2024, da intendersi in questa sede integralmente pagina 10 di 12 richiamato. Del resto, non risultano neanche evidenziati elementi nuovi che possano giustificare una valutazione diversa da quella ivi resa.
X. In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che le parti hanno entrambe chiesto la pronuncia sul vincolo e sull'affidamento condiviso della minore e per il resto, parimenti rigettate le domande di addebito della separazione, non è stata integralmente accolta alcuna domanda, pertanto, le spese di lite vanno compensate integralmente tra le parti, in assenza anche di prevalente soccombenza di una di esse.
Alla luce dell'operata compensazione, nulla va disposto in ordine all'istanza ai sensi dell'art. 93 c.p.c. della difesa del convenuto di condanna della controparte al pagamento delle spese in favore dei legali antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4016/2022 R.G., sentito il Pubblico Ministero, disattesa, rinunciata od assorbita ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio concordatario in Settimo Torinese, il 16.5.2009, con
[...]
atto trascritto nei Registri di Stato Civile del detto Comune al n. 19, Parte II Serie A, anno
2009; devono eseguirsi le formalità di legge;
2) RIGETTA la domanda di addebito della separazione svolta dalla ricorrente nei confronti del
IG. E_
3) RIGETTA la domanda di addebito della separazione svolta dal resistente nei confronti della
IG.ra Parte_1
4) DISPONE l'affidamento della figlia a entrambi i genitori, con mantenimento Per_1
della residenza anagrafica e della dimora prevalente della minore presso la madre.
5) DISPONE la prosecuzione della presa in carico e del monitoraggio da parte dei Servizi
Sociali e del Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva per garantire alla minore la rielaborazione della sua storia passata ed il recupero del rapporto con la figura paterna, con individuazione, qualora vi siano i presupposti, del miglior regime di visita padre-figlia; dovrà inoltre proseguire l'intervento di educativa domiciliare per il monitoraggio ed il sostegno del nucleo ed in particolare per rispetto alla frequenza scolastica, al rapporto con la Per_1
pagina 11 di 12 figura paterna ed all'individuazione di attività che ne possano favorire la socializzazione con i pari;
tali interventi dovranno essere mantenuti fintanto che ritenuti utili o necessari;
6) ASSEGNA la casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla moglie, Parte_1
, quale genitore collocatario della figlia minore;
[...]
7) DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione di quando la ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il Per_1 CP_1 mantenimento della figlia, l'assegno periodico di € 350,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il vigente Protocollo d'intesa tra il Tribunale
Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Ivrea.
8) RESPINGE la domanda di contributo al mantenimento della moglie svolta dalla IG.ra
Parte_1
9) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Ivrea, in data 24 settembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott.ssa Antonia Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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