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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 26/01/2026, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 292/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svoltasi ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92, in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 2764/2022 depositato il 13/12/2022 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 difeso da Difensore_1 -
CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bitonto in persona del Sindaco p.t. - Corso Vittorio Emanuele II° n. 41 70032 Bitonto BA difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso
Email_2;
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 768/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 6 e pubblicata il 22/04/2022
atti impositivi:
- avviso di accertamento n. 2208 imu 2015 Richieste delle parti: Appellante: rinuncia all'appello e compensazione delle spese di giudizio;
Appellato: accettazione della rinuncia all'appello.
Svolgimento del processo
Ricorrente_1 , come in atti generalizzato, rappresentato e difeso (d'ora in avanti, per brevità, il contribuente), con ricorso notificato in data 19.1.2022 e poi iscritto a ruolo in data
13.12.2022, proponeva appello avverso la sentenza n. 768/06/2022 della Commissione Tributaria
Provinciale di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio.
La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto per ragioni di sintesi si rimanda) aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento n. 2208 (n. 36209 di prot. del 4.11.2020), emesso dal Comune di Bitonto in data 4.11.2020 e notificato in data 4.12.2020.
A mezzo di tale atto impositivo, con riguardo all'anno di imposta 2015, era liquidata nei suoi confronti una maggior i.mu. in seguito al possesso a titolo di proprietà di n. 66 immobili ubicati nel territorio di tale Comune, costituiti da terreni agricoli (51) e fabbricati (15) ed identificati in conformità alle risultanze del catasto terreni e del n.c.e.u. del medesimo ente locale.
L'ufficio impositore liquidava e domandava il pagamento di una maggiore imposta stimata in €
13.263,00, al netto degli interessi legali medio tempore maturati dall'art. 1 comma 165 L. n. 296/06, delle sanzioni pecuniarie al contempo inflitte e delle spese di notifica.
La Commissione Provinciale di Bari respingeva il ricorso ed affermava che la pretesa creditoria vantata dall'ufficio impositore era fondata poiché l'annotazione nelle evidenze catastali della natura rurale dei fabbricati non aveva effetto retroattivo ed il contribuente non aveva dimostrato di avere corrisposto all'I.n.p.s. i contributi previdenziali da lui dovuti in qualità di i.a.p..
Il contribuente chiedeva la riforma della sentenza impugnandola per mezzo dei motivi oggetto del gravame innanzi;
egli lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. (in conseguenza dell'omessa pronuncia del giudice di prime cure su tre motivi del ricorso introduttivo del processo di primo grado), la violazione degli artt. 1 comma 708 L. n. 147/13, 13 comma 8 d.l. n. 201/11 e 9 comma 3 d.l. n.
557/93 (e la conseguente erroneità dell'esclusione del requisito della ruralità in capo agli immobili colpiti dall'imposta), la violazione del d.m. 26.7.2012 e dell'art. 2 comma 5 ter d.l. n. 102/13, l'omissione della pronuncia in merito al motivo di ricorso che invocava l'annullamento del trattamento sanzionatorio per violazione dell'art. 10 L. n. 212/00 e l'illegittimità del regolamento delle spese di giudizio. L'ufficio impositore si costituiva a mezzo di controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del gravame.
In data 24.11.2025 l'appellante depositava dichiarazione di rinuncia all'appello, accompagnata dall'accettazione dell'appellato.
In data 1.12.2025 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 12.1.2026 deliberava la decisione.
Motivi della decisione
La motivazione della sentenza viene redatta in conformità alle previsioni dell'art. 118 commi 1 e 2 att. c.p.c..
L'appello è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.
Invero, l'intendimento manifestato dal contribuente con la propria dichiarazione di rinuncia depositata in data 24.11.2025, a giudizio della Corte, va correttamente qualificato come “rinuncia all'impugnazione”, istituto che, sebbene non espressamente disciplinato dall'ordinamento processuale civile e tributario (a differenza di quanto accade per quello processuale penale), costituisce una species del genus “rinuncia all'azione”, come insegna la Suprema Corte di Cassazione secondo la quale “in tal guisa questa Corte non può che reiterare il proprio insegnamento. Ovvero che l'acquiescenza contemplata dall'art. 329 c.p.c. opera come preclusione rispetto ad un'impugnazione non ancora proposta, mentre nell'ipotesi in cui la sentenza sia già stata impugnata è possibile avvalersi soltanto di un'espressa rinunzia all'impugnazione stessa, da compiersi nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge (cfr. Cass. sez. lav. 16.10.2013, n. 23529; Cass. (ord.) 10.2.2012, n. 1963)… D'altra parte è vero senza dubbio che nel giudizio di appello la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato (cfr. Cass. (ord.) 6.3.2018, n. 5250; Cass. 19.5.1995, n. 556)” (cfr.
Cass. Civ. Sez. II° sent. n. 2670/20). Nel medesimo solco interpretativo si esprime la sentenza della Suprema Corte n. 5250/18 (Sez. VI° Civile) secondo la quale “nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato”. Ad ogni buon conto, va osservato ad abundantiam che nel caso di specie l'ente locale appellato ha accettato la suddetta rinuncia al gravame.
Da ultimo, va rammentato che “la rinuncia, in appello, agli atti di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l'estinzione, in virtù dell'art. 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo, sicché l'efficacia abdicativa in ordine all'effetto sostanziale della decisione di merito, di per sè preclusiva del potere delle parti di chiedere al giudice una nuova decisione sulla stessa controversia, va riconosciuta soltanto ad un atto che possa essere interpretato come rinuncia anche al giudicato, in quanto estesa alla sentenza già emessa ed alle sue conseguenze” (Cass. Civ. Sez. I° sent. n. 26372/24).
Ne consegue che l'appello deve reputarsi inammissibile, come anticipato.
Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio vanno integralmente compensati ai sensi dell'art. 15 comma 2 d. lgs. n. 546/92; infatti, l'atteggiamento processuale dell'appellante, ispirato a collaborazione e lealtà, integrano ragioni gravi ed eccezionali per addivenire al siffatto regolamento delle spese di lite.
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione così decide: dichiara inammissibile l'appello; compensa integralmente le spese e gli onorari del presente grado di giudizio. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 12.1.2026.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia Sezione 3, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente e Relatore PONTASSUGLIA EUGENIA, Giudice PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice a seguito di discussione in pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio svoltasi ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92, in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente sentenza
- sull'appello n. 2764/2022 depositato il 13/12/2022 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 difeso da Difensore_1 -
CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bitonto in persona del Sindaco p.t. - Corso Vittorio Emanuele II° n. 41 70032 Bitonto BA difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso
Email_2;
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- sentenza n. 768/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari sez. 6 e pubblicata il 22/04/2022
atti impositivi:
- avviso di accertamento n. 2208 imu 2015 Richieste delle parti: Appellante: rinuncia all'appello e compensazione delle spese di giudizio;
Appellato: accettazione della rinuncia all'appello.
Svolgimento del processo
Ricorrente_1 , come in atti generalizzato, rappresentato e difeso (d'ora in avanti, per brevità, il contribuente), con ricorso notificato in data 19.1.2022 e poi iscritto a ruolo in data
13.12.2022, proponeva appello avverso la sentenza n. 768/06/2022 della Commissione Tributaria
Provinciale di Bari e ne chiedeva la riforma con vittoria delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio.
La sentenza di primo grado (alla cui parte espositiva in fatto per ragioni di sintesi si rimanda) aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento n. 2208 (n. 36209 di prot. del 4.11.2020), emesso dal Comune di Bitonto in data 4.11.2020 e notificato in data 4.12.2020.
A mezzo di tale atto impositivo, con riguardo all'anno di imposta 2015, era liquidata nei suoi confronti una maggior i.mu. in seguito al possesso a titolo di proprietà di n. 66 immobili ubicati nel territorio di tale Comune, costituiti da terreni agricoli (51) e fabbricati (15) ed identificati in conformità alle risultanze del catasto terreni e del n.c.e.u. del medesimo ente locale.
L'ufficio impositore liquidava e domandava il pagamento di una maggiore imposta stimata in €
13.263,00, al netto degli interessi legali medio tempore maturati dall'art. 1 comma 165 L. n. 296/06, delle sanzioni pecuniarie al contempo inflitte e delle spese di notifica.
La Commissione Provinciale di Bari respingeva il ricorso ed affermava che la pretesa creditoria vantata dall'ufficio impositore era fondata poiché l'annotazione nelle evidenze catastali della natura rurale dei fabbricati non aveva effetto retroattivo ed il contribuente non aveva dimostrato di avere corrisposto all'I.n.p.s. i contributi previdenziali da lui dovuti in qualità di i.a.p..
Il contribuente chiedeva la riforma della sentenza impugnandola per mezzo dei motivi oggetto del gravame innanzi;
egli lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. (in conseguenza dell'omessa pronuncia del giudice di prime cure su tre motivi del ricorso introduttivo del processo di primo grado), la violazione degli artt. 1 comma 708 L. n. 147/13, 13 comma 8 d.l. n. 201/11 e 9 comma 3 d.l. n.
557/93 (e la conseguente erroneità dell'esclusione del requisito della ruralità in capo agli immobili colpiti dall'imposta), la violazione del d.m. 26.7.2012 e dell'art. 2 comma 5 ter d.l. n. 102/13, l'omissione della pronuncia in merito al motivo di ricorso che invocava l'annullamento del trattamento sanzionatorio per violazione dell'art. 10 L. n. 212/00 e l'illegittimità del regolamento delle spese di giudizio. L'ufficio impositore si costituiva a mezzo di controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto del gravame.
In data 24.11.2025 l'appellante depositava dichiarazione di rinuncia all'appello, accompagnata dall'accettazione dell'appellato.
In data 1.12.2025 si svolgeva la discussione e questa Corte, previo differimento della camera di consiglio ai sensi dell'art. 35 comma 2 d. lgs. n. 546/92 (ricorrevano i motivi di tale rinvio alla luce del consistente carico del ruolo di udienza e della necessità di approfondire le questioni sottese alla decisione della lite), in data 12.1.2026 deliberava la decisione.
Motivi della decisione
La motivazione della sentenza viene redatta in conformità alle previsioni dell'art. 118 commi 1 e 2 att. c.p.c..
L'appello è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.
Invero, l'intendimento manifestato dal contribuente con la propria dichiarazione di rinuncia depositata in data 24.11.2025, a giudizio della Corte, va correttamente qualificato come “rinuncia all'impugnazione”, istituto che, sebbene non espressamente disciplinato dall'ordinamento processuale civile e tributario (a differenza di quanto accade per quello processuale penale), costituisce una species del genus “rinuncia all'azione”, come insegna la Suprema Corte di Cassazione secondo la quale “in tal guisa questa Corte non può che reiterare il proprio insegnamento. Ovvero che l'acquiescenza contemplata dall'art. 329 c.p.c. opera come preclusione rispetto ad un'impugnazione non ancora proposta, mentre nell'ipotesi in cui la sentenza sia già stata impugnata è possibile avvalersi soltanto di un'espressa rinunzia all'impugnazione stessa, da compiersi nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge (cfr. Cass. sez. lav. 16.10.2013, n. 23529; Cass. (ord.) 10.2.2012, n. 1963)… D'altra parte è vero senza dubbio che nel giudizio di appello la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato (cfr. Cass. (ord.) 6.3.2018, n. 5250; Cass. 19.5.1995, n. 556)” (cfr.
Cass. Civ. Sez. II° sent. n. 2670/20). Nel medesimo solco interpretativo si esprime la sentenza della Suprema Corte n. 5250/18 (Sez. VI° Civile) secondo la quale “nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato”. Ad ogni buon conto, va osservato ad abundantiam che nel caso di specie l'ente locale appellato ha accettato la suddetta rinuncia al gravame.
Da ultimo, va rammentato che “la rinuncia, in appello, agli atti di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l'estinzione, in virtù dell'art. 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo, sicché l'efficacia abdicativa in ordine all'effetto sostanziale della decisione di merito, di per sè preclusiva del potere delle parti di chiedere al giudice una nuova decisione sulla stessa controversia, va riconosciuta soltanto ad un atto che possa essere interpretato come rinuncia anche al giudicato, in quanto estesa alla sentenza già emessa ed alle sue conseguenze” (Cass. Civ. Sez. I° sent. n. 26372/24).
Ne consegue che l'appello deve reputarsi inammissibile, come anticipato.
Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio vanno integralmente compensati ai sensi dell'art. 15 comma 2 d. lgs. n. 546/92; infatti, l'atteggiamento processuale dell'appellante, ispirato a collaborazione e lealtà, integrano ragioni gravi ed eccezionali per addivenire al siffatto regolamento delle spese di lite.
p.q.m.
la Corte di giustizia tributaria di 2° gr. della Puglia/3° Sezione così decide: dichiara inammissibile l'appello; compensa integralmente le spese e gli onorari del presente grado di giudizio. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 12.1.2026.
Il Presidente estensore
dr. Francesco Diliso