Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/03/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 07/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7249/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. SCILLITANI MARCO GABRIELE;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif. dall'avv. CASTELLANA SOLDANO GIUSEPPE;
Controparte_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 504/24, notificato a mezzo pec in data 22.05.2024, l'odierno opponente conveniva in giudizio l'avv. chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni “
1. accertare e dichiarare l'inadempimento nella prestazione del contratto di mandato professionale;
2. accertare quindi la mancanza dell'obbligo di corrispondere la parcella per grave inadepimento;
3. revocare per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 504/23 emesso dal Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Agnese Angiuli, il 9 aprile
2024 nel processo n.3350/24 RG. e notificato il 12 aprile 2024 a Parte_1
, con condanna alle spese, diritti ed onorari del presente
[...] giudizio”.
Si costituiva in giudizio l'avv. eccependo Controparte_1 preliminarmente la tardività dell'opposizione, in quanto, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 12.04.2024, il deposito dell'atto di citazione era avvenuto soltanto in data 30.05.2024, ovverossia almeno quarantotto giorni dopo la notifica dell'atto opposto. Nel merito contestava l'opposizione in quanto infondata.
All'odierna udienza in trattazione scritta, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base degli atti, la causa veniva decisa.
L'opposizione va dichiarata inammissibile perché tardiva.
Invero, parte opponente, con atto di citazione notificato il 22.05.2024 e successivamente iscritto a ruolo il 30.05.2024, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 504/2023, notificatole pacificamente in data 12.04.2024, citando in giudizio innanzi a questo Tribunale l'avv. . CP_1
Nel caso di specie, la domanda monitoria è stata proposta dinanzi al
Giudice del Lavoro, che poi ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, così come risulta che l'atto di citazione è stato iscritto al ruolo presso la
Sezione Lavoro.
Ciò nonostante la parte opponente ha proposto opposizione mediante atto di citazione e non mediante ricorso.
Ebbene, tale errore nella forma di introduzione del giudizio di opposizione non la rende inammissibile ex sé, ma la rende inammissibile nel momento in cui il deposito dell'atto di citazione è avvenuto a distanza di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Costituisce principio di diritto che in materia di cause trattate con il rito del lavoro non è inammissibile la opposizione proposta con citazione - dunque, non vi è una inammissibilità relativa alla modalità di proposizione - purché la opposizione rispetti i termini della modalità corretta della opposizione.
Occorre dunque che, anche se la domanda è stata veicolata con citazione, essa veda un atto, equivalente al deposito, compiuto entro il termine perentorio per la opposizione. Se, quindi, la modalità di esordio della opposizione con citazione non pregiudica la ammissibilità dell'atto stesso, è invece irrimediabilmente tardiva una citazione che non sia depositata entro il termine fatale per la opposizione (quaranta giorni).
In altri termini, nelle materie assoggettate al rito del lavoro,
l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta mediante ricorso, depositato in cancelleria nei termini stabiliti dall'art. 633 ss. c.p.c.; ove sia, per errore, proposta con citazione, essa, per il principio di conservazione degli atti processuali, può impedire comunque che il decreto divenga definitivo, a condizione che, entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., venga non solo notificata alla controparte, ma altresì depositata in cancelleria: essendo il deposito il momento che segna la pendenza del giudizio per i procedimenti da introdurre con ricorso, è ad esso, infatti, che deve farsi riferimento per valutare la tempestività dell'opposizione, anche se erroneamente proposta con citazione (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, n. 21671; Cassazione civile, sez.
III, 15/01/2013, n. 797).
Di recente i predetti principi sono stati ribaditi da Cass., sez. III, sentenza n. 797 del 2013, che ha statuito quanto segue:
"L'opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie soggette al rito del lavoro si propone con ricorso;
tuttavia, ove sia, per errore, proposta con citazione, essa può impedire comunque che il decreto divenga definitivo, non già se notificata alla controparte entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., ma solo se, entro tale termine, venga altresì depositata in cancelleria.
Ricorrendo tale ipotesi, il giudice dovrà ordinare d'ufficio la conversione del rito".
Riassumendo, nel caso di specie, poiché la controversia era soggetta al rito del lavoro, l'attore, per proporre opposizione 'tempestiva', avrebbe dovuto depositare in Cancelleria il ricorso (in opposizione) entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso per ingiunzione di pagamento e del decreto ingiuntivo. Identico risultato parte attrice avrebbe raggiunto se, pur scegliendo la forma dell'atto di citazione, avesse - dopo la notifica dell'opposizione al creditore - depositato l'atto di citazione in
Cancelleria - in sede d'iscrizione a ruolo della causa - entro 40 giorni dalla notifica del ricorso per ingiunzione di pagamento e del decreto ingiuntivo, poiché in siffatta ipotesi l'opposizione, ancorché proposta nelle forme del rito ordinario anziché in quelle del rito speciale, sarebbe comunque risultata tempestiva, dovendo solo disporsi, successivamente, il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426
c.p.c.
Ma ciò non è avvenuto, atteso che l'opponente ha proposto opposizione con citazione notificata nei quaranta giorni, iscrivendo tuttavia a ruolo la causa (e depositando la detta citazione in uno al proprio fascicolo di parte) solo in data 30.05.2024, e dunque oltre il termine di gg. 40 dal dì della notifica del decreto ingiuntivo (come detto, avvenuta il 12.04.2024); il quale ultimo è ormai divenuto, per ciò stesso, res iudicata. Ininfluente sarebbe il rilievo della mancata conversione del rito ex art. 426 c.p.c., atteso che quest'ultima non necessita di formule sacramentali e/o stereotipate ed è effettivamente avvenuta all'odierna udienza, all'esito della quale la causa è stata decisa ex art. 429 c.p.c. come da dispositivo e contestuale motivazione di sentenza. Peraltro, anche ove il rito non si ritenesse mutato ex art. 426
c.p.c., non per questo l'opposizione sarebbe divenuta ammissibile, posto che l'adempimento di cui all'art. 426 c.p.c. diviene pure superfluo nei casi in cui dall'adempimento processuale in menzione non possa scaturire, in forza del rilievo pregiudiziale di tardività dell'opposizione, alcuna
"integrazione degli atti" idonea a interferire sulla statuizione processuale, che resta in ogni caso quella di inammissibilità dell'opposizione.
Conclusivamente, e per tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione va considerata tardiva e dichiarata inammissibile, con conseguente conferma della validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Le spese della presente fase di opposizione – liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria - seguono la soccombenza della parte opponente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 504/2024 in questa sede impugnato;
2. condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese processuali della presente fase di opposizione, che liquida in complessivi
Euro 900,00, oltre accessori come per legge.
Bari, 07.03.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Agnese Angiuli