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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 03/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 917/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 917/2022 tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Biancardi Francesco, con domicilio eletto in Modena, via Cesare Battisti, n. 85
RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Silingardi Giovanni, con domicilio eletto in Modena, via C.
Costa, n. 29/31
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.10.2022, ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: «- Ogni contraria istanza ed eccezione reietta, voglia
codesto Ecc.mo Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, per i motivi tutti innanzi esposti: - accertare e dichiarare che la sig.ra , a causa dell'attività lavorativa svolta, di Parte_1
cui in premessa, ha riportato postumi permanenti, riconducibili a malattia professionale, nella misura del 9% o in quella diversa misura che risulterà determinata a seguito della richiesta
CTU e conseguentemente - condannare l' Controparte_2
– in persona del legale rappresentante pro-tempore, a
[...]
corrispondere alla sig.ra l'indennizzo per i postumi permanenti da essa Parte_1
1 riportati nella misura del 9% o nella diversa misura che risulterà in corso di causa;
- Il tutto
maggiorato del maggiore importo tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.».
Nel descrivere le varie e differenti mansioni ricoperte dal settembre 2007 sino al dicembre
2017; nel prospettare di avere riportato, proprio nell'esercizio delle descritte mansioni, protrusioni discali rachidee lombo-sacrali e di EDL5-S1, (il tutto per come meglio descritto nella documentazione depositata contestualmente al deposito del ricorso); nel riferire di avere depositato tempestiva denuncia di malattia professionale a;
nel riferire il mancato CP_1
accoglimento, in sede amministrativa, delle proprie istanze, volte a conseguire le prestazioni indennitarie correlate a tale malattia professionale;
nel lamentare l'illegittimità dell'operato di
, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto. CP_1
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, eccepito il decorso del termine prescrizionale estintivo circa il diritto di poter azionare la pretesa oggi fatta valere in sede giurisdizionale, nel ribadire la legittimità delle proprie determinazioni assunte in sede amministrativa, nell'escludere l'esistenza di un nesso di causa tra le mansioni svolte dalla ricorrente e la patologia denunciata.
La causa è stata inizialmente istruita mediante assunzione della prova orale ammessa con ordinanza del 3.10.2023.
Successivamente, vi è stato approfondimento peritale nei termini illustrati con quesito formulato in data 15.2.2024.
Previo deposito di note difensive finali, all'esito dell'udienza del 29.1.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte all'accertamento della natura professionale della malattia denunciata dal lavoratore in data 5.11.2018 e della idoneità di quest'ultima a determinare un danno permanente in misura pari al 9%.
In virtù della pronuncia n. 179/1988 della Corte Costituzionale, l'ordinamento prevede un sistema misto per l'indennizzabilità della malattia professionale, da intendersi quest'ultima come evento dannoso contratto durante lo svolgimento di un'attività lavorativa morbigena in cui la causa agisce in modo lento, graduale e progressivo nel tempo. Il sistema prevede due
2 tipologie di malattie (a seconda che rientrino o meno nelle tabelle) la cui differenza è
apprezzabile da un punto di vista probatorio piuttosto che indennitario.
Nella prima ipotesi «al lavoratore basta provare la malattia e di essere stato addetto alla
lavorazione nociva (anch'essa tabellata) perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge (sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso
indicato in tabella)» (Cass., 24.5.2017, n. 13024) e la comparsa della tecnopatia nel termine massimo indicato nella tabella. Il tutto con la precisazione per cui «la presunzione in questione
non è assoluta (Cass.14023/2004), rimanendo la possibilità per l di provare una CP_1
diagnosi differenziale ossia di fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale
dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi;
ma occorre che tale prova
attinga ad un fattore causale dotato di efficacia esclusiva, idonea a superare l'efficacia della prova presuntiva dell'accertata esposizione professionale e della tabella;
non potendo essere
sufficiente neppure la prova di un fattore extraprofessionale di carattere concorrente (non idoneo, in quanto tale, a superare la rilevanza quantomeno concausale del fattore professionale
tabellato)» (Cass., 24.5.2017, n. 13024).
Nella seconda ipotesi invece, il lavoratore dovrà provare l'esposizione a rischio (condizioni di lavoro, mansioni, durata ed intensità dell'esposizione) e l'accertamento dell'origine professionale della malattia da un punto di vista medico-legale.
Con la precisazione per cui: «nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in
quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la
rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; a tale riguardo, il giudice deve non solo
consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve
altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione
all'entità ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla
tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi,
alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 6434 del 1994; 5352 del 2002; 11128 del 2004; 15080/2009; 3227 del 2011; 17438 del
2012)» (Cass., 10.4.2018, n. 8773).
3 Ciò posto, si ritiene non fondata la domanda attorea.
Con condivisibile, coerente e accurato iter argomentativo (che si pone all'esito di attenta lettura della documentazione medico-legale disponibile nonché degli accertamenti diretti compiuti anche considerate le dichiarazioni rese dai testimoni escussi e che tiene in considerazione l'intero quadro clinico e fisico del paziente), la perizia svolta ha consentito di escludere la sussistenza di un qualsiasi nesso eziologico tra la patologia denunciata in sede amministrativa
(per come poi riscontrata in sede peritale) e le lavorazioni svolte dalla ricorrente nel corso del periodo dal settembre 2007 sino al dicembre 2017.
Sul punto, non si ritengono condivisibili le censure espresse dal procuratore attoreo.
Ferme le condivisibili argomentazioni già espresse dal CTU in replica alle doglianze espresse dal CTP attoreo (v. pagg. 19 e ss. della perizia depositata in data 5.7.2024); osservato che la ricorrente non svolgeva solo mansioni manuali in ragione del rivestito ruolo di capo-squadra del personale in turno (quantomeno nel periodo lavorato presso il Centro Commerciale
Grandemilia) deve evidenziarsi inoltre come i testimoni escussi abbiano riferito che le mansioni svolte dalla ricorrente erano svolte, in turnazione, anche dai colleghi di lavoro, con utilizzo anche del transpallet (testimoni e nonché punto 4 della memoria difensiva finale Tes_1 Tes_2
di parte attrice dell'8.1.2025).
Per tutte le considerazioni sin qui svolte, deve escludersi la fondatezza della domanda attorea, per insussistenza dei suoi fatti costitutivi.
L'accertata insussistenza della natura professionale della patologia riscontrata preclude, infatti, il riconoscimento a favore di parte ricorrente delle utilità richieste in ricorso.
La peculiarità della controversia, la necessità di esperimento di peculiari approfondimenti istruttori, la natura delle parti, costituiscono tutte, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (per come anche interpretato dalla Consulta con pronuncia n. 77/2018) giusta causa di compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Si conferma in questa sede il decreto pronunciato in data 21.3.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Rigetta le domande di cui al ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Modena, 3.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 917/2022 tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Biancardi Francesco, con domicilio eletto in Modena, via Cesare Battisti, n. 85
RICORRENTE
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Silingardi Giovanni, con domicilio eletto in Modena, via C.
Costa, n. 29/31
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.10.2022, ha convenuto in giudizio per Parte_1 CP_1
sentire accogliere le seguenti conclusioni: «- Ogni contraria istanza ed eccezione reietta, voglia
codesto Ecc.mo Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, per i motivi tutti innanzi esposti: - accertare e dichiarare che la sig.ra , a causa dell'attività lavorativa svolta, di Parte_1
cui in premessa, ha riportato postumi permanenti, riconducibili a malattia professionale, nella misura del 9% o in quella diversa misura che risulterà determinata a seguito della richiesta
CTU e conseguentemente - condannare l' Controparte_2
– in persona del legale rappresentante pro-tempore, a
[...]
corrispondere alla sig.ra l'indennizzo per i postumi permanenti da essa Parte_1
1 riportati nella misura del 9% o nella diversa misura che risulterà in corso di causa;
- Il tutto
maggiorato del maggiore importo tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.».
Nel descrivere le varie e differenti mansioni ricoperte dal settembre 2007 sino al dicembre
2017; nel prospettare di avere riportato, proprio nell'esercizio delle descritte mansioni, protrusioni discali rachidee lombo-sacrali e di EDL5-S1, (il tutto per come meglio descritto nella documentazione depositata contestualmente al deposito del ricorso); nel riferire di avere depositato tempestiva denuncia di malattia professionale a;
nel riferire il mancato CP_1
accoglimento, in sede amministrativa, delle proprie istanze, volte a conseguire le prestazioni indennitarie correlate a tale malattia professionale;
nel lamentare l'illegittimità dell'operato di
, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto. CP_1
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, eccepito il decorso del termine prescrizionale estintivo circa il diritto di poter azionare la pretesa oggi fatta valere in sede giurisdizionale, nel ribadire la legittimità delle proprie determinazioni assunte in sede amministrativa, nell'escludere l'esistenza di un nesso di causa tra le mansioni svolte dalla ricorrente e la patologia denunciata.
La causa è stata inizialmente istruita mediante assunzione della prova orale ammessa con ordinanza del 3.10.2023.
Successivamente, vi è stato approfondimento peritale nei termini illustrati con quesito formulato in data 15.2.2024.
Previo deposito di note difensive finali, all'esito dell'udienza del 29.1.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte all'accertamento della natura professionale della malattia denunciata dal lavoratore in data 5.11.2018 e della idoneità di quest'ultima a determinare un danno permanente in misura pari al 9%.
In virtù della pronuncia n. 179/1988 della Corte Costituzionale, l'ordinamento prevede un sistema misto per l'indennizzabilità della malattia professionale, da intendersi quest'ultima come evento dannoso contratto durante lo svolgimento di un'attività lavorativa morbigena in cui la causa agisce in modo lento, graduale e progressivo nel tempo. Il sistema prevede due
2 tipologie di malattie (a seconda che rientrino o meno nelle tabelle) la cui differenza è
apprezzabile da un punto di vista probatorio piuttosto che indennitario.
Nella prima ipotesi «al lavoratore basta provare la malattia e di essere stato addetto alla
lavorazione nociva (anch'essa tabellata) perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge (sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso
indicato in tabella)» (Cass., 24.5.2017, n. 13024) e la comparsa della tecnopatia nel termine massimo indicato nella tabella. Il tutto con la precisazione per cui «la presunzione in questione
non è assoluta (Cass.14023/2004), rimanendo la possibilità per l di provare una CP_1
diagnosi differenziale ossia di fornire la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale
dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi;
ma occorre che tale prova
attinga ad un fattore causale dotato di efficacia esclusiva, idonea a superare l'efficacia della prova presuntiva dell'accertata esposizione professionale e della tabella;
non potendo essere
sufficiente neppure la prova di un fattore extraprofessionale di carattere concorrente (non idoneo, in quanto tale, a superare la rilevanza quantomeno concausale del fattore professionale
tabellato)» (Cass., 24.5.2017, n. 13024).
Nella seconda ipotesi invece, il lavoratore dovrà provare l'esposizione a rischio (condizioni di lavoro, mansioni, durata ed intensità dell'esposizione) e l'accertamento dell'origine professionale della malattia da un punto di vista medico-legale.
Con la precisazione per cui: «nel caso di malattia professionale non tabellata, come anche in
quello di malattia ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la
rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; a tale riguardo, il giudice deve non solo
consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve
altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione
all'entità ed all'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla
tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi,
alternativi o concorrenti, che possano costituire causa della malattia (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 6434 del 1994; 5352 del 2002; 11128 del 2004; 15080/2009; 3227 del 2011; 17438 del
2012)» (Cass., 10.4.2018, n. 8773).
3 Ciò posto, si ritiene non fondata la domanda attorea.
Con condivisibile, coerente e accurato iter argomentativo (che si pone all'esito di attenta lettura della documentazione medico-legale disponibile nonché degli accertamenti diretti compiuti anche considerate le dichiarazioni rese dai testimoni escussi e che tiene in considerazione l'intero quadro clinico e fisico del paziente), la perizia svolta ha consentito di escludere la sussistenza di un qualsiasi nesso eziologico tra la patologia denunciata in sede amministrativa
(per come poi riscontrata in sede peritale) e le lavorazioni svolte dalla ricorrente nel corso del periodo dal settembre 2007 sino al dicembre 2017.
Sul punto, non si ritengono condivisibili le censure espresse dal procuratore attoreo.
Ferme le condivisibili argomentazioni già espresse dal CTU in replica alle doglianze espresse dal CTP attoreo (v. pagg. 19 e ss. della perizia depositata in data 5.7.2024); osservato che la ricorrente non svolgeva solo mansioni manuali in ragione del rivestito ruolo di capo-squadra del personale in turno (quantomeno nel periodo lavorato presso il Centro Commerciale
Grandemilia) deve evidenziarsi inoltre come i testimoni escussi abbiano riferito che le mansioni svolte dalla ricorrente erano svolte, in turnazione, anche dai colleghi di lavoro, con utilizzo anche del transpallet (testimoni e nonché punto 4 della memoria difensiva finale Tes_1 Tes_2
di parte attrice dell'8.1.2025).
Per tutte le considerazioni sin qui svolte, deve escludersi la fondatezza della domanda attorea, per insussistenza dei suoi fatti costitutivi.
L'accertata insussistenza della natura professionale della patologia riscontrata preclude, infatti, il riconoscimento a favore di parte ricorrente delle utilità richieste in ricorso.
La peculiarità della controversia, la necessità di esperimento di peculiari approfondimenti istruttori, la natura delle parti, costituiscono tutte, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (per come anche interpretato dalla Consulta con pronuncia n. 77/2018) giusta causa di compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Si conferma in questa sede il decreto pronunciato in data 21.3.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Rigetta le domande di cui al ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Modena, 3.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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