Articolo 7 della Legge 27 febbraio 1985, n. 52
Articolo 6Articolo 8
Versione
2 settembre 1985
Art. 7.

Dopo l' articolo 2674 del codice civile e' inserito il seguente:
"Art. 2674-bis - (Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione). - Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilita' di un atto o sulla iscrivibilita' di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalita' con riserva.
La parte a favore della quale e' stata eseguita la formalita' con riserva deve proporre reclamo all'autorita' giudiziaria".
Entrata in vigore il 2 settembre 1985
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