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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 30/06/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo con al numero 5852/2015 tra
(incorporante della Parte_1 Controparte_1
(C.F.: - P.I.: ) con sede in Roma con l'Avv. Prof. P.IVA_1 P.IVA_2
Stefano D'Ercole del Foro di Roma
Ricorrente
CONTRO
(C.F./P.I.: ) con sede in Controparte_2 P.IVA_3
Udine con l'Avv. Paolo Montosi del Foro di Bologna e l'Avv. Carlo Onesti del Foro di
Udine
Resistente
*
Oggetto: cessazione del contratto di locazione alla scadenza uso diverso
* * * * *
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno.
Con ricorso del 16.11.2015, depositato il 20.11.2015, la società CP_1
già ora quale società
[...] Controparte_3 Parte_1
incorporante della a seguito di atto di fusione per Controparte_1
incorporazione del 10.7.2028 a rogito del Notaio Dott. di Roma, Persona_1
Co rep. 83267 e racc. 23114 (di seguito anche: e/o e/o ricorrente) CP_1 ha esposto:
➢ che in data 20.4.1983 l'allora ha Controparte_5
sottoscritto con (di seguito anche: EN Controparte_2
e/o resistente) la convenzione – contratto n.163 (di seguito: Convenzione
n.163) con cui la prima ha accordato alla seconda la concessione dell'esercizio dell'attività di ristorazione della stazione ferroviaria di Udine per la durata di nove anni dal 1.7.1982 al 30.6.1991 ed un corrispettivo di Lire 18.000.000;
➢ che in data 20.10.1986 le parti, ai sensi dell'art.5 della Convenzione n.163, hanno sottoscritto una prima appendice con la quale è stato pattuito un adeguamento del corrispettivo in Lire 28.500.000;
➢ che in data 7.12.1990 le parti hanno sottoscritto una seconda appendice alla
Convenzione n.163 con la quale è stato stabilito un corrispettivo pari a Lire
48.200.000 dal 1.7.1989 al 30.6.1990 e pari a Lire 80.000.000 a partire dal
1.7.1990;
➢ che le parti in data 26.7.1993 hanno stipulato un nuovo contratto n.20 (di seguito anche: Contratto n.20 del 1993) sempre per l'affidamento del caffè ristorazione con annessa gestione di un apparecchio elettronico nella stazione di Udine per la durata di nove anni dal 1.7.1991 al 30.6.2000, non prorogabile tacitamente, con un corrispettivo annuo garantito di Lire 49.000.000 ed un canone a percentuale compresa tra il 6% e 8% del fatturato annuo del conduttore;
➢ che con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ha richiesto la ripetizione di CP_2
quanto corrisposto in eccedenza a titolo di canoni di locazione ed il Tribunale di
Udine con sentenza n.845 del 24.6.2005, accertata e dichiarata la natura locatizia del rapporto, ha riconosciuto la validità della prima appendice, ha
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 dichiarato la nullità della seconda appendice del 7.12.1990 nonché del
Contratto n.20 del 1993 ed ha condannato l'allora a CP_1
corrispondere a la somma di €.574.868,38; CP_2
➢ che a seguito di appello proposto dall'allora con sentenza n.19 CP_1
del 14.4.2006 la Corte d'Appello di Trieste ha rigettato sia l'appello principale, sia l'appello incidentale ed ha confermato la sentenza n.845/2005 del Tribunale di Udine;
➢ che l'allora presentava ricorso per cassazione e con sentenza CP_1
n.2961/2013 la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza n.19/2006 della
Corte d'Appello di Trieste;
➢ che, riassunto il giudizio di rinvio avanti la Corte d'Appello di Trieste, con sentenza n.727 del 16.12.2014 la Corte d'Appello di Trieste ha riformato la sentenza n.845/2005 del Tribunale di Udine condannando a restituire CP_2
a favore di la somma di €.537.758,17; CP_1
➢ che, nelle more dei suddetti giudizi, l'allora con raccomandata CP_1
del 13.2.2004 ha inviato a formale disdetta per finita locazione al CP_2
30.6.2006 ed ha successivamente promosso giudizio di convalida dello sfratto per finita locazione;
➢ di aver promosso la procedura di mediazione – con esito negativo – per ottenere il pagamento della somma di €.441.786,66 (calcolato al 31.3.2015) a titolo di indennità per l'occupazione senza titolo (pari ad €.479.574,93 iva esclusa al 31.12.2015), nonché della somma di €.36.656,97 a titolo di canone di locazione;
➢ di aver subito un danno per mancata locazione a terzi dell'immobile occupato da pari ad €.771.660,24 calcolato dall'1.7.2006 sino al 31.12.2015 in CP_2
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 forza dell'accordo quadro con il Parte_2
Co ha, quindi, chiesto la condanna di al pagamento delle suddette CP_2
somme.
Con memoria dell'11.2.2016 si è costituita contestando quando dedotto CP_2
Co da e svolgendo domanda riconvenzionale.
a sua volta ha esposto: CP_2
➢ di aver svolto, in forza della Convenzione n.163, attività di ristorazione nell'immobile sito in Viale Europa Unita n.46 all'interno della stazione ferroviaria di Udine;
➢ che la Convenzione n.163 prevedeva un canone fisso di Lire 1.500.000, mentre il Contratto n.20 del 1993 un canone in misura percentuale al volume di affari con un minimo garantito annuale di Lire 94.000.000;
➢ che a seguito dei lavori di ristrutturazione della stazione di Udine da eseguirsi nell'anno 2005, ha chiesto a la riconsegna di gran CP_1 CP_2
parte dei locali sostituendoli con altri;
➢ di aver aderito alla suddetta richiesta specificando che al termine dei lavori sarebbe dovuta rientrare nei precedenti locali;
➢ che al termine dei lavori non ha restituito i locali in precedenza CP_1
occupati da , né ha risarcito le spese da quest'ultima sostenute per il CP_2
trasferimento nei nuovi locali;
➢ di aver promosso il giudizio concluso con la sentenza n.845/2005 del Tribunale di Udine, cui sono seguite la sentenza n. 19/2006 della Corte d'Appello di
Trieste, la sentenza n.2961/2013 della Corte di Cassazione, la sentenza n.717/2014 della Corte d'Appello di Trieste a seguito del giudizio di rinvio e di aver promosso ricorso per Cassazione avverso tale ultima pronuncia della
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 Corte d'Appello di Trieste;
➢ di essersi opposta alla convalida di sfratto richiesta da (RG CP_1
43/2010) e che il giudice dello sfratto emetteva in data 2.2.2010 ordinanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della decisione definitiva sul contratto applicabile;
➢ che a prescindere dall'esito del giudizio di cassazione promosso avverso la sentenza n.717/2014 della Corte d'Appello di Trieste, non sono dovute somme richieste da e che l'ammontare dei canoni richiesti è errato per le CP_1
motivazioni di cui ai n.ri 2 e 3 del ricorso in cassazione;
➢ che è illegittima la richiesta di somme a titolo di indennità di occupazione e di risarcimento del maggior danno in assenza della convalida di sfratto a seguito della sospensione del giudizio;
➢ che vi è stata novazione del rapporto locatizio, pertanto, con raccomandata del
15.7.2005 ha comunicato a che dal 1.7.2005 avrebbe effettuato CP_1
il pagamento delle somme richieste a titolo di canone di locazione imputandole al nuovo contratto;
➢ che ha contestato il contenuto della suddetta raccomandata, ma CP_1
ha accettato il pagamento dei canoni;
➢ che al termine dei lavori di ristrutturazione della stazione di Udine, non vi è stata la restituzione di parte dei locali, con la conseguenza che è mutato l'oggetto del contratto di locazione e che lo spostamento dell'attività di ristorazione nei nuovi locali è avvenuta, conseguentemente, in via definitiva;
➢ che a seguito dei suddetti lavori ha restituito a parte del CP_1
magazzino ed un vano del bar dove erano sistemati dei tavolini ed è stata costretta a modificare gli arredi per sfruttare meglio lo spazio a disposizione,
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 come pure a spostare i distributori automatici, sostenendo costi per complessivi €.233.256,44.
Con
, oltra a richiedere il rigetto delle domande svolte da ha chiesto in via CP_2
riconvenzionale la restituzione della somma di €.25.110,25 a titolo di oneri accessori non previsti nel contratto n.20 del 1993 e di accertare le avvenute modifiche e/o spostamento dei locali condotti in locazione dalla CP_2
verificando la congruità delle spese sostenute a seguito del mutamento dell'immobile.
EN ha, altresì, evidenziato che le domande della ricorrente presuppongono una decisione definitiva sul contratto applicabile, precisando che con riferimento alle richieste di condanna al pagamento dei canoni residui dal 1.7.2004 al
30.6.2006, dell'indennità di occupazione dal 1.7.2006 al 31.12.2015 e del risarcimento del danno, occorre il definitivo accertamento della validità ed efficacia del contratto n.20 del 1993 ivi compresa la sua decorrenza dal 30.6.1991 e la sua ipotetica scadenza al 30.6.2006, conseguentemente, ha eccepito l'inammissibilità delle domande svolte dalla ricorrente in assenza di giudicato sul contratto in essere tra le parti.
ha, quindi, chiesto la sospensione ex art. 295 c.p.c. anche del presente CP_2
giudizio.
A seguito della domanda riconvenzionale, è stata fissata nuova udienza di discussione al 24.5.2016, rinviata d'ufficio al 9.6.2016 nel corso della quale il legale di si è riportato alle difese già esposte e si è opposto alle CP_1
richieste di merito ed istruttorie della resistente, mentre il giudice ha chiesto alle parti alcuni chiarimenti, in particolare, se l'esecuzione della sentenza di appello n.
727/14 sia stata oggetto di richiesta di sospensione ed il legale di ha CP_2
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 precisato che quest'ultima ha adempiuto a quanto statuito dalla Corte d'Appello con riserva di ripetizione.
Il giudice segnalava, infine, l'opportunità di sospendere il presente giudizio e con ordinanza del 10.6.2016 ha sospeso il giudizio così statuendo:
“rilevato che le domande azionate da parte attrice (condanna al pagamento dei canoni di locazione scaduti dal 1.7.2004 al 30.6.2006; condanna al pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo dal 1.7.2006, data di scadenza del contratto, al 31.12.2015; condanna al risarcimento del danno per mancata possibilità di rilocare a terzi l'immobile dalla data di scadenza a condizioni migliori) sono tutte fondate sul contratto di locazione stipulato il 26.7.1993, rinnovato e asseritamente scaduto (per effetto di disdetta) il 30.6.2006; rilevato che in un primo giudizio pendente fra le stesse parti si controverte circa la nullità di detto contratto, e l'autorità della sentenza all'esito di esso resa (n° 727/2014 Corte di
Appello di Trieste, che esclude detta nullità riformando quanto statuito in primo grado) viene invocata da parte attrice a sostegno delle sue tesi;
rilevato che detta sentenza è stata impugnata per cassazione da parte convenuta;
rilevato che inoltre fra le parti pende altro giudizio sulla legittimità dell'intimato sfratto per finita locazione, con effetto dal 1.7.2006 (n° RG 43/2010 Tribunale di Udine) rilevato in sostanza che le somme chieste dall'attrice per titolo contrattuale e risarcitorio sono dovute solo considerando il contratto del 26.7.1993: a) come valido ed efficace fino al 1.7.2006; b) cessato poi da tale data per legittimamente intimata licenza per finita locazione e che il primo aspetto è affermato dalla sentenza d'appello e negato dalla convenuta con l'impugnazione, mentre il secondo è tuttora oggetto di discussione nell'ambito del giudizio n° 43/2010 RG;
rilevato che ricorrono sul primo aspetto i presupposti per l'applicazione dell'istituto
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 della sospensione di cui all'art. 337 secondo comma c.p.c., in quanto:
a) la sentenza d'appello invocata da parte attrice è stata resa in sede di riassunzione dopo la cassazione del primo giudizio d'appello, che aveva concluso in modo diametralmente opposto;
b) la sentenza di cassazione (n° 2961/13) ha riformato la decisione, fissando un principio di diritto non perfettamente chiaro
(cfr. punto 6.7.3), la cui estensione è stata a lungo dibattuta nel nuovo giudizio e che pare in contrasto sia con quanto affermato nella stessa sentenza ai punti nn°
6.7.1 e 6.7.2 sia col punto n° 7, che riconferma la legittimità delle tesi della odierna convenuta;
c) la nuova sentenza d'appello ha dato per accertato, in modo coperto dal giudicato, il fatto che il contratto del 26.7.1993 è stato stipulato allorché i precedenti erano già cessati (da ciò la sua sicura legittimità); tuttavia ha ritenuto di motivare perché conclude nello stesso senso, in modo in un certo senso contraddittorio;
d) il nuovo ricorso per cassazione espone con diffusione i motivi per cui tale conclusione non appare convincente nemmeno nel merito;
rilevato che si possono condividere simili assunti, cui si rinvia per brevità e sostanziale condivisione (motivo n° 1 ricorso per cassazione notificato il 9.2.2016); rilevato pertanto che su quanto affermato dalla sentenza invocata ed impugnata si può plausibilmente ancora controvertere;
rilevato che il secondo aspetto (scadenza del contratto a far data dal 1.7.2006) è oggetto del giudizio già iscritto al n° 43/2010
RG, in cui parte convenuta (ivi intimata) si oppone alla licenza affermando che dal
2005 è stato stipulato un nuovo contratto di locazione, novativo di ogni rapporto esistente in precedenza;
rilevato che appunto tale questione è riproposta anche in questa sede onde contrastare la richiesta di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione sin titulo a decorrere dal 2006; rilevato che in tal caso ricorrono i presupposti per una sospensione del presente processo ex art. 295 c.p.c., non
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 potendosi qui assumere alcuna decisione prima della definizione nell'altra sede della legittimità del recesso;
visto l'art. 337 secondo comma c.p.c. sospende il presente giudizio fino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, del giudizio avviatosi fra le parti con ricorso depositato il 10.10.2003 (n° 4350/2003
RG Trib. Udine), oggi regolato dalla sentenza n° 727/2014 Corte di Appello di
Trieste, impugnata per cassazione con ricorso notificato il 9.2.2016; visto l'art.
295 c.p.c. sospende altresì il presente giudizio fino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, del giudizio avviatosi fra le parti con intimazione di sfratto per finita locazione notificata il 31.12.2009 (n° 43/2010 RG Trib. Udine).
Co Con ricorso del 15.5.2024 ha riassunto il giudizio affermando:
➢ che il giudizio avviatosi fra le parti con ricorso depositato il 10.10.2003 (R.G.
4350/2003), regolato dalla sentenza n. 727/2014 Corte di Appello di Trieste impugnata per cassazione da è stato definito dall'ordinanza n. CP_2
13060/2028 della Corte di Cassazione, pubblicata il 25.5.2018, che ha rigettato il ricorso della resistente;
➢ che il giudizio avviatosi fra le parti con intimazione di sfratto per finita locazione (R.G. 43/2010), è stato definito con statuizione passata in giudicato.
Co A tal proposito ha precisato:
• di aver riassunto - all'esito dell'ordinanza n. 13060/2028 della Corte di
Cassazione - il procedimento di sfratto e, mutato il rito, con sentenza
Cont n.1359/2019 il Tribunale di Udine ha accolto le domande di dichiarando che il contratto di locazione per uso non abitativo concluso in data
26.7.1993 è scaduto il 30.6.2006 per effetto della disdetta del 13.2.2004;
• che avverso tale sentenza ha proposto impugnazione definita con CP_2
sentenza n.395/2020 della Corte d'Appello di Trieste che ha rigettato
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 l'appello;
• che anche tale ultima sentenza è stata oggetto di impugnazione da parte di con ricorso per cassazione, definito con l'ordinanza n.4524/2024 CP_2
dalla Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso di . CP_2
A seguito della suddetta riassunzione, riassegnato il fascicolo ad un nuovo giudice,
Cont veniva fissata udienza per il giorno 24.9.2024, cui seguiva istanza di di rimessione in termini per non aver provveduto a notificare il ricorso in riassunzione ed il decreto di fissazione udienza per mancanza di comunicazione da parte della Cancelleria del suddetto decreto.
Accolta la suddetta istanza e riassegnato nuovamente il fascicolo ad altro giudice, veniva fissata nuova udienza all'8.10.2024, nelle more Rfi eseguiva in data
11.7.2024 la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
ha, quindi, depositato memoria del 25.9.2024 eccependo CP_2
l'improcedibilità del giudizio per la mancata notifica del ricorso per riassunzione e del decreto di fissazione udienza nel termine assegnato dal giudice e, nel merito, ha affermato:
Cont
➢ che non sono dovuti gli oneri accessori indiretti pretesi da richiamandosi a quanto di già dedotto alle pagine da 49 a 54 della memoria di costituzione;
➢ di aver diritto al rimborso dei costi sostenuti per l'adeguamento dei locali pari ad €.233.256,44 oltre interessi e rivalutazione;
➢ che deve essere rideterminato il canone dovuto in ragione della diminuzione dell'immobile concesso in locazione;
➢ di aver sempre pagato con regolarità un canone mensile di €.2.479,60
(€.2.032,00 oltre iva) ridotto rispetto a quello previsto nel contratto n.20 del
1993 in considerazione della minor superficie del locale e della mancanza del
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 magazzino al piano seminterrato, canone mai contestato fino all'anno 2016 dalla locatrice;
Con
➢ che manca la prova del danno asseritamente subito da per la mancata locazione a terzi.
Assegnata la causa al nuovo giudice istruttore, con decreto del 30.9.2024 è stata revocata l'udienza del 8.10.2024 con sostituzione del termine ex art. 127 ter c.p.c. del 29.10.2024, cui seguiva ordinanza del 9.12.2024 con la quale è stata formulata alle parti la seguente proposta conciliativa: “corresponsione da parte di
a della somma di 3 Controparte_2 Controparte_1
€.583.082,69 (36.656,94 + 666.000,00 + 3.823,00 + 1.686,00 + 27,00 -
25.110,25 - 100.000,00), nulla più reciprocamente a pretendere ed abbandono della causa ex art. 181 e 309 c.p.c.” con fissazione dell'udienza del 13.1.2025 per la verifica dell'accettazione della suddetta proposta ed eventuale prosieguo della causa.
Co All'udienza del 13.1.2025 il legale di ha rappresentato la disponibilità della ricorrente a valutare la proposta a condizione che il conteggio elaborato fino al
31.12.2024 sia integrato con le ulteriori somme maturande fino alla data dell'effettiva riconsegna dell'immobile ed ha eccepito la tardività della compensazione richiesta da controparte con la nota del 9.1.2025.
Il legale della resistente ha evidenziato che il pagamento di €.2.032,00 oltre iva a
Con titolo di canone non è mai stato contestato da e di non aver svolto un'eccezione di compensazione, ma una mera difesa sul quantum richiesto da controparte e già corrisposto, affermando di essere disponibile a risolvere la questione sul piano transattivo nell'ottica indicata dal giudice, previa chiarezza sugli importi pagati e richiesti.
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 Con ordinanza del 13.1.2025 in considerazione delle osservazioni svolte dalle parti all'udienza del 13.1.2025, è stata formulata alle stesse nuova (perché modificata) proposta conciliativa: “corresponsione da parte di Controparte_2
a della somma di €.322.082,69 (36.656,94 + 215.000,00 +
[...] CP_6
190.000,00 + 3.823,00 + 1.686,00 + 27,00 - 25.110,25 - 100.000,00) oltre all'importo mensile di €.1,000,00 (3.000,00 – 2.000,00) a decorrere dal mese di gennaio 2025 fino all'effettivo rilascio dell'immobile sul presupposto che CP_2
continui a versare, fino al rilascio, l'importo mensile di €.2.032,00, diversamente sarà da quest'ultima dovuta la somma mensile di €.3.000,00, nulla più reciprocamente a pretendere ed abbandono della causa ex art. 181 e 309 c.p.c.” con fissazione dell'udienza del 24.2.2025 per la verifica dell'accettazione della suddetta proposta ed eventuale prosieguo della causa.
Co All'udienza del 24.2.2025, il legale di quale sostituto di udienza dell'Avv. Prof.
Stefano D'ercole, ha dato atto che quest'ultimo ha depositato in data 21.2.2025 nota con la quale ha accettato la suddetta proposta allegando nuova procura speciale alle liti integrativa della precedente comprendente anche i poteri a conciliare ed a transigere, mentre in persona del legale rappresentante CP_2
, presente in udienza, ha dichiarato di accettare la proposta formulata il CP_2
13.1.2025.
I procuratori delle parti hanno, quindi, chiesto concordemente un rinvio di circa un mese per la sottoscrizione del verbale di conciliazione stante la necessità di definire i termini del rilascio degli immobili, di conseguenza la causa veniva rinviata all'udienza del 31.3.2025.
Co Con istanza del 14.3.2025 ha chiesto la fissazione di un'udienza anteriore a quella del 31.3.2025 fissata per la sottoscrizione del verbale di conciliazione
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 essendo insorte tra le parti delle contestazioni in merito al termine entro cui avrebbe dovuto eseguire il pagamento della somma indicata nella CP_2
proposta conciliativa del 13.1.2025.
Veniva, quindi, fissata udienza del 18.3.2025 nel corso della quale si ribadiva che il versamento doveva essere eseguito all'atto della sottoscrizione del verbale di conciliazione e proprio per effetto di tale indicazione la resistente ha manifestato la necessità di dover raccogliere la provvista per adempiere alla proposta accettata e la causa, su richiesta dei procuratori, è stata rinviata al 5.5.2025 – poi d'ufficio al 19.5.2025 – per verificare lo stato della definizione della posizione al fine di redigere il verbale di conciliazione.
All'udienza del 19.5.2025 è stata confermata la necessità della resistente di acquisire la provvista per provvedere al pagamento integrale della proposta accettata, mentre la ricorrente ha fatto presente che si aspettava che la controparte avesse già reperito la provvista per dar corso al pagamento, in assenza del quale non era disponibile a concedere ulteriori rinvii per la sottoscrizione del verbale di conciliazione con contestuale pagamento della somma di cui alla accettata proposta.
La causa veniva, quindi, rinviata al 30.6.2026 per la sottoscrizione del verbale di conciliazione e/o discussione.
All'udienza odierna del 30.6.2025 le parti non hanno provveduto a sottoscrivere il verbale di conciliazione in quanto ha dichiarato di non essere riuscita a CP_2
reperire la provvista necessaria per dar corso al pagamento.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione con precisazione delle conclusioni e discussione.
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 SULL'IMPROCEDIBILITÀ E/O INAMMISSIBILITÀ DELLA RIASSUNZIONE DEL
GIUDIZIO PER MANCATA NOTIFICA DEL RICORSO IN RIASSUNZIONE E DEL DECRETO
DI FISSAZIONE UDIENZA DEL 27.5.2024
nella propria memoria depositata successivamente alla riassunzione del CP_2
Co giudizio di ha eccepito l'improcedibilità del giudizio in quanto la ricorrente non ha provveduto a notificare il ricorso in riassunzione ed il decreto di fissazione udienza nel termine fissato dal giudice.
Co nell'istanza di rimessione in termini ha riferito di non aver ricevuto la comunicazione dell'emissione del decreto del 27.5.2024 di fissazione dell'udienza ragione per la quale non ha effettuato la notifica nel termine fissato dal giudice.
Ottenuta la remissione in termini dal Presidente del Tribunale, vi ha, quindi, provveduto nel nuovo termine fissato dal giudice.
L'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità va respinta.
Va evidenziato che una datata giurisprudenza degli anni '90, inizio anni 2000, ha ritenuto che, una volta scaduto il termine fissato dal giudice per la notifica del decreto e ricorso in riassunzione, non potesse più essere richiesto un nuovo termine una volta scaduto il precedente, anche se ciò è avvenuto per mancata comunicazione da parte della cancelleria del decreto di fissazione udienza (sul punto vedasi, Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n.12640 del 1992: “Osservava, tra
l'altro, la Corte che il V., pur avendo proposto tempestivamente l'istanza entro il termine perentorio dei sei mesi previsti dall'art. 297 C.p.c., una volta scaduto il termine del 20.11.83 accorsato dal G.I. per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non poteva più chiedere allo stesso G.I. un nuovo termine, avendo tale possibilità ex art. 154 C.p.c. solo prima della scadenza del termine ordinatorio e non dopo la scadenza del termine stesso, lasciato, peraltro,
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 trascorrere per inerzia del difensore. Ritualmente la soc. A. aveva, pertanto, eccepito la estinzione del giudizio ex art. 307 C.p.c. ultimo comma…….. Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte ha, ora, rilevato che, una volta scaduto il termine del 20.11.83 per la notifica del ricorso, il V. non poteva chiedere la concessione di un nuovo termine sussistendo tale possibilità solo prima della scadenza del termine stesso con la conseguenza che la istanza del difensore, proposta solo in data 13.12.83, doveva ritenersi del tutto irrituale, onde legittima era da ritenersi la eccezione di estinzione formulata dalla soc. A. ex art. 307
C.p.c.. La decisione dei secondi giudici è, pertanto, corretta ed in linea con la giurisprudenza di questa Suprema Core, avendo, in effetti, affermato che il G.I. aveva illegittimamente prorogato il termine ordinatorio dopo la sua scadenza. Con altro profilo di censura il deduce la questione di legittimità Parte_3
costituzionale dell'art. 297 C.p.c. in riferimento all'art. 24 della Costituzione nella parte in cui non fa carico all'Ufficio di comunicare il provvedimento di fissazione di udienza emesso dal G.I.. La questione è manifestamente infondata. Nessuna violazione del diritto di difesa è ravvisabile nella specie, essendo onere della difesa seguire con doverosa continuità il decorso della istanza presentata per la riassunzione del giudizio. D'altro canto, i termini sono di assoluta ragionevolezza e tali da non comprimere la possibilità di esercitare il diritto di difesa per cui non ricorre, causa della mancata comunicazione (non dovuta da parte dell'Ufficio) del provvedimento del G.I. alcun pregiudizio del detto diritto di difesa. Con il secondo mezzo di annullamento il denunziata violazione dell'art. 154 C.p.c. in Parte_3
relazione all'art. 360 n. 2 C.p.c., lamenta che la Corte di merito non abbia tenuto conto che il testo dell'art. 154 C.p.c. non esclude la prorogabilità del termine ordinatorio dopo la sua scadenza su istanza di parte escludendo, invece, che possa
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 disporsi di ufficio. La doglianza è infondata e per essa volgono le considerazioni svolte a confutazione del primo mezzo…….. In effetti, la Corte avendo statuito che il termine era stato illegittimamente prorogato dal G.I., ha, in pratica, considerato di nessuna valenza il predetto secondo provvedimento emesso dal G.I. ed ha, quindi, correttamente e con appagante motivazione dichiarato estinto il giudizio, in
Co tale modo accogliendo la eccezione su punto formulata dalla società e Cass.
Civ., Sez. I, sentenza n. 5856 del 2000: “Il secondo giudice rilevava che il G.I. presso il Tribunale di Frosinone a seguito del deposito del ricorso in data 13 luglio
1987 da parte del fallimento, in riassunzione del giudizio interrotto per decesso di una delle parti acquirenti, il 15 luglio successivo fissava con decreto la udienza di prosecuzione per il giorno 29 aprile 1988, e dava termine di novanta giorni per notificare ricorso e decreto alle controparti. Quindi, il 27 febbraio 1989, constatata la mancata notificazione dei due predetti provvedimenti, fissava nuova udienza e dava nuovo termine. La Corte d'appello pertanto riteneva che il termine di cui all'art. 305 era decorso riguardo al primo dei due decreti, emesso in data 15 luglio
1987 e riteneva irrilevante che il decreto stesso non fosse stato comunicato al fallimento, non essendovi nella legge alcuna previsione di un obbligo siffatto a carico dell'ufficio. Il giudizio pertanto, così come il Tribunale aveva stabilito, si era estinto per inattività delle parti. Contro questa decisione ricorre in cassazione il fallimento con un motivo. Resistono con controricorso ….. Resistono altresì con altro controricorso ….. Il ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione.
1) Con l'unico motivo di ricorso il fallimento lamenta la violazione degli artt. 303 e
305 c.p.c. nonché dell'art. 156 c.p.c. e 30 n. 13 disp. att. c.p.c.. Sostiene che il decreto cui la sentenza di appello fa cenno e mediante il quale il Tribunale fissò la prima volta udienza di proseguimento del giudizio non venne mai depositato. Esso
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 non risulta infatti nel registro cronologico cosicché non potette essere conosciuto dall'istante fallimento. Conseguentemente il termine semestrale di cui all'art. 303 cpc non potette decorrere. 2) Osserva il Collegio che la sentenza impugnata poggia la sua ratio decidendi sulla sola considerazione del decreto in data 13 luglio
1987, con il quale il G.I. presso il Tribunale di Frosinone ebbe a fissare una prima volta udienza di prosecuzione della causa. Tale decreto non risulta depositato in base al registro cronologico ritualmente prodotto dal ricorrente, e nessun rilievo riveste nella controversia la considerazione del successivo decreto emesso dallo stesso giudice istruttore in data 27 febbraio 1989, giacché ad esso la sentenza impugnata non fa alcun riferimento per sorreggere la propria decisione. Ciò premesso il ricorso è fondato. È esatto quanto afferma la Corte di merito circa la inesistenza di un obbligo di comunicazione a carico dell'ufficio, ma la mancanza di siffatta previsione si giustifica con l'obbligo del giudice di depositare i provvedimenti, cosicché le parti, che non hanno diritto ad alcuna comunicazione, possano, esercitare la dovuta diligenza, averne conoscenza.”.
Si ritiene, invece, di aderire al più recente filone giurisprudenziale che in tema di riassunzione di un procedimento interrotto, ma ciò vale anche per il procedimento sospeso, ha affermato che l'onere processuale della tempestiva riassunzione è assolto con il deposito della prima istanza, in quanto la restante attività attiene alla chiamata in giudizio (vocatio in ius).
Sul punto vedasi:
Cass. Civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 2526 del 3.2.2021: “Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: l'istanza di riassunzione venne tempestivamente proposta dal difensore del S. il 14/02/2014, nel termine di sei mesi dall'evento interruttivo, decorrente dal 16/09/2013, come riconosce la stessa ricorrente, e il
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 Presidente della Corte emise proprio decreto il 19-20/02/2014, fissando termine per la notifica fino al 26/03/2014 e la sola proroga venne chiesta in data
28/03/2014 dopo la scadenza del detto termine (ordinatorio e non perentorio) per notificare ricorso e decreto a causa della notifica non andata a buon fine e, quindi, la proroga venne, una seconda volta, richiesta, ma oltre il termine semestrale e venne concessa dalla Corte, con provvedimento reso in udienza, fissandosi per la notifica dell'atto di riassunzione nuovo termine fino all'udienza del 15/10/2014. La
Corte di Appello di Roma correttamente ha, pertanto, rigettato l'istanza di
Co estinzione formulata dalla dando continuità all'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità (da ultimo di Cass. n. 09819 del 20/04/2018 Rv.
648428 —01 che richiama Sez. U n. 14854 del 28/06/2006 Rv. 589898 - 01):
«Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocali° in ius", termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius". Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art.
291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3,
c.p.c.». Deve ribadirsi, pertanto, che l'onere processuale della tempestiva riassunzione è assolto con il deposito della prima istanza, in quanto la restante attività attiene alla chiamata in giudizio (vocatio in ius) e all'ordine del giudice di rinotifica ove la notifica non sia andata a buon fine in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ. (l'estinzione si avrebbe ex art. 291, terzo comma, codice di rito solo in caso di inerzia della parte). Non viene, quindi, in rilievo l'art. 154 cod. proc. civ.
(e la ricorrente impugna richiamando Cass. n. 11260 del 20/05/2011 Rv. 618063
— 01 che solo in un obiter sembra discostarsi, come rileva Cass. n. 9819 del
2018, sopra richiamata, da Sez. U n. 14854 del 2006)”.
Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 6921 del 11.3.2019: “
3.1. La pregiudiziale questione del contraddittorio, sollevata con il primo motivo, secondo profilo, del ricorso principale è fondata e va accolta.
3.2. Osserva la Corte che, incontestata
l'intervenuta interruzione del giudizio a causa del decesso del difensore della banca, il giudizio venne riassunto (e non proseguito, alla stregua della statuizione impugnata) dalla interventrice , senza che l'atto di riassunzione fosse stato CP_9
notificato alla banca, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, sia perché la banca non risulta indicata tra le parti processuali, sia perché la stessa Corte di appello, nell'escludere la legittimazione attiva della sul piano sostanziale CP_9
(mancata prova della effettiva cessione dei crediti per cui era causa), ha anche affermato che il soggetto legittimato attivo era la banca senza tuttavia pronunciare l'estinzione del giudizio per mancata integrazione del contradittorio,
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 anzi espressamente escludendo la ricorrenza di una ipotesi di estinzione del giudizio, di guisa che non può nemmeno ritenersi che implicitamente abbia ritenuto estinto il giudizio in parte qua (riferito alla banca). Ciò posto, va considerato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che «La riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, il quale opera in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156
c.p.c., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece al ripristino del contraddittorio nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", sicché, ove essa sia viziata o inesistente, o comunque non correttamente compiuta per erronea o incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, ma non può dichiarare l'estinzione del processo. »
(Cass. n. 2174 del 04/02/2016; conf. Cass. n. 21869 del 24/09/2013) e tale principio soccorre anche nel caso in cui la notifica non sia stata affatto eseguita perché « verificatesi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della vocatio iudicis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, e il giudice che rilevi l'omessa notifica, o un vizio comportante inesistenza della notifica, dell'atto di riassunzione
e del decreto di fissazione dell'udienza (oltre che un vizio da cui sia colpita la
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza), deve ordinarne l'effettuazione (o la rinnovazione), in applicazione analogica dell'art. 291
c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, u.c., e del successivo art. 307, comma terzo» (Cass. 7661 del
15/4/2015, dal testo).” (conf. anche Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 2174 del
4.2.2016 e Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n.5955 del 25.3.2016: “La riassunzione di un processo sospeso, nella specie a seguito del terremoto che ha colpito la città de
L'Aquila il 6 aprile 2009, è tempestiva quando il corrispondente ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine perentorio previsto dall'art. 297, comma 1,
c.p.c, sicché la mancata successiva notifica del detto ricorso, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non determina l'estinzione del giudizio, dovendo invece il giudice fissare un nuovo termine per la notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.”)
Co Nella fattispecie in esame ha tempestivamente perfezionato la riassunzione del presente giudizio avendo telematicamente depositato il ricorso con la richiesta di fissazione dell'udienza in data 17.5.2024 considerato che la sentenza n.4524/24 della Corte di Cassazione che ha definito il contenzioso che aveva determinato la sospensione ex art. 295 c.p.c. è stata pubblicata il 20.2.2024.
E non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 297 c.p.c., la successiva – mancata – notifica del ricorso e dell'unito decreto, essendo quest'ultima idonea, invece, al solo ripristino del contraddittorio nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", e tale principio vale anche nel caso – come nella fattispecie in esame – in cui la notifica non sia stata affatto eseguita.
Nella fattispecie in esame Rfi, preso atto dell'emissione del decreto di fissazione
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 dell'udienza quando era oramai scaduto il termine di notifica indicato dal giudice, ha depositato istanza di rimessione in termini e, rimessa in termini dal Presidente del Tribunale, il nuovo giudice istruttore ha emesso un nuovo decreto di fissazione udienza con assegnazione (i.e. la rinnovazione) di un nuovo termine (i.e. perentorio ex art. 291 c.p.c.) fino al 31.7.2024 per la notifica del ricorso e del nuovo decreto.
Solo il mancato rispetto di tale nuovo termine – circostanza non avvenuta avendo
Co provveduto alla notifica in data 11.7.2024 – avrebbe determinato l'estinzione del giudizio.
L'eccezione di improcedibilità del processo svolta da risulta infondata e CP_2
va, pertanto, respinta.
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QUANTO ALL'ACCETTAZIONE DELLE PARTI ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL
GIUDICE CUI NON È SEGUITA LA SOTTOSCRIZIONE DI SEPARATO VERBALE DI
CONCILIAZIONE
Occorre, ora, esaminare gli effetti dell'accettazione delle parti alla proposta formulata dal giudice cui non è seguita la sottoscrizione di separato verbale di conciliazione.
La proposta di conciliazione formulata ex art. 185 bis c.p.c. da questo giudice da ultimo con l'ordinanza del 13.1.2025 è la seguente:
“Ciò premesso, fermo quanto dedotto nel provvedimento del 9.12.2024 per le somme non modificate, si formula alle parti la seguente nuova proposta conciliativa: “corresponsione da parte di a Controparte_2 [...]
della somma di €.322.082,69 (36.656,94 + 215.000,00 + 190.000,00 + CP_6
3.823,00 + 1.686,00 + 27,00 - 25.110,25 - 100.000,00) oltre all'importo mensile
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 di €.1,000,00 (3.000,00 – 2.000,00) a decorrere dal mese di gennaio 2025 fino all'effettivo rilascio dell'immobile sul presupposto che continui a versare, CP_2
fino al rilascio, l'importo mensile di €.2.032,00, diversamente sarà da quest'ultima dovuta la somma mensile di €.3.000,00, nulla più reciprocamente a pretendere ed abbandono della causa ex art. 181 e 309 c.p.c.”
Veniva conseguentemente fissata udienza del 24.2.2025 per verificare l'accettazione della suddetta proposta.
Cont La ricorrente in data 21.2.2025 ha depositato una nota con la quale ha così affermato: “la difesa di giusta procura integrativa qui allegata CP_6
contenente anche i poteri di conciliare e transigere rilasciati da in CP_6
vista dell'udienza del 24.2.2025, anticipa parere favorevole rispetto alla proposta formulata dal Giudice da ultimo con il provvedimento del 13.1 u.s., salvo il dover concordare la data di rilascio dell'immobile da indicare in sede di sottoscrizione dell'accordo giudiziale”. Allegava, pertanto, “procura speciale alle liti integrativa” con la quale ha conferito all'Avv. Prof. Stefano D'Ercole “ogni più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa, ivi espressamente compresa anche quella di conciliare e transigere e rilasciare quietanze liberatorie”.
All'udienza del 24.2.2024 il sostituto processuale dell'Avv. Prof. Stefano D'Ercole,
l'Avv. Carolina Eunice Loria, dava atto che il Prof. D'ercole aveva depositato in data 21.2.2025 nota con la quale ha accettato la proposta nonché nuova procura alle liti integrativa alla precedente comprendente i poteri a conciliare ed a transigere.
La ricorrente , in persona del legale rappresentante , presente CP_2 CP_2
personalmente all'udienza del 24.2.2025 “dichiara(va) di accettare la proposta formulata il 13.1.2025”.
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 Le parti chiedevano un rinvio di circa un mese per la sottoscrizione del verbale di conciliazione, stante la necessità di definire i termini del rilascio degli immobili.
Per quanto si dirà infra, ciò che ha portato alla mancata sottoscrizione del separato verbale di conciliazione non è stata la questione del rilascio degli immobili, ma la mancanza di provvista di necessaria per eseguire il CP_2
versamento contestualmente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione.
Cont Con riferimento alla questione della provvista, in vista dell'udienza del
31.3.2025 fissata per la sottoscrizione del verbale di conciliazione, ha depositato in data 14.3.2025 una nota con la quale ha dato atto che nel predisporre il verbale di conciliazione è emerso un problema tra le parti in ordine al termine entro cui andava versata la somma indicata dal giudice nella proposta di conciliazione e che secondo la stessa il termine doveva coincidere con la sottoscrizione del verbale di conciliazione, mentre secondo con la data di rilascio degli immobili. CP_2
Veniva, quindi, fissata l'udienza da remoto del 18.3.2025 nel corso della quale questo giudice precisava che il versamento della somma indicata in proposta doveva avvenire all'atto della sottoscrizione del verbale di conciliazione
(sottoscrizione non avvenuta proprio per la mancanza di provvista) salvo le ultime somme a conguaglio da corrispondere fino all'effettivo rilascio degli immobili;
a tale udienza emergeva, inoltre, un problema di provvista da parte di per CP_2
adempiere alla proposta accettata cui seguiva un rinvio al 5.5.2025 e, poi,
d'ufficio, al 19.5.2025.
Nel corso di tale ultima udienza EN ribadiva le proprie difficoltà nel raccogliere la provvista necessaria per dar corso al pagamento e veniva concesso un ultimo rinvio al 30.6.2025.
All'odierna udienza ha ribadito di non essere riuscita a raccogliere il CP_2
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 denaro necessario per dar corso al pagamento della somma oggetto della proposta accettata dalle parti.
Ciò premesso nonostante l'accettazione delle parti alla proposta formulata da questo giudicante ex art. 185 bis c.p.c. nella fattispecie in esame il negozio di conciliazione giudiziale non si è perfezionato per la mancata formazione del verbale di conciliazione.
Si tratta, quindi, di verificare se le parti sono addivenute alla definizione della controversia attraverso il comune negozio di transazione.
Su tali questioni giungono in aiuto importanti principi espressi recentemente dalla giurisprudenza di legittimità e precisamente:
Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n.12899 del 13.5.2021: “
3.3. Un accordo il quale ponga fine ad una lite giudiziaria può concludersi per effetto di una transazione stragiudiziale o di una conciliazione giudiziale. Nel caso di specie nessuna transazione stragiudiziale è stata mai raggiunta: la transazione richiede infatti lo scritto ad probationem (art. 1967 c.c.), e questo manca. Neppure poteva dirsi conclusa una conciliazione giudiziale, per più ragioni. La prima ragione è che, quando le parti di un giudizio concludono un accordo conciliativo giudiziale, "la convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere" (art. 88, comma primo, disp. att. c.p.c.; cfr. Sez. L -
, Sentenza n. 25472 del 26/10/2017, Rv. 645894 - 01). E nel caso di specie le tale verbale manca. La seconda ragione è che non vi era stato alcun accordo tra le parti sul contenuto della cessione: l , infatti, si era detta indisponibile ad Pt_4
acquistare anche la porzione di acquedotto non in uso;
i proprietari invece si erano dichiarati indisponibili ad una cessione parziale. La terza ragione è che la proposta
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 formulata dal giudice prevedeva la cessione del compendio al prezzo stabilito dal
c.t.u., da determinarsi in applicazione di determinati criteri: l'AMAR, però, aveva contestato la corretta applicazione di quei criteri da parte dell'ausiliario, e questo impediva di considerare raggiunto un accordo.
3.4. Benché i rilievi che precedono abbiano carattere assorbente, il Collegio ritiene doveroso ricordare che il giudice il quale ritenga perfezionato un accordo conciliativo fra le parti non può più pronunciare alcuna sentenza di condanna. Delle due, infatti, l'una: -) se si pronuncia una condanna, vuoi dire che tra le parti pendeva una lite;
e per pendere una lite non deve essere stato raggiunto alcun accordo;
-) se è stato raggiunto un accordo, va dichiarata cessata la materia del contendere;
se poi i termini dell'accordo non vengano rispettati da una delle parti, tale inadempimento va fatto valere nelle sedi opportune, e non chiedendo una condanna all'adempimento al giudice del giudizio concluso dall'accordo conciliativo.”
Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n.25472 del 26.10.2017: “Il primo motivo di ricorso è fondato. La conciliazione giudiziale prevista dall'art. 185 e dall'art. 420 cod.proc.civ. è una convenzione tra le parti che l'hanno conclusa non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, concretizzandosi strutturalmente per il necessario intervento del giudice e funzionalmente, da un lato, per l'effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene, dall'altro, per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato tra le parti, che resta integralmente soggetto alla disciplina che gli è propria (in termini: Cass. civ. sez. lav. sent.
9.11.1995 nr. 11677). Tale negozio complesso si conclude con le formalità previste dall'articolo 88 disp.att. cod. proc. civ. ovvero con la formazione e sottoscrizione del processo verbale di conciliazione;
all'intervento dell'organo pubblico è collegata la previsione dell'efficacia di titolo esecutivo del
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 verbale di conciliazione nonché la possibilità di definire anche controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili del lavoratore (articolo 2113, ultimo comma, cod. proc. civ.). Nella fattispecie di causa il negozio di conciliazione giudiziale non si è perfezionato per la mancata formazione del verbale di conciliazione. Ciò non esclude, tuttavia, che anche nel corso del processo e durante il compimento di attività del processo le parti possano addivenire alla definizione della controversia attraverso il comune negozio di transazione regolamentato dal codice civile ove ciò sia consentito dalla natura disponibile del diritto del lavoratore giacché l'articolo
2113 comma 1 cod. civ. stabilisce l'invalidità delle transazioni — (da impugnare, in ogni caso, a pena di decadenza) — soltanto ove abbiano ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili. Nella fattispecie di causa la controversia aveva ad oggetto un diritto — il diritto del lavoratore ad impugnare il licenziamento— disponibile (sulla disponibilità del diritto si veda Cassazione civile, sez. lav., 19/10/2009, n. 22105 e giurisprudenza ivi citata). Il negozio di transazione, diversamente dal negozio di conciliazione giudiziale, non richiede formalità ad substantiam ma unicamente la forma scritta a fini di prova, come dispone l'articolo 1967 cod. civ. Nella fattispecie di causa il verbale di udienza costituiva atto scritto idoneo alla prova dell'eventuale raggiunta transazione sul diritto in contestazione. La Corte di merito nel respingere la domanda di accertamento della transazione intervenuta tra le parti nel corso della udienza dell'Il aprile 2014, in ragione della «necessaria sua forma scritta e relativa sottoscrizione, requisiti per i quali, non a caso era stata fissata una successiva apposita udienza e che, però in quella non sono mai venuti ad esistenza giuridica» ha confuso il negozio di conciliazione giudiziale, regolamentato dall'articolo 185 e dall'articolo 420 cod.proc.civ., con il negozio di transazione di cui agli articoli 1965
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 e segg. cod. civ. e, per l'effetto, ha violato l'articolo 1967 cod. civ., a tenore del quale nel negozio di transazione la forma scritta è necessaria ai soli fini della prova. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte d'Appello di Campobasso in diversa composizione, affinché provveda ad un nuovo esame degli atti, in applicazione del principio di diritto sopra esposto, onde verificare se nel corso della udienza dell'11 aprile 2014 sia intervenuto tra le parti di causa un negozio di transazione. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, che riguardano statuizioni della sentenza dipendenti dalla preliminare verifica della intervenuta disposizione del diritto in contestazione. La Corte di merito nel respingere la domanda di accertamento della transazione intervenuta tra le parti nel corso della udienza dell'11 aprile 2014, in ragione della «necessaria sua forma scritta e relativa sottoscrizione, requisiti per i quali, non a caso era stata fissata una successiva apposita udienza e che, però in quella non sono mai venuti ad esistenza giuridica» ha confuso il negozio di conciliazione giudiziale, regolamentato dall'articolo 185 e dall'articolo 420 cod.proc.civ., con il negozio di transazione di cui agli articoli 1965 e segg. cod. civ.
e, per l'effetto, ha violato l'articolo 1967 cod. civ., a tenore del quale nel negozio di transazione la forma scritta è necessaria ai soli fini della prova.”
Nel dar seguito ai principi espressi in particolare dalla pronuncia del 2017 occorre evidenziare che nella fattispecie in esame non si è addivenuti ad un negozio di conciliazione giudiziale per la mancata formazione del verbale di conciliazione poiché tale negozio complesso si conclude con le formalità previste dall'articolo 88 disp. att. cod. proc. civ. ovvero con la formazione e sottoscrizione del processo verbale di conciliazione delle parti e del giudice, sottoscrizione che è mancata nonostante l'accettazione delle parti alla proposta formulata da questo giudice ex
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 art. 185 bis c.p.c. per mancanza di provvista da parte di . CP_2
Ciò nondimeno questo giudice ritiene, invece, che le parti con l'accettazione della suddetta proposta siano addivenute alla definizione della controversia attraverso il comune negozio di transazione regolamentato dal codice civile, ciò in quanto il negozio di transazione, diversamente dal negozio di conciliazione giudiziale, non richiede formalità ad substantiam, ma unicamente la forma scritta a fini di prova, come dispone l'articolo 1967 cod. civ..
Come evidenziato nella richiamata pronuncia di legittimità, nella fattispecie in esame il verbale dell'udienza del 24.2.2025 e la nota della ricorrente del
21.2.2025 costituiscono atti scritti idonei alla prova dell'eventuale raggiunta transazione sui diritti in contestazione.
Va, dunque, accertato che nel corso dell'udienza del 24.2.2025 è intercorso tra
Cont e un negozio di transazione ex art. 1965 del seguente tenore: CP_2
“corresponsione da parte di a della Controparte_2 CP_6
somma di €.322.082,69 (36.656,94 + 215.000,00 + 190.000,00 + 3.823,00 +
1.686,00 + 27,00 - 25.110,25 - 100.000,00) oltre all'importo mensile di
€.1,000,00 (3.000,00 – 2.000,00) a decorrere dal mese di gennaio 2025 fino all'effettivo rilascio dell'immobile sul presupposto che continui a versare, CP_2
fino al rilascio, l'importo mensile di €.2.032,00, diversamente sarà da quest'ultima dovuta la somma mensile di €.3.000,00, nulla più reciprocamente a pretendere”
Cont contenente reciproche concessioni. Quanto a quest'ultima ha limitato le somme richieste a titolo indennità di occupazione senza titolo da parte di CP_2
degli immobili locati, nonché il risarcimento del danno per la mancata locazione a terzi dell'immobile occupato da , inoltre ha di fatto riconosciuto CP_2
l'opportunità di restituire a gli oneri di accessori ed una parte dei costi CP_2
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 da quest'ultima sostenuti per il trasferimento dei locali;
quanto a , CP_2
quest'ultima ha rinunciato ad una parte delle somme richieste quali costi per lo spostamento ed adattamento dell'attività di ristorazione nei nuovi locali, ha a sua
Cont volta riconosciuto a i canoni di locazione maturati alla scadenza del contratto di locazione, nonché l'indennità di occupazione senza titolo nella misura quantificata dal giudice. E ciò al fine di porre fine ad una lite iniziata ancora nel
2015 se non addirittura nel 2003 con il primo giudizio promosso da . CP_2
Ne consegue che essendo stato raggiunto dalle parti un accordo transattivo, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con la precisazione che se non rispetterà i termini dell'accordo ossia il versamento della somma, CP_2
Cont tale inadempimento andrà fatto valere da nelle sedi opportune.
*
QUANTO ALLE SPESE DI CAUSA
Nella proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c. accettata dalle parti, le spese di lite sono già state calcolate al minimo limitatamente alle prime due fasi (studio ed introduttiva).
Considerato che la mancata sottoscrizione del verbale di conciliazione è dipesa unicamente da che non ha a disposizione la provvista per dar corso al CP_2
pagamento della somma indicata nella richiamata proposta, come pure il celebrarsi delle ulteriori udienze che si sono tenute dopo il 24.2.2025, si ritiene che le spese legali per la fase istruttoria e/o trattazione e per la fase decisionale da calcolarsi con la riduzione del 50% in considerazione, comunque, dell'attività svolta e dell'accettazione della proposta ex art. 185 c.p.c., vanno poste a carico di e vengono liquidate in dispositivo ex art. 5, comma 6, del D.L. n. CP_2
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022,
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 considerando – visto l'importo della proposta accettata – lo scaglione da
€.260.000,01 ad €.520.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- rigetta l'eccezione di improcedibilità del processo svolta da
[...]
Controparte_2
- accerta e dichiara che e Parte_1 Controparte_2
hanno raggiunto un negozio di transazione del seguente tenore:
[...]
“corresponsione da parte di a Controparte_2 CP_6
della somma di €.322.082,69 (36.656,94 + 215.000,00 + 190.000,00 +
3.823,00 + 1.686,00 + 27,00 - 25.110,25 - 100.000,00) oltre all'importo mensile di €.1,000,00 (3.000,00 – 2.000,00) a decorrere dal mese di gennaio
2025 fino all'effettivo rilascio dell'immobile sul presupposto che CP_2
continui a versare, fino al rilascio, l'importo mensile di €.2.032,00, diversamente sarà da quest'ultima dovuta la somma mensile di €.3.000,00, nulla più reciprocamente a pretendere” avendo accettato all'udienza del
24.2.2025 e con la nota del 21.2.2025 la proposta ex art. 185 bis formulata con l'ordinanza del 13.1.2025;
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna a rifondere le spese di lite a Controparte_2 [...]
limitatamente alla fase istruttoria e/o trattazione ed Parte_1
alla fase decisionale in quanto le altre fasi sono state già conteggiate nella proposta ex art. 185 bis di cui all'ordinanza del 13.1.2025, che liquida ex D.M.
n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022,
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 in complessivi €.8.287,50 (di cui €.5.205,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed €.3.082,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge,
Così deciso in Udine il 30.6.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
SEZIONE II CIVILE in persona del Giudice Onorario in funzione di Giudice Unico, Dott. Fabio Fuser, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo con al numero 5852/2015 tra
(incorporante della Parte_1 Controparte_1
(C.F.: - P.I.: ) con sede in Roma con l'Avv. Prof. P.IVA_1 P.IVA_2
Stefano D'Ercole del Foro di Roma
Ricorrente
CONTRO
(C.F./P.I.: ) con sede in Controparte_2 P.IVA_3
Udine con l'Avv. Paolo Montosi del Foro di Bologna e l'Avv. Carlo Onesti del Foro di
Udine
Resistente
*
Oggetto: cessazione del contratto di locazione alla scadenza uso diverso
* * * * *
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno.
Con ricorso del 16.11.2015, depositato il 20.11.2015, la società CP_1
già ora quale società
[...] Controparte_3 Parte_1
incorporante della a seguito di atto di fusione per Controparte_1
incorporazione del 10.7.2028 a rogito del Notaio Dott. di Roma, Persona_1
Co rep. 83267 e racc. 23114 (di seguito anche: e/o e/o ricorrente) CP_1 ha esposto:
➢ che in data 20.4.1983 l'allora ha Controparte_5
sottoscritto con (di seguito anche: EN Controparte_2
e/o resistente) la convenzione – contratto n.163 (di seguito: Convenzione
n.163) con cui la prima ha accordato alla seconda la concessione dell'esercizio dell'attività di ristorazione della stazione ferroviaria di Udine per la durata di nove anni dal 1.7.1982 al 30.6.1991 ed un corrispettivo di Lire 18.000.000;
➢ che in data 20.10.1986 le parti, ai sensi dell'art.5 della Convenzione n.163, hanno sottoscritto una prima appendice con la quale è stato pattuito un adeguamento del corrispettivo in Lire 28.500.000;
➢ che in data 7.12.1990 le parti hanno sottoscritto una seconda appendice alla
Convenzione n.163 con la quale è stato stabilito un corrispettivo pari a Lire
48.200.000 dal 1.7.1989 al 30.6.1990 e pari a Lire 80.000.000 a partire dal
1.7.1990;
➢ che le parti in data 26.7.1993 hanno stipulato un nuovo contratto n.20 (di seguito anche: Contratto n.20 del 1993) sempre per l'affidamento del caffè ristorazione con annessa gestione di un apparecchio elettronico nella stazione di Udine per la durata di nove anni dal 1.7.1991 al 30.6.2000, non prorogabile tacitamente, con un corrispettivo annuo garantito di Lire 49.000.000 ed un canone a percentuale compresa tra il 6% e 8% del fatturato annuo del conduttore;
➢ che con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ha richiesto la ripetizione di CP_2
quanto corrisposto in eccedenza a titolo di canoni di locazione ed il Tribunale di
Udine con sentenza n.845 del 24.6.2005, accertata e dichiarata la natura locatizia del rapporto, ha riconosciuto la validità della prima appendice, ha
2
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 dichiarato la nullità della seconda appendice del 7.12.1990 nonché del
Contratto n.20 del 1993 ed ha condannato l'allora a CP_1
corrispondere a la somma di €.574.868,38; CP_2
➢ che a seguito di appello proposto dall'allora con sentenza n.19 CP_1
del 14.4.2006 la Corte d'Appello di Trieste ha rigettato sia l'appello principale, sia l'appello incidentale ed ha confermato la sentenza n.845/2005 del Tribunale di Udine;
➢ che l'allora presentava ricorso per cassazione e con sentenza CP_1
n.2961/2013 la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza n.19/2006 della
Corte d'Appello di Trieste;
➢ che, riassunto il giudizio di rinvio avanti la Corte d'Appello di Trieste, con sentenza n.727 del 16.12.2014 la Corte d'Appello di Trieste ha riformato la sentenza n.845/2005 del Tribunale di Udine condannando a restituire CP_2
a favore di la somma di €.537.758,17; CP_1
➢ che, nelle more dei suddetti giudizi, l'allora con raccomandata CP_1
del 13.2.2004 ha inviato a formale disdetta per finita locazione al CP_2
30.6.2006 ed ha successivamente promosso giudizio di convalida dello sfratto per finita locazione;
➢ di aver promosso la procedura di mediazione – con esito negativo – per ottenere il pagamento della somma di €.441.786,66 (calcolato al 31.3.2015) a titolo di indennità per l'occupazione senza titolo (pari ad €.479.574,93 iva esclusa al 31.12.2015), nonché della somma di €.36.656,97 a titolo di canone di locazione;
➢ di aver subito un danno per mancata locazione a terzi dell'immobile occupato da pari ad €.771.660,24 calcolato dall'1.7.2006 sino al 31.12.2015 in CP_2
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 forza dell'accordo quadro con il Parte_2
Co ha, quindi, chiesto la condanna di al pagamento delle suddette CP_2
somme.
Con memoria dell'11.2.2016 si è costituita contestando quando dedotto CP_2
Co da e svolgendo domanda riconvenzionale.
a sua volta ha esposto: CP_2
➢ di aver svolto, in forza della Convenzione n.163, attività di ristorazione nell'immobile sito in Viale Europa Unita n.46 all'interno della stazione ferroviaria di Udine;
➢ che la Convenzione n.163 prevedeva un canone fisso di Lire 1.500.000, mentre il Contratto n.20 del 1993 un canone in misura percentuale al volume di affari con un minimo garantito annuale di Lire 94.000.000;
➢ che a seguito dei lavori di ristrutturazione della stazione di Udine da eseguirsi nell'anno 2005, ha chiesto a la riconsegna di gran CP_1 CP_2
parte dei locali sostituendoli con altri;
➢ di aver aderito alla suddetta richiesta specificando che al termine dei lavori sarebbe dovuta rientrare nei precedenti locali;
➢ che al termine dei lavori non ha restituito i locali in precedenza CP_1
occupati da , né ha risarcito le spese da quest'ultima sostenute per il CP_2
trasferimento nei nuovi locali;
➢ di aver promosso il giudizio concluso con la sentenza n.845/2005 del Tribunale di Udine, cui sono seguite la sentenza n. 19/2006 della Corte d'Appello di
Trieste, la sentenza n.2961/2013 della Corte di Cassazione, la sentenza n.717/2014 della Corte d'Appello di Trieste a seguito del giudizio di rinvio e di aver promosso ricorso per Cassazione avverso tale ultima pronuncia della
4
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 Corte d'Appello di Trieste;
➢ di essersi opposta alla convalida di sfratto richiesta da (RG CP_1
43/2010) e che il giudice dello sfratto emetteva in data 2.2.2010 ordinanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della decisione definitiva sul contratto applicabile;
➢ che a prescindere dall'esito del giudizio di cassazione promosso avverso la sentenza n.717/2014 della Corte d'Appello di Trieste, non sono dovute somme richieste da e che l'ammontare dei canoni richiesti è errato per le CP_1
motivazioni di cui ai n.ri 2 e 3 del ricorso in cassazione;
➢ che è illegittima la richiesta di somme a titolo di indennità di occupazione e di risarcimento del maggior danno in assenza della convalida di sfratto a seguito della sospensione del giudizio;
➢ che vi è stata novazione del rapporto locatizio, pertanto, con raccomandata del
15.7.2005 ha comunicato a che dal 1.7.2005 avrebbe effettuato CP_1
il pagamento delle somme richieste a titolo di canone di locazione imputandole al nuovo contratto;
➢ che ha contestato il contenuto della suddetta raccomandata, ma CP_1
ha accettato il pagamento dei canoni;
➢ che al termine dei lavori di ristrutturazione della stazione di Udine, non vi è stata la restituzione di parte dei locali, con la conseguenza che è mutato l'oggetto del contratto di locazione e che lo spostamento dell'attività di ristorazione nei nuovi locali è avvenuta, conseguentemente, in via definitiva;
➢ che a seguito dei suddetti lavori ha restituito a parte del CP_1
magazzino ed un vano del bar dove erano sistemati dei tavolini ed è stata costretta a modificare gli arredi per sfruttare meglio lo spazio a disposizione,
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 come pure a spostare i distributori automatici, sostenendo costi per complessivi €.233.256,44.
Con
, oltra a richiedere il rigetto delle domande svolte da ha chiesto in via CP_2
riconvenzionale la restituzione della somma di €.25.110,25 a titolo di oneri accessori non previsti nel contratto n.20 del 1993 e di accertare le avvenute modifiche e/o spostamento dei locali condotti in locazione dalla CP_2
verificando la congruità delle spese sostenute a seguito del mutamento dell'immobile.
EN ha, altresì, evidenziato che le domande della ricorrente presuppongono una decisione definitiva sul contratto applicabile, precisando che con riferimento alle richieste di condanna al pagamento dei canoni residui dal 1.7.2004 al
30.6.2006, dell'indennità di occupazione dal 1.7.2006 al 31.12.2015 e del risarcimento del danno, occorre il definitivo accertamento della validità ed efficacia del contratto n.20 del 1993 ivi compresa la sua decorrenza dal 30.6.1991 e la sua ipotetica scadenza al 30.6.2006, conseguentemente, ha eccepito l'inammissibilità delle domande svolte dalla ricorrente in assenza di giudicato sul contratto in essere tra le parti.
ha, quindi, chiesto la sospensione ex art. 295 c.p.c. anche del presente CP_2
giudizio.
A seguito della domanda riconvenzionale, è stata fissata nuova udienza di discussione al 24.5.2016, rinviata d'ufficio al 9.6.2016 nel corso della quale il legale di si è riportato alle difese già esposte e si è opposto alle CP_1
richieste di merito ed istruttorie della resistente, mentre il giudice ha chiesto alle parti alcuni chiarimenti, in particolare, se l'esecuzione della sentenza di appello n.
727/14 sia stata oggetto di richiesta di sospensione ed il legale di ha CP_2
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 precisato che quest'ultima ha adempiuto a quanto statuito dalla Corte d'Appello con riserva di ripetizione.
Il giudice segnalava, infine, l'opportunità di sospendere il presente giudizio e con ordinanza del 10.6.2016 ha sospeso il giudizio così statuendo:
“rilevato che le domande azionate da parte attrice (condanna al pagamento dei canoni di locazione scaduti dal 1.7.2004 al 30.6.2006; condanna al pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo dal 1.7.2006, data di scadenza del contratto, al 31.12.2015; condanna al risarcimento del danno per mancata possibilità di rilocare a terzi l'immobile dalla data di scadenza a condizioni migliori) sono tutte fondate sul contratto di locazione stipulato il 26.7.1993, rinnovato e asseritamente scaduto (per effetto di disdetta) il 30.6.2006; rilevato che in un primo giudizio pendente fra le stesse parti si controverte circa la nullità di detto contratto, e l'autorità della sentenza all'esito di esso resa (n° 727/2014 Corte di
Appello di Trieste, che esclude detta nullità riformando quanto statuito in primo grado) viene invocata da parte attrice a sostegno delle sue tesi;
rilevato che detta sentenza è stata impugnata per cassazione da parte convenuta;
rilevato che inoltre fra le parti pende altro giudizio sulla legittimità dell'intimato sfratto per finita locazione, con effetto dal 1.7.2006 (n° RG 43/2010 Tribunale di Udine) rilevato in sostanza che le somme chieste dall'attrice per titolo contrattuale e risarcitorio sono dovute solo considerando il contratto del 26.7.1993: a) come valido ed efficace fino al 1.7.2006; b) cessato poi da tale data per legittimamente intimata licenza per finita locazione e che il primo aspetto è affermato dalla sentenza d'appello e negato dalla convenuta con l'impugnazione, mentre il secondo è tuttora oggetto di discussione nell'ambito del giudizio n° 43/2010 RG;
rilevato che ricorrono sul primo aspetto i presupposti per l'applicazione dell'istituto
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 della sospensione di cui all'art. 337 secondo comma c.p.c., in quanto:
a) la sentenza d'appello invocata da parte attrice è stata resa in sede di riassunzione dopo la cassazione del primo giudizio d'appello, che aveva concluso in modo diametralmente opposto;
b) la sentenza di cassazione (n° 2961/13) ha riformato la decisione, fissando un principio di diritto non perfettamente chiaro
(cfr. punto 6.7.3), la cui estensione è stata a lungo dibattuta nel nuovo giudizio e che pare in contrasto sia con quanto affermato nella stessa sentenza ai punti nn°
6.7.1 e 6.7.2 sia col punto n° 7, che riconferma la legittimità delle tesi della odierna convenuta;
c) la nuova sentenza d'appello ha dato per accertato, in modo coperto dal giudicato, il fatto che il contratto del 26.7.1993 è stato stipulato allorché i precedenti erano già cessati (da ciò la sua sicura legittimità); tuttavia ha ritenuto di motivare perché conclude nello stesso senso, in modo in un certo senso contraddittorio;
d) il nuovo ricorso per cassazione espone con diffusione i motivi per cui tale conclusione non appare convincente nemmeno nel merito;
rilevato che si possono condividere simili assunti, cui si rinvia per brevità e sostanziale condivisione (motivo n° 1 ricorso per cassazione notificato il 9.2.2016); rilevato pertanto che su quanto affermato dalla sentenza invocata ed impugnata si può plausibilmente ancora controvertere;
rilevato che il secondo aspetto (scadenza del contratto a far data dal 1.7.2006) è oggetto del giudizio già iscritto al n° 43/2010
RG, in cui parte convenuta (ivi intimata) si oppone alla licenza affermando che dal
2005 è stato stipulato un nuovo contratto di locazione, novativo di ogni rapporto esistente in precedenza;
rilevato che appunto tale questione è riproposta anche in questa sede onde contrastare la richiesta di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione sin titulo a decorrere dal 2006; rilevato che in tal caso ricorrono i presupposti per una sospensione del presente processo ex art. 295 c.p.c., non
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 potendosi qui assumere alcuna decisione prima della definizione nell'altra sede della legittimità del recesso;
visto l'art. 337 secondo comma c.p.c. sospende il presente giudizio fino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, del giudizio avviatosi fra le parti con ricorso depositato il 10.10.2003 (n° 4350/2003
RG Trib. Udine), oggi regolato dalla sentenza n° 727/2014 Corte di Appello di
Trieste, impugnata per cassazione con ricorso notificato il 9.2.2016; visto l'art.
295 c.p.c. sospende altresì il presente giudizio fino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, del giudizio avviatosi fra le parti con intimazione di sfratto per finita locazione notificata il 31.12.2009 (n° 43/2010 RG Trib. Udine).
Co Con ricorso del 15.5.2024 ha riassunto il giudizio affermando:
➢ che il giudizio avviatosi fra le parti con ricorso depositato il 10.10.2003 (R.G.
4350/2003), regolato dalla sentenza n. 727/2014 Corte di Appello di Trieste impugnata per cassazione da è stato definito dall'ordinanza n. CP_2
13060/2028 della Corte di Cassazione, pubblicata il 25.5.2018, che ha rigettato il ricorso della resistente;
➢ che il giudizio avviatosi fra le parti con intimazione di sfratto per finita locazione (R.G. 43/2010), è stato definito con statuizione passata in giudicato.
Co A tal proposito ha precisato:
• di aver riassunto - all'esito dell'ordinanza n. 13060/2028 della Corte di
Cassazione - il procedimento di sfratto e, mutato il rito, con sentenza
Cont n.1359/2019 il Tribunale di Udine ha accolto le domande di dichiarando che il contratto di locazione per uso non abitativo concluso in data
26.7.1993 è scaduto il 30.6.2006 per effetto della disdetta del 13.2.2004;
• che avverso tale sentenza ha proposto impugnazione definita con CP_2
sentenza n.395/2020 della Corte d'Appello di Trieste che ha rigettato
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 l'appello;
• che anche tale ultima sentenza è stata oggetto di impugnazione da parte di con ricorso per cassazione, definito con l'ordinanza n.4524/2024 CP_2
dalla Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso di . CP_2
A seguito della suddetta riassunzione, riassegnato il fascicolo ad un nuovo giudice,
Cont veniva fissata udienza per il giorno 24.9.2024, cui seguiva istanza di di rimessione in termini per non aver provveduto a notificare il ricorso in riassunzione ed il decreto di fissazione udienza per mancanza di comunicazione da parte della Cancelleria del suddetto decreto.
Accolta la suddetta istanza e riassegnato nuovamente il fascicolo ad altro giudice, veniva fissata nuova udienza all'8.10.2024, nelle more Rfi eseguiva in data
11.7.2024 la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
ha, quindi, depositato memoria del 25.9.2024 eccependo CP_2
l'improcedibilità del giudizio per la mancata notifica del ricorso per riassunzione e del decreto di fissazione udienza nel termine assegnato dal giudice e, nel merito, ha affermato:
Cont
➢ che non sono dovuti gli oneri accessori indiretti pretesi da richiamandosi a quanto di già dedotto alle pagine da 49 a 54 della memoria di costituzione;
➢ di aver diritto al rimborso dei costi sostenuti per l'adeguamento dei locali pari ad €.233.256,44 oltre interessi e rivalutazione;
➢ che deve essere rideterminato il canone dovuto in ragione della diminuzione dell'immobile concesso in locazione;
➢ di aver sempre pagato con regolarità un canone mensile di €.2.479,60
(€.2.032,00 oltre iva) ridotto rispetto a quello previsto nel contratto n.20 del
1993 in considerazione della minor superficie del locale e della mancanza del
10
Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 magazzino al piano seminterrato, canone mai contestato fino all'anno 2016 dalla locatrice;
Con
➢ che manca la prova del danno asseritamente subito da per la mancata locazione a terzi.
Assegnata la causa al nuovo giudice istruttore, con decreto del 30.9.2024 è stata revocata l'udienza del 8.10.2024 con sostituzione del termine ex art. 127 ter c.p.c. del 29.10.2024, cui seguiva ordinanza del 9.12.2024 con la quale è stata formulata alle parti la seguente proposta conciliativa: “corresponsione da parte di
a della somma di 3 Controparte_2 Controparte_1
€.583.082,69 (36.656,94 + 666.000,00 + 3.823,00 + 1.686,00 + 27,00 -
25.110,25 - 100.000,00), nulla più reciprocamente a pretendere ed abbandono della causa ex art. 181 e 309 c.p.c.” con fissazione dell'udienza del 13.1.2025 per la verifica dell'accettazione della suddetta proposta ed eventuale prosieguo della causa.
Co All'udienza del 13.1.2025 il legale di ha rappresentato la disponibilità della ricorrente a valutare la proposta a condizione che il conteggio elaborato fino al
31.12.2024 sia integrato con le ulteriori somme maturande fino alla data dell'effettiva riconsegna dell'immobile ed ha eccepito la tardività della compensazione richiesta da controparte con la nota del 9.1.2025.
Il legale della resistente ha evidenziato che il pagamento di €.2.032,00 oltre iva a
Con titolo di canone non è mai stato contestato da e di non aver svolto un'eccezione di compensazione, ma una mera difesa sul quantum richiesto da controparte e già corrisposto, affermando di essere disponibile a risolvere la questione sul piano transattivo nell'ottica indicata dal giudice, previa chiarezza sugli importi pagati e richiesti.
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 Con ordinanza del 13.1.2025 in considerazione delle osservazioni svolte dalle parti all'udienza del 13.1.2025, è stata formulata alle stesse nuova (perché modificata) proposta conciliativa: “corresponsione da parte di Controparte_2
a della somma di €.322.082,69 (36.656,94 + 215.000,00 +
[...] CP_6
190.000,00 + 3.823,00 + 1.686,00 + 27,00 - 25.110,25 - 100.000,00) oltre all'importo mensile di €.1,000,00 (3.000,00 – 2.000,00) a decorrere dal mese di gennaio 2025 fino all'effettivo rilascio dell'immobile sul presupposto che CP_2
continui a versare, fino al rilascio, l'importo mensile di €.2.032,00, diversamente sarà da quest'ultima dovuta la somma mensile di €.3.000,00, nulla più reciprocamente a pretendere ed abbandono della causa ex art. 181 e 309 c.p.c.” con fissazione dell'udienza del 24.2.2025 per la verifica dell'accettazione della suddetta proposta ed eventuale prosieguo della causa.
Co All'udienza del 24.2.2025, il legale di quale sostituto di udienza dell'Avv. Prof.
Stefano D'ercole, ha dato atto che quest'ultimo ha depositato in data 21.2.2025 nota con la quale ha accettato la suddetta proposta allegando nuova procura speciale alle liti integrativa della precedente comprendente anche i poteri a conciliare ed a transigere, mentre in persona del legale rappresentante CP_2
, presente in udienza, ha dichiarato di accettare la proposta formulata il CP_2
13.1.2025.
I procuratori delle parti hanno, quindi, chiesto concordemente un rinvio di circa un mese per la sottoscrizione del verbale di conciliazione stante la necessità di definire i termini del rilascio degli immobili, di conseguenza la causa veniva rinviata all'udienza del 31.3.2025.
Co Con istanza del 14.3.2025 ha chiesto la fissazione di un'udienza anteriore a quella del 31.3.2025 fissata per la sottoscrizione del verbale di conciliazione
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 essendo insorte tra le parti delle contestazioni in merito al termine entro cui avrebbe dovuto eseguire il pagamento della somma indicata nella CP_2
proposta conciliativa del 13.1.2025.
Veniva, quindi, fissata udienza del 18.3.2025 nel corso della quale si ribadiva che il versamento doveva essere eseguito all'atto della sottoscrizione del verbale di conciliazione e proprio per effetto di tale indicazione la resistente ha manifestato la necessità di dover raccogliere la provvista per adempiere alla proposta accettata e la causa, su richiesta dei procuratori, è stata rinviata al 5.5.2025 – poi d'ufficio al 19.5.2025 – per verificare lo stato della definizione della posizione al fine di redigere il verbale di conciliazione.
All'udienza del 19.5.2025 è stata confermata la necessità della resistente di acquisire la provvista per provvedere al pagamento integrale della proposta accettata, mentre la ricorrente ha fatto presente che si aspettava che la controparte avesse già reperito la provvista per dar corso al pagamento, in assenza del quale non era disponibile a concedere ulteriori rinvii per la sottoscrizione del verbale di conciliazione con contestuale pagamento della somma di cui alla accettata proposta.
La causa veniva, quindi, rinviata al 30.6.2026 per la sottoscrizione del verbale di conciliazione e/o discussione.
All'udienza odierna del 30.6.2025 le parti non hanno provveduto a sottoscrivere il verbale di conciliazione in quanto ha dichiarato di non essere riuscita a CP_2
reperire la provvista necessaria per dar corso al pagamento.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione con precisazione delle conclusioni e discussione.
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 SULL'IMPROCEDIBILITÀ E/O INAMMISSIBILITÀ DELLA RIASSUNZIONE DEL
GIUDIZIO PER MANCATA NOTIFICA DEL RICORSO IN RIASSUNZIONE E DEL DECRETO
DI FISSAZIONE UDIENZA DEL 27.5.2024
nella propria memoria depositata successivamente alla riassunzione del CP_2
Co giudizio di ha eccepito l'improcedibilità del giudizio in quanto la ricorrente non ha provveduto a notificare il ricorso in riassunzione ed il decreto di fissazione udienza nel termine fissato dal giudice.
Co nell'istanza di rimessione in termini ha riferito di non aver ricevuto la comunicazione dell'emissione del decreto del 27.5.2024 di fissazione dell'udienza ragione per la quale non ha effettuato la notifica nel termine fissato dal giudice.
Ottenuta la remissione in termini dal Presidente del Tribunale, vi ha, quindi, provveduto nel nuovo termine fissato dal giudice.
L'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità va respinta.
Va evidenziato che una datata giurisprudenza degli anni '90, inizio anni 2000, ha ritenuto che, una volta scaduto il termine fissato dal giudice per la notifica del decreto e ricorso in riassunzione, non potesse più essere richiesto un nuovo termine una volta scaduto il precedente, anche se ciò è avvenuto per mancata comunicazione da parte della cancelleria del decreto di fissazione udienza (sul punto vedasi, Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n.12640 del 1992: “Osservava, tra
l'altro, la Corte che il V., pur avendo proposto tempestivamente l'istanza entro il termine perentorio dei sei mesi previsti dall'art. 297 C.p.c., una volta scaduto il termine del 20.11.83 accorsato dal G.I. per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non poteva più chiedere allo stesso G.I. un nuovo termine, avendo tale possibilità ex art. 154 C.p.c. solo prima della scadenza del termine ordinatorio e non dopo la scadenza del termine stesso, lasciato, peraltro,
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 trascorrere per inerzia del difensore. Ritualmente la soc. A. aveva, pertanto, eccepito la estinzione del giudizio ex art. 307 C.p.c. ultimo comma…….. Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte ha, ora, rilevato che, una volta scaduto il termine del 20.11.83 per la notifica del ricorso, il V. non poteva chiedere la concessione di un nuovo termine sussistendo tale possibilità solo prima della scadenza del termine stesso con la conseguenza che la istanza del difensore, proposta solo in data 13.12.83, doveva ritenersi del tutto irrituale, onde legittima era da ritenersi la eccezione di estinzione formulata dalla soc. A. ex art. 307
C.p.c.. La decisione dei secondi giudici è, pertanto, corretta ed in linea con la giurisprudenza di questa Suprema Core, avendo, in effetti, affermato che il G.I. aveva illegittimamente prorogato il termine ordinatorio dopo la sua scadenza. Con altro profilo di censura il deduce la questione di legittimità Parte_3
costituzionale dell'art. 297 C.p.c. in riferimento all'art. 24 della Costituzione nella parte in cui non fa carico all'Ufficio di comunicare il provvedimento di fissazione di udienza emesso dal G.I.. La questione è manifestamente infondata. Nessuna violazione del diritto di difesa è ravvisabile nella specie, essendo onere della difesa seguire con doverosa continuità il decorso della istanza presentata per la riassunzione del giudizio. D'altro canto, i termini sono di assoluta ragionevolezza e tali da non comprimere la possibilità di esercitare il diritto di difesa per cui non ricorre, causa della mancata comunicazione (non dovuta da parte dell'Ufficio) del provvedimento del G.I. alcun pregiudizio del detto diritto di difesa. Con il secondo mezzo di annullamento il denunziata violazione dell'art. 154 C.p.c. in Parte_3
relazione all'art. 360 n. 2 C.p.c., lamenta che la Corte di merito non abbia tenuto conto che il testo dell'art. 154 C.p.c. non esclude la prorogabilità del termine ordinatorio dopo la sua scadenza su istanza di parte escludendo, invece, che possa
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 disporsi di ufficio. La doglianza è infondata e per essa volgono le considerazioni svolte a confutazione del primo mezzo…….. In effetti, la Corte avendo statuito che il termine era stato illegittimamente prorogato dal G.I., ha, in pratica, considerato di nessuna valenza il predetto secondo provvedimento emesso dal G.I. ed ha, quindi, correttamente e con appagante motivazione dichiarato estinto il giudizio, in
Co tale modo accogliendo la eccezione su punto formulata dalla società e Cass.
Civ., Sez. I, sentenza n. 5856 del 2000: “Il secondo giudice rilevava che il G.I. presso il Tribunale di Frosinone a seguito del deposito del ricorso in data 13 luglio
1987 da parte del fallimento, in riassunzione del giudizio interrotto per decesso di una delle parti acquirenti, il 15 luglio successivo fissava con decreto la udienza di prosecuzione per il giorno 29 aprile 1988, e dava termine di novanta giorni per notificare ricorso e decreto alle controparti. Quindi, il 27 febbraio 1989, constatata la mancata notificazione dei due predetti provvedimenti, fissava nuova udienza e dava nuovo termine. La Corte d'appello pertanto riteneva che il termine di cui all'art. 305 era decorso riguardo al primo dei due decreti, emesso in data 15 luglio
1987 e riteneva irrilevante che il decreto stesso non fosse stato comunicato al fallimento, non essendovi nella legge alcuna previsione di un obbligo siffatto a carico dell'ufficio. Il giudizio pertanto, così come il Tribunale aveva stabilito, si era estinto per inattività delle parti. Contro questa decisione ricorre in cassazione il fallimento con un motivo. Resistono con controricorso ….. Resistono altresì con altro controricorso ….. Il ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione.
1) Con l'unico motivo di ricorso il fallimento lamenta la violazione degli artt. 303 e
305 c.p.c. nonché dell'art. 156 c.p.c. e 30 n. 13 disp. att. c.p.c.. Sostiene che il decreto cui la sentenza di appello fa cenno e mediante il quale il Tribunale fissò la prima volta udienza di proseguimento del giudizio non venne mai depositato. Esso
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 non risulta infatti nel registro cronologico cosicché non potette essere conosciuto dall'istante fallimento. Conseguentemente il termine semestrale di cui all'art. 303 cpc non potette decorrere. 2) Osserva il Collegio che la sentenza impugnata poggia la sua ratio decidendi sulla sola considerazione del decreto in data 13 luglio
1987, con il quale il G.I. presso il Tribunale di Frosinone ebbe a fissare una prima volta udienza di prosecuzione della causa. Tale decreto non risulta depositato in base al registro cronologico ritualmente prodotto dal ricorrente, e nessun rilievo riveste nella controversia la considerazione del successivo decreto emesso dallo stesso giudice istruttore in data 27 febbraio 1989, giacché ad esso la sentenza impugnata non fa alcun riferimento per sorreggere la propria decisione. Ciò premesso il ricorso è fondato. È esatto quanto afferma la Corte di merito circa la inesistenza di un obbligo di comunicazione a carico dell'ufficio, ma la mancanza di siffatta previsione si giustifica con l'obbligo del giudice di depositare i provvedimenti, cosicché le parti, che non hanno diritto ad alcuna comunicazione, possano, esercitare la dovuta diligenza, averne conoscenza.”.
Si ritiene, invece, di aderire al più recente filone giurisprudenziale che in tema di riassunzione di un procedimento interrotto, ma ciò vale anche per il procedimento sospeso, ha affermato che l'onere processuale della tempestiva riassunzione è assolto con il deposito della prima istanza, in quanto la restante attività attiene alla chiamata in giudizio (vocatio in ius).
Sul punto vedasi:
Cass. Civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 2526 del 3.2.2021: “Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: l'istanza di riassunzione venne tempestivamente proposta dal difensore del S. il 14/02/2014, nel termine di sei mesi dall'evento interruttivo, decorrente dal 16/09/2013, come riconosce la stessa ricorrente, e il
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 Presidente della Corte emise proprio decreto il 19-20/02/2014, fissando termine per la notifica fino al 26/03/2014 e la sola proroga venne chiesta in data
28/03/2014 dopo la scadenza del detto termine (ordinatorio e non perentorio) per notificare ricorso e decreto a causa della notifica non andata a buon fine e, quindi, la proroga venne, una seconda volta, richiesta, ma oltre il termine semestrale e venne concessa dalla Corte, con provvedimento reso in udienza, fissandosi per la notifica dell'atto di riassunzione nuovo termine fino all'udienza del 15/10/2014. La
Corte di Appello di Roma correttamente ha, pertanto, rigettato l'istanza di
Co estinzione formulata dalla dando continuità all'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità (da ultimo di Cass. n. 09819 del 20/04/2018 Rv.
648428 —01 che richiama Sez. U n. 14854 del 28/06/2006 Rv. 589898 - 01):
«Verificatasi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata "edictio actionis" da quello della "vocali° in ius", termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicché, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius". Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all'art. 305
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art.
291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art. 307, comma 3,
c.p.c.». Deve ribadirsi, pertanto, che l'onere processuale della tempestiva riassunzione è assolto con il deposito della prima istanza, in quanto la restante attività attiene alla chiamata in giudizio (vocatio in ius) e all'ordine del giudice di rinotifica ove la notifica non sia andata a buon fine in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ. (l'estinzione si avrebbe ex art. 291, terzo comma, codice di rito solo in caso di inerzia della parte). Non viene, quindi, in rilievo l'art. 154 cod. proc. civ.
(e la ricorrente impugna richiamando Cass. n. 11260 del 20/05/2011 Rv. 618063
— 01 che solo in un obiter sembra discostarsi, come rileva Cass. n. 9819 del
2018, sopra richiamata, da Sez. U n. 14854 del 2006)”.
Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 6921 del 11.3.2019: “
3.1. La pregiudiziale questione del contraddittorio, sollevata con il primo motivo, secondo profilo, del ricorso principale è fondata e va accolta.
3.2. Osserva la Corte che, incontestata
l'intervenuta interruzione del giudizio a causa del decesso del difensore della banca, il giudizio venne riassunto (e non proseguito, alla stregua della statuizione impugnata) dalla interventrice , senza che l'atto di riassunzione fosse stato CP_9
notificato alla banca, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, sia perché la banca non risulta indicata tra le parti processuali, sia perché la stessa Corte di appello, nell'escludere la legittimazione attiva della sul piano sostanziale CP_9
(mancata prova della effettiva cessione dei crediti per cui era causa), ha anche affermato che il soggetto legittimato attivo era la banca senza tuttavia pronunciare l'estinzione del giudizio per mancata integrazione del contradittorio,
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 anzi espressamente escludendo la ricorrenza di una ipotesi di estinzione del giudizio, di guisa che non può nemmeno ritenersi che implicitamente abbia ritenuto estinto il giudizio in parte qua (riferito alla banca). Ciò posto, va considerato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che «La riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, senza che rilevi l'eventuale inesatta identificazione della controparte nell'atto di riassunzione, il quale opera in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156
c.p.c., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, atta invece al ripristino del contraddittorio nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", sicché, ove essa sia viziata o inesistente, o comunque non correttamente compiuta per erronea o incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, ma non può dichiarare l'estinzione del processo. »
(Cass. n. 2174 del 04/02/2016; conf. Cass. n. 21869 del 24/09/2013) e tale principio soccorre anche nel caso in cui la notifica non sia stata affatto eseguita perché « verificatesi una causa d'interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della vocatio iudicis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, e il giudice che rilevi l'omessa notifica, o un vizio comportante inesistenza della notifica, dell'atto di riassunzione
e del decreto di fissazione dell'udienza (oltre che un vizio da cui sia colpita la
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza), deve ordinarne l'effettuazione (o la rinnovazione), in applicazione analogica dell'art. 291
c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l'estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, u.c., e del successivo art. 307, comma terzo» (Cass. 7661 del
15/4/2015, dal testo).” (conf. anche Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 2174 del
4.2.2016 e Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n.5955 del 25.3.2016: “La riassunzione di un processo sospeso, nella specie a seguito del terremoto che ha colpito la città de
L'Aquila il 6 aprile 2009, è tempestiva quando il corrispondente ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine perentorio previsto dall'art. 297, comma 1,
c.p.c, sicché la mancata successiva notifica del detto ricorso, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non determina l'estinzione del giudizio, dovendo invece il giudice fissare un nuovo termine per la notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.”)
Co Nella fattispecie in esame ha tempestivamente perfezionato la riassunzione del presente giudizio avendo telematicamente depositato il ricorso con la richiesta di fissazione dell'udienza in data 17.5.2024 considerato che la sentenza n.4524/24 della Corte di Cassazione che ha definito il contenzioso che aveva determinato la sospensione ex art. 295 c.p.c. è stata pubblicata il 20.2.2024.
E non incide sulla tempestività della riassunzione, ai sensi dell'art. 297 c.p.c., la successiva – mancata – notifica del ricorso e dell'unito decreto, essendo quest'ultima idonea, invece, al solo ripristino del contraddittorio nel rispetto delle regole proprie della "vocatio in ius", e tale principio vale anche nel caso – come nella fattispecie in esame – in cui la notifica non sia stata affatto eseguita.
Nella fattispecie in esame Rfi, preso atto dell'emissione del decreto di fissazione
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 dell'udienza quando era oramai scaduto il termine di notifica indicato dal giudice, ha depositato istanza di rimessione in termini e, rimessa in termini dal Presidente del Tribunale, il nuovo giudice istruttore ha emesso un nuovo decreto di fissazione udienza con assegnazione (i.e. la rinnovazione) di un nuovo termine (i.e. perentorio ex art. 291 c.p.c.) fino al 31.7.2024 per la notifica del ricorso e del nuovo decreto.
Solo il mancato rispetto di tale nuovo termine – circostanza non avvenuta avendo
Co provveduto alla notifica in data 11.7.2024 – avrebbe determinato l'estinzione del giudizio.
L'eccezione di improcedibilità del processo svolta da risulta infondata e CP_2
va, pertanto, respinta.
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QUANTO ALL'ACCETTAZIONE DELLE PARTI ALLA PROPOSTA FORMULATA DAL
GIUDICE CUI NON È SEGUITA LA SOTTOSCRIZIONE DI SEPARATO VERBALE DI
CONCILIAZIONE
Occorre, ora, esaminare gli effetti dell'accettazione delle parti alla proposta formulata dal giudice cui non è seguita la sottoscrizione di separato verbale di conciliazione.
La proposta di conciliazione formulata ex art. 185 bis c.p.c. da questo giudice da ultimo con l'ordinanza del 13.1.2025 è la seguente:
“Ciò premesso, fermo quanto dedotto nel provvedimento del 9.12.2024 per le somme non modificate, si formula alle parti la seguente nuova proposta conciliativa: “corresponsione da parte di a Controparte_2 [...]
della somma di €.322.082,69 (36.656,94 + 215.000,00 + 190.000,00 + CP_6
3.823,00 + 1.686,00 + 27,00 - 25.110,25 - 100.000,00) oltre all'importo mensile
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 di €.1,000,00 (3.000,00 – 2.000,00) a decorrere dal mese di gennaio 2025 fino all'effettivo rilascio dell'immobile sul presupposto che continui a versare, CP_2
fino al rilascio, l'importo mensile di €.2.032,00, diversamente sarà da quest'ultima dovuta la somma mensile di €.3.000,00, nulla più reciprocamente a pretendere ed abbandono della causa ex art. 181 e 309 c.p.c.”
Veniva conseguentemente fissata udienza del 24.2.2025 per verificare l'accettazione della suddetta proposta.
Cont La ricorrente in data 21.2.2025 ha depositato una nota con la quale ha così affermato: “la difesa di giusta procura integrativa qui allegata CP_6
contenente anche i poteri di conciliare e transigere rilasciati da in CP_6
vista dell'udienza del 24.2.2025, anticipa parere favorevole rispetto alla proposta formulata dal Giudice da ultimo con il provvedimento del 13.1 u.s., salvo il dover concordare la data di rilascio dell'immobile da indicare in sede di sottoscrizione dell'accordo giudiziale”. Allegava, pertanto, “procura speciale alle liti integrativa” con la quale ha conferito all'Avv. Prof. Stefano D'Ercole “ogni più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa, ivi espressamente compresa anche quella di conciliare e transigere e rilasciare quietanze liberatorie”.
All'udienza del 24.2.2024 il sostituto processuale dell'Avv. Prof. Stefano D'Ercole,
l'Avv. Carolina Eunice Loria, dava atto che il Prof. D'ercole aveva depositato in data 21.2.2025 nota con la quale ha accettato la proposta nonché nuova procura alle liti integrativa alla precedente comprendente i poteri a conciliare ed a transigere.
La ricorrente , in persona del legale rappresentante , presente CP_2 CP_2
personalmente all'udienza del 24.2.2025 “dichiara(va) di accettare la proposta formulata il 13.1.2025”.
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 Le parti chiedevano un rinvio di circa un mese per la sottoscrizione del verbale di conciliazione, stante la necessità di definire i termini del rilascio degli immobili.
Per quanto si dirà infra, ciò che ha portato alla mancata sottoscrizione del separato verbale di conciliazione non è stata la questione del rilascio degli immobili, ma la mancanza di provvista di necessaria per eseguire il CP_2
versamento contestualmente alla sottoscrizione del verbale di conciliazione.
Cont Con riferimento alla questione della provvista, in vista dell'udienza del
31.3.2025 fissata per la sottoscrizione del verbale di conciliazione, ha depositato in data 14.3.2025 una nota con la quale ha dato atto che nel predisporre il verbale di conciliazione è emerso un problema tra le parti in ordine al termine entro cui andava versata la somma indicata dal giudice nella proposta di conciliazione e che secondo la stessa il termine doveva coincidere con la sottoscrizione del verbale di conciliazione, mentre secondo con la data di rilascio degli immobili. CP_2
Veniva, quindi, fissata l'udienza da remoto del 18.3.2025 nel corso della quale questo giudice precisava che il versamento della somma indicata in proposta doveva avvenire all'atto della sottoscrizione del verbale di conciliazione
(sottoscrizione non avvenuta proprio per la mancanza di provvista) salvo le ultime somme a conguaglio da corrispondere fino all'effettivo rilascio degli immobili;
a tale udienza emergeva, inoltre, un problema di provvista da parte di per CP_2
adempiere alla proposta accettata cui seguiva un rinvio al 5.5.2025 e, poi,
d'ufficio, al 19.5.2025.
Nel corso di tale ultima udienza EN ribadiva le proprie difficoltà nel raccogliere la provvista necessaria per dar corso al pagamento e veniva concesso un ultimo rinvio al 30.6.2025.
All'odierna udienza ha ribadito di non essere riuscita a raccogliere il CP_2
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 denaro necessario per dar corso al pagamento della somma oggetto della proposta accettata dalle parti.
Ciò premesso nonostante l'accettazione delle parti alla proposta formulata da questo giudicante ex art. 185 bis c.p.c. nella fattispecie in esame il negozio di conciliazione giudiziale non si è perfezionato per la mancata formazione del verbale di conciliazione.
Si tratta, quindi, di verificare se le parti sono addivenute alla definizione della controversia attraverso il comune negozio di transazione.
Su tali questioni giungono in aiuto importanti principi espressi recentemente dalla giurisprudenza di legittimità e precisamente:
Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n.12899 del 13.5.2021: “
3.3. Un accordo il quale ponga fine ad una lite giudiziaria può concludersi per effetto di una transazione stragiudiziale o di una conciliazione giudiziale. Nel caso di specie nessuna transazione stragiudiziale è stata mai raggiunta: la transazione richiede infatti lo scritto ad probationem (art. 1967 c.c.), e questo manca. Neppure poteva dirsi conclusa una conciliazione giudiziale, per più ragioni. La prima ragione è che, quando le parti di un giudizio concludono un accordo conciliativo giudiziale, "la convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, sottoscritto dalle parti stesse, dal giudice e dal cancelliere" (art. 88, comma primo, disp. att. c.p.c.; cfr. Sez. L -
, Sentenza n. 25472 del 26/10/2017, Rv. 645894 - 01). E nel caso di specie le tale verbale manca. La seconda ragione è che non vi era stato alcun accordo tra le parti sul contenuto della cessione: l , infatti, si era detta indisponibile ad Pt_4
acquistare anche la porzione di acquedotto non in uso;
i proprietari invece si erano dichiarati indisponibili ad una cessione parziale. La terza ragione è che la proposta
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 formulata dal giudice prevedeva la cessione del compendio al prezzo stabilito dal
c.t.u., da determinarsi in applicazione di determinati criteri: l'AMAR, però, aveva contestato la corretta applicazione di quei criteri da parte dell'ausiliario, e questo impediva di considerare raggiunto un accordo.
3.4. Benché i rilievi che precedono abbiano carattere assorbente, il Collegio ritiene doveroso ricordare che il giudice il quale ritenga perfezionato un accordo conciliativo fra le parti non può più pronunciare alcuna sentenza di condanna. Delle due, infatti, l'una: -) se si pronuncia una condanna, vuoi dire che tra le parti pendeva una lite;
e per pendere una lite non deve essere stato raggiunto alcun accordo;
-) se è stato raggiunto un accordo, va dichiarata cessata la materia del contendere;
se poi i termini dell'accordo non vengano rispettati da una delle parti, tale inadempimento va fatto valere nelle sedi opportune, e non chiedendo una condanna all'adempimento al giudice del giudizio concluso dall'accordo conciliativo.”
Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n.25472 del 26.10.2017: “Il primo motivo di ricorso è fondato. La conciliazione giudiziale prevista dall'art. 185 e dall'art. 420 cod.proc.civ. è una convenzione tra le parti che l'hanno conclusa non assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, concretizzandosi strutturalmente per il necessario intervento del giudice e funzionalmente, da un lato, per l'effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene, dall'altro, per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato tra le parti, che resta integralmente soggetto alla disciplina che gli è propria (in termini: Cass. civ. sez. lav. sent.
9.11.1995 nr. 11677). Tale negozio complesso si conclude con le formalità previste dall'articolo 88 disp.att. cod. proc. civ. ovvero con la formazione e sottoscrizione del processo verbale di conciliazione;
all'intervento dell'organo pubblico è collegata la previsione dell'efficacia di titolo esecutivo del
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 verbale di conciliazione nonché la possibilità di definire anche controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili del lavoratore (articolo 2113, ultimo comma, cod. proc. civ.). Nella fattispecie di causa il negozio di conciliazione giudiziale non si è perfezionato per la mancata formazione del verbale di conciliazione. Ciò non esclude, tuttavia, che anche nel corso del processo e durante il compimento di attività del processo le parti possano addivenire alla definizione della controversia attraverso il comune negozio di transazione regolamentato dal codice civile ove ciò sia consentito dalla natura disponibile del diritto del lavoratore giacché l'articolo
2113 comma 1 cod. civ. stabilisce l'invalidità delle transazioni — (da impugnare, in ogni caso, a pena di decadenza) — soltanto ove abbiano ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili. Nella fattispecie di causa la controversia aveva ad oggetto un diritto — il diritto del lavoratore ad impugnare il licenziamento— disponibile (sulla disponibilità del diritto si veda Cassazione civile, sez. lav., 19/10/2009, n. 22105 e giurisprudenza ivi citata). Il negozio di transazione, diversamente dal negozio di conciliazione giudiziale, non richiede formalità ad substantiam ma unicamente la forma scritta a fini di prova, come dispone l'articolo 1967 cod. civ. Nella fattispecie di causa il verbale di udienza costituiva atto scritto idoneo alla prova dell'eventuale raggiunta transazione sul diritto in contestazione. La Corte di merito nel respingere la domanda di accertamento della transazione intervenuta tra le parti nel corso della udienza dell'Il aprile 2014, in ragione della «necessaria sua forma scritta e relativa sottoscrizione, requisiti per i quali, non a caso era stata fissata una successiva apposita udienza e che, però in quella non sono mai venuti ad esistenza giuridica» ha confuso il negozio di conciliazione giudiziale, regolamentato dall'articolo 185 e dall'articolo 420 cod.proc.civ., con il negozio di transazione di cui agli articoli 1965
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 e segg. cod. civ. e, per l'effetto, ha violato l'articolo 1967 cod. civ., a tenore del quale nel negozio di transazione la forma scritta è necessaria ai soli fini della prova. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte d'Appello di Campobasso in diversa composizione, affinché provveda ad un nuovo esame degli atti, in applicazione del principio di diritto sopra esposto, onde verificare se nel corso della udienza dell'11 aprile 2014 sia intervenuto tra le parti di causa un negozio di transazione. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, che riguardano statuizioni della sentenza dipendenti dalla preliminare verifica della intervenuta disposizione del diritto in contestazione. La Corte di merito nel respingere la domanda di accertamento della transazione intervenuta tra le parti nel corso della udienza dell'11 aprile 2014, in ragione della «necessaria sua forma scritta e relativa sottoscrizione, requisiti per i quali, non a caso era stata fissata una successiva apposita udienza e che, però in quella non sono mai venuti ad esistenza giuridica» ha confuso il negozio di conciliazione giudiziale, regolamentato dall'articolo 185 e dall'articolo 420 cod.proc.civ., con il negozio di transazione di cui agli articoli 1965 e segg. cod. civ.
e, per l'effetto, ha violato l'articolo 1967 cod. civ., a tenore del quale nel negozio di transazione la forma scritta è necessaria ai soli fini della prova.”
Nel dar seguito ai principi espressi in particolare dalla pronuncia del 2017 occorre evidenziare che nella fattispecie in esame non si è addivenuti ad un negozio di conciliazione giudiziale per la mancata formazione del verbale di conciliazione poiché tale negozio complesso si conclude con le formalità previste dall'articolo 88 disp. att. cod. proc. civ. ovvero con la formazione e sottoscrizione del processo verbale di conciliazione delle parti e del giudice, sottoscrizione che è mancata nonostante l'accettazione delle parti alla proposta formulata da questo giudice ex
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 art. 185 bis c.p.c. per mancanza di provvista da parte di . CP_2
Ciò nondimeno questo giudice ritiene, invece, che le parti con l'accettazione della suddetta proposta siano addivenute alla definizione della controversia attraverso il comune negozio di transazione regolamentato dal codice civile, ciò in quanto il negozio di transazione, diversamente dal negozio di conciliazione giudiziale, non richiede formalità ad substantiam, ma unicamente la forma scritta a fini di prova, come dispone l'articolo 1967 cod. civ..
Come evidenziato nella richiamata pronuncia di legittimità, nella fattispecie in esame il verbale dell'udienza del 24.2.2025 e la nota della ricorrente del
21.2.2025 costituiscono atti scritti idonei alla prova dell'eventuale raggiunta transazione sui diritti in contestazione.
Va, dunque, accertato che nel corso dell'udienza del 24.2.2025 è intercorso tra
Cont e un negozio di transazione ex art. 1965 del seguente tenore: CP_2
“corresponsione da parte di a della Controparte_2 CP_6
somma di €.322.082,69 (36.656,94 + 215.000,00 + 190.000,00 + 3.823,00 +
1.686,00 + 27,00 - 25.110,25 - 100.000,00) oltre all'importo mensile di
€.1,000,00 (3.000,00 – 2.000,00) a decorrere dal mese di gennaio 2025 fino all'effettivo rilascio dell'immobile sul presupposto che continui a versare, CP_2
fino al rilascio, l'importo mensile di €.2.032,00, diversamente sarà da quest'ultima dovuta la somma mensile di €.3.000,00, nulla più reciprocamente a pretendere”
Cont contenente reciproche concessioni. Quanto a quest'ultima ha limitato le somme richieste a titolo indennità di occupazione senza titolo da parte di CP_2
degli immobili locati, nonché il risarcimento del danno per la mancata locazione a terzi dell'immobile occupato da , inoltre ha di fatto riconosciuto CP_2
l'opportunità di restituire a gli oneri di accessori ed una parte dei costi CP_2
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 da quest'ultima sostenuti per il trasferimento dei locali;
quanto a , CP_2
quest'ultima ha rinunciato ad una parte delle somme richieste quali costi per lo spostamento ed adattamento dell'attività di ristorazione nei nuovi locali, ha a sua
Cont volta riconosciuto a i canoni di locazione maturati alla scadenza del contratto di locazione, nonché l'indennità di occupazione senza titolo nella misura quantificata dal giudice. E ciò al fine di porre fine ad una lite iniziata ancora nel
2015 se non addirittura nel 2003 con il primo giudizio promosso da . CP_2
Ne consegue che essendo stato raggiunto dalle parti un accordo transattivo, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con la precisazione che se non rispetterà i termini dell'accordo ossia il versamento della somma, CP_2
Cont tale inadempimento andrà fatto valere da nelle sedi opportune.
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QUANTO ALLE SPESE DI CAUSA
Nella proposta formulata ex art. 185 bis c.p.c. accettata dalle parti, le spese di lite sono già state calcolate al minimo limitatamente alle prime due fasi (studio ed introduttiva).
Considerato che la mancata sottoscrizione del verbale di conciliazione è dipesa unicamente da che non ha a disposizione la provvista per dar corso al CP_2
pagamento della somma indicata nella richiamata proposta, come pure il celebrarsi delle ulteriori udienze che si sono tenute dopo il 24.2.2025, si ritiene che le spese legali per la fase istruttoria e/o trattazione e per la fase decisionale da calcolarsi con la riduzione del 50% in considerazione, comunque, dell'attività svolta e dell'accettazione della proposta ex art. 185 c.p.c., vanno poste a carico di e vengono liquidate in dispositivo ex art. 5, comma 6, del D.L. n. CP_2
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022,
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 considerando – visto l'importo della proposta accettata – lo scaglione da
€.260.000,01 ad €.520.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- rigetta l'eccezione di improcedibilità del processo svolta da
[...]
Controparte_2
- accerta e dichiara che e Parte_1 Controparte_2
hanno raggiunto un negozio di transazione del seguente tenore:
[...]
“corresponsione da parte di a Controparte_2 CP_6
della somma di €.322.082,69 (36.656,94 + 215.000,00 + 190.000,00 +
3.823,00 + 1.686,00 + 27,00 - 25.110,25 - 100.000,00) oltre all'importo mensile di €.1,000,00 (3.000,00 – 2.000,00) a decorrere dal mese di gennaio
2025 fino all'effettivo rilascio dell'immobile sul presupposto che CP_2
continui a versare, fino al rilascio, l'importo mensile di €.2.032,00, diversamente sarà da quest'ultima dovuta la somma mensile di €.3.000,00, nulla più reciprocamente a pretendere” avendo accettato all'udienza del
24.2.2025 e con la nota del 21.2.2025 la proposta ex art. 185 bis formulata con l'ordinanza del 13.1.2025;
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna a rifondere le spese di lite a Controparte_2 [...]
limitatamente alla fase istruttoria e/o trattazione ed Parte_1
alla fase decisionale in quanto le altre fasi sono state già conteggiate nella proposta ex art. 185 bis di cui all'ordinanza del 13.1.2025, che liquida ex D.M.
n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022,
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015 in complessivi €.8.287,50 (di cui €.5.205,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed €.3.082,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA, se dovuta, e CPA come per legge,
Così deciso in Udine il 30.6.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Fabio Fuser
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Tribunale di Udine – Seconda Sezione Civile – R.G. 5852/2015