Ordinanza cautelare 4 marzo 2020
Sentenza 9 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4S, sentenza 09/10/2023, n. 14814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14814 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/10/2023
N. 14814/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00414/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 414 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Trudu, Carla Putzolu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della nota in data 22/10/2019 recante la comunicazione di inidoneità del ricorrente, aspirante allievo finanziere -OMISSIS-, quanto all'accertamento attitudinale, notificatagli in data 22/10/2019 dalla Sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo in relazione al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 965 allievi finanzieri – anno 2019 ed a seguito del quale giudizio egli è stato escluso dal concorso;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quello impugnato, anche se non conosciuto ma comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, ivi compresi tutti gli atti, documenti e verbali redatti dalla Commissione/Sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo in relazione al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 965 allievi finanzieri – anno 2019, e sulla base dei quali è stato adottato il giudizio di non idoneità a danno del ricorrente;
in particolare, il verbale delle operazioni compiute in data 22/10/2019 n. -OMISSIS- dalla predetta Sottocommissione, nella parte in cui dà atto della inidoneità del ricorrente in merito all'accertamento attitudinale, nonché della Relazione di Periti selettori, recante altresì “Parere dello psicologo”, nonchè l'esame finale degli esiti delle prove e il Giudizio finale di selezione, col quale la Sottocommissione ha giudicato il candidato, odierno ricorrente, non idoneo;
nonché la determinazione di nomina dei vincitori del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 354027, del 10/12/2019, pubblicata il 11/12/2019, unitamente all'allegata graduatoria finale di merito per il contingente AR (Motorista Navale) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso, nella parte in cui non indica il nominativo del ricorrente;
- in ogni caso, onde ottenere, previa valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente, l'utile inserimento del medesimo nella graduatoria finale di merito per il contingente AR (Motorista Navale) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso, salva esigenza di nuova verificazione, e dunque l'immediata ammissione al corso di formazione – di imminente avvio- previsto dal bando di concorso per cui è causa, se del caso in soprannumero, e/o eventualmente l'ammissione al/i successivo/i corso/i;
- con condanna della resistente Amministrazione a risarcire i danni subiti e subendi dal ricorrente, nella misura che verrà accertata in corso di causa;
- con vittoria delle competenze di lite e rimborso delle spese vive, compreso il contributo unificato e ogni altra scaturita dall'attività processuale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 settembre 2023 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 23 dicembre 2019 e depositato il 15 gennaio 2020, il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe dettagliati, con cui l’Amministrazione resistente lo ha escluso dal concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di 965 allievi finanzieri – anno 2019, contingente AR (Motorista Navale), per non aver superato la relativa prova attitudinale.
Con il mezzo di gravame vengono proposte due doglianze; una prima (contenente quattro sotto motivi di censura, distintamente rubricati, ma svolti congiuntamente), riguarda la procedura valutativa dell’idoneità attitudinale, una seconda attinente la illegittimità derivata degli atti della procedura di concorso, successivi a tale fase valutativa.
Di seguito la loro sintesi.
A. Eccesso di potere per difetto o insufficienza di motivazione. Violazione dell'art. 3 L. 241/90.
2.) Eccesso di potere per difetto e insufficienza di istruttoria. Errore nel metodo di accertamento.
Violazione della determinazione n. 248517, del 31/8/2015, allegato n. 7, in combinato disposto con l'art. 15 del bando di concorso, nonche' dei “criteri da seguire negli accertamenti attitudinali” di cui al verbale della sottocommissione per l'accertamento attitudinale in data 2/8/2019.
3.) Eccesso di potere per ingiustizia e irragionevolezza manifeste, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto sotto il profilo dell'insussistenza dei motivi ostativi al rilascio del giudizio di idoneita'. 4.) Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza con riferimento agli atti di accertamento nell'ambito della stessa procedura di valutazione e con riferimento ai precedenti accertamenti psico-fisici, nonche' con riferimento ad altri accertamenti di idoneita' attitudinale nel concorso VFP1 Esercito.
Si dice che in base alla determinazione n. 248517, datata 31/8/2015, del Comandante Generale, richiamata nel giudizio finale di selezione quanto all'accertamento dell'idoneità attitudinale del ricorrente, il profilo ideale attitudinale dell’allievo finanziere è dato dalle seguenti valutazioni:
1. area intellettivo-cognitiva;
a) capacità di analisi dei dati,
b) capacita’ visuospaziali,
c) capacita’ di espressione ed esposizione;
2. quanto all'area socio- relazionale:
a) spirito di collaborazione;
3. quanto all'area gestionale:
a) disponibilita’ al lavoro di gruppo;
b) affidabilita’/coscienziosita’,
c) accuratezza e precisione,
4. quanto all'area emotiva:
a) autostima e autoefficacia,
b) energia e volitivita’,
c) autocontrollo e autodisciplina,
d) stabilita’ emotiva;
5. quanto all'area dell’assunzione di ruolo:
a) motivazione,
b) adattabilita’,
c) consapevolezza del ruolo,
d) senso di appartenenza al gruppo.
Nella valutazione del ricorrente, quanto all'idoneità attitudinale, si deducono varie asserite difformità fra i risultati dei test somministrati in data 21/10/19, come illustrati anche nella relativa relazione della psicologa -OMISSIS-, rispetto alle valutazioni espresse (a seguito del colloquio diretto) nella relazione dei periti selettori e di un altro psicologo psicoterapeuta civile, in sede di secondo colloquio (dr.ssa -OMISSIS-). In particolare, quanto all'area intellettivo-cognitiva, si dice che il test somministrato di General Ability Tests-2 Verbale (GAT-2), che esprime la capacità di ragionamento del candidato, ha portato ad una valutazione molto alta del ricorrente, pur essendo emerso un non elevato interesse alla lettura ed ad approfondimenti culturali, filosofici e scientifici (che, si afferma, tuttavia, non sarebbero oggetto del profilo ideale di allievo finanziare). Si evidenzia nel ricorso che anche la psicologa -OMISSIS- ha rilevato, quanto all'area intellettivo cognitiva, che il ricorrente “ si colloca in un range molto ALTO (T: 76) rispetto le capacità di ragionamento verbale ”.
Si evidenzia, viceversa, che all'esito del colloquio con i periti selettori è stato rilevato che “ il candidato risulta poco reattivo rispetto agli stimoli che gli vengono forniti, manifestando talune difficoltà nel compiere un'accurata analisi delle situazioni e dei problemi che gli vengono proposti ”.
Si afferma che detta valutazione sarebbe affetta da carenza di motivazione, atteso che non sarebbe dato evincere quali sarebbero stati gli “stimoli forniti” al ricorrente o i problemi sottoposti, inerenti l'area intellettivo-cognitiva.
Quanto all'area socio-relazionale, si dice che il test “ big five questionnaire ”, cui è stato sottoposto il ricorrente, ha fornito risultati medio alti, come rilevato dalla psicologa nella propria relazione. Viceversa, si afferma, nell'ambito del colloquio il perito ha posto l'accento sul fatto che il
candidato sarebbe apparso “ chiuso e poco collaborativo durante il colloquio ”, senza altro evidenziare in ordine all'accertamento della “cooperazione”, da riferirsi all'aspirante allievo finanziare e dunque alle attività che lo stesso sarebbe chiamato a svolgere rivestendo quel profilo.
Quanto all'area emotiva, si allega che il risultato del test BFQ-2 attribuito al ricorrente esprimerebbe un valore molto alto. Anche la psicologa -OMISSIS-, nella propria relazione, ha rilevato che il ricorrente è “ dinamico e volitivo. Sempre sicuro di sé ed imperturbabile. Anche posto in condizioni critiche e difficili, risulta adeguatamente reattivo ”.
Mentre, di deduce, che nella relazione dei periti selettori non comparirebbe alcuna valutazione circa l'area emotiva del ricorrente, mentre apparirebbe, invece, solo una valutazione sull'area gestionale,
che dà atto del fatto che “ il candidato dimostra buona capacità gestionale ”.
Si dice, poi, che il secondo colloquio con la psicologa-psicoterapeuta civile non avrebbe dovuto avvenire, non essendo stati riscontrati i presupposti previsti dal bando, che prevedeva che il secondo colloquio dovesse essere solo eventuale e relativo alle note controindicanti ai fini dell’idoneità, derivanti da scostamenti rispetto al profilo ideale previsto per il ruolo a concorso, siccome
emerso durante il colloquio diretto con i periti selettori.
Quanto all'area dell'assunzione del ruolo si deduce carenza di motivazione non essendo stata svolta alcuna indagine sulla conoscenza da parte del ricorrente dei compiti del finanziere o del Corpo della Guardia di Finanza.
Si deduce, infine, difetto di istruttoria, laddove la sottocommissione non ha tenuto conto del questionario biografico. Viceversa, si afferma, l'esame del medesimo avrebbe portato in evidenza che il ricorrente, diplomatosi con buoni voti all'Istituto Nautico, ha già avuto esperienza lavorative, essendosi imbarcato in navi mercantili (quale allievo ufficiale macchinista) e avendo prestato servizio quale VFP1 nell'Esercito italiano, conseguendo elogi e risultanti in termini di eccellenza, capacità di cooperazione e di conseguimento di obiettivi comuni, energia e vitalità.
B. Illegittimità derivata degli atti adottati successivamente al giudizio di inidoneità reso a danno
del ricorrente in data 22/10/2019.
Si afferma che il verbale delle operazioni compiute in data 22/10/2019 n. -OMISSIS- dalla predetta sottocommissione, nella parte in cui dà atto della inidoneità del ricorrente in merito all'accertamento attitudinale, nonché la determinazione di nomina dei vincitori n. 354027, del 10/12/2019, con la relativa graduatoria, per il contingente AR (Motorista Navale), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del bando di concorso, sono censurabili nella parte in cui stabiliscono l'esclusione del ricorrente dal concorso e, dunque, non prevedono la collocazione del medesimo nella graduatoria finale di merito, trattandosi di atti strettamente consequenziali rispetto all'impugnato giudizio di non idoneità del medesimo ricorrente. Dunque, se ne deduce la illegittimità in via derivata per le medesime ragioni e censure esposte.
Nel il ricorso, inoltre, si fa istanza ex art. 49 c.p.a. per la notifica con pubblici proclami; si avanza istanza cautelare e istanza istruttoria, nella specie di verificazione e/o consulenza tecnica nella forma della ripetizione del colloquio attitudinale, chiedendosi, nel caso, di mandare indenne il ricorrente dalle spese peritali e connesse a tale ripetizione.
Il 27 gennaio 2020 si è costituita l’Amministrazione, difendendosi con documenti e corposa memoria.
L’istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza n. -OMISSIS-/2020, così motivando “ Considerato che le doglianze poste a corredo della domanda cautelare, in quanto non persuasive non consentono di far pervenire all’accoglimento della domanda cautelare proposta volta sostanzialmente alla caducazione del giudizio di inidoneità emesso nei riguardi del ricorrente”.
All’udienza del 29 settembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il mezzo di gravame, presenta profili di inammissibilità per violazione dell’art. 41 c.p.a. e risulta, comunque, infondato, per le seguenti ragioni.
Sotto il profilo della inammissibilità. La graduatoria rilevante nel caso di specie, contiene 24 vincitori e vari idonei non vincitori. Il ricorso è stato notificato al soggetto posizionato al n. 6, a quello posizionato al n. 22 e a un idoneo non vincitore, posizionato al n. 26 della graduatoria.
Nel ricorso si dice di aver avanzato domanda all’Amministrazione per ottenere indicazione degli indirizzi di residenza di tutti i possibili controinteressati e di non aver (si presume alla data di notificazione del ricorso), avuto risposta. Per questa ragione, come detto, nel ricorso si chiede autorizzazione ex art. 49 c.p.a., premettendo che tale domanda è subordinata al fatto che il Collegio ritenga necessario integrare il contradditorio.
Orbene, l’Amministrazione nella propria articolata e dettagliata memoria dà conto di come il ricorrente abbia chiesto (il 20 dicembre 2019) l’indirizzo dei graduati vincitori dal n. 22 al n. 24 (dunque gli ultimi tre nominativi in graduatoria) e che tali informazioni siano state fornite con foglio n. 2466 del 9 gennaio 2020, dunque, prima che il ricorso fosse depositato.
Tale fatto risulta non contestato da parte ricorrente.
Occorre rilevare che il ricorso mira all’inserimento del ricorrente tra i vincitori del concorso, ossia tra i primi 24 posti in graduatoria e non al suo annullamento.
In tale situazione, come posto in evidenza dalla giurisprudenza (v. TAR Campania, Napoli, n. 142/2011) il controinteressato è l’ultimo della graduatoria, poiché, ovviamente, è il soggetto che sicuramente perde il bene della vita a cui aspira, qualora il ricorrente ottenga uno dei posti a concorso.
Anche altri candidati potrebbero essere eventualmente controinteressati, ossia quelli posizionati dopo il ricorrente che ottenesse l’inserimento nell’elenco dei vincitori, ma tale interesse contrario a quello del ricorrente sarebbe in primo luogo meramente eventuale e in secondo luogo relativo ad un bene di minor rilievo rispetto al posto a concorso, ossia relativo al mero posizionamento in graduatoria (interesse morale o interesse a miglior posizionamento in ruolo all’atto dell’incardinamento).
Dimodoché al momento della proposizione dell’odierno ricorso, sicuramente l’idoneo non vincitore posizionato al n. 26 non era controinteressato, mentre i graduati al n. 6 e al n. 22 lo erano solo in via eventuale. Non lo sarebbero stati se, ad esempio, all’esito del ricorso e della riedizione del potere amministrativo, il ricorrente si fosse posizionato al posto n. 23 o 24 in graduatoria. Sicuramente, ad ogni modo, anche in caso di esito positivo del ricorso, tali soggetti non avrebbero perso il bene della vita a cui hanno mirato partecipando al concorso.
Si è visto che tra il momento in cui il ricorrente notificava il ricorso e quello in cui lo depositava, egli veniva in possesso dell’indirizzo dell’ultimo soggetto in graduatoria, per cui ancor prima del deposito (ma lo avrebbe potuto fare anche dopo) sarebbe stato possibile notificare all’unico controinteressato certo che in quel momento esisteva, così rispettando l’art. 41 c.p.a.
Notificazione che, tuttavia, non è stata mai fatta.
Sotto questo profilo non rileva la domanda di notifica per pubblici proclami, sia perché non era ab origine necessaria, per le ragioni dette, posto che non di annullamento di graduatoria si trattava, sia perché sicuramente è diventata superflua dopo il 9 gennaio 2020, ossia dal momento in cui l’Amministrazione ha risposto alla domanda di accesso agli atti presentata.
Per cui l’integrazione del contraddittorio, rimessa al Collegio, va tenuta distinta dalla notifica ad almeno un controinteressato necessaria ai fini della ammissibilità del ricorso, posto che l’art. 49 c.1 c.p.a. presuppone espressamente che la notifica a taluno dei controinteressati sia stata effettuata.
Pur essendo stato possibile, dunque, il ricorso non è stato notificato all’unico controinteressato certo individuato negli atti impugnati, per questa ragione il mezzo di gravame si presenta inammissibile.
Esso (in linea con quanto espresso nell’ordinanza cautelare in ordine al fumus boni iuris ) è, comunque, anche infondato, e tale si manifesta senza che siano necessarie le integrazioni istruttorie, verificazione o consulenza tecnica richieste (peraltro inammissibili, alla luce della giurisprudenza di seguito richiamata).
Nel mezzo di gravame, infatti, si pongono in evidenza gli aspetti favorevoli al ricorrente emersi dai test scritti, senza, poi, nulla contro dedurre alle argomentazioni poste, viceversa, in evidenza nella memoria della difesa erariale dirette a valorizzare le criticità emerse dagli esami testologici e le risultanze dei colloqui con periti selettori e secondo psicologo (cfr. pag. 2 all.to n. 5 e pagg. 2 e ss. all.to 4 dei depositi del ricorrente del 15.1.2020; v. pagg. 31, 32 della memoria del 25.2.2020 del resistente, laddove si afferma “ è risultato essere stato non “del tutto genuino”, (avendo, anzi, appalesato un “elevato mascheramento di aspetti di sé”) e quindi scarsamente e comunque non del tutto attendibile, comportando ciò, ad un tempo, che i periti selettori hanno dovuto approfondire, in ugual misura, l’analisi di tutte le aree e che si è reso, conseguentemente, necessario anche l’ulteriore colloquio con lo psicologo (….) è stato rilevato, nel caso di specie, un approccio non del tutto genuino al test di personalità, ovvero un elevato livello di “infingimento”, che lo connota, testimoniato, in maniera irrefutabile, dal valore molto elevato riportato nella scala di validità del test stesso volta proprio a fare emergere una tecnica di risposta che mira a fornire di sé un’immagine eccessivamente favorevole dal punto di vista della desiderabilità sociale ”).
Inoltre, non può essere condiviso l’assunto alla base del ricorso, secondo cui i test psico attitudinali sarebbero più attendibili (quindi, come definiti, “ oggettivi ”) dei colloqui con psicologi e periti selettori (i cui risultati sarebbero “ soggettivi ”), perché, come posto condivisibilmente in evidenza dalla difesa di parte resistente “ i test somministrati in aula e la relazione tecnica dello psicologo consulente chiamato ad interpretarli non costituiscono affatto l’unica modalità volta a sondare le caratteristiche e le attitudini dei candidati, quanto piuttosto uno dei diversi step di valutazione.
In altre parole, gli esiti dei test rappresentano un’utile fonte di informazioni e di ipotesi circa il candidato, che vanno poi verificate in sede di confronto colloquiale al fine di pervenire ad una loro conferma o disconferma. I test, infatti, per loro natura non possono essere utilizzati quale unico mezzo di conoscenza della persona ma, vanno piuttosto considerati come una delle diverse fonti di informazione da approfondire mediante il ricorso ad altri strumenti e/o colloqui, sia al fine di giungere, come già espresso in precedenza, ad una conferma o meno di quanto essi hanno evidenziato, sia con l’obiettivo di addivenire ad una visione quanto più complessa ed integrata dei vari aspetti e delle diverse caratteristiche del soggetto in esame… ”.
Né una discordanza di risultati, su alcuni aspetti attitudinali, tra esiti dei test e colloqui (ammesso e non concesso che di discordanza complessiva si sia trattato), può essere considerata sintomo di illogicità o difetto di motivazione dell’atto finale, dato che i colloqui, come posto in evidenza dalla difesa erariale, hanno anche la funzione di testare l’attendibilità dei risultati testologici ed è , quindi, fisiologico che ne possano contraddire i risultati.
Occorre, pertanto, ribadire, nel caso di specie, quanto dalla giurisprudenza posto in evidenza in tema di accertamenti attitudinali (nel caso richiamato, per l’accesso alla Polizia di Stato, ma con principi replicabili al caso all’esame), anche di recente, ossia che “ costituisce ius receptum, dal quale non è ragione di discostarsi, che le valutazioni della Commissione concorsuale di che trattasi sono espressione di discrezionalità tecnica, di natura infungibile, per cui esse non possono essere sostituite o surrogate da accertamenti demandati ad altri organi diversi rispetto a quelli competenti per legge ad espletarli e secondo parametri di giudizio non previsti o non pertinenti in relazione alla disciplina di riferimento, ovvero svolti in epoca successiva. Esse cioè sono sindacabili soltanto ove inattendibili, nonché soggette al principio tempus regit actum, per cui eventuali risultanze di segno difforme, rese in epoca successiva, non sono idonee ad inficiare l'attendibilità del dato tecnico originariamente reso dalla Commissione all'uopo preposta (cfr. ancora Cons. Stato, Sez. IV, 20 gennaio 2021, n. 596).
Va, quindi, escluso che le verifiche di carattere psico-fisico, così come gli accertamenti attitudinali siano suscettibili (laddove non si sostanzino in indagini, il cui esito sia rappresentato dalla concreta misurabilità di puntuali presupposti idoneativi, peraltro suscettibile di reiterabilità a parità di condizioni) di ripetibilità fuori dal contesto concorsuale, comprensivo dello stress prestazionale in esso insito; e ciò in quanto nell'ambito di un diverso contesto, anche emotivo, il loro esito può fisiologicamente divergere, con conseguente totale vanificazione di esse (cfr. ancora Cons. Stato, sez. III, 3 febbraio 2020, n. 829; id., 10 ottobre 2017, n. 4693; Sez. IV, 24 ottobre 2019, n. 7423; id., 8 aprile 2021, n. 28-OMISSIS-, ove si fa ampio richiamo ai principi della par condicio tra i concorrenti, messa a rischio dalla riconosciuta possibilità di reiterazione del vaglio psicologico, di per sé connotato da particolare delicatezza e peculiarità, comunque intrinseche alla tipologia di funzione cui si aspira ad essere abilitati)”, (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 23/01/2023, n.1223).
Alla luce di tale orientamento, nemmeno la dedotta precedente valutazione attitudinale positiva ricevuta dal ricorrente per l’impiego presso l’Esercito, inficia l’attendibilità della valutazione qui impugnata.
Nella vicenda per cui è causa, dunque, non si scorge motivo per discostarsi dalla consolidata giurisprudenza in tema, secondo cui “ il giudizio espresso costituisce, in altri termini, espressione di una valutazione tecnico-discrezionale riservata agli organi competenti dell'Amministrazione, i cui giudizi non possono essere censurati con successo in sede giurisdizionale, se non per ragioni di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza e/o errore su elementi di fatto ”, (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 6/12/2022, n.16279, da ultimo e tra le molte).
Illogicità, irragionevolezza o travisamento di fatto, che per le ragioni anzidette, non sono riscontrabili nel caso di specie.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato inammissibile e comunque infondato.
Sussistono sufficienti ragioni per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e comunque infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.