Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/05/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Angela Quitadamo Presidente rel.
2. dr. Arianna Sbano Consigliere
3. dr. Valentina Rascioni Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.225/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Starace del Foro di Parte_1
Macerata (C.F. – pec: – fax: 0733/236101 C.F._1 Email_1
appellante
E
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, Corso Mazzini n. 55; appellato
(C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Ancona, Corso Mazzini n. 55; appellato
l' (C.F. Controparte_3
), con sede in Civitanova Marche (MC), C.da Asola, in persona del Dirigente P.IVA_3
Scolastico pro-tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona,
Corso Mazzini n. 55; appellato
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25 giugno 2024 ha proposto parziale appello Parte_1
avverso la sentenza n.98/2022, pubblicata il 29 dicembre 2023, con la quale il Tribunale di
subito per la mancata esecuzione della sentenza n. 290/2015 emessa a carico di detta
Amministrazione dal Tribunale di Macerata il 06.10.2015 e pubblicata in data 01.03.2016.
Con tale pronuncia il Giudice, in accoglimento del ricorso proposto dal accertata Parte_1
l'illegittimità del depennamento dello stesso dalla graduatoria di Istituto 2011-2014, aveva dichiarato il diritto dello stesso a vedersi reinserito nelle medesime graduatorie “con tutti i provvedimenti conseguenti”.
L'appellante ha, pertanto, allegato che, stante l'inerzia dell'Amministrazione nel dare esecuzione alla sentenza n. 290/2015, aveva adito nuovamente l'Autorità Giudiziaria rassegnando le seguenti conclusioni: “nel merito, stante l'avvenuto accertamento da parte del Tribunale di Macerata – Sezione
Lavoro, con la sentenza n. 290/2015 pubblicata il 1°.3.2016, dell'illegittimità del depennamento per gli a.s. 2011/2014 del sig. dalla graduatoria di istituto di III fascia operata dal Dirigente Scolastico dell' Parte_1 [...]
di Civitanova Marche con provvedimento del 6.3.2013 (prot. n. 4771- Controparte_3
C4/C7), dichiarare tenuti e per l'effetto condannare il in Controparte_1 persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore, l in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore e l' in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, a risarcire al sig. Parte_1
- l'importo di € 16.525,12, a titolo di danno patrimoniale, derivante dall'illegittimo depennamento del ricorrente medesimo dalla graduatoria di istituto di terza fascia (2011-2014), pari all'importo delle retribuzioni che gli
sarebbero spettate dal settembre 2013 al giugno 2014;
- nonché l'ulteriore importo di € 53.595,00, per il danno da perdita di chance derivante dall'illegittimo depennamento e dalla illegittima esclusione dalla graduatoria di istituto del ricorrente, e dalla impossibilità dello stesso di ripresentare, per la successiva graduatoria di istituto di terza fascia 2014-2017, una domanda di
aggiornamento, essendo stato il ricorrente depennato dalla graduatoria del precedente triennio 2011-2014, essendo la valutazione della regolarità del titolo di studio sub iudice e risultando la piattaforma informatica Istanze On Line del docente disattivata da parte del , pari all'importo delle retribuzioni mensili che sarebbero CP_1 CP_1 spettate, per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, in cui il sig. avrebbe potuto regolarmente Parte_1 prestare attività lavorativa presso gli Istituti Scolastici della Provincia di Macerata;
- nonché l'ulteriore importo di € 54.413,81 per il danno da perdita di chance derivante dall'illegittimo depennamento e dalla impossibilità in capo al ricorrente di presentare una domanda di aggiornamento per la graduatoria di istituto di terza fascia 2017-2020 sia per via della mancata ricostituzione da parte dell'Amministrazione
Scolastica della posizione professionale del ricorrente stesso nella scuola, onde consentire al medesimo di prestare attività lavorativa, sia a causa della mancata riattivazione della propria piattaforma informatica Controparte_4
essendogli impedito, di fatto, l'utilizzo di qualsivoglia strumento informatico sia prodromico alla
[...] presentazione della domanda, sia successivo alla presentazione della domanda stessa, pari all'importo delle retribuzioni mensili che sarebbero spettate, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, in cui il sig.
[...] avrebbe potuto regolarmente prestare attività lavorativa presso gli Istituti Scolastici della Provincia di Pt_1
Macerata; - a cui si aggiunga l'importo a titolo di indennità di disoccupazione per numero 21 mensilità che sarebbe stata liquidata al ricorrente dall'Istituto Previdenziale in forza della normativa allora vigente, da determinarsi previa espletanda C.T.U.;
- o, in subordine, e per ciascuna voce di danno sopra indicata, nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche all'esito di CTU espletanda o in via equitativa, a cui deve aggiungersi rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo e regolarizzazione, se dovuta, della posizione contributiva verso il competente Ente previdenziale;
- dichiarare tenuti e per l'effetto condannare, altresì, il Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, l' in persona del CP_5 Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore e l' in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, ad aggiornare il punteggio curricolare del sig. di dodici punti per ogni Parte_1 anno scolastico in cui egli avrebbe potuto effettivamente lavorare, dal settembre 2013 al giugno 2020, nell'ambito degli
Istituti di Istruzione Superiore della Provincia di Macerata o, in via alternativa, dichiarare tenute e per l'effetto condannare le Amministrazioni evocate in giudizio al risarcimento del danno patrimoniale subito dal sig. Parte_1 per il mancato aggiornamento del punteggio da liquidarsi previa espletanda C.T.U., o comunque in via equitativa;
- dichiarare tenuti e per l'effetto condannare, altresì, il Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, l' in persona del CP_5 Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore e l' in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore al risarcimento del danno patrimoniale subito dal sig. che trae origine Parte_1 dalla necessità in capo al ricorrente di conseguire, all'attualità, i 24 cfu in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al D.M. n. 617/2017, che non sarebbero stati richiesti per l'inclusione nelle graduatorie provinciali qualora le amministrazioni scolastiche evocate in giudizio avessero consentito la presentazione della domanda di aggiornamento per le graduatorie di istituto a.s. 2017-2020, da liquidarsi previa espletanda C.T.U., o comunque in via equitativa. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.”.
L'adito Tribunale rigettava il ricorso, sul presupposto dell'imputabilità della mancata esecuzione della statuizione giudiziaria di cui alla sentenza n.290/2015 all'inerzia ingiustificata del ricorrente, resosi negligente nel sollecitare l'adempimento giudiziario a mezzo di una mera diffida indirizzata a recapito non idoneo.
L'appellante ha articolato i motivi di impugnazione sotto i seguenti profili: 1) erroneità della sentenza nella parte in cui ha addebitato la mancata esecuzione delle sentenza ed il susseguente mancato conferimento di supplenze per l'A.S. 2015/2016 alla sola condotta del in Parte_1 quanto non sufficientemente attiva nel richiedere l'esecuzione della sentenza a lui favorevole e avvenuta con diffida inviata a recapito telematico errato e quindi giuridicamente inesistente;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto carente la prova in punto alla sussistenza di un danno risarcibile in termini di perdita di chance lavorative per gli aa.ss. 2013/2014, 2014/2015 e
2015/2016; 3) erroneità della decisione in punto alle spese di giudizio per contraddittorietà ed illogicità della sentenza e per contrasto tra motivazione e dispositivo, in quanto nella parte motiva della decisione si determina la compensazione integrale delle spese, mentre nel dispositivo si pongono le spese di giudizio a carico del ricorrente. Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona adita, in riforma della sentenza di primo grado: - in via principale nel merito: stante l'avvenuto accertamento da parte del Tribunale di Macerata – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 290/2015 pubblicata il 01.03.2016, dell'illegittimità del depennamento per gli aa.ss. 2011/2014 del sig. dalla graduatoria d'istituto di III fascia operata dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Parte_1
Commerciale e Geometri “ di Civitanova Marche con provvedimento del 06.03.2013 (prot. N. 4771- Controparte_3
C4/C7), e stante l'impossibilità dello stesso di ripresentare, per la successiva graduatoria d'Istituto di terza fascia del triennio 2014/2017 la domanda di aggiornamento della graduatoria, essendo la valutazione della regolarità del titolo di studio ancora sub iudice allo scadere del termine del 23.06.2014 stabilito dal D.M. 353 del 22.05.2014, accertare e dichiarare il diritto del sig. a prestare servizio negli aa.ss. 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, e per Parte_1
l'effetto condannare le Amministrazioni evocate in giudizio al riconoscimento giuridico pari a 12 punti in graduatoria per ogni anno scolastico in cui egli avrebbe potuto effettivamente lavorare negli anni dal settembre 2013 al giugno
2016 nell'ambito degli Istituti della provincia di Macerata, nonché al risarcimento del danno per perdita di chance lavorative nei suddetti anni scolastici da quantificarsi in via equitativa per l'a.s. 2013/2014 e nella somma corrispondente alle retribuzioni conferite alla candidata con minor punteggio per gli aa.ss. 2014/2015 Persona_1
e 2015/2016, o nella minore somma che la Corte riterrà di liquidare in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla data della domanda al saldo effettivo. Nonché accertare e dichiarare la contraddittorietà ed illogicità della sentenza n. 98/2022 per contrasto tra motivazione e dispositivo della statuizione sulle spese di lite e per l'effetto riformare la sentenza con vittoria di spese e competenze dei due gradi giudizio in favore del ricorrente.”
Si è costituito il resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dato atto che l'odierno appellante ha inteso circoscrivere il thema decidendum alla pretesa risarcitoria relativa agli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, per i quali chiede disporsi il ristoro del danno per la mancata assunzione, da calcolarsi per l'anno scolastico 2013/2014 in via equitativa, e per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 nella misura corrispondente alle retribuzioni conferite alla candidata con riferimento alle Persona_1
medesime annualità, o nella minor somma ritenuta di giustizia;
chiede, inoltre, riconoscersi l'attribuzione di 12 punti per ciascuno dei detti anni.
A tal fine, con il primo motivo di appello, censura la decisione impugnata nella parte in cui addebita alla condotta omissiva di esso ricorrente la mancata esecuzione della sentenza n. 290/2015 ed il conseguente mancato conferimento di supplenze per l'a.s. 2015/2016. Nello specifico, eccepisce l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel considerare negligente la condotta consistita nel non interessarsi dell'esecuzione della sentenza, e nel limitarsi ad inoltrare una mera diffida – peraltro a recapito di posta elettronica errato – rimanendo successivamente inerte per circa quattro anni. Evidenzia, da par suo, come la diffida fosse stata correttamente inviata agli organi competenti, tanto da aver ricevuto rassicurazioni da parte della PA circa la messa in esecuzione del comando giudiziale;
sicché evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non era tenuto ad intraprendere altra iniziativa.
Il motivo è fondato.
È noto in punto di diritto che la sentenza di primo grado è dotata di efficacia esecutiva, sicché, nel caso in esame, a fronte dell'accertato e dichiarato diritto del ricorrente di vedersi Parte_1 iscritto nelle graduatorie di Istituto, l'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere in tal senso, essendo stata parte nel giudizio, dunque, giuridicamente edotta del decisum.
Va detto, al riguardo, che le procedure esecutive sono fasi eventuali e non necessarie di una vicenda processuale, offerte dall'ordinamento quale rimedio all'inottemperanza del debitore, il cui obbligo è già consacrato in relazione all'accertato diritto del creditore, esigibile indipendentemente dall'avvio dell'esecuzione forzata.
Nel caso di specie risulta, inoltre, accertato in punto di fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dell'Amministrazione, con missiva del 30.10.2015, regolarmente inviata e ricevuta a mezzo pec sia dagli uffici gerarchicamente sovraordinati che dai singoli istituti del distretto, compreso l' il aveva inviato una formale richiesta di reinserimento CP_3 CP_3 Parte_1
nelle graduatorie di Istituto, che trovava riscontro nella nota a firma del dirigente dott. di Per_2
pronto adempimento in tal senso. È comprensibile, allora, che il ricorrente avesse maturato il legittimo affidamento nella tempestiva esecuzione della pronuncia giudiziale, senza che si rendesse necessaria né pretendibile alcun'altra azione.
Pertanto, non sono ravvisabili profili di inerzia colpevole in capo all'odierno appellante, il quale, a fronte dell'accertamento del proprio diritto ad essere reinserito in graduatoria, espressamente ne aveva richiesto l'attuazione con diffida del 30.10.2015 e - avendone anche ricevuto rassicurazione dalla stessa Amministrazione - non era tenuto a porre in essere alcun altro rimedio.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui ritiene non provata la sussistenza di un danno risarcibile in termini di perdita di chance lavorative per gli anni scolastici dal 2013 al 2016.
Il motivo è fondato.
Dalla lettura complessiva del compendio probatorio risultano provate per tabulas le allegazioni dell'appellante relative alle seguenti circostanze:
- nell'anno 2011 il vantava un punteggio di 61 punti in graduatoria, risultante in atti dal Parte_1 contratto di assunzione per l'anno scolastico 2011/2012;
- nelle graduatorie d'Istituto di III fascia della provincia di Macerata, della specifica classe di concorso del ricorrente, rispettivamente del triennio 2014/2017 e del triennio 2017/2020 erano presenti soltanto n. 2 candidate: la sig.ra con punteggio superiore a quello del Controparte_6
ricorrente (cioè con 204 punti nella graduatoria del 2014 e 240 punti nella graduatoria del 2017) e la sig.ra quest'ultima con punteggio di gran lunga inferiore a quello del e Persona_1 Parte_1
cioè 12 punti nella graduatoria del 2014 (anno di primo inserimento in graduatoria considerato che il punteggio di 12 punti era riferito al solo titolo di studio) e 36 punti in quella pubblicata nel 2017.
Sicchè, considerato che la signora era l'unica candidata in graduatoria per la Persona_1 specifica classe di concorso di “Conversazione di lingua inglese” con punteggio inferiore a quello del ricorrente e vantava 12 punti nella graduatoria del 2014 e 36 punti in quella pubblicata nel 2017, ne consegue che i 24 punti aggiunti erano verosimilmente susseguenti ai due anni di servizio prestati dalla stessa nel periodo inibito al in quanto ancora sub iudice. In altri termini, la Parte_1
candidata ha effettuato la docenza negli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 pur Persona_1
avendo un punteggio inferiore a quello del illegittimamente depennato dalle graduatorie Parte_1
illo tempore in vigore.
Tale circostanza può ritenersi acquisita anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. in quanto, a fronte della dettagliata allegazione fornita dall'odierno appellante, non è conseguita alcuna specifica contestazione da parte dell'Ente resistente, limitatosi a negare genericamente la deduzione avversaria.
Pertanto, il Collegio ritiene, diversamente dal Tribunale, provata dal la circostanza Parte_1
che negli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 egli avrebbe lavorato al posto della sig.ra Per_1
collocata in graduatoria con punteggio inferiore al proprio.
[...]
Per quanto attiene all'annualità 2013/2014, parimenti risulta accertato con sufficiente grado di certezza che il avrebbe potuto ottenere incarichi analoghi a quelli svolti negli anni Parte_1 precedenti e registrati sul foglio matricolare versato in atti, dal quale si apprende che dall'anno 2008 fino all'anno 2013 lo stesso aveva ottenuto, in modo continuativo, docenze annuali presso il distretto della provincia di Macerata. Dal medesimo documento è possibile desumere che la media approssimativa delle ore assegnategli per la classe in questione si attesta sulle 6 ore settimanali.
Alla luce delle considerazioni svolte, può dirsi accertato che l'odierno appellante avrebbe verosimilmente ottenuto incarichi di docenza per la classe di concorso “Conversazione in lingua inglese” nelle tre annualità dal 2013 al 2016 se non fosse stato illegittimamente depennato.
In proposito, è noto che la giurisprudenza di legittimità ha ricondotto la responsabilità della
PA in seno ai canoni dell'art. 2043 cc, configurando gli elementi costitutivi della responsabilità civile della pubblica amministrazione, sotto il profilo oggettivo, nel danno ingiusto, inteso come lesione del bene della vita al quale il soggetto aspira (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 aprile 2021, n.
3398; id. Sez. IV, 2 marzo 2020, n. 1496; Sez. IV, 6 luglio 2020, n. 4338; Sez. IV, 27 febbraio 2020, n. 1437) ascrivibile, secondo il nesso di causalità materiale, alla condotta colposa (o dolosa) della PA.
Con riguardo al profilo soggettivo, l'elemento della colpa va individuato nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ossia in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell'interesse protetto di colui che ha un contatto qualificato con la P.A. stessa (Cons. Stato Sez. VI, 7 settembre 2020, n. 5389; Sez. III, 15 maggio 2018, n. 2882; id, III, 30 luglio 2013, n. 4020).
Non vi è dubbio, nel caso in esame, che la mancata esecuzione delle statuizioni giudiziarie di cui alla sentenza n. 290/2015, tempestivamente richiesta dal docente, integri un profilo di colpevole inadempienza da parte della PA, determinante la lesione del bene della vita (attività lavorativa) al cui conseguimento il docente legittimamente aspirava e che è altamente probabile che egli avrebbe conseguito, piuttosto che non.
In tale direzione, anche la giurisprudenza amministrativa chiarisce che il danno patrimoniale può liquidarsi ricorrendo alla tecnica risarcitoria della chance, previo accertamento di una
“probabilità seria e concreta” o anche “elevata probabilità” di conseguire il bene della vita sperato
(…)(Consiglio di Stato Sez. V, 15 novembre 2019, n. 7845).
In punto alla quantificazione del danno, non potrà che seguirsi il criterio equitativo basato sulla media delle ore di servizio assegnate al docente negli anni, come risultante dal foglio matricolare.
Per quanto attiene alle istanze istruttorie formulate dalle parti si osserva quanto segue.
Non sembrano ricorrere i presupposti per formulare l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc in quanto, in base ai criteri di riparto degli oneri probatori, l'eccezione (in senso lato) inerente all'aliunde perceptum onera la parte che l'abbia sollevata della relativa prova;
nel caso di specie, per il principio di vicinanza della prova, non è ragionevole ritenere che l'Amministrazione convenuta non potesse reperire agevolmente la documentazione attestante la condizione reddituale e lavorativa del negli anni in questione, attraverso i contatti con gli uffici competenti a Parte_1
rilasciarla.
Ad ogni modo, l'Amministrazione convenuta avrebbe quantomeno dovuto documentare di aver tentato inutilmente di ottenere la disponibilità delle informazioni in oggetto, onde legittimare la richiesta di esibizione ex art. 210 cpc., in onore al principio di formazione giurisprudenziale secondo cui L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante
(Cass.n.31251/2021). Parimenti, non può essere accolta la richiesta di ordine di esibizione dei contratti relativi alla signora formulata dall'appellante, in quanto promossa per la prima volta in appello Persona_1
e dunque tardiva.
Alla luce delle considerazioni svolte, sussiste l'obbligo in capo all'Amministrazione di risarcire all'odierno appellante il danno da perdita di chance lavorative che, per le ragioni sopra enucleate, devono ritenersi quantificabili in via equitativa nella somma corrispondente alla retribuzione per lo svolgimento dell'attività lavorativa per 6 ore mensili per gli anni scolastici
2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, maggiorata degli accessori di legge.
Il terzo motivo di appello, pur fondato, è superato dall'esito del presente giudizio che vede CP_ soccombente l' resistente.
Il tenore della decisione comporta l'assorbimento di ogni ulteriore motivo di gravame e la riforma integrale della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'Amministrazione appellata al risarcimento del danno patito da
[...]
per perdita di chances lavorative rispetto agli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015 e Parte_1
2015/2016, da quantificarsi in via equitativa nella somma corrispondente alle retribuzioni dovute in forza di incarico annuale pari a 6 ore settimanali per ciascun anno scolastico;
condanna l'Amministrazione appellata al riconoscimento giuridico in favore di del Parte_1
punteggio che, ai fini del collocamento in graduatoria, sarebbe maturato per ciascun anno scolastico, ove l'incarico fosse stato effettivamente espletato nei termini suindicati;
2) condanna l'Amministrazione resistente a rinfondere alla parte appellante le spese di lite del doppio grado, che liquida in euro 3.500,00 per il primo grado ed in euro 3.500,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge
Ancona, 29 maggio 2025
Il Presidente est.
Sentenza redatta con la collaborazione della dr. Giada Di Gaspare, assegnata all'UPP di questa Corte