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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/04/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1662/2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in in Nicotera, via La Corte 2, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Campisi Salvatore Francesco (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 02/11/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso (il 29.10.2021) alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (in data 29.102021), i benefici derivanti dal riconoscimento di un grado di invalidità superiore al 74 (settantaquattro) percento. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ - accertare che lo stato patologico del ricorrente è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'invalidità civile totale al 100% ed alla corresponsione dell'assegno/pensione d'invalidità civile, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla relativa domanda, ovvero dalla diversa data di giustizia o da quella che emergerà dal presente procedimento, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali come per legge o, in subordine, alla luce degli accertamenti del caso, dichiarare il ricorrente con riduzione permanente della capacità Pt_2 lavorativa in misura non inferiore al 74%, con conseguente diritto all'assegno mensile di assistenza;
- rinnovare la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio, a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente alla perizia già depositata, riservandosi sin da ora di nominare il proprio consulente tecnico medico – legale di parte;
- condannare, in ogni caso, gli Enti resistenti, in persona dei rispettivi L.R.P.T., al pagamento delle spese, competenze, diritti ed onorari dell'intero procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde;
- manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale di cui allo stato degli atti;
- emanare ogni altro provvedimento consequenziale di legge e/o di giustizia, all'esito e per effetto delle conclusioni del CTU, con riferimento al requisito sanitario.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo al ricorrente un: << “Deficit visivo bilaterale (vc odx moto manu – osx 8/10) da pregresso trauma occhio Dx e glucoma cronico occhio Sx. Artrite psoriasica ed artrosi multidistrettuale a lieve-medio impegno funzionale. Pregressi traumi fratturativi gamba sx e spalla dx. Tiroidite cronica
[... autoimmune con oftalmopatia tiroidea. Broncopatia asmatiforme. Prostatite cronica.
. Ipertensione arteriosa II stadio OMS” e di poter affermare che il sig. Controparte_2
è da ritenersi invalido con totale e permanente inabilità lavorativa in Parte_1 misura del 100% fin dalla data di presentazione della domanda (14/10/2019)>>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido al 100% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa presentata in data 14/10/2019.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di Parte_1 del requisito sanitario necessario per percepire la pensione ordinaria di inabilità ex art. 12 L. n. 118/1971, con decorrenza dall'1.11.2019 (primo giorno del mese seguente a quello della domanda amministrativa);
- condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di , e Parte_1 liquidate complessivamente, per ambo le fasi, in 1500,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore del procuratore avv. Campisi Salvatore Francesco, in quanto dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 02/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in in Nicotera, via La Corte 2, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Campisi Salvatore Francesco (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 02/11/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso (il 29.10.2021) alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo (in data 29.102021), i benefici derivanti dal riconoscimento di un grado di invalidità superiore al 74 (settantaquattro) percento. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ - accertare che lo stato patologico del ricorrente è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dell'invalidità civile totale al 100% ed alla corresponsione dell'assegno/pensione d'invalidità civile, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla relativa domanda, ovvero dalla diversa data di giustizia o da quella che emergerà dal presente procedimento, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali come per legge o, in subordine, alla luce degli accertamenti del caso, dichiarare il ricorrente con riduzione permanente della capacità Pt_2 lavorativa in misura non inferiore al 74%, con conseguente diritto all'assegno mensile di assistenza;
- rinnovare la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio, a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente alla perizia già depositata, riservandosi sin da ora di nominare il proprio consulente tecnico medico – legale di parte;
- condannare, in ogni caso, gli Enti resistenti, in persona dei rispettivi L.R.P.T., al pagamento delle spese, competenze, diritti ed onorari dell'intero procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde;
- manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale di cui allo stato degli atti;
- emanare ogni altro provvedimento consequenziale di legge e/o di giustizia, all'esito e per effetto delle conclusioni del CTU, con riferimento al requisito sanitario.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando le CP_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo al ricorrente un: << “Deficit visivo bilaterale (vc odx moto manu – osx 8/10) da pregresso trauma occhio Dx e glucoma cronico occhio Sx. Artrite psoriasica ed artrosi multidistrettuale a lieve-medio impegno funzionale. Pregressi traumi fratturativi gamba sx e spalla dx. Tiroidite cronica
[... autoimmune con oftalmopatia tiroidea. Broncopatia asmatiforme. Prostatite cronica.
. Ipertensione arteriosa II stadio OMS” e di poter affermare che il sig. Controparte_2
è da ritenersi invalido con totale e permanente inabilità lavorativa in Parte_1 misura del 100% fin dalla data di presentazione della domanda (14/10/2019)>>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, il ricorrente è da riconoscersi invalido al 100% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa presentata in data 14/10/2019.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza in favore di Parte_1 del requisito sanitario necessario per percepire la pensione ordinaria di inabilità ex art. 12 L. n. 118/1971, con decorrenza dall'1.11.2019 (primo giorno del mese seguente a quello della domanda amministrativa);
- condanna , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite di , e Parte_1 liquidate complessivamente, per ambo le fasi, in 1500,00 euro, oltre I.V.A., C.P.A., eventuali spese documentate, e spese generali forfettarie al 15%, in favore del procuratore avv. Campisi Salvatore Francesco, in quanto dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore le spese della consulenza tecnica esperita, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 02/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani