Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 4527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4527 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 04527/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04290/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4290 del 2024, proposto da IO ES, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Enrico D’Alessandro e Davide Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è legalmente domiciliato, in Napoli, via Diaz, 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
U.S.R. per la Regione Campania - non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6348/2023, RG n. 5289/23, resa in data 25 ottobre 2023 dal Tribunale di Napoli e depositata in data 30 ottobre 2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che con il presente ricorso, notificato il 2 settembre 2024 e depositato il 17 settembre 2024, IO ES ha adito il giudice amministrativo affinché fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 6348/2023, RG n. 5289/23, resa in data 25 ottobre 2023 dal Tribunale di Napoli e depositata in data 30 ottobre 2023, limitatamente alla parte in cui con cui il Giudice del Lavoro ha così provveduto: “ 1) accerta il diritto di ES IO ad usufruire nel rispetto dei vincoli di legge del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per l’anno scolastico 2021/2022:
2) …..;
3) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che, compensate per la metà, liquida nel residuo in complessivi € 566,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge .” (così la sentenza n. 6348/2023);
CONSIDERATO che, in aggiunta alla domanda principale, il ricorrente ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento;
CONSIDERATO che l’interessato assume rimasta ineseguita la decisione, malgrado il Ministero resistente abbia ricevuto notifica della pronuncia in forma esecutiva;
CONSIDERATO che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 2 luglio 2024) del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro e Previdenza;
CONSIDERATO che si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con mero atto di stile;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 26 marzo2025 la causa è stata chiamata e assunta in decisione;
RITENUTO che, alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente e della mancata contestazione di tali circostanze da parte dell’Amministrazione resistente – circa, in particolare, l’asserito inadempimento alla pronuncia del giudice ordinario – e in ragione dell’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (convertito in legge n. 30/1997) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. c.p.a.;
RITENUTO:
- che, pertanto, in accoglimento della domanda del ricorrente, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o dalla notificazione (ove antecedente) della presente pronuncia, alla puntuale e integrale esecuzione del sopra richiamato dispositivo della sentenza azionata, ponendo in essere ogni provvedimento ed adempimento necessario;
- che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Prefetto di Roma, con facoltà di delega, che darà corso all’esecuzione della sentenza in epigrafe, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente;
- che le spese per l’eventuale funzione commissariale vengono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore;
RITENUTO di dover specificare che, per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso:
- in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 28 ottobre 2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29 settembre 2003, n. 1094).
Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268).
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono, quindi, dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio, come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite (cfr. ex multis TAR Napoli, Sez. III 30 gennaio 2023, n. 678 e Sez. VIII, 24 ottobre 2017, n. 4993, 4 settembre 2015, n. 4328);
RITENUTO che le spese di giudizio, secondo la regola della soccombenza, debbano porsi a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe nei sensi e termini di cui in motivazione, provvedendo a quanto dalla stessa statuito e alla corresponsione al ricorrente di quanto in ragione di ciò dovutogli.
Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, che – su specifica richiesta del ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata sentenza, riconoscendo all’interessato quanto statuito e quanto dovutogli.
Determina in € 500,00 (euro cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, cui è tenuto a provvedere il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 800,00 (euro ottocento/00), oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari, e alla rifusione del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosalba Giansante | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO