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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/05/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 6874/ 2022
TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. GUASTAFIERRO PASQUALE presso il cui studio elettivamente domicilia in PIAZZA PACE , 20 80041 BOSCOREALE
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal CP_1
funzionario delegato ROMANO VINCENZO con il quale elettivamente domicilia in VIA E. GRAMAZIO 2/3 BENEVENTO
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto depositato il 14/12/2022, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di aver lavorato per l'Amministrazione convenuta con contratto a tempo determinato, nei periodi specificati nell'atto introduttivo, e di essere stato successivamente immesso in ruolo, con contratto a tempo indeterminato;
esponeva altresì di aver ottenuto, a seguito di ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, la favorevole sentenza con la quale il Giudice adito aveva condannato il al riconoscimento dell'anzianità di CP_1 servizio maturata con i contratti a termine e al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù della suddetta anzianità. Sulla base di tale premessa, l'istante chiedeva, sulla base della maggiore anzianità di servizio riconosciutale, in virtù dei succitati contratti a termine, dalla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, la condanna del al pagamento delle differenze retributive CP_1 spettanti in virtù del riconoscimento della maggiore anzianità. Il si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso per le CP_1 motivazioni di cui alla memoria difensiva. Osserva preliminarmente il Giudicante che il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze stipendiali tra quanto percepito e quanto effettivamente dovuto in virtù della maggiore anzianità di servizio è stato già accertato nel giudizio conclusosi con la sopraccitata sentenza n. 1457/21 (cfr. documentazione in atti), e non può più essere messo in discussione nell'ambito del presente procedimento. Comunque, a prescindere dall'accertamento della legittimazione passiva del contenuto nella sentenza citata, si deve per CP_2 completezza rilevare che in virtù di un orientamento della giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce:” Il rapporto di lavoro del personale docente, dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali e pur in presenza del trasferimento ad asse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica (art. 14 d.P.R. n. 275/1999), sorge non con il singolo Istituto, ma con il
[...]
, cui l'art. 15 del citato d.P.R., riserva infatti le Controparte_3 funzioni di reclutamento del personale: ne deriva che la controversia nella quale si discuta di un diritto afferente al rapporto di lavoro (nel caso il diritto al congedo parentale) non può che svolgersi nei confronti del , soggetto che ha la qualità di CP_2 datore di lavoro, e non nei confronti dell' Istituto Scolastico che pertanto è privo di legittimazione passiva.” (cfr. Cass. 20521/08). Un analogo discorso vale evidentemente per il personale amministrativo. Deve pertanto dichiararsi, la legittimazione passiva del . CP_2
2 Non può quindi, comunque, evidentemente essere valutata un'eccezione di prescrizione relativa al periodo di lavoro oggetto della sentenza, che doveva, evidentemente, essere proposta in quel giudizio (a prescindere da ogni ulteriore considerazione in ordine alla rituale proposizione al fondamento ed all'ammissibilità dell'eccezione in parola). Con la sentenza di cui sopra il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, ha dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento della anzianità di servizio maturata, nei periodi relativi ai contratti a termine stipulati, condannando il
[...]
, in persona del p.t., al Controparte_4 CP_5 pagamento delle correlative differenze retributive, oltre accessori di legge, ordinando al predetto resistente di porre in essere gli atti conseguenti. Acclarato, pertanto, il diritto del ricorrente a percepire le differenze stipendiali conseguenti al riconoscimento della maggiore anzianità di servizio, rileva il giudicante che per la concreta quantificazione delle somme dovute possono essere utilizzati i conteggi elaborati dal CTU. Con riferimento alla determinazione del “quantum” dovuto si devono recepire i conteggi effettuati dal C.T.U. Gli stessi infatti appaiono il frutto di una corretta elaborazione, conforme alla normativa applicabile ed espressione di un valido percorso sia logico che argomentativo. Tuttavia é superfluo sottolineare che, in ossequio al generale principio della domanda, i conteggi del CTU possono essere recepiti nella misura in cui non eccedono la somma richiesta in ricorso. Dovrà quindi essere accordata la somma richiesta nel ricorso introduttivo. Il va, Controparte_6 pertanto, condannato al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma indicata in dispositivo, dovuta a titolo di differenze retributive spettanti per effetto della maggiore anzianità di servizio riconosciuta con la sentenza di cui sopra. Vertendosi in materia di pubblico impiego, a norma della L. 724/94 competono al ricorrente gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, dalla data del deposito del ricorso. Al riguardo non si può non rilevare che, in base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui si aderisce, le retribuzioni devono essere calcolate al lordo e non al netto delle ritenute previdenziali (cfr. anche Cass. 2544/01). Per il principio della soccombenza il deve essere, inoltre, CP_1 condannato al pagamento delle spese processuali, che si liquidano
3 come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti. Analogamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico del resistente, in persona del legale rappresentante p.t..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di
[...] in persona del Ministro in Controparte_6 CP_1 carica legale rapp.te p.t., così provvede:
a) accoglie la domanda del ricorrente, e per l'effetto condanna il al pagamento della complessiva somma di euro 26.883,05, CP_1 dovuta per la causale di cui in motivazione, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi dal 14/12/2022 fino al soddisfo;
b) condanna il convenuto al pagamento delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi euro 2650,00 comprensivi di spese generali nella misura del 15%, oltre accessori di legge, nonché contributo unificato se versato con attribuzione per distrazione;
c) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico del resistente;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata 24/4/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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