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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 17/09/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1562/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1562 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 1°.
7.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovanni Picuti ed Elena Torresi
Parte attrice
E
in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Blasi
Parte convenuta
E
, C.F.: , Controparte_2 C.F._2
Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 1°.7.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 11 1. Parte attrice agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro stradale, verificatosi in data 27.1.2019, alle ore 19.30 circa, in Spoleto,
all'intersezione tra largo dei tigli e via dei filosofi.
Nelle indicate circostanze di tempo e di luogo l'attore sarebbe transitato a piedi su largo dei tigli, allorché sarebbe stato investito dall'autovettura Fiat Punto, tg. AZ345FX, di proprietà del convenuto e dal medesimo condotta: il convenuto, percorrendo largo CP_2
dei tigli in orario notturno e con pioggia in atto, non si sarebbe avveduto della presenza dell'attore, che, nell'attraversare la strada da destra verso sinistra, avrebbe usufruito del passaggio pedonale o si sarebbe trovato nelle immediate vicinanze del medesimo.
Ipotizzata la responsabilità esclusiva del convenuto per la verificazione dell'incidente, la cui dinamica non sarebbe stata -in tesi- correttamente ricostruita dalle autorità intervenute per la rilevazione dell'incidente, l'attore descrive le lesioni subite e quantifica il relativo danno non patrimoniale.
La parte conclude domandando l'accertamento della responsabilità delle controparti e la condanna solidale dei convenuti al risarcimento del danno, stimato in € 50.055,98.
2. Radicatosi il contraddittorio, l'assicurazione convenuta eccepisce l'infondatezza dell'avversa domanda, essendo il sinistro da ascrivere alla condotta dell'attore: come desumibile dalla relazione predisposta dalle autorità intervenute per la rilevazione del sinistro, l'attore, intento ad attraversare via dei filosofi -anziché largo dei tigli-, non si sarebbe servito dell'attraversamento pedonale, violando, così, l'art. 190 del codice della strada.
In via gradata la convenuta ipotizza la rilevanza della condotta dell'attore come concorso di responsabilità e contesta il quantum del pregiudizio ex adverso descritto.
La parte conclude per il rigetto dell'avversa domanda, ovvero, in via gradata al suo accoglimento, per l'accertamento del concorso di responsabilità dell'attore e per la corrispondente riduzione del risarcimento al medesimo spettante.
3. Rimane contumace il convenuto CP_2
4. La causa è istruita con i documenti prodotti dalle parti;
viene svolta in giudizio c.t.u.
medico-legale sulla persona dell'attore.
pagina 2 di 11 5. Va, in punto di diritto, rammentato che, in base alla norma di cui all'art. 2054, co. 1, c.c.,
il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone" (Cass. nn.
2241/2019, 2433/2024).
Invero, la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054, co. 1, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana, sicché il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato e, una volta accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente prevista dall'art. 2054 c.c. (cfr. Cass. n.
1135/2015).
Tuttavia, l'accertamento di un eventuale comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, co. 1, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ai fini di tale dimostrazione non è, però, sufficiente la violazione da parte del pedone delle regole del codice della strada e neanche l'anomalia della sua condotta, ma occorre che il conducente del veicolo dimostri, da una parte, di avere adottato tutte le cautele esigibili, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta, in relazione alle circostanze del caso concreto e, dall'altra parte, che la condotta del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile e dunque il sinistro evitabile (Cass. nn. 8663/2017, 20140/2023).
5.1. Applicando i superiori princìpi di diritto al caso di specie, si esclude che il conducente del citato autoveicolo sia totalmente esente da responsabilità, non avendo pagina 3 di 11 dimostrato di aver fatto tutto il possibile per prevenire la causazione dell'evento, perché
l'attraversamento dell'attore sarebbe stato così imprevedibile e repentino da non permettergli di evitare l'incidente in alcun modo: nessuna prova orale in tal senso viene articolata dalla convenuta costituita;
sul piano documentale non può desumersi dalla relazione e dal verbale predisposti dalle autorità intervenute per la rilevazione del sinistro il carattere improvviso e imprevedibile dell'attraversamento stradale eseguito dall'attore (doc. n. 1 e 2, all. comparsa di costituzione e risposta).
Quanto al valore del verbale redatto dagli Agenti intervenuti, deve, infatti, richiamarsi il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 c.c., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti" e quindi ai fatti che il verbalizzante ha personalmente visto o udito;
con riguardo alle circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti o apprezzamenti deduttivi in ordine alla dinamica di un sinistro stradale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito,
neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può
mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli...” (cfr. Cass. n. 10128/03, Cass. n.
3282/06 e Cass. n. 16713/09).
Essendo, nella specie, le autorità sopraggiunte all'incidente, le medesime non hanno assistito all'attraversamento stradale eseguito dall'attore, sicché le valutazioni da loro espresse circa il carattere repentino dell'attraversamento dell'attore non sono dotate dell'efficacia di piena prova fino a querela di falso, essendo -piuttosto- fondate sulle dichiarazioni rese, nell'immediatezza dei fatti, dal convenuto (cfr. doc. citata). CP_2
pagina 4 di 11 Neppure la mancanza di responsabilità in capo al si evince dalla decisione, CP_2
assunta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, di chiedere l'archiviazione dei procedimenti penali nei confronti del (doc. n. 3 e 4, all. comparsa CP_2
di costituzione e risposta): la fattispecie di responsabilità penale astrattamente ascrivibile all'odierno attore ha presupposti non coincidenti con quelli della responsabilità civile disciplinata dall'art. 2054, c. 1, c.c., sicché la mancanza dei presupposti per l'integrazione del reato ascrivibile all'indagato non vale ad escludere la configurabilità della responsabilità
civile.
5.2. Nella fattispecie in esame risulta anche sussistente la colpa in concreto dell'attore, che non rileva -per le ragioni esposte sub 5.1.- quale causa esclusiva dell'evento lesivo, bensì a titolo di concorso di responsabilità nella causazione dell'evento lesivo (art. 1227, c. 1, c.c.).
Sul tema viene, in diritto, osservato che anche il pedone, come ogni utente della strada, è
soggetto alle norme regolatrici della circolazione, tra cui il generale dovere di cautela di cui all'art. 140 comma 1 Codice della Strada: “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
Il pedone deve, in particolare, rispettare le prescrizioni poste dall'art. 190, c. 2, del codice della strada, “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprappassaggi. Quando questi non esistono, o distano più
di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”.
L'attore non ha rispettato tale prescrizione, essendo stato appurato che il medesimo,
nell'attraversare via dei filosofi, non si è avvalso delle vicine strisce pedonali;
all'attore è stata contestata all'attore la violazione dell'art. 190, c. 2, del codice della strada (doc. n. 5, all.
comparsa di costituzione e risposta).
In ordine a tale circostanza e alla direzione dell'attraversamento stradale eseguito dall'attore deve ritenersi che la relazione e il verbale predisposti dalle autorità siano dotati pagina 5 di 11 della menzionata efficacia di piena prova: l'appuntato scelto è, infatti, CP_3
intervenuto immediatamente dopo la verificazione dell'incidente, constatando la posizione statica assunta dal veicolo del convenuto e prestando soccorso all'attore infortunato (cfr. doc.
n. 2, all. comparsa di costituzione e risposta;
Cass., n. 29320/2022 “Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento”).
La violazione dell'art. 190, c. 2, del codice della strada da parte dell'attore consente di configurare a suo carico il concorso di responsabilità; nella specie l'attraversamento in corrispondenza delle strisce pedonali sarebbe stato viepiù necessario ove si consideri che l'attore indossava, al momento dell'incidente, abiti scuri e che l'incidente si è verificato in orario notturno, in presenza di pioggia e in assenza di adeguata illuminazione (cfr. doc. n. 1 e
2 all. comparsa di costituzione e risposta).
Un simile quadro probatorio, deponente per il concorso di responsabilità dell'attore, non
è scalfito dalla consulenza di parte attrice, atteso che quest'ultima, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico,
priva di autonomo valore probatorio (Cass. civ., SS.UU., n. 13902/2013), con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, ponendo il giudice a fondamento del proprio convincimento le considerazioni incompatibili con la consulenza di parte, emergenti dalla documentazione citata.
Tenuto conto delle circostanze sopra esposte, la misura del concorso di colpa in capo all'attore è stimabile nel 30% (pertanto i danni risarcibili dovranno essere ridotti in misura proporzionale).
6. Per valutare l'esistenza dei postumi lamentati dall'attore, è stata svolta in giudizio c.t.u.
medico-legale, che ha confermato la riconducibilità eziologica al sinistro delle lesioni riportate dall'attore, consistite nel politrauma da investimento di pedone con frattura branca ileo ischio pubica sinistra;
nella frattura scomposta condilo mandibolare destro e composta del condilo mandibolare sinistro;
nella frattura scomposta dell'arco posteriore di due coste a sinistra;
nel trauma cranico facciale con ferita del mento.
pagina 6 di 11 In ordine alla natura e all'entità di tali lesioni, questo Tribunale ritiene di accogliere le conclusioni assunte dal c.t.u. all'esito di un'analisi corretta ed immune da vizi logici;
peraltro,
le conclusioni del perito sono state condivise anche dalle parti che non hanno avanzato alcuna contestazione all'elaborato peritale.
I postumi permanenti derivati all'attore sono stati valutati dal perito in 11% punti percentuali.
La temporanea inabilità è stata, inoltre, totale per giorni 30; parziale al 50% per giorni 20;
parziale al 25% per ulteriori giorni 20. Le spese mediche adeguate e congrue sostenute ammontano ad un totale di € 463,98 (le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, non sono da considerarsi quali spese mediche, ma rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue).
6.1. Applicando le tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale per l'anno 2024, l'importo liquidabile in favore dell'attore, tenuto conto dell'età di anni 80 che il medesimo aveva al momento del sinistro, è pari ad € 28.733,98 già comprensivo delle spese mediche.
Con le note sentenze delle Sezioni Unite del novembre del 2008 (sentenze dell'11/11/2008,
nn. 26972 – 26975), si è chiarito che "il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è
inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico,
sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello pagina 7 di 11 cosiddetto esistenziale". Da un lato, dunque, il danno non patrimoniale (nelle varie sottocategorie in cui è stato variamente suddiviso) deve essere integralmente risarcito in tutte le sue componenti, dall'altro, tuttavia, sono banditi tutti i precedenti automatismi tali da condurre ad indebite duplicazioni: "deve pertanto ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico". Quindi,
"definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale,
senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve
tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più
complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità
personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo".
Quanto all'incidenza dinamico relazionale, alla luce della definizione del danno biologico espressa agli arrt. 138 e 139 D.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) quale "lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito", si è pacificamente attribuita al danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva.
Inoltre, nell'elaborazione dell'Osservatorio del Tribunale di Milano che ha portato all'approvazione delle tabelle del 2009, da ultimo aggiornate nel 2024, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, si è proposto un adeguamento dei valori di liquidazione del danno non patrimoniale aumentando il valore del punto in modo da comprendervi la liquidazione congiunta sia del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale",
pagina 8 di 11 comprensiva dei risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire -si legge nella relazione esplicativa delle tabelle- "la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: c.d. danno biologico "standard", c.d. personalizzazione -per particolari condizioni soggettive- del danno biologico, c.d. danno morale"; rispetto a tali valori è poi prevista una percentuale di aumento da utilizzare per una adeguata
"personalizzazione" complessiva "laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato".
Poiché, dunque, nel valore del punto si è già tenuto conto della liquidazione unitaria dell'unico danno non patrimoniale comprensivo dei diversi pregiudizi che lo compongono
(quali in precedenza etichettati come danno morale, esistenziale, alla vita di relazione ecc.)
nella misura presuntivamente correlata alla menomazione accertata in relazione all'età della vittima, la maggiorazione a titolo di sofferenza soggettiva o personalizzazione richiede l'esistenza di specifiche circostanze ulteriori idonee a differenziare il caso rispetto a quelli analoghi, provocando una sofferenza o una compromissione della vita di relazione e dell'esistenza maggiore rispetto a quelle provocate da analoghe lesioni su un'altra persona della stessa età.
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che non vi siano peculiarità da valorizzare, posto che esse non sono state neppure allegate dall'attore.
6.2. L'obbligazione risarcitoria a carico dei convenuti rappresenta, poi, un'obbligazione di valore, da monetizzarsi con riferimento alla data di liquidazione attraverso la rivalutazione monetaria. L'operazione di rivalutazione costituisce una componente intrinseca del danno e,
per l'esattezza, il danno causato dal decorso del tempo (Cass., ss.uu., n. 1712/1995).
Gli importi rivalutati non comprendono l'ulteriore e diverso danno da lucro cessante,
rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta e dalla mancata fruizione delle utilità che questa avrebbe potuto dare, provocato dal ritardo con cui viene liquidato e pagato al danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Infatti, qualora il debitore di pagina 9 di 11 un'obbligazione di valore ritardi l'adempimento (e ciò avviene sempre in quanto il danno è
liquidato al valore calcolato al momento della sentenza ma l'obbligazione deve essere adempiuta al momento di verificazione del pregiudizio), il creditore può subire un nocumento ulteriore rispetto a quello rappresentato dal deprezzamento della moneta. Il
creditore infatti, non disponendo tempestivamente della somma dovutagli, perde la possibilità di effettuare investimenti e di ricavare così un lucro finanziario.
Tale danno va liquidato dal giudice in via equitativa, anche facendo ricorso ad un saggio di interessi (c.d. interessi compensativi) i quali non costituiscono un frutto civile dell'obbligazione principale, ma una mera componente dell'unico danno da fatto illecito
(Cass. n. 17115/2012). Esso può essere liquidato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già sulla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte
(sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT.
Al fine di procedere alla rivalutazione all'attualità dell'importo capitale di € 28.733,98
secondo i criteri suindicati (rivalutazione e interessi calcolati sulla somma rivalutata di anno in anno), è preliminarmente necessario devalutare l'importo capitale alla data dell'intervento
(27.1.2019).
Eseguendo le operazioni di devalutazione si ottiene un capitale pari ad € 24.207,23;
applicando sull'importo così ricavato rivalutazione e interessi secondo il criterio richiamato si ottiene l'importo di € 31.690,74.
L'importo dovuto a titolo risarcitorio viene ridotto del 30% (€ 9.507,22), corrispondente alla misura del concorso di responsabilità dell'attore nella determinazione dell'incidente;
all'attore spetta, pertanto, l'importo di € 22.183,52; su tale importo, costituente debito di valuta per effetto della liquidazione, decorrono gli interessi al tasso di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
7. I convenuti sono, dunque, condannati in solido al risarcimento del danno in favore dell'attore, quantificato nella somma suindicata.
pagina 10 di 11 8. Venendo a regolamentare le spese di lite, è ravvisabile la soccombenza reciproca delle parti in considerazione del concorso dell'attore nella determinazione dell'incidente.
Per questo motivo si procede alla compensazione parziale delle spese di lite, comprensive delle spese di c.t.u. e di c.t.p. (€ 700,00 cfr. doc. n. 2, all. atto di citazione): il 30% delle spese di lite viene compensato tra le parti;
il 70% delle spese di lite viene posto a carico dei convenuti e in favore dell'attore e viene liquidato ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della controversia e della sua semplicità.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda di , condanna Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e in solido al
[...] Controparte_2
risarcimento del danno in favore di , quantificato in € 22.183,52, Parte_1
oltre a interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) compensa, in misura pari al 30%, le spese di lite tra le parti e condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e al pagamento, in
[...] Controparte_2
favore di , del restante 70% delle spese di lite, che liquida in € 381,50 Parte_1
per esborsi, € 2.666,30 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, €
490,00 per le spese di c.t.p.;
3) pone il 30% delle spese di c.t.u. definitivamente in capo a tutte le parti e il restante 70%
definitivamente in capo a e . Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Spoleto, il 15.9.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1562 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 1°.
7.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovanni Picuti ed Elena Torresi
Parte attrice
E
in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Blasi
Parte convenuta
E
, C.F.: , Controparte_2 C.F._2
Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 1°.7.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 11 1. Parte attrice agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro stradale, verificatosi in data 27.1.2019, alle ore 19.30 circa, in Spoleto,
all'intersezione tra largo dei tigli e via dei filosofi.
Nelle indicate circostanze di tempo e di luogo l'attore sarebbe transitato a piedi su largo dei tigli, allorché sarebbe stato investito dall'autovettura Fiat Punto, tg. AZ345FX, di proprietà del convenuto e dal medesimo condotta: il convenuto, percorrendo largo CP_2
dei tigli in orario notturno e con pioggia in atto, non si sarebbe avveduto della presenza dell'attore, che, nell'attraversare la strada da destra verso sinistra, avrebbe usufruito del passaggio pedonale o si sarebbe trovato nelle immediate vicinanze del medesimo.
Ipotizzata la responsabilità esclusiva del convenuto per la verificazione dell'incidente, la cui dinamica non sarebbe stata -in tesi- correttamente ricostruita dalle autorità intervenute per la rilevazione dell'incidente, l'attore descrive le lesioni subite e quantifica il relativo danno non patrimoniale.
La parte conclude domandando l'accertamento della responsabilità delle controparti e la condanna solidale dei convenuti al risarcimento del danno, stimato in € 50.055,98.
2. Radicatosi il contraddittorio, l'assicurazione convenuta eccepisce l'infondatezza dell'avversa domanda, essendo il sinistro da ascrivere alla condotta dell'attore: come desumibile dalla relazione predisposta dalle autorità intervenute per la rilevazione del sinistro, l'attore, intento ad attraversare via dei filosofi -anziché largo dei tigli-, non si sarebbe servito dell'attraversamento pedonale, violando, così, l'art. 190 del codice della strada.
In via gradata la convenuta ipotizza la rilevanza della condotta dell'attore come concorso di responsabilità e contesta il quantum del pregiudizio ex adverso descritto.
La parte conclude per il rigetto dell'avversa domanda, ovvero, in via gradata al suo accoglimento, per l'accertamento del concorso di responsabilità dell'attore e per la corrispondente riduzione del risarcimento al medesimo spettante.
3. Rimane contumace il convenuto CP_2
4. La causa è istruita con i documenti prodotti dalle parti;
viene svolta in giudizio c.t.u.
medico-legale sulla persona dell'attore.
pagina 2 di 11 5. Va, in punto di diritto, rammentato che, in base alla norma di cui all'art. 2054, co. 1, c.c.,
il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone" (Cass. nn.
2241/2019, 2433/2024).
Invero, la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054, co. 1, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana, sicché il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato e, una volta accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente prevista dall'art. 2054 c.c. (cfr. Cass. n.
1135/2015).
Tuttavia, l'accertamento di un eventuale comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, co. 1, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ai fini di tale dimostrazione non è, però, sufficiente la violazione da parte del pedone delle regole del codice della strada e neanche l'anomalia della sua condotta, ma occorre che il conducente del veicolo dimostri, da una parte, di avere adottato tutte le cautele esigibili, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta, in relazione alle circostanze del caso concreto e, dall'altra parte, che la condotta del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile e dunque il sinistro evitabile (Cass. nn. 8663/2017, 20140/2023).
5.1. Applicando i superiori princìpi di diritto al caso di specie, si esclude che il conducente del citato autoveicolo sia totalmente esente da responsabilità, non avendo pagina 3 di 11 dimostrato di aver fatto tutto il possibile per prevenire la causazione dell'evento, perché
l'attraversamento dell'attore sarebbe stato così imprevedibile e repentino da non permettergli di evitare l'incidente in alcun modo: nessuna prova orale in tal senso viene articolata dalla convenuta costituita;
sul piano documentale non può desumersi dalla relazione e dal verbale predisposti dalle autorità intervenute per la rilevazione del sinistro il carattere improvviso e imprevedibile dell'attraversamento stradale eseguito dall'attore (doc. n. 1 e 2, all. comparsa di costituzione e risposta).
Quanto al valore del verbale redatto dagli Agenti intervenuti, deve, infatti, richiamarsi il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 c.c., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti" e quindi ai fatti che il verbalizzante ha personalmente visto o udito;
con riguardo alle circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti o apprezzamenti deduttivi in ordine alla dinamica di un sinistro stradale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito,
neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può
mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando all'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli...” (cfr. Cass. n. 10128/03, Cass. n.
3282/06 e Cass. n. 16713/09).
Essendo, nella specie, le autorità sopraggiunte all'incidente, le medesime non hanno assistito all'attraversamento stradale eseguito dall'attore, sicché le valutazioni da loro espresse circa il carattere repentino dell'attraversamento dell'attore non sono dotate dell'efficacia di piena prova fino a querela di falso, essendo -piuttosto- fondate sulle dichiarazioni rese, nell'immediatezza dei fatti, dal convenuto (cfr. doc. citata). CP_2
pagina 4 di 11 Neppure la mancanza di responsabilità in capo al si evince dalla decisione, CP_2
assunta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, di chiedere l'archiviazione dei procedimenti penali nei confronti del (doc. n. 3 e 4, all. comparsa CP_2
di costituzione e risposta): la fattispecie di responsabilità penale astrattamente ascrivibile all'odierno attore ha presupposti non coincidenti con quelli della responsabilità civile disciplinata dall'art. 2054, c. 1, c.c., sicché la mancanza dei presupposti per l'integrazione del reato ascrivibile all'indagato non vale ad escludere la configurabilità della responsabilità
civile.
5.2. Nella fattispecie in esame risulta anche sussistente la colpa in concreto dell'attore, che non rileva -per le ragioni esposte sub 5.1.- quale causa esclusiva dell'evento lesivo, bensì a titolo di concorso di responsabilità nella causazione dell'evento lesivo (art. 1227, c. 1, c.c.).
Sul tema viene, in diritto, osservato che anche il pedone, come ogni utente della strada, è
soggetto alle norme regolatrici della circolazione, tra cui il generale dovere di cautela di cui all'art. 140 comma 1 Codice della Strada: “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
Il pedone deve, in particolare, rispettare le prescrizioni poste dall'art. 190, c. 2, del codice della strada, “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprappassaggi. Quando questi non esistono, o distano più
di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”.
L'attore non ha rispettato tale prescrizione, essendo stato appurato che il medesimo,
nell'attraversare via dei filosofi, non si è avvalso delle vicine strisce pedonali;
all'attore è stata contestata all'attore la violazione dell'art. 190, c. 2, del codice della strada (doc. n. 5, all.
comparsa di costituzione e risposta).
In ordine a tale circostanza e alla direzione dell'attraversamento stradale eseguito dall'attore deve ritenersi che la relazione e il verbale predisposti dalle autorità siano dotati pagina 5 di 11 della menzionata efficacia di piena prova: l'appuntato scelto è, infatti, CP_3
intervenuto immediatamente dopo la verificazione dell'incidente, constatando la posizione statica assunta dal veicolo del convenuto e prestando soccorso all'attore infortunato (cfr. doc.
n. 2, all. comparsa di costituzione e risposta;
Cass., n. 29320/2022 “Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento”).
La violazione dell'art. 190, c. 2, del codice della strada da parte dell'attore consente di configurare a suo carico il concorso di responsabilità; nella specie l'attraversamento in corrispondenza delle strisce pedonali sarebbe stato viepiù necessario ove si consideri che l'attore indossava, al momento dell'incidente, abiti scuri e che l'incidente si è verificato in orario notturno, in presenza di pioggia e in assenza di adeguata illuminazione (cfr. doc. n. 1 e
2 all. comparsa di costituzione e risposta).
Un simile quadro probatorio, deponente per il concorso di responsabilità dell'attore, non
è scalfito dalla consulenza di parte attrice, atteso che quest'ultima, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico,
priva di autonomo valore probatorio (Cass. civ., SS.UU., n. 13902/2013), con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, ponendo il giudice a fondamento del proprio convincimento le considerazioni incompatibili con la consulenza di parte, emergenti dalla documentazione citata.
Tenuto conto delle circostanze sopra esposte, la misura del concorso di colpa in capo all'attore è stimabile nel 30% (pertanto i danni risarcibili dovranno essere ridotti in misura proporzionale).
6. Per valutare l'esistenza dei postumi lamentati dall'attore, è stata svolta in giudizio c.t.u.
medico-legale, che ha confermato la riconducibilità eziologica al sinistro delle lesioni riportate dall'attore, consistite nel politrauma da investimento di pedone con frattura branca ileo ischio pubica sinistra;
nella frattura scomposta condilo mandibolare destro e composta del condilo mandibolare sinistro;
nella frattura scomposta dell'arco posteriore di due coste a sinistra;
nel trauma cranico facciale con ferita del mento.
pagina 6 di 11 In ordine alla natura e all'entità di tali lesioni, questo Tribunale ritiene di accogliere le conclusioni assunte dal c.t.u. all'esito di un'analisi corretta ed immune da vizi logici;
peraltro,
le conclusioni del perito sono state condivise anche dalle parti che non hanno avanzato alcuna contestazione all'elaborato peritale.
I postumi permanenti derivati all'attore sono stati valutati dal perito in 11% punti percentuali.
La temporanea inabilità è stata, inoltre, totale per giorni 30; parziale al 50% per giorni 20;
parziale al 25% per ulteriori giorni 20. Le spese mediche adeguate e congrue sostenute ammontano ad un totale di € 463,98 (le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, non sono da considerarsi quali spese mediche, ma rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue).
6.1. Applicando le tabelle di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale per l'anno 2024, l'importo liquidabile in favore dell'attore, tenuto conto dell'età di anni 80 che il medesimo aveva al momento del sinistro, è pari ad € 28.733,98 già comprensivo delle spese mediche.
Con le note sentenze delle Sezioni Unite del novembre del 2008 (sentenze dell'11/11/2008,
nn. 26972 – 26975), si è chiarito che "il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è
inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico,
sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello pagina 7 di 11 cosiddetto esistenziale". Da un lato, dunque, il danno non patrimoniale (nelle varie sottocategorie in cui è stato variamente suddiviso) deve essere integralmente risarcito in tutte le sue componenti, dall'altro, tuttavia, sono banditi tutti i precedenti automatismi tali da condurre ad indebite duplicazioni: "deve pertanto ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico". Quindi,
"definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale,
senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve
tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più
complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità
personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo".
Quanto all'incidenza dinamico relazionale, alla luce della definizione del danno biologico espressa agli arrt. 138 e 139 D.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) quale "lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito", si è pacificamente attribuita al danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva.
Inoltre, nell'elaborazione dell'Osservatorio del Tribunale di Milano che ha portato all'approvazione delle tabelle del 2009, da ultimo aggiornate nel 2024, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, si è proposto un adeguamento dei valori di liquidazione del danno non patrimoniale aumentando il valore del punto in modo da comprendervi la liquidazione congiunta sia del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale",
pagina 8 di 11 comprensiva dei risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire -si legge nella relazione esplicativa delle tabelle- "la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: c.d. danno biologico "standard", c.d. personalizzazione -per particolari condizioni soggettive- del danno biologico, c.d. danno morale"; rispetto a tali valori è poi prevista una percentuale di aumento da utilizzare per una adeguata
"personalizzazione" complessiva "laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato".
Poiché, dunque, nel valore del punto si è già tenuto conto della liquidazione unitaria dell'unico danno non patrimoniale comprensivo dei diversi pregiudizi che lo compongono
(quali in precedenza etichettati come danno morale, esistenziale, alla vita di relazione ecc.)
nella misura presuntivamente correlata alla menomazione accertata in relazione all'età della vittima, la maggiorazione a titolo di sofferenza soggettiva o personalizzazione richiede l'esistenza di specifiche circostanze ulteriori idonee a differenziare il caso rispetto a quelli analoghi, provocando una sofferenza o una compromissione della vita di relazione e dell'esistenza maggiore rispetto a quelle provocate da analoghe lesioni su un'altra persona della stessa età.
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che non vi siano peculiarità da valorizzare, posto che esse non sono state neppure allegate dall'attore.
6.2. L'obbligazione risarcitoria a carico dei convenuti rappresenta, poi, un'obbligazione di valore, da monetizzarsi con riferimento alla data di liquidazione attraverso la rivalutazione monetaria. L'operazione di rivalutazione costituisce una componente intrinseca del danno e,
per l'esattezza, il danno causato dal decorso del tempo (Cass., ss.uu., n. 1712/1995).
Gli importi rivalutati non comprendono l'ulteriore e diverso danno da lucro cessante,
rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta e dalla mancata fruizione delle utilità che questa avrebbe potuto dare, provocato dal ritardo con cui viene liquidato e pagato al danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Infatti, qualora il debitore di pagina 9 di 11 un'obbligazione di valore ritardi l'adempimento (e ciò avviene sempre in quanto il danno è
liquidato al valore calcolato al momento della sentenza ma l'obbligazione deve essere adempiuta al momento di verificazione del pregiudizio), il creditore può subire un nocumento ulteriore rispetto a quello rappresentato dal deprezzamento della moneta. Il
creditore infatti, non disponendo tempestivamente della somma dovutagli, perde la possibilità di effettuare investimenti e di ricavare così un lucro finanziario.
Tale danno va liquidato dal giudice in via equitativa, anche facendo ricorso ad un saggio di interessi (c.d. interessi compensativi) i quali non costituiscono un frutto civile dell'obbligazione principale, ma una mera componente dell'unico danno da fatto illecito
(Cass. n. 17115/2012). Esso può essere liquidato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già sulla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte
(sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT.
Al fine di procedere alla rivalutazione all'attualità dell'importo capitale di € 28.733,98
secondo i criteri suindicati (rivalutazione e interessi calcolati sulla somma rivalutata di anno in anno), è preliminarmente necessario devalutare l'importo capitale alla data dell'intervento
(27.1.2019).
Eseguendo le operazioni di devalutazione si ottiene un capitale pari ad € 24.207,23;
applicando sull'importo così ricavato rivalutazione e interessi secondo il criterio richiamato si ottiene l'importo di € 31.690,74.
L'importo dovuto a titolo risarcitorio viene ridotto del 30% (€ 9.507,22), corrispondente alla misura del concorso di responsabilità dell'attore nella determinazione dell'incidente;
all'attore spetta, pertanto, l'importo di € 22.183,52; su tale importo, costituente debito di valuta per effetto della liquidazione, decorrono gli interessi al tasso di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
7. I convenuti sono, dunque, condannati in solido al risarcimento del danno in favore dell'attore, quantificato nella somma suindicata.
pagina 10 di 11 8. Venendo a regolamentare le spese di lite, è ravvisabile la soccombenza reciproca delle parti in considerazione del concorso dell'attore nella determinazione dell'incidente.
Per questo motivo si procede alla compensazione parziale delle spese di lite, comprensive delle spese di c.t.u. e di c.t.p. (€ 700,00 cfr. doc. n. 2, all. atto di citazione): il 30% delle spese di lite viene compensato tra le parti;
il 70% delle spese di lite viene posto a carico dei convenuti e in favore dell'attore e viene liquidato ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della controversia e della sua semplicità.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda di , condanna Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e in solido al
[...] Controparte_2
risarcimento del danno in favore di , quantificato in € 22.183,52, Parte_1
oltre a interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) compensa, in misura pari al 30%, le spese di lite tra le parti e condanna Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e al pagamento, in
[...] Controparte_2
favore di , del restante 70% delle spese di lite, che liquida in € 381,50 Parte_1
per esborsi, € 2.666,30 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, €
490,00 per le spese di c.t.p.;
3) pone il 30% delle spese di c.t.u. definitivamente in capo a tutte le parti e il restante 70%
definitivamente in capo a e . Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Spoleto, il 15.9.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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