CASS
Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/09/2024, n. 34735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34735 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RC VA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34735 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 31/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 gennaio 2024, il Tribunale di sorveglianza di AN ha rigettato l'istanza di ammissione alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare presentata nell'interesse di NI AR in relazione alla condanna alla pena di quattro anni di reclusione (al netto del presofferto di tre anni e ventuno giorni) per delitti in materia di stupefacenti. Con riguardo alla detenzione domiciliare, ha evidenziato il superamento della pena prevista ai fini dell'accesso alla misura. In relazione alla misura dell'affidamento in prova, ha segnalato la gravità dei fatti di cui alle sentenze incluse nel provvedimento di cumulo, l'esistenza di plurimi precedenti penali, sia per reati contro il patrimonio che in materia di stupefacenti, la pendenza di un procedimento penale per lesioni personali per fatto commesso nel 2020, la sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, l'avvenuto arresto in flagranza, in data 25 maggio 2023, per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e le informazioni negative del Commissariato di polizia di Vittoria del 9 dicembre 2023. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione NI AR, per mezzo del proprio difensore Avv. Gianluca M. Gulino, articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge e mancanza di motivazione in quanto i precedenti penali del condannato risalgono a circa venti anni fa e la stessa sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale è avvenuta con provvedimento del 2010. Inoltre, al recente arresto per violazione in materia di stupefacenti era seguito l'annullamento dell'ordinanza applicativa della misura cautelare per mancanza di gravità indiziaria, come da provvedimento del Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame. Con riguardo al procedimento per lesioni personali, il Tribunale avrebbe omesso ogni valutazione circa l'intervenuta definizione dello stesso per remissione tacita della querela. 2.2. Con il secondo motivo i medesimi vizi sono stati sollevati con riferimento alla motivazione apparente circa le argomentazioni che erano state sviluppate con la memoria difensiva e, soprattutto, l'omessa valutazione della relazione redatta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Ragusa depositata nel corso del procedimento e dalla quale erano desumibili elementi favorevoli con riguardo all'assunzione di consapevolezza delle vicende penali passate e alla individuazione delle ragioni delle precedenti condotte devianti. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Sussiste il difetto di motivazione segnalato con il primo motivo di ricorso. In effetti, alcuni elementi fra quelli segnalati nell'atto introduttivo del presente giudizio non risultano essere stati presi in considerazione nel provvedimento impugnato. Il Tribunale di sorveglianza non risulta essersi confrontato, in termini completi ed effettivi, con la risalenza nel tempo dei reati che integrano i precedenti penali antecedenti rispetto al fatto per il quale è in esecuzione la pena. Si tratta di reati commessi, in gran parte in anni lontani (1983, 1991, 2005) e rispetto a tale dato non è stato illustrato alcun elemento tale da giustificare la valutazione negativa compiuta;
analogamente è da dirsi per la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale che risale al 2010. Né risulta un adeguato confronto con la circostanza che, in relazione al fatto più recente del 2023, la misura cautelare è stata oggetto di annullamento per carenza di gravi indizi. Nel caso di specie è stato fatto riferimento ad una contestazione rispetto alla quale è stata esclusa la gravità indiziaria, né sono state indicate altre circostanze, inerenti allo stesso fatto, dalle quali desumere la presenza di profili personologici negativi del condannato. Su tali aspetti, i quali risultano essere stati sottoposti alla disamina del Tribunale di sorveglianza, non è stata fornita motivazione alcuna. Né risulta essere stata valutata l'effettiva natura del delitto di lesioni personali di cui al «procedimento penale pendente» segnalato nell'ordinanza impugnata, la sua entità e la circostanza che, per lo stesso, è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per remissione di querela. 3. Parimenti, risulta fondato il secondo motivo di ricorso atteso che non è stata considerata la relazione dell'UEPE pervenuta al Tribunale il 26 gennaio 2024 dalla quale emergono elementi positivi a favore del condannato ed una valutazione favorevole rispetto alle misure alternative. Pur non trattandosi di elementi vincolanti per il collegio giudicante, si tratta, pur sempre di dati che avrebbero dovuto essere considerati, pur risultando il regolare deposito dell'atto proprio il giorno dell'udienza. Né risulta, dalla disamina del verbale di udienza che la relazione sia pervenuta in ritardo ad udienza conclusa;
circostanza che avrebbe comunque imposto un differimento della stessa in attesa del deposito, trattandosi di relazione richiesta dallo stesso Tribunale di sorveglianza in data 6 dicembre 2023, per come risulta dall'atto. Va richiamato e ribadito il principio per cui «in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza. (Fattispecie di annullamento con rinvio, limitatamente alle istanze di affidamento in prova e di semilibertà, di provvedimento di rigetto privo di adeguato supporto argomentativo in ordine alle ragioni della prevalenza accordata ad aspetti appartenenti al passato criminale del detenuto a scapito dei progressi riscontrati nel corso del trattamento)» (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404). Anche nel caso di soggetto proveniente dalla condizione di libertà, quindi, occorre tenere conto delle relazioni richieste dal Tribunale in quanto comunque idonee a fornire un contributo conoscitivo in ordine alla complessiva personalità del condannato, non diversamente da quanto accade per i detenuti (da ultimo, sul punto, Sez. 1, n. 20040 del 26/01/2024, Lo Coco, Rv. 286402). 4. Alla luce di quanto esposto, discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di AN, tenuto conto dei principi esposti e dell'esame della documentazione presente agli atti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di AN. Così deciso il 31/05/2024
lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34735 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 31/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 gennaio 2024, il Tribunale di sorveglianza di AN ha rigettato l'istanza di ammissione alle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare presentata nell'interesse di NI AR in relazione alla condanna alla pena di quattro anni di reclusione (al netto del presofferto di tre anni e ventuno giorni) per delitti in materia di stupefacenti. Con riguardo alla detenzione domiciliare, ha evidenziato il superamento della pena prevista ai fini dell'accesso alla misura. In relazione alla misura dell'affidamento in prova, ha segnalato la gravità dei fatti di cui alle sentenze incluse nel provvedimento di cumulo, l'esistenza di plurimi precedenti penali, sia per reati contro il patrimonio che in materia di stupefacenti, la pendenza di un procedimento penale per lesioni personali per fatto commesso nel 2020, la sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, l'avvenuto arresto in flagranza, in data 25 maggio 2023, per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e le informazioni negative del Commissariato di polizia di Vittoria del 9 dicembre 2023. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione NI AR, per mezzo del proprio difensore Avv. Gianluca M. Gulino, articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge e mancanza di motivazione in quanto i precedenti penali del condannato risalgono a circa venti anni fa e la stessa sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale è avvenuta con provvedimento del 2010. Inoltre, al recente arresto per violazione in materia di stupefacenti era seguito l'annullamento dell'ordinanza applicativa della misura cautelare per mancanza di gravità indiziaria, come da provvedimento del Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame. Con riguardo al procedimento per lesioni personali, il Tribunale avrebbe omesso ogni valutazione circa l'intervenuta definizione dello stesso per remissione tacita della querela. 2.2. Con il secondo motivo i medesimi vizi sono stati sollevati con riferimento alla motivazione apparente circa le argomentazioni che erano state sviluppate con la memoria difensiva e, soprattutto, l'omessa valutazione della relazione redatta dall'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Ragusa depositata nel corso del procedimento e dalla quale erano desumibili elementi favorevoli con riguardo all'assunzione di consapevolezza delle vicende penali passate e alla individuazione delle ragioni delle precedenti condotte devianti. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Sussiste il difetto di motivazione segnalato con il primo motivo di ricorso. In effetti, alcuni elementi fra quelli segnalati nell'atto introduttivo del presente giudizio non risultano essere stati presi in considerazione nel provvedimento impugnato. Il Tribunale di sorveglianza non risulta essersi confrontato, in termini completi ed effettivi, con la risalenza nel tempo dei reati che integrano i precedenti penali antecedenti rispetto al fatto per il quale è in esecuzione la pena. Si tratta di reati commessi, in gran parte in anni lontani (1983, 1991, 2005) e rispetto a tale dato non è stato illustrato alcun elemento tale da giustificare la valutazione negativa compiuta;
analogamente è da dirsi per la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale che risale al 2010. Né risulta un adeguato confronto con la circostanza che, in relazione al fatto più recente del 2023, la misura cautelare è stata oggetto di annullamento per carenza di gravi indizi. Nel caso di specie è stato fatto riferimento ad una contestazione rispetto alla quale è stata esclusa la gravità indiziaria, né sono state indicate altre circostanze, inerenti allo stesso fatto, dalle quali desumere la presenza di profili personologici negativi del condannato. Su tali aspetti, i quali risultano essere stati sottoposti alla disamina del Tribunale di sorveglianza, non è stata fornita motivazione alcuna. Né risulta essere stata valutata l'effettiva natura del delitto di lesioni personali di cui al «procedimento penale pendente» segnalato nell'ordinanza impugnata, la sua entità e la circostanza che, per lo stesso, è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per remissione di querela. 3. Parimenti, risulta fondato il secondo motivo di ricorso atteso che non è stata considerata la relazione dell'UEPE pervenuta al Tribunale il 26 gennaio 2024 dalla quale emergono elementi positivi a favore del condannato ed una valutazione favorevole rispetto alle misure alternative. Pur non trattandosi di elementi vincolanti per il collegio giudicante, si tratta, pur sempre di dati che avrebbero dovuto essere considerati, pur risultando il regolare deposito dell'atto proprio il giorno dell'udienza. Né risulta, dalla disamina del verbale di udienza che la relazione sia pervenuta in ritardo ad udienza conclusa;
circostanza che avrebbe comunque imposto un differimento della stessa in attesa del deposito, trattandosi di relazione richiesta dallo stesso Tribunale di sorveglianza in data 6 dicembre 2023, per come risulta dall'atto. Va richiamato e ribadito il principio per cui «in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza. (Fattispecie di annullamento con rinvio, limitatamente alle istanze di affidamento in prova e di semilibertà, di provvedimento di rigetto privo di adeguato supporto argomentativo in ordine alle ragioni della prevalenza accordata ad aspetti appartenenti al passato criminale del detenuto a scapito dei progressi riscontrati nel corso del trattamento)» (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404). Anche nel caso di soggetto proveniente dalla condizione di libertà, quindi, occorre tenere conto delle relazioni richieste dal Tribunale in quanto comunque idonee a fornire un contributo conoscitivo in ordine alla complessiva personalità del condannato, non diversamente da quanto accade per i detenuti (da ultimo, sul punto, Sez. 1, n. 20040 del 26/01/2024, Lo Coco, Rv. 286402). 4. Alla luce di quanto esposto, discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di AN, tenuto conto dei principi esposti e dell'esame della documentazione presente agli atti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di AN. Così deciso il 31/05/2024