Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/04/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 5614/2020 R.G. avente ad oggetto “lesione personale” e vertente:
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Montinaro, giusta mandato in Parte_1
atti.
ATTORE
E
, già , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni De Santis, Controparte_1 Controparte_2
giusta mandato in atti.
CONVENUTA
E
. Non costituito in giudizio. CP_3
CONVENUTO
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 10.1.2025, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza, previa concessione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, assicurata per la rca con la compagnia;
che l'incidente si era verificato per
[...] CP_2 colpa esclusiva del , il quale, provenendo da Via Bonfante, aveva svoltato in Via Secchi CP_3
e, procedendo a velocità sostenuta, non si era accorto della presenza del pedone, investendolo e provocandogli gravi lesioni;
che la collisione era avvenuta fra lo specchietto laterale/il paraurti anteriore destro/lo sportello anteriore destro dell'autovettura e il torace e la caviglia del piede destro del pedone, scaraventato a terra;
che, a seguito del sinistro, l'attore era stato trasportato presso l'ospedale di Lecce, ove gli era stata diagnosticata la “frattura III distale perone e pilone tibiale dx”, con una prima prognosi di giorni 30; che lo stesso era stato ricoverato presso l'ospedale dal 4 all'11 settembre e sottoposto ad intervento chirurgico di
“riduzione e sintesi con placca e viti in trauma al perone e synthes al pilone”; che, tenuto conto del periodo di inabilità temporanea e dei postumi permanenti accertati dal perito di parte (più specificatamente 70 giorni d'i.t.t., 100 giorni d'i.t.p. e postumi permanenti del 23%), nonché della specificità della situazione del (divenuto incapace di sostenere i precedenti Parte_1 ritmi lavorativi e di rapportarsi con la clientela per la intervenuta zoppia), che imponeva la personalizzazione massima del risarcimento nella misura del 36%, il danno non patrimoniale era liquidabile in euro 128.139,00, mentre la compagnia di assicurazione aveva riconosciuto soltanto un risarcimento di euro 37.850,00 (presupponendo 60 giorni di inabilità temporanea totale, 60 giorni d'inabilità temporanea parziale al 50%, 40 giorni d'inabilità temporanea parziale al 25% , nonché postumi permanenti del 15%), incassato con salvezza del diritto di agire per l'integrale risarcimento;
che il aveva altresì subito un danno patrimoniale, Parte_1 per la diminuzione dei redditi derivanti dalla sua attività di commerciante, stimabile in euro 30.000,00.
Tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale di dichiarare il sinistro avvenuto per responsabilità esclusiva del Mangia e di condannare i convenuti in solido al pagamento della somma di euro 158.139,00 o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze di lite.
, costituitasi in giudizio, replicava: che l'incidente si era verificato perché l'attore Controparte_2 era sceso improvvisamente dalla propria auto in sosta e aveva iniziato l'attraversamento della strada, andando a cozzare contro lo sportello dell'autovettura condotta dal in regolare CP_3 transito;
che l'incidente si era verificato a 12 metri di distanza dalle strisce pedonali, per cui era imputabile a colpa esclusiva o quanto meno concorrente dello stesso pedone, per cui la somma offerta in via transattiva era certamente adeguata.
rimaneva contumace. CP_3
La causa veniva istruita mediante consulenza medico legale. All'udienza del 10 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa è stata introitata per la decisione, previa assegnazione dei termini per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La dinamica dell'incidente è chiaramente descritta nel rapporto dei vigili urbani del CP_5
[...]
L'attore aveva parcheggiato la propria autovettura sul lato sinistro (per chi Parte_1 proviene da Via Due Giugno) di Via Secchi, nei pressi del civico n. 2/A; sceso dall'auto e oltrepassata la parte posteriore del veicolo, stava accingendosi ad attraversare la strada, quando fu investito dall'auto guidata dal , il quale, proveniente da Via Bonfante, aveva CP_3 svoltato a destra all'incrocio e si era immesso in Via Secchi (diretto verso Via Due Giugno), ove aveva sbattuto contro l'attore, appena superata l'auto in sosta (dalla quale era sceso qualche istante prima lo stesso ). Parte_1
Dallo schizzo planimetrico allegato al rapporto dei vigili urbani risulta che l'investimento avvenne a circa 12 metri dalle strisce pedonali (poste in prossimità del semaforo che regola il transito all'incrocio fra Via Bonfante e Via Secchi) che consentono l'attraversamento di Via Secchi ai pedoni.
E' quindi evidente la colpa del , che iniziò l'attraversamento della strada al di fuori Parte_1 delle strisce pedonali e commise l'imprudenza di sbucare da dietro l'auto, sì da pararsi improvvisamente sulla lato destro (per chi percorre Via Secchi con direzione Via Due Giugno) della carreggiata.
Altrettanto evidente e ancor più grave è poi la colpa del , il quale, dopo essersi immesso CP_3 in Via Secchi (girando a destra all'incrocio), avrebbe dovuto procedere ad un'andatura estremamente prudente e superare l'auto (del ) in sosta, tenendosi a debita distanza, Parte_1 in modo da potersi fermare nell'ipotesi (prevedibile) che il pedone (certamente visibile dietro l'auto) avesse commesso l'imprudenza di attraversare la carreggiata;
invece, il convenuto passò vicinissimo all'auto parcheggiata e travolse il pedone (che aveva appena iniziato ad attraversare la strada), sebbene lo stesso si trovasse ancora sul lato destro della strada, senza tentare alcuna manovra di emergenza.
In presenza di tale situazione di fatto reputa il giudicante di dover ascrivere l'incidente nella misura del 40% a colpa del e in quella prevalente del 60% a colpa del , senza Parte_1 CP_3 che il primo possa invocare a suo favore la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. in quanto, come ha di recente statuito la Corte Suprema in un caso per alcuni aspetti identico a quello in esame, “In materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'art. 2054 - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'art. 1227 c.c. esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto un concorso di colpa in capo al pedone evidenziandone le specifiche ragioni, costituite non solo dall'attraversamento fuori dalle strisce pedonali, distanti appena dodici metri, quanto dal non aver calcolato correttamente il tempo necessario all'attraversamento in relazione al traffico esistente, rimanendo bloccato al centro della carreggiata a causa del sopraggiungere dei veicoli marcianti in senso contrario, sicché il conducente dell'autotreno, pur procedendo a bassissima velocità, non aveva potuto evitarlo).
E' appena il caso di aggiungere che la prova testimoniale articolata da entrambe le parti (correttamente ritenuta superflua dal giudice istruttore) nulla avrebbe potuto aggiungere alla ricostruzione del sinistro effettuata dai vigili urbani, posto che l'unica persona presente all'incidente (oltre alle parti in causa) era (che viaggiava nell'auto del Controparte_6
), già sentita dai vigili urbani nell'immediatezza del fatto e che, ove riascoltata come CP_3 testimone, non avrebbe potuto far altro che confermare quanto già dichiarato (“ero trasportata dal veicolo Alfa Romeo targato EW892LH guidato dal mio fidanzato . Avevamo CP_3 appena svoltato da Via Bonfante e percorrevamo Via Secchi con direzione Via Due Giugno. Ricordo che appena imboccata Via Secchi, superate le strisce pedonali e quasi totalmente un'auto Citroen C3 parcheggiata che poi dopo ho scoperto che era proprio quella del signore infortunato, ci siamo ritrovati addosso un signore in particolare dal mio lato dove ero seduta, questo ha impattato tra lo specchietto laterale destro e lo sportello passeggero…”).
Tanto deciso in ordine all'an debeatur, può passarsi ad esaminare il tema del quantum.
Risulta dalla consulenza tecnica d'ufficio medico-legale che il riportò a causa del Parte_1 sinistro “trauma arto anteriore destro con frattura III distale perone e pilone tibiale trattata chirurgicamente;
trauma toracico con contusione parenchima polmonare”.
Per quanto riguarda la durata della malattia, il ctu ha determinato in 60 giorni il periodo di inabilità temporanea totale, in 30 giorni quello relativo all'inabilità temporanea parziale al 75%, in 30 giorni quello relativo all'inabilità temporanea parziale al 50% e in 40 giorni quello relativo all'inabilità temporanea parziale al 25%.
I postumi permanenti residuati (consistenti nel residuo impegno funzionale a carico dell'arto inferiore, unitamente agli esiti cicatriziali chirurgici, alla presenza dei mezzi di sintesi e alla correlata sofferenza sul piano psicologico per la menomazione residua) sono stati quantificati dal ctu a titolo di danno biologico nella misura del 16% e tali da comportare una diminuzione della capacità lavorativa specifica del (commerciante ambulante di capi Parte_1
d'abbigliamento) nella misura del 30%, in quanto la significativa limitazione della motilità del piede condiziona negativamente l'attività di vendita, notoriamente svolta in ortostasi protratta.
Venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale, facendo applicazione della Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macro permanenti ex dpr n. 12 del 13.1.2025 (che prevede - nel caso in cui il danneggiato abbia 52 anni alla data del sinistro - per punto base di danno biologico euro 3.458,83, con un incremento per sofferenza soggettiva del 33,5%, e quindi euro 4.617,54 per il punto d'invalidità), deve riconoscersi in favore del per i residuati postumi permanenti, la somma di euro Parte_1
55.188,80; inoltre, va liquidata all'attore per il danno biologico temporaneo, la somma di euro 8.610,54 (di cui euro 4.805,88 per l'inabilità temporanea totale, euro 1.802,21 per l'inabilita temporanea parziale al 75%, euro 1.201,47 per l'inabilita temporanea parziale al 50% ed euro 800,98 per l'inabilita temporanea parziale al 25%).
Con riferimento al danno patrimoniale futuro derivante dalla diminuzione della capacità lavorativa specifica, il ha dimostrato producendo le dichiarazione dei redditi degli Parte_1 anni 2016, 2017, 2018 e 2019 che vi fu effettivamente una contrazione dei suoi redditi dopo l'incidente avvenuto nel settembre 2018: pertanto, prendendo come riferimento il reddito imponibile dichiarato nell'anno 2017 e pari ad euro 6.439,00 e ritenendo che il abbia Parte_1 perso il 30% di tale reddito (euro 1.931,00) per 13 anni (presumendosi che lo stesso avrebbe lavorato fino a 65 anni), applicando il c.d. coefficiente moltiplicativo pari a 11,99 (v. tabelle di attualizzazione del danno patrimoniale futuro elaborate dal Tribunale di Milano), si perviene ad una liquidazione della somma di euro 23.152,00 (euro 1.931,00 X 11,99) a titolo di danno patrimoniale futuro.
Non è contestato che il abbia sostenuto spese mediche per euro 1.765,00. Parte_1
In conclusione, il danno complessivamente subito dal ammonta ad euro Parte_1
(55.188,80+8.610,54+23.152,00+1.765,00=) 88.716,34.
Avendo lo stesso concorso a provocare l'incidente nella misura del 40%, allo stesso Parte_1 compete a titolo di risarcimento la somma di euro 53.229,80.
Tale somma (determinata avendo riguardo al valore attuale della moneta) va devalutata alla data dell'evento lesivo (4.9.2018) e la somma così devalutata (pari a euro 44.995,60) va poi rivalutata e maggiorata degli interessi legali fino alla data (17.10.2019) in cui la compagnia di assicurazione risarcì il;
si perviene così all'importo di euro 45.325,53, che Parte_1 rappresenta il risarcimento spettante al alla data in cui la compagnia di Parte_1 assicurazione gli corrispose la somma di euro 41.350,00; la differenza di euro (45.325,53- 41.350,00=) 3.975,53 (che rappresenta la somma ancora dovuta) va rivalutata dal 17.10.2019 fino alla data della presente sentenza e sulla somma rivalutata anno dopo anno vanno conteggiati gli interessi compensativi al tasso legale dalla medesima data del 17.10.2019 fino al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (tenendo conto della somma di euro 3.975,53 riconosciuta), con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico della compagnia di assicurazione, con conseguente diritto dell'attore di ripetere le somme eventualmente anticipate al ctu.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta, con atto di citazione notificato il 4 agosto 2020, da nei confronti di Parte_1 CP_3
e , già , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 3.975,53, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat dal 17.10.2019 alla data della presente sentenza ed interessi legali sulla predetta somma, rivalutata anno dopo anno, dalla medesima data del 17.10.2019, fino al soddisfo;
2) condanna i convenuti, in solido tra loro, al rimborso, in favore dell'attore, delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in euro 850,00 per spese e in euro 3.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Giovanni Montinaro.
Così deciso in Lecce il 12.4.2025.
Il Giudice Unico