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1 gennaio 1995
1 gennaio 1995
Art. 2. (Prestazioni specialistiche) 1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 , e' sostituito dal seguente:
"3. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. Ogni ricetta puo' contenere fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca. Per le prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione ogni ricetta non puo' contenere piu' di sei tipi di prestazioni; per ciascun tipo di prestazione il numero massimo di sedute, anche in caso di cicli terapeutici, e' fissato in un numero non superiore a dodici".
"3. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. Ogni ricetta puo' contenere fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca. Per le prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione ogni ricetta non puo' contenere piu' di sei tipi di prestazioni; per ciascun tipo di prestazione il numero massimo di sedute, anche in caso di cicli terapeutici, e' fissato in un numero non superiore a dodici".
Commentari • 3
- 1. Risoluzione del 15/01/2014 n. 9 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale NormativaAgenzia delle Entrate · 15 gennaio 2014 · 9.483571
[…] ALFA fa presente che, in applicazione della previsione recata dall\'articolo 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, "Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. Ogni ricetta pu\ò contenere fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca. Per le prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione ogni ricetta non pu\ò contenere pi\ù di sei tipi di prestazioni; \u0085".
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Giurisprudenza • 33
- 1. Trib. Ancona, sentenza 14/11/2025, n. 671Provvedimento: […] 3. Sul quantum dovuto. In assenza di contestazione e considerata il chiaro e specifico conteggio risultante dal ricorso introduttivo si ritiene che le somme richieste siano corrette e congrue. Su tale importo sarà, poi, dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo ai sensi del disposto dell'art. 2 22 legge 724/1994, applicabile anche ai crediti di natura risarcitoria riferibili al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (Cass. 13624/2020).Leggi di più...
- contratto a termine·
- presunzione di godimento ferie·
- interessi legali·
- art. 13 e 19 CCNL·
- contumacia·
- spese di lite·
- rivalutazione monetaria·
- indennità sostitutiva ferie non godute·
- art. 1 commi 54 e 55 legge 228/2012·
- onere della prova