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Sentenza 3 settembre 2024
Sentenza 3 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/09/2024, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
DOTT.SSA ANTONELLA EUGENIA RIZZO PRESIDENTE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE
DOTT.SSA ADELE FORESTA CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 179/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27 giugno 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla Via E. Lo Parte_1
Stumbo n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Arcuri, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in Nicotera (VV) alla Via Barriera snc, Controparte_1 presso e nello studio dell'Avv. Francesco Schimio, che la rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATA
E
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
CATANZARO;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI:
Per : “Chiede che Codesta Ecc.ma Corte di Appello, in riforma parziale Parte_1 dell'impugnata sentenza, ed in accoglimento della presente impugnazione, voglia così provvedere:
I) rigettare la domanda avversaria di separazione con addebito a carico dell'odierno appellante;
1 II) In caso di opposizione, condannare controparte alle spese e competenze del giudizio”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'appello proposto Controparte_1 dall'odierno appellante e dare conferma all'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
Per il Procuratore Generale: Chiede il rigetto del ricorso e la conseguente conferma del provvedimento oggetto di impugnazione”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2021 presso il Tribunale di Vibo Valentia,
[...]
, premesso: - di aver contratto matrimonio in data 13 novembre 2006, con CP_1 [...]
; - che dall'unione nascevano tre figli tuttora minorenni l. 2007, Parte_1 Per_1 Per_2 cl. 2010 e cl. 2012); - di essersi dedicata esclusivamente alla crescita dei figli;
- di aver Per_3 subito, durante la convivenza vessazioni e violenze anche fisiche da parte del marito alcol- dipendente, anche alla presenza e in danno dei figli (soprattutto ), che ne risentivano Per_3 psicologicamente;
- che trovato il coraggio, il 2 maggio 2020 sporgeva denuncia contro il marito, data che segnava anche il suo inevitabile allontanamento dalla casa familiare stabilendosi, con i figli, dai propri genitori;
- che il Tribunale dei Minorenni di Catanzaro, previa nomina di un curatore speciale ai minori nell'avv. Raffaele Figliano, con decreto del 15 dicembre 2020 dichiarava la decadenza dalla responsabilità genitoriale del con affidamento monitoraggio e sostegno _1 dei servizi sociali ai servizi sociali – tanto premesso, chiedeva:
- la separazione personale (con addebito con memoria integrativa);
- l'affido esclusivo dei figli minori con collocazione presso la madre e conseguentemente l'assegnazione della casa familiare sita in Ionadi;
- obbligare il resistente alla corresponsione di € 1.000,00 mensili (€ 250,00 per figlio ed €
250,00 alla moglie) oltre accessori da versare mensilmente sul proprio conto corrente.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il resistente, il quale preliminarmente eccepiva – in ordine alle domande di affido dei figli, assegnazione della casa familiare e mantenimento –
l'incompetenza del Tribunale adito, in favore del Tribunale per i Minorenni e il difetto di legittimazione attiva della ricorrente per assenza del curatore speciale già nominato;
nel merito aderiva alla domanda principale contestando tuttavia la ricostruzione avversaria e chiedendo l'adozione di misure atte a ricostituire il rapporto con i figli;
riconoscerlo obbligato a titolo di mantenimento per moglie e figli ad € 300,00 complessivi (€ 400,00 con la memoria integrativa) con rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare.
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza resa il 28 maggio 2021 il Presidente del
Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava in via esclusiva e collocava la prole presso la madre a cui per l'effetto assegnava la casa coniugale;
obbligava il resistente a
2 corrispondere in favore della prole € 750,00 complessivi a titolo di mantenimento ed € 150,00 per la moglie;
demandava ai Servizi Sociali la presa in carico dei minori e della madre, indi rimetteva le parti dinanzi al G.I. per l'udienza del 25 gennaio 2022.
La causa veniva istruita documentalmente – non avendo le parti avanzato ritualmente richiesta ex art. 183, comma 6, c.p.c. – e con l'ascolto dei minori;
indi, decisa con sentenza Per_1 Per_2
n. 323 resa il 15 maggio 2023 e pubblicata il 18 luglio 2023, con la quale il Tribunale di Vibo
Valentia così decideva:
“a) Pronuncia, ai sensi dell'art. 151 co 2° c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
e con addebito al resistente;
CP_1 Parte_1
b) Conferma il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale del di cui al decreto _1 del TDM del 11.12.2020 nonché l'ordinanza presidenziale in punto di affidamento esclusivo della prole, collocamento ed assegnazione della casa familiare alla ricorrente;
c) Conferma parzialmente l'ordinanza presidenziale e l'ordinanza del G.I. dep. il 10.5.2023 nel sub 1) e per l'effetto, pone a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario _1 dei figli nella misura di € 750,00 mensili (€ 250.00 ciascuno) oltre rivalutazione come per legge e alla metà delle spese straordinarie per come indicate nel protocollo Tribunale \Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Vibo Valentia sottoscritto il 15.6.2023;
d) Accoglie la domanda del resistente e, per l'effetto, nulla riconosce a titolo di mantenimento economico in favore della ricorrente;
e) Dispone che i servizi sociali del Comune di Vibo Valentia (c.a. dr.sse e ult. CP_2 Pt_2 rif: prot.
4.5.23 n.22334) :
- proseguano il percorso di sostegno e monitoraggio multidisciplinare del nucleo familiare
e i figli minori già in atto;
Controparte_1
- seguano i percorsi e gli esiti delle iniziative riabilitative (Serd), se ed in quanto effettivamente intraprese dal;
_1
- all'esito, avviino percorsi di sostegno onde consentire il recupero di competenze genitoriali nel
in prospettiva del ripristino di relazioni con i figli tenendo conto della loro volontà e desideri _1
e delle indicazioni materne;
- avviino un progetto di recupero delle relazioni tra la prole ( ) e la nonna paterna Per_1 Per_3 mediante una serie di incontri protetti - nell'ambiente ritenuto maggiormente compatibile con le condizioni di salute della nonna medesima – e nel rispetto degli impegni dei minori;
f) rigetta nel resto
g) compensa integralmente le spese di giudizio comprese la fase di reclamo ed incidentale (sub
1);
h) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vibo Valentia per
3 l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (RAM n. 14; parte
I; anno 2006)”.
§ 2. L'appello
Avverso la detta sentenza, non notificata, interponeva gravame con Parte_1 ricorso depositato il 7 febbraio 2024, per i motivi che si esamineranno.
Con decreto presidenziale del 13 febbraio 2024 era fissata per la discussione l'udienza del 28 marzo 2024.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto dell'appello perché Controparte_1 infondato in fatto e in diritto.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento.
L'udienza del 27 giugno 2024 veniva sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Quindi, la Corte – viste le note – assegnava la causa in decisione, con ordinanza del 10 luglio 2024, comunicata alle parti il 25 luglio 2024.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1. Con il primo motivo di appello, così rubricato: “Violazione dell'art. 116 comma 1 c.p.c. –
Violazione degli artt. 2729 c.c. – Difetto di motivazione in ordine alla prova atipica. Mancanza di elementi gravi, precisi e concordanti comprovanti i fatti violenti ascritti al , giustificativi della _1 separazione con addebito”, l'appellante si duole della pronuncia di addebito della separazione.
Rappresenta che, di vero, la determinazione cui è pervenuto il Tribunale è palesemente viziata avendo il Giudice di prime cure basato la pronuncia di addebito: 1) sull'istruttoria svoltasi davanti al Tribunale per i Minorenni che ha determinato la decadenza dalla responsabilità genitoriale del
(istruttoria, questa, veicolata soltanto attraverso il decreto 15 dicembre 2020); 2) su _1
“riscontri esterni”, consistenti nell'audizione dei minori svoltasi nel giudizio di Per_1 Per_2 separazione. Ne consegue che “il Tribunale di Vibo Valentia è pervenuto alla pronuncia di addebito sulla base esclusiva del decreto del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro 15/12/2020, prodotto in giudizio da controparte” (cfr. ricorso in appello, pag. 6), recependone acriticamente il contenuto e prendendo “per “oro colato” l'istruttoria del giudice minorile (riportata dal succitato decreto 15/12/2020) senza valutare la credibilità dei minori che, a causa della loro tenera età, sono suscettibili di suggestioni eteroindotte e quando vengono interrogati con domande inducenti, essi tendono a conformarsi alle aspettative dell'interlocutore” (cfr. ricorso, pag. 8). Inoltre il
Tribunale di Vibo Valenta non avrebbe tenuto conto di un ulteriore rischio di contaminazione informativa subita dai minori, in quanto “il contesto familiare dei parenti della madre era da considerarsi un ambiente particolarmente ostile e condizionante, soprattutto in seguito al tentato omicidio posto in essere il 29/07/2020 da , zio dei piccoli (padre Persona_4 Per_1 Per_2 della madre) nei confronti di , per il quale l'aggressore è stato arrestato e Parte_1
4 condannato” (cfr. ricorso in appello, pag. 8). Il Giudice di primo grado, poi, prosegue l'appellante, non ha indicato alcun fatto specifico e concreto di violenza asseritamente subito dalla moglie;
mancano inoltre elementi documentali ovvero di deposizioni di soggetti estranei al contesto familiare confermativi della pretesa condotta incontrollata ed aggressiva.
3.2. Con il secondo motivo, così rubricato: “Violazione dell'art. 336 bis c.c. –inidoneità delle dichiarazioni fornite dai minori nella loro audizione nel giudizio di separazione a provare i fatti giustificativi della separazione con addebito”, il adduce che l'assunto del Tribunale secondo _1 cui le risultanze della istruttoria condotta in sede minorile hanno continuato a trovare conferma nelle dichiarazioni dei minori ( e ), rese durante la loro audizione (avvenuta Per_1 Per_2 all'udienza del 23 marzo 2023), è un ragionamento magistratuale “contra legem” (cfr. ricorso, pag.
9) dacché, in violazione delle disposizioni in materia (art. 336 bis c.c., L. 10 dicembre 2012, n.
219, art. 8 CEDU) le dichiarazioni dei due minori “sono state erroneamente impiegate per asseritamente provare i supposti fatti a supporto della separazione dell'addebito a carico di _1
e non invece, come sarebbe stato fisiologico, per l'adozione di provvedimenti che riguardassero gli stessi minori o che fossero proiettati sui loro interessi, come ad esempio l'affidamento e/o la collocazione presso uno dei genitori” (cfr. ricorso, pag. 10).
3.3. Con il terzo motivo di appello, così rubricato: “Erronea ed immotivata valutazione della prova atipica in considerazione dell'attività istruttoria sommaria e deformalizzata espletata nel giudizio ablativo della responsabilità genitoriale. Difetto e/o erronea motivazione sulla omessa valutazione degli elementi a discarico forniti dal ”, assume che il Tribunale di Vibo Valentia ha _1
“trapiantato” nel giudizio di separazione giudiziale dei coniugi, che ha natura tipicamente contenziosa, l'attività istruttoria espletata in un giudizio non contenzioso e deformalizzato qual è il giudizio di cui all'art. 330 c.c. Ebbene, secondo gli assunti difensivi dell'appellante, tale
“apodittico ed immotivato “innesto” avrebbe dovuto comportare, invece, un adeguato passaggio motivazionale particolarmente rigoroso circa l'attività istruttoria raccolta in sede minorile, al fine di soppesare con rigore scientifico l'eventuale grado di attendibilità dei relativi elementi probatori, in considerazione, soprattutto, della diversa natura dei due giudizi” (cfr. ricorso, pag. 11). Inoltre il Giudicante avrebbe, sempre in assunto, “perentoriamente ed apoditticamente” ignorato il dispositivo di assoluzione del dal reato di violenza sessuale (assoluzione intervenuta nel _1 procedimento RGNR 1312/2020) su due erronei motivi: a) non disponibilità delle motivazioni;
b) supposta circoscrizione alle sole condotte di violenza sessuale denunciate dalla moglie. Ebbene, in ordine al punto a), le motivazioni della sentenza sono state depositate in data 29 giugno 2023, successivamente alla definizione del giudizio di separazione. In ogni caso l'assoluzione dell'appellante avrebbe comportato una motivazione rafforzata da parte del giudice della separazione, al fine di contrastare “in modo serio e convincente un granitico elemento a favore dello stesso ” (cfr. ricorso, pag. 12). In ordine al punto b) il Giudice di prime cure avrebbe _1
5 trascurato un punto fondamentale: per come riportato dal succitato decreto del Tribunale per i
Minorenni, i fatti ricostruiti nell'attività istruttoria dal Giudice minorile (e trapiantati sic et simpliciter nel giudizio di separazione) sono quelli di cui alla querela sporta dalla sig.ra Controparte_1 in data 2 maggio 2020, da cui ha avuto tra l'altro origine il processo penale di violenza sessuale, conclusosi con l'assoluzione del prevenuto;
sentenza, questa, che soprattutto ritenuto l'assoluta inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla . In ogni caso “alla stessa stregua dei fatti CP_1 oggetto del richiamato processo penale, anche le ipotesi fattuali diverse a cui ha fatto riferimento la censurata sentenza sono prive di collocazione spazio-temporale e di concreta specificità e determinano la confusa trama rappresentativa delle dichiarazioni acquisite” (cfr. ricorso, pag. 12).
3.4. I tre motivi di gravame che, per l'intima connessione da cui sono avvinti, possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
Con essi il ricorrente censura la valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi istruttori offerti dalla signora a supporto della domanda di addebito della separazione giudiziale al CP_1 coniuge . Parte_1
Giova rammentare che, in tema di separazione personale dei coniugi, la Suprema Corte ha affermato che la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi “consapevolmente
e volontariamente contrario” ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr. Cass. civ., 20 dicembre 2021, n. 40795; Cass. civ., 27 giugno 2006, n. 14840;
Cass. civ., 11 giugno 2005, n. 12383). In tal senso la Suprema Corte ha affermato che “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (cfr. Cass. civ., 20 agosto 2014, n. 18074; in termini anche Cass. civ.,5 agosto 2020, n. 16691).
Ora, nel caso in ispecie il Tribunale di Vibo Valentia ha pronunciato la separazione con addebito al , sottolineando come le emergenze processuali “diano sufficiente contezza degli agiti _1 ripetutamente e gravemente violenti del in danno della moglie a cui hanno assistito, e _1 subito, anche i figli spesso intervenuti in difesa della madre” (cfr. sentenza, pag. 3).
Si tratta di conclusione assolutamente coerente con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma
6 anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. civ., 18 dicembre 2023, n. 35249; Cass. civ., 24 ottobre 2022, n. 31351; 19 febbraio 2018, n.
3925).
La pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. civ., 14 gennaio 2016, n. 433; Cass. civ., 14 gennaio 2011, n.
817).
Obietta l'appellante che, di vero, il Tribunale avrebbe ritenuto provati i comportamenti addebitati al marito (plurime condotte violente fisiche e verbali nei confronti della moglie), valorizzando esclusivamente le risultanze della istruttoria condotta in sede minorile (istruttoria, questa, veicolata soltanto attraverso il decreto 15 dicembre 2020) e le dichiarazioni rese, all'udienza del
23 marzo 2023, dai minori , ed è su questo profilo che incentra le sue censure, Per_1 Per_2 che, tuttavia, non appaiono meritevoli di accoglimento.
Muovendo dal decreto reso dal Tribunale dei Minorenni di Catanzaro, si osserva che, con esso, il Tribunale ha dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sui Parte_1 figli minori e , dando ampia valorizzazione alle dichiarazioni rese dai Per_1 Per_2 Persona_5 tre figli della coppia ai giudici onorari delegati. In particolare, rappresentava CP_3 all'udienza del 16 ottobre 2020 di aver visto il padre in condizioni di ubriachezza, di aver assistito ad atti di violenza in danno della madre. In particolare, per quanto qui di interesse, dichiarava:
“Una sera ho visto AP che violentava mamma, so qual è la differenza tra il fare l'amore e una violenza. Io sono passata dalla stanza da letto per andare in bagno, loro stavano lì e ho visto mamma che piangeva e AP che la minacciava, lui stava sul letto sopra mamma e le diceva: “se non stai zitta ti minu”. Quando ho visto quella scena sono scappata”.
esordiva dicendo che il AP non è normale perché esce sempre per andare al bar Persona_6 per bere vino o birra ed è sempre ubriaco. Faceva riferimento a comportamenti inadeguati del genitore in danno del fratello ricordando anche di aver sentito, mentre stava giocando, il Per_3 padre dire al fratello che lo avrebbe buttato giù dalla ringhiera delle scale.
confermava la condizione di frequente ubriachezza e l'episodio della ringhiera Persona_5
(dichiarazioni rese all'udienza del 16 ottobre 2020: “È vero che AP ha cercato di buttarmi dalla ringhiera delle scale, non stava scherzando, ho chiamato aiuto a e mamma perché Per_1 Per_2 ho avuto tanta paura”). Precisava di avere assistito ad atti di violenza in danno della mamma e di essere stato picchiato dal genitore, come pure, di essere intervenuto in difesa della mamma
7 (dichiarazioni rese all'udienza del 16 ottobre 2020: “Quando vedevo che AP faceva del male a mamma io la difendevo. Una sera AP era a letto e faceva finta di sentirsi male per fare andare mamma da lui, io ho dato il legno a mamma, la scopa, così si poteva difendere. PÀ a mamma faceva tanto male, ho visto che le dava anche calci, anche a me e a ”). Per_2
Orbene, è lo stesso appellante che riconosce che il decreto in questione rientra nel genus delle prove atipiche;
piuttosto, rimprovera al Tribunale di non avere considerato che il valore delle prove atipiche è meramente indiziario e può contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente ad altri elementi probatori acquisiti al processo;
impone una valutazione magistratuale rigorosa mediante un raffronto critico con le altre risultanze del processo (che non devono smentirle); richiede una congrua motivazione dei criteri adottai per la valutazione delle medesime prove atipiche.
Si tratta di censure che però non possono essere condivise.
Come è noto, mancando, nel vigente ordinamento processuale, una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo.
Né sussiste alcun vizio invalidante la formazione della prova atipica per essere stata questa assunta in altro processo in violazione di regole a quello esclusivamente applicabili, neppure se tale vizio integri un difetto della garanzia del contraddittorio, atteso che nel processo civile il contraddittorio sulla prova viene assicurato dalle forme e modalità “tipizzate” di introduzione della stessa nel giudizio, che trovano disciplina nella fase istruttoria del processo volta ad assicurare la discussione in contraddittorio delle parti sulla efficacia dimostrativa del mezzo atipico in ordine al fatto da provare (ex multis, Cass. civ., 5 maggi 2020, n. 8459; Cass. civ., 28 febbraio 2023,
n.5947).
Ora, nel caso di specie, non solo le risultanze emerse nel procedimento a carico del _1 svoltosi dinnanzi al Tribunale per i Minorenni di Catanzaro e cristallizzate nel decreto del 15 dicembre 2020, non sono state smentite dal raffronto critico con le risultanze del processo per separazione giudiziale dei coniugi svoltosi davanti al Tribunale di Vibo Valentia e definito con la sentenza quivi impugnata, ma, al contrario, esse hanno trovato precisa conferma nelle dichiarazioni rese dai minori davanti al Giudice della separazione. Per_1 Per_2
Più in dettaglio, all'udienza del 23 marzo 2023 ha dichiarato: “Verso mio padre Persona_6 provo solo rabbia per quello che ha fatto a mia madre e ai miei fratelli, io me ne scappavo sopra per paura che mi facesse qualcosa;
è un ubriaco, non si cura di noi e preferisce stare con i suoi amici a bere”. ha affermato: “Verso mio padre nutro solo rabbia per quello che ha CP_3 fatto a mia madre, a noi figli e anche alla famiglia di mia madre. Non immagino proprio come si
8 possa riprendere una relazione con mio padre dal momento che non è cambiato affatto continuando a bere e a versare in stato di alterazione;
e questo l'ho visto personalmente perché frequenta i bar nel paese dei miei nonni materni dove vado spesso;
del resto, come in passato, lui in questi tre anni non ci ha mai cercato”.
Dunque, i due minori hanno coerentemente affermato, tanto davanti al giudice minorile che davanti al giudice ordinario, di avere assistito ad atti di violenza perpetrati dal padre nei confronti della loro madre.
Nessuna prova di “contagio dichiarativo” è stata offerta dall'appellante, così che, deve concludersi nel senso che l'affermazione secondo cui “i fatti sono stati sicuramente narrati dalla madre e poi amplificati ripetitivamente nell'ambiente in cui i bambini si sono trovati .. casa dei nonni”, è rimasta a livello di mero assunto difensivo allegato ma non dimostrato.
Né si può condividere la tesi dell'appellante a cui dire l'ascolto del minore sarebbe stato strumentalizzato dal Tribunale che avrebbe utilizzato le dichiarazioni di e per Per_1 Per_2 provare i supposti fatti a supporto dell'addebito e non invece per l'adozione dei provvedimenti relativi ai minori.
L'argomento, indubbiamente suggestivo, non è però fondato.
L'art. 336 bis c.c. (ora art. 473 bis.4 c.p.c.) dispone che “Il minore … è ascoltato … nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano”.
In proposito la Suprema Corte ha affermato che l'audizione dei minori, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con legge n. 77 del 2003, nonché dall'art. 315 bis c.c. (introdotto dalla legge n. 219/2012) e dagli artt.336 bis e 337 octies c.c., inseriti dal d.lgs. n. 154/2013, che ha altresì abrogato l'art. 155 sexies c.c. e che l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse (Cass. civ., 25 gennaio 2021, n. 1474).
L'audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, pertanto, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l'età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto non solo se ritenga il minore dodicenne incapace di discernimento ovvero l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo
9 dell'ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico.
L'audizione del minore consente dunque la sua partecipazione attiva, all'interno del processo che lo riguarda, e rappresenta il momento formale del procedimento deputato a raccogliere le sue opinioni e i suoi bisogni, che tanto più sono considerati, quanto più il loro accertamento sia attuale.
Nel caso in esame vi è stata una chiara volontà espressa dalla figlia dall'altro figlio Per_1 Per_2 di convivere con la madre (da efinita “una mamma presente ed amorevole” e da Per_1 Per_2 una mamma che “si occupa della casa e di noi, ci accompagna a scuola, aiuta mio fratello Per_3
a fare i compiti”) e nel contempo un atteggiamento di timore, rabbia e rifiuto nei confronti del padre
(cfr. dichiarazioni rese dai due minori all'udienza del 23 marzo 2023, nel contraddittorio delle parti,
e sopra trascritte), volontà di cui il Tribunale ha giustamente tenuto conto nel confermare il provvedimento ablativo adottato dal Tribunale dei Minorenni ma anche per decidere in merito alla domanda di addebito posto che dall'ascolto indubbiamente il giudice può trarre elementi utili per la formazione del proprio convincimento in ordine a fatti rilevanti per la causa.
In un siffatto quadro di violenza e sopraffazione perpetrate dal in danno della moglie e dei _1 figli, è evidente che nessuna rilevanza in senso favorevole alle tesi dell'appellante può essere riconosciuta alla assoluzione del dal reato di violenza sessuale ai danni della AG _1
(sentenza resa dal Tribunale penale di Vibo Valentia il 3 aprile – 29 giugno 2023), e tanto sia perché trattasi di sentenza non definitiva avverso la quale è stato proposto appello dal P.M. (cfr. doc. 3 allegato al fascicolo di parte appellata), sia in quanto, siccome giustamente evidenziato dal Tribunale, le condotte violente subite dopo e in costanza di matrimonio non erano circoscritte alle “sole” condotte di violenza sessuale.
L'appello è rigettato.
§ 4. Le spese di lite
4.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza. Esse si liquidano come da dispositivo secondo i parametri stabiliti dai DD.MM. n. 55/2014 e n. 147/2022 (causa di valore indeterminabile
– scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00), alla tariffa media, per le fasi di studio della controversia, introduttiva, di trattazione e decisionale.
4.2. Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
n. 115/2022, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , con ricorso depositato il 7 febbraio 2024, nei Parte_1 confronti di e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE Controparte_1
10 DELLA REPUBBLICA, avverso la sentenza n. 323/2023, resa il 15 maggio 2023 e pubblicata il
18 luglio 2023, non notificata, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 9.991,00 per competenze professionali oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, se dovuto.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta, da remoto, in data 10 luglio 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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