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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/02/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 192 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 11/02/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv RICCIARDI VITTORIA STEFANIA la quale chiede la decisione dando atto delle risultanze della CTU con distrazione delle spese di litr e per CP_1
l'avv. DI STEFANO in sostituzione dell'avv. MORETTI LEONARDO LUCIO la quale impugna e contesta la CTU chiedendo il rigetto del ricorso
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza ex art. 281 sexties c.p.c.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 192 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. RICCIARDI VITTORIA STEFANIA
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
RICORRENTE contro
Controparte_2
( ), elettivamente domiciliato in C/O
[...] P.IVA_1
AVVOCATURA REGIONALE INAL 67100 L'AQUILA con l'avv. MORETTI
LEONARDO LUCIO ( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: rendita per malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.2.2024, parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale “Lombalgia CP_1
protusione discale L4 L5 con differenza radicolare L5 S1 bilaterale acuta e cronica di grado medio-elevato a moderato impegno funzionale.” nonché lamentando che le domande e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti, adiva l'intestato
Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita per le malattie denunciate con una menomazione pari al
10%.
Deduceva il ricorrente che la malattia denunciata è stata provocata dall'attività lavorativa di operaio metalmeccanico svolta dal 2003 al 2022.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo l'integrale rigetto della domanda in quanto CP_1
del tutto infondata per assenza dell'esposizione al rischio lavorativo e del nesso causale.
Escussi alcuni testimoni ed acquisita una CTU la causa, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa come segue-
La Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che “nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta
o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (Cass. 22592/2024).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno inoltre precisato che “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. 17576/2020).
Nel caso in esame dalla documentazione in atti (estratto conto contributivo) risulta che il ricorrente ha lavorato per varie ditte e società dal 2003 al 2022. I testi, rispettivamente colleghi di lavoro del ricorrente per 20 e per 10 anni hanno confermato che il ricorrente ha lavorato dal 2002 quale operaio metalmeccanico prima di livello D3 e successivamente di livello D2. In particolare il ricorrente operava nel reparto di aggancio sollevando manualmente le barre metalliche del peso da 1 a 30 kg ed effettuando in modo ripetuto flessioni e rotazioni del busto;
la barra veniva sollevata dal ricorrente da un'altezza di 50 – 80 cm, rispetto alla piattaforma ove si trovava il materiale che venivs quindi tenuto fermo con movimenti di allungamento delle braccia e rotazione del busto;
terminata la lavorazione, vi era la fase di aggancio alla catena di montaggio Il teste ha precisato: “Dovevamo sollevare le barre e metterle Tes_1
sulla catena e seguire correndo per reggerle”…”dovevamo sollevare le barre dal muletto, lavorarle e metterle sulla catena di montaggio”.
I testi hanno anche confermato sia che il ricorrente nello svolgere le sue mansioni doveva assumere posizioni scomode per la colonna vertebrale e per gli arti sia che l'orario di lavoro era dal lunedì al venerdì e a volte anche il sabato con turni di circa 8
– 9 ore al giorno. Il teste ha precisato che “i turni erano di mattina , di Tes_1
pomeriggio o di notte”
Il C.T.U. dott. in considerazione anche di quanto dichiarato dai testimoni ha Per_1
ritenuto che esaminata l'attività lavorativa dal punto di vista cronologico, quantitativo, qualitativo e modale, possiamo affermare che, la con le abituali sollecitazioni Parte_3
trasmesse alla colonna e per le posture spesso incongrue che si è costretti ad assumere, ha svolto un ruolo causale o quantomeno concausale nel determinismo delle patologie riscontrate. In altre parole, sulla base di quanto rilevato attraverso le analisi dell'attività lavorativa e del quadro clinico appare accertata la sussistenza di un rischio professionale di sovraccarico biomeccanico del rachide lombare di natura, durata e intensità tali da far ragionevolmente considerare la sua influenza di grado superiore o quantomeno uguale e, comunque, causalmente rilevante rispetto a quella esercitata da altri fattori eziologici extraprofessionali. Pertanto, nel caso in trattazione va riconosciuto il nesso causale o almeno concausale tra l'attività svolta e la patologia vertebrale”. Lo stresso CTU ha concluso che “il sig. è affetto da: ernia discale Parte_1
contenuta, mediana paramediana destra, a livello D11-D12 che determina moderata impronta sulla superficie ventrale del cono midollare, cospicua protrusione discale a medio raggio a livello D12-L1, con impronta sul cono midollare, parcellare erniazione discale paramediana sinistra a livello L2-L3, moderata protrusione discale mediana ad ampio raggio contenuta nello spessore del tessuto adiposo epidurale a livello del disco L4-L5, che presenta parziali alterazioni degenerative del nucleo, in soggetto con deformazione a cuneo anteriore del metamero D11, presumibilmente in esiti a pregresso cedimento strutturale a livello della limitante inferiore per verosimili esiti post-traumatici, manifestazioni spondilosiche, di discreta entità, a livello del tratto dorsale distale, con sofferenza radicolare L5-S1 bilaterale acuta e cronica di grado medi0- elevata alla EMG del 18/02/23. La menomazione dell'integrità psico-fisica permanente per il danno alla colonna, è quantificata nella misura dell'8% (otto per cento) dalla domanda del 06/06/2022”.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un CP_1
diverso convincimento.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalla malattia professionale denunciata con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura complessiva del 8%;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente un CP_1
capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità (8%), con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario CP_1
della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate € 2.600,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano 11.2.2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza