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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 27/02/2026, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1705/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
19/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
COSTANZO MASSIMO RD, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 19/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4603/2018 depositato il 08/06/2018
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 104/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 11/01/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20071T003963000 REGISTRO 2007
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20071T003963000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA
2007
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20071T003963000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2007 - sull'appello n. 5335/2018 depositato il 04/07/2018
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina N. 45 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 104/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 11/01/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20071T003963000 R. TRASF. TERR. 2007
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20071T003963000 CATASTO-ALTRO 2007
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20071T003963000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2007
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20071T003963000 REGISTRO 2007
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20071T003963000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA
2007
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20071T003963000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il rappresentante dell'agenzia insiste in atti
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto pubblico di compravendita stipulato in data 22.06.2007 e registrato in data 13.07.2007 al n. Num._1 serie IT, il sig. Resistente_1 e Nominativo_1, nella qualità di presidente della Ricorrente_1, vendevano per la propria quota pari ad 1/2/, un vasto appezzamento di terreno, con fabbricati rurali, sito in zona periferica del Comune di Siracusa di recente espansione urbanistica esteso mq. 51.916, oltre mq. 138 di fabbricati rurali per il valore di € 115.000,00.
L'Ufficio, considerato che l'immobile ceduto rientrava in un'area caratterizzata da insediamenti residenziali e tenuto conto di una analoga compravendita in zona limitrofa, rettificava il valore del terreno da € 115.000,00 ad € 1.056.260,00. Provveda, pertanto, a notificare alle parti venditrici l'avviso di liquidazione n.
20071T003963.
In data 15.07.2009 il Sig. Resistente_1 presentava istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6,comma 2° del D.Lgs 218/97. Il procedimento si concludeva con esito negativo per mancato accordo fra le parti.
In data 11.11.2009 la Ricorrente_1 e il Sig. Resistente_1 impugnavano con separati ricorsi l'avviso di liquidazione. Eccepivano oltre al vizio di notifica e di motivazione dell'atto, il difetto di sottoscrizione in violazione dell'art. 42, I° comma, DPR 600/73, in assenza della delega del Direttore dell'Ufficio al funzionario firmatario dell'avviso di liquidazione.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, contro deduceva alle contestazioni sollevate ed insisteva sulla legittimità dell'avviso di liquidazione impugnato. Rilevava, riguardo il difetto di sottoscrizione, che il funzionario era stato delegato alla firma dal Direttore dell'Ufficio e che, in ogni caso, l'atto era riconducibile all'Ufficio emittente, Agenzia delle Entrate di Siracusa.
La Commissione Tributaria Provinciale, riuniti i procedimenti nn.rr.gg. 3749/2009 e 3750/2009, con la Sentenza 104/05/2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Ricorrente_1
iscritto al n. 3749 la motivazione che tra la documentazione versata in atti nel procedimento iscritto al n. 3749/2009, proposto dalla Ricorrente_1 , non è rinvenibile quella inerente la notificazione del ricorso e la ricezione dell'atto impugnato. e lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 21 sopra richiamato. Ha accolto il ricorso proposto dal Sig. Resistente_1 per difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento.
In opposizione alla suddetta sentenza la Ricorrente_1 presenta appello chiedendo la riforma della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 28 del D.Lgs 546/92 per difetto di attività istruttoria in violazione degli art. 210 e 213 c.p.c.. e per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.
Propone appello incidentale l'Agenzia delle Entrate per violazione dell'art. 57 del D.Lgs 546/92, ha introdotto nell'atto d'appello nuove eccezioni derivante dalla mancata instaurazione del contraddittorio in violazione dell'art 7-10 della legge 241/90 e sul difetto di sottoscrizione in violazione dell'art. 42, I° comma, DPR 600/73.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ulteriore appello sul difetto di sottoscrizione in violazione dell'art. 42, I° comma, DPR 600/73.
La causa un data odierna è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si dispone la riunione dell'appello n. 4603/2018 con l'appello n. 5335/2018 perchè avversi alla stessa sentena.
n merito all'appello principale il difetto di attività istruttoria in violazione degli art. 210 e 213 c.p.c.. è sussistente. Dalla ricevuta di consegna del ricorso rilasciata dalla segreteria della CTP, si legge notifiche n.
1. Ciò sta a significare che è stata depositata una sola documentazione relativa a notifiche postali e che se il collegio non ha rinvenuto detti documenti fra quelli depositati, si deve concludere che gli atti sono andati smarriti. Peraltro l'appellante documenta in merito.
Il ricorso di primo grado è ammissibile. L'appellante Introduce una nuova contestazione relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo in violazione dell'art 7-10 della legge 241/90 da cui scaturirebbe l'invalidità dell'atto impugnato e richiama nel resto le contestazioni sollevate con il ricorso introduttivo. L'eccezione non risulta sollevata con il ricorso introduttivo e quindi deve essere dichiarata inammissibile. Deve accogliersi tale motivo di appello incidentale.
In merito al difetto di notifica deve applicarsi comunque il principio del raggiungimento dello scopo.
In merito alla motivazione l'atto impugnato è ampiamente motivato da vendite simili adiacenti. La Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 19508/2024 ha confermato la validità del metodo comparativo.
In merito all'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate è da accogliere.
Sul tema della sottoscrizione degli atti impositivi tributari Corte di Cassazione, con decisione condivisa (ex multis v. Cass. n. 11013/2019; Cass. 11778/2023), ha affermato che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del D.P.R. n.
600 del 1973 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. n. 6678/2023).
Peraltro, l'Agenzia delle Entrate ha fornito la documentazione necessaria.
La sentenza deve essere riformata disponendo la legittimità dell'atto impugnato.
Possono tuttavia compensarsi le spese del giudizio per reciproca parziale soccombenza e produzione documentale avvenuta in secondo grado, nonchè per giurisprudenza recente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie la pregiudiziale di inammissibilità di primo grado ma dichiara infondato nel merito il ricorso originario, accoglie l'appello eincidentale dell'Agenzia delle Entrate, ed in riforma della sentenza impugnata dichiara legittimo l'atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 19 novembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
MA RD ZO ZO AN
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
19/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente
COSTANZO MASSIMO RD, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 19/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4603/2018 depositato il 08/06/2018
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 104/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 11/01/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20071T003963000 REGISTRO 2007
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20071T003963000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA
2007
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20071T003963000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2007 - sull'appello n. 5335/2018 depositato il 04/07/2018
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Antonello Da Messina N. 45 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 104/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 11/01/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20071T003963000 R. TRASF. TERR. 2007
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20071T003963000 CATASTO-ALTRO 2007
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20071T003963000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2007
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20071T003963000 REGISTRO 2007
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20071T003963000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA
2007
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20071T003963000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il rappresentante dell'agenzia insiste in atti
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto pubblico di compravendita stipulato in data 22.06.2007 e registrato in data 13.07.2007 al n. Num._1 serie IT, il sig. Resistente_1 e Nominativo_1, nella qualità di presidente della Ricorrente_1, vendevano per la propria quota pari ad 1/2/, un vasto appezzamento di terreno, con fabbricati rurali, sito in zona periferica del Comune di Siracusa di recente espansione urbanistica esteso mq. 51.916, oltre mq. 138 di fabbricati rurali per il valore di € 115.000,00.
L'Ufficio, considerato che l'immobile ceduto rientrava in un'area caratterizzata da insediamenti residenziali e tenuto conto di una analoga compravendita in zona limitrofa, rettificava il valore del terreno da € 115.000,00 ad € 1.056.260,00. Provveda, pertanto, a notificare alle parti venditrici l'avviso di liquidazione n.
20071T003963.
In data 15.07.2009 il Sig. Resistente_1 presentava istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6,comma 2° del D.Lgs 218/97. Il procedimento si concludeva con esito negativo per mancato accordo fra le parti.
In data 11.11.2009 la Ricorrente_1 e il Sig. Resistente_1 impugnavano con separati ricorsi l'avviso di liquidazione. Eccepivano oltre al vizio di notifica e di motivazione dell'atto, il difetto di sottoscrizione in violazione dell'art. 42, I° comma, DPR 600/73, in assenza della delega del Direttore dell'Ufficio al funzionario firmatario dell'avviso di liquidazione.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, contro deduceva alle contestazioni sollevate ed insisteva sulla legittimità dell'avviso di liquidazione impugnato. Rilevava, riguardo il difetto di sottoscrizione, che il funzionario era stato delegato alla firma dal Direttore dell'Ufficio e che, in ogni caso, l'atto era riconducibile all'Ufficio emittente, Agenzia delle Entrate di Siracusa.
La Commissione Tributaria Provinciale, riuniti i procedimenti nn.rr.gg. 3749/2009 e 3750/2009, con la Sentenza 104/05/2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Ricorrente_1
iscritto al n. 3749 la motivazione che tra la documentazione versata in atti nel procedimento iscritto al n. 3749/2009, proposto dalla Ricorrente_1 , non è rinvenibile quella inerente la notificazione del ricorso e la ricezione dell'atto impugnato. e lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 21 sopra richiamato. Ha accolto il ricorso proposto dal Sig. Resistente_1 per difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento.
In opposizione alla suddetta sentenza la Ricorrente_1 presenta appello chiedendo la riforma della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 28 del D.Lgs 546/92 per difetto di attività istruttoria in violazione degli art. 210 e 213 c.p.c.. e per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.
Propone appello incidentale l'Agenzia delle Entrate per violazione dell'art. 57 del D.Lgs 546/92, ha introdotto nell'atto d'appello nuove eccezioni derivante dalla mancata instaurazione del contraddittorio in violazione dell'art 7-10 della legge 241/90 e sul difetto di sottoscrizione in violazione dell'art. 42, I° comma, DPR 600/73.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ulteriore appello sul difetto di sottoscrizione in violazione dell'art. 42, I° comma, DPR 600/73.
La causa un data odierna è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si dispone la riunione dell'appello n. 4603/2018 con l'appello n. 5335/2018 perchè avversi alla stessa sentena.
n merito all'appello principale il difetto di attività istruttoria in violazione degli art. 210 e 213 c.p.c.. è sussistente. Dalla ricevuta di consegna del ricorso rilasciata dalla segreteria della CTP, si legge notifiche n.
1. Ciò sta a significare che è stata depositata una sola documentazione relativa a notifiche postali e che se il collegio non ha rinvenuto detti documenti fra quelli depositati, si deve concludere che gli atti sono andati smarriti. Peraltro l'appellante documenta in merito.
Il ricorso di primo grado è ammissibile. L'appellante Introduce una nuova contestazione relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo in violazione dell'art 7-10 della legge 241/90 da cui scaturirebbe l'invalidità dell'atto impugnato e richiama nel resto le contestazioni sollevate con il ricorso introduttivo. L'eccezione non risulta sollevata con il ricorso introduttivo e quindi deve essere dichiarata inammissibile. Deve accogliersi tale motivo di appello incidentale.
In merito al difetto di notifica deve applicarsi comunque il principio del raggiungimento dello scopo.
In merito alla motivazione l'atto impugnato è ampiamente motivato da vendite simili adiacenti. La Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 19508/2024 ha confermato la validità del metodo comparativo.
In merito all'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate è da accogliere.
Sul tema della sottoscrizione degli atti impositivi tributari Corte di Cassazione, con decisione condivisa (ex multis v. Cass. n. 11013/2019; Cass. 11778/2023), ha affermato che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del D.P.R. n.
600 del 1973 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass. n. 6678/2023).
Peraltro, l'Agenzia delle Entrate ha fornito la documentazione necessaria.
La sentenza deve essere riformata disponendo la legittimità dell'atto impugnato.
Possono tuttavia compensarsi le spese del giudizio per reciproca parziale soccombenza e produzione documentale avvenuta in secondo grado, nonchè per giurisprudenza recente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie la pregiudiziale di inammissibilità di primo grado ma dichiara infondato nel merito il ricorso originario, accoglie l'appello eincidentale dell'Agenzia delle Entrate, ed in riforma della sentenza impugnata dichiara legittimo l'atto impugnato.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 19 novembre 2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
MA RD ZO ZO AN