CASS
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2025, n. 38519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38519 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IC RK nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere LA NO;
Il Sostituto Procuratore generale conclude per l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato Savoia Antonio del foro di Lecce in difesa di IC RK che chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38519 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 28/10/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 16/04/2025 la Corte di Cassazione, Sezione terza penale, ritenuto inammissibile il ricorso di IC RK avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Lecce – Sezione unica penale - in data 29/04/2024, che dichiarava inammissibile l’appello proposto, aveva reso definitiva nei suoi confronti la pronuncia emessa in data 19/10/2023 dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, che lo aveva condannato alla pena di anni 2 di re- clusione per i reati di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 D. Lgs. 74/2000 relativi agli anni di imposta 2014 e 2015, con beneficio della sospensione condizionale. 2. Avverso tale sentenza IC RK ha proposto, tramite il proprio difen- sore di fiducia, ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. affi- dandolo ad un unico motivo, con cui deduce l’errore percettivo in cui sarebbe in- corsa la Corte di legittimità con riferimento alla asserita mancata allegazione all’atto di appello di una dichiarazione o elezione di domicilio, come richiesto (a pena di inammissibilità) dall’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. (comma abro- gato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, applicabile alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 13808/2025). Si osserva, in particolare, che la Corte di legittimità, incorrendo nello stesso errore della Corte territoriale (che per le medesime ragioni aveva dichiarato l’inam- missibilità dell’appello), aveva trascurato, per una svista, la circostanza, emer- gente per tabulas, che all’atto di appello era allegata la procura speciale ad impu- gnare, contenente anche la dichiarazione di elezione di domicilio dell’imputato, certamente idonea a soddisfare il requisito richiesto dal previgente art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., secondo l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite nella sentenza 13808/2025 sopra citata. 3. Nel medesimo ricorso il IC ha presentato istanza di sospensione dell'e- secuzione della sentenza di condanna in ordine alla disposta confisca della somma di € 5.854.068,67, ai sensi dell'art. 625, comma 2, cod. proc. pen., sottolineando il pregiudizio connesso all'immediata esecutività del titolo stante l’ingente somma oggetto di ablazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per i motivi che seguono. 1.1. Risulta utile, in premessa, fare riferimento alla nozione di errore di fatto che legittima la proposizione del ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. Si tratta di una nozione delineata dalle Sezioni Unite in più occasioni. Si è affermato che tale vizio consiste «in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato 3 dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una de- cisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. Un, n. 16103 del 27/3/2002, Rv. 221280; Sez. Un., n. 37505 del 14/7/2011, Rv. 250527; Sez. Un., n. 18651 del 26/3/2015, Rv.265248; nello stesso senso, fra le tante, Sez. 4, n. 17178 del 8/4/2015, Rv. 263443; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 259531; Sez. 1, n. 17362 del 15/4/2009, Rv. 244067; Sez. 4, n. 15137 del 8/3/2006, Rv. 233963). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: a) deve essere esclusa ogni possibilità di dedurre, attraverso l'art. 625 bis cod. proc. pen., errori valutativi o di giudizio;
b) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di in- terpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
c) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma, atteso che l'er- rore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale;
d) l'errore di fatto censura- bile secondo il dettato dell'art. 625 bis cod. proc. pen. deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di cassazione;
e) l'errore di fatto deve rivestire "inderogabile carattere decisivo"; f) l'errore di fatto può consistere anche nell'omissione dell'esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, sempre che risulti dipeso "da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura", ovverossia che l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo "un rapporto di derivazione causale necessaria", una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo;
g) il disposto dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, secondo cui "nella sentenza della Corte di Cassazione i motivi di ricorso sono enunziati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione", non consente di presupporre che ogni argo- mento prospettato a sostegno delle censure e non analiticamente riprodotto in sentenza sia stato non letto, anziché implicitamente ritenuto non rilevante. 1.2. Su tali premesse la doglianza difensiva risulta manifestamente infondata. 1.3. Nonostante la Corte di appello di Lecce nell’ordinanza emessa in data 29/04/2024 faccia effettivamente riferimento ad una procura speciale (che a dire del ricorrente conterrebbe anche l’elezione di domicilio) allegata all’atto di appello, 4 dall’esame degli atti la stessa non risulta presente. Nell’atto di appello, peraltro, si menzionano espressamente gli allegati (una mail ed una nota dell’Agenzia delle Entrate) e fra essi non figura alcuna procura speciale. Il ricorrente, da parte sua, non ha mai prodotto l’atto d’appello con la procura asseritamente allegata, limitandosi a depositare, in sede di gravame, poi deciso dalla sezione terza di questa Corte, due atti di nomina, l’uno, datato 06/05/2023, e l’altro, datato 27/04/2019. Tali atti, espressamente richiamati nella decisione di cui si chiede la corre- zione, sono stati debitamente esaminati dalla Terza Sezione penale di questa Corte, che ha concluso, a seguito di un ragionamento di carattere valutativo, ba- sato sull’esame degli atti, - come tale non emendabile -, che gli stessi non erano idonei, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite, a ritenere assolto l’onere di allegazione previsto dal previgente art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. al momento della proposizione dell’appello. 3. 2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces- suali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso deter- minando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 28/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LA NO GO NI
Il Sostituto Procuratore generale conclude per l'inammissibilità del ricorso. E' presente l'avvocato Savoia Antonio del foro di Lecce in difesa di IC RK che chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38519 Anno 2025 Presidente: BELLINI UGO Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 28/10/2025 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 16/04/2025 la Corte di Cassazione, Sezione terza penale, ritenuto inammissibile il ricorso di IC RK avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Lecce – Sezione unica penale - in data 29/04/2024, che dichiarava inammissibile l’appello proposto, aveva reso definitiva nei suoi confronti la pronuncia emessa in data 19/10/2023 dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, che lo aveva condannato alla pena di anni 2 di re- clusione per i reati di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 D. Lgs. 74/2000 relativi agli anni di imposta 2014 e 2015, con beneficio della sospensione condizionale. 2. Avverso tale sentenza IC RK ha proposto, tramite il proprio difen- sore di fiducia, ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. affi- dandolo ad un unico motivo, con cui deduce l’errore percettivo in cui sarebbe in- corsa la Corte di legittimità con riferimento alla asserita mancata allegazione all’atto di appello di una dichiarazione o elezione di domicilio, come richiesto (a pena di inammissibilità) dall’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. (comma abro- gato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, applicabile alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 13808/2025). Si osserva, in particolare, che la Corte di legittimità, incorrendo nello stesso errore della Corte territoriale (che per le medesime ragioni aveva dichiarato l’inam- missibilità dell’appello), aveva trascurato, per una svista, la circostanza, emer- gente per tabulas, che all’atto di appello era allegata la procura speciale ad impu- gnare, contenente anche la dichiarazione di elezione di domicilio dell’imputato, certamente idonea a soddisfare il requisito richiesto dal previgente art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., secondo l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite nella sentenza 13808/2025 sopra citata. 3. Nel medesimo ricorso il IC ha presentato istanza di sospensione dell'e- secuzione della sentenza di condanna in ordine alla disposta confisca della somma di € 5.854.068,67, ai sensi dell'art. 625, comma 2, cod. proc. pen., sottolineando il pregiudizio connesso all'immediata esecutività del titolo stante l’ingente somma oggetto di ablazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per i motivi che seguono. 1.1. Risulta utile, in premessa, fare riferimento alla nozione di errore di fatto che legittima la proposizione del ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. Si tratta di una nozione delineata dalle Sezioni Unite in più occasioni. Si è affermato che tale vizio consiste «in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato 3 dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una de- cisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. Un, n. 16103 del 27/3/2002, Rv. 221280; Sez. Un., n. 37505 del 14/7/2011, Rv. 250527; Sez. Un., n. 18651 del 26/3/2015, Rv.265248; nello stesso senso, fra le tante, Sez. 4, n. 17178 del 8/4/2015, Rv. 263443; Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 259531; Sez. 1, n. 17362 del 15/4/2009, Rv. 244067; Sez. 4, n. 15137 del 8/3/2006, Rv. 233963). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: a) deve essere esclusa ogni possibilità di dedurre, attraverso l'art. 625 bis cod. proc. pen., errori valutativi o di giudizio;
b) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di in- terpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
c) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma, atteso che l'er- rore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale;
d) l'errore di fatto censura- bile secondo il dettato dell'art. 625 bis cod. proc. pen. deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di cassazione;
e) l'errore di fatto deve rivestire "inderogabile carattere decisivo"; f) l'errore di fatto può consistere anche nell'omissione dell'esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, sempre che risulti dipeso "da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura", ovverossia che l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo "un rapporto di derivazione causale necessaria", una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo;
g) il disposto dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, secondo cui "nella sentenza della Corte di Cassazione i motivi di ricorso sono enunziati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione", non consente di presupporre che ogni argo- mento prospettato a sostegno delle censure e non analiticamente riprodotto in sentenza sia stato non letto, anziché implicitamente ritenuto non rilevante. 1.2. Su tali premesse la doglianza difensiva risulta manifestamente infondata. 1.3. Nonostante la Corte di appello di Lecce nell’ordinanza emessa in data 29/04/2024 faccia effettivamente riferimento ad una procura speciale (che a dire del ricorrente conterrebbe anche l’elezione di domicilio) allegata all’atto di appello, 4 dall’esame degli atti la stessa non risulta presente. Nell’atto di appello, peraltro, si menzionano espressamente gli allegati (una mail ed una nota dell’Agenzia delle Entrate) e fra essi non figura alcuna procura speciale. Il ricorrente, da parte sua, non ha mai prodotto l’atto d’appello con la procura asseritamente allegata, limitandosi a depositare, in sede di gravame, poi deciso dalla sezione terza di questa Corte, due atti di nomina, l’uno, datato 06/05/2023, e l’altro, datato 27/04/2019. Tali atti, espressamente richiamati nella decisione di cui si chiede la corre- zione, sono stati debitamente esaminati dalla Terza Sezione penale di questa Corte, che ha concluso, a seguito di un ragionamento di carattere valutativo, ba- sato sull’esame degli atti, - come tale non emendabile -, che gli stessi non erano idonei, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite, a ritenere assolto l’onere di allegazione previsto dal previgente art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. al momento della proposizione dell’appello. 3. 2. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces- suali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso deter- minando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 28/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LA NO GO NI