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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/11/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N.V.G. 3428/2025
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura Di Bernardi Presidente relatore dr.ssa Alessandra Tolettini Giudice dr. Nicolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, nato a [...] N.Y. (Stati Uniti d'America) il 05.03.1968, Parte_1 residente a [...](Tn) Frazione Maset n. 8 (Cod. Fisc ) C.F._1
e
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Zeni 15 (Cod. Fisc ) C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Anna Varner (cod. Fisc. ) del C.F._3
Foro di Trento presso il cui studio in 38122 Trento Via dei Verdi n° 79 eleggono domicilio, giusta procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato, e allegato al ricorso, trasmesso in via telematica ai sensi di legge con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 26 novembre 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti in epigrafe, premesso di essersi sposati, in data 10.04.1999, a RO (TN), come da estratto di matrimonio trascritto nei registri di stato civile del Comune di RO;
che, dalla loro unione, erano nati due figli, (in data 11.11.2001) e (in data Per_1 Per_2
16.12.2004); che la loro separazione consensuale era stata omologata con provvedimento di data 15.03.2012 del Tribunale di Trento e che la convivenza non era più ripresa, hanno adito questo tribunale con ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: “-La casa familiare sita in Cavedago frazione Maset n. 8 rimane assegnata al sig. con ogni arredo e pertinenza;
-I coniugi Parte_1 dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni contributo al mantenimento;
-Entrambi i figli, e , sono maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti e pertanto alcun mantenimento è dovuto in favore dell'uno o dell'altro genitore”.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Il procedimento di separazione è stato definito nel 2012, con provvedimento di data 15.03.2012 del Tribunale di Trento, depositato in data 19.03.2012, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 24.07.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 24 luglio 2025, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a RO (TN), in data 10.04.1999 (matrimonio trascritto nel Comune di RO, al nr. 5, P. II, Serie A, anno 1999) da nato a [...] N.Y. (Stati Uniti d'America) il 05.03.1968 e , Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], alle condizioni riportate in parte motiva;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Laura Di Bernardi