CASS
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2025, n. 39999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39999 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Sul ricorso proposto da: SENTENZA t L, ZU CO, nato a [...] il [...] FUNZIONA Litat l Al?, 10 avverso l'ordinanza emessa il 10/06/2025 dalla Corte di Appello di Calta issetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria presentata dall'Avvocatura dello Stato, per il Ministero dell'economia e delle finanze, con cui si conclude sollecitando una declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione sulle spese;
letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Greco, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 09/02/2023, la Corte di Appello di Caltanissetta rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione formulata da ZU CO, concernente il periodo di restrizione infrannurario e domiciliare sofferto nell'ambito del procedimento a suo carico per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, reato dal quale era stato assolto con sentenza definitiva (egli era stato irrevocabilmente condannato per alcuni reati-fine, ma il periodo di Penale Sent. Sez. 3 Num. 39999 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 22/10/2025 detenzione effettivamente sofferta era risultato superiore alla pena inflitta per i reati ex art. 73). In accoglimento del ricorso proposto dal ZU, tale decisione veniva annullata con rinvio dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte, con sentenza n. 26295 del 09/05/2024. In sede di rinvio, la Corte d'Appello nissena ha nuovamente rigettato la domanda di riparazione, valorizzando una serie di condotte di narcotraffico per le quali era intervenuta condanna irrevocabile, e sottolineando che tali condotte avevano determinato l'errore del giudice non solo al momento dell'applicazione della misura, ma anche durante il suo mantenimento: l'assoluzione dal reato associativo era infatti intervenuta all'esito di un travagliato iter processuale, per difetto di prova in ordine alla sussistenza dell'affectio societatis, e non per una ritenuta inidoneità delle condotte materiali poste in essere dal ZU. 2. Anche avverso tale provvedimento, ricorre per cassazione il ZU, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta idoneità della condanna per il reato minore a concretare la colpa grave ostativa all'accoglimento dell'istanza. Dopo aver riepilogato i termini della vicenda cautelare e quantificato il periodo di ingiusta detenzione conseguente alla assoluzione dal reato associativo, la difesa censura l'ordinanza per non aver in alcun modo motivato le proprie conclusioni, laddove invece sarebbe stato necessario valutare le condotte del ZU con riferimento alla protrazione della custodia cautelare in misura eccedente la pena concretamente inflitta. Si evidenzia, in altri termini, l'errore della Corte territoriale, che aveva identificato la condanna per il reato minore con il requisito della colpa grave. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta necessità, per vedersi accogliere la domanda di riparazione, di ottenere un proscioglimento con formula piena da tutte le accuse. Si evidenzia l'erroneità dell'assunto, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 219 del 2008. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo adeguatamente motivata l'ordinanza della Corte d'Appello. 4. Con memoria ritualmente trasmessa, l'Avvocatura dello Stato conclude nel senso della inammissibilità o del rigetto del ricorso, sollecitando una conseguenziale pronuncia anche quanto alle spese. 5. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore del ZU replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 2. Secondo un indirizzo interpretativo espresso da questa Suprema Corte in termini del tutto consolidati, «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, sussiste il diritto all'indennizzo nel caso in cui la durata della custodia cautelare sia superiore alla pena inflitta, a condizione che non siano ravvisabili, nella condotta del richiedente, condotte gravemente colpose, eziologicamente incidenti sull'adozione della cautela o sulla protrazione della medesima» (così da ultimo Sez. 4, n. 18446 del 06/05/2025, Zampaglione, Rv. 288118 - 01) Ritiene il Collegio che la Corte d'Appello abbia fatto buon governo di tali principi, con l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione ricollegabile all'imputazione associativa, dalla quale il ZU era stato alla fine assolto. Invero, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale non ha affatto operato una impropria identificazione della "colpa grave", ostativa all'accoglimento della domanda di riparazione, nella mera constatazione della condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; né ha "preteso", per l'accoglimento dell'istanza, un'assoluzione nel merito da tutte le accuse (argomento stigmatizzato in sede rescindente, perché in aperto contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2008). In realtà, la Corte territoriale ha richiamato e valorizzato una serie di condotte del ZU, accertate in giudizio, certamente idonee a sostenere, almeno in prima battuta, un'imputazione associativa (cfr. pag. 6 dell'ordinanza: rapporti con diversi spacciatori ed acquirenti per il recupero delle somme da reinvestire in ulteriori partite di stupefacenti;
organizzazione di diversi viaggi a Catania per concordare con due diversi stabili fornitori il ritiro, il pagamento, ecc.; preoccupazione manifestata con gli altri dopo l'arresto di un coimputato, per le possibili informazioni che avrebbero potuto essere veicolate alle Forze dell'ordine; utilizzo di schede telefoniche intestate ad altri, e di un'autovettura diversa da quella abitualmente usata, ecc.). Si tratta di comportamenti emersi dall'analisi delle conversazioni intercettate, non illogicamente ritenute, dalla Corte d'Appello, idonee a comprovare che il ZU "si era in più occasioni occupato di organizzare un gruppo dedito allo spaccio di droga, procurando lo stupefacente, coordinando l'attività di spaccio e di recupero dei crediti" (cfr. pag. 7). Comportamenti che non hanno trovato una smentita nella sentenza assolutoria dal reato associativo, motivata dalla ritenuta mancanza di prove adeguate in ordine alla sussistenza dell'a ffectio societatis (cfr. pag. 7, cit). Risulta allora evidente che la Corte, nel ricondurre a tali condotte del ZU una efficienza causale quanto alla protrazione della custodia per un periodo 3 superiore a quello della pena irrogata per i reati ex art. 73 (proprio per la persistenza dell'imputazione ex art. 74, caduta in appello per ragioni diverse dall'insussistenza di quelle condotte), si è posta in piena linea di continuità con l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. anche Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246 - 01, secondo cui «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell' aldilà ogni ragionevole dubbio». In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di rigetto dell'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, che aveva ravvisato la colpa grave dell'istante nella condotta consistita nell'intrattenere consapevolmente rapporti economici con società collegate a una cosca mafiosa, ritenuta dalla Corte - sebbene penalmente irrilevante in quanto tenuta per subordinazione e paura rispetto al sodalizio piuttosto che con l'intenzione di avvantaggiarlo - contraria alle regole di diligenza dell'operatore economico, tenuto ad agire in modo lecito e a non favorire soggetti che operano in modo illecito, esponendo, altrimenti, a rischi legali l'intera impresa). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Il ZU deve essere inoltre condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dall'Avvocatura dello Stato, che si liquidano in Euro 1.500.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese in favore dell'Avvocatura dello Stato liquidate in Euro 1.500. Così deciso il ?2 ottobre 2025 Il Consigli ire estensore Il Pr sidente
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria presentata dall'Avvocatura dello Stato, per il Ministero dell'economia e delle finanze, con cui si conclude sollecitando una declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione sulle spese;
letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Greco, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 09/02/2023, la Corte di Appello di Caltanissetta rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione formulata da ZU CO, concernente il periodo di restrizione infrannurario e domiciliare sofferto nell'ambito del procedimento a suo carico per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, reato dal quale era stato assolto con sentenza definitiva (egli era stato irrevocabilmente condannato per alcuni reati-fine, ma il periodo di Penale Sent. Sez. 3 Num. 39999 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 22/10/2025 detenzione effettivamente sofferta era risultato superiore alla pena inflitta per i reati ex art. 73). In accoglimento del ricorso proposto dal ZU, tale decisione veniva annullata con rinvio dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte, con sentenza n. 26295 del 09/05/2024. In sede di rinvio, la Corte d'Appello nissena ha nuovamente rigettato la domanda di riparazione, valorizzando una serie di condotte di narcotraffico per le quali era intervenuta condanna irrevocabile, e sottolineando che tali condotte avevano determinato l'errore del giudice non solo al momento dell'applicazione della misura, ma anche durante il suo mantenimento: l'assoluzione dal reato associativo era infatti intervenuta all'esito di un travagliato iter processuale, per difetto di prova in ordine alla sussistenza dell'affectio societatis, e non per una ritenuta inidoneità delle condotte materiali poste in essere dal ZU. 2. Anche avverso tale provvedimento, ricorre per cassazione il ZU, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta idoneità della condanna per il reato minore a concretare la colpa grave ostativa all'accoglimento dell'istanza. Dopo aver riepilogato i termini della vicenda cautelare e quantificato il periodo di ingiusta detenzione conseguente alla assoluzione dal reato associativo, la difesa censura l'ordinanza per non aver in alcun modo motivato le proprie conclusioni, laddove invece sarebbe stato necessario valutare le condotte del ZU con riferimento alla protrazione della custodia cautelare in misura eccedente la pena concretamente inflitta. Si evidenzia, in altri termini, l'errore della Corte territoriale, che aveva identificato la condanna per il reato minore con il requisito della colpa grave. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta necessità, per vedersi accogliere la domanda di riparazione, di ottenere un proscioglimento con formula piena da tutte le accuse. Si evidenzia l'erroneità dell'assunto, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 219 del 2008. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo adeguatamente motivata l'ordinanza della Corte d'Appello. 4. Con memoria ritualmente trasmessa, l'Avvocatura dello Stato conclude nel senso della inammissibilità o del rigetto del ricorso, sollecitando una conseguenziale pronuncia anche quanto alle spese. 5. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore del ZU replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 2. Secondo un indirizzo interpretativo espresso da questa Suprema Corte in termini del tutto consolidati, «in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, sussiste il diritto all'indennizzo nel caso in cui la durata della custodia cautelare sia superiore alla pena inflitta, a condizione che non siano ravvisabili, nella condotta del richiedente, condotte gravemente colpose, eziologicamente incidenti sull'adozione della cautela o sulla protrazione della medesima» (così da ultimo Sez. 4, n. 18446 del 06/05/2025, Zampaglione, Rv. 288118 - 01) Ritiene il Collegio che la Corte d'Appello abbia fatto buon governo di tali principi, con l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione ricollegabile all'imputazione associativa, dalla quale il ZU era stato alla fine assolto. Invero, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale non ha affatto operato una impropria identificazione della "colpa grave", ostativa all'accoglimento della domanda di riparazione, nella mera constatazione della condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; né ha "preteso", per l'accoglimento dell'istanza, un'assoluzione nel merito da tutte le accuse (argomento stigmatizzato in sede rescindente, perché in aperto contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2008). In realtà, la Corte territoriale ha richiamato e valorizzato una serie di condotte del ZU, accertate in giudizio, certamente idonee a sostenere, almeno in prima battuta, un'imputazione associativa (cfr. pag. 6 dell'ordinanza: rapporti con diversi spacciatori ed acquirenti per il recupero delle somme da reinvestire in ulteriori partite di stupefacenti;
organizzazione di diversi viaggi a Catania per concordare con due diversi stabili fornitori il ritiro, il pagamento, ecc.; preoccupazione manifestata con gli altri dopo l'arresto di un coimputato, per le possibili informazioni che avrebbero potuto essere veicolate alle Forze dell'ordine; utilizzo di schede telefoniche intestate ad altri, e di un'autovettura diversa da quella abitualmente usata, ecc.). Si tratta di comportamenti emersi dall'analisi delle conversazioni intercettate, non illogicamente ritenute, dalla Corte d'Appello, idonee a comprovare che il ZU "si era in più occasioni occupato di organizzare un gruppo dedito allo spaccio di droga, procurando lo stupefacente, coordinando l'attività di spaccio e di recupero dei crediti" (cfr. pag. 7). Comportamenti che non hanno trovato una smentita nella sentenza assolutoria dal reato associativo, motivata dalla ritenuta mancanza di prove adeguate in ordine alla sussistenza dell'a ffectio societatis (cfr. pag. 7, cit). Risulta allora evidente che la Corte, nel ricondurre a tali condotte del ZU una efficienza causale quanto alla protrazione della custodia per un periodo 3 superiore a quello della pena irrogata per i reati ex art. 73 (proprio per la persistenza dell'imputazione ex art. 74, caduta in appello per ragioni diverse dall'insussistenza di quelle condotte), si è posta in piena linea di continuità con l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. anche Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246 - 01, secondo cui «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell' aldilà ogni ragionevole dubbio». In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di rigetto dell'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, che aveva ravvisato la colpa grave dell'istante nella condotta consistita nell'intrattenere consapevolmente rapporti economici con società collegate a una cosca mafiosa, ritenuta dalla Corte - sebbene penalmente irrilevante in quanto tenuta per subordinazione e paura rispetto al sodalizio piuttosto che con l'intenzione di avvantaggiarlo - contraria alle regole di diligenza dell'operatore economico, tenuto ad agire in modo lecito e a non favorire soggetti che operano in modo illecito, esponendo, altrimenti, a rischi legali l'intera impresa). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Il ZU deve essere inoltre condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dall'Avvocatura dello Stato, che si liquidano in Euro 1.500.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende nonché alla rifusione delle spese in favore dell'Avvocatura dello Stato liquidate in Euro 1.500. Così deciso il ?2 ottobre 2025 Il Consigli ire estensore Il Pr sidente