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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 3069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3069 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3069/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20408/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezzar N. 9 00160 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Forio - Via Giacomo Genovino N.9 80075 Forio NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220088745388501 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato per la notifica in data 8.11.2025 e depositato il 25.11.2025 è impugnata la cartella di pagamento in epigrafe emessa dal Comune di Forio concernente omesso pagamento Imu per gli anni
2013-2014 (con importo di € 623,88), notificato al ricorrente nella qualità di erede del titolare (padre) deceduto il 21.7.2020.
L'istante deduce in sintesi i seguenti motivi di gravame:
1) carenza di legittimazione passiva, in quanto lo stesso ha provveduto a rinunciare all'eredità del padre con atto ricevuto dal Tribunale di Napoli - sez. Distaccata di Ischia del 9.2.2021, pertanto non potrebbe essere chiamato a rispondere di obbligazioni tributarie riferite al de cuius;
2) estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. sia del tributo, sia degli accessori del credito (sanzione ed interessi).
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione che riferisce di aver esaminato la posizione del ricorrente e di concordare con l'insussistenza della pretesa creditoria, in ragione della carenza di legittimazione passiva;
pertanto, conclude con la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Resiste in giudizio anche il Comune di Forio che si oppone all'accoglimento del ricorso affermando che la rinuncia all'eredità non sarebbe mai stata trasmessa all'amministrazione ed afferma di aver ritualmente notificato gli avvisi di accertamento (atti prodromici).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, non può essere dichiarata la cessata materia del contendere poiché non è stato versato agli atti di causa il provvedimento di sgravio, benché il concessionario per la riscossione abbia condiviso le argomentazioni del ricorrente concludendo che nulla è dovuto in ordine alla contestata pretesa creditoria.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 1 della L. 160/2019, comma 740, il presupposto dell'Imu è dato dal: “possesso di immobili.
Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9”.
Come noto, l'Imu è un'imposta patrimoniale che colpisce il possesso di immobili, pertanto, il presupposto fondamentale è che il soggetto sia proprietario o titolare di un diritto reale;
in assenza di tale requisito, non può sorgere alcuna obbligazione tributaria.
Orbene, nel caso in esame il ricorrente ha documentato di aver rinunciato all'eredità e, ai sensi dell'art. 521
c.c., tale atto ha efficacia retroattiva. Poiché, al momento dell'apertura della successione, il chiamato all'eredità non diventa automaticamente proprietario dei beni del defunto: l'amministrazione avrebbe dovuto verificare l'effettivo acquisto del bene da parte dell'istante, visto che l'acquisto della qualità di erede si perfeziona solo con l'accettazione (espressa o tacita) e, fino a quel momento egli resta in una posizione di mera aspettativa e non acquista alcun diritto reale sui beni.
Poiché il rinunciante non acquista mai la qualità di proprietario, egli non può essere soggetto passivo dell'Imu. Per l'effetto, il ricorso va accolto con condanna delle parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo, con distrazione al procuratore antistatario che ha avanzato istanza in calce all'atto introduttivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna Agenzia delle Entrate Riscossione e il Comune di Forio, in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 280,00 oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20408/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezzar N. 9 00160 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Forio - Via Giacomo Genovino N.9 80075 Forio NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220088745388501 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato per la notifica in data 8.11.2025 e depositato il 25.11.2025 è impugnata la cartella di pagamento in epigrafe emessa dal Comune di Forio concernente omesso pagamento Imu per gli anni
2013-2014 (con importo di € 623,88), notificato al ricorrente nella qualità di erede del titolare (padre) deceduto il 21.7.2020.
L'istante deduce in sintesi i seguenti motivi di gravame:
1) carenza di legittimazione passiva, in quanto lo stesso ha provveduto a rinunciare all'eredità del padre con atto ricevuto dal Tribunale di Napoli - sez. Distaccata di Ischia del 9.2.2021, pertanto non potrebbe essere chiamato a rispondere di obbligazioni tributarie riferite al de cuius;
2) estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. sia del tributo, sia degli accessori del credito (sanzione ed interessi).
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione che riferisce di aver esaminato la posizione del ricorrente e di concordare con l'insussistenza della pretesa creditoria, in ragione della carenza di legittimazione passiva;
pertanto, conclude con la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Resiste in giudizio anche il Comune di Forio che si oppone all'accoglimento del ricorso affermando che la rinuncia all'eredità non sarebbe mai stata trasmessa all'amministrazione ed afferma di aver ritualmente notificato gli avvisi di accertamento (atti prodromici).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, non può essere dichiarata la cessata materia del contendere poiché non è stato versato agli atti di causa il provvedimento di sgravio, benché il concessionario per la riscossione abbia condiviso le argomentazioni del ricorrente concludendo che nulla è dovuto in ordine alla contestata pretesa creditoria.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 1 della L. 160/2019, comma 740, il presupposto dell'Imu è dato dal: “possesso di immobili.
Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9”.
Come noto, l'Imu è un'imposta patrimoniale che colpisce il possesso di immobili, pertanto, il presupposto fondamentale è che il soggetto sia proprietario o titolare di un diritto reale;
in assenza di tale requisito, non può sorgere alcuna obbligazione tributaria.
Orbene, nel caso in esame il ricorrente ha documentato di aver rinunciato all'eredità e, ai sensi dell'art. 521
c.c., tale atto ha efficacia retroattiva. Poiché, al momento dell'apertura della successione, il chiamato all'eredità non diventa automaticamente proprietario dei beni del defunto: l'amministrazione avrebbe dovuto verificare l'effettivo acquisto del bene da parte dell'istante, visto che l'acquisto della qualità di erede si perfeziona solo con l'accettazione (espressa o tacita) e, fino a quel momento egli resta in una posizione di mera aspettativa e non acquista alcun diritto reale sui beni.
Poiché il rinunciante non acquista mai la qualità di proprietario, egli non può essere soggetto passivo dell'Imu. Per l'effetto, il ricorso va accolto con condanna delle parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio liquidate in dispositivo, con distrazione al procuratore antistatario che ha avanzato istanza in calce all'atto introduttivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna Agenzia delle Entrate Riscossione e il Comune di Forio, in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 280,00 oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.