Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/06/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1598/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1598/2025 R.G. vertente tra:
C.F. , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
16.09.1978, entrambi residenti in [...]14, rappresentati e difesi dall' avv. Roberta Gervasoni ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in
Caponago (MB), Via Roma n. 87, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Caponago di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) Affidamento figlio minorenne
1.1) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente, ex lege 54/2006 e art. 337 ter c.c., ad Per_1 entrambi i genitori.
1.2) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori di comune accordo. I genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio, in merito all'istruzione, educazione, alla salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. La responsabilità genitoriale verrà, dunque, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le questioni di straordinaria amministrazione relative l'educazione,
l'istruzione, la salute e la residenza e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, verrà dai medesimi esercitata disgiuntamente.
1.3) Entrambi i genitori si impegneranno a favorire il sereno svolgimento del rapporto con i figli, consentendo a questi ultimi di mantenere un legame equilibrato e continuativo con ciascun genitore
2) Collocamento, residenza e frequentazioni con i genitori
2.1) rimarrà collocato presso la madre nell'attuale casa familiare, sita in Caponago alla Per_1 via C.A. Dalla Chiesa n. 16/14, ove il minore manterrà anche la residenza anagrafica unitamente alla sorella . Per_2
2.2) Compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, i figli potranno frequentare liberamente il padre, previo accordo con la madre per quanto riguarda . Indicativamente, il Per_1 padre terrà con sé i figli per cena il martedì e il giovedì curando di andare a prenderli intorno alle ore 18.30 e di riaccompagnarli presso la casa materna per la notte;
inoltre, il padre lì terrà con sé per un pranzo e una cena nel fine settimana. Al momento, e sino a quando il IG. non reperirà Pt_2 una propria abitazione, è escluso il pernotto.
Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori tenuto anche conto della volontà dei figli.
2.3) Le vacanze e le festività verranno così ripartite:
- Natale.
Vi sarà l'alternanza tra i genitori per le giornate del 25.12 e del 26.12 (orari da concordare), così da permettere al figlio di scambiare i regali con ciascuno dei genitori ed i relativi rami familiari. Per il giorno della Vigilia i genitori si accorderanno di anno in anno. Vi sarà, inoltre, alternanza tra i giorni del 31.12 e il 1.1 (orari da concordare). Per i restanti giorni, varranno le regole ordinarie. Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori.
- Pasqua.
trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con Per_1
l'altro genitore. Pasqua 2025, con la mamma. Per i restanti giorni, varranno le regole ordinarie.
Sono fatti salvi diversi accordi intercorsi tra i genitori.
- Vacanze estive (da intendersi come periodo di assenza scolastica).
Ogni genitore potrà tenere con sé per due settimane, anche non consecutivamente. Per_1
Entro il 30.5 di ogni anno, i genitori avranno cura di comunicarsi il luogo ed il periodo di villeggiatura prescelto, accordandosi per evitare sovrapposizioni. Laddove i genitori non trovassero un accordo, varrà la regola dell'alternanza annuale: pertanto, il primo anno avrà il diritto di scelta la madre e la volta successiva il padre.
- Ponti (da intendersi quelli previsti dal calendario scolastico).
Le varie festività che si presenteranno nel corso dell'anno verranno spartite equamente tra i genitori secondo la regola dell'alternanza ed in base agli accordi su giorni e orari, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno di essi. La spartizione dei periodi verrà scelta entro il 30.9 di ogni anno, in base al calendario scolastico che verrà consegnato dalla scuola frequentata dei minori.
- Altre vacanze.
Qualora dovesse presentarsi l'opportunità di trascorrere con i figli delle vacanze in periodi diversi da quelli sopra indicati, nell'interesse esclusivo del minore, cui entrambi i genitori intendono garantire serene occasioni di viaggio e vacanze, per quanto nella loro rispettiva possibilità, entrambi i genitori si impegneranno ad assumere eventuali accordi in variazione che si rendessero necessari.
2.4) Aiuto tra i genitori. I genitori, indipendentemente dal calendario delle frequentazioni, si impegnano a darsi reciprocamente aiuto per far fronte ai rispettivi adempimenti di lavoro ed alle proprie responsabilità genitoriali. 2.5) Compleanno dei figli. I genitori potranno trascorrere insieme tale ricorrenza. In caso di impossibilità (o mancato accordo), il genitore che non avrà con sé i figli nel giorno del compleanno, perché non di propria competenza, potrà festeggiare nelle proprie giornate.
2.6) Compleanni genitori/festa della mamma/festa del papà. Laddove tale ricorrenza dovesse cadere nel giorno di competenza dell'altro, il genitore festeggiato potrà trascorrere la cena con i figli.
2.7) Reperibilità telefonica e comunicazioni. I genitori si garantiscono reciprocamente la rispettiva reperibilità telefonica con la sola limitazione eventualmente posta da circostanze estranee alla loro volontà (a mero titolo di esempio: impegni di lavoro, assenza di segnale di linea, ecc.) e si assumono reciproco obbligo a darsi l'un l'altro tempestiva comunicazione di ogni circostanza rilevante inerente i figli.
3) Nuovi partner
I genitori concordano che la presenza di eventuali nuovi partner nella vita dei figli verrà introdotta con gradualità e nel rispetto delle volontà dei figli. In ogni caso, nessun eventuale nuovo compagno dovrà sostituirsi alla figura dell'altro genitore.
4) Contributo al mantenimento dei figli, spese extra, AUU e detrazioni
4.1) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento di Pt_2 Pt_1 Per_2
e la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), somma che sarà versata Per_1 anticipatamente il giorno 1 di ogni mese, a decorrere dal primo mese successivo al rilascio dell'abitazione, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4.2) I genitori si faranno carico del 50% ciascuno delle spese extra assegno relative alle figlie secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo e-mail all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4.3) Ogni genitore sosterrà in toto le spese delle eventuali vacanze (estive, natalizie, pasquali, altre) che i figli trascorreranno con lo stesso senza nulla pretendere e/o rivendicare l'uno dall'altro. 4.4) Assegni Unici Universali (AUU). L'AUU rimarrà al 100% alla madre.
4.5) Detrazioni fiscali. I coniugi detrarranno, in misura del 50%, le spese sostenute in favore dei figli. Laddove una voce di spesa dovesse essere stata sostenuta da uno solo di essi, il genitore che se ne sarà fatto carico per l'intero la detrarrà al 100%. Per agevolare le detrazioni, ogni spesa detraibile relativa ai figli dovrà riportare il codice fiscale dei minori.
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni
5) Casa coniugale
5.1) Assegnazione.
La casa coniugale sita in Caponago (MB) alla via C.A. Dalla Chiesa n. 16/14 è di proprietà comune dei coniugi, in misura del 50% pro capite, ed è gravata da ipoteca, in forza di contratto di mutuo stipulato dalle parti (doc. n. 8 – atto di compravendita;
doc. n. 9 – atto di mutuo).
Detto immobile verrà assegnato alla moglie in godimento esclusivo, sino all'acquisto, da parte della stessa, della quota di proprietà del marito.
5.2) Rilascio da parte del marito
Il IG. con decorrenza dalla data di udienza a trattazione scritta, non pernotterà più presso la Pt_2 casa coniugale e si trasferirà presso l'abitazione della propria madre, sita in Pessano con Bornago, sino a quando non avrà reperito un immobile in locazione avendo cura di asportare i propri effetti personali.
Quanto allo spostamento della residenza anagrafica, il IG. vi provvederà quando sarà entrato Pt_2 nel possesso dell'immobile che prenderà in locazione.
5.3) Gestione degli oneri connessi.
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo e sino alla data del rogito predetto, la
IG.ra si farà interamente carico di tutte le spese relative all'abitazione (utenze, spese Pt_1 condominiali e mutuo).
5.4) Promessa di cessione del 50% di proprietà della casa coniugale dal IG. alla IG.ra Pt_2 con accollo esterno del mutuo. Pt_1 Al fine di pervenire ad una pacifica divisione della comunione tra i coniugi, in occasione e per causa della separazione, la IG.ra mpegna ad acquistare dal IG. la quota del 50% di Parte_3 Pt_2 proprietà di quest'ultimo delle seguenti unità immobiliari:
- appartamento sito in Comune di Caponago (MB) via C.A. Dalla Chiesa n. 16/14, composto da un locale oltre servizio al piano primo e un locale oltre ripostiglio servizio e stenditoio al piano secondo
– sottotetto – collegati tramite scala interna, censito nel catasto Fabbricati del predetto comune al foglio 6, mappale 437, sub. 3, via G. Verdi n. 16/14, piano 1-2, z.c. U, cat. A/7, classe 3, vani 5, superficie catastale totale mq. 111, rendita catastale Euro 464,81) e
- box ad uso autorimessa al piano interrato, censito nel catasto fabbricati del predetto Comune al foglio 6, mappale 437, sub. 5, via G. Verdi snc, piano S1, z.c. U., cat. C/6, classe 3, mq 23, rendita catastale Euro 57,02 il tutto come meglio descritto nell'atto di compravendita a firma del Notaio del Persona_3
24.9.2021, registrato a Monza il 4.10.2021 e trascritto a Milano 2 in data 04.10.2021 (già doc. 8).
Per accordo tra i coniugi, la cessione della quota avverrà senza corresponsione di denaro.
Le unità immobiliari diverranno così di piena proprietà della IG.ra gli saranno trasferite Pt_1 con tutti i diritti, ragioni, accessioni, fissi ed infissi, servitù attive e passive se e come esistenti.
Inoltre unitamente all'atto di cessione della casa coniugale, la IG.ra i impegna e promette Pt_1 di liberare il IG. dal mutuo gravante sull'immobile – con accollo integrale ed esterno. Pt_2
Il IG. liberato dal vincolo del mutuo, accetta e s'impegna per parte sua a cedere e trasferire Pt_2 la propria quota di proprietà, senza null'altro avere a pretendere dalla IG.ra Il IG. Pt_1 Pt_2
s'impegna altresì a rendere disponibile la propria presenza ogniqualvolta essa dovesse rendersi necessaria per l'assolvimento degli adempimenti connessi all'operazione.
Sarà possibile, per la IG.ra rinegoziare il rateo di mutuo. Pt_1
Il rogito verrà stipulato presso Notaio di fiducia della IG.ra con spese a suo esclusivo Pt_1 carico. I coniugi s'impegnano e per quanto d'uopo promettono, con efficacia obbligatoria, di addivenire alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento entro il termine di 60 giorni dalla disponibilità della copia della sentenza di separazione.
Le parti precisano che il trasferimento immobiliare trova la propria origine nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali connessi alla separazione, senza spirito di liberalità, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
6) Rapporti economico/patrimoniali tra i coniugi
6.1) Assegno di mantenimento per il coniuge debole.
Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti. Pertanto nessun assegno è dovuto dall'uno verso l'altro.
6.2) Conti correnti
Quanto al conto corrente co-intestato n. 202175 accesso presso Banca di Credito Cooperativo di
Carugate, Agenzia di Caponago, esso verrà chiuso successivamente allo spostamento del mutuo.
7) Espatrio
I coniugi si danno il reciproco assenso al rinnovo-rilascio dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per il figlio minorenne per cui occorresse la firma dell'altro, comunque escludendo, nel caso ognuno di essi decidesse di condurre all'estero, che il Per_1 minore possa espatriare per scopi diversi da quelli turistici, gite scolastiche o vacanze studio.
8) Clausola conclusiva
I coniugi dichiarano di non avere altri redditi, beni od utilità ulteriori rispetto a quelli indicati nell'accordo e nei documenti prodotti. I coniugi, in regime di comunione dei beni, dichiarano di aver trattenuto per sé i beni personali e di aver – con il presente atto – provveduto a dividere i beni in comunione.
Essi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale, ad eccezione di quanto previsto nell'accordo e della casa coniugale, e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro per alcun titolo o ragione legata alla vicenda matrimoniale. 9) Rinuncia all'impugnazione della sentenza I IGnori e accettano, ad ogni effetto di legge, l'emananda sentenza di separazione Pt_1 Pt_2 legale dei coniugi pronunciata dal Tribunale e rinunceranno ad ogni impugnazione avverso di essa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 11 giugno 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 10.03.2025, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Caponago il 16 giugno 2007 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Caponago, anno 2007, n. 7, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Caponago (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 12 giugno 2025 Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi