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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/10/2025, n. 4565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4565 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 4313/2024 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 4313/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FOTIA Parte_1 C.F._1
AR e dell'avv. FRUGONI CLAUDIO ( ) VIALE CALDARA, 24/A C.F._2 20094 MILANO;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FOTIA AR
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 GRANATA PIERFRANCESCO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GRANATA PIERFRANCESCO RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 3 aprile 2024, ha convenuto in giudizio la società Parte_1 per ottenere l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni:
“accertare e dichiarare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato part time 36 ore settimanali (90%) e indeterminato, tra la ricorrente e dal Controparte_1
16.01.2001 al 24.12.2019, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 4° livello del CCNL
Terziario – Pubblici Esercizi e/o del diverso livello ritenuto di giustizia;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, per il periodo 1°.12.2015 – 24.12.2019, a percepire le differenze retributive maturate per i titoli e gli importi analiticamente dedotti in diritto e pari a complessivi € 81.541,19 (di cui € 75.917,94 per differenze di retribuzione,
13ma e 14ma mensilità; € 5.623,55 per TFR) e, conseguentemente, condannare
[...]
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a pagare alla Controparte_1 ricorrente l'importo lordo di € 81.541,19 (di cui € 75.917,94 per differenze di retribuzione,
13ma e 14ma mensilità; € 5.623,55 per TFR), ovvero la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa;
Con interessi legali e rivalutazione monetaria delle singole decorrenze al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre CPA e spese generali, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”.
La ricorrente ha riferito:
• che la società resistente gestisce un ristorante-pizzeria con insegna “L'Aquilone” in Milano,
Viale Umbria n. 85 (all. n. 1 – visura camerale ); CP_1
• di aver lavorato in favore della società convenuta a far data dal 16.08.2001, seppur in assenza di regolare contratto di lavoro;
• che, come si evince dalla lettura della visura camerale versata in atti, i soci della convenuta sono i fratelli (50%) e (25%), nonché la sig.ra Persona_1 CP_1 Persona_2
(25%), moglie del sig. CP_1
• che lei, sino al mese di dicembre 2022, era la moglie del sig. Persona_1
Per_
• che anche i sigg.ri e lavoravano all'interno del locale ed erano i CP_1 responsabili del ristorante-pizzeria e dei vari dipendenti;
• che, in particolare, suo marito era il caposala e maitre del locale;
• che, sin dall'inizio del rapporto, le ha assegnato le mansioni di cameriera, con orario CP_1 di lavoro dalle 10.00 alle 15.30, dal lunedì al sabato e il disimpegno settimanale di 36 ore complessive;
• che i suoi responsabili, i quali esercitavano su di lei il potere direttivo e disciplinare, erano i fratelli CP_1
• di non aver mai ricevuto alcuna retribuzione nonostante abbia in più occasioni richiesto al proprio ex marito e al cognato di essere regolarizzata e pagata;
• che il rapporto di lavoro è cessato in data 24.12.2019 allorché ha deciso di dimettersi verbalmente con la motivazione di non essere mai stata retribuita per il lavoro prestato.
La ricorrente, pertanto, sostenuta la natura subordinata del rapporto e rivendicato il suo diritto al corretto inquadramento e pagamento, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra ritrascritte.
2. si è costituita con memoria con cui ha contestato le allegazioni Controparte_1 avversarie. La società ha negato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e ha rappresentato che la ricorrente, fino al 2023 moglie del socio sig. ha semmai Persona_1 svolto prestazioni spontanee in relazione alle quali vige la regola della presunzione di gratuità in quanto rese “affectionis vel benevolentiae causa”.
La società ha, quindi, allegato che la ricorrente ha inviato in Giordania, all'insaputa del marito, e con periodica regolarità, piccole rimesse in denaro attraverso Western Union a favore di suoi parenti dal 2012 al 2020, per una somma pari a euro 47.028,48.
Anche per tale ragione, il rapporto tra i coniugi è precipitato determinando, nel dicembre del
2022, la separazione di fatto. Da qui in poi, si legge nella memoria, “il procedimento di divorzio in Giordania, la separazione giudiziale in Italia, il procedimento per riottenere
l'alloggio (condotto in locazione dal sig. , le querele in sede penale”. Per_3
La resistente ha, dunque, chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“rigettare il ricorso avanzato dalla ricorrente perché, per tutte le ragioni di fatto e diritto di cui alla presente memoria difensiva, improcedibile, inammissibile ed infondato in fatto e diritto;
in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale e per tutti i motivi indicati in premessa condannare la ricorrente al pagamento in favore della società resistente della somma di euro 47.028,48 oltre accessori come per legge;
condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite”.
3. La ricorrente ha replicato alla domanda riconvenzionale respingendo ogni accusa e rappresentando che, delle rimesse periodiche, il marito, non solo ne era perfettamente a conoscenza, ma le aveva pure autorizzate.
4. Fallita la conciliazione nonostante i rinvii richiesti dalle parti e ammessa la prova per testi, la causa viene decisa a seguito di discussione orale, con lettura della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
5. Come è noto, grava sul ricorrente che agisce per farlo valere, l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Cassazione civile, sez. lav., 14/06/2021, n. 16720 e
Cassazione civile, sez. lav., 8/4/2015, n. 7024).
6. Il teste escusso ha dichiarato: “Mi chiamo n…. Indifferente. Ho frequentato Tes_1
e frequento il ristorante l'Aquilone in pausa pranzo, lo frequento dal 2009, abbiamo, con i titolari, i figli che hanno fatto le elementari insieme. Io frequento il locale ancora adesso.
Conosco la ricorrente, non l'ho mai vista lavorare nel locale, vi portava i ragazzi a mangiare, non faceva la cameriera né stava alla cassa, io frequento il locale un paio di volte alla settimana”.
7. La dichiarazione del teste smentisce la prospettazione attorea ossia la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
8. Non è stato sentito alcun teste di parte ricorrente, in quanto la difesa ha citato un unico soggetto che non è stato possibile individuare nell'elenco dei testimoni inserito nel ricorso (v. verbale del 1° ottobre 2025). In ogni caso, quand'anche fosse stata resa una testimonianza favorevole alla lavoratrice, il quadro probatorio sarebbe stato totalmente incerto e ciò avrebbe, comunque, presumibilmente impedito di accogliere il ricorso.
9. Sulla domanda riconvenzionale, si osserva. La parte convenuta non ha fornito adeguata prova della natura indebita dell'appropriazione. I capitoli formulati sul punto sono generici, non sono stati ammessi e sulla loro ammissione la difesa non ha insistito, chiedendo fissarsi udienza di discussione. Anche la documentazione prodotta (estratto Western Union) è priva di valore probatorio quanto alla dimostrazione dell'assenza di autorizzazione. 10. In ogni caso, appare senz'altro più credibile la tesi della ricorrente secondo cui questi importi erano inviati alla famiglia in Giordania con il bene stare del marito. Ciò in ragione della periodicità dei versamenti e del lungo lasso temporale della loro effettuazione senza che la società si avvedesse/ contestasse nulla.
11. In definitiva, le domande delle parti devono essere respinte.
12. Spese compensate in ragione della soccombenza reciproca e dei rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande delle parti;
compensa le spese di lite.
Milano, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 4313/2024 Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 4313/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FOTIA Parte_1 C.F._1
AR e dell'avv. FRUGONI CLAUDIO ( ) VIALE CALDARA, 24/A C.F._2 20094 MILANO;
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FOTIA AR
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 GRANATA PIERFRANCESCO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GRANATA PIERFRANCESCO RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 3 aprile 2024, ha convenuto in giudizio la società Parte_1 per ottenere l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni:
“accertare e dichiarare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato part time 36 ore settimanali (90%) e indeterminato, tra la ricorrente e dal Controparte_1
16.01.2001 al 24.12.2019, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 4° livello del CCNL
Terziario – Pubblici Esercizi e/o del diverso livello ritenuto di giustizia;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, per il periodo 1°.12.2015 – 24.12.2019, a percepire le differenze retributive maturate per i titoli e gli importi analiticamente dedotti in diritto e pari a complessivi € 81.541,19 (di cui € 75.917,94 per differenze di retribuzione,
13ma e 14ma mensilità; € 5.623,55 per TFR) e, conseguentemente, condannare
[...]
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, a pagare alla Controparte_1 ricorrente l'importo lordo di € 81.541,19 (di cui € 75.917,94 per differenze di retribuzione,
13ma e 14ma mensilità; € 5.623,55 per TFR), ovvero la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa;
Con interessi legali e rivalutazione monetaria delle singole decorrenze al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre CPA e spese generali, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari”.
La ricorrente ha riferito:
• che la società resistente gestisce un ristorante-pizzeria con insegna “L'Aquilone” in Milano,
Viale Umbria n. 85 (all. n. 1 – visura camerale ); CP_1
• di aver lavorato in favore della società convenuta a far data dal 16.08.2001, seppur in assenza di regolare contratto di lavoro;
• che, come si evince dalla lettura della visura camerale versata in atti, i soci della convenuta sono i fratelli (50%) e (25%), nonché la sig.ra Persona_1 CP_1 Persona_2
(25%), moglie del sig. CP_1
• che lei, sino al mese di dicembre 2022, era la moglie del sig. Persona_1
Per_
• che anche i sigg.ri e lavoravano all'interno del locale ed erano i CP_1 responsabili del ristorante-pizzeria e dei vari dipendenti;
• che, in particolare, suo marito era il caposala e maitre del locale;
• che, sin dall'inizio del rapporto, le ha assegnato le mansioni di cameriera, con orario CP_1 di lavoro dalle 10.00 alle 15.30, dal lunedì al sabato e il disimpegno settimanale di 36 ore complessive;
• che i suoi responsabili, i quali esercitavano su di lei il potere direttivo e disciplinare, erano i fratelli CP_1
• di non aver mai ricevuto alcuna retribuzione nonostante abbia in più occasioni richiesto al proprio ex marito e al cognato di essere regolarizzata e pagata;
• che il rapporto di lavoro è cessato in data 24.12.2019 allorché ha deciso di dimettersi verbalmente con la motivazione di non essere mai stata retribuita per il lavoro prestato.
La ricorrente, pertanto, sostenuta la natura subordinata del rapporto e rivendicato il suo diritto al corretto inquadramento e pagamento, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra ritrascritte.
2. si è costituita con memoria con cui ha contestato le allegazioni Controparte_1 avversarie. La società ha negato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e ha rappresentato che la ricorrente, fino al 2023 moglie del socio sig. ha semmai Persona_1 svolto prestazioni spontanee in relazione alle quali vige la regola della presunzione di gratuità in quanto rese “affectionis vel benevolentiae causa”.
La società ha, quindi, allegato che la ricorrente ha inviato in Giordania, all'insaputa del marito, e con periodica regolarità, piccole rimesse in denaro attraverso Western Union a favore di suoi parenti dal 2012 al 2020, per una somma pari a euro 47.028,48.
Anche per tale ragione, il rapporto tra i coniugi è precipitato determinando, nel dicembre del
2022, la separazione di fatto. Da qui in poi, si legge nella memoria, “il procedimento di divorzio in Giordania, la separazione giudiziale in Italia, il procedimento per riottenere
l'alloggio (condotto in locazione dal sig. , le querele in sede penale”. Per_3
La resistente ha, dunque, chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“rigettare il ricorso avanzato dalla ricorrente perché, per tutte le ragioni di fatto e diritto di cui alla presente memoria difensiva, improcedibile, inammissibile ed infondato in fatto e diritto;
in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale e per tutti i motivi indicati in premessa condannare la ricorrente al pagamento in favore della società resistente della somma di euro 47.028,48 oltre accessori come per legge;
condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite”.
3. La ricorrente ha replicato alla domanda riconvenzionale respingendo ogni accusa e rappresentando che, delle rimesse periodiche, il marito, non solo ne era perfettamente a conoscenza, ma le aveva pure autorizzate.
4. Fallita la conciliazione nonostante i rinvii richiesti dalle parti e ammessa la prova per testi, la causa viene decisa a seguito di discussione orale, con lettura della motivazione contestuale al termine della camera di consiglio.
***
5. Come è noto, grava sul ricorrente che agisce per farlo valere, l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Cassazione civile, sez. lav., 14/06/2021, n. 16720 e
Cassazione civile, sez. lav., 8/4/2015, n. 7024).
6. Il teste escusso ha dichiarato: “Mi chiamo n…. Indifferente. Ho frequentato Tes_1
e frequento il ristorante l'Aquilone in pausa pranzo, lo frequento dal 2009, abbiamo, con i titolari, i figli che hanno fatto le elementari insieme. Io frequento il locale ancora adesso.
Conosco la ricorrente, non l'ho mai vista lavorare nel locale, vi portava i ragazzi a mangiare, non faceva la cameriera né stava alla cassa, io frequento il locale un paio di volte alla settimana”.
7. La dichiarazione del teste smentisce la prospettazione attorea ossia la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
8. Non è stato sentito alcun teste di parte ricorrente, in quanto la difesa ha citato un unico soggetto che non è stato possibile individuare nell'elenco dei testimoni inserito nel ricorso (v. verbale del 1° ottobre 2025). In ogni caso, quand'anche fosse stata resa una testimonianza favorevole alla lavoratrice, il quadro probatorio sarebbe stato totalmente incerto e ciò avrebbe, comunque, presumibilmente impedito di accogliere il ricorso.
9. Sulla domanda riconvenzionale, si osserva. La parte convenuta non ha fornito adeguata prova della natura indebita dell'appropriazione. I capitoli formulati sul punto sono generici, non sono stati ammessi e sulla loro ammissione la difesa non ha insistito, chiedendo fissarsi udienza di discussione. Anche la documentazione prodotta (estratto Western Union) è priva di valore probatorio quanto alla dimostrazione dell'assenza di autorizzazione. 10. In ogni caso, appare senz'altro più credibile la tesi della ricorrente secondo cui questi importi erano inviati alla famiglia in Giordania con il bene stare del marito. Ciò in ragione della periodicità dei versamenti e del lungo lasso temporale della loro effettuazione senza che la società si avvedesse/ contestasse nulla.
11. In definitiva, le domande delle parti devono essere respinte.
12. Spese compensate in ragione della soccombenza reciproca e dei rapporti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande delle parti;
compensa le spese di lite.
Milano, 28 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Beatrice Gigli