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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 582/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
LI AN, RE
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 625/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024CZ0110862 -2024CZ0116019 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 948/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate di Catanzaro – Ufficio del Territorio, la Ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2024CZ0110862, notificato il 23.12.2024, con il quale la Direzione Provinciale di Catanzaro dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Territorio, aveva rettificato il classamento delle unità immobiliari, di proprietà della ricorrente, site nel comune di Catanzaro.
Con il proposto ricorso la ricorrente ha dedotto:
a) il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
b) la carenza di qualsivoglia attività accertativa;
c) l'erroneità della stima effettuata.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e la condanna dell'Agenzia delle
Entrate al rimborso di spese e competenze del giudizio.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Territorio, Ufficio Provinciale di Catanzaro, con apposita memoria, contestando il fondamento del ricorso e sostenendo la correttezza del suo operato e l'adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza del 16.10.2025, la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Quanto al motivo di ricorso concernente la mancanza di chiarezza nella motivazione, che la giurisprudenza ha chiarito che, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga, come nel caso di specie, a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge
24 marzo 1993, n. 75, e dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, sussistendo un onere di motivazione più pregnante, solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente siano stati disattesi dall'Ufficio, in quanto, in tal caso, occorre specificare le differenze riscontrate, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (cfr., ad esempio, Cass., sez. V, n. 12777/2018; n. 23237/2014).
Nel caso in esame, l'Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, ha fondato il suo accertamento, in parte, sui medesimi dati oggettivi presentati dai ricorrenti tramite la suddetta procedura e, in parte, su autonoma valutazione degli stessi, essendosi limitato l'ufficio, in particolare, a determinare diversamente la rendita catastale, sulla base - oltre che di una precisa descrizione dell'immobile - del rilievo che le risultanze che avevano dato luogo alla rettifica derivano dalle valutazioni effettuate sulla base di quanto dichiarato nel documento docfa e sulla base degli elementi economici e quantitativi riportati nella relazione di stima sintetica.
L'ufficio ha poi proceduto a stima diretta tenendo conto dei valori unitari riferiti a immobili con caratteristiche tipologiche similari nella zona e dei valori indicati nella precedente variazione proposta e validata dallo stesso ufficio.
Dunque, l'ufficio impositore ha chiarito in maniera alquanto puntuale le ragioni della rettifica, con argomentazioni logiche e basate su dati e circostanze non contestate dalla ricorrente, cosicché, escluso il difetto di motivazione dell'atto, sarebbe stato onere della ricorrente, semmai, dare una spiegazione coerente e credibile della sua proposta.
Quanto agli aspetti di stretto merito, si osserva che l'accertamento effettuato sulla base della documentazione fornita dalla ricorrente è del tutto congruo, in assenza di elementi che inducessero a verifiche più approfondite e che lo stralcio di perizia prodotto in allegato al ricorso è di scarsa utilità a determinare il valore dell'immobile, se si tiene conto del fatto che in detta perizia si dà atto di valori desunti dall'Osservatorio del mercato immobiliare molto più elevati, fermo restando che la genericità della censura alla valutazione dell'ufficio impositore e, comunque, la mancanza della produzione in giudizio della documentazione essenziale a valutare la censura stessa (in particolare, la dichiarazione – proposta di classamento con la documentazione allegata) non ne consentono l'accoglimento, non essendo stato indicato, in particolare, sulla base di quali specifici alternativi criteri la rendita avrebbe dovuto essere determinata in maniera diversa.
Nel corpo della motivazione, infatti, l'ufficio ha dato conto del classamento attribuito (A/2 abitazioni di tipo civile, invece che quello proposto di A/3 abitazioni di tipo economico) evidenziando la tipologia costruttiva degli immobili e la loro recente edificazione risalente all'anno 2022, ma anche mediante la comparazione con gli immobili situati nella stessa zona censuaria.
Nessun pregio può, infine, attribuirsi alla mancata effettuazione del sopralluogo, che per giurisprudenza costante non è necessario nel caso in cui l'ufficio sia già in possesso di tutti gli elementi valutativi.
Consegue, dunque, il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, tenendo conto della concreta attività difensiva svolta (il processo si è concluso in un'unica udienza e senza la partecipazione delle parti), seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in € 700,00 oltre iva ed accessori come per legge, se dovuti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
LI AN, RE
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 625/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2024CZ0110862 -2024CZ0116019 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 948/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate di Catanzaro – Ufficio del Territorio, la Ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 2024CZ0110862, notificato il 23.12.2024, con il quale la Direzione Provinciale di Catanzaro dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale Territorio, aveva rettificato il classamento delle unità immobiliari, di proprietà della ricorrente, site nel comune di Catanzaro.
Con il proposto ricorso la ricorrente ha dedotto:
a) il difetto di motivazione dell'atto impugnato;
b) la carenza di qualsivoglia attività accertativa;
c) l'erroneità della stima effettuata.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato e la condanna dell'Agenzia delle
Entrate al rimborso di spese e competenze del giudizio.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Territorio, Ufficio Provinciale di Catanzaro, con apposita memoria, contestando il fondamento del ricorso e sostenendo la correttezza del suo operato e l'adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
All'udienza del 16.10.2025, la causa è stata assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Quanto al motivo di ricorso concernente la mancanza di chiarezza nella motivazione, che la giurisprudenza ha chiarito che, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga, come nel caso di specie, a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge
24 marzo 1993, n. 75, e dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, sussistendo un onere di motivazione più pregnante, solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente siano stati disattesi dall'Ufficio, in quanto, in tal caso, occorre specificare le differenze riscontrate, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (cfr., ad esempio, Cass., sez. V, n. 12777/2018; n. 23237/2014).
Nel caso in esame, l'Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, ha fondato il suo accertamento, in parte, sui medesimi dati oggettivi presentati dai ricorrenti tramite la suddetta procedura e, in parte, su autonoma valutazione degli stessi, essendosi limitato l'ufficio, in particolare, a determinare diversamente la rendita catastale, sulla base - oltre che di una precisa descrizione dell'immobile - del rilievo che le risultanze che avevano dato luogo alla rettifica derivano dalle valutazioni effettuate sulla base di quanto dichiarato nel documento docfa e sulla base degli elementi economici e quantitativi riportati nella relazione di stima sintetica.
L'ufficio ha poi proceduto a stima diretta tenendo conto dei valori unitari riferiti a immobili con caratteristiche tipologiche similari nella zona e dei valori indicati nella precedente variazione proposta e validata dallo stesso ufficio.
Dunque, l'ufficio impositore ha chiarito in maniera alquanto puntuale le ragioni della rettifica, con argomentazioni logiche e basate su dati e circostanze non contestate dalla ricorrente, cosicché, escluso il difetto di motivazione dell'atto, sarebbe stato onere della ricorrente, semmai, dare una spiegazione coerente e credibile della sua proposta.
Quanto agli aspetti di stretto merito, si osserva che l'accertamento effettuato sulla base della documentazione fornita dalla ricorrente è del tutto congruo, in assenza di elementi che inducessero a verifiche più approfondite e che lo stralcio di perizia prodotto in allegato al ricorso è di scarsa utilità a determinare il valore dell'immobile, se si tiene conto del fatto che in detta perizia si dà atto di valori desunti dall'Osservatorio del mercato immobiliare molto più elevati, fermo restando che la genericità della censura alla valutazione dell'ufficio impositore e, comunque, la mancanza della produzione in giudizio della documentazione essenziale a valutare la censura stessa (in particolare, la dichiarazione – proposta di classamento con la documentazione allegata) non ne consentono l'accoglimento, non essendo stato indicato, in particolare, sulla base di quali specifici alternativi criteri la rendita avrebbe dovuto essere determinata in maniera diversa.
Nel corpo della motivazione, infatti, l'ufficio ha dato conto del classamento attribuito (A/2 abitazioni di tipo civile, invece che quello proposto di A/3 abitazioni di tipo economico) evidenziando la tipologia costruttiva degli immobili e la loro recente edificazione risalente all'anno 2022, ma anche mediante la comparazione con gli immobili situati nella stessa zona censuaria.
Nessun pregio può, infine, attribuirsi alla mancata effettuazione del sopralluogo, che per giurisprudenza costante non è necessario nel caso in cui l'ufficio sia già in possesso di tutti gli elementi valutativi.
Consegue, dunque, il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, tenendo conto della concreta attività difensiva svolta (il processo si è concluso in un'unica udienza e senza la partecipazione delle parti), seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate che liquida in € 700,00 oltre iva ed accessori come per legge, se dovuti.