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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17722 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G 66811/2022
Il giudice dott. IA IA De OR, all'esito dell'udienza del 18/12/2025, sostituita ex art. 221 comma 4 L. 17 luglio 2020 n. 77, dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze o conclusioni, dato atto che entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
ha deciso la causa con la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sez. XVII civile in persona del giudice unico
Dott. IA IA De OR
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 66811 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 30/10/2025 tra
, CF , rappresentato e difeso dall'avv. VITA Parte_1 P.IVA_1
LAURA
ATTORE
e
, CF , rappresentata e difesa dall'avv. ZANNOTTI Controparte_1 P.IVA_2
ELISABETTA
CONVENUTA
OGGETTO: titoli di credito conclusioni per parte attrice conclusioni per parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato al convenuto, evocava in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo al Giudice adito, previo accertamento della responsabilità della stessa, di
[...] dichiararla tenuta al pagamento, in favore della stessa attrice, della somma portata dai titoli per cui è causa, per il preteso pagamento illegittimo degli stessi - su ordine dell'attrice - in favore di soggetti diversi dagli effettivi beneficiari, per la pretesa negligenza di questa società convenuta in sede di negoziazione.
Premetteva in fatto parte attrice che tra il gennaio e il febbraio 2016, Parte_1 aveva dato disposizione alla propria banca, utilizzata nell'ambito del servizio Controparte_2 di liquidazione sinistri, di emettere alcuni assegni bancari non trasferibili, personalizzati e con validità convenzionale (c.d. assegni di traenza), in favore di soggetti danneggiati.
In particolare, l'attrice aveva chiesto a l'emissione dei seguenti assegni bancari Controparte_2 non trasferibili: in data 22.01.2016, dell'assegno bancario non trasferibile n. 0090304376-06 dell'importo di €.
275,00= intestato a;
Persona_1
, con invio del medesimo presso in (20127) Milano, Per_2 Parte_2
Via G. Meli n. 42; in data 26.01.2016 dell'assegno n. 0090306317-10 dell'importo di €. 1.328,00= intestato a COND.
con invio del medesimo in (20155) Milano, c/o Studio Cappellini, Via Grigna;
CP_3 in data 29/01/2016 degli assegni n. 0090309811-07 dell'importo di €. 850,00=, intestato a e n. 0090309760-08 dell'importo di € 710,00=, intestato a Persona_3 CP_4
, a titolo di pagamento del sinistro n. 201605330000501 del 09.01.2016;
[...] in data 11.02.2016 l'emissione dell'assegno bancario non trasferibile n. 0090318088-03 dell'importo di €. 650,00= intestato a a titolo di pagamento del sinistro n. Controparte_5
201568210077801 del 27.10.2015 e l'assegno n. 0090317995-01 dell'importo di €. 592,00=, intestato a a titolo di pagamento del sinistro n. 201505520000303 del Persona_4
08.01.2015; successivamente, in data 15.02.2016, l'attrice aveva chiesto l'emissione degli assegni n. 0090319659-
01, dell'importo di €. 660,00= intestato a a titolo di pagamento del sinistro Parte_3
n. 201601630002001 del 28.01.2016; n. 0090319641-09 dell'importo di €. 800,00= intestato a
[...]
a titolo di pagamento del sinistro n. 201601670000201 del 18.01.2016 e, in data CP_6
16.02.2016, dell'assegno n. 0090320769-06 dell'importo di €. 550,00= intestato a
[...]
a titolo di pagamento del sinistro n. 201506950056401 del 01.12.2015 (ALL. Controparte_7
2 fascicolo parte attrice). A seguito di reclamo da parte dei legittimi beneficiari che avevano comunicato alla Compagnia attrice di non aver ricevuto il pagamento degli importi relativi agli indennizzi assicurativi loro spettanti, aveva appreso che gli assegni, emessi in favore di Parte_1 [...]
4, anziché dai legittimi beneficiari, Controparte_8 erano stati negoziati in data 05.2.2016 da presso la sua Filiale 57001 di Salerno Controparte_1
Centro, da un soggetto diverso, il quale, dopo aver falsificato ed alterato i titoli, apponendo la dicitura
” nello spazio dedicato al nominativo del beneficiario, aveva sottoscritto i titoli Persona_5 medesimi, per traenza e per girata, sempre utilizzando il nominativo ”. Persona_5
Anche l'assegno n. 0090309811-07 dell'importo di €. 850,00=, intestato originariamente a era stato negoziato dalla Filiale N. 06112 di in Persona_3 Controparte_1 data 10.02.2016, da un soggetto diverso che, dopo aver sostituito al nominativo del beneficiario quello di “ ”, lo aveva sottoscritto, con propria grafia, utilizzando quel nuovo nominativo. Persona_6
L'assegno n. 0090309760-08 dell'importo di €. 710,00=, intestato a , era stato Controparte_4 negoziato dalla Filiale N. 63206 di (Orbassano) in data 09.02.2016 in favore di Controparte_1 persona che, dopo aver falsificato ed alterato il titolo, apponendovi il nome Persona_7 nello spazio riservato al beneficiario, lo aveva, altresì, sottoscritto, utilizzando quello stesso nominativo, per traenza e per girata.
Anche gli assegni emessi in favore di E Controparte_5 Persona_4
, che erano stati presentati il 23.02.2016 presso le Filiali di N. 16/144
[...] Controparte_1
e N. 16/232 (Marcianise – Caserta) erano stati negoziati, anziché in favore dei legittimi beneficiari, in favore di persona estranea, la quale, dopo aver falsificato ed alterato i titoli, apponendovi la dicitura
, li aveva sottoscritti, per traenza e per girata, sempre utilizzando il nominativo Persona_8
. Persona_8
Anche gli assegni n. 0090319659-01 dell'importo di € 660,00= originariamente intestato a
[...]
e n. 0090320769-06 dell'importo di € 550,00= originariamente intestato a Parte_3 [...]
erano stati negoziati il 02.03.2016 presso due distinte Filiali di Controparte_7 Controparte_1
N. 57300 e N. 57141 da uno stesso soggetto che, dopo aver falsificato ed alterato i titoli
[...] apponendovi il nome nello spazio riservato al beneficiario, li aveva sottoscritti, Persona_9 per traenza e per girata, utilizzando lo stesso nominativo di fantasia Persona_9
Quanto all'assegno n. 0090319641-09 dell'importo di €. 800,00=, originariamente intestato a
[...]
, era stato negoziato da in data 23.02.2016 da un soggetto che aveva CP_6 Controparte_1 sostituito, falsificando il titolo, il nominativo del beneficiario con quello di e aveva Per_10 sottoscritto il titolo, per traenza e per girata, spacciandosi per il falso beneficiario Per_10
(ALL. 3 fascicolo attrice). Per effetto dell'indebita negoziazione degli assegni e del mancato pagamento dell'importo ai legittimi destinatari, la Compagnia di Assicurazioni attrice si era, quindi, trovata costretta ad effettuare, in tempi diversi, un secondo pagamento, di pari importo, in favore dei rispettivi beneficiari:
[...]
, e Parte_2 Controparte_9 Per_3 CP_4
, , , Controparte_5 Persona_4 CP_10 [...]
e (ALL. 4 attrice). CP_6 Controparte_7
A causa delle suddette indebite negoziazioni dei titoli, la Compagnia attrice agiva in giudizio nei confronti della convenuta, per sentirla condannare alla restituzione della somma complessiva di
6.415,00= (seimilaquattrocento15/00), portata dagli assegni non trasferibili suddetti, oltre a interessi legali, rivalutazione monetaria e interessi moratori ex art. 1284 c.c.; oltre ai compensi ed alle spese di causa.
Si costituiva eccependo innanzitutto l'infondatezza della domanda attorea difettando la CP_1 prova che i titoli per cui è causa fossero stati emessi nei confronti degli effettivi destinatari del pagamento. Nel merito la convenuta sosteneva di aver eseguito correttamente e legittimamente, in conformità al dovere di diligenza gravante sulla medesima, quale bonus argentarius, la negoziazione dei titoli in esame posto che il pagamento è avvenuto nei confronti dei legittimi beneficiari. Infatti, gli assegni in parola risultavano negoziati a favore dei soggetti indicati, quali intestatari nei titoli stessi, come si sarebbe potuto rilevare dalla copia degli assegni e dalla relativa documentazione allegata in atti (doc.ti 001-028). Nessun addebito di colpa si sarebbe potuto muovere a che al CP_1 contrario, aveva posto in essere ogni possibile azione di controllo, verificando la genuinità dei documenti identificativi e l'integrità dei titoli che, ictu oculi, non inducevano in alcun minimo dubbio circa la loro genuinità. Sosteneva in ogni caso la configurabilità del concorso colposo del creditore
(assicurazione) che ha dato disposizioni alla banca traente di spedire il titolo in posta ordinaria,
(nonostante sia fatto notorio il rischio di trafugamento) non risultando peraltro dagli atti le modalità con cui gli assegni erano stati spediti ai beneficiari.
Fissata la prima udienza di comparizione, la causa era istruita mediante acquisizione di documentazione, il deposito degli originali degli assegni e ammissione di ctu tecnica volta ad accertare se i titoli negoziati recassero segni di contraffazione o fossero evidentemente contraffatti e se di tale contraffazione potesse avvedersi il cassiere preposto all'incasso sia ictu oculi sia ricorrendo agli strumenti eventualmente assegnati in dotazione agli uffici postali nel periodo in cui detta contraffazione avvenne, tenuto conto del parametro di diligenza richiesto dall'accorto bancario.
Depositata la consulenza tecnica, il ctu veniva chiamato a chiarimenti all'udienza del 29.10.2025 nel corso della quale chiariva che per l'esame degli assegni era stata utilizzata la lampada di Wood ossia a luce ultravioletta e che gli assegni per i quali non era stato rinvenuto alcun segno di contraffazione erano stati semplicemente clonati e quindi probabilmente realizzati su carta provvista di fibrille luminescenti, generalmente immesse quale elemento di sicurezza antifrode. La causa era quindi rinviata all'odierna udienza pe rla precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda di parte attrice è solo parzialmente fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte:
Al fine dell'inquadramento sistematico della responsabilità della banca che ha pagato un assegno bancario non trasferibile a persona diversa da quella cartolarmente legittimata come prenditore, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale tracciato nella pronuncia delle SS. UU. N. 14712/2007, secondo cui “la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di fari sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso”.
Tale orientamento è stato successivamente confermato dalle SS.UU. con le sentenze nn. 12477 e
12478/2018 risolvendo il contrasto giurisprudenziale formatosi tra l'indirizzo che riconosceva alla disposizione del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 43, comma 2 - applicabile anche all'assegno circolare in virtù del richiamo contenuto nel successivo art. 86 della stessa legge e per cui colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento - carattere derogatorio sia alla disciplina di circolazione del titolo di credito a legittimazione variabile, sia alla disciplina ordinaria della responsabilità per inadempimento ex art. 1189 c.c., nel caso di pagamento al creditore apparente (cfr. Cass. civ., sez. I, 7 ottobre 1958, n. 3133;
Cass. civ., sez. I, 9 febbraio 1999, n. 1098; Cass. civ., sez. I, 12 marzo 2003, n. 3654; Cass. civ., sez.
I, 25 agosto 2006, n. 18543; Cass. civ., sez. I, 31 marzo 2010, n. 7949; Cass. civ., sez. III, 10 novembre
2010, n. 22816; Cass. civ., sez. III, 25 agosto 2014, n. 18183; Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2016, n.
3405; Cass. civ., sez. I, 19 luglio 2016, n. 14777; Cass. civ., sez. VI-3, 21 febbraio 2017, n. 4381) e il diverso filone giurisprudenziale, secondo cui la disciplina della responsabilità per l'inadempimento della banca negoziatrice o girataria per l'incasso non diverge da quella comune ex artt. 1176, 1189 e
1218 c.c. (cfr. Cass. civ. sez. I, 9 luglio 1968, n. 2360; Cass. civ., sez. I, 5 luglio 1978, n. 3317; Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 1983, n. 686; Cass. civ., sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9888) hanno affermato, pertanto, il seguente principio: «Ai sensi dell'art. 43, comma 2, R.D. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.».
In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che la responsabilità della banca negoziatrice ex art. 43 legge assegni è di natura contrattuale "da contatto", in ragione dell'obbligo professionale di protezione operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione; ne hanno tratto la conseguenza che la responsabilità della banca negoziatrice da contatto qualificato - inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. - non è oggettiva e cioè non ricorre "a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore".
Su tale premessa, le Sezioni Unite hanno ricordato infatti che - come da principio consolidato di legittimità - in detta ipotesi si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c.: è perciò consentito all'obbligato di fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli è imputabile, ovvero non è dovuto a suo fatto e colpa, con la precisazione che la banca negoziatrice essendo tenuta ad osservare nell'adempimento la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. in ragione della sua qualità di operatore professionale - risponde del danno anche in ipotesi di "colpa lieve", ove non abbia fornito la prova liberatoria di avere assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta. Inoltre, le Sezioni
Unite hanno evidenziato la specificità della previsione di cui all'art. 43, comma 2, c.d. Legge assegni, giacché la clausola di intrasferibilità ha la funzione, oltre che di assicurare il pagamento del beneficiario, di impedire la circolazione del titolo, di guisa che la sanzione di responsabilità cartolare
(conseguente al pagamento a soggetto non legittimato) non va confusa con la responsabilità civile derivante dall'errata identificazione dell'effettivo prenditore, osservando che in questi sensi l'art. 43 si pone in rapporto di specialità rispetto alle norme di diritto comune sia in tema di obbligazioni - art. 1189, comma 1, c.c. (pagamento al creditore apparente) -, sia rispetto a quella riferita ai titoli a legittimazione variabile - art. 1992, comma 2, c.c. (adempimento della prestazione) - che circoscrivono entrambe detta responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave.
In tal modo, la funzione assolta dall'art. 43, comma 2, L.A. viene a consistere nell'impedire la circolazione del titolo, predisponendo “una sanzione di responsabilità cartolare, il cui presupposto risiede nella circostanza che non si è pagato ad un soggetto legittimato come prenditore del titolo” e si pone, pertanto, su un piano differente rispetto alla responsabilità civile collegata all'errore nell'identificazione dell'effettivo prenditore. Dunque, la responsabilità risarcitoria della banca, nel caso di pagamento di assegni bancari non trasferibili a soggetto diverso da colui che appare cartolarmente legittimato, non può discendere oggettivamente dall'art. 43, secondo comma, legge assegno, ma rimane collegata alla mancata o negligente identificazione del presentatore del titolo o al colpevole mancato riconoscimento dell'alterazione dello stesso, alla stregua della diligenza richiesta al bancario medio sulla base delle sue conoscenze.
Nella delineata prospettiva della diligenza richiesta alla banca negoziatrice dei titoli, la S.C. ha più volte affermato che, nel caso di pagamento di un assegno circolare trafugato ed alterato, non basta la mera rilevabilità dell'alterazione, occorrendo che la stessa sia visibile “ictu oculi”, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né deve essere un esperto grafologo.
Il Giudice di merito deve, pertanto, verificare se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o -piuttosto – se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo, o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche (Cass., 1377/2016; cfr.
Cass. 6524/2000; 15066/2005; 20292/2011; 6513/2014).
Dunque, la banca negoziatrice non è tenuta a predisporre particolari attrezzature idonee ad evidenziare il falso, né i suoi dipendenti debbono avere una particolare competenza in grafologia, in quanto sussiste la diligenza della banca trattaria allorquando riscontra la corrispondenza delle firme di traenza allo “specimen” depositato dal correntista e la difformità delle sottoscrizioni non sia rilevabile ad un esame attento, benché a vista, del titolo (Cass., n. 12761/1993).
Ciò posto, quello dedotto nel presente giudizio non rientra tra i casi nei quali la responsabilità della banca convenuta va ricondotta all'ipotesi di responsabilità oggettiva di cui all'art. 43, secondo comma, L. Assegno.
Si tratta, invece, di un caso nel quale la responsabilità deve essere valutata alla stregua dell'uso concreto della diligenza richiesta al bancario medio sulla base delle sue conoscenze, in applicazione dei principi generali di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 1992, secondo comma, c.c.
Ne discende allora che, poiché la responsabilità della banca negoziatrice di un assegno (circolare o bancario) è di tipo contrattuale, in base ai principi generali in materia di riparto dell'onere della prova sanciti da SS. UU. N. 13533/2001, una volta allegato l'inesatto adempimento dell'obbligazione di pagamento, spetta alla stessa banca negoziatrice provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., di aver correttamente operato, non essendo sufficiente una generica prova di diligenza e dimostrare la sussistenza di una impossibilità della prestazione non imputabile alla luce del canone di diligenza del banchiere professionale, ai sensi degli artt. 1176 secondo comma c.c. e 1992, secondo comma, c.c.
Sicché l'indagine che il Tribunale è chiamato ad effettuare riguarda l'osservanza dell'obbligo di diligenza, anche sotto il profilo della colpa lieve, della in relazione al colpevole Controparte_1 mancato riconoscimento della contraffazione del titolo e della sostituzione del nome del beneficiario originario con quello del soggetto che ha presentato all'incasso i nove assegni oggetto di accertamento.
La misura della diligenza richiesta alla banca negoziatrice, in caso di falsificazione del titolo, necessita di “un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa, verificando, in particolare, se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche” (Cass., 1377/2016;
Cass., 6513/2014; Cass., 20292/2011; Cass., 15066/2005; Cass. 6524/2000).
Al riguardo, va osservato che, sebbene ai fini della corretta identificazione del presentatore del titolo l'obbligo di diligenza e di protezione a carico della banca negoziatrice non possa essere spinto fino al punto di imporre all'impiegato addetto di verificare la falsità del documento di identità o di riconoscimento, trattandosi di una cautela estremamente difficile da rispettare anche usando l'ordinaria diligenza, nondimeno, per andare esente da responsabilità, è necessario che essa dimostri di aver adottato tutte le cautele del caso soprattutto in presenza di quegli elementi di sospetto e di allarme innanzi indicati.
Inoltre, alla stregua delle più recenti pronunce della S.C., “In tema di titoli di credito, la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto che successivamente risulti non essere il beneficiario del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non è a lei imputabile, ma, trattandosi di operatore professionale qualificato, contrattualmente responsabile anche per colpa lieve in virtù del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, c.c. e 43, comma 2, R. D. n. 1736 del 1993, è tenuta ad offrire una prova liberatoria in grado di escludere anche tale colpa” (Cass. 17737/2019).
Nella fattispecie in esame, l'odierna attrice ha allegato l'inadempimento contrattuale della CP_2 convenuta, sostenendo che la negoziazione dei titoli è avvenuta in favore di soggetti diversi dagli originari beneficiari, a seguito dell'avvenuta contraffazione dei medesimi titoli, e che a seguito di tale inadempimento – che ha comportato la mancata riscossione degli assegni de quibus da parte dei legittimi destinatari, , 4, Parte_2 CP_8
, , Per_3 CP_4 Controparte_5 Persona_4 [...]
, e – si era vista costretta ad effettuare CP_10 CP_6 Controparte_7 un secondo pagamento in favore degli stessi.
A sostegno delle proprie allegazioni, la ha prodotto copia fotostatica degli assegni, CP_2 successivamente alla negoziazione, contenenti i nomi di beneficiari diversi da quelli originari nonché le dichiarazioni di mancato ricevimento dei titoli da parte dei legittimi beneficiari e copia delle dichiarazioni di nuovo pagamento.
Alla stregua dei superiori principi e di quanto dedotto e provato documentalmente dall'odierna attrice, la convenuta, al fine di evitare l'applicazione dell'art. 1218 c.c. avrebbe dovuto provare la CP_2 diligenza del banchiere professionale di cui agli articoli 1176, comma 2, c.c. e 1992, comma 2, c.c., dimostrando che la contraffazione dei titoli per cui è causa, non era visibile “ictu oculi” in base alle conoscenze del bancario medio e, quindi, di non aver avuto alcuna colpa nella mancata individuazione della contraffazione.
Questo Tribunale si è già espresso, in ipotesi analoghe a quelle per cui è causa, affermando che, qualora la contraffazione del titolo sia avvenuta attraverso la sostituzione del nome del beneficiario, la prova liberatoria possa essere fornita “solo producendo in giudizio l'originale dell'assegno allo scopo di permettere al giudicante di controllare materialmente il titolo e verificare se i segni di falsificazione fossero o meno rilevabili ictu Loculi” (Trib. Roma 7903/2018).
Ebbene, nel caso di specie la convenuta ha prodotto, in originale, tutti i nove assegni per cui è CP_2 causa.
Orbene, l'accertamento condotto dal consulente tecnico, dal quale questo giudice non ha motivo di discostarsi, stante la mancata contestazione delle parti in ordine alle modalità con cui il professionista ha proceduto, ha dato il seguente esito: gli assegni n. 0090304376 - n. 0090306317 - n. 0090309760 - n. 0090309811 - n. 0090319659 - n.
0090319641 e n. 0090320769 alla percezione visiva e tattile non presentano elementi di contraffazione. Il supporto cartaceo si presenta integro, privo di abrasioni o alterazioni chimiche, così pure i caratteri di stampa;
gli assegni n. 0090318088 e n. 0090317995 – entrambi intestati a pur non presentando Persona_8 abrasioni/ alterazioni, palesano sospetti aspetti qualitativi, relativi sia al supporto cartaceo (non filigranato e privo di patinatura) che ai caratteri di stampa imprecisi e sbiaditi, percettivamente rilevabili ad occhio nudo con la semplice osservazione visiva e tattile del titolo (vedere le illustrazioni da pag. 27 a pag. 38) sicché l'osservazione diligente ed accorta dell'operatore preposto all'incasso avrebbe dovuto scrupolosamente catturare tali sospetti elementi di falsità del titolo. Trattandosi di anomalie rilevabili “ictu loculi” e senza che ci sia bisogno di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, può dubitarsi che un operatore bancario di media diligenza, in particolare un addetto allo sportello, avente una certa esperienza nel quotidiano maneggio degli assegni, non le abbia riconosciute e adottato le più opportune cautele tra cui quella di chiedere informazioni alla banca che aveva emesso l'assegno.
Grava, infatti, sull'istituto di credito, un obbligo istituzionale e professionale di protezione di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, dovendo garantire che il titolo di credito venga introdotto (e circoli) nel circuito bancario nel pieno rispetto delle regole legali che ne disciplinano la circolazione e l'incasso.
La diligenza professionale del banchiere nella negoziazione dei titoli di credito comprende un esame del titolo a vista, ma sicuramente non superficiale;
di conseguenza, la responsabilità della banca può essere dichiarata solamente laddove questa abbia pagato un assegno le cui alterazioni erano rilevabili ictu oculi. (cfr., in tal senso, Collegio di Torino, decisione n. 13038/18; Collegio di Napoli, decisioni nn. 5500/19, 1186/ 2017, 3807/2017, 4842/16; Collegio di Milano, decisioni n. 7538/2016, n. 8928/17
e n. 521/17; Collegio di Bari, decisioni n. 7763/2018 e n. 16716/2017).
Orbene nel caso de quo le anomalie riscontrate sui titoli n. 0090318088 e n. 0090317995 potevano essere pacificamente riconosciute dagli impiegati di sportello non essendo necessaria una particolare competenza tecnica ma solo una minima preparazione sulla materia.
La Corte di Cassazione, Sezione civile, con la sentenza n. 6513del 20.03.2014 ha affermato che “nel contesto di riferimento bancario, è riservata al giudice del merito la valutazione in ordine alla rilevanza della falsificazione dell'assegno, nel suo peculiare atteggiarsi, e quale sia, in concreto, il tipo di riscontro che ne riveli l'esistenza”.
Nel fare ciò, il Giudice del merito deve attenersi al seguente principio di diritto: "Nel caso di falsificazione di assegno bancario nella firma di traenza - la quale presenti, nella specie, "un tracciato assolutamente piatto" - la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui all'art. 1176 c.c., comma 2. Ne consegue che spetta al giudice del merito valutare la rispondenza al predetto paradigma della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attivando cosi un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto e caso per caso, il grado di esigibilità della diligenza stessa;
verifica che, di regola, verrà a svolgersi in base ad un apprezzamento rivolto a verificare se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche". Pertanto, questo Giudice all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo le incongruenze rilevate sugli stessi facilmente individuabili tramite un attento esame visivo degli assegni da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche.
Per tali motivi va riconosciuta la responsabilità contrattuale per inadempimento della CP_2 convenuta nella negoziazione in relazione a due degli assegni in questione.
Il nesso causale tra l'inadempimento della banca convenuta e il danno subito da emerge CP_11 dal fatto che, in assenza di negoziazione, l'assegno non sarebbe stato pagato ad un soggetto non legittimato e, conseguentemente, l'odierna attrice non sarebbe stata costretta ad effettuare un nuovo pagamento in favore dei propri assicurati.
La banca convenuta ha poi eccepito la sussistenza di un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. di CP_11
per avere la stessa spedito per posta ordinaria ai legittimi intestatari gli assegni di traenza non
[...] trasferibili in contestazione, trattandosi di una modalità di trasmissione e di consegna non sicura e facilmente soggetta ad episodi di sottrazione/furto dei plichi spediti.
In ordine a tale questione, questo Giudicante ritiene non configurabile un concorso colposo dell'Istituto trattario/emittente per aver spedito i titoli trafugati e contraffatti con posta ordinaria anziché con posta assicurata.
A tale soluzione è pervenuto in considerazione della mancanza di un nesso di causalità giuridica tra la condotta eventualmente negligente della banca mittente e l'evento dannoso consistente nella condotta inadempiente della banca negoziatrice del titolo in mancanza della diligenza professionale richiesta.
Difatti, sebbene per la prevalente giurisprudenza di legittimità il fatto colposo ex art. 1227 c.c. possa ricomprendere “qualsiasi condotta negligente od imprudente che costituisca causa concorrente dell'evento, e quindi (…) anche un comportamento antecedente”, quest'ultimo deve comunque essere
“legato da nesso eziologico con l'evento medesimo” (cfr. Cass. Civ. 15 marzo 2006, n. 5677).
Si è, dunque, seguito l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che aveva esplicitamente escluso che la spedizione di un assegno a mezzo del servizio postale possa rilevare ai fini del concorso colposo ex art. 1227 c.c., in quanto, “in materia di spedizione, per via postale ordinaria, di un titolo di credito pagabile all'ordine, munito della clausola di non trasferibilità, ove il pagamento a soggetto non legittimato sia attribuibile a negligenza della banca negoziatrice, ai fini della valutazione comparativa dell'incidenza o meno della colpa del creditore-emittente nella determinazione del danno, da accertare in concreto e alla luce del principio di “causalità adeguata”, non rilevano né il rischio generico assunto dall'emittente nell'affidarsi al servizio postale ordinario, né le modalità con le quali è stato spedito il plico postale” (cfr. Cass., Civ., Sez, III, 17 gennaio 2019, n. 1049).
Tale orientamento escludeva l'applicabilità dell'art. 1227 c.c. in quanto “l'evento dannoso prodottosi non dipende dall'inoltro dell'assegno a mezzo del plico postale – evenienza questa, da cui può solo derivare la conseguenza dell'appropriazione del titolo da parte del non legittimato – ma dalla condotta dell'ente giratario per l'incasso, siccome responsabile del pagamento n favore di un soggetto diverso dal beneficiario” (Cass. 10 febbraio 2018, n. 2520; Cass. 4 novembre 2014, n. 23460).
Si rileva, inoltre, che anche gli artt. 83-84 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, concernenti il divieto di includere nella corrispondenza ordinaria denaro o preziosi, erano considerati irrilevanti nei casi analoghi a quello in esame, in quanto tali norme pongono un divieto che attiene esclusivamente ai rapporti fra l'ente postale e gli utenti, al fine di prevenire condotte e comportamenti fonte di responsabilità per le parti del rapporto stesso, onde ne risulterebbe l'irrilevanza al di fuori di quel rapporto, ma soprattutto in considerazione del fatto che l'assegno non trasferibile non è equiparabile né agli oggetti preziosi, né al denaro, né alle carte di valore esigibili al portatore (Cass. 7618/2010, Cass., 20911/2018).
Si era ritenuto, difatti, che la spedizione con posta ordinaria, anziché con posta assicurata, del titolo successivamente contraffatto non poteva essere causalmente messa in collegamento con l'evento dannoso de quo, concretizzatosi nel successivo pagamento ad un soggetto diverso dal titolare originariamente indicato. Evento questo che, nella specie, sarebbe stato evitato qualora la Banca negoziatrice avesse rifiutato, in osservanza dei doveri di protezione sulla stessa gravanti, di procedere al pagamento dell'assegno in assenza di ulteriori verifiche/controlli sulla genuinità del titolo presentato per l'incasso, alla luce delle evidenti anomalie che lo stesso presentava.
In effetti, la maggiore garanzia della sicurezza dei sistemi di pagamento dovrebbe essere offerta proprio dalla gestione dei medesimi da parte di soggetti (banche ed istituti assimilati) dotati di specifiche competenze e professionalità e assoggettati a stringenti obblighi di diligenza proprio al fine di assicurare la correttezza dei pagamenti anche a fronte di eventuali fatti illeciti di terzi.
Di poi, la notorietà e frequenza degli episodi di sottrazione di titoli di credito inviati a mezzo posta ordinaria, anziché determinare il concorso di colpa del mittente/danneggiato nell'evento dannoso, avrebbe dovuto costituire circostanza ulteriore alla luce della quale si imporrebbe alle banche negoziatrici – soprattutto in presenza di altri elementi di sospetto circa l'effettiva titolarità del titolo presentato per l'incasso- una maggiore attenzione nelle operazioni di negoziazione del titolo medesimo, con conseguente innalzamento della diligenza richiesta.
Sul tema del concorso di colpa del mittente/danneggiato che ha spedito con posta ordinaria l'assegno successivamente trafugato e contraffatto, sono recentemente intervenute le SS.UU. che con la sentenza del 26/05/2020, n. 9769, nel comporre il contrasto giurisprudenziale in materia, ha affermato il principio secondo il quale “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”.
Tale pronuncia, dopo aver riconosciuto l'inesistenza di norme giuridiche che escludono l'utilizzazione della posta ordinaria per i pagamenti a distanza – inclusi gli artt. 83 -84 D.p.R. 29 marzo 1973, n. 156- richiama le modalità di prestazione del servizio postale così come disciplinate dal d.m. 26.2.2024 vigente all'epoca dei fatti, per poi affermare che “la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell'assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri, si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini della individuazione della causa dell'evento dannoso (….) Tale esposizione volontaria al rischio, o comunque la consapevolezza di porsi in una situazione di pericolo, è stata ritenuta da questa Corte sufficiente a giustificare il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.”.
Il pur autorevole arresto della SS.UU. non può essere condiviso da questo Giudicante, dovendosi ribadire – conformemente alla giurisprudenza di merito formatasi dopo il pronunciamento delle SS.
UU. (cfr. Trib. Milano, 07.07.2020 n. 7818; Trib. Roma, n. 13173/2000) – il principio dell'insussistenza di un concorso di colpa del mittente/danneggiato che utilizza il servizio di posta ordinaria per la spedizione di un assegno bancario/circolare, in assenza di un nesso di causalità giuridica con l'evento dannoso.
Infatti, in senso critico rispetto alle argomentazioni utilizzate dalle SS.UU., va osservato come l'utilizzo della posta raccomandata o assicurata non comporti il trasporto e lo smistamento del plico secondo canali diversi, separati o preferenziali e più sicuri rispetto alla posta ordinaria.
Difatti, se è vero che nel momento della consegna, la lettera raccomandata o assicurata debba essere consegnata a mani del destinatario o di persona autorizzata al ritiro e non possa essere immessa nella cassetta postale, è altrettanto vero che ciò attiene alla sola fase della consegna, rimanendo il differente mezzo di spedizione privo di rilevanza per tutte le precedenti fasi di lavorazione (trasporto e smistamento), durante le quali più verosimilmente la corrispondenza viene intercettata e trafugata.
D'altro canto, una volta effettuata la consegna, la lettera risulta dai registri interni presa n carico dal portalettere, rendendo in tal modo facilmente identificabile il soggetto che ne ha preso il controllo.
Neppure potrebbe rilevare in concreto la circostanza che la spedizione con raccomandata o assicurata possa essere monitorata dal mittente, dal momento che il breve lasso di tempo intercorrente tra il trafugamento dell'assegno e la sua presentazione all'incasso non consentirebbe comunque di rilevare un ritardo anomalo, tale da far legittimamente insorgere sospetti nel mittente/danneggiato.
Altrettanto contraddittoria è l'affermazione delle SS.UU. secondo la quale la scelta di uno strumento di spedizione a loro dire inaffidabile e comportante un maggior rischio di trafugamento, finirebbe con l'aggravare ingiustamente “la posizione della banca trattaria o negoziatrice, maggiormente esposta alla possibilità di andare incontro a responsabilità, e quindi costretta a munirsi di strumenti tecnici sempre più sofisticati e costosi per l'identificazione dei presentatori e del contrasto dell'uso di documenti falsificati”.
Se, infatti, la responsabilità della banca negoziatrice non è di natura oggettiva ma, come si è detto, ricade nei parametri della responsabilità contrattuale fondata sull'obbligo di adempimento diligente ex articolo 1176 c.c., la stessa “è ammessa a provare che l'inadempimento non è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'articolo 1176, 2° comma c.c.”
(SS.UU. 12477/2018).
Sicché, là dove la contraffazione del titolo o dei documenti di identificazione del prenditore non sia riconoscibile in forza di una verifica condotta secondo i parametri della diligenza qualificata, cui la banca negoziatrice è comunque tenuta, la stessa non potrà essere considerata inadempiente e, conseguentemente, non potrà essere condannata ad alcun risarcimento del danno.
Considerato, dunque, che la banca negoziatrice è chiamata in ogni caso a comportarsi secondo un parametro di diligenza professionale qualificata nel valutare la correttezza del titolo e nell'identificare il presentatore all'incasso, non si comprende in forza di quale principio essa, qualora non si fosse attenuta al proprio obbligo di condotta diligente, dovrebbe essere considerata meno responsabile (o meglio, corresponsabile con il mittente/danneggiato) per il solo fatto che l'assegno pagato non correttamente, fosse stato spedito con lettera ordinaria.
Tanto più in considerazione del fatto che, nella fase del pagamento, gli obblighi di adempimento gravanti sulla banca negoziatrice rimangono immutati qualsiasi fosse stata la forma di spedizione del titolo utilizzata dal mittente/danneggiato.
In conclusione, deve escludersi che la spedizione a mezzo posta ordinaria del titolo successivamente contraffatto configuri un antecedente necessario dell'evento dannoso de quo concretizzatosi nel pagamento di un assegno contraffatto da un soggetto diverso dal titolare originariamente indicato. Evento che, va ribadito ancora una volta, sarebbe stato evitabile qualora la banca negoziatrice avesse rifiutato, in osservanza dei doveri di protezione sulla stessa gravanti, di proceder al pagamento dell'assegno alla stregua delle dovute verifiche/controlli sulla contraffazione del titolo presentato all'incasso.
Ne deriva che risultano integrati tutti gli estremi per configurare la responsabilità contrattuale esclusiva della ex art. 1218 c.c., per violazione del precetto di cui all'art. 1176 Controparte_1
c.c., comma 2, c.c. non avendo la stessa dimostrato -com'era suo onere fare – di aver adoperato la diligenza del bonus argentarius nella negoziazione dei titoli in contestazione.
In conclusione, la domanda promossa da risulta fondata e, pertanto, in Parte_1 accoglimento della stessa, va dichiarata la responsabilità contrattuale della la Controparte_1 quale va condannata al pagamento della somma di Euro 6.645,24 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di Parte_1
Le spese di lite stante l'accoglimento parziale della domanda possono andare compensate.
Le spese per la consulenza tecnica sono poste a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella persona del Giudice IA IA De OR, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento della domanda, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 1242,00, oltre interessi legali dalla domanda Parte_1 Parte_4 al saldo effettivo;
2) Compensa le spese del giudizio.
3) Pone le spese per la consulenza tecnica a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Roma il 18.12.2025
Il Giudice
IA IA De OR
Il giudice dott. IA IA De OR, all'esito dell'udienza del 18/12/2025, sostituita ex art. 221 comma 4 L. 17 luglio 2020 n. 77, dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze o conclusioni, dato atto che entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
ha deciso la causa con la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sez. XVII civile in persona del giudice unico
Dott. IA IA De OR
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 66811 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 30/10/2025 tra
, CF , rappresentato e difeso dall'avv. VITA Parte_1 P.IVA_1
LAURA
ATTORE
e
, CF , rappresentata e difesa dall'avv. ZANNOTTI Controparte_1 P.IVA_2
ELISABETTA
CONVENUTA
OGGETTO: titoli di credito conclusioni per parte attrice conclusioni per parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato al convenuto, evocava in giudizio Parte_1 Controparte_1
chiedendo al Giudice adito, previo accertamento della responsabilità della stessa, di
[...] dichiararla tenuta al pagamento, in favore della stessa attrice, della somma portata dai titoli per cui è causa, per il preteso pagamento illegittimo degli stessi - su ordine dell'attrice - in favore di soggetti diversi dagli effettivi beneficiari, per la pretesa negligenza di questa società convenuta in sede di negoziazione.
Premetteva in fatto parte attrice che tra il gennaio e il febbraio 2016, Parte_1 aveva dato disposizione alla propria banca, utilizzata nell'ambito del servizio Controparte_2 di liquidazione sinistri, di emettere alcuni assegni bancari non trasferibili, personalizzati e con validità convenzionale (c.d. assegni di traenza), in favore di soggetti danneggiati.
In particolare, l'attrice aveva chiesto a l'emissione dei seguenti assegni bancari Controparte_2 non trasferibili: in data 22.01.2016, dell'assegno bancario non trasferibile n. 0090304376-06 dell'importo di €.
275,00= intestato a;
Persona_1
, con invio del medesimo presso in (20127) Milano, Per_2 Parte_2
Via G. Meli n. 42; in data 26.01.2016 dell'assegno n. 0090306317-10 dell'importo di €. 1.328,00= intestato a COND.
con invio del medesimo in (20155) Milano, c/o Studio Cappellini, Via Grigna;
CP_3 in data 29/01/2016 degli assegni n. 0090309811-07 dell'importo di €. 850,00=, intestato a e n. 0090309760-08 dell'importo di € 710,00=, intestato a Persona_3 CP_4
, a titolo di pagamento del sinistro n. 201605330000501 del 09.01.2016;
[...] in data 11.02.2016 l'emissione dell'assegno bancario non trasferibile n. 0090318088-03 dell'importo di €. 650,00= intestato a a titolo di pagamento del sinistro n. Controparte_5
201568210077801 del 27.10.2015 e l'assegno n. 0090317995-01 dell'importo di €. 592,00=, intestato a a titolo di pagamento del sinistro n. 201505520000303 del Persona_4
08.01.2015; successivamente, in data 15.02.2016, l'attrice aveva chiesto l'emissione degli assegni n. 0090319659-
01, dell'importo di €. 660,00= intestato a a titolo di pagamento del sinistro Parte_3
n. 201601630002001 del 28.01.2016; n. 0090319641-09 dell'importo di €. 800,00= intestato a
[...]
a titolo di pagamento del sinistro n. 201601670000201 del 18.01.2016 e, in data CP_6
16.02.2016, dell'assegno n. 0090320769-06 dell'importo di €. 550,00= intestato a
[...]
a titolo di pagamento del sinistro n. 201506950056401 del 01.12.2015 (ALL. Controparte_7
2 fascicolo parte attrice). A seguito di reclamo da parte dei legittimi beneficiari che avevano comunicato alla Compagnia attrice di non aver ricevuto il pagamento degli importi relativi agli indennizzi assicurativi loro spettanti, aveva appreso che gli assegni, emessi in favore di Parte_1 [...]
4, anziché dai legittimi beneficiari, Controparte_8 erano stati negoziati in data 05.2.2016 da presso la sua Filiale 57001 di Salerno Controparte_1
Centro, da un soggetto diverso, il quale, dopo aver falsificato ed alterato i titoli, apponendo la dicitura
” nello spazio dedicato al nominativo del beneficiario, aveva sottoscritto i titoli Persona_5 medesimi, per traenza e per girata, sempre utilizzando il nominativo ”. Persona_5
Anche l'assegno n. 0090309811-07 dell'importo di €. 850,00=, intestato originariamente a era stato negoziato dalla Filiale N. 06112 di in Persona_3 Controparte_1 data 10.02.2016, da un soggetto diverso che, dopo aver sostituito al nominativo del beneficiario quello di “ ”, lo aveva sottoscritto, con propria grafia, utilizzando quel nuovo nominativo. Persona_6
L'assegno n. 0090309760-08 dell'importo di €. 710,00=, intestato a , era stato Controparte_4 negoziato dalla Filiale N. 63206 di (Orbassano) in data 09.02.2016 in favore di Controparte_1 persona che, dopo aver falsificato ed alterato il titolo, apponendovi il nome Persona_7 nello spazio riservato al beneficiario, lo aveva, altresì, sottoscritto, utilizzando quello stesso nominativo, per traenza e per girata.
Anche gli assegni emessi in favore di E Controparte_5 Persona_4
, che erano stati presentati il 23.02.2016 presso le Filiali di N. 16/144
[...] Controparte_1
e N. 16/232 (Marcianise – Caserta) erano stati negoziati, anziché in favore dei legittimi beneficiari, in favore di persona estranea, la quale, dopo aver falsificato ed alterato i titoli, apponendovi la dicitura
, li aveva sottoscritti, per traenza e per girata, sempre utilizzando il nominativo Persona_8
. Persona_8
Anche gli assegni n. 0090319659-01 dell'importo di € 660,00= originariamente intestato a
[...]
e n. 0090320769-06 dell'importo di € 550,00= originariamente intestato a Parte_3 [...]
erano stati negoziati il 02.03.2016 presso due distinte Filiali di Controparte_7 Controparte_1
N. 57300 e N. 57141 da uno stesso soggetto che, dopo aver falsificato ed alterato i titoli
[...] apponendovi il nome nello spazio riservato al beneficiario, li aveva sottoscritti, Persona_9 per traenza e per girata, utilizzando lo stesso nominativo di fantasia Persona_9
Quanto all'assegno n. 0090319641-09 dell'importo di €. 800,00=, originariamente intestato a
[...]
, era stato negoziato da in data 23.02.2016 da un soggetto che aveva CP_6 Controparte_1 sostituito, falsificando il titolo, il nominativo del beneficiario con quello di e aveva Per_10 sottoscritto il titolo, per traenza e per girata, spacciandosi per il falso beneficiario Per_10
(ALL. 3 fascicolo attrice). Per effetto dell'indebita negoziazione degli assegni e del mancato pagamento dell'importo ai legittimi destinatari, la Compagnia di Assicurazioni attrice si era, quindi, trovata costretta ad effettuare, in tempi diversi, un secondo pagamento, di pari importo, in favore dei rispettivi beneficiari:
[...]
, e Parte_2 Controparte_9 Per_3 CP_4
, , , Controparte_5 Persona_4 CP_10 [...]
e (ALL. 4 attrice). CP_6 Controparte_7
A causa delle suddette indebite negoziazioni dei titoli, la Compagnia attrice agiva in giudizio nei confronti della convenuta, per sentirla condannare alla restituzione della somma complessiva di
6.415,00= (seimilaquattrocento15/00), portata dagli assegni non trasferibili suddetti, oltre a interessi legali, rivalutazione monetaria e interessi moratori ex art. 1284 c.c.; oltre ai compensi ed alle spese di causa.
Si costituiva eccependo innanzitutto l'infondatezza della domanda attorea difettando la CP_1 prova che i titoli per cui è causa fossero stati emessi nei confronti degli effettivi destinatari del pagamento. Nel merito la convenuta sosteneva di aver eseguito correttamente e legittimamente, in conformità al dovere di diligenza gravante sulla medesima, quale bonus argentarius, la negoziazione dei titoli in esame posto che il pagamento è avvenuto nei confronti dei legittimi beneficiari. Infatti, gli assegni in parola risultavano negoziati a favore dei soggetti indicati, quali intestatari nei titoli stessi, come si sarebbe potuto rilevare dalla copia degli assegni e dalla relativa documentazione allegata in atti (doc.ti 001-028). Nessun addebito di colpa si sarebbe potuto muovere a che al CP_1 contrario, aveva posto in essere ogni possibile azione di controllo, verificando la genuinità dei documenti identificativi e l'integrità dei titoli che, ictu oculi, non inducevano in alcun minimo dubbio circa la loro genuinità. Sosteneva in ogni caso la configurabilità del concorso colposo del creditore
(assicurazione) che ha dato disposizioni alla banca traente di spedire il titolo in posta ordinaria,
(nonostante sia fatto notorio il rischio di trafugamento) non risultando peraltro dagli atti le modalità con cui gli assegni erano stati spediti ai beneficiari.
Fissata la prima udienza di comparizione, la causa era istruita mediante acquisizione di documentazione, il deposito degli originali degli assegni e ammissione di ctu tecnica volta ad accertare se i titoli negoziati recassero segni di contraffazione o fossero evidentemente contraffatti e se di tale contraffazione potesse avvedersi il cassiere preposto all'incasso sia ictu oculi sia ricorrendo agli strumenti eventualmente assegnati in dotazione agli uffici postali nel periodo in cui detta contraffazione avvenne, tenuto conto del parametro di diligenza richiesto dall'accorto bancario.
Depositata la consulenza tecnica, il ctu veniva chiamato a chiarimenti all'udienza del 29.10.2025 nel corso della quale chiariva che per l'esame degli assegni era stata utilizzata la lampada di Wood ossia a luce ultravioletta e che gli assegni per i quali non era stato rinvenuto alcun segno di contraffazione erano stati semplicemente clonati e quindi probabilmente realizzati su carta provvista di fibrille luminescenti, generalmente immesse quale elemento di sicurezza antifrode. La causa era quindi rinviata all'odierna udienza pe rla precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda di parte attrice è solo parzialmente fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte:
Al fine dell'inquadramento sistematico della responsabilità della banca che ha pagato un assegno bancario non trasferibile a persona diversa da quella cartolarmente legittimata come prenditore, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale tracciato nella pronuncia delle SS. UU. N. 14712/2007, secondo cui “la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di fari sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso”.
Tale orientamento è stato successivamente confermato dalle SS.UU. con le sentenze nn. 12477 e
12478/2018 risolvendo il contrasto giurisprudenziale formatosi tra l'indirizzo che riconosceva alla disposizione del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 43, comma 2 - applicabile anche all'assegno circolare in virtù del richiamo contenuto nel successivo art. 86 della stessa legge e per cui colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento - carattere derogatorio sia alla disciplina di circolazione del titolo di credito a legittimazione variabile, sia alla disciplina ordinaria della responsabilità per inadempimento ex art. 1189 c.c., nel caso di pagamento al creditore apparente (cfr. Cass. civ., sez. I, 7 ottobre 1958, n. 3133;
Cass. civ., sez. I, 9 febbraio 1999, n. 1098; Cass. civ., sez. I, 12 marzo 2003, n. 3654; Cass. civ., sez.
I, 25 agosto 2006, n. 18543; Cass. civ., sez. I, 31 marzo 2010, n. 7949; Cass. civ., sez. III, 10 novembre
2010, n. 22816; Cass. civ., sez. III, 25 agosto 2014, n. 18183; Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2016, n.
3405; Cass. civ., sez. I, 19 luglio 2016, n. 14777; Cass. civ., sez. VI-3, 21 febbraio 2017, n. 4381) e il diverso filone giurisprudenziale, secondo cui la disciplina della responsabilità per l'inadempimento della banca negoziatrice o girataria per l'incasso non diverge da quella comune ex artt. 1176, 1189 e
1218 c.c. (cfr. Cass. civ. sez. I, 9 luglio 1968, n. 2360; Cass. civ., sez. I, 5 luglio 1978, n. 3317; Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 1983, n. 686; Cass. civ., sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9888) hanno affermato, pertanto, il seguente principio: «Ai sensi dell'art. 43, comma 2, R.D. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.».
In particolare, le Sezioni Unite hanno chiarito che la responsabilità della banca negoziatrice ex art. 43 legge assegni è di natura contrattuale "da contatto", in ragione dell'obbligo professionale di protezione operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione; ne hanno tratto la conseguenza che la responsabilità della banca negoziatrice da contatto qualificato - inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. - non è oggettiva e cioè non ricorre "a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore".
Su tale premessa, le Sezioni Unite hanno ricordato infatti che - come da principio consolidato di legittimità - in detta ipotesi si applica il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c.: è perciò consentito all'obbligato di fornire la prova liberatoria che il dedotto inadempimento non gli è imputabile, ovvero non è dovuto a suo fatto e colpa, con la precisazione che la banca negoziatrice essendo tenuta ad osservare nell'adempimento la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. in ragione della sua qualità di operatore professionale - risponde del danno anche in ipotesi di "colpa lieve", ove non abbia fornito la prova liberatoria di avere assolto la propria obbligazione con la diligenza dovuta. Inoltre, le Sezioni
Unite hanno evidenziato la specificità della previsione di cui all'art. 43, comma 2, c.d. Legge assegni, giacché la clausola di intrasferibilità ha la funzione, oltre che di assicurare il pagamento del beneficiario, di impedire la circolazione del titolo, di guisa che la sanzione di responsabilità cartolare
(conseguente al pagamento a soggetto non legittimato) non va confusa con la responsabilità civile derivante dall'errata identificazione dell'effettivo prenditore, osservando che in questi sensi l'art. 43 si pone in rapporto di specialità rispetto alle norme di diritto comune sia in tema di obbligazioni - art. 1189, comma 1, c.c. (pagamento al creditore apparente) -, sia rispetto a quella riferita ai titoli a legittimazione variabile - art. 1992, comma 2, c.c. (adempimento della prestazione) - che circoscrivono entrambe detta responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave.
In tal modo, la funzione assolta dall'art. 43, comma 2, L.A. viene a consistere nell'impedire la circolazione del titolo, predisponendo “una sanzione di responsabilità cartolare, il cui presupposto risiede nella circostanza che non si è pagato ad un soggetto legittimato come prenditore del titolo” e si pone, pertanto, su un piano differente rispetto alla responsabilità civile collegata all'errore nell'identificazione dell'effettivo prenditore. Dunque, la responsabilità risarcitoria della banca, nel caso di pagamento di assegni bancari non trasferibili a soggetto diverso da colui che appare cartolarmente legittimato, non può discendere oggettivamente dall'art. 43, secondo comma, legge assegno, ma rimane collegata alla mancata o negligente identificazione del presentatore del titolo o al colpevole mancato riconoscimento dell'alterazione dello stesso, alla stregua della diligenza richiesta al bancario medio sulla base delle sue conoscenze.
Nella delineata prospettiva della diligenza richiesta alla banca negoziatrice dei titoli, la S.C. ha più volte affermato che, nel caso di pagamento di un assegno circolare trafugato ed alterato, non basta la mera rilevabilità dell'alterazione, occorrendo che la stessa sia visibile “ictu oculi”, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né deve essere un esperto grafologo.
Il Giudice di merito deve, pertanto, verificare se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o -piuttosto – se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo, o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche (Cass., 1377/2016; cfr.
Cass. 6524/2000; 15066/2005; 20292/2011; 6513/2014).
Dunque, la banca negoziatrice non è tenuta a predisporre particolari attrezzature idonee ad evidenziare il falso, né i suoi dipendenti debbono avere una particolare competenza in grafologia, in quanto sussiste la diligenza della banca trattaria allorquando riscontra la corrispondenza delle firme di traenza allo “specimen” depositato dal correntista e la difformità delle sottoscrizioni non sia rilevabile ad un esame attento, benché a vista, del titolo (Cass., n. 12761/1993).
Ciò posto, quello dedotto nel presente giudizio non rientra tra i casi nei quali la responsabilità della banca convenuta va ricondotta all'ipotesi di responsabilità oggettiva di cui all'art. 43, secondo comma, L. Assegno.
Si tratta, invece, di un caso nel quale la responsabilità deve essere valutata alla stregua dell'uso concreto della diligenza richiesta al bancario medio sulla base delle sue conoscenze, in applicazione dei principi generali di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 1992, secondo comma, c.c.
Ne discende allora che, poiché la responsabilità della banca negoziatrice di un assegno (circolare o bancario) è di tipo contrattuale, in base ai principi generali in materia di riparto dell'onere della prova sanciti da SS. UU. N. 13533/2001, una volta allegato l'inesatto adempimento dell'obbligazione di pagamento, spetta alla stessa banca negoziatrice provare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., di aver correttamente operato, non essendo sufficiente una generica prova di diligenza e dimostrare la sussistenza di una impossibilità della prestazione non imputabile alla luce del canone di diligenza del banchiere professionale, ai sensi degli artt. 1176 secondo comma c.c. e 1992, secondo comma, c.c.
Sicché l'indagine che il Tribunale è chiamato ad effettuare riguarda l'osservanza dell'obbligo di diligenza, anche sotto il profilo della colpa lieve, della in relazione al colpevole Controparte_1 mancato riconoscimento della contraffazione del titolo e della sostituzione del nome del beneficiario originario con quello del soggetto che ha presentato all'incasso i nove assegni oggetto di accertamento.
La misura della diligenza richiesta alla banca negoziatrice, in caso di falsificazione del titolo, necessita di “un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto, il grado di esigibilità della diligenza stessa, verificando, in particolare, se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche” (Cass., 1377/2016;
Cass., 6513/2014; Cass., 20292/2011; Cass., 15066/2005; Cass. 6524/2000).
Al riguardo, va osservato che, sebbene ai fini della corretta identificazione del presentatore del titolo l'obbligo di diligenza e di protezione a carico della banca negoziatrice non possa essere spinto fino al punto di imporre all'impiegato addetto di verificare la falsità del documento di identità o di riconoscimento, trattandosi di una cautela estremamente difficile da rispettare anche usando l'ordinaria diligenza, nondimeno, per andare esente da responsabilità, è necessario che essa dimostri di aver adottato tutte le cautele del caso soprattutto in presenza di quegli elementi di sospetto e di allarme innanzi indicati.
Inoltre, alla stregua delle più recenti pronunce della S.C., “In tema di titoli di credito, la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto che successivamente risulti non essere il beneficiario del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non è a lei imputabile, ma, trattandosi di operatore professionale qualificato, contrattualmente responsabile anche per colpa lieve in virtù del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, c.c. e 43, comma 2, R. D. n. 1736 del 1993, è tenuta ad offrire una prova liberatoria in grado di escludere anche tale colpa” (Cass. 17737/2019).
Nella fattispecie in esame, l'odierna attrice ha allegato l'inadempimento contrattuale della CP_2 convenuta, sostenendo che la negoziazione dei titoli è avvenuta in favore di soggetti diversi dagli originari beneficiari, a seguito dell'avvenuta contraffazione dei medesimi titoli, e che a seguito di tale inadempimento – che ha comportato la mancata riscossione degli assegni de quibus da parte dei legittimi destinatari, , 4, Parte_2 CP_8
, , Per_3 CP_4 Controparte_5 Persona_4 [...]
, e – si era vista costretta ad effettuare CP_10 CP_6 Controparte_7 un secondo pagamento in favore degli stessi.
A sostegno delle proprie allegazioni, la ha prodotto copia fotostatica degli assegni, CP_2 successivamente alla negoziazione, contenenti i nomi di beneficiari diversi da quelli originari nonché le dichiarazioni di mancato ricevimento dei titoli da parte dei legittimi beneficiari e copia delle dichiarazioni di nuovo pagamento.
Alla stregua dei superiori principi e di quanto dedotto e provato documentalmente dall'odierna attrice, la convenuta, al fine di evitare l'applicazione dell'art. 1218 c.c. avrebbe dovuto provare la CP_2 diligenza del banchiere professionale di cui agli articoli 1176, comma 2, c.c. e 1992, comma 2, c.c., dimostrando che la contraffazione dei titoli per cui è causa, non era visibile “ictu oculi” in base alle conoscenze del bancario medio e, quindi, di non aver avuto alcuna colpa nella mancata individuazione della contraffazione.
Questo Tribunale si è già espresso, in ipotesi analoghe a quelle per cui è causa, affermando che, qualora la contraffazione del titolo sia avvenuta attraverso la sostituzione del nome del beneficiario, la prova liberatoria possa essere fornita “solo producendo in giudizio l'originale dell'assegno allo scopo di permettere al giudicante di controllare materialmente il titolo e verificare se i segni di falsificazione fossero o meno rilevabili ictu Loculi” (Trib. Roma 7903/2018).
Ebbene, nel caso di specie la convenuta ha prodotto, in originale, tutti i nove assegni per cui è CP_2 causa.
Orbene, l'accertamento condotto dal consulente tecnico, dal quale questo giudice non ha motivo di discostarsi, stante la mancata contestazione delle parti in ordine alle modalità con cui il professionista ha proceduto, ha dato il seguente esito: gli assegni n. 0090304376 - n. 0090306317 - n. 0090309760 - n. 0090309811 - n. 0090319659 - n.
0090319641 e n. 0090320769 alla percezione visiva e tattile non presentano elementi di contraffazione. Il supporto cartaceo si presenta integro, privo di abrasioni o alterazioni chimiche, così pure i caratteri di stampa;
gli assegni n. 0090318088 e n. 0090317995 – entrambi intestati a pur non presentando Persona_8 abrasioni/ alterazioni, palesano sospetti aspetti qualitativi, relativi sia al supporto cartaceo (non filigranato e privo di patinatura) che ai caratteri di stampa imprecisi e sbiaditi, percettivamente rilevabili ad occhio nudo con la semplice osservazione visiva e tattile del titolo (vedere le illustrazioni da pag. 27 a pag. 38) sicché l'osservazione diligente ed accorta dell'operatore preposto all'incasso avrebbe dovuto scrupolosamente catturare tali sospetti elementi di falsità del titolo. Trattandosi di anomalie rilevabili “ictu loculi” e senza che ci sia bisogno di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, può dubitarsi che un operatore bancario di media diligenza, in particolare un addetto allo sportello, avente una certa esperienza nel quotidiano maneggio degli assegni, non le abbia riconosciute e adottato le più opportune cautele tra cui quella di chiedere informazioni alla banca che aveva emesso l'assegno.
Grava, infatti, sull'istituto di credito, un obbligo istituzionale e professionale di protezione di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, dovendo garantire che il titolo di credito venga introdotto (e circoli) nel circuito bancario nel pieno rispetto delle regole legali che ne disciplinano la circolazione e l'incasso.
La diligenza professionale del banchiere nella negoziazione dei titoli di credito comprende un esame del titolo a vista, ma sicuramente non superficiale;
di conseguenza, la responsabilità della banca può essere dichiarata solamente laddove questa abbia pagato un assegno le cui alterazioni erano rilevabili ictu oculi. (cfr., in tal senso, Collegio di Torino, decisione n. 13038/18; Collegio di Napoli, decisioni nn. 5500/19, 1186/ 2017, 3807/2017, 4842/16; Collegio di Milano, decisioni n. 7538/2016, n. 8928/17
e n. 521/17; Collegio di Bari, decisioni n. 7763/2018 e n. 16716/2017).
Orbene nel caso de quo le anomalie riscontrate sui titoli n. 0090318088 e n. 0090317995 potevano essere pacificamente riconosciute dagli impiegati di sportello non essendo necessaria una particolare competenza tecnica ma solo una minima preparazione sulla materia.
La Corte di Cassazione, Sezione civile, con la sentenza n. 6513del 20.03.2014 ha affermato che “nel contesto di riferimento bancario, è riservata al giudice del merito la valutazione in ordine alla rilevanza della falsificazione dell'assegno, nel suo peculiare atteggiarsi, e quale sia, in concreto, il tipo di riscontro che ne riveli l'esistenza”.
Nel fare ciò, il Giudice del merito deve attenersi al seguente principio di diritto: "Nel caso di falsificazione di assegno bancario nella firma di traenza - la quale presenti, nella specie, "un tracciato assolutamente piatto" - la misura della diligenza richiesta alla banca nel rilevamento di detta falsificazione è quella dell'accorto banchiere, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, alla stregua del paradigma di cui all'art. 1176 c.c., comma 2. Ne consegue che spetta al giudice del merito valutare la rispondenza al predetto paradigma della condotta richiesta alla banca in quel dato contesto storico e rispetto a quella determinata falsificazione, attivando cosi un accertamento di fatto volto a saggiare, in concreto e caso per caso, il grado di esigibilità della diligenza stessa;
verifica che, di regola, verrà a svolgersi in base ad un apprezzamento rivolto a verificare se la falsificazione sia, o meno, riscontrabile attraverso un attento esame diretto, visivo o tattile, dell'assegno da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche, ovvero pure in forza di mezzi e strumenti presenti sui normali canali del mercato di consumo e di agevole utilizzo, o, piuttosto, se la falsificazione stessa sia, invece, riscontrabile soltanto tramite attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile e dispendioso reperimento e/o utilizzo o tramite particolari cognizioni teoriche e/o tecniche". Pertanto, questo Giudice all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo le incongruenze rilevate sugli stessi facilmente individuabili tramite un attento esame visivo degli assegni da parte dell'impiegato addetto, in possesso di comuni cognizioni teorico/tecniche.
Per tali motivi va riconosciuta la responsabilità contrattuale per inadempimento della CP_2 convenuta nella negoziazione in relazione a due degli assegni in questione.
Il nesso causale tra l'inadempimento della banca convenuta e il danno subito da emerge CP_11 dal fatto che, in assenza di negoziazione, l'assegno non sarebbe stato pagato ad un soggetto non legittimato e, conseguentemente, l'odierna attrice non sarebbe stata costretta ad effettuare un nuovo pagamento in favore dei propri assicurati.
La banca convenuta ha poi eccepito la sussistenza di un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. di CP_11
per avere la stessa spedito per posta ordinaria ai legittimi intestatari gli assegni di traenza non
[...] trasferibili in contestazione, trattandosi di una modalità di trasmissione e di consegna non sicura e facilmente soggetta ad episodi di sottrazione/furto dei plichi spediti.
In ordine a tale questione, questo Giudicante ritiene non configurabile un concorso colposo dell'Istituto trattario/emittente per aver spedito i titoli trafugati e contraffatti con posta ordinaria anziché con posta assicurata.
A tale soluzione è pervenuto in considerazione della mancanza di un nesso di causalità giuridica tra la condotta eventualmente negligente della banca mittente e l'evento dannoso consistente nella condotta inadempiente della banca negoziatrice del titolo in mancanza della diligenza professionale richiesta.
Difatti, sebbene per la prevalente giurisprudenza di legittimità il fatto colposo ex art. 1227 c.c. possa ricomprendere “qualsiasi condotta negligente od imprudente che costituisca causa concorrente dell'evento, e quindi (…) anche un comportamento antecedente”, quest'ultimo deve comunque essere
“legato da nesso eziologico con l'evento medesimo” (cfr. Cass. Civ. 15 marzo 2006, n. 5677).
Si è, dunque, seguito l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che aveva esplicitamente escluso che la spedizione di un assegno a mezzo del servizio postale possa rilevare ai fini del concorso colposo ex art. 1227 c.c., in quanto, “in materia di spedizione, per via postale ordinaria, di un titolo di credito pagabile all'ordine, munito della clausola di non trasferibilità, ove il pagamento a soggetto non legittimato sia attribuibile a negligenza della banca negoziatrice, ai fini della valutazione comparativa dell'incidenza o meno della colpa del creditore-emittente nella determinazione del danno, da accertare in concreto e alla luce del principio di “causalità adeguata”, non rilevano né il rischio generico assunto dall'emittente nell'affidarsi al servizio postale ordinario, né le modalità con le quali è stato spedito il plico postale” (cfr. Cass., Civ., Sez, III, 17 gennaio 2019, n. 1049).
Tale orientamento escludeva l'applicabilità dell'art. 1227 c.c. in quanto “l'evento dannoso prodottosi non dipende dall'inoltro dell'assegno a mezzo del plico postale – evenienza questa, da cui può solo derivare la conseguenza dell'appropriazione del titolo da parte del non legittimato – ma dalla condotta dell'ente giratario per l'incasso, siccome responsabile del pagamento n favore di un soggetto diverso dal beneficiario” (Cass. 10 febbraio 2018, n. 2520; Cass. 4 novembre 2014, n. 23460).
Si rileva, inoltre, che anche gli artt. 83-84 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, concernenti il divieto di includere nella corrispondenza ordinaria denaro o preziosi, erano considerati irrilevanti nei casi analoghi a quello in esame, in quanto tali norme pongono un divieto che attiene esclusivamente ai rapporti fra l'ente postale e gli utenti, al fine di prevenire condotte e comportamenti fonte di responsabilità per le parti del rapporto stesso, onde ne risulterebbe l'irrilevanza al di fuori di quel rapporto, ma soprattutto in considerazione del fatto che l'assegno non trasferibile non è equiparabile né agli oggetti preziosi, né al denaro, né alle carte di valore esigibili al portatore (Cass. 7618/2010, Cass., 20911/2018).
Si era ritenuto, difatti, che la spedizione con posta ordinaria, anziché con posta assicurata, del titolo successivamente contraffatto non poteva essere causalmente messa in collegamento con l'evento dannoso de quo, concretizzatosi nel successivo pagamento ad un soggetto diverso dal titolare originariamente indicato. Evento questo che, nella specie, sarebbe stato evitato qualora la Banca negoziatrice avesse rifiutato, in osservanza dei doveri di protezione sulla stessa gravanti, di procedere al pagamento dell'assegno in assenza di ulteriori verifiche/controlli sulla genuinità del titolo presentato per l'incasso, alla luce delle evidenti anomalie che lo stesso presentava.
In effetti, la maggiore garanzia della sicurezza dei sistemi di pagamento dovrebbe essere offerta proprio dalla gestione dei medesimi da parte di soggetti (banche ed istituti assimilati) dotati di specifiche competenze e professionalità e assoggettati a stringenti obblighi di diligenza proprio al fine di assicurare la correttezza dei pagamenti anche a fronte di eventuali fatti illeciti di terzi.
Di poi, la notorietà e frequenza degli episodi di sottrazione di titoli di credito inviati a mezzo posta ordinaria, anziché determinare il concorso di colpa del mittente/danneggiato nell'evento dannoso, avrebbe dovuto costituire circostanza ulteriore alla luce della quale si imporrebbe alle banche negoziatrici – soprattutto in presenza di altri elementi di sospetto circa l'effettiva titolarità del titolo presentato per l'incasso- una maggiore attenzione nelle operazioni di negoziazione del titolo medesimo, con conseguente innalzamento della diligenza richiesta.
Sul tema del concorso di colpa del mittente/danneggiato che ha spedito con posta ordinaria l'assegno successivamente trafugato e contraffatto, sono recentemente intervenute le SS.UU. che con la sentenza del 26/05/2020, n. 9769, nel comporre il contrasto giurisprudenziale in materia, ha affermato il principio secondo il quale “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”.
Tale pronuncia, dopo aver riconosciuto l'inesistenza di norme giuridiche che escludono l'utilizzazione della posta ordinaria per i pagamenti a distanza – inclusi gli artt. 83 -84 D.p.R. 29 marzo 1973, n. 156- richiama le modalità di prestazione del servizio postale così come disciplinate dal d.m. 26.2.2024 vigente all'epoca dei fatti, per poi affermare che “la scelta di avvalersi della posta ordinaria per la trasmissione dell'assegno al beneficiario, pur in presenza di altre forme di spedizione o di strumenti di pagamento ben più moderni e sicuri, si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente, che non può non costituire oggetto di valutazione ai fini della individuazione della causa dell'evento dannoso (….) Tale esposizione volontaria al rischio, o comunque la consapevolezza di porsi in una situazione di pericolo, è stata ritenuta da questa Corte sufficiente a giustificare il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.”.
Il pur autorevole arresto della SS.UU. non può essere condiviso da questo Giudicante, dovendosi ribadire – conformemente alla giurisprudenza di merito formatasi dopo il pronunciamento delle SS.
UU. (cfr. Trib. Milano, 07.07.2020 n. 7818; Trib. Roma, n. 13173/2000) – il principio dell'insussistenza di un concorso di colpa del mittente/danneggiato che utilizza il servizio di posta ordinaria per la spedizione di un assegno bancario/circolare, in assenza di un nesso di causalità giuridica con l'evento dannoso.
Infatti, in senso critico rispetto alle argomentazioni utilizzate dalle SS.UU., va osservato come l'utilizzo della posta raccomandata o assicurata non comporti il trasporto e lo smistamento del plico secondo canali diversi, separati o preferenziali e più sicuri rispetto alla posta ordinaria.
Difatti, se è vero che nel momento della consegna, la lettera raccomandata o assicurata debba essere consegnata a mani del destinatario o di persona autorizzata al ritiro e non possa essere immessa nella cassetta postale, è altrettanto vero che ciò attiene alla sola fase della consegna, rimanendo il differente mezzo di spedizione privo di rilevanza per tutte le precedenti fasi di lavorazione (trasporto e smistamento), durante le quali più verosimilmente la corrispondenza viene intercettata e trafugata.
D'altro canto, una volta effettuata la consegna, la lettera risulta dai registri interni presa n carico dal portalettere, rendendo in tal modo facilmente identificabile il soggetto che ne ha preso il controllo.
Neppure potrebbe rilevare in concreto la circostanza che la spedizione con raccomandata o assicurata possa essere monitorata dal mittente, dal momento che il breve lasso di tempo intercorrente tra il trafugamento dell'assegno e la sua presentazione all'incasso non consentirebbe comunque di rilevare un ritardo anomalo, tale da far legittimamente insorgere sospetti nel mittente/danneggiato.
Altrettanto contraddittoria è l'affermazione delle SS.UU. secondo la quale la scelta di uno strumento di spedizione a loro dire inaffidabile e comportante un maggior rischio di trafugamento, finirebbe con l'aggravare ingiustamente “la posizione della banca trattaria o negoziatrice, maggiormente esposta alla possibilità di andare incontro a responsabilità, e quindi costretta a munirsi di strumenti tecnici sempre più sofisticati e costosi per l'identificazione dei presentatori e del contrasto dell'uso di documenti falsificati”.
Se, infatti, la responsabilità della banca negoziatrice non è di natura oggettiva ma, come si è detto, ricade nei parametri della responsabilità contrattuale fondata sull'obbligo di adempimento diligente ex articolo 1176 c.c., la stessa “è ammessa a provare che l'inadempimento non è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'articolo 1176, 2° comma c.c.”
(SS.UU. 12477/2018).
Sicché, là dove la contraffazione del titolo o dei documenti di identificazione del prenditore non sia riconoscibile in forza di una verifica condotta secondo i parametri della diligenza qualificata, cui la banca negoziatrice è comunque tenuta, la stessa non potrà essere considerata inadempiente e, conseguentemente, non potrà essere condannata ad alcun risarcimento del danno.
Considerato, dunque, che la banca negoziatrice è chiamata in ogni caso a comportarsi secondo un parametro di diligenza professionale qualificata nel valutare la correttezza del titolo e nell'identificare il presentatore all'incasso, non si comprende in forza di quale principio essa, qualora non si fosse attenuta al proprio obbligo di condotta diligente, dovrebbe essere considerata meno responsabile (o meglio, corresponsabile con il mittente/danneggiato) per il solo fatto che l'assegno pagato non correttamente, fosse stato spedito con lettera ordinaria.
Tanto più in considerazione del fatto che, nella fase del pagamento, gli obblighi di adempimento gravanti sulla banca negoziatrice rimangono immutati qualsiasi fosse stata la forma di spedizione del titolo utilizzata dal mittente/danneggiato.
In conclusione, deve escludersi che la spedizione a mezzo posta ordinaria del titolo successivamente contraffatto configuri un antecedente necessario dell'evento dannoso de quo concretizzatosi nel pagamento di un assegno contraffatto da un soggetto diverso dal titolare originariamente indicato. Evento che, va ribadito ancora una volta, sarebbe stato evitabile qualora la banca negoziatrice avesse rifiutato, in osservanza dei doveri di protezione sulla stessa gravanti, di proceder al pagamento dell'assegno alla stregua delle dovute verifiche/controlli sulla contraffazione del titolo presentato all'incasso.
Ne deriva che risultano integrati tutti gli estremi per configurare la responsabilità contrattuale esclusiva della ex art. 1218 c.c., per violazione del precetto di cui all'art. 1176 Controparte_1
c.c., comma 2, c.c. non avendo la stessa dimostrato -com'era suo onere fare – di aver adoperato la diligenza del bonus argentarius nella negoziazione dei titoli in contestazione.
In conclusione, la domanda promossa da risulta fondata e, pertanto, in Parte_1 accoglimento della stessa, va dichiarata la responsabilità contrattuale della la Controparte_1 quale va condannata al pagamento della somma di Euro 6.645,24 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, in favore di Parte_1
Le spese di lite stante l'accoglimento parziale della domanda possono andare compensate.
Le spese per la consulenza tecnica sono poste a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella persona del Giudice IA IA De OR, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento della domanda, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 1242,00, oltre interessi legali dalla domanda Parte_1 Parte_4 al saldo effettivo;
2) Compensa le spese del giudizio.
3) Pone le spese per la consulenza tecnica a carico di entrambe le parti.
Così deciso in Roma il 18.12.2025
Il Giudice
IA IA De OR