Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/02/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Unico dott.ssa Valentina Pierri ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3327/2023 RG, avente ad oggetto 66
Parte 1
vertente
TRA
C.F. C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte 2
Giuseppe Pagliuca;
Ricorrente
E
Controparte 1 (C.F. e P.IVA P.IVA 1 ), in persona del CP 2 p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Pedicino;
Resistente
Conclusioni: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 30.10.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
CP_1Con ricorso ex art. art. 281 decies cpc, depositato in data 24.10.2023 e notificato al
[ …..] in data 15/01/2024, Parte 2 adiva l'intestato Tribunale all'uopo espondendo: di essere proprietario di un immobile adibito a civile abitazione riportato nel NCEU del Comune di CP_1 al foglio 11 p.lle 64 sub 3 e 66, con affaccio sulla strada comunale denominata via Forna
in CP 1;
- di aver necessità di eseguire lavori di manutenzione alla facciata dell'immobile, impediti dalla presenza di un braccio portante un apparecchio di pubblica illuminazione comunale collocato sulla predetta facciata;
che in data 26/10/2018 inoltrava diffida al Controparte 1 affinché provvedesse alla rimozione del braccio portante un apparecchio di illuminazione pubblica, segnalando ancora che la presenza del predetto elemento impediva l'esecuzione dei lavori e causava ulteriori danni alla facciata dell'immobile;
- che, stante l'inerzia del Comune di CP_1, il ricorrente presentava ricorso per ATP ex art. 696
c.p.c.; che il CTU nominato in sede di ATP accertava che il braccio dell'apparecchio costituisce una limitazione per un eventuale intervento manutentivo;
che nonostante gli esiti della consulenza espletata, il Comune di CP 1 non aderiva alla mediazione né ottemperava alla richiesta.
·
Controparte 1 con condanna alla rimozione del braccio di pubblica illuminazione comunale con le relative opere ed appoggi, il tutto con relativo ripristino dello stesso quo ante;
condanna a carico del convenuto al risarcimento dei danni in favore dell'istante, per come
•
saranno accertati in corso di causa, o in quell'altra maggiore o minore di Giustizia che l'Ill.mo Giudice vorrà liquidare in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata dal fatto dannoso all'effettivo soddisfo;
In via del tutto subordinata, salvo gravame:
Condanna a carico del convenuto alla rimozione temporanea del braccio di pubblica
.
illuminazione comunale, per consentire il rifacimento della facciata dell'immobile attoreo,
e risarcimento dei danni in favore dell'attore, per come saranno accertati in corso di causa, ovvero in via equitativa ex art. 1226 c.c.
In ogni caso, condannare parte convenuta alle spese e compensi del C.T.U. nell' a.t.p. ex art. 696 c.p.c. innanzi al Tribunale di Avellino R.G. 822/2022. Con vittoria di spese, compensi legali oltre IVA e C.P.A. come per legge, oltre al rimborso forfettario spese 15%, per il procedimento ex art. 696 bis c.p. nonché per la presente causa e con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 16.02.2024 si costituiva in giudizio il
Controparte 1 eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e facendo rilevare, in via preliminare, che il CP 1 non aveva mai ostacolato l'esecuzione dei lavori sul predetto immobile espressamente manifestando la propria disponibilità allo spostamento momentaneo del punto luce della pubblica illuminazione tramite la ditta CP 3 a ciò deputata. Evidenziava tuttavia che "... come risulta dai riscontri forniti dall'Ufficio Tecnico comunale alle richieste dell'odierno ricorrente, è stato anche chiarito che il pubblico servizio di illuminazione, esistente da oltre un ventennio, giusta servitù di cui al R.D. n.1775 dell'11/12/1933, garantisce sulla strada prospiciente il fabbricato de quo l'adeguata e opportuna elettrificazione per cui la sua interruzione, protratta per lungo tempo, lascerebbe al buio un tratto di strada di circa mt. 40,00 con conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità e che pertanto l'organizzazione delle attività di rimozione del braccio e di successivo rimontaggio devono essere concordate con il
Gestore della pubblica illuminazione per limitare lo spegnimento nel periodo temporale strettamente necessario alle eventuali opere manutentive a farsi sulla parte del fabbricato".
Concludeva pertanto per il rigetto della domanda dichiarativa dell'inesistenza della servitù di infissione del braccio e di risarcimento danni. Con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 30.10.2024, la causa, istruita solo documentalmente, sulle conclusioni precisate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co c.p.c.
*** 1. In via preliminare, deve evidenziarsi che il presente procedimento va qualificato come actio negatoria servitutis, avendo agito l'attore al fine di far accertare l'inesistenza della servitù di infissione esercitata dal Controparte_1 mediante il braccio di pubblica illuminazione comunale installato sulla facciata dell'immobile del ricorrente.
La domanda è fondata e va accolta.
In relazione alla ripartizione dell'onere probatorio a carico della parti in tale ipotesi, la Suprema
Corte ha costantemente statuito che la parte che agisce con l'actio negatoria servitutis non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
al convenuto incombe, invece, l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dell'attore (cfr. in tal senso Cass., n. 1409/2007, Cass. n. 10149/2004, Cass. 12166/2002,
Cass. 4120/2001; tra le pronunce di merito C. App. Palermo, 29-06-1991 secondo cui "la prova che spetta all'attore in negatoria servitutis riguarda la proprietà della cosa, che può risultare anche dalle ammissioni della parte avversaria;
per contro, resta a carico del convenuto o dei convenuti la prova del titolo costitutivo del preteso e contestato diritto sulla cosa altrui").
In altri termini, in caso di negatoria servitutis, le posizioni delle parti sono invertite, nel senso che il convenuto assume le vesti sostanziali di attore e in quanto tale ha l'onere di dimostrare, secondo i dettami di cui all'art. 2697 c.c., l'esistenza della servitù negata da chi ha promosso il giudizio e ha chiesto al Giudice adito un accertamento in tal senso.
Ciò posto, dall'esame del fascicolo processuale ed in particolare da quello dei documenti allegati emerge con chiarezza che il ricorrente ha fornito, senza che peraltro siano state sollevate contestazioni in merito da parte dell'ente convenuto, la prova del proprio diritto di proprietà sull'immobile e dunque della sua legittimazione attiva (cfr. copia dell'atto di compravendita per notaio Per 1 del 16.7.2012, con il quale il ricorrente acquistò da Persona 2 l'immobile in questione, allegato n. 2 alla produzione del ricorrente).
Risulta peraltro incontestata, oltre che accertata in sede di ATP ed emergente dalla documentazione fotografica in atti, la circostanza relativa alla presenza del braccio di pubblica illuminazione installato sulla facciata dell'immobile attoreo.
Ebbene, avendo parte attrice provato i fatti posti a fondamento della propria pretesa ripristinatoria, ossia l'occupazione dell'immobile di sua proprietà da parte dell'ente convenuto, era onere del
Controparte_1 prova la sussistenza di un titolo costitutivo del preteso diritto di mantenere il braccio in questione infisso sulla proprietà altrui.
In particolare, parte convenuta avrebbe dovuto dedurre e provare che esisteva un'autorizzazione del proprietario (o dei danti causa) all'installazione del braccio ovvero che, in mancanza di tale consenso, era stata costituita sull'immobile apposita servitù secondo la procedura ablatoria prescritta ex lege, con il pagamento della relativa indennità.
Del resto, occorre rammentare che, per l'imposizione di servitù di elettrodotto, è necessario accertare il rilascio della preventiva autorizzazione all'impianto della linea da parte della competente autorità (art. 108 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775). CP Nella specie, tuttavia, l' convenuto non ha affatto dimostrato il verificarsi di tale condizione, ed anzi nulla ha dedotto in merito al rilascio dell'autorizzazione amministrativa.
Come sottolineato in giurisprudenza, "l'apprensione sine titulo del fondo privato per la realizzazione di elettrodotto non determina costituzione della corrispondente servitù, secondo il principio della cosiddetta occupazione acquisitiva (non essendone ravvisabili gli estremi rispetto ai diritti reali su bene altrui), ma configura un illecito a carattere permanente, il quale perdura fino a quando non venga rimosso l'impianto, o ne cessi l'esercizio, o non sia regolarmente costituita detta servitù. Tale illecito implica il diritto del proprietario del fondo al risarcimento del danno, ed inoltre, qualora difetti l'autorizzazione di cui all'art. 108 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 (sicché il comportamento dell'autore integri mera attività materiale priva di connotati pubblicistici), anche il diritto alla restitutio in integrum" (Cass. n. 9726/91).
Stante il mancato assolvimento degli oneri probatori incombenti sull'ente convenuto, in accoglimento della actio negatoria servitutis proposta dal ricorrente, il Controparte_1 va dunque condannato all'immediata rimozione del corpo illuminante posizionato sulla facciata dell'immobile attoreo.
2.- Va ora esaminata la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente, il quale deduce di aver subito danni patrimoniali in conseguenza della condotta ostruzionistica dell'ente resistente, che avrebbe impedito l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'immobile.
La domanda è infondata e va respinta.
In sede di ATP, è stato accertato che "I danni da infiltrazione riscontrati nell'immobile sono dovuti ad umidità di risalita capillare, conseguente ad un non adeguato sistema di drenaggio perimetrale
(vespaio) e ad una non idonea impermeabilizzazione delle murature controterra. Come è riscontrabile, i danni da umidità sono diffusi anche ad altri locali al piano terra dell'immobile ovvero in locali laddove l'attore non reclama danni, e su muri arretrati rispetto alla strada, a testimonianza della generale e diffusa problematica della risalita capillare interessante l'immobile".
....Il fenomeno dell'umidità ascendente, nel caso specifico, risulta aggravato dai seguenti fattori: rivestimento esterno del paramento murario che rallenta e al limite impedisce l'evaporazione dell'acqua di risalita nella muratura perimetrale, probabile presenza di acque meteoriche non adeguatamente allontanate dalle strutture fondali, eventuali perdite dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche convogliate dalle pluviali ed allontanate con inadeguate tubazioni e/o all'insufficiente tenuta dei pozzetti presumibilmente interni al vano fondale...".
E' dunque accertato che i danni all'immobile sono ricollegabili causalmente a criticità proprie del bene (non adeguato sistema di drenaggio e non idonea impermeabilizzazione delle murature).
Il ricorrente non ha dato prova che, nel tempo intercorso tra la prima richiesta di rimozione della installazione sino all'introduzione del presente giudizio, la condizione dell'immobile si sia aggravata. Difetta dunque la prova di un danno (inteso in termini di aggravamento) causalmente riconducibile alla condotta del CP 1 resistente.
La domanda risarcitoria va rigettata.
3.- Tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande proposte, sussistono i presupposti per compensare per metà le spese di lite - ivi comprese quelle relative alla fase di ATP - ponendo la residua metà a carico di parte dell'ente resistente.
Le spese di CTU svoltasi ante causam vanno poste a carico di ciascuna parte in misura della metà, tenuto conto del fatto che l'accertamento preventivo ha investito anche profili risarcitori inerenti la verifica delle cause delle infiltrazioni e del nesso di causalità con la condotta del CP_1 rispetto alle quali il ricorrente è risultato soccombente.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Valentina Pierri, definitivamente pronunciando nel giudizio n.3327/2023 RG, così provvede: 1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accertata l'inesistenza della servitù di infissione esercitata dal Controparte_1 sulla facciata dell'immobile del ricorrente (in catasto fabbricati del
Comune di CP_1 al foglio n° 11 particelle 64 sub. 3 e 66 categoria A/4), condanna il CP 1
[...] alla rimozione del braccio di pubblica illuminazione comunale collocato sulla facciata dell'immobile del ricorrente;
2) rigetta la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente;
3) compensa per metà le spese di lite e condanna il Controparte_1 in persona del Sindaco p.t., al pagamento della residua metà delle predette spese di lite, che liquida in misura già dimezzata:
- per il giudizio di ATP, in € 143,00 per spese ed in € 1.200,00 per compenso professionale, nonchè rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA dovuti come per legge, con attribuzione;
- per il presente giudizio, in € 143,00 per spese ed in € 1.400,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA dovuti come per legge, con attribuzione;
4) condanna il Controparte_1 in persona del Sindaco p.t, al rimborso in favore del ricorrente della metà delle spese di ATP, come liquidate nell'ambito del proc. 822/2022 RG.
Così deciso in Avellino il 27 febbraio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Pierri