Articolo 4 della Legge 28 marzo 1991, n. 120
Articolo 3
Versione
26 aprile 1991
Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 600 milioni per l'anno 1991, in lire 1.150 milioni per l'anno 1992 e in lire 1.700 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Norme a favore del personale dipendente non vedente".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 26 aprile 1991