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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/05/2025, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico, nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 21.05.2025
allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
letto l'art. 281 sexies cpc;
lette le note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
6253 dell'anno 2022 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
con sede legale in Milano alla Piazza Filippo Meda n.4, codice fiscale Parte_1
e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Pt_2
[...
, partita iva n. , rapp.ta e difesa, in virtù di mandato in calce P.IVA_1 P.IVA_2
all'atto introduttivo dall'avv. Roberto Rainone
-OPPONENTE-
CONTRO
, C.F. , rapp.to e difeso dall'avv.to Fabio Controparte_1 C.F._1
Rosario Bottoni, C.F. in virtù di procura in calce al D.I. n.1650/2022 C.F._2
reso dal Tribunale di Salerno, ed elett.te dom.ti in Salerno (SA) alla Piazza S.Francesco n.12
- OPPOSTA – SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 13.07.2022, la società Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1650/2022, reso dal Tribunale di Salerno in data 23.06.2022, in favore del sig. , avente ad oggetto la consegna della Controparte_1
copia degli estratti di conto corrente bancario n.16042, dall'inizio del rapporto, quindi dal
1998 sino all'anno 2004. L'opponente eccepiva la prescrizione del diritto azionato per decorso del termine, evidenziando che, l'odierno opposto, lasciava infruttuosamente decorrere il termine decennale, atteso che la prima richiesta risultava essere stata formulata in data 31.03.2021, ovvero decorsi oltre 10 anni dall'apertura del c.c. risalente all'anno 1998.
In data 03.11.2022 si costituiva in giudizio il sig. evidenziando comein Controparte_1
realtà, già in data 23.06.2011, con Racc.te AR 84123110623024790-14353091840-6 (avvisi di ricevimento sottoscritti dalla banca prodotti nella memoria ex art.183 VI° II° termine del
20.01.2023) aveva richiesto per il tramite di altro legale di fiducia, la copia della documentazione bancaria relativa alle rate del piano di ammortamento, addebitate sul conto corrente bancario, collegato al contratto di mutuo, dall'inizio del rapporto (1998) al fine di verificare la corretta contabilizzazione delle somme da parte della banca opponente.
Contestava quindi integralmente quanto dedotto ed eccepito dalla banca opponente ed insistendo per la consegna della documentazione mancante, poi richiesta anche in via istruttoria ex art.210 c.p.c.
Con ordinanza del 21.04.2023, il Giudice ordinava all' opponente di esibire in giudizio ex art.210 cpc gli estratti di c/c dal 2001 al 2004. Con una prima istanza di revoca dell'ordinanza del 21.06.2023, la si opponeva alla richiesta di esibizione e non ottemperava all'ordine CP_2
di esibizione del Giudice. In data 10.11.2023 la banca depositava una nuova istanza di revoca dell'ordine di esibizione ex 210 cpc. All'esito del nuovo contraddittorio con scambio di note di trattazione, il Giudice confermava l'ordinanza resa ex art.210 cpc, e rinviava le parti per la decisione del giudizio ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 21.05.2025.
A seguito della esecuzione dell'obbligo di fare intentata dal sig. per Controparte_1
ottenere la documentazione oggetto dell'ordine di esibizione, la banca depositava una ennesima richiesta di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art.649 cpc. In sede di esecuzione forzata, avvenuta in data 05.04.2025 la dichiarava, all'ufficiale CP_2
giudiziario di non essere più in possesso di ulteriore documentazione per decorso termine decennale. Il Giudice, all'esito del contraddittorio e delle note depositate dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione, confermando l'udienza del 21.05.2025 per la decisione della causa.
L'opposizione proposta è fondata e merita di essere accolta.
La banca ha sollevato l'eccezione di intervenuta prescrizione decennale del diritto di consegna ex art. 119, co. 4, TUB in relazione alla documentazione avente data anteriore al
31.12.2004.
E' bene precisare che l'art. 119 TUB non prevede un termine di prescrizione ma si limita ad individuare il limite di tempo entro il quale la banca ha l'obbligo di conservare la documentazione inerente alle singole operazioni poste in essere dal cliente, della quale quest'ultimo, ha il diritto di ottenere copia a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla relativa richiesta. Tale diritto sorge indubbiamente dal contratto, ma si concretizza soltanto a seguito della proposizione della relativa richiesta,
in mancanza della quale non diviene neppure attuale l'obbligazione della banca, il cui inadempimento scatta soltanto a seguito dell'esercizio, da parte di uno dei soggetti indicati,
della facoltà normativamente contemplata, ed a condizione che sia spirato inutilmente il termine entro il quale la richiesta dev'essere soddisfatta (cfr. Cass., Sez. I, 29/11/2022, n.
35039). Si tratta di "un diritto potestativo, che viene esercitato mediante richiesta avanzata dal cliente che determina la decorrenza di un termine prescrizionale a ritroso, con decorrenza dalla data della richiesta, e verificando quali operazioni vi siano incluse, tra quelle cui la stessa si riferisce.
Con specifico riguardo alla documentazione bancaria, sussiste il diritto del correntista, ex art. 119, comma 4, T.U.B., di ottenere dall'istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull'estratto conto nell'ultimo decennio, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto;
tale diritto si configura come un diritto sostanziale autonomo, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, ragione per cui, per il suo riconoscimento, non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta.
Stante, quindi, il diritto sostanziale ex art. 119, comma 4, c.p.c. riconosciuto al correntista di chiedere e ottenere dalla banca tutta la documentazione contabile inerente al rapporto, è
evidente che nel caso in cui il correntista - attore non produca la documentazione contabile a sostegno della domanda, né tanto meno dimostri di avere avanzato, prima del giudizio,
richiesta alla banca, ai sensi della citata norma, di acquisizione della detta documentazione contabile e di non avere ricevuto riscontro o di avere avuto un diniego alla detta richiesta,
tale carenza probatoria non può essere colmata mediante l'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. rivolto alla banca e avente a oggetto la documentazione contabile inerente al rapporto bancario. In altri termini, l'ordine di esibizione ex art. 210 del codice di rito non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante.
Il termine decennale è stato confermato dalla Suprema Corte con la recente decisione
(Cassazione civile sez. I, 02/05/2025, (ud. 18/12/2024, dep. 02/05/2025), n.11521), prevedendo
“ In tema di rapporti bancari, questa Corte ha infatti affermato che il termine decennale entro il quale
la banca è tenuta alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni bancarie, ai sensi
dell'art. 119, comma quarto, cit., costituisce espressione di un principio di carattere generale,
applicabile anche ai contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 385 del 1993
e, ancor prima, della legge 17 febbraio 1992, n. 154 sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di
rilascio della copia che l'applicazione del termine decennale si desumono dalla lettura della normativa
codicistica (art. 2220 cod. civ.) e di quella speciale in materia bancaria, come fornita dalla
giurisprudenza di legittimità, non essendovi spazio per un'interpretazione delle stesse che affermi la
sussistenza dell'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine, e risultando il cliente
ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documenta-zione entro
un lasso di tempo notevolmente ampio, in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di
conservazione della banca (cfr. Cass., Sez. I, 29/11/2022, n. 35039).”
Facendo applicazione dei superiori principi al caso in esame, si osserva che il Consiglio con la domanda monitoria ha richiesto la consegna di copia degli estratti conto del c/c 16042 dal Dalla documentazione versata in atti risulta provato che a seguito di specifica richiesta del correntista del 5.8.2014 la provvedeva ad inviare gli estratti conto dal 2004 al 2009. CP_2
Con la richiesta indicata da parte opposta, ovvero la lettera del 23.06.2011 allegata alla memoria ex art. 183 cpc n. 2, il Consiglio chiedeva la consegna dei conteggi relativi al finanziamento del 1998 e il piano di ammortamento senza fare alcun riferimento agli estratti conto.
Pertanto considerato l'obbligo per gli istituti di credito di conservare la documentazione per un periodo di dieci anni decorrenti per gli estratti conto dalle singole operazioni, ne consegue che poiché la prima richiesta relativa alla consegna degli estratti conto risale al
2014 correttamente la ha consegnato la documentazione contabile relativa al decennio CP_2
anteriore alla richiesta.
Pertanto, in applicazione dei principi di diritto sopra enucleati, l'opposizione deve essere accolta.
Venendo alle spese processuali spese le stesse in considerazione dei recenti contrasti giurisprudenziali in materia sussistono giusti motivi per compensarle integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1650/2022 disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo.
2) Compensa integralmente le spese di giudizio.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1998 al 31.12.2004.