Ordinanza presidenziale 9 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 6 novembre 2024
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 29/05/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01197/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01360/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1360 del 2024, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. - Prefettura di Agrigento, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento n. -OMISSIS-del 23.07.2024, con cui la Prefettura di Agrigento ha emesso una interdittiva antimafia nei confronti della ricorrente;
- della Determina n. -OMISSIS-del 27.09.2024, con cui il Comune di -OMISSIS- ha disposto di “revocare in danno della ditta -OMISSIS- s.r.l. l’aggiudicazione del contratto relativo all’esecuzione di lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo relative al progetto esecutivo di demolizione e ricostruzione palestra scolastica plesso -OMISSIS-”;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi, e consequenziali citati nei predetti provvedimenti – mai comunicati o trasmessi al ricorrente, ivi incluse segnalazioni, pareri, relazioni, corrispondenza ed eventuali atti istruttori;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente - premesso di essersi aggiudicata l’appalto di lavori di manutenzione straordinaria lungo le Strade Provinciali zona ovest della Provincia di Agrigento - ha impugnato il provvedimento n. -OMISSIS-del 23.07.2024, con cui la Prefettura di Agrigento ha emesso nei suoi confronti una interdittiva antimafia e la Determina n. -OMISSIS-del 27.09.2024, con cui il Comune di -OMISSIS- ha disposto di revocare in suo danno l’aggiudicazione del contratto relativo all’esecuzione di lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo relative al progetto esecutivo di demolizione e ricostruzione palestra scolastica plesso -OMISSIS-.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I. SULLA VANIFICAZIONE DELLE GARANZIE PROCEDIMENTALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 BIS L. 241/1990 VIOLAZIONE DELL’ART. 92 D.LGS. 159/2011.VIOLAZIONE DELL’ART. 6 E 13 CEDU VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO E DEL DIRITTO DI DIFESA EDEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO CONTRADDITTORIETÀ, INCOERENZA ED IRRAGIONEVOLEZZA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI ILLOGICITÀ, ARBITRIO E INGIUSTIZIA MANIFESTI.
Secondo la ricorrente l’Amministrazione si sarebbe limitata a reiterare i contenuti del preavviso di rigetto, ignorando del tutto gli argomenti addotti, ed omettendo di prendere posizione sulle questioni poste dalla ricorrente.
II. SULLA MAGGIORE AMPIEZZA DEL SINDACATO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO NELLA PRESENTE CONTROVERSIA COME SANZIONEPER LA VIOLAZIONE DELLE GARANZIE PROCEDIMENTALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/1990 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ E PERPLESSITÀ DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 13 DELLA CEDU VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO E DEL DIRITTO DI DIFESA. VIOLAZIONE DELL’ART. 24 COSTITUZIONE ILLOGICITÀ, ARBITRIO E INGIUSTIZIA MANIFESTI.
La ricorrente sostiene che laddove, come nel caso in esame, l’Amministrazione non abbia offerto all’interessato la possibilità del contraddittorio endoprocedimentale, allora il Giudice acquisterebbe un sindacato forte in ordine alla sfera decisionale dell’Amministrazione. Sarebbe evidente l’illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui non risulta sorretto da un accertamento condotto nel rispetto dei principi che governano l’istruttoria nel procedimento amministrativo.
III. INCONSISTENZA DEGLI ELEMENTI INERENTI L’ODIERNA RICORRENTE ASSENZA DI UN PERICOLO DI CONDIZIONAMENTO. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/1990 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 84, 90 E SS. DLGS 159/2011.IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, ARBITRIO E INGIUSTIZIA MANIFESTI.
La ricorrente deduce che il legale rappresentante della società sarebbe estraneo alla vicenda oggetto di indagine, se non per una insignificante e sfortunata fornitura di pietre (del valore di 1.000,00 euro, protrattasi per soli due giorni sui quattro mesi di durata complessiva dei lavori) in occasione dei lavori di rifacimento di un tratto di una strada provinciale sita nel territorio di -OMISSIS-. Contesta per il resto e ritiene comunque privi di fondamento i restanti assunti su cui si fonda il provvedimento impugnato vale a dire che:
1) nell’esecuzione dei lavori nel Comune di -OMISSIS-, l’esecuzione di una fornitura di pietrame da parte del sig. -OMISSIS-in favore della società ricorrente sarebbe sintomatica di una contiguità della società ricorrente con ambienti controindicati;
2) la coniuge del legale rappresentante della società ricorrente avrebbe dei rapporti di parentela con soggetti controindicati;
3) in occasione di alcuni lavori nel comune di -OMISSIS-, sarebbero emersi degli elementi che avrebbero lasciato supporre un pericolo di influenza da parte di soggetti controindicati;
4) nel periodo dal 2008 al 2013 il ruolo di responsabile Tecnico della società ricorrente sarebbe stato svolto dal cognato della sorella di due soggetti a loro volta soci di una società poi attinta da interdittiva.
IV. IN SUBORDINE: ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO NELLA PARTE IN CUI NON HA TENUTO CONTO DELLE EVENTUALI MISURE ALTERNATIVE RISPETTO ALLA INTERDITTIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 94 BIS DLGS 159/2011, RELATIVO ALL’APPLICAZIONE DELLE MISURE COLLABORATIVE ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COSTITUZIONE E DEL PRINCIPIO DI LEALE AMMINISTRAZIONE.
Secondo la ricorrente al netto dei meri rapporti parentali, gli elementi di cui la Prefettura dispone si ridurrebbero unicamente a due isolate vicende di cui una, quella relativa ai lavori di -OMISSIS-, svoltasi nel 2014 e l’altra, quella della fornitura di -OMISSIS- nell’ottobre 2022. Ciò avrebbe dovuto indurre la resistente Prefettura ad apprezzare la tenue intensità del pericolo di condizionamento, e per contro la certa possibilità di ottenere bonifica dell’impresa individuale attraverso misure alternative rispetto alla misura interdittiva.
2. - Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità dei provvedimenti impugnati si sono costituiti il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Agrigento i quali hanno depositato memorie e documenti.
3. - In vista dell’udienza di merito la difesa di parte ricorrente ha depositato il provvedimento del Tribunale di Palermo - Sez. Misure di Prevenzione del 23 aprile 2025, con il quale la ricorrente è stata ammessa al controllo giudiziario per la durata di un anno.
4. - Alla pubblica udienza del 13 maggio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. - Il ricorso è infondato alla stregua di quanto appresso specificato.
5.1. - Non sussiste la violazione del contraddittorio, dedotta con il primo motivo, atteso che, con la nota n. -OMISSIS-, in data 9/04/2024, la Prefettura ha comunicato al legale rappresentante della società in esame il preavviso di informazione antimafia interdittiva sulla scorta delle risultanze istruttorie, con facoltà di produrre osservazioni al riguardo e chiedere l’audizione. L’audizione dell’interessato si è svolta presso la Prefettura e le correlative osservazioni al suddetto preavviso non sono state ritenute tali da privare di fondamento predette risultanze istruttorie. Pertanto, nella riunione tenutesi presso la Prefettura, il Gruppo Interforze Antimafia ha ritenuto sussistenti i presupposti e le condizioni per proporre l’adozione del provvedimento impugnato in presenza di elementi indiziari, utili a delineare la possibilità del condizionamento della società, che impongono in chiave preventiva e cautelare attese le finalità del procedimento antimafia, di considerare la sussistenza del pericolo della infiltrazione mafiosa nella stessa.
5.2. - Il secondo ed il terzo motivo che possono essere congiuntamente esaminati in quanto strettamente connessi risultano infondati.
Come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza anche del Consiglio di Stato, “…la verifica della legittimità dell’informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire una ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali (quale è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ai fini dell’adozione dell’interdittiva occorre, da un lato, non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ciò che connota la regola probatoria del “più probabile che non” non è un diverso procedimento logico, ma la (minore) forza dimostrativa dell’inferenza logica, sicché, in definitiva, l’interprete è sempre vincolato a sviluppare un’argomentazione rigorosa sul piano metodologico, “ancorché sia sufficiente accertare che l’ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale” (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483).
Come ribadito dalla Sezione (27 dicembre 2019, n. 8883, riprendendo un ormai consolidato orientamento del giudice di appello), l’informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell’autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa.
Ha aggiunto la Sezione (n. 8883 del 2019) che lo stesso legislatore – art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 – ha riconosciuto quale elemento fondante l’informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”. Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell’impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori…” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 25 novembre 2021, n. 7890).
Per quanto attiene agli elementi indiziari, deve rammentarsi che i dati e i fatti valorizzati dal Prefetto devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, al fine di valutare l’esistenza o meno di un pericolo di permeabilità della struttura imprenditoriale a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell’amministrazione; e, d’altro canto, non è necessario che la Prefettura fornisca la “effettiva prova” del condizionamento, per quanto sopra rilevato dalla costante giurisprudenza (v. in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. III, 5 gennaio 2024, n. 193; C.G.A. Sez. giurisd., 18 settembre 2023, n. 593).
Nel caso di specie il rischio di infiltrazione e di condizionamento nell’esercizio dell’attività di impresa si rinviene in un ampio quadro di insieme che tiene conto di più fattori quali a) il nucleo familiare di appartenenza attorno al quale gravitano soggetti con specifiche criticità per fatti di criminalità comune ed organizzata, b) il territorio di riferimento e nello specifico quello di -OMISSIS-, notoriamente condizionato dalla operatività di organizzazioni criminali di stampo mafioso, c) il settore economico dei lavori edili, stradali e similari nei suddetti territori comunali, individuato in questa provincia come ad alto rischio.
Ciò emerge nitidamente dall’ordinanza di applicazione di misure cautelari n. -OMISSIS- R.G. G.I.P. e n. -OMISSIS- R.G.N.R. Mod. 21 D.D.A. emessa il 26/02/2024 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, a carico di sette soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di far parte dell’associazione criminale di stampo mafioso denominata “cosa nostra” operante nei territori di -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Detta ordinanza riporta significativi elementi in ordine ai rapporti intercorsi tra i pregiudicati ed esponenti della consorteria mafiosa ed i responsabili di alcune imprese operanti in quel territorio e, in particolare, con il rappresentante legale e socio di maggioranza della -OMISSIS- s.r.l.
Ed invero dal menzionato provvedimento giudiziario, nel contesto dell’indagine sono emersi chiari indicatori dell’infiltrazione criminale realizzata per il tramite dei soggetti indagati, anche con riferimento all’appalto per i lavori lungo il tratto stradale della SP 47 che il 10/05/2022 è stato aggiudicato alla -OMISSIS- s.r.l., commissionati nell’ambito dell’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per i lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade SS.PP.-zona ovest della provincia di Agrigento 2021.
Inoltre le risultanze istruttorie derivanti dalle acquisizioni informative delle Forze di Polizia sul conto della socia di minoranza della -OMISSIS-, coniuge convivente del legale rappresentante della società, rilevano che la stessa (a sua volta imparentata con esponente di spicco della consorteria criminale “cosa nostra”), oltre ad esser stata deferita il 15/03/2019 all’Autorità Giudiziaria per falsità materiale, falsità ideologica e truffa, è stata rinviata in giudizio per il reato di cui agli artt. 110 e 640 c.p. Dal complesso degli elementi tratti dall’anzidetto provvedimento giudiziario emerge la ricorrenza di ripetuti contatti ed incontri tra l’amministratore della -OMISSIS- s.r.l. e più esponenti di sodalizi criminali referenti di famiglie mafiose della cui appartenenza al sodalizio criminale era perfettamente e completamente consapevole.
Del tutto correttamente, pertanto, dall’analisi di tali rapporti la Prefettura ha tratto il rischio – secondo il principio del “più probabile che non” – che il suddetto amministratore sia sottoposto all’influenza di sodalizi di stampo mafioso, considerato il perdurare dei rapporti con soggetti, anche nell’ambito del contesto familiare di riferimento, che si caratterizza per la contiguità con associazioni a delinquere di stampo mafioso operante nel territorio agrigentino.
Tale conclusione va inquadrata nei principi elaborati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di interdittiva antimafia (ed estensibili all’iscrizione nella white list) che fanno perno sulla anticipazione della soglia di difesa sociale tipica dell’informativa, la quale “per la sua natura cautelare e preventiva, non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell’azione cautelativa e rispetto alla quale sono per legge rilevanti fatti e vicende anche solo sintomatici ed indizianti, al di là dell'individuazione di accertate responsabilità penali. Perché possa emettersi un legittimo provvedimento interdittivo è, infatti, sufficiente il "tentativo di infiltrazione" avente lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato; onde intercettare una simile fattispecie di “pericolo”, occorre poi che gli elementi raccolti non vengano osservati in modo atomistico ma unitario, sì che la valutazione scaturisca da una considerazione del complessivo quadro indiziario, nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri. Tale impostazione è, d’altra parte, coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell'intimidazione, dell'influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite” (Cons. Stato, Sez. III, 12/06/2024. n. 5284).
5.3. - È altresì infondata la censura con cui il ricorrente deduce la mancata applicazione, da parte della Prefettura, di una misura di prevenzione collaborativa, prevista dall’art. 94 bis del Codice antimafia.
La norma, com’ è noto presuppone, in base al principio di proporzionalità, che la più grave misura interdittiva venga adottata se non sia possibile, alla luce del quadro indiziario a carico, l’applicazione di misure alternative.
L’occasionalità dell’agevolazione dei tentativi infiltrativi è riscontrabile quando il quadro probatorio restituisce una situazione tale per cui le possibilità di contatto, anche eventuale, tra l’impresa e la criminalità mafiosa hanno carattere episodico, tali per cui, una volta eliminata la possibilità di contatto, è possibile per l’impresa intraprendere un proficuo percorso di legalità, immune da eventuali futuri tentativi di ingerenza mafiosa. La valutazione sull’occasionalità dei tentativi di infiltrazione mafiosa ha natura prognostica in quanto è teleologicamente preordinata a verificare che l’impresa possa in futuro bonificarsi ed affrancarsi dal ravvisato, sia pur eventuale, condizionamento delle infiltrazioni mafiose. Ne deriva allora che il Prefetto è chiamato ad accertare, sulla base del materiale probatorio reso disponibile nel corso del procedimento, se, grazie all’applicazione della misura di prevenzione collaborativa, l’impresa possa attrezzarsi in modo adeguato al fine di scongiurare in futuro quegli eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa diretti a condizionare l’impresa che hanno fatto scattare l’interdizione amministrativa.
Il Prefetto, dunque, prima di emettere l’interdittiva antimafia, è tenuto a compiere un giudizio prognostico per verificare se l’impresa, attraverso un adeguato percorso di bonifica, possa emendarsi e reinserirsi nel contesto economico sano. Ma, nel caso in esame, come si evince dalla motivazione dell’informativa interdittiva (v. pagg. 11-12), tale giudizio prognostico è stato effettuato dal Prefetto di Agrigento il quale ha ritenuto che gli elementi richiamati nel provvedimento impugnato costituiscano circostanze incompatibili con il concetto di occasionalità. Tale aspetto è stato dunque vagliato dalla resistente Prefettura che ha considerato gli stretti legami di parentela e cointeressenze tra l’operatore economico di che trattasi e soggetti condannati per fatti di criminalità organizzata, tra l’altro compromessi con organizzazioni mafiose, tale da far ritenere plausibile il rischio di condizionamento di questi ultimi delle dinamiche gestionali ed economiche della società ricorrente.
6. - Non vale a superare le conclusioni cui è pervenuta la resistente Prefettura l’intervenuto decreto del Tribunale di Palermo - Sez. Misure di Prevenzione n. -OMISSIS- del 23 aprile 2025 di ammissione della ricorrente al controllo giudiziario per la durata di un anno.
Ed invero secondo condivisa giurisprudenza:
- “nel sistema delle relazioni fra prevenzione amministrativa e prevenzione penale antimafia “vanno esclusi in capo al Tribunale di prevenzione, poteri di controllo dei presupposti della interdittiva antimafia, venendo altrimenti ad introdursi nel sistema una duplicazione del controllo sulla legittimità della misura interdittiva e segnatamente sulla sussistenza o meno dei presupposti (cfr. in tal senso Cass. Penale sentenza Sez. 6, del 9 maggio 2019, n. 26342)” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 29/04/2020, n. 1588);
- “… la valutazione del giudice della prevenzione penale si fonda su parametri non sovrapponibili alla ricognizione probabilistica del rischio di infiltrazione, che costituisce invece presupposto del provvedimento prefettizio, e rispetto ad essa si colloca in un momento successivo. Non è pertanto casuale che nella sistematica normativa il controllo giudiziario (e le relative valutazioni: inclusa quella sull’ammissione) presupponga l’adozione dell’informativa: rispetto alla quale rappresenta un post factum. Pretendere di sindacare la legittimità del provvedimento prefettizio alla luce delle risultanze della (successiva) delibazione di ammissibilità al controllo giudiziario, finalizzato proprio ad un’amministrazione dell’impresa immune da (probabili) infiltrazioni criminali, appare dunque operazione doppiamente viziata: perché inevitabilmente diversi sono gli elementi (anche fattuali) considerati – anche sul piano diacronico – nelle due diverse sedi, ma soprattutto perché diversa è la prospettiva d’indagine, id est l’individuazione dei parametri di accertamento e di valutazione dei legami con la criminalità organizzata …” (Cons. Stato, Sez. III, 04/02/2021, n. 1049).
Diverse sono pertanto le finalità dell’informativa rispetto a quelle del controllo giudiziario; diverse le Autorità pubbliche cui sono affidate le decisioni in merito; diverse le Magistrature chiamate a valutare fatti e vicende; e di tale diversità, del resto, prende atto lo stesso giudice delle misure di prevenzione nel sopra citato decreto, allorché afferma - nel ritenere sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda di ammissione al controllo giudiziario - di riconoscere “le ragioni sottese all'irrogazione dell'interdittiva (in questa sede - si ribadisce - non sindacabili) …”.
7. - In conclusione, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato.
8. - Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa l’ampia sfera di discrezionalità attribuita al Prefetto in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Mulieri | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.