Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00037/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00224/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 224 del 2024, proposto da Naturamica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Monforte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- l’Assessorato agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea della Regione Siciliana, AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l’IPA – Ispettorato provinciale agricoltura di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso cui domiciliano;
- il Comune di Camporotondo Etneo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Di Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto del Dirigente del Servizio 11 – IPA di Messina n. 5615/2023 del giorno 8 novembre 2023, con il quale: si revocava il D.D.S. n. 6114/2011 del 13 dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti il 12 Gennaio 2012 reg. 1 foglio 197 di concessione alla ricorrente di un contributo di Euro 116.817,13 pari al 60% della spesa ammessa di Euro 194.695,15 relativo al progetto esecutivo ammesso a finanziamento ai sensi della misura 121 del PSR 2007/2013; si disponeva la restituzione ad AGEA dell'importo di Euro 107.771,30 liquidato a titolo di saldo, maggiorato degli interessi legali maturati a partire dalla data di valuta di incasso del 25 Maggio 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea della Regione Siciliana, di AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell’IPA di Messina e del Comune di Camporotondo Etneo;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il dott. DI AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe affidando il ricorso ai seguenti motivi.
1. Violazione di legge. Travisamento dei fatti. Insufficienza di motivazione.
1.1. Con l’impugnato decreto n. 5615/2023, l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Messina avrebbe sostanzialmente proceduto all’annullamento d’ufficio del decreto del Dirigente del Servizio 10° - Ispettorato Agricoltura di Messina n. 892/2017 del 6 Aprile 2017 a distanza di oltre sei anni e sei mesi dall’adozione di tale decreto e quindi oltre il termine di diciotto mesi di consumazione del potere di autotutela decisoria previsto dal comma primo dell’art. 21 nonies della legge 241/1990.
1.2. Le violazioni indicate nell’impugnato decreto n. 5615/2023 sarebbero anteriori al citato decreto n. 892/2017, con cui sarebbero state approvate le risultanze della relazione di accertamento finale di regolare esecuzione lavori redatta in seguito all’esame tecnico – contabile ed amministrativo della documentazione prodotta con l’istanza di accertamento del saldo finale e al “verbale di sopralluogo controlli in sito” redatto in data 10 Maggio 2016 (in cui si afferma testualmente, come già esposto nelle “premesse” del presente atto, che “dalla documentazione esaminata e dalle verifiche effettuate in sede di controllo in sito si ritiene che: le precitate opere e/o acquisti risultano funzionali e funzionanti; le precitate opere realizzate e/o acquisti corrispondono a quelle contabilizzate e risultano giustificate con regolari fatture quietanzate e con le modalità di pagamento previste dalle Disposizioni Attuative e Procedurali Misure a Investimento FSR Sicilia 2007 – 2013; le precitate opere e/o acquisti risultano conformi all’iniziativa progettuale approvata e agli obiettivi della misura; la documentazione presentata risulta esaustiva ai fini dell’erogazione dell’aiuto”) ed ha approvato il rendiconto dell’importo di contributo di Euro 107.771,30 a fronte delle spese sostenute e riconosciute ammissibili.
1.3. Tali presunte violazioni anteriori al suddetto decreto n. 892/2017 sarebbero comunque inesistenti fondandosi sostanzialmente (anche se non espressamente affermato nel suddetto provvedimento impugnato) sull’erroneo presupposto che la Cooperativa Sociale ricorrente, per non incorrere nella revoca del suddetto provvedimento di concessione alla stessa del suddetto contributo di Euro 116.817,13, non avrebbe dovuto eseguire i lavori mediante affidamento all’Azienda C.E.A. Cooperativa Cantieri Edili ed affini costituente un ramo d’azienda della medesima Cooperativa, potendo invece, in base all’art. 36 DPR n. 633/1972, un ramo d’azienda (avente contabilità separata) di una società affidare ad un altro ramo d’azienda (avente contabilità separata) della medesima società l’esecuzione di una o più prestazioni formanti oggetto di regolare fattura emessa dal ramo d’azienda della medesima società all’altro ramo d’azienda della stessa società, dovendosi considerare ininfluente il fatto che tutto si svolgerebbe con un’unica partita IVA in quanto previsto da una norma fiscale, che dispone per lo stesso soggetto giuridico l’obbligo di un’unica partita e l’obbligo di tenere la contabilità separata per ogni ramo d’azienda (art. 36 DPR n. 633/1972); la società ricorrente avrebbe emesso le fatture per le attività svolte da un ramo d’azienda all’altro ramo d’azienda, che sarebbero state considerate sostanzialmente autofatture e pertanto non giustificativo di spesa dalla Guardia di Finanza e dal suddetto Dirigente del Servizio 11, in contrapposizione con il dettato normativo; quindi, il contratto di appalto stipulato in data 19 gennaio 2013 tra la “Masseria di Forte Milè” (ramo d’azienda agroturistica, avente contabilità separata, della “Naturamica Società Cooperativa Sociale”) e la “CEA – Coop. Cantieri Edili ed affini” (ramo d’azienda avente contabilità separata della “Naturamica Società Cooperativa Sociale”) sarebbe valido, regolare, non “ideologicamente falso” e non “artatamente predisposto”, e da tale contratto di appalto non sarebbe “scaturita l’emissione di falsi documenti giustificativi delle spese con finalità di ottenere l’erogazione di contributi pubblici”; non sarebbe quindi stata commessa alcuna “violazione delle procedure convenzionali per la scelta dei fornitori”.
1.4. Peraltro comunque non sussisterebbe nel caso di specie alcuna “violazione delle procedure convenzionali per la scelta dei fornitori”, atteso che tutte le voci di spesa contenute nella predetta domanda d’aiuto presentata dalla società ricorrente sarebbero state previste dal prezziario regionale, mentre il punto 6.1 (“criteri per l’ammissibilità delle spese – investimenti materiali realizzati da privati”) delle “Disposizioni attuative e procedurali generali delle misure a investimento – parte generale” (contenenti lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all’attuazione delle misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013 e successive modifiche ed integrazioni), espressamente richiamate dall’art. 7 (“Ammissibilità delle spese”) del suddetto “decreto di concessione dell’aiuto” n. 6114/2011 del 13 dicembre 2011, prevedrebbe che, soltanto “nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non compresi nelle voci dei prezziari utilizzati a livello regionale, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, è necessario adottare una procedura di selezione di basata sul confronto tra almento tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico – economici, viene ritenuto il più idoneo” e che “l’acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente” e quindi non escluderebbe le opere realizzate con commesse interne, mentre tale esclusione sarebbe invece espressamente prevista dal successivo punto 6.2 (“investimenti immateriali realizzati da privati”), il quale prevedrebbe che “per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, attività divulgative etc.) al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l’incarico, in base non solo all’aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all’affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo in concorrenza”.
1.5. Contrariamente a quanto affermato nel suddetto decreto di revoca impugnato, non sussisterebbe alcuna “creazione artificiale delle condizioni contabili necessarie all’ottenimento del contributo (prelievi in contanti ai fini della costituzione della provvista per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore fittizio, in realtà società facente capo alle stesse persone di riferimento del committente)” dato che la società ricorrente, con deliberazione assembleare del 28 dicembre 2012 avrebbe istituito (e ne ha approvato il relativo regolamento), un fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale da destinare alla sottoscrizione da parte dei soci sovventori, in esecuzione degli artt. 4.1 comma secondo e 21 – 25 dello Statuto sociale e dell’art. 4 della legge 59/1992, finalizzato alla gestione del progetto di ammodernamento dell’azienda agricola dell’importo di euro 194.695,00, approvato e finanziato al 60% ai sensi della suddetta misura 121, alla cui copertura per il restante 40% (pari ad euro 77.878,00) doveva concorrere la società ricorrente; i prelievi per i pagamenti al fornitore sarebbero stati effettuati da tale Fondo, il quale sarebbe stato alimentato dai versamenti dei soci che ne avevano sottoscritto le azioni.
1.6. Per quanto poi riguarda le circostanze rilevate in campo, sulla cui base si sarebbe ritenuto che la società ricorrente non avrebbe rispettato l’obbligo di non alienare e non mutare la destinazione dei beni o di porzione di essi nei cinque anni successivi al pagamento del saldo, avvenuto in data 24 maggio 2017 e quindi sino al 23 maggio 2022:
1.6.1. l’assenza del quinto modulo di serra (preesistente al suddetto “verbale di sopralluogo controllo in sito” redatto in data 10 maggio 2016 e al suddetto decreto n. 892/2017 del 6 Aprile 2017 e nota sia ai redattori di tale verbale di sopralluogo sia all’organo che ha adottato tale decreto n. 892/2017) sarebbe dovuta al fatto che tale quinto modulo di serra sarebbe stato spostato su un altro fondo dell’azienda agricola, sito nel Comune di Capo d’Orlando, che avrebbe rilasciato l’autorizzazione per la sua installazione;
1.6.2. la mancanza di copertura delle serre sarebbe soltanto momentanea e dovuta al vento eccessivo che distruggerebbe periodicamente i film plastici applicati alle serre (riacquistati più volte e applicati più volte) e le colture insistenti all’interno della serra e pertanto si sarebbe optato per l’utilizzo del terreno su cui insistono le serre in una fase estivo-autunnale, diversa da quella in cui ha effettuato il sopralluogo la Guardia di Finanza (marzo 2021) con la conseguenza che le serre non sono in stato di abbandono poiché nel mese di marzo dell’anno 2021 non vi sarebbe stata in atto alcuna coltivazione a causa del vento eccessivo;
1.6.3. l’impianto di campi officinali sarebbe stato realizzato, come risulterebbe dal “verbale di sopralluogo controllo in sito” redatto in data 10 maggio 2016, e presumibilmente non sarebbe stato rinvenuto dalla Guardia di Finanza in data 11 marzo 2021 in piena pandemia, essendo in quel momento ancora pieno di erbacce;
1.6.4. anche il frutteto sarebbe stato realizzato, come risulta dallo stesso predetto “verbale di sopralluogo controllo in sito” redatto in data 10 maggio 2016, e presumibilmente non sarebbe stato rilevato dalla Guardia di Finanza in data 11 marzo 2021, non essendo entrati i militari della Guardia di Finanza dentro le particelle dove insisterebbe il frutteto ed essendosi limitati i militari a costeggiare l’area in quel momento piena di erbacce.
L’Amministrazione si è costituita ed ha spiegato difese nel merito.
All’udienza del 20 novembre 2025 la causa è stata trattata e trattenuta in decisione; in tale sede, in particolare, è stato dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cpa, circa la sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, per essere la revoca fondata sull’inosservanza di obblighi esecutivi.
Trattandosi della revoca di un contributo per carenze in fase di esecuzione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, nel solco della giurisprudenza della Sezione secondo cui «…- il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, richiamata sul punto la giurisprudenza, da cui il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi, secondo cui «…Giurisprudenza consolidata afferma che, allorché la controversia verta sulla concessione o revoca di contributi o pubbliche sovvenzioni, il riparto di giurisdizione deve fondarsi sulla natura giuridica della situazione fatta valere in giudizio. Sicché sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in tutti i casi in cui il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, dovendosi limitare l'amministrazione alla mera verifica dei presupposti richiesti dalla normativa, non residuando alla stessa margini di discrezionalità in ordine all'erogazione (Cons. St. ad. plen. n. 17/2013; sez. III, n. 501/2012); nonché nelle ipotesi in cui la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo, e si contesta l'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo, essendo in questi casi il privato titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario (Cons. St. ad. plen., n. 6/2014; Cass. civ. sez. un. n. 25211/2015)…» (CGARS, Sez. Giurisdizionale, 17 maggio 2018, n. 290; analogamente, anche per richiami di giurisprudenza, TAR Marche, Sez. II, 16 ottobre 2023, n. 633, secondo cui «…la giurisdizione spetta al giudice ordinario qualora la vertenza attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento dei beneficiari alle condizioni statuite in sede di erogazione…»)”…» (sentenza della Sezione 8 marzo 2024, n. 928, che comunque si colloca nel solco della linea interpretativa della Corte di cassazione: ex plurimis , anche per richiami di giurisprudenza, Cass. civ., SS.UU. civ., ord. 16 luglio 2024, n. 19484).
Il giudizio ricade quindi nell’ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario competente per territorio, avanti al quale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cpa, è consentito riproporlo entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Le spese di lite, attesa la decisione in rito e la mancanza, nel provvedimento impugnato, dell’indicazione specifica del Giudice cui era possibile impugnarlo, possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EP LE, Presidente
DI AM, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DI AM | EP LE |
IL SEGRETARIO