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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/02/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice della sezione XI Dott. Enzo Bucarelli
Visto il ricorso iscritto al N. 3570/2024 R. G.
proposto da:
, (C.F. ) con domicilio eletto Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. ZUCCHETTA GABRIELE, che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri
parte ricorrente
nei confronti di
difeso dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1 parte resistente
visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza del 20.2.2025 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;
atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta della suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
Ritenuto che, la causa, all'esito della trattazione scritta della stessa, possa essere definita, all'esito della camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo della lettura, viene depositata telematicamente.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del dott. Enzo Bucarelli, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 3570/2024 R. G.
promosso da:
nata il [...] in [...]/PI SI (C.F.: Parte_1
) residente Rua Lucido Freitas 1364 Centro Norte Teresina/PI SI per C.F._1 sé stessa e congiuntamente al signor nato il [...] in [...]/MA Controparte_2
Basile per i figli minori nata il [...] e Persona_1 Persona_2 nato il [...] entrambe in Teresina/PI SI (proc. speciale ad litem A);
[...]
nata il [...] in [...]/RO SI (C.F.: Parte_2
) residente in [...], 1988 Reis Veloso Parnaiba/PI C.F._2
SI per sé stessa e congiuntamente a nato il [...] in [...]/PI Controparte_3
SI per i minori nata il [...] e nato il Persona_3 Parte_3
25.10.2011 entrambi in Parnaiba/PI SI (proc. speciale ad litem A);
nato il [...] in [...]/PE SI (C.F.: ) Parte_4 C.F._3 residente in [...], 697 Jockey Teresina/PI SI (proc. speciale ad litem A);
nato il [...] in [...]/PI SI (C.F.: Parte_5
) residente in [...]da VA 1179 Ap 504 Bairro Ininga C.F._4
Teresina/PI SI per sé stesso e congiuntamente a nata il [...] in Persona_4
Teresina/PI SI per la minore nata il [...] in [...]/PI SI Persona_5
(proc. speciale ad litem A);
nata il [...] in [...]/PI SI (C.F.: Parte_6
) residente in [...]. Raul Lopes 1905 Ibiza ap. 1203 Teresina/PI SI per C.F._5 sé stessa e congiuntamente a nato il [...] in Persona_6
Teresina/PI SI per il minore nato il [...] in [...] Persona_7 Per_8
SI (proc. speciale ad litem A);
[...]
nato il [...] in [...]/PI SI (C.F.: ) Parte_7 C.F._6 residente in [...]154 Torre 3 ap. 78 Parque 10 , SI per sé Parte_8 Parte_9
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stesso e congiuntamente a nata il [...] in [...]è Dos Parte_10
Campos/SP SI per la minore ata il 08.08.2021 in Sao Persona_9
Josè dos Campos/SP SI;
nata il [...] in [...]/PE SI (C.F.: Parte_11
) residente in bloco G ap 504 Residecial Monumental C.F._7 C.F._8
Noroeste, Brasilia/DF SI per sé stesa e congiuntamente a nato il Persona_10
24.12.1977 in Joao Pessoa/PB SI per i minori nato il [...] e Persona_11 nato il [...] entrambi in Brasilia/DF SI (proc. speciale ad Persona_12 litem B);
nato il [...] in [...]/PE SI (C.F.: Parte_12
) residente in [...]25 Ap. 501 Madalena C.F._9 Pt_13
SI (proc. speciale ad litem B);
nato il [...] in [...]/PE SI (C.F.: Parte_14
) residente in [...] ap 1401 SI (proc. C.F._10 Pt_13 speciale ad litem B);
nato il [...] in [...]/PE SI (C.F.: Controparte_4
residente in [...] ap 1401 SI (proc. C.F._11 Pt_13 speciale ad litem B);
nata il [...] in [...]/PE SI (C.F.: Parte_15
) residente in [...]
Recife/PE SI per sé stessa e congiuntamente a VA ND nato il Controparte_5
11.09.1968 in Recife/PE SI per i minori nata il [...] e Persona_13
nata il [...] in [...]/PE SI (proc. speciale ad litem B); Persona_14
ata il 26.03.1953 in Recife/PE SI (C.F.: ) Parte_16 C.F._13 residente in Rua Uriel Paes Barreto 25 Ap. 501 Madalena Recife/PE SI (proc. speciale ad litem B);
nato il [...] in [...]/PE SI (C.F.: Parte_17 C.F._14 residente in Av Boa Viagem, 462, edf Giuseppe Benvenuti ap. 801 Recife/PE SI per sé stesso e congiuntamente a nata il [...] in [...]/PE SI per la Persona_15 minore ata il 02.01.2018 in Recife/PE SI (proc. speciale ad litem Persona_16
B);
i cui codici fiscali sono stati ricostruiti, in assenza di attribuzione da parte dell'Autorità Italiana, ai meri fini dell'iscrizione a ruolo della causa dallo scrivente difensore, rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriele Zucchetta C.F. – Fax: +39 04221699971 - PEC C.F._15 iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Treviso Email_1 giuste procure speciali ad litem
parte ricorrente
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2,
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parte resistente costituita
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere Controparte_1 alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di Persona_17 he in data 26.05.1865 cittadino italiano emigrato in SI dalla Liguria.
[...]
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
In forza di suddetta documentazione delineavano la linea genealogica della famiglia.
Nello specifico deducevano che:
Il signor che in data 26.05.1865 nacque in Genova come risultante da Archivio Persona_17 storico di Stato Civile del Comune di Genova Leve dal 1814 al 1865 Comune di Genova come da allegato (all.1);
dall'unione affettiva di (rectius come da All.CN) in 09.10.1902 Persona_18 Persona_17 nacque (rectius come da rettifica in calce all'atto medesimo) nella Persona_18 Persona_19 città di Porto Alegre/RS SI (matr.n.: 099804 01 55 1902 1 00047 114 0001613 24) come da allegato (all.3);
dall'unione affettiva (rectius matrimonio la cui certificazione non è reperibile ma la cui esistenza
“figlio legittimo” e “moglie” viene dichiarata nell'atto medesimo, e sempre del medesimo matrimonio si precisa che al punto n. 37 vi è la ricostruzione giudiziale del suindicato certificato mancante) di con (rectius rettifica in calce all'atto medesimo Persona_19 Persona_20 Persona_21 in data 09.02.1947 nacque ricorrente nella città di Recife/PE
[...] Parte_4
SI (matr.n.07497101551947100060281002668759) come da allegato (all.4);
sempre dalla medesima unione in data 07.01.1949 nacque Parte_14 richiedente nella città di Recife/PE SI (matr. n. 074971 01 55 1949 1 00066 147 0033380 60) come da allegato (all.5);
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sempre dalla medesima unione in data 26.03.1953 nacque Parte_16 richiedente nella città di Recife/PE SI (matr. n. 074971 01 55 1953 1 00080 277 0050635 81) come da allegato (all.6);
sempre dalla medesima unione in data 14.12.1954 nacque Persona_22 richiedente nella città di Recife/PE SI (matr. n. 074971 01 55 1954.1.00090 053 0061679 23) come da allegato (all.7);
sempre dalla medesima unione in data 22.01.1957 nacque Parte_12 richiedente nella città di Recife/PE SI (matr. n. 074971 01 55 1957 1 00098 182 0071756 97) come da allegato (all.8);
successivamente in data 27.02.1966 contrasse matrimonio (religioso registrato il 05.03.1966) con nella città di Teresina/PI SI Parte_4 Controparte_6
(matr.n.079640 01 55 1966 2 00059 310 0000158-15) come da allegato (all.9);
successivamente in data 13.02.1979 contrasse matrimonio on Persona_22
nella città di SI (matr.n. 076018 01 55 1979 3 00007 025 Persona_23 Pt_13
0003625 99) come da allegato (all.10);
da codesto matrimonio in data 16.09.1979 nacque Parte_2 ricorrente, nella città di Porto Velho/RO SI (matr.n. 09568701551979100135208006618530) come da allegato (all.11);
successivamente in data 22.01.1980 contrasse matrimonio Parte_14 con nella città di SI (matr.n. 01 55 1980 Controparte_7 Pt_13 P.IVA_1
300008103000437397) come da allegato (all.12);
da codesto matrimonio in data 26.02.1980 nacque ricorrente, nella Parte_11 città di Recife/PE SI (matr.n.075101 01 55 1980 1 00026 128 0030468 13) come da allegato
(all.13);
sempre dal medesimo matrimonio in data 23.04.1981 nacque Parte_15 ricorrente nella città di Recife/PE SI (matr.n. 074799 01 55 1981 1 00013 202 0014983 91) come da allegato (all.14);
dal matrimonio di con in data Pt_4 Parte_4 Controparte_6
18.05.1981 nacque ricorrente nella città di Parte_6
Teresina/PI SI (matr.n.07960 01 55 1981 1 00038 298 0064009-16) come da allegato (all.15);
dal matrimonio di on ) in data 04.05.1981 Persona_22 Persona_23 nacque , ricorrente nella città di Recife/PE SI (matr.n. 075101 01 Parte_17
55 1981 1 00033 184 0039087 44) come da allegato (all.16);
dal matrimonio di con in data Parte_4 Controparte_6
22.05.1982 nacque ricorrente nella città di Teresina/PI Parte_1
SI (matr.n.079640 01 55 1982 1 00045 071 0075033-89) come da allegato (all.17);
dal matrimonio di on ) in data Parte_14 Controparte_7
08.09.1983 nacque ella città di Recife/PE SI (matr.n. Controparte_4
074799 01 55 1983 1 00019 161 0021895 16) come da allegato (all.18);
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dal matrimonio di con in data Parte_4 Controparte_6
29.12.1983 nacque ricorrente nella città di Teresina/PI Parte_5 Parte_1
SI (matr.n.079640 01 55 1984 1 00054 214 0090889-29) come da allegato (all.19);
sempre dal matrimonio di on ) in data Parte_4 Controparte_6
14.07.1986 nacque ricorrente nella città di Teresina/PI SI (matr.n. Parte_7
148064 01 55 1989 1 000191 117 0140930-56) come da allegato (all.20);
successivamente in data 17.11.2006 contrasse matrimonio Parte_1 con nella città di Teresina/PI SI (matr.n. 079640 01 55 2006 2 00046 Controparte_2
077 0018240-49) come da allegato (all.21);
da codesto matrimonio in data 08.06.2007 nacque richiedente minore Persona_1 nella città di Teresina/PI SI (matr.n.148064 01 55 2007 1 00046 251 0013751-16) come da allegato (all.22);
successivamente in data 11.01.2008 contrasse matrimonio con Parte_11 [...] nella città di Recife/PE SI (matr.n.074799 01 55 2008 3 00043 203 0012802 Persona_10
95) come da allegato (all.23);
dall'unione affettiva di con da VA ND in Parte_15 Controparte_5 data 28.09.2009 nacque richiedente minore nella città di Persona_13
Recife/PE SI (matr.n.076018 01 55 2009 1 00151 259 0175084 24) come da allegato (all.24);
dall'unione affettiva di con in data Parte_2 Controparte_3
25.10.2011 nacque richiedente minore nella città di Parnaiba/PI SI Parte_3
(matr.n.140624 01 55 2011 1 00508 051 0136067-11) come da allegato (all.25);
dal matrimonio di con ) in data 25.06.2013 Parte_1 Controparte_2 nacque , richiedente minore nella città di Teresina/PI SI Persona_2
(matr.n.148064 01 55 2013 1 00410 250 0308815-17) come da allegato (all.26);
sempre dall'unione affettiva di dall'unione affettiva di con Parte_15 CP_5
a VA ND in data 29.11.2013 nacque richiedente
[...] Persona_14 minore nella città di Recife/PE SI (matr.n.076018 01 55 2013 100171215018206691) come da allegato (all.27);
successivamente in data 09.05.2014 contrasse matrimonio con Parte_17 [...]
nella città di Recife/PE SI (matr.n.074799 01 55 2014 2 00032 160 Persona_15
0009462 73) come da allegato (all.28);
dal matrimonio di con in data 09.09.2014 nacque Parte_11 Persona_10 richiedente minore nella città di Brasilia/DF SI (matr.n.021253 01 Persona_11
55 2014 1 00536 226 0250980 62) come da allegato (all.29);
dal matrimonio di con ) in data Parte_17 Persona_15
02.01.2018 nacque ichiedente minore nella città di Brasilia/DF SI Persona_16
(matr.n.074799 01 55 2018 1 00206 018 0065198 05) come da allegato (all.30);
sempre dall'unione affettiva di con in Parte_2 Controparte_3 data 08.02.2018 nacque richiedente minore Persona_3 Persona_24
(matr.n.:140624 01 55 2018 1 00564 008 0153722-32) come da allegato (all.31);
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dal matrimonio di con in data 25.11.2019 nacque Parte_11 Persona_10 richiedente minore nella città di Brasilia/DF SI (matr.n.021253 01 Persona_12
55 2019 1 00638 170 02815254 69) come da allegato (all.32);
dall'unione affettiva di con Parte_6 [...]
in data 28.04.2021 nacque richiedente Persona_6 Persona_25 minore nella città di Teresina/PI SI (matr.n.078980 01 55 2021 1 00295 065 0162243-97) come da allegato (all.33)
dall'unione affettiva di con in Parte_5 Persona_26 data 06.06.2021 nacque richiedente minore nella città di Teresina/PI SI Persona_5
(matr.n.078980 01 55 2021 1 00296 297 0162775-45) come da allegato (all.34);
dall'unione affettiva di con in data Parte_7 Persona_27
08.08.2021 nacque richiedente minore nella città di Sao Persona_9
Josè dos Campos/SP SI (matr.n.123026 01 55 221 1 00692 069 0368160 66) come da allegato (all.35);
successivamente in data 19.11.2021 contrasse matrimonio (mediante atto di conversione dell'unione stabile in matrimonio) on Parte_7 Persona_27 nella città di Sao Josè dos Campos/SP SI (matr.n.: 123026 01 55 2021 2 00378 216 0095923
19) come da allegato (all.36);
successivamente in data 29.09.2023 contrasse matrimonio con Parte_4
nella città di Teresina/PI SI (matr.n.: 079640 01 55 2023 2 00083 058 Controparte_8
0029320-67) come da allegato (all.38);
***
Il si è costituito in giudizio, chiedendo, in via preliminare di valutare Controparte_1
l'ammissibilità della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire e nel merito di valutare la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata, e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Con nota di trattazione il ricorrente contestava le controdeduzioni di parte resistente. In particolare evidenziava la sussistenza dell'interesse ad agire anche in considerazione del fatto che il Consolato competente di Recife il 19.2.2024 aveva pubblicato sul proprio sito un avviso secondo cui era stato aperto il portale prenot@mi per ottenere un appuntamento nei primi quindici giorni di luglio 2028
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
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CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
La competenza territoriale
Corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente.
La competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto ) è stata disposta Controparte_1 dall'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio.
Il comma 36 prevede, infatti, che “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani»”.
In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.
Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui
l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani.”
Nel caso di specie l'avo era nato, come visto in premessa, in Liguria, nel Comune di GENOVA e da ciò discende la competenza di questo Tribunale, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
***
L'interesse ad agire
Ciò precisato deve procedersi a verificare la sussistenza dell'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”
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Deve, innanzitutto, rammentarsi che la Suprema Corte (trattando della competenza del Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.:) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa, tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale.
Alla luce di ciò è stato escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008 che ha affermato che “non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario”).
In ossequio a tale principio la giurisprudenza di merito ha, più volte, statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno status della persona ed ha, quindi, affermato che: "La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino (cfr.
Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVIII Civile, ordinanza del 02.11.2018, nonchè del 23.10.2019).
Sul punto bisogna, inoltre, rammentare che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, qualsiasi procedimento amministrativo deve essere concluso entro termini determinati e certi, e anche la mera incertezza in ordine alla sua definizione e/o il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato (nel caso di specie quello riguardante l'interesse a ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis), comporta una implicita e concreta lesione dello stesso integrando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In materia di riconoscimento di cittadinanza il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è stabilito, dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) in 730 giorni.
Nel dettaglio, in base all'art. 14 D.Lgs. 300/1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, il riconoscimento e la tutela dello status civitatis incombe sul , che, con Controparte_1 circolare n. K.28/1 dell'8 aprile 1991, ha previsto che i discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero possano richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso le Autorità
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Consolari del paese straniero di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano.
Il termine di cui sopra è stato confermato con il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 che ribadisce che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, è pari a 730 giorni.
In estrema sintesi le procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o di revoca dello status civitatis italiano sono le seguenti:
- per i soggetti residenti all'estero (come nel caso in esame), sono di competenza dell'Autorità consolare, in relazione al luogo di residenza dell'interessato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R n. 200 del 05.01.1967;
- per i richiedenti che risiedano in Italia, l'eventuale possesso dello status civitatis italiano deve essere certificato, mediante attestazione, dal Sindaco del Comune italiano di residenza.
In entrambi i casi, la procedura si conclude con la certificazione di cittadinanza, rilasciata secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza adozione di alcun provvedimento da parte del , al quale è attribuita Controparte_1 esclusivamente l'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione delle norme concernenti l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza.
In relazione alla competenza amministrativa del deve osservarsi che lo Controparte_1 stesso è specificatamente competente nell'ambito della procedura finalizzata all'emanazione di un decreto, da adottarsi ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 per l'attribuzione della cittadinanza nei confronti dello straniero che sia divenuto coniuge di un cittadino italiano e non ha un ruolo diretto nella procedura amministrativa per il riconoscimento del diritto soggettivo della cittadinanza per discendenza (pur restando, in questa sede giudiziaria, il contraddittore principale).
Deve rammentarsi che la giurisprudenza (tribunale di Roma Ordinanza 23/4/2020) ha affermato che “il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Il principio invero è stato reiteratamente ribadito dalla Giurisprudenza secondo cui “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” [cfr. sentenza Tribunale di Roma 14/02/2022; in senso conforme il costante orientamento del Tribunale
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di Roma, ex multis sentenze del 12/04/2022, del 31/01/2022, del 14/12/2021, del 23/04/2020, quest'ultima pubblicata sulla banca dati De Jure).
Ciò è la conseguenza del fatto che, secondo la Cassazione, il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile (cfr. Cass. n. 6205/2014, Cass. N.
20870/2011; Cass. n. 18089/2009) e l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto soggettivo, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale [cfr. il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del
11.01.2012, 28.06.2016, 08.03.2017, 24/02/2017, 11/07/2018, 17/04/2018, 15/11/2018, 3/07/2019,
12839/2018, 29/01/2019, 12/06/2019 - Il Tribunale di Roma ha inoltre equiparato le azioni di stato di cui agli artt. 237 c.c. a quelle di accertamento della cittadinanza, concludendo nel senso di riconoscere anche per queste ultime la sussistenza dell'interesse ad agire quando si tratti di accertare una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (cfr. Trib. Roma
28/10/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato che, nelle azioni di mero accertamento,
“l'interesse ad agire (...) consiste nella rimozione della situazione di incertezza che senza l'intervento del giudice non potrebbe essere eliminata: il pregiudizio deve essere concreto ed attuale, anche sopravvenuto all'atto impugnato, ma non deve necessariamente implicare la lesione di un diritto (…); è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti;
in tal caso la rimozione di tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (…)” (Cass., 20.1.2010, n. 919).
***
Se, pertanto, deve escludersi qualsiasi pregiudizialità amministrativa rispetto al ricorso alla tutela giudiziaria, resta comunque da valutare, in base ai generali principi processuali regolanti il procedimento contenzioso (non si verte, infatti, in una ipotesi di volontaria giurisdizione) la sussistenza, o meno, di un concreto ed attuale interesse ad agire in capo a parte ricorrente, definendo, quindi, quali siano i parametri per valutare la sussistenza o meno di detto interesse.
Deve, peraltro, evidenziarsi che l'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Deve anche aggiungersi che, in linea generale, la sua esistenza può anche sopravvenire in corso di causa, purché sia presente al momento della decisione.
Per farlo è opportuno procedere alla disamina delle situazioni di fatto maggiormente ricorrenti.
1) L'interesse di agire è senza dubbio sussistente qualora la domanda amministrativa, volta al riconoscimento dello status di cittadino, sia stata rigettata dall'amministrazione competente a seguito dell'esperimento del relativo procedimento amministrativo. In questi casi, infatti, sussiste certamente l'interesse a provocare un sindacato giurisdizionale avente ad oggetto alla correttezza dell'operato dell'amministrazione interpellata e quindi, in sostanza, l'accertamento giudiziario dello status di cittadino che si assume essere stato ingiustamente non riconosciuto.
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2) Allo stesso modo l'interesse ad agire sussiste qualora l'amministrazione non si sia espressa, ricevuta l'istanza di riconoscimento, nei termini normativamente previsti. In tal caso il cittadino è certamente legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto leso dall'inerzia dell'organo amministrativo.
3) Parimenti sussistente l'interesse ad agire nel caso in cui la domanda non sia stata nemmeno presentata in quanto, per prassi costante e legislativamente supportata, sarebbe comunque stata rigettata dal Consolato competente.
Questa è, innanzitutto, l'ipotesi per la quale i continuano a negare il Pt_18 riconoscimento della cittadinanza ai figli (e loro conseguenti discendenti) generati da donna cittadina italiana la quale abbia perso, prima del 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana per aver acquisito iure matrimonii (e senza concorso di volontà propria) la cittadinanza del marito, ovvero che non ha potuto trasmettere, sempre prima di tale data, la cittadinanza italiana alla propria prole. In tali ipotesi, infatti, le amministrazioni competenti dichiarano, anche nelle comunicazioni ufficiali, che tali donne, e soprattutto, per l'effetto, i loro discendenti, non hanno diritto alla cittadinanza italiana.
Il legislatore, infatti, non ha ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle
Sezioni Unite (più analiticamente riportate nei paragrafi successivi a cui si rinvia) e ha così precluso, in caso di trasmissione della cittadinanza (anche) per via materna prima del 1948, il riconoscimento della cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati. La Corte ha, come visto, evidenziato l'esistenza di un cosiddetto “doppio binario” in sede amministrativa e giurisdizionale per la tutela del diritto al riconoscimento della cittadinanza.
Ha, infatti, precisato che la richiesta in via amministrativa incontra i vincoli procedimentali posti dalla normativa tutt'ora vigente e rappresentati in primo luogo dalla necessità di acquisire la richiamata dichiarazione della donna volta al riacquisto della cittadinanza italiana. Inoltre, pur sussistendo la suddetta dichiarazione, l'art. 15 della legge 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466/2009, disponendo tale norma che: “L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto…dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste”. In forza di tale dettato normativo, in sede amministrativa la dichiarazione volta al riacquisto della cittadinanza può dunque produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore della Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle
Sezioni Unite della Cassazione. Si evidenzia, inoltre, che il richiamato limite di cui all'art. 15 della legge 91/1992, mentre permette, sulla base della ricordata dichiarazione, il riacquisto della cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, consente l'acquisto della cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi dell'art. 14 della legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. Anche in questo caso la sussistenza dell'interesse ad agire appare evidente.
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Situazioni diverse sono, invece, quelle in cui non sussiste una contestazione, né preventiva, né successiva, né espressa né tacita, da parte dell'amministrazione in relazione al riconoscimento dello status di cittadino italiano.
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Si tratta dei casi in cui i ricorrenti, ove avessero presentato idonea e completa documentazione all'Autorità amministrativa (il Consolato territorialmente competente) avrebbero, ragionevolmente, potuto ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
4) Il caso di trasmissione per via esclusivamente maschile/paterna, ovvero per via femminile/materna ma successiva al primo gennaio 1948, dal momento che, astrattamente e normativamente, nulla osta al riconoscimento, per via amministrativa, della cittadinanza, l'interesse ad agire non può ritenersi implicitamente e automaticamente sussistente, soprattutto se la parte resistente, costituendosi, non abbia contestato l'astratto fondamento della domanda (e non abbia, dunque, giudizialmente avversato la stessa) limitandosi solo a chiedere e invitare il Tribunale a esaminare la documentazione prodotta per accertarne la completezza, esaustività e regolarità.
5) Ulteriore ipotesi è quella (invero tutt'altro che infrequente) riguardante i casi in cui gli interessati, anche e soprattutto nei casi di cui al precedente punto 4), asseriscono di non aver potuto depositare alcuna domanda di riconoscimento, per via di gravi e talvolta cronici ritardi nella gestione e definizione di detti procedimenti da parte di alcuni italiani. Pt_18
In relazione a tale ultima ipotesi la giurisprudenza di merito (Tribunale di Firenze
Ordinanza dell'11 maggio 2023 n. 2982/2023) ha affermato, quantomeno limitatamente ai Consolati italiani siti in SI, Argentina e Venezuela, la sussistenza dell'interesse ad agire anche in assenza di prova del tentativo di prenotazione del turno per la presentazione dell'istanza: “essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in
SI Argentina e Venezuela-, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni. Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Una simile conclusione non è, tuttavia, nella sua assolutezza, condivisibile, perlomeno se pretenda di superare qualsivoglia adempimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, ritenendo, di fatti, l'interesse ad agire in re ipsa sussistente, nel caso in cui il ricorrente provenga da specifici Stati e in primis da SI, Argentina e
Venezuela.
Non possono infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale fiorentino, ritenersi integrati i presupposti per ritenere processualmente sussistente il “fatto notorio”, con conseguente esonero dell'applicazione del principio generale dell'onere della prova
(gravante sul ricorrente in relazione alla dimostrazione della sussistenza del proprio interesse ad agire).
In linea generale, infatti “dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il Controparte_1 rilascio del relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
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Così delineate le ipotesi maggiormente ricorrenti, deve procedersi – tenendo conto delle deduzioni, sul punto, di parte ricorrente ed anche a prescindere dalle eccezioni di parte resistente - alla valutazione dell'interesse ad agire nel caso oggetto del presente giudizio.
Nel caso in esame si verte nell'ipotesi sub 4) di trasmissione avvenuta per via esclusivamente paterna o anche materna, ma successivamente al primo gennaio 1948 - data di entrata in vigore della Costituzione), con la conseguenza che una domanda fondata e documentalmente completa sarebbe stata positivamente esitata dall'Autorità amministrativa competente (il
Consolato o Ambasciata territorialmente competente)
In questo caso, dunque, aver escluso la sussistenza di qualsivoglia pregiudizialità amministrativa non implica l'automatica sussistenza dell'interesse ad agire che deve, pertanto – come anche sollecitato da parte resistente – essere preliminarmente valutata.
Sul punto la Giurisprudenza non è univoca, non potendo esimersi dal valutare, caso per caso, il perché il ricorrente, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria, non abbia coltivato ho continuato a coltivare la domanda amministrativa.
Come detto, però, è necessario verificare la sussistenza in concreto dell'interesse ad agire, non potendosi sostenere una concorrenza perfetta tra mezzo giudiziario e mezzo amministrativo.
Ciò chiarito, passando alla disamina del caso di specie, parte ricorrente ha documentato solo
l'invio di una raccomandata AR – datata 22.3.2024 - al consolato di Recife da parte di
[...]
(in nome e pe conto anche di altri ricorrenti) un cui si chiedeva di poter Parte_15 prenotare l'appuntamento per depositare le pratiche di cittadinanza (senza però allegata alcuna documentazione a conforto dell'stanza).
Sebbene sia evidente che suddetta documentazione appare quantomeno lacunosa, deve osservarsi che il resistente ha prodotto una schermata dal sito del consolato che, il 19.2.2024, avvisa l'utenza che era stato aperto il portale prenot@mi per ottenere un appuntamento nei primi quindici giorni di luglio 2028.
Una simile documentazione, non essendo stata contraddetta da parte resistente è indicativa di una tempistica, presso il Cosolato di Recife ben superiore ai termini di legge, con la conseguenza che i ricorrenti, hanno dimostrato l'interesse ad adire la via giudiziaria per vedere riconosciuto un diritto primario diversamente a rischio.
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La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana
Passando al merito della controversia parte ricorrente chiede il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett
a) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Deve, innanzitutto, rammentarsi che, in base al c.d. principio di effettività (indiscusso nel diritto internazionale) spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza (v. Cass. Sez. 1 n. 9377-11 citata dalla stessa corte territoriale, ma v. pure, in ambito unionale, C. giust. 19-10-2004, Zhu).
Ciò è stato specificatamente chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle due sentenze del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318 (le c.d. sentenze gemelle sulla grande naturalizzazione
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brasiliana del 1889) che hanno affermato che il principio di effettività delinea, in modo negativo, il confine della libertà degli Stati di accordare l'acquisto della cittadinanza a chi non presenti alcun vero punto di collegamento con l'insieme di rapporti nei quali si esprime la cittadinanza effettiva (o sostanziale) con la specificazione che il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio, implicando l'esistenza di un vincolo reale tra lo Stato e l'individuo.
In questo senso certamente non può considerarsi una mera fictio il vincolo di sangue.
In questo senso la Corte ha chiarito che il principio di effettività viene - di norma - richiamato per inibire le c.d. decadenze arbitrarie della cittadinanza ove permangano comunque vincoli reali tra l'individuo e la realtà del proprio paese (cfr. C. giust. 2-3-2010, , causa C-135/08, in Per_28 relazione alle conseguenze della determinazione delle modalità di acquisto e perdita della cittadinanza su situazioni coinvolgenti cittadini comunitari, come tali ricadenti nell'ambito del diritto della UE); ovvero per contenere gli effetti di possibili previsioni di diritto interno che, in modo discrezionale (come nel diritto del Paesi Bassi) contemplino casi di perdita della cittadinanza per i discendenti al venir meno di criteri di collegamento tra la persona e lo Stato.
Deve peraltro rammentarsi che le ipotesi (previste dalle singole legislazioni) di decadenze e perdite della cittadinanza sono e restano comunque teoricamente ammissibili, anche perché rispondenti a un significato più completo del concetto di cittadinanza, incentrato su una trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità e per questo ritenute non incompatibili col diritto dell'Unione, purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di apolidia (v. C. giust. 12-3-2019, Tjebbes, causa C-221/17).
***
I principi generali regolatori la materia
Ciò precisato deve affermarsi che la cittadinanza è una qualità (uno status), attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato ed a essa corrisponde un patrimonio variabile di diritti e doveri di matrice pubblica e costituzionale.
Sul punto la Corte di cassazione (nelle due già richiamate sentenze gemelle del 24.8.2022, la n.
25317 e la n. 25318) ha sottolineato che l'ordinamento giuridico italiano “mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal cod. civ. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla l. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale l. n. 91 del 1992.
L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita.
Fino al 1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina.
Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del cod. civ. del 1865, art. 1 della l. n. 555 del 1912.
Il quadro è mutato solo con la legge n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita – oggi – chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza).
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Guardando alle prime manifestazioni della volontà legislativa esternata dalla legislazione precostituzionale, non è dubitabile che il legislatore italiano si sia espresso in termini di sostanziale continuità di scopo e di intenti;
ed è infatti comunemente accettata l'opinione che vede nella l. n. 555 del 1912 un semplice punto di perfezionamento della disciplina già insita nelcodice civile del 1865.
***
La normativa di riferimento
Antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), la disciplina normativa che definiva il riconoscimento della cittadinanza italiana era stata regolata, nel Regno di Sardegna, dal codice civile del 1837 (Codice Albertino), quindi dal
Codice Civile del Regno D'Italia del 25.06.1865 entrato in vigore il 1° gennaio 1866 (codice abrogato del 1865);
Successivamente, in considerazione del fenomeno della migrazione della fine del secolo XIX, la disciplina veniva trasfusa – come era prassi fare – in apposite leggi e segnatamente prima nella legge sulle migrazioni del 31 gennaio 1901 n. 23, poi nella legge 17 maggio 1906 n.217. e infine nella legge n. 555 del 13 giugno 1912 tutte in linea di assoluta continuità normativa.
L'impianto della disciplina della cittadinanza si è sempre fondato, come detto, sulla trasmissione jure sanguinis.
In particolare, all'art. 19 del Codice Albertino si dichiarava testualmente: “il figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regni Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”.
Da ciò deriva che i figli dei cittadini del Regno di Sardegna (cosiddetti regnicoli) nati all'estero mantenevano la cittadinanza regnicola.
La circostanza della trasmissione jus sanguinis della cittadinanza veniva altresì riaffermata dall'art. 4 del Codice Civile del 1865 “E' cittadino il figlio di padre cittadino”.
Considerato inoltre che il è subentrato, in qualità di Stato successore, al CP_9 [...]
, quale Stato predecessore, tutti i cittadini appartenenti al Regno di Sardegna CP_10 hanno alla data del 17 marzo 1861 (Unità d'Italia) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana anche in base ai principi di diritto internazionale consuetudinario (oggetto di successiva codificazione contenuta nell'art. 21 della risoluzione 63/118 adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite l' 11 dicembre 2008 “lo Stato successore deve attribuire la propria nazionalità a tutte le persone che, alla data della successione degli Stati, possedevano la nazionalità dello Stato predecessore”)
Coloro che erano nati nell'allora , dunque prima dell'unificazione d'Italia, Controparte_10 furono, dopo l'unificazione considerati automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del
, non avessero perso la cittadinanza sabauda anche acquisendo una CP_9 cittadinanza straniera.
Un tale principio risulta confermato anche del nella pubblicazione “La Controparte_1
Cittadinanza Italiana – La Normativa, Le Procedure, Le Circolari” dove alla pagina 9 viene
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espressamente riportato …“Può capitare, poi, che l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'Italia antecedentemente alla costituzione dell'unità d'Italia, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile del 1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del . Tuttavia, è da sottolineare CP_9 che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del . Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla CP_9 data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel
Regno , costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana...”. CP_9
Tali concetti devono quindi ritenersi consolidati trovando il loro presupposto, come visto, nei principi del Codice Albertino del 1837 e del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865 e traendo, inoltre, la loro conferma dalla circostanza che l'art. 11 del Codice Civile del 1865, che regolava i casi di perdita di cittadinanza, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del . CP_9
All'opposto, se l'avo emigrato si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto prima del 17 marzo del 1861, lo stesso non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti non avendola mai posseduta nemmeno lui;
***
Come detto, tutte le normative succedutesi nel tempo si fondavano sul principio della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, ma solo per via paterna.
L'art. 1 della Legge n. 555 del 13 giugno 1912 ha confermato, infatti, come titolo principale e originario, di acquisizione della cittadinanza italiana, la trasmissione iure sanguinis solo per via paterna.
Detta norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30 nella parte in cui “non prevede che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina”, riconducendo ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, così consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Invero, in precedenza, la medesima Corte Costituzionale- con la Sentenza n. 87 del 9 aprile 1975
– aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 29 Cost., l'art. 10 L. 555/1912 nella parte in cui “prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero”.
In particolare:
Con la sentenza n.87 del 1975, la Corte, dichiarando la illegittimità costituzionale della L. n. 555 del 1912, art. 10, comma 3, ha ritenuto tale disciplina discriminatoria dell'uguaglianza tra uomo e donna e violativa non solo dell'art. 3 Cost., ma anche del principio di uguaglianza dei coniugi e dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre la donna, per non perdere il proprio stato di cittadina, "a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto", prevedendo la stessa norma, sul punto non dichiarata illegittima, il riacquisto della cittadinanza per il successivo scioglimento del vincolo coniugale, la cui permanenza era il
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presupposto giuridico del perdurare della perdita dello stato di cittadina, anche nel precedente regime.
Con la sentenza n.30 del 1983, dichiarando l'illegittimità dell'art.1 n.1 della L.555/1912, la Corte ha affermato che la norma, infatti, con il prevedere l'acquisto originario, da parte del figlio, soltanto della cittadinanza del padre, ledeva da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, ha spiegato che non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini, e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Ha anche aggiunto che la disciplina di cui all'art. 1 della suddetta legge lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.
Sulla base di dette pronunce, recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato, pertanto, stabilito il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, e il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza della madre
In relazione agli ambiti applicativi di dette pronunce si formarono due orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un primo orientamento gli effetti (“favorevoli”) delle due sentenze si potevano produrre solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione;
secondo altro opposto orientamento nessun limite temporale poteva essere fissato dalla approvazione della Carta costituzionale.
La Corte di Cassazione, con pronunce a Sezioni Unite n.4466 e 4467 del 2009, ha riconosciuto, come già accennato, che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della
Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente e imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Le sentenze, pur condividendo il principio del primo orientamento dell'incostituzionalità sopravvenuta - secondo il quale le norme precostituzionali producono effetto soltanto sulle situazioni non ancora esaurite alla data del 1.1.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione - ha affermato, appunto, che il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia dell'avente diritto) è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Nello specifico le Sezioni Unite hanno affermato che “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato può perdersi solo per rinuncia, così anche nella legislazione previgente (art. 8 n. 2
L. 555/1912) (….) Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con carattere di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come definito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato”.
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Ed ancora che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al
1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Le norme precostituzionali, riconosciute illegittime dalle sentenze di cui sopra sono, pertanto, inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
***
Nel 1992 il legislatore ha abrogato la legge del 1912, riscrivendo l'intera normativa con la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”).
L'art. 1 prevede che sia «cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]».
Tale disposizione (confermando un principio già sancito dall'art. 1 della previgente Legge 15 giugno 1912, n. 555 e corretto dall'intervento della sentenza costituzionale del 9 febbraio 1983, n.
30), riconosce la cittadinanza iure sanguinis (ossia per nascita) in favore dei discendenti in linea retta di cittadini italiani, di sesso maschile o femminile, anche emigrati all'estero ( ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza)-
Come affermato dalla Cassazione nelle “sentenze gemelle” del 2022, “il peso della scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 del 1992) una decisa restrizione delle possibilità di acquisto della cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche una altrettanto decisa restrizione delle possibilità di ravvisare fattispecie estintive della cittadinanza degli italiani all'estero.
È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero.
Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata l. n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto.
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Peraltro la Cassazione ha rammentato che “della rilevanza di tali fenomeni di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la tanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907.
La possibilità di aversi nel tempo “una duplice nazionalità” venne già allora considerata una
“conseguenza inevitabile (..) del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
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I principi processuali sull'onere della prova
L'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana è, pertanto, incentrato sulla dimostrazione della linea – continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (conformemente a Cass. Sez. U n. 4466-09).
Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione dell'onere della prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Come sinteticamente spiegato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2022:
La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09).
Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
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Il caso in esame
Con la produzione dei certificati di nascita, matrimonio e morte di tutti gli avi e ascendenti, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera.
Ha, infatti, documentato, con le allegazioni dei certificati e/o estratti di nascita, battesimo, matrimonio, morte, che i ricorrenti discendono tutti, tramite plurime linee di trasmissione, da
[...] capostipite emigrato in SI dalla Liguria. Per_17
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Alla luce della documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità della linea di discendenza e, quindi, di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana come sopra richiamata nella premessa della presente decisione.
***
Parte resistente, dal canto suo, non ha contestato la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione, essendosi limitata ad invitare il Tribunale a controllarla, anche con riferimento alla documentazione probatoria prodotta, limitandosi a chiedere, in caso di accoglimento della domanda, di compensare le spese di giudizio.
Invero parte resistente ha anche chiesto di procedere ad effettuare una integrazione istruttoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c., ordinando a parte ricorrente di esibire documentazione ulteriore (o chiedendone comunque al giudice l'acquisizione agli atti).
L'Avvocatura dello Stato ha chiesto, infatti, l'acquisizione dell'estratto di leva (ovvero il documento equipollente nell'ordinamento estero) di tutti gli ascendenti (maschi) degli odierni ricorrenti (come pure degli odierni ricorrenti, in tanto in quanto nati entro l'abrogazione, per effetto della legge n. 92/1991, della l. n. 555/1912) e dell'estratto contributivo (ovvero il documento equipollente nell'ordinamento estero) degli ascendenti degli odierni ricorrenti (come pure degli odierni ricorrenti, in tanto in quanto nati entro l'abrogazione, per effetto della l.. n. 92/1991, della l.
n. 555/1912);
A supporto della richiesta ha evidenziato la documentazione sollecitata assumeva rilievo alla luce del dato normativo per il quale la prestazione del servizio militare per paese estero si qualificava come ragione di perdita della cittadinanza italiana (ex art. 11 CC 1865 ed ex art. 8 l. n.
555/1912) al pari che per la assunzione di impieghi pubblici (da intendersi come incarichi alle dipendenze del Governo estero, come chiarito dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite del 2022 sulla grande naturalizzazione brasiliana).
***
Prima di valutare l'ammissibilità della richiesta deve richiamarsi l'evoluzione normativa sul punto perdita e/o decadenza della cittadinanza italiana per un pubblico impiego o per aver svolto servizio militare all'estero.
L'Art. 11 del Codice civile 1865 disponeva che: “La cittadinanza si perde … da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”. Detta norma è stata successivamente abrogata dall'art. 35 della Legge 31 gennaio 1901, n. 23.
L'Art. 8 della legge 555/1912 disponeva che “Perde la cittadinanza … chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”;
L'Art. 12 Legge 91/1992 sancisce che “Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il
Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.”
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Deve aggiungersi che sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n.25318/2022) ha rilevato che la ratio della norma del 1865, era da ricercarsi nella “tradizione nazionale francese (essendo l'origine della norma rinvenibile, come quasi tutte quelle del codice civile del 1865, nel codice napoleonico del 1804): una tradizione refrattaria a che il cittadino potesse svolgere pubbliche funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo
Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva.
La ratio è esplicitata anche nei lavori preparatori del testo del progetto del codice dell'Italia unita, e in particolare nella parte della relazione con cui, a proposito della fattispecie estintiva, si scrisse che nessuno può “conciliare i doveri verso il proprio Governo col servire a Governo straniero, sia nella milizia, sia in uffici pubblici”.
Evidente, quindi, che la norma imponesse un forte limite restrittivo verso lo svolgimento, da parte del cittadino, di attività (quali il servizio militare o le cariche o gli uffici pubblici) necessariamente implicanti giuramenti di fedeltà a governi esteri in quanto tali;
sì che la cittadinanza si sarebbe perduta, in questi casi, ipso iure, salva “permissione” del governo nazionale.
Le normative successive a quella del 1865 (in vigore dal 1.1.1866) hanno attenuato detto “antico e tradizionale rigore” disponendo che la perdita/decadenza della cittadinanza italiana derivi non solamente dall'accettazione di un impiego pubblico presso uno Stato straniero o dall'effettuaizone del servizio militare, ma anche la mancata ottemperanza all'intimazione che il Governo italiano potrebbe rivolgere al proprio cittadino.
E' dunque evidente che, dopo l'abrogazione dell'art. 11 del codice del 1865, non sia sufficiente documentare l'impiego pubblico/carica pubblica o l'effettuazione del servizio militare (peraltro volontario) da parte di un avo, ma debba anche essere comprovata l'inottemperanza all'intimazione eventualmente ricevuta dal Governo Italiano.
Altrettanto evidente che se possa ritenersi, per la parte resistente pubblica (il ) Controparte_1 immediato e agevole documentare l'eventuale professione degli avi, non così documentare le eventuali intimazioni governative notifcate
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Ciò precisato, deve osservarsi che in base alle regole di ripartizione dell'onere della prova come delineato anche dalle Sezioni Unite, sarebbe stato comunque onere di parte resistente – prima di sollecitare l'acquisizione ex officio o tramite invito al ricorrente, documentare, quantomeno, un principio di prova sul punto (relativo quantomeno alla professione degli avi riservandosi, in caso di prova del pubblico impiego o del servizio miliare, di produrre l'eventuale intimazione emessa dopo il 1901).
Richiedere l'esibizione della indicata documentazione pertinente e comprovante, se positiva, la sussistenza di possibili cause estintive del diritto di cittadinanza invocato, non può ritenersi istanza processualmente accoglibile, anche perché comporterebbe una inversione degli oneri probatori come delineati anche dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro a Sezioni Unite.
Per far diversamente concludere non può nemmeno invocarsi il principio di vicinanza o prossimità della prova, in forza del quale, nel caso di specie, la esibizione e/o produzione spetterebbe a parte ricorrente in quanto, per essa, di più agevole disponibilità.
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Invero non può con certezza affermarsi che una parte privata (parte ricorrente) rispetto ad una parte pubblica (l'Autorità Consolare opportunamente richiesta di collaborazione dal CP_1 resistente, magari attraverso il Ministero degli Affari Esteri), possa avere una reale maggiore facilità, ad acquisire, da una Autorità straniera, la documentazione sollecitata dalla Avvocatura di Stato.
Parte resistente, per poter invocare l'applicazione del principio di vicinanza (peraltro non invocabile in relazione alla eventuale intimazione emessa dal Governo italiano) della prova avrebbe dovuto almeno documentare di aver tentato di adempiere al proprio onere della prova
(rectius di allegazione), dimostrando di aver effettuato un tentativo di acquisizione diretta della documentazione presso l'Autorità estera competente anche tramite i canali consolari.
La richiesta di integrazione probatoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. non può, pertanto, essere accolta.
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per linea femminile in epoca precostituzionale.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dalle sentenze n. 30/1983 e n. 87/1975 di illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 1 e 10 della legge n. 555/1912
In considerazione di quanto sopra deve concludersi che le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva (come sopra indicata), mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risulta provato dal convenuto
(vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile,
Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emergono dagli atti di causa.
In particolare, non risulta che i ricorrenti o i loro ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo, in tal modo, la catena di trasmissione genealogica (sul punto si rinvia ai certificati rilasciati dalle competenti autorità diplomatico-consolari legalizzati, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare).
***
Pertanto, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
▪ Dichiara che i ricorrenti, in epigrafe compiutamente identificati, sono cittadini italiani;
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▪ Ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro tempore e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello stato civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GENOVA, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri
▪ dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati.
Genova, 20 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott. Enzo BUCARELLI
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TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice della sezione XI Dott. Enzo Bucarelli
Visto il ricorso iscritto al N. 3570/2024 R. G.
proposto da:
, (C.F. ) con domicilio eletto Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. ZUCCHETTA GABRIELE, che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri
parte ricorrente
nei confronti di
difeso dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1 parte resistente
visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza del 20.2.2025 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;
atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta della suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
Ritenuto che, la causa, all'esito della trattazione scritta della stessa, possa essere definita, all'esito della camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo della lettura, viene depositata telematicamente.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del dott. Enzo Bucarelli, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 3570/2024 R. G.
promosso da:
nata il [...] in [...]/PI SI (C.F.: Parte_1
) residente Rua Lucido Freitas 1364 Centro Norte Teresina/PI SI per C.F._1 sé stessa e congiuntamente al signor nato il [...] in [...]/MA Controparte_2
Basile per i figli minori nata il [...] e Persona_1 Persona_2 nato il [...] entrambe in Teresina/PI SI (proc. speciale ad litem A);
[...]
nata il [...] in [...]/RO SI (C.F.: Parte_2
) residente in [...], 1988 Reis Veloso Parnaiba/PI C.F._2
SI per sé stessa e congiuntamente a nato il [...] in [...]/PI Controparte_3
SI per i minori nata il [...] e nato il Persona_3 Parte_3
25.10.2011 entrambi in Parnaiba/PI SI (proc. speciale ad litem A);
nato il [...] in [...]/PE SI (C.F.: ) Parte_4 C.F._3 residente in [...], 697 Jockey Teresina/PI SI (proc. speciale ad litem A);
nato il [...] in [...]/PI SI (C.F.: Parte_5
) residente in [...]da VA 1179 Ap 504 Bairro Ininga C.F._4
Teresina/PI SI per sé stesso e congiuntamente a nata il [...] in Persona_4
Teresina/PI SI per la minore nata il [...] in [...]/PI SI Persona_5
(proc. speciale ad litem A);
nata il [...] in [...]/PI SI (C.F.: Parte_6
) residente in [...]. Raul Lopes 1905 Ibiza ap. 1203 Teresina/PI SI per C.F._5 sé stessa e congiuntamente a nato il [...] in Persona_6
Teresina/PI SI per il minore nato il [...] in [...] Persona_7 Per_8
SI (proc. speciale ad litem A);
[...]
nato il [...] in [...]/PI SI (C.F.: ) Parte_7 C.F._6 residente in [...]154 Torre 3 ap. 78 Parque 10 , SI per sé Parte_8 Parte_9
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stesso e congiuntamente a nata il [...] in [...]è Dos Parte_10
Campos/SP SI per la minore ata il 08.08.2021 in Sao Persona_9
Josè dos Campos/SP SI;
nata il [...] in [...]/PE SI (C.F.: Parte_11
) residente in bloco G ap 504 Residecial Monumental C.F._7 C.F._8
Noroeste, Brasilia/DF SI per sé stesa e congiuntamente a nato il Persona_10
24.12.1977 in Joao Pessoa/PB SI per i minori nato il [...] e Persona_11 nato il [...] entrambi in Brasilia/DF SI (proc. speciale ad Persona_12 litem B);
nato il [...] in [...]/PE SI (C.F.: Parte_12
) residente in [...]25 Ap. 501 Madalena C.F._9 Pt_13
SI (proc. speciale ad litem B);
nato il [...] in [...]/PE SI (C.F.: Parte_14
) residente in [...] ap 1401 SI (proc. C.F._10 Pt_13 speciale ad litem B);
nato il [...] in [...]/PE SI (C.F.: Controparte_4
residente in [...] ap 1401 SI (proc. C.F._11 Pt_13 speciale ad litem B);
nata il [...] in [...]/PE SI (C.F.: Parte_15
) residente in [...]
Recife/PE SI per sé stessa e congiuntamente a VA ND nato il Controparte_5
11.09.1968 in Recife/PE SI per i minori nata il [...] e Persona_13
nata il [...] in [...]/PE SI (proc. speciale ad litem B); Persona_14
ata il 26.03.1953 in Recife/PE SI (C.F.: ) Parte_16 C.F._13 residente in Rua Uriel Paes Barreto 25 Ap. 501 Madalena Recife/PE SI (proc. speciale ad litem B);
nato il [...] in [...]/PE SI (C.F.: Parte_17 C.F._14 residente in Av Boa Viagem, 462, edf Giuseppe Benvenuti ap. 801 Recife/PE SI per sé stesso e congiuntamente a nata il [...] in [...]/PE SI per la Persona_15 minore ata il 02.01.2018 in Recife/PE SI (proc. speciale ad litem Persona_16
B);
i cui codici fiscali sono stati ricostruiti, in assenza di attribuzione da parte dell'Autorità Italiana, ai meri fini dell'iscrizione a ruolo della causa dallo scrivente difensore, rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriele Zucchetta C.F. – Fax: +39 04221699971 - PEC C.F._15 iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Treviso Email_1 giuste procure speciali ad litem
parte ricorrente
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2,
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parte resistente costituita
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere Controparte_1 alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di Persona_17 he in data 26.05.1865 cittadino italiano emigrato in SI dalla Liguria.
[...]
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
In forza di suddetta documentazione delineavano la linea genealogica della famiglia.
Nello specifico deducevano che:
Il signor che in data 26.05.1865 nacque in Genova come risultante da Archivio Persona_17 storico di Stato Civile del Comune di Genova Leve dal 1814 al 1865 Comune di Genova come da allegato (all.1);
dall'unione affettiva di (rectius come da All.CN) in 09.10.1902 Persona_18 Persona_17 nacque (rectius come da rettifica in calce all'atto medesimo) nella Persona_18 Persona_19 città di Porto Alegre/RS SI (matr.n.: 099804 01 55 1902 1 00047 114 0001613 24) come da allegato (all.3);
dall'unione affettiva (rectius matrimonio la cui certificazione non è reperibile ma la cui esistenza
“figlio legittimo” e “moglie” viene dichiarata nell'atto medesimo, e sempre del medesimo matrimonio si precisa che al punto n. 37 vi è la ricostruzione giudiziale del suindicato certificato mancante) di con (rectius rettifica in calce all'atto medesimo Persona_19 Persona_20 Persona_21 in data 09.02.1947 nacque ricorrente nella città di Recife/PE
[...] Parte_4
SI (matr.n.07497101551947100060281002668759) come da allegato (all.4);
sempre dalla medesima unione in data 07.01.1949 nacque Parte_14 richiedente nella città di Recife/PE SI (matr. n. 074971 01 55 1949 1 00066 147 0033380 60) come da allegato (all.5);
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sempre dalla medesima unione in data 26.03.1953 nacque Parte_16 richiedente nella città di Recife/PE SI (matr. n. 074971 01 55 1953 1 00080 277 0050635 81) come da allegato (all.6);
sempre dalla medesima unione in data 14.12.1954 nacque Persona_22 richiedente nella città di Recife/PE SI (matr. n. 074971 01 55 1954.1.00090 053 0061679 23) come da allegato (all.7);
sempre dalla medesima unione in data 22.01.1957 nacque Parte_12 richiedente nella città di Recife/PE SI (matr. n. 074971 01 55 1957 1 00098 182 0071756 97) come da allegato (all.8);
successivamente in data 27.02.1966 contrasse matrimonio (religioso registrato il 05.03.1966) con nella città di Teresina/PI SI Parte_4 Controparte_6
(matr.n.079640 01 55 1966 2 00059 310 0000158-15) come da allegato (all.9);
successivamente in data 13.02.1979 contrasse matrimonio on Persona_22
nella città di SI (matr.n. 076018 01 55 1979 3 00007 025 Persona_23 Pt_13
0003625 99) come da allegato (all.10);
da codesto matrimonio in data 16.09.1979 nacque Parte_2 ricorrente, nella città di Porto Velho/RO SI (matr.n. 09568701551979100135208006618530) come da allegato (all.11);
successivamente in data 22.01.1980 contrasse matrimonio Parte_14 con nella città di SI (matr.n. 01 55 1980 Controparte_7 Pt_13 P.IVA_1
300008103000437397) come da allegato (all.12);
da codesto matrimonio in data 26.02.1980 nacque ricorrente, nella Parte_11 città di Recife/PE SI (matr.n.075101 01 55 1980 1 00026 128 0030468 13) come da allegato
(all.13);
sempre dal medesimo matrimonio in data 23.04.1981 nacque Parte_15 ricorrente nella città di Recife/PE SI (matr.n. 074799 01 55 1981 1 00013 202 0014983 91) come da allegato (all.14);
dal matrimonio di con in data Pt_4 Parte_4 Controparte_6
18.05.1981 nacque ricorrente nella città di Parte_6
Teresina/PI SI (matr.n.07960 01 55 1981 1 00038 298 0064009-16) come da allegato (all.15);
dal matrimonio di on ) in data 04.05.1981 Persona_22 Persona_23 nacque , ricorrente nella città di Recife/PE SI (matr.n. 075101 01 Parte_17
55 1981 1 00033 184 0039087 44) come da allegato (all.16);
dal matrimonio di con in data Parte_4 Controparte_6
22.05.1982 nacque ricorrente nella città di Teresina/PI Parte_1
SI (matr.n.079640 01 55 1982 1 00045 071 0075033-89) come da allegato (all.17);
dal matrimonio di on ) in data Parte_14 Controparte_7
08.09.1983 nacque ella città di Recife/PE SI (matr.n. Controparte_4
074799 01 55 1983 1 00019 161 0021895 16) come da allegato (all.18);
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dal matrimonio di con in data Parte_4 Controparte_6
29.12.1983 nacque ricorrente nella città di Teresina/PI Parte_5 Parte_1
SI (matr.n.079640 01 55 1984 1 00054 214 0090889-29) come da allegato (all.19);
sempre dal matrimonio di on ) in data Parte_4 Controparte_6
14.07.1986 nacque ricorrente nella città di Teresina/PI SI (matr.n. Parte_7
148064 01 55 1989 1 000191 117 0140930-56) come da allegato (all.20);
successivamente in data 17.11.2006 contrasse matrimonio Parte_1 con nella città di Teresina/PI SI (matr.n. 079640 01 55 2006 2 00046 Controparte_2
077 0018240-49) come da allegato (all.21);
da codesto matrimonio in data 08.06.2007 nacque richiedente minore Persona_1 nella città di Teresina/PI SI (matr.n.148064 01 55 2007 1 00046 251 0013751-16) come da allegato (all.22);
successivamente in data 11.01.2008 contrasse matrimonio con Parte_11 [...] nella città di Recife/PE SI (matr.n.074799 01 55 2008 3 00043 203 0012802 Persona_10
95) come da allegato (all.23);
dall'unione affettiva di con da VA ND in Parte_15 Controparte_5 data 28.09.2009 nacque richiedente minore nella città di Persona_13
Recife/PE SI (matr.n.076018 01 55 2009 1 00151 259 0175084 24) come da allegato (all.24);
dall'unione affettiva di con in data Parte_2 Controparte_3
25.10.2011 nacque richiedente minore nella città di Parnaiba/PI SI Parte_3
(matr.n.140624 01 55 2011 1 00508 051 0136067-11) come da allegato (all.25);
dal matrimonio di con ) in data 25.06.2013 Parte_1 Controparte_2 nacque , richiedente minore nella città di Teresina/PI SI Persona_2
(matr.n.148064 01 55 2013 1 00410 250 0308815-17) come da allegato (all.26);
sempre dall'unione affettiva di dall'unione affettiva di con Parte_15 CP_5
a VA ND in data 29.11.2013 nacque richiedente
[...] Persona_14 minore nella città di Recife/PE SI (matr.n.076018 01 55 2013 100171215018206691) come da allegato (all.27);
successivamente in data 09.05.2014 contrasse matrimonio con Parte_17 [...]
nella città di Recife/PE SI (matr.n.074799 01 55 2014 2 00032 160 Persona_15
0009462 73) come da allegato (all.28);
dal matrimonio di con in data 09.09.2014 nacque Parte_11 Persona_10 richiedente minore nella città di Brasilia/DF SI (matr.n.021253 01 Persona_11
55 2014 1 00536 226 0250980 62) come da allegato (all.29);
dal matrimonio di con ) in data Parte_17 Persona_15
02.01.2018 nacque ichiedente minore nella città di Brasilia/DF SI Persona_16
(matr.n.074799 01 55 2018 1 00206 018 0065198 05) come da allegato (all.30);
sempre dall'unione affettiva di con in Parte_2 Controparte_3 data 08.02.2018 nacque richiedente minore Persona_3 Persona_24
(matr.n.:140624 01 55 2018 1 00564 008 0153722-32) come da allegato (all.31);
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dal matrimonio di con in data 25.11.2019 nacque Parte_11 Persona_10 richiedente minore nella città di Brasilia/DF SI (matr.n.021253 01 Persona_12
55 2019 1 00638 170 02815254 69) come da allegato (all.32);
dall'unione affettiva di con Parte_6 [...]
in data 28.04.2021 nacque richiedente Persona_6 Persona_25 minore nella città di Teresina/PI SI (matr.n.078980 01 55 2021 1 00295 065 0162243-97) come da allegato (all.33)
dall'unione affettiva di con in Parte_5 Persona_26 data 06.06.2021 nacque richiedente minore nella città di Teresina/PI SI Persona_5
(matr.n.078980 01 55 2021 1 00296 297 0162775-45) come da allegato (all.34);
dall'unione affettiva di con in data Parte_7 Persona_27
08.08.2021 nacque richiedente minore nella città di Sao Persona_9
Josè dos Campos/SP SI (matr.n.123026 01 55 221 1 00692 069 0368160 66) come da allegato (all.35);
successivamente in data 19.11.2021 contrasse matrimonio (mediante atto di conversione dell'unione stabile in matrimonio) on Parte_7 Persona_27 nella città di Sao Josè dos Campos/SP SI (matr.n.: 123026 01 55 2021 2 00378 216 0095923
19) come da allegato (all.36);
successivamente in data 29.09.2023 contrasse matrimonio con Parte_4
nella città di Teresina/PI SI (matr.n.: 079640 01 55 2023 2 00083 058 Controparte_8
0029320-67) come da allegato (all.38);
***
Il si è costituito in giudizio, chiedendo, in via preliminare di valutare Controparte_1
l'ammissibilità della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire e nel merito di valutare la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata, e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Con nota di trattazione il ricorrente contestava le controdeduzioni di parte resistente. In particolare evidenziava la sussistenza dell'interesse ad agire anche in considerazione del fatto che il Consolato competente di Recife il 19.2.2024 aveva pubblicato sul proprio sito un avviso secondo cui era stato aperto il portale prenot@mi per ottenere un appuntamento nei primi quindici giorni di luglio 2028
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
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CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
La competenza territoriale
Corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente.
La competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto ) è stata disposta Controparte_1 dall'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio.
Il comma 36 prevede, infatti, che “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani»”.
In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.
Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui
l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani.”
Nel caso di specie l'avo era nato, come visto in premessa, in Liguria, nel Comune di GENOVA e da ciò discende la competenza di questo Tribunale, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
***
L'interesse ad agire
Ciò precisato deve procedersi a verificare la sussistenza dell'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”
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Deve, innanzitutto, rammentarsi che la Suprema Corte (trattando della competenza del Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.:) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa, tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale.
Alla luce di ciò è stato escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008 che ha affermato che “non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario”).
In ossequio a tale principio la giurisprudenza di merito ha, più volte, statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno status della persona ed ha, quindi, affermato che: "La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino (cfr.
Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVIII Civile, ordinanza del 02.11.2018, nonchè del 23.10.2019).
Sul punto bisogna, inoltre, rammentare che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, qualsiasi procedimento amministrativo deve essere concluso entro termini determinati e certi, e anche la mera incertezza in ordine alla sua definizione e/o il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato (nel caso di specie quello riguardante l'interesse a ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis), comporta una implicita e concreta lesione dello stesso integrando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In materia di riconoscimento di cittadinanza il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è stabilito, dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) in 730 giorni.
Nel dettaglio, in base all'art. 14 D.Lgs. 300/1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, il riconoscimento e la tutela dello status civitatis incombe sul , che, con Controparte_1 circolare n. K.28/1 dell'8 aprile 1991, ha previsto che i discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero possano richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso le Autorità
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Consolari del paese straniero di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano.
Il termine di cui sopra è stato confermato con il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 che ribadisce che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, è pari a 730 giorni.
In estrema sintesi le procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o di revoca dello status civitatis italiano sono le seguenti:
- per i soggetti residenti all'estero (come nel caso in esame), sono di competenza dell'Autorità consolare, in relazione al luogo di residenza dell'interessato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R n. 200 del 05.01.1967;
- per i richiedenti che risiedano in Italia, l'eventuale possesso dello status civitatis italiano deve essere certificato, mediante attestazione, dal Sindaco del Comune italiano di residenza.
In entrambi i casi, la procedura si conclude con la certificazione di cittadinanza, rilasciata secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza adozione di alcun provvedimento da parte del , al quale è attribuita Controparte_1 esclusivamente l'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione delle norme concernenti l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza.
In relazione alla competenza amministrativa del deve osservarsi che lo Controparte_1 stesso è specificatamente competente nell'ambito della procedura finalizzata all'emanazione di un decreto, da adottarsi ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 per l'attribuzione della cittadinanza nei confronti dello straniero che sia divenuto coniuge di un cittadino italiano e non ha un ruolo diretto nella procedura amministrativa per il riconoscimento del diritto soggettivo della cittadinanza per discendenza (pur restando, in questa sede giudiziaria, il contraddittore principale).
Deve rammentarsi che la giurisprudenza (tribunale di Roma Ordinanza 23/4/2020) ha affermato che “il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Il principio invero è stato reiteratamente ribadito dalla Giurisprudenza secondo cui “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” [cfr. sentenza Tribunale di Roma 14/02/2022; in senso conforme il costante orientamento del Tribunale
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di Roma, ex multis sentenze del 12/04/2022, del 31/01/2022, del 14/12/2021, del 23/04/2020, quest'ultima pubblicata sulla banca dati De Jure).
Ciò è la conseguenza del fatto che, secondo la Cassazione, il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile (cfr. Cass. n. 6205/2014, Cass. N.
20870/2011; Cass. n. 18089/2009) e l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto soggettivo, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale [cfr. il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del
11.01.2012, 28.06.2016, 08.03.2017, 24/02/2017, 11/07/2018, 17/04/2018, 15/11/2018, 3/07/2019,
12839/2018, 29/01/2019, 12/06/2019 - Il Tribunale di Roma ha inoltre equiparato le azioni di stato di cui agli artt. 237 c.c. a quelle di accertamento della cittadinanza, concludendo nel senso di riconoscere anche per queste ultime la sussistenza dell'interesse ad agire quando si tratti di accertare una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (cfr. Trib. Roma
28/10/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato che, nelle azioni di mero accertamento,
“l'interesse ad agire (...) consiste nella rimozione della situazione di incertezza che senza l'intervento del giudice non potrebbe essere eliminata: il pregiudizio deve essere concreto ed attuale, anche sopravvenuto all'atto impugnato, ma non deve necessariamente implicare la lesione di un diritto (…); è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti;
in tal caso la rimozione di tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (…)” (Cass., 20.1.2010, n. 919).
***
Se, pertanto, deve escludersi qualsiasi pregiudizialità amministrativa rispetto al ricorso alla tutela giudiziaria, resta comunque da valutare, in base ai generali principi processuali regolanti il procedimento contenzioso (non si verte, infatti, in una ipotesi di volontaria giurisdizione) la sussistenza, o meno, di un concreto ed attuale interesse ad agire in capo a parte ricorrente, definendo, quindi, quali siano i parametri per valutare la sussistenza o meno di detto interesse.
Deve, peraltro, evidenziarsi che l'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Deve anche aggiungersi che, in linea generale, la sua esistenza può anche sopravvenire in corso di causa, purché sia presente al momento della decisione.
Per farlo è opportuno procedere alla disamina delle situazioni di fatto maggiormente ricorrenti.
1) L'interesse di agire è senza dubbio sussistente qualora la domanda amministrativa, volta al riconoscimento dello status di cittadino, sia stata rigettata dall'amministrazione competente a seguito dell'esperimento del relativo procedimento amministrativo. In questi casi, infatti, sussiste certamente l'interesse a provocare un sindacato giurisdizionale avente ad oggetto alla correttezza dell'operato dell'amministrazione interpellata e quindi, in sostanza, l'accertamento giudiziario dello status di cittadino che si assume essere stato ingiustamente non riconosciuto.
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2) Allo stesso modo l'interesse ad agire sussiste qualora l'amministrazione non si sia espressa, ricevuta l'istanza di riconoscimento, nei termini normativamente previsti. In tal caso il cittadino è certamente legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto leso dall'inerzia dell'organo amministrativo.
3) Parimenti sussistente l'interesse ad agire nel caso in cui la domanda non sia stata nemmeno presentata in quanto, per prassi costante e legislativamente supportata, sarebbe comunque stata rigettata dal Consolato competente.
Questa è, innanzitutto, l'ipotesi per la quale i continuano a negare il Pt_18 riconoscimento della cittadinanza ai figli (e loro conseguenti discendenti) generati da donna cittadina italiana la quale abbia perso, prima del 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana per aver acquisito iure matrimonii (e senza concorso di volontà propria) la cittadinanza del marito, ovvero che non ha potuto trasmettere, sempre prima di tale data, la cittadinanza italiana alla propria prole. In tali ipotesi, infatti, le amministrazioni competenti dichiarano, anche nelle comunicazioni ufficiali, che tali donne, e soprattutto, per l'effetto, i loro discendenti, non hanno diritto alla cittadinanza italiana.
Il legislatore, infatti, non ha ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle
Sezioni Unite (più analiticamente riportate nei paragrafi successivi a cui si rinvia) e ha così precluso, in caso di trasmissione della cittadinanza (anche) per via materna prima del 1948, il riconoscimento della cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati. La Corte ha, come visto, evidenziato l'esistenza di un cosiddetto “doppio binario” in sede amministrativa e giurisdizionale per la tutela del diritto al riconoscimento della cittadinanza.
Ha, infatti, precisato che la richiesta in via amministrativa incontra i vincoli procedimentali posti dalla normativa tutt'ora vigente e rappresentati in primo luogo dalla necessità di acquisire la richiamata dichiarazione della donna volta al riacquisto della cittadinanza italiana. Inoltre, pur sussistendo la suddetta dichiarazione, l'art. 15 della legge 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466/2009, disponendo tale norma che: “L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto…dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste”. In forza di tale dettato normativo, in sede amministrativa la dichiarazione volta al riacquisto della cittadinanza può dunque produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore della Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle
Sezioni Unite della Cassazione. Si evidenzia, inoltre, che il richiamato limite di cui all'art. 15 della legge 91/1992, mentre permette, sulla base della ricordata dichiarazione, il riacquisto della cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, consente l'acquisto della cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi dell'art. 14 della legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. Anche in questo caso la sussistenza dell'interesse ad agire appare evidente.
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Situazioni diverse sono, invece, quelle in cui non sussiste una contestazione, né preventiva, né successiva, né espressa né tacita, da parte dell'amministrazione in relazione al riconoscimento dello status di cittadino italiano.
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Si tratta dei casi in cui i ricorrenti, ove avessero presentato idonea e completa documentazione all'Autorità amministrativa (il Consolato territorialmente competente) avrebbero, ragionevolmente, potuto ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
4) Il caso di trasmissione per via esclusivamente maschile/paterna, ovvero per via femminile/materna ma successiva al primo gennaio 1948, dal momento che, astrattamente e normativamente, nulla osta al riconoscimento, per via amministrativa, della cittadinanza, l'interesse ad agire non può ritenersi implicitamente e automaticamente sussistente, soprattutto se la parte resistente, costituendosi, non abbia contestato l'astratto fondamento della domanda (e non abbia, dunque, giudizialmente avversato la stessa) limitandosi solo a chiedere e invitare il Tribunale a esaminare la documentazione prodotta per accertarne la completezza, esaustività e regolarità.
5) Ulteriore ipotesi è quella (invero tutt'altro che infrequente) riguardante i casi in cui gli interessati, anche e soprattutto nei casi di cui al precedente punto 4), asseriscono di non aver potuto depositare alcuna domanda di riconoscimento, per via di gravi e talvolta cronici ritardi nella gestione e definizione di detti procedimenti da parte di alcuni italiani. Pt_18
In relazione a tale ultima ipotesi la giurisprudenza di merito (Tribunale di Firenze
Ordinanza dell'11 maggio 2023 n. 2982/2023) ha affermato, quantomeno limitatamente ai Consolati italiani siti in SI, Argentina e Venezuela, la sussistenza dell'interesse ad agire anche in assenza di prova del tentativo di prenotazione del turno per la presentazione dell'istanza: “essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in
SI Argentina e Venezuela-, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni. Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Una simile conclusione non è, tuttavia, nella sua assolutezza, condivisibile, perlomeno se pretenda di superare qualsivoglia adempimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, ritenendo, di fatti, l'interesse ad agire in re ipsa sussistente, nel caso in cui il ricorrente provenga da specifici Stati e in primis da SI, Argentina e
Venezuela.
Non possono infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale fiorentino, ritenersi integrati i presupposti per ritenere processualmente sussistente il “fatto notorio”, con conseguente esonero dell'applicazione del principio generale dell'onere della prova
(gravante sul ricorrente in relazione alla dimostrazione della sussistenza del proprio interesse ad agire).
In linea generale, infatti “dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il Controparte_1 rilascio del relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
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Così delineate le ipotesi maggiormente ricorrenti, deve procedersi – tenendo conto delle deduzioni, sul punto, di parte ricorrente ed anche a prescindere dalle eccezioni di parte resistente - alla valutazione dell'interesse ad agire nel caso oggetto del presente giudizio.
Nel caso in esame si verte nell'ipotesi sub 4) di trasmissione avvenuta per via esclusivamente paterna o anche materna, ma successivamente al primo gennaio 1948 - data di entrata in vigore della Costituzione), con la conseguenza che una domanda fondata e documentalmente completa sarebbe stata positivamente esitata dall'Autorità amministrativa competente (il
Consolato o Ambasciata territorialmente competente)
In questo caso, dunque, aver escluso la sussistenza di qualsivoglia pregiudizialità amministrativa non implica l'automatica sussistenza dell'interesse ad agire che deve, pertanto – come anche sollecitato da parte resistente – essere preliminarmente valutata.
Sul punto la Giurisprudenza non è univoca, non potendo esimersi dal valutare, caso per caso, il perché il ricorrente, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria, non abbia coltivato ho continuato a coltivare la domanda amministrativa.
Come detto, però, è necessario verificare la sussistenza in concreto dell'interesse ad agire, non potendosi sostenere una concorrenza perfetta tra mezzo giudiziario e mezzo amministrativo.
Ciò chiarito, passando alla disamina del caso di specie, parte ricorrente ha documentato solo
l'invio di una raccomandata AR – datata 22.3.2024 - al consolato di Recife da parte di
[...]
(in nome e pe conto anche di altri ricorrenti) un cui si chiedeva di poter Parte_15 prenotare l'appuntamento per depositare le pratiche di cittadinanza (senza però allegata alcuna documentazione a conforto dell'stanza).
Sebbene sia evidente che suddetta documentazione appare quantomeno lacunosa, deve osservarsi che il resistente ha prodotto una schermata dal sito del consolato che, il 19.2.2024, avvisa l'utenza che era stato aperto il portale prenot@mi per ottenere un appuntamento nei primi quindici giorni di luglio 2028.
Una simile documentazione, non essendo stata contraddetta da parte resistente è indicativa di una tempistica, presso il Cosolato di Recife ben superiore ai termini di legge, con la conseguenza che i ricorrenti, hanno dimostrato l'interesse ad adire la via giudiziaria per vedere riconosciuto un diritto primario diversamente a rischio.
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La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana
Passando al merito della controversia parte ricorrente chiede il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett
a) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Deve, innanzitutto, rammentarsi che, in base al c.d. principio di effettività (indiscusso nel diritto internazionale) spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza (v. Cass. Sez. 1 n. 9377-11 citata dalla stessa corte territoriale, ma v. pure, in ambito unionale, C. giust. 19-10-2004, Zhu).
Ciò è stato specificatamente chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle due sentenze del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318 (le c.d. sentenze gemelle sulla grande naturalizzazione
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brasiliana del 1889) che hanno affermato che il principio di effettività delinea, in modo negativo, il confine della libertà degli Stati di accordare l'acquisto della cittadinanza a chi non presenti alcun vero punto di collegamento con l'insieme di rapporti nei quali si esprime la cittadinanza effettiva (o sostanziale) con la specificazione che il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio, implicando l'esistenza di un vincolo reale tra lo Stato e l'individuo.
In questo senso certamente non può considerarsi una mera fictio il vincolo di sangue.
In questo senso la Corte ha chiarito che il principio di effettività viene - di norma - richiamato per inibire le c.d. decadenze arbitrarie della cittadinanza ove permangano comunque vincoli reali tra l'individuo e la realtà del proprio paese (cfr. C. giust. 2-3-2010, , causa C-135/08, in Per_28 relazione alle conseguenze della determinazione delle modalità di acquisto e perdita della cittadinanza su situazioni coinvolgenti cittadini comunitari, come tali ricadenti nell'ambito del diritto della UE); ovvero per contenere gli effetti di possibili previsioni di diritto interno che, in modo discrezionale (come nel diritto del Paesi Bassi) contemplino casi di perdita della cittadinanza per i discendenti al venir meno di criteri di collegamento tra la persona e lo Stato.
Deve peraltro rammentarsi che le ipotesi (previste dalle singole legislazioni) di decadenze e perdite della cittadinanza sono e restano comunque teoricamente ammissibili, anche perché rispondenti a un significato più completo del concetto di cittadinanza, incentrato su una trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità e per questo ritenute non incompatibili col diritto dell'Unione, purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di apolidia (v. C. giust. 12-3-2019, Tjebbes, causa C-221/17).
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I principi generali regolatori la materia
Ciò precisato deve affermarsi che la cittadinanza è una qualità (uno status), attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato ed a essa corrisponde un patrimonio variabile di diritti e doveri di matrice pubblica e costituzionale.
Sul punto la Corte di cassazione (nelle due già richiamate sentenze gemelle del 24.8.2022, la n.
25317 e la n. 25318) ha sottolineato che l'ordinamento giuridico italiano “mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal cod. civ. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla l. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale l. n. 91 del 1992.
L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita.
Fino al 1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina.
Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del cod. civ. del 1865, art. 1 della l. n. 555 del 1912.
Il quadro è mutato solo con la legge n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita – oggi – chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza).
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Guardando alle prime manifestazioni della volontà legislativa esternata dalla legislazione precostituzionale, non è dubitabile che il legislatore italiano si sia espresso in termini di sostanziale continuità di scopo e di intenti;
ed è infatti comunemente accettata l'opinione che vede nella l. n. 555 del 1912 un semplice punto di perfezionamento della disciplina già insita nelcodice civile del 1865.
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La normativa di riferimento
Antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), la disciplina normativa che definiva il riconoscimento della cittadinanza italiana era stata regolata, nel Regno di Sardegna, dal codice civile del 1837 (Codice Albertino), quindi dal
Codice Civile del Regno D'Italia del 25.06.1865 entrato in vigore il 1° gennaio 1866 (codice abrogato del 1865);
Successivamente, in considerazione del fenomeno della migrazione della fine del secolo XIX, la disciplina veniva trasfusa – come era prassi fare – in apposite leggi e segnatamente prima nella legge sulle migrazioni del 31 gennaio 1901 n. 23, poi nella legge 17 maggio 1906 n.217. e infine nella legge n. 555 del 13 giugno 1912 tutte in linea di assoluta continuità normativa.
L'impianto della disciplina della cittadinanza si è sempre fondato, come detto, sulla trasmissione jure sanguinis.
In particolare, all'art. 19 del Codice Albertino si dichiarava testualmente: “il figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regni Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”.
Da ciò deriva che i figli dei cittadini del Regno di Sardegna (cosiddetti regnicoli) nati all'estero mantenevano la cittadinanza regnicola.
La circostanza della trasmissione jus sanguinis della cittadinanza veniva altresì riaffermata dall'art. 4 del Codice Civile del 1865 “E' cittadino il figlio di padre cittadino”.
Considerato inoltre che il è subentrato, in qualità di Stato successore, al CP_9 [...]
, quale Stato predecessore, tutti i cittadini appartenenti al Regno di Sardegna CP_10 hanno alla data del 17 marzo 1861 (Unità d'Italia) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana anche in base ai principi di diritto internazionale consuetudinario (oggetto di successiva codificazione contenuta nell'art. 21 della risoluzione 63/118 adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite l' 11 dicembre 2008 “lo Stato successore deve attribuire la propria nazionalità a tutte le persone che, alla data della successione degli Stati, possedevano la nazionalità dello Stato predecessore”)
Coloro che erano nati nell'allora , dunque prima dell'unificazione d'Italia, Controparte_10 furono, dopo l'unificazione considerati automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del
, non avessero perso la cittadinanza sabauda anche acquisendo una CP_9 cittadinanza straniera.
Un tale principio risulta confermato anche del nella pubblicazione “La Controparte_1
Cittadinanza Italiana – La Normativa, Le Procedure, Le Circolari” dove alla pagina 9 viene
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espressamente riportato …“Può capitare, poi, che l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'Italia antecedentemente alla costituzione dell'unità d'Italia, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Infatti, il Codice Civile del 1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del . Tuttavia, è da sottolineare CP_9 che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del . Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla CP_9 data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel
Regno , costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana...”. CP_9
Tali concetti devono quindi ritenersi consolidati trovando il loro presupposto, come visto, nei principi del Codice Albertino del 1837 e del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865 e traendo, inoltre, la loro conferma dalla circostanza che l'art. 11 del Codice Civile del 1865, che regolava i casi di perdita di cittadinanza, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del . CP_9
All'opposto, se l'avo emigrato si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto prima del 17 marzo del 1861, lo stesso non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti non avendola mai posseduta nemmeno lui;
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Come detto, tutte le normative succedutesi nel tempo si fondavano sul principio della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, ma solo per via paterna.
L'art. 1 della Legge n. 555 del 13 giugno 1912 ha confermato, infatti, come titolo principale e originario, di acquisizione della cittadinanza italiana, la trasmissione iure sanguinis solo per via paterna.
Detta norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30 nella parte in cui “non prevede che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina”, riconducendo ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, così consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Invero, in precedenza, la medesima Corte Costituzionale- con la Sentenza n. 87 del 9 aprile 1975
– aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 29 Cost., l'art. 10 L. 555/1912 nella parte in cui “prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero”.
In particolare:
Con la sentenza n.87 del 1975, la Corte, dichiarando la illegittimità costituzionale della L. n. 555 del 1912, art. 10, comma 3, ha ritenuto tale disciplina discriminatoria dell'uguaglianza tra uomo e donna e violativa non solo dell'art. 3 Cost., ma anche del principio di uguaglianza dei coniugi e dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre la donna, per non perdere il proprio stato di cittadina, "a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto", prevedendo la stessa norma, sul punto non dichiarata illegittima, il riacquisto della cittadinanza per il successivo scioglimento del vincolo coniugale, la cui permanenza era il
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presupposto giuridico del perdurare della perdita dello stato di cittadina, anche nel precedente regime.
Con la sentenza n.30 del 1983, dichiarando l'illegittimità dell'art.1 n.1 della L.555/1912, la Corte ha affermato che la norma, infatti, con il prevedere l'acquisto originario, da parte del figlio, soltanto della cittadinanza del padre, ledeva da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, ha spiegato che non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini, e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Ha anche aggiunto che la disciplina di cui all'art. 1 della suddetta legge lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.
Sulla base di dette pronunce, recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato, pertanto, stabilito il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, e il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza della madre
In relazione agli ambiti applicativi di dette pronunce si formarono due orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un primo orientamento gli effetti (“favorevoli”) delle due sentenze si potevano produrre solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione;
secondo altro opposto orientamento nessun limite temporale poteva essere fissato dalla approvazione della Carta costituzionale.
La Corte di Cassazione, con pronunce a Sezioni Unite n.4466 e 4467 del 2009, ha riconosciuto, come già accennato, che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della
Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente e imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Le sentenze, pur condividendo il principio del primo orientamento dell'incostituzionalità sopravvenuta - secondo il quale le norme precostituzionali producono effetto soltanto sulle situazioni non ancora esaurite alla data del 1.1.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione - ha affermato, appunto, che il diritto di cittadinanza in quanto status permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia dell'avente diritto) è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Nello specifico le Sezioni Unite hanno affermato che “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato può perdersi solo per rinuncia, così anche nella legislazione previgente (art. 8 n. 2
L. 555/1912) (….) Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con carattere di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come definito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato”.
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Ed ancora che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al
1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Le norme precostituzionali, riconosciute illegittime dalle sentenze di cui sopra sono, pertanto, inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
***
Nel 1992 il legislatore ha abrogato la legge del 1912, riscrivendo l'intera normativa con la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”).
L'art. 1 prevede che sia «cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]».
Tale disposizione (confermando un principio già sancito dall'art. 1 della previgente Legge 15 giugno 1912, n. 555 e corretto dall'intervento della sentenza costituzionale del 9 febbraio 1983, n.
30), riconosce la cittadinanza iure sanguinis (ossia per nascita) in favore dei discendenti in linea retta di cittadini italiani, di sesso maschile o femminile, anche emigrati all'estero ( ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza)-
Come affermato dalla Cassazione nelle “sentenze gemelle” del 2022, “il peso della scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 del 1992) una decisa restrizione delle possibilità di acquisto della cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche una altrettanto decisa restrizione delle possibilità di ravvisare fattispecie estintive della cittadinanza degli italiani all'estero.
È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero.
Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata l. n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto.
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Peraltro la Cassazione ha rammentato che “della rilevanza di tali fenomeni di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la tanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907.
La possibilità di aversi nel tempo “una duplice nazionalità” venne già allora considerata una
“conseguenza inevitabile (..) del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
***
I principi processuali sull'onere della prova
L'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana è, pertanto, incentrato sulla dimostrazione della linea – continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (conformemente a Cass. Sez. U n. 4466-09).
Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione dell'onere della prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Come sinteticamente spiegato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2022:
La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09).
Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
***
Il caso in esame
Con la produzione dei certificati di nascita, matrimonio e morte di tutti gli avi e ascendenti, parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante comprovando la diretta discendenza dei ricorrenti dall'avo cittadino italiano emigrato in terra straniera.
Ha, infatti, documentato, con le allegazioni dei certificati e/o estratti di nascita, battesimo, matrimonio, morte, che i ricorrenti discendono tutti, tramite plurime linee di trasmissione, da
[...] capostipite emigrato in SI dalla Liguria. Per_17
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Alla luce della documentazione prodotta, pertanto, parte ricorrente ha comprovato la continuità della linea di discendenza e, quindi, di trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana come sopra richiamata nella premessa della presente decisione.
***
Parte resistente, dal canto suo, non ha contestato la ricostruzione genealogica di cui sopra e dunque la linea continua di trasmissione, essendosi limitata ad invitare il Tribunale a controllarla, anche con riferimento alla documentazione probatoria prodotta, limitandosi a chiedere, in caso di accoglimento della domanda, di compensare le spese di giudizio.
Invero parte resistente ha anche chiesto di procedere ad effettuare una integrazione istruttoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c., ordinando a parte ricorrente di esibire documentazione ulteriore (o chiedendone comunque al giudice l'acquisizione agli atti).
L'Avvocatura dello Stato ha chiesto, infatti, l'acquisizione dell'estratto di leva (ovvero il documento equipollente nell'ordinamento estero) di tutti gli ascendenti (maschi) degli odierni ricorrenti (come pure degli odierni ricorrenti, in tanto in quanto nati entro l'abrogazione, per effetto della legge n. 92/1991, della l. n. 555/1912) e dell'estratto contributivo (ovvero il documento equipollente nell'ordinamento estero) degli ascendenti degli odierni ricorrenti (come pure degli odierni ricorrenti, in tanto in quanto nati entro l'abrogazione, per effetto della l.. n. 92/1991, della l.
n. 555/1912);
A supporto della richiesta ha evidenziato la documentazione sollecitata assumeva rilievo alla luce del dato normativo per il quale la prestazione del servizio militare per paese estero si qualificava come ragione di perdita della cittadinanza italiana (ex art. 11 CC 1865 ed ex art. 8 l. n.
555/1912) al pari che per la assunzione di impieghi pubblici (da intendersi come incarichi alle dipendenze del Governo estero, come chiarito dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite del 2022 sulla grande naturalizzazione brasiliana).
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Prima di valutare l'ammissibilità della richiesta deve richiamarsi l'evoluzione normativa sul punto perdita e/o decadenza della cittadinanza italiana per un pubblico impiego o per aver svolto servizio militare all'estero.
L'Art. 11 del Codice civile 1865 disponeva che: “La cittadinanza si perde … da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”. Detta norma è stata successivamente abrogata dall'art. 35 della Legge 31 gennaio 1901, n. 23.
L'Art. 8 della legge 555/1912 disponeva che “Perde la cittadinanza … chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”;
L'Art. 12 Legge 91/1992 sancisce che “Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il
Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.”
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Deve aggiungersi che sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n.25318/2022) ha rilevato che la ratio della norma del 1865, era da ricercarsi nella “tradizione nazionale francese (essendo l'origine della norma rinvenibile, come quasi tutte quelle del codice civile del 1865, nel codice napoleonico del 1804): una tradizione refrattaria a che il cittadino potesse svolgere pubbliche funzioni all'estero tali da imporre l'assunzione di obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo
Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva.
La ratio è esplicitata anche nei lavori preparatori del testo del progetto del codice dell'Italia unita, e in particolare nella parte della relazione con cui, a proposito della fattispecie estintiva, si scrisse che nessuno può “conciliare i doveri verso il proprio Governo col servire a Governo straniero, sia nella milizia, sia in uffici pubblici”.
Evidente, quindi, che la norma imponesse un forte limite restrittivo verso lo svolgimento, da parte del cittadino, di attività (quali il servizio militare o le cariche o gli uffici pubblici) necessariamente implicanti giuramenti di fedeltà a governi esteri in quanto tali;
sì che la cittadinanza si sarebbe perduta, in questi casi, ipso iure, salva “permissione” del governo nazionale.
Le normative successive a quella del 1865 (in vigore dal 1.1.1866) hanno attenuato detto “antico e tradizionale rigore” disponendo che la perdita/decadenza della cittadinanza italiana derivi non solamente dall'accettazione di un impiego pubblico presso uno Stato straniero o dall'effettuaizone del servizio militare, ma anche la mancata ottemperanza all'intimazione che il Governo italiano potrebbe rivolgere al proprio cittadino.
E' dunque evidente che, dopo l'abrogazione dell'art. 11 del codice del 1865, non sia sufficiente documentare l'impiego pubblico/carica pubblica o l'effettuazione del servizio militare (peraltro volontario) da parte di un avo, ma debba anche essere comprovata l'inottemperanza all'intimazione eventualmente ricevuta dal Governo Italiano.
Altrettanto evidente che se possa ritenersi, per la parte resistente pubblica (il ) Controparte_1 immediato e agevole documentare l'eventuale professione degli avi, non così documentare le eventuali intimazioni governative notifcate
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Ciò precisato, deve osservarsi che in base alle regole di ripartizione dell'onere della prova come delineato anche dalle Sezioni Unite, sarebbe stato comunque onere di parte resistente – prima di sollecitare l'acquisizione ex officio o tramite invito al ricorrente, documentare, quantomeno, un principio di prova sul punto (relativo quantomeno alla professione degli avi riservandosi, in caso di prova del pubblico impiego o del servizio miliare, di produrre l'eventuale intimazione emessa dopo il 1901).
Richiedere l'esibizione della indicata documentazione pertinente e comprovante, se positiva, la sussistenza di possibili cause estintive del diritto di cittadinanza invocato, non può ritenersi istanza processualmente accoglibile, anche perché comporterebbe una inversione degli oneri probatori come delineati anche dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro a Sezioni Unite.
Per far diversamente concludere non può nemmeno invocarsi il principio di vicinanza o prossimità della prova, in forza del quale, nel caso di specie, la esibizione e/o produzione spetterebbe a parte ricorrente in quanto, per essa, di più agevole disponibilità.
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Invero non può con certezza affermarsi che una parte privata (parte ricorrente) rispetto ad una parte pubblica (l'Autorità Consolare opportunamente richiesta di collaborazione dal CP_1 resistente, magari attraverso il Ministero degli Affari Esteri), possa avere una reale maggiore facilità, ad acquisire, da una Autorità straniera, la documentazione sollecitata dalla Avvocatura di Stato.
Parte resistente, per poter invocare l'applicazione del principio di vicinanza (peraltro non invocabile in relazione alla eventuale intimazione emessa dal Governo italiano) della prova avrebbe dovuto almeno documentare di aver tentato di adempiere al proprio onere della prova
(rectius di allegazione), dimostrando di aver effettuato un tentativo di acquisizione diretta della documentazione presso l'Autorità estera competente anche tramite i canali consolari.
La richiesta di integrazione probatoria ex artt. 210 e/o 213 c.p.c. non può, pertanto, essere accolta.
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza per linea femminile in epoca precostituzionale.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dalle sentenze n. 30/1983 e n. 87/1975 di illegittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 1 e 10 della legge n. 555/1912
In considerazione di quanto sopra deve concludersi che le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva (come sopra indicata), mentre nessuno degli elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana risulta provato dal convenuto
(vds. in tal senso, Cassazione civile, Sezione I, 11 febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile,
Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n. 25317) o emergono dagli atti di causa.
In particolare, non risulta che i ricorrenti o i loro ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo, in tal modo, la catena di trasmissione genealogica (sul punto si rinvia ai certificati rilasciati dalle competenti autorità diplomatico-consolari legalizzati, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare).
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Pertanto, la domanda dei ricorrenti deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
▪ Dichiara che i ricorrenti, in epigrafe compiutamente identificati, sono cittadini italiani;
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▪ Ordina, per l'effetto, al in persona del Ministro pro tempore e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello stato civile competente - in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GENOVA, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti al fine di procedere, a loro volta, alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge negli appositi registri
▪ dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati.
Genova, 20 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott. Enzo BUCARELLI
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