Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 08/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2738/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
All'udienza del 08/01/2025 davanti al Giudice dott. Augusto Salustri è presente il ricorrente personalmente con l'avv. Alexandro Tatullo il quale richiama il ricorso notificato alla controparte.
è presente ai fini della pratica la dott.ssa . Persona_1
Nessuno compare per la società convenuta.
Il Giudice invita il difensore alla discussione orale, previa precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Tatullo discute la causa ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice essendo impegnato in altri procedimenti rinvia la camera di consiglio all'esito dell'udienza
Il Giudice
Alle ore 13.10 il giudice procede alla lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che si allega al verbale di udienza per farne parte integrante e sostanziale.
Il Giudice
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico, dott. Augusto Salustri ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2738/2024 di R.G., promossa da:
(CF.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Alexandro Tatullo;
ricorrente contro
CF/P.IVA: , con sede in Torino, Largo Turati, Controparte_1 P.IVA_1
n. 49, CAP: 10134, PEC: nella persona del rappresentante legale pro tempore Email_1
resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale allegato
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio la società al fine Parte_1 Controparte_1
di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la risoluzione ope legis del contratto stipulato tra il sig. e la in data 10.10.2023 dell'importo di € Parte_1 Controparte_1
29.234,90 relativo all'installazione dell'impianto fotovoltaico presso l'immobile sito in Ceres (TO), Via
Marconi, n.9 in ragione dell'inadempimento grave e non di scarsa importanza della - Controparte_1
Condannare la al pagamento in favore del sig. a titolo di Controparte_1 Parte_1
2 ripetizione dell'indebito, della somma di € 14.469,27 o quella diversa somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia nel corso della causa, oltre interessi ex art. 1284, IV, co., c.c. dalla domanda al saldo…”.
A sostegno delle domande spiegate, il ricorrente ha allegato di aver stipulato con la società resistente un contratto avente ad oggetto l'installazione di un impianto fotovoltaico presso la sua abitazione sita in Ceres (TO), Via Marconi, n. 9, per un importo complessivo pari €
29.234,90 complessivo di IVA, corrispondendo un acconto pari ad € 14.472,27.
ha aggiunto come la società resistente, nonostante l'acconto ricevuto, Parte_1
non abbia iniziato i lavori, di talchè il medesimo ha notificato in data 02.08.2024 diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., rimasta priva di qualsivoglia riscontro.
La società resistente non si è costituita in giudizio.
La causa istruita mediante acquisizione documentale è stata decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
****
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della società CP_1
ritualmente citata e non costituita in giudizio.
[...]
Alla stregua delle risultanze processuali, le domande proposte dalla parte ricorrente sono fondate e devono, pertanto, essere accolte.
È fondata la domanda di risoluzione del contratto con conseguente condanna della società resistente alla restituzione dell'importo ricevuto oltre al risarcimento del danno.
Giova svolgere alcune considerazioni preliminari che devono orientare la decisione.
Come è noto in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca ai sensi dell'art. 1218 c.c. deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
3 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ.,
Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533 in Corriere Giur., 2001, 12, 1565; Cass. civ., Sez. Unite,
24/03/2006, n. 6572). Ed, infatti, la disciplina dell'onere della prova assume un rilievo particolare nell'ambito dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ove l'art. 1218 introduce una presunzione in deroga alla regola generale dell'art. 2697 c.c., accollando al debitore, che non abbia eseguito esattamente la prestazione dovuta, l'onere di provare che l'inadempimento o il ritardo siano stati provocati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (salvo, ovviamente, provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa;
es. l'avvenuto esatto adempimento).
Nell'azione di adempimento, dunque, il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa, costituito -quest'ultimo- di regola dall'avvenuto adempimento (cfr.
Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10).
Facendo applicazione dei suddetti principi al caso di specie ed esaminando la documentazione prodotta dalle parti, emerge il grave inadempimento della società resistente alle obbligazioni assunte in contratto che legittima l'accertamento della intervenuta risoluzione del contratto.
Quanto alla valutazione della gravità dell'inadempimento la Suprema Corte ha costantemente affermato che l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 cod. civ., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse
4 della parte all'esatto e tempestivo adempimento. (cfr. Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 40325 del 16/12/2021; Cass. sez. 2 n. 18696/14).
La gravità dell'inadempimento della parte resistente emerge in via documentale a fronte della circostanza secondo cui la società resistente non ha dato corso all'esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto nemmeno all'esito della diffida ad adempiere ritualmente notificata ex art. 1454 c.c., di talché il contratto deve intendersi risolto.
Del pari, la società resistente, rimanendo contumace, non ha da un lato disconosciuto la documentazione prodotta da parte attrice, con particolare riguardo alla stipulazione del contratto e al versamento dell'acconto (cfr. documenti 2, 3 e 4) e, dall'altro, non ha fornito la prova di aver adempiuto né che l'inadempimento non le sia imputabile ai sensi dell'art. 1218
c.c.
Dall'effetto retroattivo della risoluzione discende l'obbligo da parte della società resistente di restituire la somma ricevuta a titolo di acconto, maggiorata dagli interessi ex art. 1284 comma
1 c.c. dal pagamento sino all'introduzione del presente giudizio ed ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla notificazione del ricorso introduttivo sino al saldo.
Invero, la sentenza di risoluzione per inadempimento con riguardo alle prestazioni da eseguire produce un effetto liberatorio "ex nunc" e rispetto alle prestazioni già eseguite un effetto recuperatorio "ex tunc", ad eccezione dei contratti ad esecuzione continuata e periodica.
Pertanto, in caso di risoluzione di un contratto di vendita per inadempimento del venditore questi è tenuto a restituire le somme ricevute con gli interessi legali a decorrere dal giorno in cui le stesse somme gli furono consegnate dall'acquirente (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 4604 del 22/02/2008; Cass. sez. 3, sentenza n. 19659 del 18.09.2014).
Secondo l'orientamento che appare preferibile, infatti, trovando applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo (2033 c.c.), ai fini della restituzione della prestazione il contraente
5 inadempiente deve essere equiparato quanto alla decorrenza degli interessi all'accipiente di mala fede.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della non elevata complessità delle questioni trattate, dello scaglione di riferimento e della discussione orale.
PQM
Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 2738/2024 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento della domanda spiegata da accerta l'intervenuta Parte_1
risoluzione del contratto di appalto stipulato dalle parti in data 10.10.2023 per inadempimento della società appaltatrice e, per l'effetto, condanna la società in persona Controparte_1
del legale rappresentante alla restituzione della somma di € € 14.469,27 oltre interessi come in motivazione;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese vive pari ad € 264,00, rimborso forfetario delle spese generali nella misura di 15%, C.A. ed IVA nella misura di legge.
Ivrea, 08.01.2025
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
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