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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/01/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8581/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice dott. sa Maria Stefania Picece, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 8581/2021 del Ruolo Generale Affari NTenziosi, avente ad oggetto: obbligazioni.
TRA
nato a [...] il Parte_1
21.07.1949,C.F. - quale cessionario, in virtù di atto di “cessione C.F._1
di crediti, redatto in forma di scrittura privata autenticata per notar , Persona_1
datata 30.11.2023, Rep. n. 3.885, dei crediti della “Ricerche Diagnostiche San Matteo”
S.r.l., Codice ST02500, con sede legale in Nocera Inferiore (SA), alla Via Lanzara n. 33,
Partita IVA in persona dell'Amministratore Unico, dott. P.IVA_1 [...]
nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
(allegato n. 3, Cfr. visura CCIAA RDSM), quest'ultima, (la “Ricerche Diagnostiche San
pagina 1 di 12 Matteo” S.r.l.), a sua volta cessionaria, in virtù di atto di “cessione di crediti”, redatto in forma di scrittura privata autenticata per notar , datata 30.11.2023, Persona_1
Rep. n. 3.880, (allegato n. 2), dei crediti “San Matteo Multilab S.c.a.r.l.”, Codice
AGG614, con sede legale in Nocera Inferiore (SA), alla Via Lanzara n. 33, Partita IVA
, in persona del legale rappresentante p.t., prof. dott. P.IVA_2 Parte_1
nato a [...] il [...], C.F. - elettivamente C.F._1
domiciliato in Nocera Inferiore alla Via Fucilari,9, presso lo studio dell'avv. Luigi
Montella, (C.F. ), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._3
procura in calce all'atto di intervento. (Ai sensi dell'art.176 cod. proc. civ., l'avv. Luigi
Montella dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): Email_1
oppure al numero di telefax 081.5177723).
ATTORE
E
C.F. e P.I. , in persona NTroparte_2 P.IVA_3
del direttore generale e legale rapp.te p.t. con sede legale in alla via Nizza n. l46, CP_2
rappresentata e difesa - in virtù di procura generale alle liti - Atto per Notaio Per_2
Rep.n.26327 del 02.02.2018 – dall' avv. Lucia Fiorillo (CF. N.
[...]
), con il quale è elettivamente domiciliata in presso la C.F._4 CP_2
Funzione Affari Legali dell' , in v. Nizza n.146; ai fini delle CP_3 CP_2
comunicazioni l'avv. Fiorillo indica che le stesse potranno essere effettuate al seguente numero di fax 089/693634, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
pagina 2 di 12 CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza telematica scritta del 23.09.2024 le parti concludevano come da note telematiche in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ed iscritto a ruolo la parte attrice, poi cedente dell'asserito credito, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) -
IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare il diritto della Parte_2
” C.F. in persona del legale rappresentante p/t, a
[...] P.IVA_2
ottenere il pagamento dall' della somma di € NTroparte_2
24.099,14 ovvero di quella somma maggiore o minore che dovesse essere accertata nel
corso del giudizio, a titolo di esatto adempimento;
di conseguenza, condannare
l' , in persona del suo legale rappresentante p. t., al NTroparte_2
pagamento in favore della “ ”, della Parte_2
somma di € 24.099,14 (diconsi euro ventiquattromilanovantanonevirgolaqueattordici) ovvero di quella somma maggiore o minore che dovesse essere accertata nel corso del
giudizio; sulla detta somma devono essere computati gli interessi moratori ex
d.lgs.n.231/02 con decorrenza dalla data del recupero da parte dell'Ente e fino al soddisfo, oltre l'eventuale supero ex art.1224 comma 2 c.c. fino a concorrenza del tasso
del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata pari a dodici mesi, da
calcolarsi con pari decorrenza e fino al momento della decisione;
IN VIA
SUBORDINATA, riconosciuta la responsabilità per inadempimento contrattuale della
, condannare l' , in persona del suo legale CP_3 NTroparte_2
pagina 3 di 12 rappresentante p. t., al pagamento, in favore della Parte_2
, della somma di €. 24.099,14 (diconsi euro
[...]
ventiquattromilanovantanonevirgolaqueattordici) ovvero di quella somma maggiore o
minore che dovesse essere accertata nel corso del giudizio, a titolo di risarcimento del danno;
la detta somma deve essere adeguata all'attualità mediante rivalutazione
monetaria, da calcolarsi secondo gli indici di variazione Istat con decorrenza dalla data
NTr di recupero della somma da parte della fino al momento della decisione;
sulla
somma coma via via rivalutata anno per anno devono essere, altresì, computati gli
interessi compensativi nella misura legale, da calcolarsi con pari decorrenza e fino all'effettivo soddisfo;
- IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, condannare
l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., al NTroparte_2
pagamento, in favore della ”, in Parte_2
persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 24.099,14
ovvero di quella somma maggiore o minore che dovesse essere accertata nel corso del
giudizio, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ., sussistendone i
relativi presupposti sia in fatto che in diritto;
la detta somma deve essere adeguata
all'attualità mediante rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici di
NT variazione Istat con decorrenza dalla data di recupero della somma da parte della
fino al momento della decisione;
sulla somma come via via rivalutata anno per anno
devono essere, altresì, computati gli interessi compensativi nella misura legale, da calcolarsi con pari decorrenza e fino all'effettivo soddisfo”.
L'attrice, premesso l'esercizio di attività di laboratorio di base con settori specializzati di chimica clinica, tossicologia, microbiologia e sieroimmunologia, citopatologia, genetica,
pagina 4 di 12 biologia molecolare, in forma di aggregazione ex DCA 109/2013 con la società Biolabor
S.r.l., nonché l'accreditamento all'erogazione delle prestazioni Generale di base con settori specializzati e prestazioni contrassegnate dalla lettera “R”, ed, infine la contrattualizzazione con l' art.8 quinquies, comma II ,D. lgs. 502/92 e Parte_3
s.m.i., ha chiesto la condanna della convenuta azienda sanitaria al pagamento della somma di € 24.099,14. Innanzitutto, ha dedotto la violazione da parte dell' CP_3
della normativa regionale e contrattuale;
ha –quindi- contestato la RTU (Regressione
tariffaria unica) applicata dalla convenuta azienda sanitaria con la nota prot. n.64588 del
18/3/2021, il cui importo corrisponde proprio alla somma di cui la società ha chiesto il pagamento (€ 24.099,14. L'attrice assumeva di vantare la predetta somma di €
24.099,14 per n. 348 prestazioni contrassegnate dalla lettera “R”, a suo dire, effettivamente e legittimamente erogate nell'anno 2018, negando il fatto impeditivo
NT (presuntamente eccepito dall' dello “sforamento del tetto” annuale di spesa e sottoponendo a censure critiche la nota prot. n.64588 del 18/3/2021, anche in considerazione della ritenuta inesistenza di un vincolo contrattuale di budget oltre il
30%, e comunque della sua irrilevanza ai sensi del DCA n.84/2018. L'attrice deduce anche che l' non avrebbe sufficientemente esplicitato le modalità di calcolo CP_3
della RTU applicata. La ha evidenziato anche un Parte_2
comportamento della convenuta violativo degli accordi contrattuali in punto di monitoraggi e controllo dei cc.dd. “tetti di spesa” e degli obblighi discendenti dal DCA
n.84/2018 con conseguente domanda, in via subordinata rispetto a quella di “esatto adempimento”, di risarcimento danni quantificati nella somma di € 24.099,14; in via gradata, assumendo un ingiustificato arricchimento dell' ai danni di essa CP_3
pagina 5 di 12 parte istante, ai sensi dell'art. 2041 c.c. ha chiesto il riconoscimento della somma di €
24.099,14 a titolo di indennizzo.
Con comparsa depositata il 13.07.2022 si è costituita l' la quale, in via CP_3
preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione, nel merito, riconosceva l'erogazione delle prestazioni ma deduceva la non debenza delle somme richieste poiché la struttura aveva superato, per l'esercizio 2018, i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di riferimento, che erano stati individuati in base al DCA per l'Attuazione del Piano di Rientro del settore sanitario n.84 del 31/10/2018 con la nota prot.n.64588 del 18/3/2021, con nota PEC del
26/11/2021, il Direttore della aveva contestato alla NTroparte_4 [...]
lo sforamento delle percentuali contrattualizzate, ovvero il superamento Parte_2
del tetto prestazioni lettera “R” ex DCA 84/2018, chiedendo l'emissione di nota di credito di importo pari ad € 24.099,14, pari alla RTU applicata.
Il giudizio, esaurita la fase di trattazione, veniva istruito con l'acquisizione della documentazione tutta come prodotta.
All'udienza telematica scritta le parti concludevano come da relative note scritte ed il giudice assegnava la causa in decisione con i termini di rito ex art. 190 CPC per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
L'eccezione di difetto di giurisdizione deve essere rigettata, dovendosi ritenere correttamente radicato il giudizio innanzi al giudice ordinario, alla luce del consolidato principio secondo cui “il fondamentale criterio discretivo della giurisdizione del G.O.
rispetto a quella del G.A., ormai accolto dalla giurisprudenza di legittimità, è quello del
petitum sostanziale a termini del quale il riparto va operato in relazione alla posizione pagina 6 di 12 giuridica soggettiva fatta valere in giudizio (causa petendi), posizione individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione, mentre il petitum viene in considerazione solo ai fini della determinazione dei poteri che, nella sfera della propria rispettiva competenza, siano attribuiti al G.O. e al Giudice amministrativo;
bisogna, pertanto, far riferimento alla natura della situazione soggettiva controversa e verificare, in particolare, se il privato,
ricorrendo le condizioni previste dalla legge, vanti un vero e proprio diritto soggettivo oppure sia titolare di un interesse legittimo” (così, ex multis, Cass. SS.UU. 9862/2019).
Nella fattispecie de qua, il thema decidendum e il petitum sostanziale non riguardano alcun aspetto concernente l'esercizio di poteri autoritativi della P.A., bensì
esclusivamente la sussistenza o meno del diritto della società attrice al conseguimento dei corrispettivi richiesti, in diretta applicazione del contratto stipulato o della legge.
In questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali da parte della
P.A., in quanto non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni, controverso essendo il solo avveramento del fatto impeditivo dedotto del superamento del tetto di spesa ma senza che ciò comporti un sindacato sulla legittimità dei provvedimenti all'uopo emessi (in tal senso, anche giurisprudenza di legittimità, ex multis, Cass. n.
372/2021). ..." (cfr. Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5382/2024 del 30-12-2024).
L' , con nota prot.n. n.64588 del 18.03.2021, notificata in pari data, CP_3
(avente ad oggetto “Specialistica Ambulatoriale anno 2018 – Richiesta Nota di Credito
per incremento prestazioni oltre il 10% - Incremento costo medio oltre il 10% -
superamento tetto prestazioni lettera R ex DCA N.84/2018”), richiamato il predetto pagina 7 di 12 D.C.A., (che “ha fissato i limiti di spesa assegnati agli erogatori privati di prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2018”), e preso atto delle previsioni contenute nell'art. 8, comma 2, dei contratti intercorsi tra le parti in data 22.01.2021, ha richiesto alla l'emissione di nota di credito, per l'importo Parte_2
complessivo di € 24.099,14, procedendo, dunque, al recupero mediante Regressione
Tariffaria della detta somma.
2. Il credito vantato dalla , ceduto all'attuale parte attrice dott. Parte_2
come si evince dalla documentazione dalla stessa prodotta fin dalla fase Parte_1
monitoria, è fondato:
1) sul decreto di accreditamento istituzionale definitivo;
2) sui contratti ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/92, stipulati con l' in data CP_3
22/01/2021, in relazione all'annualità 2018;
3) sulle fatture in atti.
Tale documentazione, attestante le prestazioni erogate dall'attrice, non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione da parte della convenuta la quale, sostanzialmente,
lamenta che la somma richiesta sia inesigibile in virtù dello sforamento del tetto di spesa, ostativo all'esito positivo del controllo di verifica da parte dell' Pt_4
propedeutico all'emissione della fattura.
Ebbene, con riguardo alle prestazioni erogate nell'anno 2018 deve rilevarsi che l'art. 5,
NT co. 3, del contratto intercorso tra le parti prevede che: “La comunicherà ogni mese
a ciascun centro privato a mezzo PEC -Posta Elettronica Certificata: la percentuale
consuntiva di consumo dei limiti di spesa sopra stabiliti;
la data consuntiva di
pagina 8 di 12 raggiungimento di dette percentuali di consumo;
ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata
NT dalla nei mesi scorsi in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio dell'anno fino Parte_5
alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08 in modo da far
rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di
compenso né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese
oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima
NT data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla , nulla
spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di
risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento
del limite di spesa”.
Da tale disposizione contrattuale si desume che le prestazioni sanitarie:
1) se sono state rese dopo la data di esaurimento del limite di spesa “a consuntivo”, ma prima della data di “previsione” di esaurimento del limite di spesa (comunicata in via
NTr NTr preventiva dall' , sono remunerabili, dovendo l' procedere alla regressione tariffaria unica (art. 5, co. 3, lett. a, prima parte);
2) se sono state rese dopo la data di “previsione” di esaurimento del limite di spesa, non sono remunerabili, qualora la data di esaurimento del limite di spesa “a consuntivo” sia pagina 9 di 12 anteriore a quella di “previsione” di esaurimento del limite di spesa (art. 5, co. 3, lett. a, seconda parte);
3) se sono state rese dopo la data di “previsione” di esaurimento del limite di spesa, sono remunerabili, qualora la data di esaurimento del limite di spesa “a consuntivo” sia posteriore a quella di “previsione” di esaurimento del limite di spesa, e comunque non oltre la data di esaurimento “a consuntivo” del predetto limite (art. 5, co. 3, lett. b).
Nel caso di specie, l'azienda convenuta ha comunicato (in violazione delle previsioni contrattuali - e in particolare dell'art.5 bis, che dispone un'applicazione trimestrale della regressione - nonché dei generali obblighi di buona fede e correttezza) ben due anni dopo (con la nota n. 64588 del 18.03.2021), il preteso sforamento di un limite di spesa
(per le prestazioni erogate successivamente alla data del 31.07.18).
Per sapere se dette prestazioni siano o meno, e in quale misura, remunerabili occorrerebbe sapere la data di effettivo esaurimento del limite di spesa, “a consuntivo”,
NTr mai comunicata dall'
E che la prova dell'effettivo superamento, anche a consuntivo, dei limiti di spesa gravi
NTr sull' è conclusione oramai pacifica nella giurisprudenza di legittimità, essendosi sostenuto, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, che il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico pagina 10 di 12 NTr della parte debitrice, ossia dell' (Cass. n. 10182/21, n. 5661/21, n. 26234/19, n.
23324/18, n. 5095/18, n. 3403/18, n. 17437/16, nonché Cass. S.U. n. 15516/18).
Tale distribuzione del carico probatorio è concretamente in linea con il principio di vicinanza della prova nella fattispecie in esame, atteso che nel regime di accreditamento delle strutture sanitarie che erogano prestazioni nella branca della radiodiagnostica non vi è l'assegnazione di un tetto di spesa individuale (o c.d. di struttura). In tale ambito, infatti, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile, ma devono far riferimento al “budget” riconosciuto alla relativa branca della macroarea di riferimento. Una volta (e se) esauritosi il limite, le prestazioni rese verranno ammesse a remunerazione in misura minore ovvero mediante regressione tariffaria (in termini, cioè, di percentuali) del corrispettivo previsto dal tariffario. Ne
discende che la singola struttura non ha alcuna possibilità di conoscere l'evento estintivo, ossia il momento nel quale il tetto di spesa della macroarea di appartenenza
NTr sarà raggiunto, se non opportunamente edotta dall' (l'unica avente accesso al dato aggregato) nelle modalità contrattualmente regolamentate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono regolate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri normativi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott. sa Maria
Stefania Picece, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 8581/21 R.G., così provvede:
pagina 11 di 12 1. Accoglie la domanda e condanna l' , in persona del legale rapp. te p.t., al CP_3
pagamento, nei confronti del dott. della somma di € 24.099,14 oltre Parte_1
interessi come per legge ex D.lgs. 231/02.
2. Condanna l' al pagamento, in favore dell'attore dott. CP_3 Parte_1
delle spese di lite liquidate in € 259,00 per esborsi ed € 3.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Salerno, 20 gennaio 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice dott. sa Maria Stefania Picece, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 8581/2021 del Ruolo Generale Affari NTenziosi, avente ad oggetto: obbligazioni.
TRA
nato a [...] il Parte_1
21.07.1949,C.F. - quale cessionario, in virtù di atto di “cessione C.F._1
di crediti, redatto in forma di scrittura privata autenticata per notar , Persona_1
datata 30.11.2023, Rep. n. 3.885, dei crediti della “Ricerche Diagnostiche San Matteo”
S.r.l., Codice ST02500, con sede legale in Nocera Inferiore (SA), alla Via Lanzara n. 33,
Partita IVA in persona dell'Amministratore Unico, dott. P.IVA_1 [...]
nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
(allegato n. 3, Cfr. visura CCIAA RDSM), quest'ultima, (la “Ricerche Diagnostiche San
pagina 1 di 12 Matteo” S.r.l.), a sua volta cessionaria, in virtù di atto di “cessione di crediti”, redatto in forma di scrittura privata autenticata per notar , datata 30.11.2023, Persona_1
Rep. n. 3.880, (allegato n. 2), dei crediti “San Matteo Multilab S.c.a.r.l.”, Codice
AGG614, con sede legale in Nocera Inferiore (SA), alla Via Lanzara n. 33, Partita IVA
, in persona del legale rappresentante p.t., prof. dott. P.IVA_2 Parte_1
nato a [...] il [...], C.F. - elettivamente C.F._1
domiciliato in Nocera Inferiore alla Via Fucilari,9, presso lo studio dell'avv. Luigi
Montella, (C.F. ), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._3
procura in calce all'atto di intervento. (Ai sensi dell'art.176 cod. proc. civ., l'avv. Luigi
Montella dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): Email_1
oppure al numero di telefax 081.5177723).
ATTORE
E
C.F. e P.I. , in persona NTroparte_2 P.IVA_3
del direttore generale e legale rapp.te p.t. con sede legale in alla via Nizza n. l46, CP_2
rappresentata e difesa - in virtù di procura generale alle liti - Atto per Notaio Per_2
Rep.n.26327 del 02.02.2018 – dall' avv. Lucia Fiorillo (CF. N.
[...]
), con il quale è elettivamente domiciliata in presso la C.F._4 CP_2
Funzione Affari Legali dell' , in v. Nizza n.146; ai fini delle CP_3 CP_2
comunicazioni l'avv. Fiorillo indica che le stesse potranno essere effettuate al seguente numero di fax 089/693634, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
pagina 2 di 12 CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza telematica scritta del 23.09.2024 le parti concludevano come da note telematiche in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ed iscritto a ruolo la parte attrice, poi cedente dell'asserito credito, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) -
IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare il diritto della Parte_2
” C.F. in persona del legale rappresentante p/t, a
[...] P.IVA_2
ottenere il pagamento dall' della somma di € NTroparte_2
24.099,14 ovvero di quella somma maggiore o minore che dovesse essere accertata nel
corso del giudizio, a titolo di esatto adempimento;
di conseguenza, condannare
l' , in persona del suo legale rappresentante p. t., al NTroparte_2
pagamento in favore della “ ”, della Parte_2
somma di € 24.099,14 (diconsi euro ventiquattromilanovantanonevirgolaqueattordici) ovvero di quella somma maggiore o minore che dovesse essere accertata nel corso del
giudizio; sulla detta somma devono essere computati gli interessi moratori ex
d.lgs.n.231/02 con decorrenza dalla data del recupero da parte dell'Ente e fino al soddisfo, oltre l'eventuale supero ex art.1224 comma 2 c.c. fino a concorrenza del tasso
del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata pari a dodici mesi, da
calcolarsi con pari decorrenza e fino al momento della decisione;
IN VIA
SUBORDINATA, riconosciuta la responsabilità per inadempimento contrattuale della
, condannare l' , in persona del suo legale CP_3 NTroparte_2
pagina 3 di 12 rappresentante p. t., al pagamento, in favore della Parte_2
, della somma di €. 24.099,14 (diconsi euro
[...]
ventiquattromilanovantanonevirgolaqueattordici) ovvero di quella somma maggiore o
minore che dovesse essere accertata nel corso del giudizio, a titolo di risarcimento del danno;
la detta somma deve essere adeguata all'attualità mediante rivalutazione
monetaria, da calcolarsi secondo gli indici di variazione Istat con decorrenza dalla data
NTr di recupero della somma da parte della fino al momento della decisione;
sulla
somma coma via via rivalutata anno per anno devono essere, altresì, computati gli
interessi compensativi nella misura legale, da calcolarsi con pari decorrenza e fino all'effettivo soddisfo;
- IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, condannare
l' , in persona del suo legale rappresentante p.t., al NTroparte_2
pagamento, in favore della ”, in Parte_2
persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 24.099,14
ovvero di quella somma maggiore o minore che dovesse essere accertata nel corso del
giudizio, a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ., sussistendone i
relativi presupposti sia in fatto che in diritto;
la detta somma deve essere adeguata
all'attualità mediante rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici di
NT variazione Istat con decorrenza dalla data di recupero della somma da parte della
fino al momento della decisione;
sulla somma come via via rivalutata anno per anno
devono essere, altresì, computati gli interessi compensativi nella misura legale, da calcolarsi con pari decorrenza e fino all'effettivo soddisfo”.
L'attrice, premesso l'esercizio di attività di laboratorio di base con settori specializzati di chimica clinica, tossicologia, microbiologia e sieroimmunologia, citopatologia, genetica,
pagina 4 di 12 biologia molecolare, in forma di aggregazione ex DCA 109/2013 con la società Biolabor
S.r.l., nonché l'accreditamento all'erogazione delle prestazioni Generale di base con settori specializzati e prestazioni contrassegnate dalla lettera “R”, ed, infine la contrattualizzazione con l' art.8 quinquies, comma II ,D. lgs. 502/92 e Parte_3
s.m.i., ha chiesto la condanna della convenuta azienda sanitaria al pagamento della somma di € 24.099,14. Innanzitutto, ha dedotto la violazione da parte dell' CP_3
della normativa regionale e contrattuale;
ha –quindi- contestato la RTU (Regressione
tariffaria unica) applicata dalla convenuta azienda sanitaria con la nota prot. n.64588 del
18/3/2021, il cui importo corrisponde proprio alla somma di cui la società ha chiesto il pagamento (€ 24.099,14. L'attrice assumeva di vantare la predetta somma di €
24.099,14 per n. 348 prestazioni contrassegnate dalla lettera “R”, a suo dire, effettivamente e legittimamente erogate nell'anno 2018, negando il fatto impeditivo
NT (presuntamente eccepito dall' dello “sforamento del tetto” annuale di spesa e sottoponendo a censure critiche la nota prot. n.64588 del 18/3/2021, anche in considerazione della ritenuta inesistenza di un vincolo contrattuale di budget oltre il
30%, e comunque della sua irrilevanza ai sensi del DCA n.84/2018. L'attrice deduce anche che l' non avrebbe sufficientemente esplicitato le modalità di calcolo CP_3
della RTU applicata. La ha evidenziato anche un Parte_2
comportamento della convenuta violativo degli accordi contrattuali in punto di monitoraggi e controllo dei cc.dd. “tetti di spesa” e degli obblighi discendenti dal DCA
n.84/2018 con conseguente domanda, in via subordinata rispetto a quella di “esatto adempimento”, di risarcimento danni quantificati nella somma di € 24.099,14; in via gradata, assumendo un ingiustificato arricchimento dell' ai danni di essa CP_3
pagina 5 di 12 parte istante, ai sensi dell'art. 2041 c.c. ha chiesto il riconoscimento della somma di €
24.099,14 a titolo di indennizzo.
Con comparsa depositata il 13.07.2022 si è costituita l' la quale, in via CP_3
preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione, nel merito, riconosceva l'erogazione delle prestazioni ma deduceva la non debenza delle somme richieste poiché la struttura aveva superato, per l'esercizio 2018, i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, relativamente alla branca di riferimento, che erano stati individuati in base al DCA per l'Attuazione del Piano di Rientro del settore sanitario n.84 del 31/10/2018 con la nota prot.n.64588 del 18/3/2021, con nota PEC del
26/11/2021, il Direttore della aveva contestato alla NTroparte_4 [...]
lo sforamento delle percentuali contrattualizzate, ovvero il superamento Parte_2
del tetto prestazioni lettera “R” ex DCA 84/2018, chiedendo l'emissione di nota di credito di importo pari ad € 24.099,14, pari alla RTU applicata.
Il giudizio, esaurita la fase di trattazione, veniva istruito con l'acquisizione della documentazione tutta come prodotta.
All'udienza telematica scritta le parti concludevano come da relative note scritte ed il giudice assegnava la causa in decisione con i termini di rito ex art. 190 CPC per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
L'eccezione di difetto di giurisdizione deve essere rigettata, dovendosi ritenere correttamente radicato il giudizio innanzi al giudice ordinario, alla luce del consolidato principio secondo cui “il fondamentale criterio discretivo della giurisdizione del G.O.
rispetto a quella del G.A., ormai accolto dalla giurisprudenza di legittimità, è quello del
petitum sostanziale a termini del quale il riparto va operato in relazione alla posizione pagina 6 di 12 giuridica soggettiva fatta valere in giudizio (causa petendi), posizione individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione, mentre il petitum viene in considerazione solo ai fini della determinazione dei poteri che, nella sfera della propria rispettiva competenza, siano attribuiti al G.O. e al Giudice amministrativo;
bisogna, pertanto, far riferimento alla natura della situazione soggettiva controversa e verificare, in particolare, se il privato,
ricorrendo le condizioni previste dalla legge, vanti un vero e proprio diritto soggettivo oppure sia titolare di un interesse legittimo” (così, ex multis, Cass. SS.UU. 9862/2019).
Nella fattispecie de qua, il thema decidendum e il petitum sostanziale non riguardano alcun aspetto concernente l'esercizio di poteri autoritativi della P.A., bensì
esclusivamente la sussistenza o meno del diritto della società attrice al conseguimento dei corrispettivi richiesti, in diretta applicazione del contratto stipulato o della legge.
In questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali da parte della
P.A., in quanto non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni, controverso essendo il solo avveramento del fatto impeditivo dedotto del superamento del tetto di spesa ma senza che ciò comporti un sindacato sulla legittimità dei provvedimenti all'uopo emessi (in tal senso, anche giurisprudenza di legittimità, ex multis, Cass. n.
372/2021). ..." (cfr. Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 5382/2024 del 30-12-2024).
L' , con nota prot.n. n.64588 del 18.03.2021, notificata in pari data, CP_3
(avente ad oggetto “Specialistica Ambulatoriale anno 2018 – Richiesta Nota di Credito
per incremento prestazioni oltre il 10% - Incremento costo medio oltre il 10% -
superamento tetto prestazioni lettera R ex DCA N.84/2018”), richiamato il predetto pagina 7 di 12 D.C.A., (che “ha fissato i limiti di spesa assegnati agli erogatori privati di prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2018”), e preso atto delle previsioni contenute nell'art. 8, comma 2, dei contratti intercorsi tra le parti in data 22.01.2021, ha richiesto alla l'emissione di nota di credito, per l'importo Parte_2
complessivo di € 24.099,14, procedendo, dunque, al recupero mediante Regressione
Tariffaria della detta somma.
2. Il credito vantato dalla , ceduto all'attuale parte attrice dott. Parte_2
come si evince dalla documentazione dalla stessa prodotta fin dalla fase Parte_1
monitoria, è fondato:
1) sul decreto di accreditamento istituzionale definitivo;
2) sui contratti ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502/92, stipulati con l' in data CP_3
22/01/2021, in relazione all'annualità 2018;
3) sulle fatture in atti.
Tale documentazione, attestante le prestazioni erogate dall'attrice, non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione da parte della convenuta la quale, sostanzialmente,
lamenta che la somma richiesta sia inesigibile in virtù dello sforamento del tetto di spesa, ostativo all'esito positivo del controllo di verifica da parte dell' Pt_4
propedeutico all'emissione della fattura.
Ebbene, con riguardo alle prestazioni erogate nell'anno 2018 deve rilevarsi che l'art. 5,
NT co. 3, del contratto intercorso tra le parti prevede che: “La comunicherà ogni mese
a ciascun centro privato a mezzo PEC -Posta Elettronica Certificata: la percentuale
consuntiva di consumo dei limiti di spesa sopra stabiliti;
la data consuntiva di
pagina 8 di 12 raggiungimento di dette percentuali di consumo;
ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione effettuata
NT dalla nei mesi scorsi in base alla proiezione dei limiti di spesa dell'anno precedente, a tutte le prestazioni di quella erogate dall'inizio dell'anno fino Parte_5
alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08 in modo da far
rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di
compenso né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese
oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima
NT data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla , nulla
spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di
risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento
del limite di spesa”.
Da tale disposizione contrattuale si desume che le prestazioni sanitarie:
1) se sono state rese dopo la data di esaurimento del limite di spesa “a consuntivo”, ma prima della data di “previsione” di esaurimento del limite di spesa (comunicata in via
NTr NTr preventiva dall' , sono remunerabili, dovendo l' procedere alla regressione tariffaria unica (art. 5, co. 3, lett. a, prima parte);
2) se sono state rese dopo la data di “previsione” di esaurimento del limite di spesa, non sono remunerabili, qualora la data di esaurimento del limite di spesa “a consuntivo” sia pagina 9 di 12 anteriore a quella di “previsione” di esaurimento del limite di spesa (art. 5, co. 3, lett. a, seconda parte);
3) se sono state rese dopo la data di “previsione” di esaurimento del limite di spesa, sono remunerabili, qualora la data di esaurimento del limite di spesa “a consuntivo” sia posteriore a quella di “previsione” di esaurimento del limite di spesa, e comunque non oltre la data di esaurimento “a consuntivo” del predetto limite (art. 5, co. 3, lett. b).
Nel caso di specie, l'azienda convenuta ha comunicato (in violazione delle previsioni contrattuali - e in particolare dell'art.5 bis, che dispone un'applicazione trimestrale della regressione - nonché dei generali obblighi di buona fede e correttezza) ben due anni dopo (con la nota n. 64588 del 18.03.2021), il preteso sforamento di un limite di spesa
(per le prestazioni erogate successivamente alla data del 31.07.18).
Per sapere se dette prestazioni siano o meno, e in quale misura, remunerabili occorrerebbe sapere la data di effettivo esaurimento del limite di spesa, “a consuntivo”,
NTr mai comunicata dall'
E che la prova dell'effettivo superamento, anche a consuntivo, dei limiti di spesa gravi
NTr sull' è conclusione oramai pacifica nella giurisprudenza di legittimità, essendosi sostenuto, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, che il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico pagina 10 di 12 NTr della parte debitrice, ossia dell' (Cass. n. 10182/21, n. 5661/21, n. 26234/19, n.
23324/18, n. 5095/18, n. 3403/18, n. 17437/16, nonché Cass. S.U. n. 15516/18).
Tale distribuzione del carico probatorio è concretamente in linea con il principio di vicinanza della prova nella fattispecie in esame, atteso che nel regime di accreditamento delle strutture sanitarie che erogano prestazioni nella branca della radiodiagnostica non vi è l'assegnazione di un tetto di spesa individuale (o c.d. di struttura). In tale ambito, infatti, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile, ma devono far riferimento al “budget” riconosciuto alla relativa branca della macroarea di riferimento. Una volta (e se) esauritosi il limite, le prestazioni rese verranno ammesse a remunerazione in misura minore ovvero mediante regressione tariffaria (in termini, cioè, di percentuali) del corrispettivo previsto dal tariffario. Ne
discende che la singola struttura non ha alcuna possibilità di conoscere l'evento estintivo, ossia il momento nel quale il tetto di spesa della macroarea di appartenenza
NTr sarà raggiunto, se non opportunamente edotta dall' (l'unica avente accesso al dato aggregato) nelle modalità contrattualmente regolamentate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono regolate come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri normativi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice dott. sa Maria
Stefania Picece, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 8581/21 R.G., così provvede:
pagina 11 di 12 1. Accoglie la domanda e condanna l' , in persona del legale rapp. te p.t., al CP_3
pagamento, nei confronti del dott. della somma di € 24.099,14 oltre Parte_1
interessi come per legge ex D.lgs. 231/02.
2. Condanna l' al pagamento, in favore dell'attore dott. CP_3 Parte_1
delle spese di lite liquidate in € 259,00 per esborsi ed € 3.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Salerno, 20 gennaio 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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