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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 3650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3650 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 1751/2025 R.G.
0
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 1751/2025 R.G., avente ad oggetto
“Giudizio di rinvio - reclamo avverso sentenza di apertura di Liquidazione
Giudiziale”, fissato per la trattazione scritta per l'udienza collegiale del
14.5.2025 ed alla stessa riservata in decisione, vertente
TRA
irregolare tra . , Parte_1 Pt_2 CP_1 CP_2 CP_3
, e ONroparte_4 ONroparte_5 ONroparte_6
nonché dei singoli soci in proprio illimitatamente responsabili (Tribunale
di VE, fall. nr. 67/2021, pubblicata in data 17/12/2021; fall. n.
33/2020), in persona dei Curatori, Avv.ti Giulia Miele, c.f. C.F._1
e Luigi Tedeschi, c.f. , rappresentati e difesi
[...] CodiceFiscale_2 2
dall'avv. Giuseppe Fauceglia, c.f. , e con il loro CodiceFiscale_3
difensore elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico di posta elettronica certificata come da procura alle Email_1
liti, a seguito di autorizzazione resa dal Giudice Delegato al fallimento,
dott.ssa in data 2.4.2025 (all. A); si chiede che ogni Persona_1
comunicazione e notificazione del presente giudizio venga effettuata presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
INE. con sede legale in SA RI (BN), alla Località CP_3
Limata, iscritta al Registro delle Imprese di VE al n. REA BN 136802,
codice Fiscale e Partita IVA , in persona del suo legale P.IVA_1
rappresentante pro – tempore, SI. , nato ONroparte_4
a SA RI il 6.12.1970, c.f. , il quale agisce CodiceFiscale_4
anche in proprio, quale socio dichiarato fallito con la stessa sentenza, nonché
SI.ra , nata a [...] il ONroparte_5
16.6.1976, c.f. , tutti elettivamente domiciliati in CodiceFiscale_5
Napoli alla Via Toledo n. 256, presso lo Studio dell'Avv. Lucio Parlato, del
Foro di Napoli, che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giuseppe Maturo, c.f. , del Foro di CodiceFiscale_6
VE, in virtù di mandato in calce, con la precisazione che le comunicazioni e le notificazioni previste dagli artt. 133, 134, 136, 170 e 171
c.p.c., potranno essere inviate a mezzo fax al n. 0824/317401 o a mezzo posta elettronica all'indirizzo Email_3 3
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
E
, nato a [...] il [...] e residente in ONroparte_6
SA RI (BN) alla C.da Noce Cupa, s.n.c., c.f. , CodiceFiscale_7
rappresentato e difeso dall'Avv. Eriberto Di Blasio, iscritto presso l'Ordine
degli Avvocati di VE, c.f. , e con lui CodiceFiscale_8
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Toledo n. 256, presso lo Studio
dell'Avv. Lucio Parlato, del Foro di Napoli, in virtù di mandato in calce alal comparsa di costituzione, con la precisazione che le comunicazioni e le notificazioni previste dagli artt. 133, 134, 136, 170 e 171 c.p.c., potranno essere inviate a mezzo fax al n. 0824/317401 o a mezzo posta elettronica all'indirizzo.
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
E
c.f. , con sede in Napoli, alla Via ONroparte_7 P.IVA_2
Galileo Ferraris n. 101, in persona del legale rappresentante pro - tempore, con indirizzo PEC estratto dai pubblici registri: Email_4
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE - CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso all'intestata Corte di Appello depositato in data 23.4.2025,
il irregolare tra la . la Parte_1 Pt_2 CP_1 CP_8
, , e
[...] ONroparte_4 ONroparte_5 [...]
, nonché dei singoli soci in proprio illimitatamente responsabili CP_6
(Tribunale di VE, Fall. n. 67/2021, pubblicata in data 17/12/2021; Fall. 4
n. 33/2020), in persona dei Curatori pro - tempore, a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte n. 7105/2025 del 17.3.2025 con la quale era stata cassata la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4601/2022 del 7.11.2022, con rinvio al predetto giudice, in diversa composizione, provvedeva alla relativa riassunzione, convenendo innanzi a questo giudicante la ONroparte_8
in persona dell'Amministratore unico , nonché i ONroparte_4
SI.ri , e , ONroparte_4 ONroparte_5 ONroparte_6
oltre che la in persona del legale rappresentante pro ONroparte_7
- tempore, quale chiamata ad intervenire in quanto creditrice istante nel fallimento n. 30/2020, ma non costituita nelle precedenti fasi, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia, l'On.le Corte di Appello, in conformità con quanto disposto
dalla sentenza di Cassazione n. 7105/2025, confermare, perché fondata in
fatto e in diritto, la sentenza resa dal Tribunale di VE fall. nr. 67/2021,
pubblicata in data 17/12/2021 - in dipendenza del fall. n. 33/2020 resa dal
medesimo Tribunale - che ha dichiarato il fallimento della società di fatto e
irregolare tra . , Pt_2 CP_1 CP_2 CP_3 ONroparte_4
, , nonché
[...] ONroparte_9
dei singoli soci in proprio illimitatamente responsabili, confermandola
integralmente o nelle sue statuizioni finali”; (2) “Voglia l'On le Corte di
Appello rigettare ogni avversa pretesa e difesa, come svolta ex adverso nel
presente giudizio di rinvio”; (3) “Voglia l'On. le Corte di Appello disporre,
sempre a seguito della sentenza della Corte di Cassazione nr. 7105/2025, in
ordine alle spese e ai compensi per il giudizio di cassazione, e ciò in
applicazione delle vigenti tariffe forensi, oltre Iva e Cnap e maggiorazione del 5
15%, come per legge”; (4) “Voglia l'On. le Corte di Appello disporre in
ordine ai compensi e alle spese per questa fase di rinvio, nonché della
precedente fase di reclamo cui è seguita sentenza della Corte di Appello di
Napoli n. 4601/2022, cassata con ordinanza della Corte di Cassazione n.
7105/2025, come determinati ai sensi delle vigenti Tariffe forensi, oltre
accessori per Iva e Cnap e maggiorazione del 15% come per legge”.
Con comparsa del 14.6.2025 si costituivano i convenuti in riassunzione
ON
. in persona del legale rappresentante pro tempore, SI. CP_3
, nonché , in proprio, e ONroparte_4 ONroparte_4
, i quali, per le ragioni meglio ivi esposte, ONroparte_5
chiedevano revocarsi il dichiarato Fallimento in estensione, con tutte le conseguenti statuizioni di legge.
Con separata comparsa anch'essa depositata in data 14.6.2025 si costituiva anche il convenuto in riassunzione , ONroparte_6
il quale, allo stesso modo e per le ragioni meglio ivi esposte, chiedeva revocarsi il dichiarato Fallimento in estensione, con tutte le conseguenti statuizioni di legge.
Non si costituiva invece in giudizio la ONroparte_7
in persona del legale rapp.te pro – tempore, chiamata ad intervenire in quanto creditrice istante nell'originario ONroparte_10 Pt_2 CP_1
ma non costituita nelle precedenti fasi, pur essendo stato regolarmente notificato alla stessa, a mezzo PEC, l'atto riassuntivo in data 30.4.2025.
All'esito quindi della trattazione scritta disposta con l'originario decreto del 30.4.2025 per la predetta udienza del 25.6.2025, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e del deposito delle relative note di parte, la causa veniva decisa 6
come di seguito si espone.
*******************
La domanda proposta dagli attori in riassunzione non è fondata e va rigettata, dovendo invece trovare accoglimento la richiesta dei convenuti in riassunzione costituiti, originarie parti reclamanti ed intervenute nel precedente giudizio definito da questa Corte, in diversa composizione, con sentenza n. 4601/2022 del 7.11.2022, volta ad ottenere la revoca del fallimento in estensione della società di fatto irregolare costituita tra la Pt_2 CP_1
già dichiarata fallita dal Tribunale di VE con sentenza n.30/2020 del
23.11.2020, la , CP_2 CP_3 ONroparte_4 ONroparte_5
e , nonché dei singoli soci in proprio
[...] ONroparte_6
illimitatamente responsabili, come dichiarato con sentenza del Tribunale di
VE n. 67/2021 dell'1/17.12.2021.
Ed invero, con sentenza del Tribunale di VE n. 33/2020 del
23.11.2020, all'esito del giudizio introdotto dal creditore ricorrente
[...]
veniva dichiarato il fallimento della con CP_7 Pt_2 CP_1
sede in SA RI (Bn), Via C.da Limata snc, c.f. e numero di iscrizione del Registro Imprese di VE , e numero R.E.A. BN- P.IVA_3
122531, in persona del liquidatore pro – tempore SI.ra ; ONroparte_5
detta sentenza veniva quindi confermata, all'esito del procedimento di reclamo introdotto dalla con sentenza di questa Corte di Pt_2 CP_1
Appello del 17.2.2021.
Successivamente, con ricorso del 15.4.2021, il Curatore del dichiarato
Fallimento della , chiedeva l'estensione della Pt_2 ONroparte_11
Con dichiarazione di fallimento - ex art. 147, comma 5, l.f. - anche alla .
[...] [...]
nonché a , e CP_12 ONroparte_4 ONroparte_5 [...]
, quali partecipi alla società di fatto esistente tra i predetti e la CP_6
stessa NE AV , già dichiarata fallita come sopra ONroparte_11
precisato.
All'esito del relativo giudizio, il Tribunale di VE, con la propria sentenza n. 67/2021 dell'1/17.12.2021, e per le ragioni ivi indicate, accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava il fallimento in estensione della società
di fatto irregolare tra la . (già dichiarata in precedenza Pt_2 CP_1
fallita), la , CP_2 CP_3 ONroparte_4 ONroparte_5
e , nonché dei singoli soci in proprio illimitatamente ONroparte_6
responsabili.
Avverso detta pronuncia proponevano reclamo all'intestata Corte di
Con Appello la . , , , CP_3 ONroparte_4 ONroparte_5
e nel relativo giudizio interveniva volontariamente anche
[...]
, rimanendo invece contumace la CP_6 ONroparte_7
originaria creditrice ricorrente, pure chiamata ad integrare il contraddittorio
La Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, accoglieva il reclamo e per l'effetto, sulla base delle motivazioni ivi meglio esplicitate,
revocava la predetta declaratoria di fallimento in estensione.
Avverso detta decisione ricorreva alla Suprema Corte il Fallimento
della società di fatto irregolare costituita tra la . già dichiarata Pt_2 CP_1
fallita dal Tribunale di VE con sentenza n.33/2020 del 23.11.2020, la
, e ONroparte_8 ONroparte_4 ONroparte_5 [...]
, nonché dei singoli soci in proprio illimitatamente responsabili;
i CP_6
soli , ONroparte_8 ONroparte_4 ONroparte_5 8
resistevano con controricorso.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 7105/2025 del 17.3.2025, cassava la sentenza impugnata sotto il profilo ivi specificato, con rinvio a questa Corte
di Appello, in diversa composizione, anche con riferimento alla regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità.
Ciò posto, ai fini di una migliore comprensione dell'ambito del presente giudizio di rinvio, appare necessario esaminare il decisum della
Suprema Corte e, quindi, quali siano i principi di diritto che in questa sede andranno applicati.
Orbene, la questione costituente oggetto di esame da parte del giudice di legittimità ha riguardato l'identificazione dei presupposti di fatto sulla base dei quali ritenere o meno sussistente una cd. super società tra i soggetti sopra indicati, tale da comportare l'estensione ex art. 147 l.f. dell'originario fallimento della . anche a tutti gli altri soggetti Pt_2 ONroparte_11
sopra indicati.
In particolare, la Suprema Corte ha osservato quanto segue:
“5. - Occorre qui dare atto dell'evoluzione compiuta nella
giurisprudenza di questa Corte in tema di cd. super società di fatto.
5.1. - Non può negarsi che, al di là della censurata ricostruzione in
fatto della vicenda, i principi in diritto sottesi alla decisione impugnata
risultino – in via di primo esame - consonanti all'orientamento di legittimità
per cui «la circostanza che i singoli enti societari perseguano l'interesse delle
persone fisiche che ne hanno il controllo, anche in via di fatto, è indice
contrario dell'esistenza del fenomeno "super societario", venendo in rilievo,
piuttosto, quale prova dell'esistenza di una holding di fatto, nei cui confronti 9
il curatore del fallimento della società che vi è sottoposta può eventualmente
agire per farne valere le responsabilità ex art. 2497 c.c. e che può, altresì,
fallire autonomamente ed in via principale su richiesta di uno dei soggetti
legittimati, ove ne siano accertati i presupposti soggettivi e lo stato
d'insolvenza rispetto a debiti alla stessa imputabili» (Cass. 36378/2023).
5.2. - Sennonché, all'esito di un percorso ermeneutico evolutivo sul
fenomeno della super società di fatto, l'indirizzo nomofilattico di questa Corte
si è successivamente assestato sul diverso e meno apodittico principio per cui
anche «l'abuso di una società da parte di una o più persone, fisiche o
giuridiche, che, avendone il controllo, la gestiscono nel proprio interesse, non
esclude la sussistenza di un rapporto societario non formalizzato, che è
compatibile con l'accordo, iniziale o successivo, che la società si faccia carico
dei debiti conseguenti all'attività comune in misura superiore rispetto agli
utili, mentre le persone fisiche simmetricamente assumano debiti in misura
inferiore rispetto ai vantaggi patrimoniali ricevuti, ove l'abuso non sia stato
programmato sin dal momento in cui i soggetti hanno iniziato ad interagire,
ma sia solo il frutto della violazione dei principi di corretta gestione da parte
di chi, tra gli originari partecipi del rapporto, era in condizione di farlo»
(Cass. 74/2024, che ha cassato la sentenza impugnata la quale aveva escluso
la sussistenza di una super società di fatto per la mancanza dell'elemento della
affectio societatis, senza indagare se esso fosse carente sin dall'origine ovvero
fosse successivamente venuto meno, in forza di una modifica ed evoluzione in
concreto degli originari accordi).
5.3. - L'approdo è stato il consolidarsi dell'orientamento in base al
quale «l'abuso della società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, 10
che avendone il controllo la gestiscono nell'interesse proprio, benché
costituisca in astratto un indizio contrario all'esistenza della cd. super società
di fatto e favorevole, piuttosto, alla individuazione di una holding di fatto, non
esclude in concreto, di per sé, la sussistenza di un rapporto societario di fatto
tra dette persone e la società abusata, ogni qualvolta all'iniziale affectio tra
le prime e la seconda sia subentrato, per modifica o evoluzione degli originari
accordi o per effetto di essi (art. 2497-septies c.c.), l'esercizio di un abuso
sulla società medesima, attraverso la violazione dei principi di corretta
gestione societaria e imprenditoriale, da parte di chi, tra gli originari
partecipi di un rapporto societario di fatto con la società abusata, era in
condizione di farlo (cfr. artt. 2497-sexies e 2359 c.c.)» (Cass. 204/2024).
5.4. - Risulta allora evidente che, nel caso in esame, la negazione
dell'esistenza della super società di fatto sia stata impropriamente e
apoditticamente incentrata sull'assunto che la prima società dichiarata fallita
fosse stata «dolosamente svuotata contro il suo interesse ed in pregiudizio dei
suoi creditori e per favorire in definitiva gli interessi di chi, di fatto o di diritto,
la controllava, sia stata cioè vittima piuttosto che complice di costoro»,
poiché anche un assetto distributivo non egualitario o una ripartizione
disparitaria e meno formalizzata, ma reale, di benefici e utili, non sono come
detto incompatibili con la fattispecie societaria di cui all'art. 2247 c.c., e con
la conseguente sussunzione della vicenda nel paradigma dell'art. 147, comma
5, l. fall.
5.5. - Detto altrimenti, ciò che conta, ai fini della sussistenza di un
rapporto societario di fatto tra persone fisiche ed una o più società di capitali,
è che vi sia esercizio in comune dell'attività economica, attraverso l'effettivo 11
conferimento di beni, apporti organizzativi, contratti ed impegni finalizzati ad
una cogestione dei beni societari e alla ripartizione degli utili, a prescindere
dal fatto che i ruoli decisori possano risultare cangianti e non perfettamente
paritari, o che vi sia un qualche stravolgimento programmatico delle regole
distributive societarie, capace di incidere sull'autonomia dei rispettivi enti
coinvolti, di modo che taluni di essi vengano a farsi carico dei debiti
conseguenti all'attività svolta in comune in misura superiore agli utili ad essi
riservati o comunque ricevuti e, simmetricamente, altri abbiano assunto debiti
in misura inferiore rispetto ai vantaggi patrimoniali ricevuti”.
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, nella specie, al fine di escludere l'esistenza di una super società di fatto, non bastava - come invece ritenuto da questa Corte, in diversa composizione, nella decisione cassata -
rilevare l'accertato utilizzo abusivo e lo “svuotamento” della Pt_2 [...]
da parte di “..chi, di fatto o di diritto, la controllava, cioè dal solo CP_1
o più probabilmente da una società da costui di fatto od occultamente CP_6
costituita insieme almeno alla e/o al (v. pag. 11 della CP_5 CP_4
sentenza n. 4601/2022); ciò in quanto anche in tale situazione, secondo i principi indicati dalla Suprema Corte, andava comunque accertata l'esistenza dei presupposti tradizionalmente ritenuti rilevanti ai fini di tale accertamento,
con particolare riguardo a “..esercizio in comune dell'attività economica,
attraverso l'effettivo conferimento di beni, apporti organizzativi, contratti ed
impegni finalizzati ad una cogestione dei beni societari e alla ripartizione
degli utili”.
Orbene questa Corte, in analoghe controversie, ha già avuto modo di precisare - in coerenza ai principi interpretativi fissati in sede di legittimità - 12
che l'esistenza di una società di fatto (occulta), nel rapporto fra i soci, postula la rigorosa dimostrazione - il cui onere grava sulla parte che ne invoca la sussistenza - del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi, secondo il paradigma normativo di cui all'art. 2247 c.c.; con la conseguenza che, in mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità), grava sul giudice di merito l'accertamento, all'esito di una rigorosa valutazione compiuta anche tramite presunzioni o fatti esteriori sintomatici e concludenti,
dell'esistenza di una struttura societaria, desumibile dall'esistenza di un fondo comune, costituito dai conferimenti (pur diseguali tra i vari soci) finalizzati
(almeno nell'intento sociale perseguito da tutti o da alcuni dei soci stessi)
all'esercizio congiunto di un'attività economica, con previsione di un'alea comune sui guadagni e sulle perdite (cfr. Cass., 4385/2023; Cass.,
20552/2022; Cass., 19234/2020, Cass. 33230/2019; Cass., 8981/2016; Cass.
5961/2010 e da ultimo in senso conforme Cass., 7105/2025).
Occorre, poi, che la super società di fatto così accertata esprima una sua autonoma e propria insolvenza, alla cui verifica deve potersi giungere anche eventualmente muovendo - quale fatto indiziante - da quella di uno o più dei suoi soci di fatto, ma senza automatismi impliciti od accertamenti incidentali: trattasi, infatti, dell'apertura della procedura concorsuale a carico dell'autonomo soggetto identificato nella super società e solo successivamente ed eventualmente, in via automatica, dei suoi soci illimitatamente responsabili.
Ciò posto, va precisato che con l'atto di riassunzione la Curatela
istante, dopo aver ripercorso l'intero iter processuale che ha portato al presente 13
giudizio di rinvio, si è limitata (v. pag. 29 dell'originario ricorso riassuntivo),
ad affermazioni del tutto generiche e di principio, non fornendo in realtà
elementi di valutazione diversi da quello già oggetto di esame da parte di questa Corte in occasione dell'adozione della pronuncia cassata.
In particolare, dopo aver ribadito la natura “chiusa” del giudizio di rinvio, la Curatela affermava quanto segue:
“….Alla stregua di quanto dedotto negli atti di causa (cfr. ricorso per
cassazione e conseguente ordinanza), in applicazione dei principi indicati
nell'ordinanza Cass. n. 7105/2025, sempre nella prospettiva assunta nel caso
di specie, resta evidente che la società di fatto, caratterizzandosi per la
mancanza di forme e di formalità, ha effettivamente svolto un'attività
economica in comune, consistente nel materiale e continuo esercizio di
attività economica organizzata (del resto, le stesse caratteristiche con le quali
è stata assunta la fattispecie in oggetto, sono state ritenute rilevanti per la
sussistenza di una società di fatto tra società di capitali e persone fisiche:
Cass, 13 gennaio 2021, n. 366). Alla stregua di quanto puntualmente descritto
negli atti di causa, può assumersi la gestione di un'unica azienda, ciò
configurando uno scopo comune con identico fine di lucro, coordinato, negli
apporti e nelle conseguenze indicate, con conseguente emersione dello
svolgimento in comune di un'unica attività economica da parte di due società
organizzate orizzontalmente, con intervento partecipativo di persone fisiche
(Cass. 21 gennaio 2016, n. 1095; Cass. 13 giugno 2016, n. 12120), con
conseguente stravolgimento programmatico delle regole distributive
societarie, ancor più evidenti alla stregua di quanto indicato nel ricorso per
cassazione, tanto da consentire alle società socie di fatto di farsi carico dei 14
debiti conseguenti all'attività svolta nel paradigma funzionale indicato
dall'ordinanza della Cassazione n. 7105/2025. Emerge, pertanto, il
paradigma dell'art. 2247 c.c., come: a) il sostanziale conferimento, in un
fondo comune, di “tutto quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto
sociale” (art. 2253, comma 2°, c.c.) allo scopo di trarne, almeno
programmaticamente, un vantaggio economico, nella dinamica appropriativa
assunta dalla più recente giurisprudenza di legittimità; b) i risultati
patrimoniali (positivi o negativi) dell'attività svolta attraverso il fondo
formato dai predetti apporti ricadono, in termini di incremento o decremento
del valore degli stessi apporti eseguiti (Cass. 5 maggio 2016, n. 8981; Cass.
11 marzo 2010, n. 5961; Cass. 28 ottobre 2019, n. 27541), su tutti i partecipi,
secondo le regole dagli stessi (anche implicitamente) fissate (anche in termini
di differente proporzione rispetto all'entità degli apporti) e, se del caso,
altrettanto tacitamente modificate;
c) la decisività delle circostanze e dei fatti
già assunti nel ricorso per cassazione (che qui si intendono integralmente
richiamati), ed esposti nel giudizio di merito, rilevano l'esercizio in comune
di un'attività di impresa, che nelle sue manifestazioni escludono qualsiasi
rilevanza di un interno rapporto familiare, in un contesto di atti negoziali
sistematici e continuativi a indirizzati proprio all'attività di impresa, come
svolta ai sensi dell'art. 2247 c.c., anche in costanza dell'insegnamento della
Corte di legittimità secondo il quale “anche un assetto distributivo non
egualitario o una ripartizione disparitaria e meno formalizzata di benefici ed
utili, non restano incompatibili con la fattispecie di cui all'art. 2247 c.c. In
sostanza, dal quadro probatorio risultante dalla documentazione in atti,
nonché dall'intero contesto deduttivo sviluppato nel presente giudizio, 15
sussistono tutti gli elementi per confermare la sussistenza della società di fatto
tra , , , Pt_2 ONroparte_11 CP_8 ONroparte_4
, , da cui è derivato, per evidente ONroparte_5 ONroparte_6
Par sussistenza dello stato di insolvenza, la sentenza di fallimento della ex art.
147, comma 1° e 5°, l.fall., come dichiarato dal Tribunale di VE in
data 1.12.2021 (nr. 7/2021)”.
Orbene, come si evince dalla precedente sentenza di questa Corte:
“…I dati di fatto sulla cui base il Tribunale sannita è pervenuto a
questa conclusione (n.d.r., la dichiarazione di fallimento della Pt_2 [...]
CP_1
, sono i seguenti:
1) la (nel prosieguo, per maggior comodità, anche Pt_2 CP_1
solo ) aveva la propria sede nella contrada Limata del comune di CP_14
SA RI, così come la (nel prosieguo anche solo ONroparte_8
, e, fino al 25 giugno 2020, i suoi soci erano , CP_8 ONroparte_5
moglie di (erroneamente indicato in detta sentenza coma CP_6
LE) , che ne era anche l'amministratrice unica ed era anche CP_6
l'unica socia della seconda di dette società, e , che era ONroparte_4
anche l'amministratore unico della CP_8
2) l'oggetto sociale delle predette due società era sostanzialmente
sovrapponibile, giacché quello della prima era costituito «dallo svolgimento
di “lavori edili, movimentazioni e sistemazione di terreni e frantumazioni,
demolizione di edifici, lavori generali di costruzioni, ristrutturazione e
manutenzioni di edifici;
lavori di ingegneria civile;
estrazione e lavorazione
di materiale lapideo;
riciclo di materiale lapideo”» e quello della seconda
consisteva «nella “frantumazione di pietre e materiali vari;
produzione di 16
calcestruzzo pronto per l'uso; recupero, trattamento e stoccaggio di rifiuti
non pericolosi;
acquisto, vendita, permuta e commercializzazione in genere
di fabbricati ed immobili”»;
3) il era socio, con una quota di partecipazione del 2%, CP_4
anche della Veco Appalti S.R.L., che pure aveva la propria sede legale in
SA RI, il cui oggetto sociale era costituito dai lavori edili, della quale
l'unica altra socia era , sorella di Persona_2 CP_6
, e quest'ultimo era l'amministratore e che era stata dichiarata fallita
[...]
dal Tribunale di VE il 24 febbraio 2016;
4) lo stesso aveva acquistato da e CP_4 Persona_3 [...]
numerosi immobili, tra cui il terreno sul quale era ubicata Persona_2
l'azienda della;
CP_14
5) quest'ultima, in pendenza del procedimento poi sfociato nella
dichiarazione del suo fallimento, aveva concesso in affitto alla il ramo CP_8
di azienda esercitato in contrada Limata del comune di SA RI verso il
canone mensile di 1.639,00 €, oltre all'imposta sul valore aggiunto, e venduto
alla stessa società alcuni veicoli verso il prezzo di 212.550,00 € che non era
stato, né contestualmente, né successivamente, pagato;
6) la svolgeva la sua attività su immobili di proprietà del CP_8
da costui concessile in comodato;
CP_4
7) il e la avevano personalmente garantito CP_4 CP_5
l'adempimento dei debiti assunti dalla per finanziamenti e leasing;
CP_14
8) la Veco Appalti S.R.L., prima di essere dichiarata fallita, aveva
concesso in affitto la propria azienda alla;
CP_14
9) , dopo la dichiarazione del fallimento della ONroparte_6 17
Veco Appalti S.R.L., era stato assunto come lavoratore dipendente dalla
; CP_14
10) l'avvocato difensore della era lo stesso che aveva difeso la CP_8
nel procedimento sfociato nella dichiarazione del fallimento di questa CP_14
società e nel successivo procedimento di reclamo;
11) , nel corso del procedimento prodromico ONroparte_6
all'eventuale ammissione della alla procedura di concordato CP_14
preventivo, era stato delegato ad interloquire con i commissari giudiziali ai
fini della consegna e del ritiro della documentazione sociale e, nel corso
dell'esecuzione del sequestro giudiziario dei beni mobili registrati che la
aveva venduto alla nel corso del procedimento per la CP_14 CP_8
dichiarazione del proprio fallimento, che il Tribunale di VE aveva
autorizzato su istanza della Curatela del fallimento della prima delle due
società, s'era dichiarato dipendente della seconda ed aveva assunto la
custodia dei beni sequestrati;
12) nell'immobile in cui la esercitava la propria attività v'era CP_14
l'insegna . CP_6
Dall'insieme di questi dati il Tribunale di VE ha infatti ritenuto
di poter desumere che la , la , CP_14 CP_8 ONroparte_4 [...]
e svolgevano, mediante un «fondo ONroparte_5 ONroparte_6
comune» costituito con i conferimenti a ciascuno di loro rispettivamente
riconducibili, una «attività economica comune», collaborando tra loro,
animati da una vera e propria affectio societatis, al fine di realizzare un
«progetto economico comune, rappresentato in concreto dallo svolgimento
attraverso gli stessi mezzi imprenditoriali, della medesima attività 18
imprenditoriale al fine di sottrarre, conclusivamente, le garanzie patrimoniali
alla massa dei creditori», con la conseguente loro «partecipazione agli utili
ed alle perdite» relativi.
Dai dati concernenti le situazioni patrimoniali dei soci della società di
fatto ha, per le suesposte ragioni, ritenuto sussistente ha poi ricavato che
(anche) detta società versava in stato di insolvenza”.
In particolare, l'esistenza del fondo comune (elemento questo indispensabile pere poter affermare l'esistenza di una super società di fatto) è
stato ravvisato dal Tribunale di VE innanzitutto sulla base del fatto che,
in pendenza della procedura prefallimentare iniziata a seguito del ricorso della del 10.2.2020, la aveva concesso in ONroparte_7 Pt_2 CP_1
affitto alla il ramo di azienda esercitato nel Comune di Parte_3
SA RI, alla Loc. Limata, per il canone di € 1.639,00 mensili, oltre IVA
(atto per notar rep. n. 9450, racc. n 7325, del 29 maggio Persona_4
2020), ed aveva inoltre venduto alla stessa società (con atti del 15 maggio
2020 e del 23 novembre 2020) alcuni veicoli, con pagamento del prezzo avvenuto a mezzo l'emissione di titoli cambiari da parte dell'acquirente, in realtà mai onorati.
Orbene, se questa operazione è certamente indice dell'operazione di
“svuotamento” della società sottoposta a procedura prefallimentare in favore della seconda, come evidenziato dalla Corte di Appello, non può certo ritenersi che la stessa dimostri l'esistenza di un fondo comune tra le stesse, nonché gli altri soggetti ai quali è stato esteso il fallimento.
Allo stesso modo, non appaiono assolutamente conclusive le
Con circostanze che l'attività della l'azienda . CA.L. S.r.l. venisse esercitata 19
sugli immobili di proprietà di , concessi in comodato ONroparte_4
d'uso gratuito alla stessa fallita . come risultante da contratto Pt_2 CP_1
di affitto di azienda e dalle ispezioni ipotecarie e catastali, ovvero che lo stesso
, unitamente a , abbiano rilasciato ONroparte_4 ONroparte_5
garanzie in favore delle società per importi rilevanti.
Non solo quindi, come evidenziato già da questa Corte - con affermazione ritenuta, a differenza di quest'ultima, non conclusiva dai giudici di legittimità ai fini dell'esclusione di una super società di fatto - risulta da tali elementi che la sia stata dolosamente svuotata contro il suo Pt_2 CP_1
interesse, ed in pregiudizio dei suoi creditori, per favorire in definitiva gli interessi di chi, di fatto o di diritto, la controllava, ma, soprattutto, che la
Curatela istante, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha fornito
alcuna prova confortante in ordine all'esistenza di un reale fondo comune
tra tutti i soggetti coinvolti dalla domanda di estensione.
Ad analoga conclusione, ancora più evidente, deve giungersi quanto alla partecipazione di tutti i soggetti di cui sopra, sia pure in maggiore o
minore misura, agli utili ed alle perdite, ravvisata dal Tribunale
beneventano, del tutto genericamente, “dall'imponente garanzia prestata dai
singoli soci e dalle già evidenziate operazioni, valutate nella loro effettiva
valenza”; anche in questo caso, manca del tutto una reale prova di detto presupposto, posta, come sopra evidenziato, a carico della Curatela istante che, quindi, è tenuta a subire le conseguenza della relativa carenza o insufficienza.
Quanto all'affectio societatis, la stessa, al di là delle affermazioni di principio del Tribunale, appare di fatto ricondotta alla sola affectio familialis, 20
risultando meramente dichiarata l'esistenza di “..un progetto economico
comune, rappresentato in concreto dallo svolgimento, attraverso gli stessi
mezzi imprenditoriali, della medesima attività imprenditoriale al fine di
sottrarre, conclusivamente, le garanzie patrimoniali la massa dei creditori”
(pag. 8, punto 3, dell'originaria motivazione del Tribunale).
In realtà, la sola esistenza di vincoli familiari tra i vari soggetti oggi reclamati (v. pag.5, punto 2, della motivazione del Tribunale), ovvero l'esistenza di intreccio di operazioni societarie e reciproche garanzie (v. pag.6,
punto 3, della motivazione del Tribunale) non dà dimostrazione di un progetto comune, volto a dar vita ad un nuovo soggetto - la super società di fatto allo scopo di esercitare in comune l'impresa apparentemente riferibile ad essi singolarmente, con lo scopo di dividerne gli utili.
Le carenze probatorie sopra evidenziate giustificano pienamente la ritenuta infondatezza della domanda di estensione del fallimento della ad altri soggetti, mancando nella sostanza Pt_2 ONroparte_11
una prova conclusiva dell'effettivo esercizio di una attività comune tra gli stessi.
Ritiene quindi questa Corte che, sia pure in parte con diversa motivazione rispetto a quella in precedenza adottata - questa volta legata, più
che all'affermazione di un principio non condiviso in sede di legittimità, alla carenza di prova, da porsi a carico della Curatela istante, degli elementi tutti atti a dimostrare l'esistenza di una super società di fatto - debba sostanzialmente giungersi ad un'analoga decisione rispetto a quella adottata con la precedente sentenza n.4601/2022.
Consegue da quanto sopra esposto che va disposta la revoca del 21
fallimento in estensione della società di fatto irregolare costituita dalla
, già dichiarata fallita dal Tribunale di Pt_2 ONroparte_11
VE con sentenza n.33/2020 del 23.11.2020, la con ONroparte_8
sede in SA RI -BN- loc. Limata, iscritta al Registro delle Imprese di
VE n. rea BN 136802, codice fiscale e partita iva P.IVA_1
, nato a [...] -BN- il 6 dicembre ONroparte_4
1970, codice fiscale ), CodiceFiscale_9 ONroparte_5
, nata a [...] -BN- il 16 giugno 1976, codice fiscale
[...] [...]
) e , nato a [...] il C.F._10 ONroparte_6
22 novembre 1974, codice fiscale , nonché dei CodiceFiscale_11
singoli Soci in proprio illimitatamente responsabili, come dichiarato con sentenza del Tribunale di VE n. 67/2021 dell'1/17.12.2021.
Quanto alle spese e competenze di lite, va innanzitutto evidenziato il principio costantemente richiamato dalla Suprema Corte (v., ex plurimis,
Cassazione civile , sez. III , 17/10/2022 , n. 30377) secondo il quale “Il giudice
del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del
giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza
applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del
giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento
a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, donde
può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle
spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa
nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al
rimborso delle stesse in favore della controparte, e ciò perché il potere del
giudice di rinvio, al quale sia stato demandato il compito di provvedere in 22
ordine alle spese, concerne non solo la liquidazione di tutte le spese per le
varie fasi del processo, ma implica altresì il potere di attribuire secondo l'esito
definitivo della lite e con considerazione globale di essa, secondo il criterio
della soccombenza finale, anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi
con al-terne vicende per le parti”.
Nella specie, quindi, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, non vi è alcun dubbio che debba ritenersi parte complessivamente soccombente il
, in persona del Curatore pro – Parte_4 ONroparte_11
tempore, che va pertanto condannato al pagamento di spese e competenze di lite in favore della in persona dell'Amministratore unico ONroparte_8
, nonché di , ONroparte_4 ONroparte_4 CP_5
e , nella misura in cui gli stessi risultano costituiti
[...] ONroparte_6
o meno nei diversi gradi di giudizio.
E' bene inoltre sottolineare sul punto, per quanto riguarda la concreta liquidazione dei compensi, l'insegnamento della Suprema Corte (v.
Cassazione Civile, Sez. 3, sentenza n. 5426 dell'11.3.2005; cfr. anche n.
30529/2017; n. 21592/2019) secondo il quale, in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari del giudizio di legittimità
vanno liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento di tale giudizio,
essendo in esso espletata l'attività sulla base di un mandato speciale, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano 23
irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti.
Effettuata tale precisazione, ed in conclusione, le spese e competenze dell'intero giudizio andranno liquidate come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore della controversia - indeterminabile e di media difficoltà - considerando la complessità o meno delle questioni trattate.
Nulla va disposto quanto alla in persona del ONroparte_7
legale rappresentante pro – tempore, citata solo in questa fase di giudizio e non costituitasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio riassunto dal Fallimento della s.d.f. irregolare tra . Pt_2 CP_1
, e ONroparte_8 ONroparte_4 ONroparte_5 [...]
, nonché dei singoli soci in proprio illimitatamente responsabili, CP_6
in persona dei Curatori Avv.ti Giulia Miele e Luigi Tedeschi, con ricorso del
23.4.2025, conseguente all'annullamento - pronunziato con ordinanza n.
7105/2025 della Suprema Corte di Cassazione, depositata in data 17.3.2025
- della sentenza n. 4601/2022, emessa dalla Corte d'Appello di Napoli in data
7.11.2022, nei confronti della in persona del legale ONroparte_8
rappresentante pro – tempore, nonché di , ONroparte_4 [...]
e , oltre che della CP_5 ONroparte_6 ONroparte_7
in persona del legale rappresentante pro - tempore, quale chiamata ad 24
intervenire in quanto creditrice istante nel fallimento n. 30/2020, così
provvede:
a) Revoca il fallimento in estensione della società di fatto irregolare
costituita dalla , già dichiarata fallita Pt_2 ONroparte_11
dal Tribunale di VE con sentenza n.33/2020 del 23.11.2020, la con sede in SA RI -BN- loc. Limata, iscritta al ONroparte_8
Registro delle Imprese di VE n. rea BN 136802, codice fiscale e partita iva , , nato a P.IVA_1 ONroparte_4
SA RI -BN- il 6 dicembre 1970, codice fiscale
[...]
), , nata a [...] - C.F._9 ONroparte_5
BN- il 16 giugno 1976, codice fiscale ) e CodiceFiscale_10
, nato a [...] il [...], ONroparte_6
codice fiscale , nonché dei singoli soci in proprio CodiceFiscale_11
illimitatamente responsabili, come dichiarato con sentenza del Tribunale
di VE n. 67/2021 dell'1/17.12.2021;
b) Condanna il , in persona del Parte_4 ONroparte_11
Curatore pro – tempore, al pagamento in favore della ONroparte_8
in persona dell'Amministratore unico , nonché ONroparte_4
di , e , ONroparte_4 ONroparte_5 ONroparte_6
delle spese e competenze di lite relative al presente giudizio, che liquida come segue: a) quanto al giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di
VE - conclusosi con sentenza n. 67/2021 del 17.12.2021, per la
, e ONroparte_8 CP_4 CP_4 CP_5 CP_5
, congiuntamente, in complessivi € 5.000,00 per ONroparte_6
compensi, oltre rimb. forf. spese generali, nonché Iva e Cpa, se dovute, 25
nelle rispettive misure di legge;
b) quanto al primo giudizio svoltosi innanzi alla Corte di Appello di Napoli - iscritto al n.198/2022 R.G. -
conclusosi con sentenza n. 4601/2022 del 7.11.2022, per la CP_8
, e
[...] ONroparte_4 ONroparte_5 [...]
, congiuntamente, in complessivi € 4.125,00, di cui € 125,00 CP_6
per spese ed € 4.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali,
nonché Iva e Cpa, se dovute, nelle rispettive misure di legge;
c) quanto al giudizio di legittimità svoltosi innanzi alla Suprema Corte di Cassazione -
iscritto al n. 29079/2022 R.G. - definito con ordinanza n. 7105/2025 del
17.3.2025, per la , ONroparte_8 ONroparte_4 [...]
(non risultando costituito ), CP_5 ONroparte_6
congiuntamente, in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre rimb. forf.
spese generali, nonché Iva e Cpa, se dovute, nelle rispettive misure di legge;
d) quanto al presente giudizio di rinvio - svoltosi innanzi all'intestata Corte di Appello di Napoli - R.G. n. 1751/2025 R.G. -
conclusosi con la presente sentenza, per la ONroparte_8 [...]
(costituiti unitamente) CP_4 ONroparte_5
congiuntamente, in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre rimb. forf.
spese generali, nonché oltre Iva e Cpa, se dovute, nella rispettiva misura di legge nonché per il solo (costituito ONroparte_6
autonomamente), in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre rimb. forf.
spese generali, nonché oltre Iva e Cpa, se dovute, nella rispettiva misura di legge;
c) Dichiara imputabile al , in Parte_4 ONroparte_11
persona del Curatore pro – tempore, l'apertura delle procedure 26
fallimentari derivanti dalle dichiarazioni dei fallimenti revocati con la presente sentenza
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2.7.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo
Sent. n.
Ruolo Generale n. 1751/2025 R.G.
0
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 1751/2025 R.G., avente ad oggetto
“Giudizio di rinvio - reclamo avverso sentenza di apertura di Liquidazione
Giudiziale”, fissato per la trattazione scritta per l'udienza collegiale del
14.5.2025 ed alla stessa riservata in decisione, vertente
TRA
irregolare tra . , Parte_1 Pt_2 CP_1 CP_2 CP_3
, e ONroparte_4 ONroparte_5 ONroparte_6
nonché dei singoli soci in proprio illimitatamente responsabili (Tribunale
di VE, fall. nr. 67/2021, pubblicata in data 17/12/2021; fall. n.
33/2020), in persona dei Curatori, Avv.ti Giulia Miele, c.f. C.F._1
e Luigi Tedeschi, c.f. , rappresentati e difesi
[...] CodiceFiscale_2 2
dall'avv. Giuseppe Fauceglia, c.f. , e con il loro CodiceFiscale_3
difensore elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico di posta elettronica certificata come da procura alle Email_1
liti, a seguito di autorizzazione resa dal Giudice Delegato al fallimento,
dott.ssa in data 2.4.2025 (all. A); si chiede che ogni Persona_1
comunicazione e notificazione del presente giudizio venga effettuata presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
INE. con sede legale in SA RI (BN), alla Località CP_3
Limata, iscritta al Registro delle Imprese di VE al n. REA BN 136802,
codice Fiscale e Partita IVA , in persona del suo legale P.IVA_1
rappresentante pro – tempore, SI. , nato ONroparte_4
a SA RI il 6.12.1970, c.f. , il quale agisce CodiceFiscale_4
anche in proprio, quale socio dichiarato fallito con la stessa sentenza, nonché
SI.ra , nata a [...] il ONroparte_5
16.6.1976, c.f. , tutti elettivamente domiciliati in CodiceFiscale_5
Napoli alla Via Toledo n. 256, presso lo Studio dell'Avv. Lucio Parlato, del
Foro di Napoli, che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giuseppe Maturo, c.f. , del Foro di CodiceFiscale_6
VE, in virtù di mandato in calce, con la precisazione che le comunicazioni e le notificazioni previste dagli artt. 133, 134, 136, 170 e 171
c.p.c., potranno essere inviate a mezzo fax al n. 0824/317401 o a mezzo posta elettronica all'indirizzo Email_3 3
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
E
, nato a [...] il [...] e residente in ONroparte_6
SA RI (BN) alla C.da Noce Cupa, s.n.c., c.f. , CodiceFiscale_7
rappresentato e difeso dall'Avv. Eriberto Di Blasio, iscritto presso l'Ordine
degli Avvocati di VE, c.f. , e con lui CodiceFiscale_8
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Toledo n. 256, presso lo Studio
dell'Avv. Lucio Parlato, del Foro di Napoli, in virtù di mandato in calce alal comparsa di costituzione, con la precisazione che le comunicazioni e le notificazioni previste dagli artt. 133, 134, 136, 170 e 171 c.p.c., potranno essere inviate a mezzo fax al n. 0824/317401 o a mezzo posta elettronica all'indirizzo.
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
E
c.f. , con sede in Napoli, alla Via ONroparte_7 P.IVA_2
Galileo Ferraris n. 101, in persona del legale rappresentante pro - tempore, con indirizzo PEC estratto dai pubblici registri: Email_4
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE - CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso all'intestata Corte di Appello depositato in data 23.4.2025,
il irregolare tra la . la Parte_1 Pt_2 CP_1 CP_8
, , e
[...] ONroparte_4 ONroparte_5 [...]
, nonché dei singoli soci in proprio illimitatamente responsabili CP_6
(Tribunale di VE, Fall. n. 67/2021, pubblicata in data 17/12/2021; Fall. 4
n. 33/2020), in persona dei Curatori pro - tempore, a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte n. 7105/2025 del 17.3.2025 con la quale era stata cassata la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4601/2022 del 7.11.2022, con rinvio al predetto giudice, in diversa composizione, provvedeva alla relativa riassunzione, convenendo innanzi a questo giudicante la ONroparte_8
in persona dell'Amministratore unico , nonché i ONroparte_4
SI.ri , e , ONroparte_4 ONroparte_5 ONroparte_6
oltre che la in persona del legale rappresentante pro ONroparte_7
- tempore, quale chiamata ad intervenire in quanto creditrice istante nel fallimento n. 30/2020, ma non costituita nelle precedenti fasi, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia, l'On.le Corte di Appello, in conformità con quanto disposto
dalla sentenza di Cassazione n. 7105/2025, confermare, perché fondata in
fatto e in diritto, la sentenza resa dal Tribunale di VE fall. nr. 67/2021,
pubblicata in data 17/12/2021 - in dipendenza del fall. n. 33/2020 resa dal
medesimo Tribunale - che ha dichiarato il fallimento della società di fatto e
irregolare tra . , Pt_2 CP_1 CP_2 CP_3 ONroparte_4
, , nonché
[...] ONroparte_9
dei singoli soci in proprio illimitatamente responsabili, confermandola
integralmente o nelle sue statuizioni finali”; (2) “Voglia l'On le Corte di
Appello rigettare ogni avversa pretesa e difesa, come svolta ex adverso nel
presente giudizio di rinvio”; (3) “Voglia l'On. le Corte di Appello disporre,
sempre a seguito della sentenza della Corte di Cassazione nr. 7105/2025, in
ordine alle spese e ai compensi per il giudizio di cassazione, e ciò in
applicazione delle vigenti tariffe forensi, oltre Iva e Cnap e maggiorazione del 5
15%, come per legge”; (4) “Voglia l'On. le Corte di Appello disporre in
ordine ai compensi e alle spese per questa fase di rinvio, nonché della
precedente fase di reclamo cui è seguita sentenza della Corte di Appello di
Napoli n. 4601/2022, cassata con ordinanza della Corte di Cassazione n.
7105/2025, come determinati ai sensi delle vigenti Tariffe forensi, oltre
accessori per Iva e Cnap e maggiorazione del 15% come per legge”.
Con comparsa del 14.6.2025 si costituivano i convenuti in riassunzione
ON
. in persona del legale rappresentante pro tempore, SI. CP_3
, nonché , in proprio, e ONroparte_4 ONroparte_4
, i quali, per le ragioni meglio ivi esposte, ONroparte_5
chiedevano revocarsi il dichiarato Fallimento in estensione, con tutte le conseguenti statuizioni di legge.
Con separata comparsa anch'essa depositata in data 14.6.2025 si costituiva anche il convenuto in riassunzione , ONroparte_6
il quale, allo stesso modo e per le ragioni meglio ivi esposte, chiedeva revocarsi il dichiarato Fallimento in estensione, con tutte le conseguenti statuizioni di legge.
Non si costituiva invece in giudizio la ONroparte_7
in persona del legale rapp.te pro – tempore, chiamata ad intervenire in quanto creditrice istante nell'originario ONroparte_10 Pt_2 CP_1
ma non costituita nelle precedenti fasi, pur essendo stato regolarmente notificato alla stessa, a mezzo PEC, l'atto riassuntivo in data 30.4.2025.
All'esito quindi della trattazione scritta disposta con l'originario decreto del 30.4.2025 per la predetta udienza del 25.6.2025, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e del deposito delle relative note di parte, la causa veniva decisa 6
come di seguito si espone.
*******************
La domanda proposta dagli attori in riassunzione non è fondata e va rigettata, dovendo invece trovare accoglimento la richiesta dei convenuti in riassunzione costituiti, originarie parti reclamanti ed intervenute nel precedente giudizio definito da questa Corte, in diversa composizione, con sentenza n. 4601/2022 del 7.11.2022, volta ad ottenere la revoca del fallimento in estensione della società di fatto irregolare costituita tra la Pt_2 CP_1
già dichiarata fallita dal Tribunale di VE con sentenza n.30/2020 del
23.11.2020, la , CP_2 CP_3 ONroparte_4 ONroparte_5
e , nonché dei singoli soci in proprio
[...] ONroparte_6
illimitatamente responsabili, come dichiarato con sentenza del Tribunale di
VE n. 67/2021 dell'1/17.12.2021.
Ed invero, con sentenza del Tribunale di VE n. 33/2020 del
23.11.2020, all'esito del giudizio introdotto dal creditore ricorrente
[...]
veniva dichiarato il fallimento della con CP_7 Pt_2 CP_1
sede in SA RI (Bn), Via C.da Limata snc, c.f. e numero di iscrizione del Registro Imprese di VE , e numero R.E.A. BN- P.IVA_3
122531, in persona del liquidatore pro – tempore SI.ra ; ONroparte_5
detta sentenza veniva quindi confermata, all'esito del procedimento di reclamo introdotto dalla con sentenza di questa Corte di Pt_2 CP_1
Appello del 17.2.2021.
Successivamente, con ricorso del 15.4.2021, il Curatore del dichiarato
Fallimento della , chiedeva l'estensione della Pt_2 ONroparte_11
Con dichiarazione di fallimento - ex art. 147, comma 5, l.f. - anche alla .
[...] [...]
nonché a , e CP_12 ONroparte_4 ONroparte_5 [...]
, quali partecipi alla società di fatto esistente tra i predetti e la CP_6
stessa NE AV , già dichiarata fallita come sopra ONroparte_11
precisato.
All'esito del relativo giudizio, il Tribunale di VE, con la propria sentenza n. 67/2021 dell'1/17.12.2021, e per le ragioni ivi indicate, accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava il fallimento in estensione della società
di fatto irregolare tra la . (già dichiarata in precedenza Pt_2 CP_1
fallita), la , CP_2 CP_3 ONroparte_4 ONroparte_5
e , nonché dei singoli soci in proprio illimitatamente ONroparte_6
responsabili.
Avverso detta pronuncia proponevano reclamo all'intestata Corte di
Con Appello la . , , , CP_3 ONroparte_4 ONroparte_5
e nel relativo giudizio interveniva volontariamente anche
[...]
, rimanendo invece contumace la CP_6 ONroparte_7
originaria creditrice ricorrente, pure chiamata ad integrare il contraddittorio
La Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, accoglieva il reclamo e per l'effetto, sulla base delle motivazioni ivi meglio esplicitate,
revocava la predetta declaratoria di fallimento in estensione.
Avverso detta decisione ricorreva alla Suprema Corte il Fallimento
della società di fatto irregolare costituita tra la . già dichiarata Pt_2 CP_1
fallita dal Tribunale di VE con sentenza n.33/2020 del 23.11.2020, la
, e ONroparte_8 ONroparte_4 ONroparte_5 [...]
, nonché dei singoli soci in proprio illimitatamente responsabili;
i CP_6
soli , ONroparte_8 ONroparte_4 ONroparte_5 8
resistevano con controricorso.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 7105/2025 del 17.3.2025, cassava la sentenza impugnata sotto il profilo ivi specificato, con rinvio a questa Corte
di Appello, in diversa composizione, anche con riferimento alla regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità.
Ciò posto, ai fini di una migliore comprensione dell'ambito del presente giudizio di rinvio, appare necessario esaminare il decisum della
Suprema Corte e, quindi, quali siano i principi di diritto che in questa sede andranno applicati.
Orbene, la questione costituente oggetto di esame da parte del giudice di legittimità ha riguardato l'identificazione dei presupposti di fatto sulla base dei quali ritenere o meno sussistente una cd. super società tra i soggetti sopra indicati, tale da comportare l'estensione ex art. 147 l.f. dell'originario fallimento della . anche a tutti gli altri soggetti Pt_2 ONroparte_11
sopra indicati.
In particolare, la Suprema Corte ha osservato quanto segue:
“5. - Occorre qui dare atto dell'evoluzione compiuta nella
giurisprudenza di questa Corte in tema di cd. super società di fatto.
5.1. - Non può negarsi che, al di là della censurata ricostruzione in
fatto della vicenda, i principi in diritto sottesi alla decisione impugnata
risultino – in via di primo esame - consonanti all'orientamento di legittimità
per cui «la circostanza che i singoli enti societari perseguano l'interesse delle
persone fisiche che ne hanno il controllo, anche in via di fatto, è indice
contrario dell'esistenza del fenomeno "super societario", venendo in rilievo,
piuttosto, quale prova dell'esistenza di una holding di fatto, nei cui confronti 9
il curatore del fallimento della società che vi è sottoposta può eventualmente
agire per farne valere le responsabilità ex art. 2497 c.c. e che può, altresì,
fallire autonomamente ed in via principale su richiesta di uno dei soggetti
legittimati, ove ne siano accertati i presupposti soggettivi e lo stato
d'insolvenza rispetto a debiti alla stessa imputabili» (Cass. 36378/2023).
5.2. - Sennonché, all'esito di un percorso ermeneutico evolutivo sul
fenomeno della super società di fatto, l'indirizzo nomofilattico di questa Corte
si è successivamente assestato sul diverso e meno apodittico principio per cui
anche «l'abuso di una società da parte di una o più persone, fisiche o
giuridiche, che, avendone il controllo, la gestiscono nel proprio interesse, non
esclude la sussistenza di un rapporto societario non formalizzato, che è
compatibile con l'accordo, iniziale o successivo, che la società si faccia carico
dei debiti conseguenti all'attività comune in misura superiore rispetto agli
utili, mentre le persone fisiche simmetricamente assumano debiti in misura
inferiore rispetto ai vantaggi patrimoniali ricevuti, ove l'abuso non sia stato
programmato sin dal momento in cui i soggetti hanno iniziato ad interagire,
ma sia solo il frutto della violazione dei principi di corretta gestione da parte
di chi, tra gli originari partecipi del rapporto, era in condizione di farlo»
(Cass. 74/2024, che ha cassato la sentenza impugnata la quale aveva escluso
la sussistenza di una super società di fatto per la mancanza dell'elemento della
affectio societatis, senza indagare se esso fosse carente sin dall'origine ovvero
fosse successivamente venuto meno, in forza di una modifica ed evoluzione in
concreto degli originari accordi).
5.3. - L'approdo è stato il consolidarsi dell'orientamento in base al
quale «l'abuso della società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, 10
che avendone il controllo la gestiscono nell'interesse proprio, benché
costituisca in astratto un indizio contrario all'esistenza della cd. super società
di fatto e favorevole, piuttosto, alla individuazione di una holding di fatto, non
esclude in concreto, di per sé, la sussistenza di un rapporto societario di fatto
tra dette persone e la società abusata, ogni qualvolta all'iniziale affectio tra
le prime e la seconda sia subentrato, per modifica o evoluzione degli originari
accordi o per effetto di essi (art. 2497-septies c.c.), l'esercizio di un abuso
sulla società medesima, attraverso la violazione dei principi di corretta
gestione societaria e imprenditoriale, da parte di chi, tra gli originari
partecipi di un rapporto societario di fatto con la società abusata, era in
condizione di farlo (cfr. artt. 2497-sexies e 2359 c.c.)» (Cass. 204/2024).
5.4. - Risulta allora evidente che, nel caso in esame, la negazione
dell'esistenza della super società di fatto sia stata impropriamente e
apoditticamente incentrata sull'assunto che la prima società dichiarata fallita
fosse stata «dolosamente svuotata contro il suo interesse ed in pregiudizio dei
suoi creditori e per favorire in definitiva gli interessi di chi, di fatto o di diritto,
la controllava, sia stata cioè vittima piuttosto che complice di costoro»,
poiché anche un assetto distributivo non egualitario o una ripartizione
disparitaria e meno formalizzata, ma reale, di benefici e utili, non sono come
detto incompatibili con la fattispecie societaria di cui all'art. 2247 c.c., e con
la conseguente sussunzione della vicenda nel paradigma dell'art. 147, comma
5, l. fall.
5.5. - Detto altrimenti, ciò che conta, ai fini della sussistenza di un
rapporto societario di fatto tra persone fisiche ed una o più società di capitali,
è che vi sia esercizio in comune dell'attività economica, attraverso l'effettivo 11
conferimento di beni, apporti organizzativi, contratti ed impegni finalizzati ad
una cogestione dei beni societari e alla ripartizione degli utili, a prescindere
dal fatto che i ruoli decisori possano risultare cangianti e non perfettamente
paritari, o che vi sia un qualche stravolgimento programmatico delle regole
distributive societarie, capace di incidere sull'autonomia dei rispettivi enti
coinvolti, di modo che taluni di essi vengano a farsi carico dei debiti
conseguenti all'attività svolta in comune in misura superiore agli utili ad essi
riservati o comunque ricevuti e, simmetricamente, altri abbiano assunto debiti
in misura inferiore rispetto ai vantaggi patrimoniali ricevuti”.
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, nella specie, al fine di escludere l'esistenza di una super società di fatto, non bastava - come invece ritenuto da questa Corte, in diversa composizione, nella decisione cassata -
rilevare l'accertato utilizzo abusivo e lo “svuotamento” della Pt_2 [...]
da parte di “..chi, di fatto o di diritto, la controllava, cioè dal solo CP_1
o più probabilmente da una società da costui di fatto od occultamente CP_6
costituita insieme almeno alla e/o al (v. pag. 11 della CP_5 CP_4
sentenza n. 4601/2022); ciò in quanto anche in tale situazione, secondo i principi indicati dalla Suprema Corte, andava comunque accertata l'esistenza dei presupposti tradizionalmente ritenuti rilevanti ai fini di tale accertamento,
con particolare riguardo a “..esercizio in comune dell'attività economica,
attraverso l'effettivo conferimento di beni, apporti organizzativi, contratti ed
impegni finalizzati ad una cogestione dei beni societari e alla ripartizione
degli utili”.
Orbene questa Corte, in analoghe controversie, ha già avuto modo di precisare - in coerenza ai principi interpretativi fissati in sede di legittimità - 12
che l'esistenza di una società di fatto (occulta), nel rapporto fra i soci, postula la rigorosa dimostrazione - il cui onere grava sulla parte che ne invoca la sussistenza - del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi, secondo il paradigma normativo di cui all'art. 2247 c.c.; con la conseguenza che, in mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità), grava sul giudice di merito l'accertamento, all'esito di una rigorosa valutazione compiuta anche tramite presunzioni o fatti esteriori sintomatici e concludenti,
dell'esistenza di una struttura societaria, desumibile dall'esistenza di un fondo comune, costituito dai conferimenti (pur diseguali tra i vari soci) finalizzati
(almeno nell'intento sociale perseguito da tutti o da alcuni dei soci stessi)
all'esercizio congiunto di un'attività economica, con previsione di un'alea comune sui guadagni e sulle perdite (cfr. Cass., 4385/2023; Cass.,
20552/2022; Cass., 19234/2020, Cass. 33230/2019; Cass., 8981/2016; Cass.
5961/2010 e da ultimo in senso conforme Cass., 7105/2025).
Occorre, poi, che la super società di fatto così accertata esprima una sua autonoma e propria insolvenza, alla cui verifica deve potersi giungere anche eventualmente muovendo - quale fatto indiziante - da quella di uno o più dei suoi soci di fatto, ma senza automatismi impliciti od accertamenti incidentali: trattasi, infatti, dell'apertura della procedura concorsuale a carico dell'autonomo soggetto identificato nella super società e solo successivamente ed eventualmente, in via automatica, dei suoi soci illimitatamente responsabili.
Ciò posto, va precisato che con l'atto di riassunzione la Curatela
istante, dopo aver ripercorso l'intero iter processuale che ha portato al presente 13
giudizio di rinvio, si è limitata (v. pag. 29 dell'originario ricorso riassuntivo),
ad affermazioni del tutto generiche e di principio, non fornendo in realtà
elementi di valutazione diversi da quello già oggetto di esame da parte di questa Corte in occasione dell'adozione della pronuncia cassata.
In particolare, dopo aver ribadito la natura “chiusa” del giudizio di rinvio, la Curatela affermava quanto segue:
“….Alla stregua di quanto dedotto negli atti di causa (cfr. ricorso per
cassazione e conseguente ordinanza), in applicazione dei principi indicati
nell'ordinanza Cass. n. 7105/2025, sempre nella prospettiva assunta nel caso
di specie, resta evidente che la società di fatto, caratterizzandosi per la
mancanza di forme e di formalità, ha effettivamente svolto un'attività
economica in comune, consistente nel materiale e continuo esercizio di
attività economica organizzata (del resto, le stesse caratteristiche con le quali
è stata assunta la fattispecie in oggetto, sono state ritenute rilevanti per la
sussistenza di una società di fatto tra società di capitali e persone fisiche:
Cass, 13 gennaio 2021, n. 366). Alla stregua di quanto puntualmente descritto
negli atti di causa, può assumersi la gestione di un'unica azienda, ciò
configurando uno scopo comune con identico fine di lucro, coordinato, negli
apporti e nelle conseguenze indicate, con conseguente emersione dello
svolgimento in comune di un'unica attività economica da parte di due società
organizzate orizzontalmente, con intervento partecipativo di persone fisiche
(Cass. 21 gennaio 2016, n. 1095; Cass. 13 giugno 2016, n. 12120), con
conseguente stravolgimento programmatico delle regole distributive
societarie, ancor più evidenti alla stregua di quanto indicato nel ricorso per
cassazione, tanto da consentire alle società socie di fatto di farsi carico dei 14
debiti conseguenti all'attività svolta nel paradigma funzionale indicato
dall'ordinanza della Cassazione n. 7105/2025. Emerge, pertanto, il
paradigma dell'art. 2247 c.c., come: a) il sostanziale conferimento, in un
fondo comune, di “tutto quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto
sociale” (art. 2253, comma 2°, c.c.) allo scopo di trarne, almeno
programmaticamente, un vantaggio economico, nella dinamica appropriativa
assunta dalla più recente giurisprudenza di legittimità; b) i risultati
patrimoniali (positivi o negativi) dell'attività svolta attraverso il fondo
formato dai predetti apporti ricadono, in termini di incremento o decremento
del valore degli stessi apporti eseguiti (Cass. 5 maggio 2016, n. 8981; Cass.
11 marzo 2010, n. 5961; Cass. 28 ottobre 2019, n. 27541), su tutti i partecipi,
secondo le regole dagli stessi (anche implicitamente) fissate (anche in termini
di differente proporzione rispetto all'entità degli apporti) e, se del caso,
altrettanto tacitamente modificate;
c) la decisività delle circostanze e dei fatti
già assunti nel ricorso per cassazione (che qui si intendono integralmente
richiamati), ed esposti nel giudizio di merito, rilevano l'esercizio in comune
di un'attività di impresa, che nelle sue manifestazioni escludono qualsiasi
rilevanza di un interno rapporto familiare, in un contesto di atti negoziali
sistematici e continuativi a indirizzati proprio all'attività di impresa, come
svolta ai sensi dell'art. 2247 c.c., anche in costanza dell'insegnamento della
Corte di legittimità secondo il quale “anche un assetto distributivo non
egualitario o una ripartizione disparitaria e meno formalizzata di benefici ed
utili, non restano incompatibili con la fattispecie di cui all'art. 2247 c.c. In
sostanza, dal quadro probatorio risultante dalla documentazione in atti,
nonché dall'intero contesto deduttivo sviluppato nel presente giudizio, 15
sussistono tutti gli elementi per confermare la sussistenza della società di fatto
tra , , , Pt_2 ONroparte_11 CP_8 ONroparte_4
, , da cui è derivato, per evidente ONroparte_5 ONroparte_6
Par sussistenza dello stato di insolvenza, la sentenza di fallimento della ex art.
147, comma 1° e 5°, l.fall., come dichiarato dal Tribunale di VE in
data 1.12.2021 (nr. 7/2021)”.
Orbene, come si evince dalla precedente sentenza di questa Corte:
“…I dati di fatto sulla cui base il Tribunale sannita è pervenuto a
questa conclusione (n.d.r., la dichiarazione di fallimento della Pt_2 [...]
CP_1
, sono i seguenti:
1) la (nel prosieguo, per maggior comodità, anche Pt_2 CP_1
solo ) aveva la propria sede nella contrada Limata del comune di CP_14
SA RI, così come la (nel prosieguo anche solo ONroparte_8
, e, fino al 25 giugno 2020, i suoi soci erano , CP_8 ONroparte_5
moglie di (erroneamente indicato in detta sentenza coma CP_6
LE) , che ne era anche l'amministratrice unica ed era anche CP_6
l'unica socia della seconda di dette società, e , che era ONroparte_4
anche l'amministratore unico della CP_8
2) l'oggetto sociale delle predette due società era sostanzialmente
sovrapponibile, giacché quello della prima era costituito «dallo svolgimento
di “lavori edili, movimentazioni e sistemazione di terreni e frantumazioni,
demolizione di edifici, lavori generali di costruzioni, ristrutturazione e
manutenzioni di edifici;
lavori di ingegneria civile;
estrazione e lavorazione
di materiale lapideo;
riciclo di materiale lapideo”» e quello della seconda
consisteva «nella “frantumazione di pietre e materiali vari;
produzione di 16
calcestruzzo pronto per l'uso; recupero, trattamento e stoccaggio di rifiuti
non pericolosi;
acquisto, vendita, permuta e commercializzazione in genere
di fabbricati ed immobili”»;
3) il era socio, con una quota di partecipazione del 2%, CP_4
anche della Veco Appalti S.R.L., che pure aveva la propria sede legale in
SA RI, il cui oggetto sociale era costituito dai lavori edili, della quale
l'unica altra socia era , sorella di Persona_2 CP_6
, e quest'ultimo era l'amministratore e che era stata dichiarata fallita
[...]
dal Tribunale di VE il 24 febbraio 2016;
4) lo stesso aveva acquistato da e CP_4 Persona_3 [...]
numerosi immobili, tra cui il terreno sul quale era ubicata Persona_2
l'azienda della;
CP_14
5) quest'ultima, in pendenza del procedimento poi sfociato nella
dichiarazione del suo fallimento, aveva concesso in affitto alla il ramo CP_8
di azienda esercitato in contrada Limata del comune di SA RI verso il
canone mensile di 1.639,00 €, oltre all'imposta sul valore aggiunto, e venduto
alla stessa società alcuni veicoli verso il prezzo di 212.550,00 € che non era
stato, né contestualmente, né successivamente, pagato;
6) la svolgeva la sua attività su immobili di proprietà del CP_8
da costui concessile in comodato;
CP_4
7) il e la avevano personalmente garantito CP_4 CP_5
l'adempimento dei debiti assunti dalla per finanziamenti e leasing;
CP_14
8) la Veco Appalti S.R.L., prima di essere dichiarata fallita, aveva
concesso in affitto la propria azienda alla;
CP_14
9) , dopo la dichiarazione del fallimento della ONroparte_6 17
Veco Appalti S.R.L., era stato assunto come lavoratore dipendente dalla
; CP_14
10) l'avvocato difensore della era lo stesso che aveva difeso la CP_8
nel procedimento sfociato nella dichiarazione del fallimento di questa CP_14
società e nel successivo procedimento di reclamo;
11) , nel corso del procedimento prodromico ONroparte_6
all'eventuale ammissione della alla procedura di concordato CP_14
preventivo, era stato delegato ad interloquire con i commissari giudiziali ai
fini della consegna e del ritiro della documentazione sociale e, nel corso
dell'esecuzione del sequestro giudiziario dei beni mobili registrati che la
aveva venduto alla nel corso del procedimento per la CP_14 CP_8
dichiarazione del proprio fallimento, che il Tribunale di VE aveva
autorizzato su istanza della Curatela del fallimento della prima delle due
società, s'era dichiarato dipendente della seconda ed aveva assunto la
custodia dei beni sequestrati;
12) nell'immobile in cui la esercitava la propria attività v'era CP_14
l'insegna . CP_6
Dall'insieme di questi dati il Tribunale di VE ha infatti ritenuto
di poter desumere che la , la , CP_14 CP_8 ONroparte_4 [...]
e svolgevano, mediante un «fondo ONroparte_5 ONroparte_6
comune» costituito con i conferimenti a ciascuno di loro rispettivamente
riconducibili, una «attività economica comune», collaborando tra loro,
animati da una vera e propria affectio societatis, al fine di realizzare un
«progetto economico comune, rappresentato in concreto dallo svolgimento
attraverso gli stessi mezzi imprenditoriali, della medesima attività 18
imprenditoriale al fine di sottrarre, conclusivamente, le garanzie patrimoniali
alla massa dei creditori», con la conseguente loro «partecipazione agli utili
ed alle perdite» relativi.
Dai dati concernenti le situazioni patrimoniali dei soci della società di
fatto ha, per le suesposte ragioni, ritenuto sussistente ha poi ricavato che
(anche) detta società versava in stato di insolvenza”.
In particolare, l'esistenza del fondo comune (elemento questo indispensabile pere poter affermare l'esistenza di una super società di fatto) è
stato ravvisato dal Tribunale di VE innanzitutto sulla base del fatto che,
in pendenza della procedura prefallimentare iniziata a seguito del ricorso della del 10.2.2020, la aveva concesso in ONroparte_7 Pt_2 CP_1
affitto alla il ramo di azienda esercitato nel Comune di Parte_3
SA RI, alla Loc. Limata, per il canone di € 1.639,00 mensili, oltre IVA
(atto per notar rep. n. 9450, racc. n 7325, del 29 maggio Persona_4
2020), ed aveva inoltre venduto alla stessa società (con atti del 15 maggio
2020 e del 23 novembre 2020) alcuni veicoli, con pagamento del prezzo avvenuto a mezzo l'emissione di titoli cambiari da parte dell'acquirente, in realtà mai onorati.
Orbene, se questa operazione è certamente indice dell'operazione di
“svuotamento” della società sottoposta a procedura prefallimentare in favore della seconda, come evidenziato dalla Corte di Appello, non può certo ritenersi che la stessa dimostri l'esistenza di un fondo comune tra le stesse, nonché gli altri soggetti ai quali è stato esteso il fallimento.
Allo stesso modo, non appaiono assolutamente conclusive le
Con circostanze che l'attività della l'azienda . CA.L. S.r.l. venisse esercitata 19
sugli immobili di proprietà di , concessi in comodato ONroparte_4
d'uso gratuito alla stessa fallita . come risultante da contratto Pt_2 CP_1
di affitto di azienda e dalle ispezioni ipotecarie e catastali, ovvero che lo stesso
, unitamente a , abbiano rilasciato ONroparte_4 ONroparte_5
garanzie in favore delle società per importi rilevanti.
Non solo quindi, come evidenziato già da questa Corte - con affermazione ritenuta, a differenza di quest'ultima, non conclusiva dai giudici di legittimità ai fini dell'esclusione di una super società di fatto - risulta da tali elementi che la sia stata dolosamente svuotata contro il suo Pt_2 CP_1
interesse, ed in pregiudizio dei suoi creditori, per favorire in definitiva gli interessi di chi, di fatto o di diritto, la controllava, ma, soprattutto, che la
Curatela istante, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha fornito
alcuna prova confortante in ordine all'esistenza di un reale fondo comune
tra tutti i soggetti coinvolti dalla domanda di estensione.
Ad analoga conclusione, ancora più evidente, deve giungersi quanto alla partecipazione di tutti i soggetti di cui sopra, sia pure in maggiore o
minore misura, agli utili ed alle perdite, ravvisata dal Tribunale
beneventano, del tutto genericamente, “dall'imponente garanzia prestata dai
singoli soci e dalle già evidenziate operazioni, valutate nella loro effettiva
valenza”; anche in questo caso, manca del tutto una reale prova di detto presupposto, posta, come sopra evidenziato, a carico della Curatela istante che, quindi, è tenuta a subire le conseguenza della relativa carenza o insufficienza.
Quanto all'affectio societatis, la stessa, al di là delle affermazioni di principio del Tribunale, appare di fatto ricondotta alla sola affectio familialis, 20
risultando meramente dichiarata l'esistenza di “..un progetto economico
comune, rappresentato in concreto dallo svolgimento, attraverso gli stessi
mezzi imprenditoriali, della medesima attività imprenditoriale al fine di
sottrarre, conclusivamente, le garanzie patrimoniali la massa dei creditori”
(pag. 8, punto 3, dell'originaria motivazione del Tribunale).
In realtà, la sola esistenza di vincoli familiari tra i vari soggetti oggi reclamati (v. pag.5, punto 2, della motivazione del Tribunale), ovvero l'esistenza di intreccio di operazioni societarie e reciproche garanzie (v. pag.6,
punto 3, della motivazione del Tribunale) non dà dimostrazione di un progetto comune, volto a dar vita ad un nuovo soggetto - la super società di fatto allo scopo di esercitare in comune l'impresa apparentemente riferibile ad essi singolarmente, con lo scopo di dividerne gli utili.
Le carenze probatorie sopra evidenziate giustificano pienamente la ritenuta infondatezza della domanda di estensione del fallimento della ad altri soggetti, mancando nella sostanza Pt_2 ONroparte_11
una prova conclusiva dell'effettivo esercizio di una attività comune tra gli stessi.
Ritiene quindi questa Corte che, sia pure in parte con diversa motivazione rispetto a quella in precedenza adottata - questa volta legata, più
che all'affermazione di un principio non condiviso in sede di legittimità, alla carenza di prova, da porsi a carico della Curatela istante, degli elementi tutti atti a dimostrare l'esistenza di una super società di fatto - debba sostanzialmente giungersi ad un'analoga decisione rispetto a quella adottata con la precedente sentenza n.4601/2022.
Consegue da quanto sopra esposto che va disposta la revoca del 21
fallimento in estensione della società di fatto irregolare costituita dalla
, già dichiarata fallita dal Tribunale di Pt_2 ONroparte_11
VE con sentenza n.33/2020 del 23.11.2020, la con ONroparte_8
sede in SA RI -BN- loc. Limata, iscritta al Registro delle Imprese di
VE n. rea BN 136802, codice fiscale e partita iva P.IVA_1
, nato a [...] -BN- il 6 dicembre ONroparte_4
1970, codice fiscale ), CodiceFiscale_9 ONroparte_5
, nata a [...] -BN- il 16 giugno 1976, codice fiscale
[...] [...]
) e , nato a [...] il C.F._10 ONroparte_6
22 novembre 1974, codice fiscale , nonché dei CodiceFiscale_11
singoli Soci in proprio illimitatamente responsabili, come dichiarato con sentenza del Tribunale di VE n. 67/2021 dell'1/17.12.2021.
Quanto alle spese e competenze di lite, va innanzitutto evidenziato il principio costantemente richiamato dalla Suprema Corte (v., ex plurimis,
Cassazione civile , sez. III , 17/10/2022 , n. 30377) secondo il quale “Il giudice
del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del
giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza
applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del
giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento
a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, donde
può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle
spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa
nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al
rimborso delle stesse in favore della controparte, e ciò perché il potere del
giudice di rinvio, al quale sia stato demandato il compito di provvedere in 22
ordine alle spese, concerne non solo la liquidazione di tutte le spese per le
varie fasi del processo, ma implica altresì il potere di attribuire secondo l'esito
definitivo della lite e con considerazione globale di essa, secondo il criterio
della soccombenza finale, anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi
con al-terne vicende per le parti”.
Nella specie, quindi, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, non vi è alcun dubbio che debba ritenersi parte complessivamente soccombente il
, in persona del Curatore pro – Parte_4 ONroparte_11
tempore, che va pertanto condannato al pagamento di spese e competenze di lite in favore della in persona dell'Amministratore unico ONroparte_8
, nonché di , ONroparte_4 ONroparte_4 CP_5
e , nella misura in cui gli stessi risultano costituiti
[...] ONroparte_6
o meno nei diversi gradi di giudizio.
E' bene inoltre sottolineare sul punto, per quanto riguarda la concreta liquidazione dei compensi, l'insegnamento della Suprema Corte (v.
Cassazione Civile, Sez. 3, sentenza n. 5426 dell'11.3.2005; cfr. anche n.
30529/2017; n. 21592/2019) secondo il quale, in caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari del giudizio di legittimità
vanno liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento di tale giudizio,
essendo in esso espletata l'attività sulla base di un mandato speciale, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano 23
irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti.
Effettuata tale precisazione, ed in conclusione, le spese e competenze dell'intero giudizio andranno liquidate come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore della controversia - indeterminabile e di media difficoltà - considerando la complessità o meno delle questioni trattate.
Nulla va disposto quanto alla in persona del ONroparte_7
legale rappresentante pro – tempore, citata solo in questa fase di giudizio e non costituitasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio riassunto dal Fallimento della s.d.f. irregolare tra . Pt_2 CP_1
, e ONroparte_8 ONroparte_4 ONroparte_5 [...]
, nonché dei singoli soci in proprio illimitatamente responsabili, CP_6
in persona dei Curatori Avv.ti Giulia Miele e Luigi Tedeschi, con ricorso del
23.4.2025, conseguente all'annullamento - pronunziato con ordinanza n.
7105/2025 della Suprema Corte di Cassazione, depositata in data 17.3.2025
- della sentenza n. 4601/2022, emessa dalla Corte d'Appello di Napoli in data
7.11.2022, nei confronti della in persona del legale ONroparte_8
rappresentante pro – tempore, nonché di , ONroparte_4 [...]
e , oltre che della CP_5 ONroparte_6 ONroparte_7
in persona del legale rappresentante pro - tempore, quale chiamata ad 24
intervenire in quanto creditrice istante nel fallimento n. 30/2020, così
provvede:
a) Revoca il fallimento in estensione della società di fatto irregolare
costituita dalla , già dichiarata fallita Pt_2 ONroparte_11
dal Tribunale di VE con sentenza n.33/2020 del 23.11.2020, la con sede in SA RI -BN- loc. Limata, iscritta al ONroparte_8
Registro delle Imprese di VE n. rea BN 136802, codice fiscale e partita iva , , nato a P.IVA_1 ONroparte_4
SA RI -BN- il 6 dicembre 1970, codice fiscale
[...]
), , nata a [...] - C.F._9 ONroparte_5
BN- il 16 giugno 1976, codice fiscale ) e CodiceFiscale_10
, nato a [...] il [...], ONroparte_6
codice fiscale , nonché dei singoli soci in proprio CodiceFiscale_11
illimitatamente responsabili, come dichiarato con sentenza del Tribunale
di VE n. 67/2021 dell'1/17.12.2021;
b) Condanna il , in persona del Parte_4 ONroparte_11
Curatore pro – tempore, al pagamento in favore della ONroparte_8
in persona dell'Amministratore unico , nonché ONroparte_4
di , e , ONroparte_4 ONroparte_5 ONroparte_6
delle spese e competenze di lite relative al presente giudizio, che liquida come segue: a) quanto al giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di
VE - conclusosi con sentenza n. 67/2021 del 17.12.2021, per la
, e ONroparte_8 CP_4 CP_4 CP_5 CP_5
, congiuntamente, in complessivi € 5.000,00 per ONroparte_6
compensi, oltre rimb. forf. spese generali, nonché Iva e Cpa, se dovute, 25
nelle rispettive misure di legge;
b) quanto al primo giudizio svoltosi innanzi alla Corte di Appello di Napoli - iscritto al n.198/2022 R.G. -
conclusosi con sentenza n. 4601/2022 del 7.11.2022, per la CP_8
, e
[...] ONroparte_4 ONroparte_5 [...]
, congiuntamente, in complessivi € 4.125,00, di cui € 125,00 CP_6
per spese ed € 4.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali,
nonché Iva e Cpa, se dovute, nelle rispettive misure di legge;
c) quanto al giudizio di legittimità svoltosi innanzi alla Suprema Corte di Cassazione -
iscritto al n. 29079/2022 R.G. - definito con ordinanza n. 7105/2025 del
17.3.2025, per la , ONroparte_8 ONroparte_4 [...]
(non risultando costituito ), CP_5 ONroparte_6
congiuntamente, in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre rimb. forf.
spese generali, nonché Iva e Cpa, se dovute, nelle rispettive misure di legge;
d) quanto al presente giudizio di rinvio - svoltosi innanzi all'intestata Corte di Appello di Napoli - R.G. n. 1751/2025 R.G. -
conclusosi con la presente sentenza, per la ONroparte_8 [...]
(costituiti unitamente) CP_4 ONroparte_5
congiuntamente, in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre rimb. forf.
spese generali, nonché oltre Iva e Cpa, se dovute, nella rispettiva misura di legge nonché per il solo (costituito ONroparte_6
autonomamente), in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre rimb. forf.
spese generali, nonché oltre Iva e Cpa, se dovute, nella rispettiva misura di legge;
c) Dichiara imputabile al , in Parte_4 ONroparte_11
persona del Curatore pro – tempore, l'apertura delle procedure 26
fallimentari derivanti dalle dichiarazioni dei fallimenti revocati con la presente sentenza
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 2.7.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo